CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 luglio 2019
228.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jacopo Morrone.

  La seduta comincia alle 11.30.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile.
Atto n. 99.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, fa presente che le Commissioni riunite I e II avviano oggi l'esame, ai fini del parere al Governo, dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile (Atto 99).
  Ricorda che il termine entro il quale le Commissioni parlamentari sono chiamate a esprimersi sullo schema è fissato al 15 agosto 2019 in base all'articolo 20 della legge n. 124 del 2015. Pertanto l'esame del provvedimento dovrà concludersi entro la sospensione dei lavori parlamentari per il periodo estivo.
  Dà quindi la parola ai relatori, Parisse per la I Commissione, e Di Sarno per la II Commissione, per l'illustrazione del provvedimento.

  Martina PARISSE (M5S), relatrice per la I Commissione, rileva innanzitutto come lo schema di decreto legislativo sia stato predisposto ai sensi della delega legislativa di cui all'articolo 20 della legge n. 124 del 2015, che ha appunto delegato il Governo al riordino e alla ridefinizione della disciplina processuale delle diverse tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti previste dal regio decreto n. 1214 del 1934.
  In attuazione di tale disposizione di delega è stato adottato il Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo n. 174 del 2016.
  La disposizione di delega consente altresì l'adozione, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 20, entro 3 anni dalla Pag. 4data di entrata in vigore del provvedimento approvato in attuazione della norma di delega, di decreti legislativi «recanti le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura» di cui alla disposizione di delega.
  Il termine per l'esercizio della delega in questione è dunque fissato al 7 ottobre 2019.
  Ai princìpi e criteri direttivi individuati dalla disposizione di delega ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge n. 124, si aggiungono, ove compatibili, i principi e criteri dettati per la legge annuale di semplificazione dall'articolo 20, comma 3, della legge n. 59 del 1997 (cosiddetta legge «Bassanini 1»), il quale reca un'ampia serie di princìpi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi autorizzati dalla legge annuale di semplificazione. A tali principi si aggiungono inoltre quelli specifici per le singole materie, stabiliti di volta in volta dalla legge di semplificazione.
  Molti di questi principi riguardano lo snellimento dell'azione amministrativa, principalmente in relazione all'attività dei privati. Alcuni, invece, hanno carattere generale, quali la definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia; il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; l'indicazione esplicita delle norme abrogate.
  I princìpi e criteri direttivi di delega individuati dall'articolo 20, comma 2, della legge n. 124 del 2015 – che trovano applicazione anche per l'adozione dei decreti legislativi e correttivi – sono:
   adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori; l'adeguamento va coordinato ai principi generali stabiliti dalla disciplina del codice processuale civile, assicurando in particolare la concentrazione delle tutele spettanti al giudice contabile;
   disciplinare i giudizi tenendo conto degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi da tutelare, in base al principio di concentrazione ed effettività della tutela e nel rispetto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo;
   ispirare le disposizioni processuali sulle azioni del PM e sulle funzioni e attività del giudice e delle parti a principi di semplificazione e razionalizzazione e riparto delle competenze;
   prevedere, per una sola volta e per un massimo di 2 anni, l'interruzione – con atto di costituzione in mora – del termine di prescrizione (di 5 anni) delle azioni esperibili dal procuratore regionale; il termine di prescrizione è sospeso per la durata del processo; detto criterio introduce quindi, per il procuratore regionale, una specifica limitazione rispetto alla disciplina generale sull'interruzione della prescrizione di cui agli articoli 2943 e seguenti del codice civile;
   elevare il limite attuale (di 5.000 euro) per il rito monitorio previsto dall'articolo 55 del Testo unico del 1934 per gli atti dannosi di lieve entità patrimoniale; il limite va periodicamente aggiornato sulla base delle rilevazioni Istat;
   prevedere, nei giudizi di responsabilità amministrativa, l'introduzione di un rito abbreviato che permetta all'Erario, definendo il giudizio di primo grado, di incamerare rapidamente una somma di denaro, a titolo di risarcimento non superiore al 50 per cento del danno economico imputato; l'accesso al rito abbreviato è condizionato dal parere favorevole del PM ed è precluso in caso di dolo nell'arricchimento del responsabile del danno. La sentenza è immediatamente esecutiva e inappellabile. In secondo grado, la formulazione della richiesta di abbreviato consente una sentenza che preveda un risarcimento almeno pari al 70 per cento di quanto domandato con l'atto di citazione;Pag. 5
   prevedere un riordino della fase istruttoria sulla base dei seguenti principi: specificità e concretezza della notizia di danno erariale; pieno accesso agli atti dopo l'emissione dell'invito a dedurre; obbligatorietà dell'audizione personale del presunto responsabile; specificazione delle modalità di esercizio dei poteri del PM; formalizzazione dell'archiviazione; preclusione di chiamata in causa su ordine del giudice, in assenza di nuovi elementi, di un soggetto destinatario di archiviazione;
   unificare le norme sull'obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante;
   disciplinare le procedure sulle consulenze tecniche, prevedendo l'istituzione di albi regionali;
   riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le disposizioni e i principi del codice di rito civile in relazione a specifici aspetti, che vengono dettagliatamente indicati;
   ridefinire la disciplina delle impugnazioni, anche mediante rinvio a quella del primo grado, nonché riordino e ridefinizione delle norme relative alle decisioni impugnabili, all'effetto devolutivo dell'appello, alla sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, al regime delle eccezioni e delle prove, ai termini per la revocazione in conformità a quanto previsto dal codice di procedura civile, in ossequio ai princìpi del giusto processo e della sua durata ragionevole;
   riordinare e ridefinire, in ossequio ai princìpi nomofilattici e di certezza del diritto, le norme sul deferimento alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale di questioni di massima importanza, conflitti di competenza territoriale e regolamento di competenza su ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo;
   riordinare e ridefinire le disposizioni sull'esecuzione di sentenze di condanna definitive al risarcimento del danno (il PM contabile ha la titolarità di agire e resistere davanti al giudice civile dell'esecuzione immobiliare);
   disciplinare chiaramente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti dalla Corte in sede di controllo ed elementi probatori producibili in giudizio, anche assicurando, nell'ambito di un eventuale giudizio di responsabilità amministrativa, la necessaria considerazione dei pareri resi dalla stessa Corte in sede consultiva.

  Il comma 3 dell'articolo 20 prevede, inoltre, che la normativa delegata debba ulteriormente:
   a) rinviare, come disposizione di chiusura, alla disciplina del processo civile, individuando la normativa specificamente applicabile al processo davanti alla Corte dei conti;
   b) operare l'abrogazione esplicita delle norme divenute incompatibili con il riordino (fatto salvo quanto previsto in materia di abrogazione dall'articolo 15 delle preleggi);
   c) dettare le disposizioni di coordinamento con le disposizioni non abrogate;
   d) prevedere una disciplina transitoria.

