CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 luglio 2019
230.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 37

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 30 luglio 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1524 Dori, recante modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, di Francesca Sorcinelli, presidente dell'Associazione Link Italia, di rappresentanti dell'Osservatorio nazionale Pag. 38bullismo e doping, e di Teresa Manes, fondatrice Associazione Italiana Prevenzione Bullismo (AIPREB).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.55 alle 12.05.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI.

  La seduta comincia alle 12.10.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.
C. 1815 approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione avvia oggi, per i profili di competenza, l'esame del disegno di legge di ratifica del ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.
  A tale riguardo, rammenta che il Memorandum è volto ad attribuire all'unità già informalmente operante a Venezia lo status giuridico internazionale di Ufficio del Consiglio d'Europa (CdE) dedicato alla gestione di attività di cooperazione euro-mediterranea nel settore della promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto promosse dal CdE, anche in sinergia con iniziative dell'Unione europea. L'istituzione di un Ufficio periferico del CdE a Venezia permetterà al locale capo della struttura di agire per conto del Segretario generale del CdE, consentendo una più agevole gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio.
  Nel soffermarsi sugli aspetti di competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 dell'accordo istituisce l'Ufficio di Venezia al fine di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto nel Mediterraneo del Sud. L'articolo 2 definisce gli obiettivi dell'Ufficio e i successivi articoli da 3 a 6 specificano le tipologie di personale di cui sarà dotato l'Ufficio (funzionari del CdE, compreso il personale assunto localmente, e funzionari distaccati), definiscono l'obbligo, a carico del CdE, di notificare al MAECI il personale in servizio presso l'Ufficio e il Capo dell'Ufficio, nominato dal Segretario generale del CdE, e sanciscono l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo generale sui privilegi e le immunità del CdE (GAPI) all'Ufficio e ai suoi funzionari. L'articolo 7 riconosce all'Ufficio l'esercizio della capacità giuridica del CdE. Gli articoli da 8 a 12 precisano le immunità e i privilegi di cui gode l'Ufficio. In particolare, il paragrafo 8 sancisce l'immunità dalla giurisdizione, salvi i casi in cui il Comitato dei Ministri vi abbia espressamente rinunciato; il paragrafo 8, secondo comma, richiama inoltre l'obbligo del CdE di offrire un meccanismo interno di risoluzione delle controversie per i suoi impiegati in caso di controversie di lavoro. Il paragrafo 9 definisce l'inviolabilità degli edifici e della sede dell'Ufficio. L'articolo 10 riguarda l'inviolabilità dell'archivio dell'Ufficio e, in generale, di tutti i documenti ivi contenuti. L'articolo 14 indica le immunità e i privilegi concessi ai funzionari dell'Ufficio, ad eccezione del personale assunto localmente, anche di nazionalità italiana (cui si applica l'articolo 15) e dei funzionari distaccati (cui si applica l'articolo 16). L'articolo 17 precisa che tali immunità e privilegi sono riconosciuti nell'interesse del CdE e non per il beneficio individuale dei singoli funzionari e che il Segretario generale può agire per revocare tali immunità.
  Quanto alla proposta di legge di ratifica, d'iniziativa della senatrice Vanin ed altri, segnala che la stessa è stata approvata Pag. 39all'unanimità dal Senato il 29 aprile scorso. Il provvedimento riproduce parzialmente un disegno di legge (A.C. 4609), approvato dalla Camera dei deputati il 22 novembre del 2017, ma che non riuscì ad ultima il suo iter al Senato a causa della conclusione della legislatura. La proposta consta di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017.
C. 1625 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Flavio DI MURO (LEGA), relatore, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017.
  Evidenzia che tale accordo è volto a predisporre un'adeguata cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. La sottoscrizione di simili atti bilaterali, inoltre, mira anche a indurre positivi effetti indiretti nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.
