CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 luglio 2019
230.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza della vicepresidente Maura TOMASI.

  La seduta comincia alle 13.30

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.
C. 2019 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione VII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Devis DORI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2019 e rilevato che:

  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
   il decreto-legge, originariamente composto da 6 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 9 articoli; in termini di commi si è passati dai 16 originari a 25; sulla base del preambolo il provvedimento appare riconducibile a una finalità di portata in vero assai ampia, quella di adottare misure in materia di beni e attività culturali; il medesimo preambolo specifica inoltre tale finalità generale facendo riferimento alla necessità di adottare misure a sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche, di semplificazione e sostegno per il settore del cinema e dell'audiovisivo e di finanziamento delle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali; il preambolo non fa invece riferimento alle motivazioni della necessità ed urgenza delle disposizioni dell'articolo 5, che prevede misure urgenti Pag. 4per la manifestazione UEFA Euro 2020; andrebbe inoltre approfondita la coerenza con tale perimetro delle disposizioni dell'articolo 4-bis, che proroga al 31 dicembre 2019 il termine di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido;
   con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 25 commi complessivi 3 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; il numero complessivo di provvedimenti attuativi previsti è 4, due decreti ministeriali, un regolamento di un'Autorità indipendente e un provvedimento comunale di nomina di un Commissario;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   andrebbe approfondita la formulazione di alcune disposizioni del testo; in particolare, l'articolo 1, comma 2, capoverso 2-septies, prevede che ciascuna fondazione lirico-sinfonica assuma “con diritto di precedenza” i candidati che alla data di entrata in vigore della disposizioni risultino “vincitori” di procedure selettive precedentemente bandite; al riguardo andrebbe chiarito se con l'espressione “diritto di precedenza” si intenda dire “prima di espletare ulteriori procedure selettive” e se con il termine “vincitori” si intenda impropriamente fare riferimento, oltre che ai vincitori veri e propri anche agli idonei ovvero se oggetto della disposizione siano effettivamente i soli vincitori che, pur vincitori, non hanno potuto perfezionare l'assunzione a causa di provvedimenti di limitazione o blocco delle assunzioni; il successivo capoverso 2-octies stabilisce, al quarto periodo, che le assunzioni previste da parte delle fondazioni siano effettuate nel rispetto del comma 2-sexies nonché di ulteriori requisiti che riproducono però quanto già previsto dal comma 2-sexies e che quindi potrebbero essere espunti; l'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3 e 7, fa riferimento ad una percentuale delle “quote” di opere di produzione italiana mentre, ai sensi dell'articolo 44-ter del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005), il termine esatto è “sotto-quota” (rispetto alla quota da riservare alle opere europee); l'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), coordina il testo dell'articolo 44-quater del Testo unico sui media audiovisivi con le modifiche introdotte dall'articolo 3; nel richiamare le disposizioni che prevedono le sotto-quote di produzione italiana dovrebbe però essere mantenuto il riferimento al comma 4 dell'articolo 44-ter, che invece è stato espunto;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   l'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2, prevede l'adozione di un regolamento dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico; al riguardo andrebbe approfondita la coerenza con il sistema delle fonti della previsione di un regolamento di un'Autorità indipendente adottato con il parere di specifici ministeri;
   l'articolo 5, comma 1, prevede che l'ente Roma Capitale possa nominare un commissario straordinario con il compito di provvedere in via esclusiva alle procedure di lavori e di acquisizioni di servizi e forniture per gli eventi connessi alla manifestazione UEFA Euro 2020 da realizzare nel territorio di Roma Capitale; al riguardo andrebbe approfondito se i compiti affidati al Commissario siano assimilabili a quelli per i quali è possibile, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, la nomina di Commissari straordinari statali, poiché in tal caso si sarebbe derogato, peraltro in modo solo implicito, alla procedura di nomina indicata dal medesimo articolo 11 (nomina con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri);
   il provvedimento, nel testo presentato al Senato, è corredato della relazione Pag. 5sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) riferita all'articolo 3; è stata inoltre trasmessa la dichiarazione di esenzione dall'AIR prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al DPCM n. 169 del 2017;

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
    approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 2, capoverso 2-septies;
    sopprimere, all'articolo 1, comma 2, capoverso 2-octies, quarto periodo, le parole da «e del limite della dotazione organica» fino alla fine del periodo;
    sostituire, all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 3, le parole: “di tale quota” con le seguenti: “di tale sotto-quota”;
    sostituire, all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 7, le parole: “delle quote” con le seguenti: “delle sotto-quote”;
    aggiungere, all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1, dopo il numero: “3-bis” il seguente: “4”;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, il contenuto dell'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2, e dell'articolo 5, comma 1.»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 13.35.