  Il comma 4 del citato articolo 20 contempla, per la redazione dello schema da adottare in attuazione della delega legislativa, l'istituzione di una Commissione speciale presso il Dipartimento Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Il comma 5 prevede che l'adozione del decreto avvenga su proposta del Presidente del Consiglio; sullo schema del provvedimento sono acquisiti prima il parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti e poi quello delle competenti Commissioni parlamentari.
  Per quanto riguarda il contenuto dello schema di decreto legislativo, esso si compone di 98 articoli, attraverso i quali vengono novellate sia le disposizioni del Pag. 6Codice della giustizia contabile, di cui all'allegato n. 1 del decreto legislativo n. 174 del 2016 (articoli da 1 a 91), sia le disposizioni di attuazione di cui all'allegato n. 2 del citato decreto legislativo (articoli da 92 a 94), sia le norme transitorie e di abrogazione di cui all'allegato n. 3 del medesimo decreto legislativo n. 174 (articoli da 95 a 98).
  Segnala quindi che sullo schema di decreto legislativo è stato acquisito il prescritto parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti, espresso in data 1o luglio 2019 ed allegato all'atto trasmesso alle Camere.

  Gianfranco DI SARNO (M5S), relatore per la II Commissione, illustrando il contenuto del provvedimento e rinviando alla documentazione predisposta per specifici aspetti, rileva che gli articoli da 1 a 17 dello schema modificano la Parte I del Codice della giustizia contabile, la quale reca disposizioni generali circa gli organi, la giurisdizione, il processo contabile.
  Segnala che gli articoli 1 e 2 dello schema intervengono sul Capo I – relativo ai princìpi generali – del Titolo I (Princìpi generali e organi della giurisdizione) della ricordata Parte I del Codice incidendo in materia di digitalizzazione ed informatizzazione (aggiungendo la sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice tra gli elementi che le specifiche tecniche stabilite con decreti del Presidente della Corte dei conti disciplinano, nonché prevedendo che anche le parti e non più solo il pubblico ministero contabile possano effettuare le notificazioni degli atti direttamente a indirizzi di posta elettronica certificata risultanti da pubblici elenchi o registri); estendendo al giudizio pensionistico l'applicazione del rito ordinario del giudizio di responsabilità contabile, se non espressamente derogato.
  Evidenzia che gli articoli 3, 4 e 5 dello schema intervengono sul Capo II – relativo agli organi – del Titolo I della Parte I. In particolare: riguardo le sezioni giurisdizionali regionali (ossia gli organi di giurisdizione contabile di primo grado, si sostituisce l'espressione «ricorsi» con quella più tecnica di «giudizi» e si sopprime l'espressione «in funzione di giudice unico», ridondante rispetto alla composizione monocratica. Ancora per le sezioni giurisdizionali regionali, con riferimento a quelle di Trento e di Bolzano, si aggiunge la specificazione che lo Statuto speciale che (unitamente alle norme di attuazione) le disciplina, sia lo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige; riguardo le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti – alle quali è assegnato un numero di «consiglieri» determinato all'inizio di ogni anno dal Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza – si sostituisce il riferimento ai «consiglieri» con quello ai «magistrati» (in una più estesa raffigurazione del giudice contabile e tenuto conto della non elevata consistenza organica dei soli consiglieri). Inoltre riguardo le sezioni riunite in speciale composizione (le quali hanno giurisdizione esclusiva in materia di contabilità pubblica), la loro composizione (il Presidente e sei consiglieri, tratti per metà dalle sedi giurisdizionali, per metà dalle sedi di controllo, delle sezioni riunite) è incisa con la previsione che i sei consiglieri siano tratti da sedi «centrali o regionali», così estendendo la composizione anche a provenienti dal livello territoriale; riguardo l'ufficio del pubblico ministero – esercitato dal procuratore regionale innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali o dal procuratore generale innanzi alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d'appello della Corte dei conti – si viene a prevedere, con riferimento al procuratore regionale, che le sue funzioni comportino l'esercizio di funzioni direttive, talché possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che abbiano conseguito la qualifica di presidente di sezione. Nella relazione illustrativa si chiarisce che la disposizione è introdotta al fine di rendere omogenea la posizione del procuratore regionale rispetto a quella del procuratore della Repubblica, a fini di coerenza logica e sistematica e sulla falsariga di quanto vale per gli organi del processo civile (improntato a parallelismo tra funzioni Pag. 7giudicanti e funzioni requirenti, di modo che presidente del tribunale ordinario e procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale costituiscono entrambi uffici direttivi di primo grado), posto che tra i criteri di delega (articolo 20, comma 2 e comma 3, lettera a), della legge n. 124 del 2015) figurano il richiamo e rinvio ai princìpi processualcivilistici. L'articolo 95 dello schema precisa che tale previsione circa le funzioni direttive del procuratore regionale non si applica agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
  Ricorda che l'articolo 6 dello schema incide sul Capo III – relativo alla giurisdizione – del Titolo I della Parte I del Codice, in particolare modificandone l'articolo 17, relativo alla decisione su questioni di giurisdizione. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice (o viceversa), ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se la medesima domanda è riproposta (non più se il processo è riassunto) innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione – e la domanda è da riproporre nel termine perentorio di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice contabile, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite. Circa le misure cautelari, si prevede che esse perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiari il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione. La novella viene ad aggiungere, rispetto a tale vigente previsione, che nel caso di difetto di giurisdizione del giudice contabile, per la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare su ricorso della parte interessata si applica la disposizione di cui all'articolo 78, comma 2, del codice (secondo cui il presidente della sezione, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c’è contestazione, con ordinanza non impugnabile, che il provvedimento cautelare è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione il presidente della sezione deferisce l'esame della questione al collegio, che decide con ordinanza. Dunque la novella punta a procedimentalizzare la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare per consentire alla parte interessata di ottenere un provvedimento giudiziale al fine di rimuovere gli effetti della misura. Nei giudizi di responsabilità amministrativa per danno all'erario (locuzione che lo schema sostituisce a quella vigente di «giudizi di responsabilità patrimoniale di danno»), quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile o il difetto di sua giurisdizione è statuito dalle sezioni unite della Corte di cassazione, l'amministrazione danneggiata ripropone la causa dinanzi al giudice che è munito di giurisdizione, entro un termine. Questo termine diviene di tre mesi secondo lo schema (anziché sei mesi), si intende dal passaggio in giudicato della sentenza. Nel giudizio riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova, prevede la disposizione vigente. La novella aggiunge che – ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute – sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dalla instaurazione del primo giudizio. Ancora nei giudizi su una pretesa per danno all'erario, si viene a prevedere che l'atto con cui la giurisdizione è declinata in favore del giudice contabile debba essere trasmesso senza ritardo e comunque entro un mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale della Corte dei conti, da parte dei soggetti indicati dall'articolo Pag. 852, comma 1 del Codice (ossia dirigenti o responsabili di servizi delle pubbliche amministrazioni comunque denominati, quali responsabili delle strutture di vertice), fermo restando l'obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le misure a evitare l'aggravamento del danno. Fuori dei casi in cui la giurisdizione sia declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice o viceversa, si prevede che – qualora il pubblico ministero notifichi l'invio a dedurre entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia – siano comunque fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, fermo restando le preclusioni e le decadenze intervenute.
