CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 settembre 2019
242.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 settembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.
C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e rinvio).

  Franco VAZIO, presidente, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame, in sede consultiva, degli emendamenti Claudio Borghi 4.3, Claudio Borghi 4.2, Vietina 6.2, Rossello 6.1, Vietina 6.3, Vietina 6.4, Rossello 6.5 e Rossello 6.6, presentati presso la XIV Commissione ed attinenti ad ambiti di competenza della Commissione Giustizia, relativi al disegno di legge C. 1201-B Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018» (vedi allegato).

  Mario PERANTONI (M5S), relatore, segnala che le proposte emendative presentate, in numero di otto, sono riferite agli articoli 4 e 6 del provvedimento in discussione.
  Il primo di essi, l'emendamento Borghi 4.3, riferito al comma 5 dell'articolo 4, è volto a prevedere che i magistrati che intendono candidarsi al ruolo di procuratore europeo, oltre ad aver superato la quarta verifica di professionalità (non ostando alla candidatura il fatto di essere Pag. 13collocati fuori ruolo) e ad aver presentato domanda al CSM, devono aver svolto negli ultimi tre anni incarichi afferenti reati finanziari.
  L'emendamento Borghi 4.2, anch'esso riferito al comma 5 dell'articolo 4, sopprime, invece, la possibilità, per i magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura, di presentare la candidatura al posto di procuratore europeo.
  Con riferimento all'articolo 6, segnala che gli emendamenti Vietina 6.2 e Rossello 6.1, riferiti al comma 1, riducono rispettivamente a sei mesi e a nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il termine attualmente previsto in un anno, entro il quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/ GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, apportando le opportune modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69.
  L'emendamento Vietina 6.3 sopprime i commi 4 e 5 dell'articolo 6 con i quali si prevede che in sede di esercizio della delega possono essere apportate anche modifiche alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, (comma 4), oggetto di novella ai sensi del comma 5, con la quale è stata recepita la normativa europea in materia di mandato di arresto europeo.
  L'emendamento Vietina 6.4 sopprime il sopra descritto comma 4.
  Sottolinea inoltre che l'emendamento Rossello 6.5, riferito al comma 5 dell'articolo 6, aggiunge la lettera a-bis) al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 69 del 2005, come sostituito dal citato comma 5, prevedendo, in relazione ai motivi di rifiuto obbligatorio, che la Corte di appello rifiuta la consegna, se per lo stesso fatto, che è alla base del mandato di arresto europeo nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea. Conseguentemente, l'emendamento sopprime la lettera a) dell'articolo 18-bis della legge n. 69 del 2005, introdotto dal citato comma 5 dell'articolo 6, che prevede l'ipotesi appena descritta tra i motivi facoltativi di rifiuto della consegna.
  L'emendamento Rossello 6.6, riferito al comma 5 dell'articolo 6, aggiunge la lettera b-bis) al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 69 del 2005, sostituito dal citato comma 5, includendo tra i motivi di rifiuto obbligatorio l'ipotesi in cui il mandato di arresto europeo riguardi reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori dei suo territorio. Conseguentemente, l'emendamento sopprime la lettera b) dell'articolo 18-bis della legge n. 69 del 2005, introdotto dal citato comma 5 dell'articolo 6, che prevede l'ipotesi appena descritta tra i motivi facoltativi di rifiuto della consegna.
  Ciò premesso, preannuncia la presentazione di una proposta di parere contrario sulle sopra descritte proposte emendative.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede di conoscere le ragioni del parere contrario sugli emendamenti presentati dal gruppo di Forza Italia. In primo luogo ricorda che, come già anticipato dal relatore, gli emendamenti Vietina 6.2 e Rossello 6.1 sono volti a restringere i tempi dell'esercizio della delega, in linea con gli obiettivi di accelerazione dell'azione di Governo in più occasioni dichiarati dal Ministro Bonafede. Pertanto, su tale base ritiene del tutto incomprensibile l'espressione di un parere contrario. Rileva d'altra parte l'importanza dell'intervento recato dagli emendamenti Rossello 6.5 e 6.6, che, entrando nel merito del contenuto delle disposizioni, sono volti ad estendere le ipotesi in cui la Corte d'appello è tenuta a rifiutare la consegna della persona ricevuta Pag. 14nei confronti della quale sia stato emesso un mandato di arresto europeo. Ribadisce pertanto la richiesta di chiarimenti in merito al parere contrario espresso.

  Mario PERANTONI (M5S), relatore, nel rilevare preliminarmente che le considerazioni della collega Bartolozzi rispondono a ragioni di natura politica piuttosto che tecnico-giuridica, evidenzia che la scelta di prevedere un termine di dodici mesi per l'attuazione della delega da parte del Governo risponde a valutazioni legate alla complessità della materia. Quanto al secondo aspetto sollevato dalla collega, ritiene preferibile mantenere l'attuale formulazione del testo, lasciando per determinate ipotesi alla Corte d'appello la facoltà di valutare di volta in volta l'opportunità di rifiutare o meno la consegna della persona ricercata.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ricorda in primo luogo che gli emendamenti Vietina 6.2 e Rossello 6.1 relativi al termine per l'esecuzione della delega ricalcano proposte emendative di analogo contenuto presentate da esponenti del Partito democratico nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato. Chiede pertanto se il Partito Democratico, che si ostina a tacere, a suo giudizio vergognosamente, cambi le proprie opinioni per il solo fatto di essere passato dall'opposizione alla maggioranza, evidenziando come ciò si sia già verificato in sede di esame del rendiconto e dell'assestamento. Quanto al secondo aspetto, nel comprendere le ragioni del Movimento 5 Stelle che, coerentemente con le posizioni sempre espresse, preferisce non ridurre gli spazi di discrezionalità della magistratura, si stupisce che il Partito democratico assecondi tale linea. Nell'apprezzare, pur non condividendola nel merito, la coerenza manifestata dal relatore, preannuncia per il futuro l'intenzione di chiedere conto ai componenti del gruppo del Partito democratico delle ragioni di ulteriori eventuali cambiamenti di posizione.

  Franco VAZIO, presidente, ricorda che, come concordato in sede di Ufficio di presidenza, la votazione del parere sugli emendamenti al disegno di legge di delegazione europea 2018 si svolgerà nella giornata di domani.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 24 settembre 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1524 Dori, recante modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, di Ciro Cascone, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, Alfio Valsecchi, avvocato del Foro di Milano e di rappresentanti della Rete degli studenti medi.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 17.40.

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