  Quanto al contenuto del provvedimento, nel soffermarsi esclusivamente sui profili di competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti. L'articolo 2 individua nei Ministeri della difesa dei due Stati le autorità competenti all'attuazione dell'Accordo. L'articolo 3 disciplina l'attuazione, le aree di cooperazione e i metodi di attuazione dell'Accordo. L'articolo 5 impegna le Parti all'attuazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e secondo le rispettive normative nazionali e gli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti. L'articolo 7 riguarda la giurisdizione e, in particolare, riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la sua legge. Lo Stato inviante, invece, conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi da questo, nei casi in cui minacciano la propria sicurezza o il proprio patrimonio, e per quelli commessi, intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione o in relazione con il servizio.
  In merito al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che lo stesso si compone di cinque articoli. In particolare, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5, infine, dispone Pag. 40l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.
C. 1850 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabio Massimo BONIARDI (LEGA), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge Governo C. 1850, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016».
  Rammenta che Convenzione in titolo – firmata finora da 23 Stati e ratificata da nove, è entrata in vigore il 1 novembre 2017, dopo la ratifica della Convenzione di tre stati membri (Francia, Monaco e Polonia) –, su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi ha l'obiettivo di garantire un ambiente accogliente e sicuro all'interno e all'esterno degli stadi, promuovendo una strategia e un approccio integrati e condivisi tra i soggetti pubblici e privati che hanno la responsabilità di garantire la sicurezza delle persone, di contrastare i comportamenti violenti e di assicurare servizi efficienti in occasione di eventi sportivi. A tale fine la Convenzione prevede una serie di misure volte a prevenire e punire atti violenti e intemperanze degli spettatori mediante divieti di accesso e sanzioni da applicare nel Paese dove il reato è stato commesso o nel Paese di residenza o di cittadinanza del trasgressore.
  Con riferimento al testo della Convenzione, evidenzia che lo stesso è composto da un breve preambolo e da 22 articoli.
  Nel soffermarsi esclusivamente sui profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della Convenzione, precisando che si applica alle partite di calcio che coinvolgono squadre professionistiche o nazionali, giocate nel territorio di una delle Parti contraenti. Le Parti possono comunque applicare la Convenzione anche a competizioni calcistiche di altro tipo o ad altri eventi sportivi (ad esempio le competizioni scolastiche o non agonistiche) qualora ritenuto opportuno.
  Rammenta che l'articolo 2 precisa lo scopo: fornire un contesto protetto, sicuro e accogliente in occasione di incontri calcistici e altre manifestazioni sportive. A tal fine, le Parti adottano un approccio integrato e pluri-istituzionale, elaborato alla luce delle buone prassi, per garantire la sicurezza e l'assistenza e basato su uno spirito di collaborazione a livello locale, nazionale e internazionale, diffondendone la consapevolezza tra gli enti interessati.
  Evidenzia che l'articolo 10 reca disposizioni in tema di prevenzione e sanzione dei comportamenti illeciti e lesivi dell'ordine pubblico. In particolare, l'articolo in questione prevede che le Parti devono ad adottare tutte le misure possibili per ridurre il rischio di episodi di violenza e disordini e per garantire, conformemente al diritto nazionale e internazionale, che siano predisposte misure di esclusione efficaci e adeguate alla natura e all'ubicazione del rischio, al fine di scoraggiare e prevenire tali episodi.
  Segnala altresì che, ai sensi del paragrafo 3, le parti sono inoltre tenute a collaborare per far sì che alle persone che commettono illeciti all'estero vengano applicate adeguate sanzioni. Il paragrafo 4 dispone, inoltre, che ove opportuno, e in Pag. 41conformità al diritto nazionale ed internazionale, le Parti esaminano la possibilità di conferire alle autorità giudiziarie o amministrative competenti potere sanzionatorio nei confronti delle persone che hanno causato episodi di violenza e/o disordini legati al calcio o vi hanno contribuito, compresa la facoltà di imporre restrizioni di viaggio in caso di manifestazioni calcistiche che si svolgono in un altro Paese.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, rammenta, che lo stesso si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 individua presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – il Punto d'informazione nazionale per il calcio, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione. L'articolo 4 reca la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione della Convenzione e l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.