  Rileva che gli articoli 7 e 8 dello schema intervengono sul Capo IV – relativo alla competenza – del Titolo I della Parte I. L'articolo 7 (modificativo dell'articolo 18 del Codice) peraltro reca un intervento di mero drafting, mentre l'articolo 8 verte sul rilievo dell'incompetenza. In particolare: si specifica che il rilievo dell'incompetenza, se di ufficio, sia effettuabile finché la causa non è decisa «in primo grado»; si prevede che il giudice cui sia demandato il giudizio da parte di altro giudice che si sia ritenuto incompetente, il quale ritenga a sua volta di essere del pari incompetente, rivolga la richiesta di regolamento di competenza alle sezioni riunite; in pendenza del regolamento di competenza, la richiesta di eventuali misure cautelari si propone al giudice indicato come competente, prevede la disposizione vigente. La novella aggiunge che siffatte misure cautelari perdano la loro efficacia entro trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento declaratorio dell'incompetenza del giudice che le abbia emanate – con facoltà delle parti di riproporre le domande cautelari al giudice competente; come formulazione linguistica, si espunge, in quanto superfluo, il riferimento della competenza «territoriale».
  Evidenzia che gli articoli 9 e 10 dello schema intervengono sul Capo V – relativo all'astensione e ricusazione del giudice – del Titolo I della Parte I.
  In particolare: si espunge il pubblico ministero dalla previsione secondo cui al giudice contabile si applicano le cause e le modalità di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. Tale soppressione risponde a coordinamento del testo, giacché l'astensione del pubblico ministero diviene oggetto di un articolo 54-bis del Codice, introdotto dall'articolo 20, comma 2 dello schema; in materia di ricusazione, si specifica che la pronuncia di ricusazione verso un giudice contabile è assunta in camera di consiglio.
  Rammenta che l'articolo 11 dello schema incide sul Capo VI – relativo agli ausiliari del giudice – del Titolo I della Parte I. In particolare ne modifica l'articolo 25, relativo al commissario ad acta. Secondo la disposizione vigente, per l'esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile può nominare un commissario ad acta. La novella introduce la facoltà di nominare un commissario ad acta nei giudizi di conto. Dunque nei giudizi di conto il collegio può nominare un commissario (stabilendone il compenso), in ipotesi di inadempimento dell'amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere.
  Fa presente che gli articoli 12 e 13 dello schema intervengono sul Titolo II – costituito da un unico capo e relativo a parti e difensori – della Parte I. In particolare: circa il patrocinio e l'obbligo di elezione di domicilio della parte, si specifica con maggiore puntualità che la parte (nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di risposta) si intenda domiciliata presso la segreteria del giudice adito, in mancanza di elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito o di un indirizzo di posta elettronica certificata, presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni; circa la procura alle liti, si prevede che per la fase pre-processuale essa rechi comunque l'elezione di domicilio e sia rilasciata in calce o a margine dell'invito a dedurre o delle deduzioni, con effetti che valgono anche per la fase del giudizio instaurato.Pag. 9
  Quanto agli articoli 14 e 15, segnala che essi intervengono sul Titolo III – costituito da un unico capo e relativo agli atti processuali – della Parte I. In particolare: si prevede che l'obbligo di sottoscrizione degli atti di parte (citazione, ricorso, comparsa: sottoscrizione della medesima parte, se essa stia in giudizio personalmente, oppure del difensore) valga solo per l'originale (non anche le copie) da notificare; si prevede che la sottoscrizione del processo verbale sia resa da chi presiede l'udienza (anziché «il presidente», come recita la disposizione vigente) oltre che dal segretario. In tal modo si ricomprende il giudice monocratico o quello delegato.
  Ricorda che gli articoli 16 e 17 dello schema intervengono sul Titolo IV – costituito da un unico capo e relativo ai provvedimenti – della Parte I. In particolare: riguardo il contenuto della sentenza, si specifica che essa rechi: l'intestazione «Repubblica italiana» nonché la sottoscrizione del giudice monocratico (qualora tale sia la composizione del giudice decidente). E la nullità della sentenza si ha qualora manchino (e non risultino dal verbale d'udienza) «gli elementi» – anziché «le indicazioni» come recita la disposizione vigente – costitutivi e strutturali della sentenza (enumerati dal comma 2 dell'articolo 39 del Codice). Infine si viene a dare più puntuale determinazione della disciplina per il caso di impossibilità di sottoscrizione della sentenza. La novella specifica così che se, dopo la pronuncia della sentenza, morte o altro impedimento renda impossibile la sottoscrizione da parte del presidente, interviene quella del componente più anziano del collegio (purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento); se renda impossibile la sottoscrizione dell'estensore, interviene quella del presidente (purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento); riguardo la pronuncia sulla nullità, la disposizione vigente prevede che se la nullità degli atti del processo sia imputabile al segretario, all'ufficiale giudiziario o alle parti, il giudice, con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico «della parte che ha dato luogo alla nullità». La novella sostituisce a quella espressione l'altra più generale «del responsabile».
