CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 luglio 2019
225.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 18 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 9.50.

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.
C. 1603-ter Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione sia chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla II Commissione giustizia, il disegno di legge C. 1603-ter, recante disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, come risultante dagli emendamenti approvati dalla II Commissione.

  Gianluca VINCI (Lega), relatore, ricorda preliminarmente che il provvedimento deriva dallo stralcio degli articoli da 6 a 11 del disegno di legge C. 1603, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis del Regolamento e comunicato all'Assemblea nella seduta 12 marzo 2019. Il disegno di legge C. 1603, recante deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo, era collegato alla manovra di finanza pubblica e l'articolo 123-bis del Regolamento prevede che il Presidente della Camera, sentita la Commissione bilancio, disponga lo stralcio dai disegni di legge collegati delle disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione contabile e dalla risoluzione di approvazione del documento di economia e finanza.
  Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, il disegno di legge, dopo le modifiche approvate dalla Commissione Giustizia, si compone di un solo articolo, con il quale si delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi, un testo unico di riordino della disciplina sulla prevenzione e il contrasto alla violenza nelle manifestazioni sportive, dettando alcuni princìpi Pag. 64e criteri direttivi. Nel corso dell'esame in sede referente sono stati infatti soppressi gli articoli da 6 a 10 il cui contenuto è confluito negli articoli da 13 a 17 del decreto-legge n. 53 del 2019 (C. 1913, cosiddetto «decreto-legge sicurezza bis»), attualmente all'esame in sede referente delle Commissioni riunite I Affari costituzionali e II Giustizia.
  I criteri di delega, dettati dal comma 2, prevedono, alla lettera a), la ricognizione, il coordinamento e l'armonizzazione della normativa, anche penale e processuale, non disciplinata dai codici in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive e, alla lettera b), il coordinamento e l'armonizzazione della suddetta normativa con le disposizioni vigenti.
  Un altro specifico criterio di delega, previsto dalla lettera c) del comma 2, riguarda l'obbligo di espressa indicazione delle norme oggetto di abrogazione, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle preleggi.
  Ulteriori princìpi e criteri per l'attuazione della delega sono previsti dal comma 3 e attengono agli obblighi in capo alle società sportive: il testo unico deve infatti prevedere i casi in cui le società sportive sono tenute a istituire figure di raccordo con le associazioni di sostenitori delle medesime società, i relativi compiti, nonché gli obblighi di collaborazione con le Autorità di pubblica sicurezza e le Forze di polizia.
  Con un ultimo criterio di delega il Governo è vincolato a prevedere i casi in cui le società sportive sono tenute ad adottare codici di autoregolamentazione finalizzati a definire i comportamenti a seguito dei quali le medesime società possono rifiutare la vendita del titolo di accesso al luogo di svolgimento delle manifestazioni sportive ovvero ritirarlo.
  Ai sensi del comma 4 il testo unico è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia.
  In base al comma 5, le Commissioni parlamentari competenti sono tenute ad esprimere il parere entro 60 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Viene prevista la consueta formula dello «scorrimento» del termine della delega nel caso di trasmissione tardiva dello schema: qualora il termine del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza della delega o successivamente, il termine della delega stessa (dodici mesi) è prorogata di 90 giorni.
  Nel caso in cui il Governo non intenda uniformarsi al parere parlamentare, deve trasmettere nuovamente lo schema alle Camere corredato con le osservazioni ed eventuali modificazioni. In tal caso solo le Commissioni competenti per materia hanno 10 giorni ulteriori per esprimersi sulle osservazioni del Governo, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
  Il comma 6 prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive del testo unico, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
  Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico, è adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, anche un testo unico delle norme regolamentari in materia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina la potestà regolamentare del Governo. Tale testo unico – sul quale deve esprimere il proprio parere il Garante per la protezione dei dati personali – dovrebbe raccogliere le disposizioni di grado regolamentare vigenti e adeguarle anche alla nuova disciplina introdotta dal testo unico legislativo.