C. 1767 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Scutellà, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge C. 1767 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018».
  Rammenta che l'Accordo in esame s'inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, volte a realizzare un'equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e a costituire un quadro giuridico di riferimento che consenta alle imprese italiane di operare in Giamaica in condizioni pienamente concorrenziali e di intrattenere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto agli altri investitori esteri, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana.
  Nell'esaminare il contenuto dell'Accordo – che si compone di 32 articoli e di un Protocollo che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli – premette che l'articolo 1 delimita la sfera soggettiva di applicazione dell'Accordo, costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
  Con riferimento agli ambiti di esclusiva competenza della II Commissione, rileva che l'articolo 26 disciplina le procedure amichevoli in materia di risoluzione delle controversie. In particolare, il paragrafo 1, prevede che quando una persona ritiene che le misure da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'accordo, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale degli Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente cui è residente, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il medesimo paragrafo precisa che il caso deve essere sottoposto entro i 3 anni che seguono la prima notifica della misura che comporta Pag. 42un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo. Il paragrafo 2 prevede che le autorità competenti, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente.
  Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame, rammenta che lo stesso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.
C. 2019 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Devis DORI (M5S), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, trasmesso dal Senato il 25 luglio 2019 ed assegnato in sede referente alla Commissione VII.
  Segnala preliminarmente che agli argomenti originari (riportati nel titolo) se ne sono aggiunti altri nel corso dell'esame da parte del Senato. In particolare, sono stati inseriti ulteriori 3 articoli ai 6 del testo del Governo, riguardanti, rispettivamente, il credito di imposta per investimenti pubblicitari nel settore editoriale, televisivo e radiofonico, l'adeguamento antincendio negli edifici scolastici e negli asili nido, gli Istituti superiori musicali e le Accademie di belle arti non statali. Conseguentemente, il Senato ha deliberato l'inserimento del riferimento a questi ulteriori argomenti nel titolo del decreto-legge. Tale integrazione risulterà dalla legge di conversione.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una descrizione dettagliata dei contenuti del provvedimento, segnala di limitarsi ad illustrare i profili di competenza della Commissione Giustizia. A tale proposito, segnala che l'articolo 1 reca una disciplina speciale per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, in presenza di determinate esigenze, da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché dei teatri di tradizione e dei soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che utilizzano il CCNL delle medesime fondazioni.
  Rileva che il comma 1 dell'articolo 1, introducendo i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 51 del 2005, reca una disciplina speciale per la stipula, da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche – nonché, a seguito delle modifiche introdotte durante l'esame al Senato, dei teatri di tradizione e dei soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che utilizzano il CCNL delle medesime fondazioni – di contratti di lavoro a tempo determinato. In particolare, il nuovo comma 3-bis riconosce agli stessi la possibilità di stipulare uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, oltre i limiti di durata massima previsti in generale dalla normativa vigente (pari, a determinate condizioni, a 24 mesi). Il nuovo comma 3-ter inoltre, nel confermare che la violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti a tempo determinato di cui al nuovo comma 3-bis non ne Pag. 43comporta la trasformazione in contratti a tempo indeterminato, riconosce al lavoratore il diritto al risarcimento del danno causato dalla suddetta violazione, con conseguente obbligo in capo alle fondazioni di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, se la violazione è dovuta a dolo o colpa grave.
  Evidenzia, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 1 modifica la disciplina per il reclutamento di personale a tempo indeterminato delle fondazioni lirico-sinfoniche, introducendo i nuovi commi 2 e 2-bis all'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato. Il nuovo comma 2 conferma che le fondazioni lirico-sinfoniche assumono personale a tempo indeterminato mediante esperimento di apposite procedure selettive pubbliche, stabilendo che i criteri e le modalità per il reclutamento del personale sono stabiliti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché degli altri princìpi relativi alle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni. Ai sensi del nuovo comma 2-bis i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al citato nuovo comma 2 sono nulli, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, che, nei casi di nullità o annullamento del contratto di lavoro, fa salva la retribuzione del lavoratore per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, eccetto nei casi in cui la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Infine, si stabilisce la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.