  Sottolinea che gli articoli da 18 a 55 dello schema modificano la disciplina del giudizio di responsabilità, di cui alla Parte II del Codice. Gli articoli da 18 a 33 dello schema intervengono sul Titolo I della Parte II, relativo alla fase preprocessuale. Relativamente alla denuncia di danno (la cui disciplina è dettata dal Capo I, dagli articoli 51-54, del Codice) lo schema: assicura la riservatezza del soggetto denunciante anche nell'ipotesi di actio nullitatis proposta prima dell'esercizio dell'azione di responsabilità; con riguardo all'obbligo di denuncia del danno erariale oltre ad ampliare la platea dei soggetti obbligati alla denuncia di danno, ricomprendendo i liquidatori di società a partecipazione pubblica, introduce misure volte a garantire la riservatezza dei soggetti che segnalano al procuratore regionale eventi di danno; precisa l'attività del PM contabile, escludendo che il procuratore regionale debba comunicare al soggetto denunciante le proprie determinazioni sulla eventuale apertura del procedimento istruttorio; disciplina le cause di astensione e le modalità di sostituzione del magistrato del PM contabile. Per quanto riguarda l'attività istruttoria del PM presso la Corte dei conti lo schema: interviene in materia di deleghe istruttorie eliminando l'obbligo di motivazione dell'attività istruttoria diretta dal PM e ampliando le possibilità di delega ai dirigenti e funzionari di qualsiasi PA, a prescindere dal fatto che ricorrano specifiche esigenze e anche al di fuori dell'ambito territoriale del pubblico ministero; precisa con riguardo alle richieste di documenti e di informazioni da parte del pubblico ministero che esso possa richiedere atti e documenti, ancorché coperti dal segreto investigativo, a tutte le autorità giudiziarie; sopprime l'attuale onere, gravante sul PM, di emettere un decreto motivato per richiedere alle pubbliche informazioni le informazioni e i documenti necessari all'istruttoria. Come si precisa nella relazione illustrativa, non sussistono Pag. 10infatti in questi casi quelle esigenze di tutela del destinatario, che invece ricorrono con riguardo ad altre attività istruttorie per le quali il codice già impone specifica motivazione; prevede – in aggiunta alle attuali facoltà di accesso per il tramite dei reparti della Guardia di Finanza – la possibilità per il PM di accedere direttamente, anche mediante collegamento telematico, alla sezione dell'anagrafe tributaria. In proposito nella relazione si precisa che gli aspetti tecnici e i connessi profili di sicurezza potranno formare oggetto di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate, sentito, eventualmente, il Garante per la protezione dei dati personali; precisa che il sequestro documentale può riguardare non soltanto gli atti, ma anche i documenti non esibiti; interviene sulla disciplina delle audizioni personali introducendo la possibilità, per il PM, di delegare con decreto motivato l'individuazione e l'audizione di soggetti informati, finalizzata ad acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla emersione delle personali responsabilità; modifica la disciplina in materia di sequestro documentale, ancorando la decorrenza del termine per proporre reclamo alla data di conoscenza del decreto che dispone l'avvenuto sequestro anziché alla consegna del decreto; con riguardo ai procedimenti di istruzione preventiva precisa che è il presidente della sezione o il giudice da lui delegato che provvede all'assunzione preventiva del mezzo di prova richiesto dalla parte; in tema di nullità degli atti istruttori chiarisce che l'invalidità colpisce soltanto quegli atti, che, incidendo direttamente nella sfera del destinatario, richiedano una espressa motivazione. Le ipotesi di nullità degli atti istruttori del PM contabile sono limitate ai soli casi in cui la legge lo preveda espressamente. Con riguardo alla disciplina sulla conclusione della fase istruttoria, lo schema: modifica la disciplina dell'invito a dedurre, correggendo un errore materiale e riconoscendo al PM la possibilità di compiere attività istruttoria dopo l'emissione dell'invito a dedurre nel caso in cui ricorrano situazioni nuove, diverse da quelle evincibili dalle controdeduzioni. In questi casi grava sul PM l'obbligo di comunicazione dei nuovi elementi acquisiti ai soggetti destinatari dell'invito; interviene sulla procedura di comunicazione alle parti dell'ordinanza che consente o nega la proroga precisando che di tale adempimento deve farsi carico la segreteria del giudice; con riguardo alla disciplina dell'archiviazione precisa che il PM può disporre l'archiviazione per assenza di colpa grave anche quanto valuti che l'azione amministrativa dell'amministratore dell'ente locale risulti conforme al parere reso dalla Corte dei conti in sede di controllo. Rispetto alla formulazione vigente si subordina l'adozione del provvedimento di archiviazione a una valutazione in concreto dell'incidenza che, sull'elemento soggettivo e sul nesso di causalità, assume la conformità dell'azione amministrativa ai pareri resi dalla Corte dei conti nel rispetto dei presupposti generali per il loro rilascio. Sempre con riguardo alla disciplina dell'archiviazione si precisa che il decreto di archiviazione debba essere comunicato «tempestivamente» al destinatario dell'invito a dedurre; interviene sulla disciplina relativa alla riapertura del fascicolo istruttorio archiviato. Attualmente i fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti con decreto motivato del procuratore regionale in presenza di fatti nuovi e diversi successivi alla archiviazione. Lo schema di decreto oltre a stabilire che tale riapertura sia possibile dopo l'emanazione del formale provvedimento di archiviazione solo se emergono elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti ovvero preesistenti ma dolosamente occultati, impone anche al PM di dare comunicazione dell'avvenuta riapertura dell'istruttoria ai soggetti cui era stata precedentemente comunicata l'archiviazione. Relativamente alle attività difensive costituite dalle attività preprocessuali di parte, il provvedimento: modifica la disciplina dell'accesso al fascicolo istruttorio riconoscendo il diritto ad accedere al fascicolo depositato e a visionare e estrarre copia di tutti gli atti e documenti ivi contenuti non solo al presunto responsabile, Pag. 11ma anche, ove nominato, al difensore dotato di procurare alle liti e limitando il possibile ricorso del destinatario dell'invito a dedurre al PM per l'attivazione dei suoi poteri istruttori alle sole richieste di documenti non già acquisiti al fascicolo istruttorio; interviene sulla disciplina relativa alla presentazione delle deduzioni scritte. A legislazione vigente il presunto responsabile può presentare deduzioni scritte con la relativa documentazione e gli altri elementi di prova su cui si basa la sua difesa entro 45 giorni dall'invito (o nel maggior termine fissato dal PM). Tale termine è prorogabile su richiesta motivata del destinatario dell'invito da presentarsi entro 5 giorni dalla notificazione dell'invito a dedurre. Lo schema di decreto interviene su questo termine così da consentire al destinatario dell'invito un congruo spatium deliberandi per valutare se chiedere o meno la proroga del termine per il deposito delle deduzioni e documenti: il destinatario dell'invito a dedurre può infatti presentare l'istanza al PM non oltre 15 giorni prima della scadenza del termine. Lo schema di decreto prevede inoltre che in caso di pluralità di destinatari di invito a dedurre, il nuovo termine, concesso dal PM per il deposito delle altrui deduzioni, deve comunque essere portato a loro conoscenza ai soli effetti della proroga della scadenza per il deposito dell'atto di citazione.