  Per quanto attiene al riparto di competenze costituzionalmente definito, segnala come il disegno di legge sia riconducibile alla materia ordine pubblico e sicurezza, nonché alla materia ordinamento penale e norme processuali, tutte di Pag. 65competenza legislativa esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.
Testo unificato C. 181 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla XII Commissione Affari sociali, il testo unificato delle proposte di legge C. 181 e abbinate, recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.

  Roberta ALAIMO (M5S), relatrice, rileva come il testo unificato in esame, all'articolo 1, preveda l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) con almeno quindici dipendenti e servizi aperti al pubblico, di dotarsi, entro il 31 dicembre 2025, di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni (DAE) e di personale adeguatamente formato.
  La definizione del programma pluriennale di attuazione viene demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il programma individua le amministrazioni destinatarie dell'obbligo secondo un ordine di priorità che tiene conto dell'ubicazione, del bacino di utenza di riferimento, dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso, nonché, ove possibile, dell'analisi dei dati epidemiologici di arresto cardiaco per valutare il rischio relativo in riferimento alla serie storica. Viene in ogni caso considerata prioritaria l'installazione dei DAE nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università.
  Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'installazione di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni, segnalati da adeguata cartellonistica, favorendo, ove possibile, la loro collocazione in luoghi accessibili h 24 anche alla comunità.
  È inoltre previsto che, per le procedure di acquisto dei DAE esterni, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 si avvalgono degli strumenti di negoziazione e di acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. ovvero dalle centrali di committenza regionali. Per l'attuazione delle disposizioni sono stanziati 4 milioni di euro per il 2020 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  L'articolo 2 prevede che gli enti territoriali, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, adottino propri regolamenti per prevedere l'installazione nel proprio territorio di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico, 24 ore su 24, adeguatamente segnalate e dotate di sistemi automatici di chiamata e segnalazione ai servizi d'emergenza. La collocazione dei DAE deve avvenire, ove possibile, in teche accessibili 24 ore su 24, al pubblico e un'apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in modo univoco e ben visibile secondo la codificazione internazionale corrente. Inoltre gli enti territoriali incentivano, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, l'installazione di DAE nei centri commerciali, Pag. 66nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico nel rispetto della normativa vigente.
  L'articolo 3, modificando la legge n. 120 del 2001 che disciplina l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero, inserisce i defibrillatori automatici – accanto a quelli semi-automatici – nella previsione della disposizione volta a consentirne l'uso al personale sanitario non medico nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una specifica formazione nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. Inoltre la norma dispone che, in assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco sia comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a una persona non in possesso dei requisiti citati. Viene poi espressamente sancita, ai sensi dell'articolo 54 del codice penale, la non punibilità delle azioni connesse all'uso del defibrillatore nonché alla rianimazione cardiopolmonare intraprese dai soggetti che agiscano in stato di necessità nel tentativo di prestare soccorso ad una vittima di sospetto arresto cardiaco.
  L'articolo 4 estende l'obbligo di dotazione dei DAE agli scali aerei, ferroviari e marittimi, nonché ai mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi che effettuano tratte con una percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, di una durata di almeno due ore e, comunque, ai gestori di pubblici servizi. Con una modifica al comma 11 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, viene specificato che l'obbligo relativo alla dotazione e all'impiego, da parte di società sportive professionistiche e dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, sussiste durante le competizioni, durante gli allenamenti, nonché nelle altre attività correlate compresi trasferimenti e ritiri. Nel medesimo articolo 7 del decreto-legge n. 158 viene poi inserito un nuovo comma 11-bis, che introduce l'obbligo per le società sportive che utilizzano gli spazi di impianti pubblici, di condividere il dispositivo DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi.