  Rammenta che l'articolo 3, commi 1 e 2 – modificato durante l'esame al Senato – interviene sulla disciplina per la promozione delle opere europee ed italiane, in particolare modificando gli obblighi di programmazione e di investimento da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari e prorogando l'applicazione della nuova disciplina (dal 1o luglio 2019) al 1o gennaio 2020, a tal fine, novellando il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). In particolare il comma 1, lettera d), dell'articolo 3 modifica l'articolo 44-quinquies del citato decreto legislativo che disciplina le attribuzioni dell'AGCOM in materia di promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi. Innanzitutto, si modifica il comma 3, facendo comunque salvo il compito attribuito all'AGCOM di verificare su base annua, secondo le modalità e i criteri stabiliti con proprio regolamento, il rispetto degli obblighi di programmazione e di investimento. In particolare, si modifica la disciplina relativa al caso in cui un fornitore di servizi di media audiovisivi non abbia interamente assolto gli obblighi previsti nell'anno, posticipandone al contempo (dal 2019) al 2020 la decorrenza. Più nello specifico, si prevede ora che le eventuali oscillazioni in difetto – rispetto agli obblighi di programmazione e di investimento, e non più solo a quelli di investimento –, nel limite massimo del 15 per cento della quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo, in aggiunta agli obblighi previsti per lo stesso anno. Si introduce, altresì, la previsione secondo cui, nel caso in cui un fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta l'anno seguente. Con riguardo ai profili di interesse della Commissione Giustizia segnalo che il nuovo comma 3-ter aggiunto all'articolo 44-quinquies del citato decreto legislativo dispone che, in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 177 del 2005. Ricordo a tale proposito che tale articolo 51, al comma 1, lettera g) prevede che l'AGCOM applica, secondo procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli Pag. 44obblighi in materia di tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente previsti dal Titolo VII (articoli 44-44-septies), da regolamenti dell'Autorità e da decreti ministeriali. In base al comma 2, lettera d), dello stesso articolo 51, le sanzioni variano da 100.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero fino all'1 per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5 milioni di euro. Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 51, le somme versate a titolo di sanzione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  Segnala inoltre che il comma 4-ter dell'articolo 3 – introdotto durante l'esame al Senato – individua la disciplina per l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle sale destinate al pubblico spettacolo, al fine di individuare chi registra abusivamente un'opera cinematografica o audiovisiva. A tal fine, inserisce cinque nuovi periodi nell'articolo 85-bis, comma 2, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931). In particolare, prevede che l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo, da parte del concessionario o del direttore del luogo di spettacolo, deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina in materia di protezione di dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016, anche con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. In ogni caso, l'autorizzazione può essere concessa solo al fine di individuare chi abusivamente registra, in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 85-bis del regio decreto n. 773 del 1931. Dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza devono essere dati avviso e comunicazione adeguata agli utenti. Dispone, inoltre, che i dati acquisiti con il sistema di videosorveglianza sono criptati e conservati per un periodo massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di registrazione, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso tale periodo, gli stessi devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero.
  Sottolinea, in fine, che l'articolo 4 esclude gli spettacoli viaggianti dalla disciplina in materia di titoli di accesso nominativi agli spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori. Evidenzia che in ragione di tale disposizione, non si applica a tale settore la disciplina sanzionatoria prevista dai commi 1099 e 1100 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in base alla quale al divieto di vendita o di collocamento dei titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari si connette – salvo che il fatto non costituisca reato – la pena dell'inibizione della condotta e sanzioni amministrative pecuniarie da euro 5.000 a euro 180.000, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie.
  Ciò premesso, preannuncia una proposta di parere favorevole.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.20.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 30 luglio 2019.

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.
Esame emendamenti C. 1603-ter-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.45 alle 12.50.