  Rileva inoltre che lo schema interviene sulla disciplina delle azioni a tutela del credito erariale. Lo schema di decreto legislativo: interviene sulla disciplina del sequestro conservativo ante causam, attribuendo al terzo, che assume di essere stato leso da un provvedimento di sequestro, il diritto di opporsi intervenendo all'udienza davanti al giudice designato; modifica anche la analoga disciplina prevista per il sequestro conservativo in corso e durante la pendenza dei termini per l'impugnazione riconoscendo al terzo, che assume di essere stato leso dal provvedimento di sequestro e che ne ha avuto conoscenza successivamente alla scadenza del termine per proporre reclamo, la possibilità di rivolgersi direttamente al collegio in corso di causa con specifica istanza; completa la tutela del terzo, riconoscendogli il diritto di proporre reclamo avverso il provvedimento cautelare lesivo dei suoi diritti; introduce uno specifico procedimento per il sequestro conservativo in appello, modellato su quello previsto nel primo grado. Si prevede che sulla domanda di sequestro provvede, entro 45 giorni, il presidente della sezione di appello, con decreto motivato, procedendo contestualmente alla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, in composizione monocratica e assegnando al procuratore generale un termine perentorio non superiore a 30 giorni per la notificazione del decreto e della domanda. L'ordinanza del giudice designato è reclamabile; con riguardo alla inefficacia del sequestro limita l'esame collegiale dell'istanza intesa alla dichiarazione di inefficacia del sequestro conservativo ai soli casi in cui l'istanza stessa non sia manifestamente infondata; elimina, nell'ambito della disciplina relativa alla esecuzione del sequestro e alla gestione dei beni sequestrati, il riferimento all'articolo 684 del codice di procedura civile relativamente alla possibilità, per il debitore, di offrire una fideiussione bancaria in luogo dei beni sequestrati, sostituisce il riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze con quello più ampio di «amministrazione danneggiata».
  Rammenta che il Titolo III della Parte II del Codice (articoli da 83 a 113), relativa ai giudizi di responsabilità, disciplina il giudizio di responsabilità secondo il rito ordinario. Con riguardo a queste disposizioni lo schema di decreto: rinomina – per ragioni di maggiore appropriatezza terminologica – «Disposizioni generali» (attualmente «Generalità») la rubrica del Capo I del Titolo III della Parte II del Codice; precisa che nel giudizio per responsabilità amministrativa è vietata la chiamata in causa per ordine del giudice ed elimina il riferimento – di difficile verificazione nel giudizio contabile – al «litisconsorzio necessario sostanziale», al ricorrere del quale i responsabili debbono essere convenuti già in fase istruttoria e, in caso Pag. 12negativo, il giudice dovrà tenere conto della circostanza in sede di determinazione della minor somma da imputare con la sentenza al codebitore parte. Lo schema inoltre esplicita l'obbligo del giudice di ripartire le quote di responsabilità nel caso di responsabilità parziaria; relativamente alla facoltà di terzi di intervenire nel giudizio contabile, precisa che l'interesse all'intervento deve essere qualificato al fine di evitare interventi privi di interesse e di ogni concreta utilità; apporta modifiche alla disciplina delle nullità dell'atto di citazione finalizzate ad una più opportuna collocazione sistematica delle norme; con riguardo alla udienza pubblica prevista dalla disciplina sulla trattazione della causa, precisa che, nel rito ordinario, il PM formula le proprie conclusioni prima di quelle dei difensori delle parti presenti, tenuto conto della sua posizione di attore e del princìpio generale secondo cui è l'attore ad esporre per primo le ragioni delle proprie pretese; sopprime il termine di 45 giorni entro il quale deve essere redatta la sentenza; interviene sulla disciplina in tema di incidente di falso prevedendo – allo scopo di consentire la tempestiva riattivazione del processo sospeso – che debba essere depositata in cancelleria unitamente alla sentenza che ha definito il giudizio di falso anche l'istanza di fissazione dell'udienza e stabilendo che nel caso in cui entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza nessuna parte deposita copia della sentenza il giudizio è dichiarato estinto anche d'ufficio; apporta modifiche di carattere formale alla disciplina della sospensione processuale: nella rubrica dell'articolo del Codice è sostituito il riferimento al «giudizio» con quello più corretto al «processo» ed è soppressa la ridondante locuzione «civile, penale o amministrativa» riferita alle «controversie» che, in quanto contemporaneamente pendenti, danno luogo alla sospensione; relativamente alla prosecuzione o riassunzione del processo sospeso individua nella conoscenza della cessazione della causa di sospensione la decorrenza del termine di tre mesi, previsto per il deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio; interviene, similmente alla sospensione, sulla disciplina della interruzione processuale, sostituendo nella rubrica dell'articolo del Codice il termine «giudizio» con «processo», tecnicamente più appropriato ed eliminando il riferimento ai «successori di persona giuridica» in quanto non equiparabili agli eredi di persona fisica nel limitare la trasmissibilità del debito risarcitorio.
  Fa presente che l'articolo 52 modifica l'articolo 114 del codice nella direzione di una maggiore semplificazione applicativa, prevedendo che il deferimento alle sezioni riunite da parte della sezione di appello può avvenire anche a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti. L'articolo 53 precisa il contenuto della norma di cui all'articolo 124, comma 1, lettera a), del codice, nel senso che, nei giudizi sui piani di riequilibrio davanti alle sezioni riunite in speciale composizione, il ricorso deve essere notificato alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (in luogo della Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali), nonché, oltre al prefetto, all’«autorità territoriale competente», per tener conto del fatto che, in alcune regioni (in particolare nella regione siciliana), la competenza nelle procedure di riequilibrio finanziario è attribuita a organi diversi dal prefetto. L'articolo 54 reca modifiche all'articolo 132 del codice, che riguarda il rito monitòrio. In primo luogo, aggiungendo un nuovo periodo al comma 1, prevede che il decreto presidenziale di determinazione dell'addebito stabilisca, oltre alla data dell'udienza di discussione per l'ipotesi di mancata accettazione della somma da versare all'erario, anche il termine per la costituzione in giudizio e per la notifica dell'atto di citazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 88, commi 1 e 2. Inoltre, con la sostituzione del comma 2, viene previsto che il decreto deve essere notificato, congiuntamente all'atto di citazione, a cura della procura regionale. Questa modifica consente di evitare frequenti duplicazioni e intrecci di comunicazioni e di notifiche (da parte della segreteria della sezione Pag. 13della Corte dei conti e della procura regionale) e soprattutto l'ipotesi, ricorrente nella prassi, che il convenuto riceva la determinazione presidenziale del rito monitorio prima ancora di aver avuto conoscenza dell'atto di citazione. Quanto alla dichiarazione di accettazione, il nuovo comma 3 prevede che essa sia sottoscritta, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, e sia depositata presso la segreteria della sezione entro il termine assegnato, che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto. L'articolo 55, in tema di rito applicabile alle fattispecie di responsabilità sanzionatoria, mira a colmare una lacuna, rilevata in fase applicativa, nell'articolo 133, comma 3, prevedendo che, oltre alla copia del ricorso, sia notificata alla parte a cura del pubblico ministero anche il decreto di fissazione dell'udienza camerale. A seguito della modifica del comma 3, anche il testo del comma 4 è stato integrato con l'indicazione che il deposito da parte del pubblico ministero, successivamente alla notificazione concerne anche il decreto di fissazione della medesima udienza. L'articolo 56 modifica la rubrica del Capo I del Titolo I della Parte III del codice, sostituendo l'espressione «Generalità» con «Disposizioni generali», in quanto formula più appropriata. L'articolo 57, in tema di giudizio per la resa del conto, modifica in più punti l'articolo 141 del codice. In primo luogo, è stata eliminata, al comma 1, lettera d), la precisazione «d'ufficio» con riguardo alla comunicazione della segreteria della sezione, in quanto superflua. Sono state poi risolte le problematiche applicative evidenziate dalla norma del comma 4 in ordine alla presenza del pubblico ministero in camera di consiglio, con l'eliminazione dell'inciso «in camera di consiglio». Sempre al comma 4 è stato chiarito che il conto deve essere presentato all'amministrazione e non alla Corte dei conti, prevedendosi un termine all'agente contabile per la presentazione del conto all'amministrazione di appartenenza e a quest'ultima per il successivo deposito del conto stesso presso la segreteria della sezione giurisdizionale. Infine, con i richiami dell'ultima parte del comma 6 alla corrispondente disciplina dell'articolo 131 in tema di rito monitorio, è stato reso più agile e sollecito il procedimento di aggiornamento dell'importo della sanzione.