  L'articolo 5 introduce l'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e di utilizzo del DAE nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Le iniziative di formazione citate devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e l'uso del DAE e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Tali iniziative sono estese al personale docente e al personale amministrativo tecnico ed ausiliario. Viene poi previsto che ogni istituzione scolastica provveda autonomamente ad organizzare periodicamente le iniziative di formazione programmando le attività, anche in rete di scuole, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato. Inoltre, il 29 settembre di ogni anno, in concomitanza con la «giornata mondiale del cuore», le istituzioni scolastiche possono, nell'ambito della propria autonomia, organizzare iniziative specifiche di informazione sull'arresto cardiaco e sulle conseguenti azioni di primo soccorso.
  L'articolo 6 disciplina la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, disponendo che, al fine di consentire la tempestiva localizzazione del DAE più vicino in caso di evento di un arresto cardiaco, e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i soggetti, siano essi pubblici o privati, già dotati di un DAE, sono obbligati a darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente. Tale comunicazione deve specificare il numero di dispositivi, le caratteristiche e la loro ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle parti deteriorabili, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso della certificazione all'uso dei DAE. A tale fine, all'atto dell'acquisto, il fornitore o il venditore sono tenuti a comunicare, attraverso mezzi telematici, il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente alla centrale Pag. 67operativa del sistema di emergenza sanitaria 118, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali. Inoltre, nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza sullo stesso. Sulla base dei dati forniti dall'acquirente, la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente presta un servizio di segnalazione periodica dei dati di scadenza delle parti deteriorabili.
  L'articolo 7 demanda a un Accordo da adottare in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118» per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo in cui si sia verificata l'emergenza. I soccorritori sono individuati tra quelli registrati su base volontaria nei database della centrale operativa del 118 territorialmente competente. A tale fine sono stanziati 250.000 euro per il 2019 e 500.000 euro per il 2020. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118 presenti sul territorio nazionale sono tenute ad impartire al telefono, durante la chiamata di emergenza, secondo un protocollo definito dal Ministero della salute, le istruzioni pre-arrivo sulle manovre di rianimazione cardioplmonare di base e sull'uso del DAE, nonché, ove possibile, a fornire indicazioni sulla posizione del DAE più vicino al luogo in cui si sia verificata l'emergenza.
  L'articolo 8, modificando la tabella A, parte II-bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, di disciplina l'imposta sul valore aggiunto, inserisce i defibrillatori semiautomatici e automatici esterni tra i beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento, provvedendo anche alla relativa copertura finanziaria.
  L'articolo 9 demanda al Ministro della salute, di concerto con quello dell'Università e della ricerca, il compito di promuovere ogni anno, negli istituti di istruzione primaria e secondaria, una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori e agli studenti, finalizzata a informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni. Spetta inoltre al Ministero della salute il compito di promuovere, nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione sociale, la diffusione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso e delle tecniche salvavita nonché sull'utilizzo dei DAE in caso di intervento su soggetti colpiti da arresto cardiaco. Per le medesime finalità spetta al Ministero dello sviluppo economico il compito di assicurare che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare spazi di informazione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
  Per quanto attiene al riparto di competenze costituzionalmente definito, il testo appare riconducibile, principalmente, alla materia tutela della salute, che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Assumono inoltre rilievo le materie ordinamento civile e penale (con riferimento alla causa di non punibilità di cui all'articolo 3 e norme generali sull'istruzione (con riferimento alle iniziative di formazione nelle scuole di cui all'articolo 5 di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e n), della Costituzione.
  Per quanto riguarda le disposizioni che incidono più direttamente sulla materia di competenza concorrente «tutela della salute», la giurisprudenza costituzionale ha, in più occasioni, evidenziato l'esigenza (sentenza n. 251 del 2016) di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. Il testo Pag. 68in esame prevede, all'articolo 1, comma 2, che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri chiamato a definire il programma pluriennale di installazione dei DAE sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata; inoltre, l'articolo 7 prevede un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per la realizzazione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza 118 per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Emanuele FIANO (PD) dichiara di non comprendere per quali motivi il contenuto sostanziale delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame non siano state inserire nel decreto-legge n. 53 del 2019 in materia di sicurezza.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 9.55.

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