  Evidenzia che l'articolo 58 intende risolvere problematiche applicative insorte con riferimento all'articolo 142 del codice, in particolare, in ordine al perimetro oggettivo dell'opposizione. Si precisa quindi avverso quali decreti può essere proposta opposizione. Altra modifica riguarda la necessità di un termine perentorio per proporre opposizione della stessa durata di quello già previsto dall'articolo 141, comma 4, per la resa del conto. Inoltre, poiché l'interesse a proporre opposizione può essere, oltre che dell'agente contabile, anche del pubblico ministero o del responsabile del procedimento, cui può essere applicata la sanzione prevista dall'articolo 141, comma 7, la locuzione «pubblico ministero», contenuta nel comma 5, è stata sostituita con quella più ampia «alle parti», anche in analogia con quanto già prevede l'articolo 142, comma 3, per il deposito di memorie e documenti. L'articolo 59 ha modificato l'articolo 144, comma 2, del codice, prevedendo tra i destinatari della comunicazione della sentenza che definisce il giudizio per resa di conto anche il responsabile del procedimento, attese le specifiche funzioni che gli sono attribuite dall'articolo 139, comma 2. L'articolo 60 modifica l'articolo 145 del codice a proposito della fase istruttoria del giudizio sul conto, prevedendo, in particolare, che il magistrato relatore è tenuto a chiedere la previa autorizzazione del collegio soltanto per la nomina di consulenti tecnici, ciò al fine di semplificare e accelerare l'istruttoria, evitando carichi aggiuntivi del collegio, che altrimenti sarebbe tenuto a delibare, in un'apposita udienza, ciascuna richiesta istruttoria del magistrato relatore. Resta fermo che la relazione sul conto conclude, allo stato degli atti conosciuti e disponibili, o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la Pag. 14somma di cui sia ritenuto debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, per la declaratoria di irregolarità della gestione contabile, ovvero per gli altri provvedimenti interlocutori o definitivi che il giudice relatore ritenga opportuni.
  Sempre in tema di giudizio sul conto, rileva che l'articolo 61 modifica l'articolo 147, comma 4, del codice, prevedendo che siano comunicati al pubblico ministero, all'amministrazione interessata e, per il tramite di quest'ultima, all'agente contabile, non soltanto il decreto di fissazione dell'udienza di discussione ma anche la relazione del giudice designato per l'esame del conto, allo scopo di garantire la pienezza del contraddittorio e il rispetto del diritto di difesa. L'articolo 62 sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 148 del codice, che, nella sua formulazione originaria, non è apparso conforme ai princìpi del giusto processo nella parte in cui prevede per l'agente contabile, ove presente in udienza, soltanto il diritto di essere ascoltato dal collegio per fornire chiarimenti ma non anche per svolgere le proprie difese se non con il patrocinio di un difensore. Dal momento che appare di difficile individuazione il confine fra il «fornire chiarimenti» e lo «svolgere le proprie difese», la modifica consente all'agente contabile, quando viene sentito dal collegio, di potersi sempre difendere, anche personalmente. La seconda parte del comma 2 è stata poi riformulata con la previsione che l'amministrazione può comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato. Infine, allo scopo di assicurare una completa neutralità di giudizio da parte del collegio, è stato introdotto il comma 2-bis, secondo cui il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto non può fare parte del collegio giudicante. L'articolo 63, con la modifica dell'articolo 149, comma 3, ha inteso coordinare possibili contenuti della decisione collegiale con le conclusioni del magistrato istruttore, come indicate nell'articolo 145, comma 4, integrando, quindi, la norma con la previsione che possa essere dichiarata dal collegio anche l'irregolarità della gestione contabile. Anche l'articolo 64 modifica la rubrica Capo I del Titolo I della Parte IV del codice, dedicata ai giudizi pensionistici, sostituendo l'espressione «Generalità» con quella «Disposizioni generali». L'articolo 65 modifica l'articolo 151, comma 1, del codice, eliminando la qualificazione «in funzione di giudice unico» perché superflua e tecnicamente inappropriata.
  Ricorda che l'articolo 66 modifica l'articolo 154, comma 2, del codice per rendere omogenea la disciplina del deposito del ricorso. È stata così ammessa per tutti i ricorsi in materia di pensioni, e non soltanto per quelli in materia di pensioni di guerra e di pensioni privilegiate ordinarie, la modalità della spedizione mediante raccomandata e la rilevanza del bollo dell'ufficio postale mittente ai fini della prova della spedizione, come del resto già affermato dalla Corte costituzionale nella risalente sentenza 8 luglio 1971, n. 170. È stato poi abrogato il comma 3 del medesimo articolo l54, al fine di evitare che l'amministrazione, prima ancora di aver ricevuto la notifica del ricorso, si veda richiedere dalla segreteria del giudice adito il relativo fascicolo amministrativo. La modifica recata dall'articolo 67 all'articolo 155, comma 3, del codice è sostenuta dalla medesima motivazione, prevedendosi che la richiesta del fascicolo amministrativo deve essere formulata dal giudice con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione. Inoltre, nel comma 1 del medesimo articolo 155, è stato eliminato il termine «unico», sostituito con «monocratico», essendo stata ritenuta la seconda qualificazione tecnicamente più appropriata. Al comma 3 del medesimo articolo 155 del codice, al fine di razionalizzare gli adempimenti di segreteria e, a un tempo, realizzare una più efficace concentrazione del processo, è stato previsto che la trasmissione del fascicolo amministrativo è richiesta all'amministrazione solo in caso di effettivo radicamento del contraddittorio su impulso del ricorrente, cui spetta notificare, insieme al ricorso depositato, il decreto di fissazione di udienza, contenente l'ordine Pag. 15di trasmissione del fascicolo stesso. Nell'ottica della celerità e speditezza che connota il rito pensionistico, è stato previsto un termine di dieci giorni, decorrenti dalla comunicazione del decreto, per l'adempimento. Tutti i termini, indicati nei commi 4, 6 e 7 del predetto articolo, sono stati adeguati per garantire alle parti il diritto a un'effettiva difesa in giudizio. Il comma 5, alla stregua delle modifiche innanzi descritte, non ha più una sua ragion d'essere, per cui è state eliminato. Nella prospettiva di rimuovere inconvenienti registrati in primo grado e di disciplinare compiutamente la fase della fissazione dell'udienza e della notificazione del ricorso, è introdotto il nuovo comma 5-bis, con cui si stabilisce che il ricorrente deposita in segreteria le prove dell'avvenuta notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza. Nei commi 8 e 10, il termine «collegio» è stato sostituito con «giudice», trattandosi di giudizio monocratico. L'articolo 68 modifica l'articolo 156 del codice, oltre che con correzioni formali, prevedendo la facoltà per il convenuto di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni, ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, che viene esplicitamente richiamato.
  Quanto all'articolo 69, fa presente che esso modifica l'articolo 158, comma 2, del codice con un richiamo alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in materia di liquidazione delle spese processuali in favore delle pubbliche amministrazioni. Le difficoltà registrate in sede applicativa hanno reso necessaria una più puntuale disciplina dell'integrazione del contraddittorio, sulla falsariga di quanto stabilito dall'articolo 420, commi 9 e 10, del codice di procedura civile. Conseguentemente, l'articolo 70 ha abrogato l'articolo 160, comma 2, del codice e introdotto un nuovo articolo 160-bis con la disciplina dell'integrazione del contraddittorio per ordine del giudice. Anche il comma 3 dell'articolo 160 è stato modificato nel senso che l'atto di intervento deve essere notificato alle altre parti. L'articolo 71 sostituisce l'articolo 161, comma 2, del codice perché frequentemente la segreteria della sezione si è trovata a dover comunicare la fissazione di una camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare a una parte convenuta cui il ricorso non era stato ancora notificato dal ricorrente, con difficoltà anche per quanto riguarda le modalità della comunicazione, trattandosi di parte non ancora costituita e domiciliata. Il nuovo testo del comma 2 soddisfa anche l'esigenza di semplificazione delle attività segretariali, laddove prevede che, in caso di ricorso con contestuale istanza di sospensiva, il ricorso stesso sia notificato dal ricorrente alla controparte, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare. La modifica che l'articolo 72 ha previsto per il comma 1 dell'articolo 162 del codice, è stata determinata dall'esigenza di individuare con precisione il dies a quo del termine perentorio per il deposito del reclamo, facendolo decorrere dal dato oggettivo della comunicazione dell'ordinanza ovvero in quella della sua notifica, se anteriore, eliminando ogni riferimento alla pronuncia in udienza. Per quanto poi concerne le parti aggiunte al comma 2 del medesimo articolo 162, trattasi della precisazione che la camera di consiglio è la sede di discussione del reclamo cautelare e che, oltre al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato alle parti anche l'atto di reclamo. Per assicurare pienezza del contraddittorio e diritto di difesa, è stata introdotta la possibilità per le parti di depositare memorie e documenti fino a cinque giorni prima della data fissata per la camera di consiglio. Infine, conformemente a quanto previsto dall'articolo 76 del codice, si prevede espressamente che, anche nel rito pensionistico, il magistrato, che ha emesso il provvedimento reclamato, non può far parte del collegio che decide il reclamo. L'articolo 73 modifica l'articolo 164 del codice sia al comma 6, per consentire adeguate difese alle parti, sia al comma 9 per eliminare un erroneo richiamo ai casi previsti dall'articolo 165, del tutto inconferente, Pag. 16sostituendolo con il richiamo all'articolo l60-bis (che ora disciplina l'intervento del terzo per ordine del giudice), come introdotto dall'articolo 70 del presente provvedimento. L'articolo 74 modifica il termine, che, ai sensi dell'articolo 167 del codice, può essere concesso dal giudice per il deposito di note difensive, ampliandolo a un massimo di trenta giorni. L'articolo 75 sostituisce, nell'articolo 168 del codice, la parola «cancelleria» con «segreteria» in quanto più appropriato per indicare l'ufficio di supporto del giudice contabile. L'articolo 76 elimina, nell'articolo 170, comma 4, del codice, l'improprio riferimento al «giudice unico delle pensioni», sostituendolo con quello, più corretto, di «giudice monocratico».
  Rileva come gli articoli da 77 a 79 dello schema modifichino la Parte V del codice, relativa agli altri giudizi ad istanza di parte. In particolare l'articolo 77 modifica l'articolo 173 del codice, che disciplina la forma della domanda per ampliare, dagli attuali 60 giorni a 90 giorni, il termine massimo che può intercorrere tra il deposito del ricorso e l'udienza di discussione. Lo stesso termine è portato dagli attuali 80 giorni a 120 giorni nel caso in cui la notificazione del ricorso debba essere effettuata all'estero. In questo senso interviene la modifica dell'articolo 78 all'articolo 174 del codice, in tema di comunicazioni e notificazioni. Tale disposizione, inoltre, prevede che: il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, debba sempre essere notificato anche alla procura regionale della Corte dei conti; ricorso e relazioni di notificazione debbano essere depositati in segreteria almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione. L'articolo 79 interviene sull'articolo 175 del codice, che disciplina l'intervento del pubblico ministero «negli altri giudizi ad istanza di parte», per semplificarne il contenuto. La riforma, in particolare, stabilisce che il procuratore debba sempre formulare conclusioni scritte (attualmente sono talvolta scritte, altre volte in udienza, a seconda del tipo di giudizio), da depositare in segreteria 20 giorni prima dell'udienza (attualmente 30 giorni prima, ma solo per i giudizi contro i provvedimenti definitivi dell'amministrazione finanziaria). Sono conseguentemente soppresse le previsioni relative alle conclusioni del pubblico ministero in udienza e all'avviso alle parti del deposito in segreteria. Lo schema di decreto legislativo non modifica l'articolo 176 del codice che rinvia, per quanto non espressamente disciplinato, anche con riguardo agli altri giudizi ad istanza di parte, alle disposizioni previste per il rito ordinario.
  Evidenzia che gli articoli da 80 a 88 dello schema modificano la Parte VI del codice, relativa alle impugnazioni. In particolare, l'articolo 80 modifica l'articolo 178 del Codice, che individua i termini per le impugnazioni. Oltre a correggere alcuni errori materiali (segnatamente al comma 2), la riforma prevede che, indipendentemente dalla data della notificazione della sentenza, il termine per proporre revocazione è di un anno e il termine per proporre ricorso per cassazione è di 6 mesi, calcolati entrambi dalla pubblicazione della sentenza. Nel caso in cui ricorra uno degli eventi interruttivi di cui all'articolo 108 (ovvero la morte o la perdita di capacità della parte), trovano applicazione le norme del codice di rito civile di cui all'articolo 328 (che disciplina la decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta), e ciò sia quando l'interruzione attiene al termine breve per impugnare, di 60 giorni, sia quando riguarda il suddetto termine annuale per la revocazione. Senza modificare la disciplina della notifica dell'impugnazione prevista dall'articolo 179 del codice, l'articolo 81 dello schema interviene sull'articolo 180 del Codice, inerente al deposito dell'atto di impugnazione. La riforma mira a distinguere l'appello e la revocazione e il rispettivo regime di notifica e deposito: mentre infatti l'appello deve essere prima notificato e poi depositato, la revocazione deve essere prima depositata e poi notificata unitamente al decreto di fissazione dell'udienza. L'articolo 82 modifica l'articolo 182 del codice, relativo alla notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, per prevedere che, nei giudizi di Pag. 17conto, lo stesso debba essere notificato anche all'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile. Gli articoli da 83 a 85 intervengono sulla disciplina dell'appello di cui agli articoli da 189 a 199 del codice. In particolare, gli articoli 83 e 84 dello schema apportano correzioni formali agli articoli 190 (Forma e contenuto dell'appello) e 196 (Improcedibilità dell'appello), mentre l'articolo 85 modifica l'articolo 199, che disciplina il rinvio al primo giudice da parte del giudice d'appello per concedere alle parti 3 mesi – in luogo degli attuali 90 giorni – per riassumere il processo. Il termine di 3 mesi è peraltro già previsto dal codice per altre ipotesi di riassunzione. L'articolo 86 dello schema interviene sulla disciplina dell'opposizione di terzo, modificando l'articolo 201 del codice relativo alla forma della domanda e al procedimento di opposizione. Il decreto correttivo ribadisce che l'opposizione di terzo si presenta con ricorso (e non con atto di citazione), che deve essere depositato nel rispetto del termine di 60 giorni fissato dall'articolo 178. Gli articoli 87 e 88, infine, intervengono sulla disciplina della revocazione. In particolare, l'articolo 87 dello schema modifica l'articolo 202 del Codice, che elenca i casi di revocazione, per consentirla anche avverso le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello se frutto di omissione o doppio impiego ovvero di errore di calcolo, purché la pronuncia della sentenza che accerta il dolo del giudice o l'omissione o il doppio impiego di somme o l'errore di calcolo sia avvenuta dopo la scadenza del termine per appellare. L'articolo 88 dello schema modifica l'articolo 203 del codice, sulla proposizione della domanda, per specificare che la revocazione si propone con ricorso da depositare presso la segreteria dello stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Nessuna modifica è apportata alla disciplina del ricorso per Cassazione prevista dagli articoli da 207 a 210 del codice.
  Fa presente che gli articoli da 89 a 91 dello schema apportano alcune correzioni alla Parte VII del codice, relativa all'interpretazione del titolo giudiziale e all'esecuzione. L'articolo 89 reca modifiche all'articolo 212 del codice relativo alla formazione del titolo esecutivo. In particolare, il comma 3 dell'articolo 212 è stato novellato prevedendo che la spedizione del titolo in forma esecutiva possa essere fatta soltanto a ciascuna delle parti a favore delle quali è stato pronunciato il provvedimento. Il rilascio della copia in forma esecutiva alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale, per il tramite del pubblico ministero, al quale le stesse si rivolgono indicando il numero di copie conformi necessarie all'esecuzione del provvedimento. La modifica del comma 3 si è resa necessaria per risolvere problematiche applicative e per introdurre una più dettagliata disciplina relativa alla spedizione in forma esecutiva. Per le medesime ragioni di semplificazione procedurale anche il comma 4 dell'articolo 212 del codice è stato modificato. L'articolo 90 modifica l'articolo 214 del codice. In particolare, alla lettera a) del comma 1 si introduce un nuovo comma 1-bis, che disciplina le attività di competenza dell'amministrazione danneggiata nella fase esecutiva, con la finalità di precisare, per il caso di pluralità di amministrazioni o enti interessati, quale sia il soggetto competente a curare la riscossione delle spese di giustizia. La lettera b) del medesimo comma 1 modifica il comma 3 dell'articolo 214 del codice consentendo all'amministrazione procedente una più completa conoscenza degli elementi di fatto chiamati ad orientare la scelta delle modalità esecutive. L'articolo 91 modifica il comma 2 dell'articolo 217 del codice, sostituendo il termine «unico» con il termine «monocratico» con riferimento al giudice delle pensioni e alle sue attribuzioni quale giudice dell'ottemperanza.
  Segnala che il Capo II modifica le norme di attuazione del codice (di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174) ed è composto dagli articoli da 92 a 94. L'articolo 92 modifica la norma sulla vigilanza, che l'articolo 3 dell'allegato 2 già affidava al presidente della sezione, in ordine alla corretta distribuzione degli Pag. 18incarichi di consulenza, ed introduce parametri di maggior certezza dei limiti temporali entro i quali l'affidamento degli incarichi a ciascun consulente tecnico deve essere contenuto. La disposizione inoltre opera una mera correzione formale al comma 3 dell'articolo 3 delle norme di attuazione del codice della giustizia amministrativa contabile. L'articolo 93 modificando l'articolo 4 delle norme di attuazione del codice, precisa che il Capo III delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ivi richiamato è quello del Titolo II. L'articolo 94 introduce l'articolo 25-bis nell'allegato 2, con cui si disciplina lo svolgimento dei tirocini formativi presso la Corte dei conti.
  Quanto al Capo III dello schema di decreto, ricorda che esso reca modifiche alle norme transitorie ed abrogazioni di cui all'allegato 3 delle norme di attuazione ed è composto dagli articoli 95 e 96. In particolare, l'articolo 95, nel chiarire la portata della norma di diritto intertemporale di cui all'articolo 2 dell'allegato 3, precisa che le disposizioni contenute nella Parte III del codice si applicano ai conti che risultano ancora da depositare al momento dell'entrata in vigore del codice stesso, qualunque sia l'esercizio di riferimento. In particolare la lettera b) del comma 1 dell'articolo 95, introducendo un nuovo comma 6-bis, chiarisce l'ambito temporale di applicazione della nuova disciplina sugli uffici direttivi di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del codice. L'articolo 96 aggiunge, con riguardo all'elenco delle norme oggetto di abrogazione espressa, di cui al comma 1 dell'articolo 4 dell'allegato 3, la lettera f-bis) con la quale è prevista l'abrogazione dell'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in quanto superato dalla disciplina del codice stesso, anche in relazione all'impropria qualificazione del giudice monocratico nei termini di «giudice unico delle pensioni».
  Evidenzia infine che il Capo IV dello schema (articoli 97 e 98) reca le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 97 reca mere correzioni formali al citato decreto legislativo n. 174 del 2016 recante le norme di attuazione del codice e l'articolo 98 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.40.