CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 luglio 2019
220.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 13

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 11 luglio 2019. – Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 11.45.

Modifiche al codice della strada.
Testo unificato C. 24 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele FIANO (PD) chiede al Presidente se sussista il numero legale.

  Alberto STEFANI, presidente, fa presente che il numero legale risulta sussistente, anche considerato che i deputati Berti, Invernizzi e Gebhard, i quali risultano in missione, sono da considerare presenti ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento.

  Gianluca VINCI (Lega), relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla IX Commissione Trasporti, il testo unificato delle proposte di legge C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1234 Crosetto, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti e C. 1613 Zanella, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la IX Commissione.
  Passando a illustrare il contenuto del provvedimento, rileva come l'articolo 1 rechi disposizioni in materia di tutela dei soggetti vulnerabili, adeguando la definizione attualmente in uso ai princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata con la legge n. 18 del 2019, prevedendo spazi di sosta riservati, adeguando la segnaletica verticale, intervenendo sui tempi di collaudo delle protesi, prevedendo spazi di sosta riservati ai veicoli con bambini di età non superiore a due anni («permesso rosa»), ai veicoli in condivisione e ad altre categorie di veicoli ed utenti per finalità pubbliche collettive, a condizione che la riserva non costituisca una limitazione Pag. 14dell'uso pubblico a vantaggio dei privati, nonché ai veicoli adibiti a trasporto di persone con disabilità.
  Sottolinea come venga poi prevista l'introduzione di una segnaletica verticale sociale e di sensibilizzazione, finalizzata alla tutela e alla sicurezza della circolazione e la tutela della sosta delle persone con disabilità e delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa. Viene inoltre prevista l'introduzione di norme di comportamento dei conducenti di veicoli nei confronti dei pedoni, fra cui l'obbligo di dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare, nonché segnalazioni luminose in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, nonché norme sui servizi di trasporto a trazione animale, consentito soltanto nei parchi, nelle riserve naturali e in manifestazioni pubbliche.
  L'articolo 2 reca disposizioni finalizzate alla sicurezza stradale, prevedendo, fra l'altro, la verifica periodica della taratura dei dispositivi di controllo del traffico, l'aumento delle sanzioni per violazioni del divieto di attraversamento dei passaggi a livello, la responsabilità del conducente per mancato utilizzo del casco del passeggero, l'obbligo di dotazione di cinture di sicurezza sugli scuolabus, l'applicazione di sanzioni anche al conducente per mancato uso delle cinture da parte dei passeggeri, l'inasprimento delle sanzioni per violazione del divieto di utilizzo di telefoni cellulari e dispositivi analoghi e per la sosta o la fermata negli spazi di ricarica dei veicoli elettrici.
  L'articolo 3 reca svariate disposizioni per favorire la mobilità urbana ed extraurbana, fra le quali si segnalano: la riserva di strade o corsie per la circolazione di determinate categorie di veicoli; l'accesso libero nelle ZTL ambientali per i soli veicoli elettrici; il divieto di messaggi sessisti o lesivi di diritti nei cartelloni pubblicitari; la possibilità di installazione di insegne dei manutentori delle aree verdi nelle rotatorie; la durata minima di tre secondi della luce gialla dei semafori; il divieto di sosta esteso alle strade riservate ai mezzi pubblici, oltre che, come prevede attualmente la norma, sulle corsie o carreggiate ad essi riservate.
  L'articolo 4 reca disposizioni per favorire la mobilità personale e la mobilità ciclistica, prevedendo, fra l'altro: l'introduzione della definizione di strada ad alta intensità ciclistica; l'obbligo di un'adeguata distanza laterale nei sorpassi di biciclette e relative sanzioni; l'obbligo di tenere una distanza minima laterale dal bordo della strada per gli autoveicoli; l'obbligo di distanza laterale di sicurezza dalle biciclette e di distanza minima nei sorpassi fuori dai centri abitati; la possibilità di prevedere a livello comunale che la circolazione delle biciclette sia consentita sulle corsie preferenziali riservate al trasporto pubblico, con esclusione delle corsie dei tram; possibilità per i comuni di consentire che le biciclette, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 chilometri orari, possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, previa valutazione delle condizioni di sicurezza (doppio senso ciclabile).
  L'articolo 5 reca disposizioni in materia di semplificazione e trasparenza, prevedendo: la semplificazione dei collaudi per taxi e noleggio con conducente; la semplificazione delle procedure di prova per impianti a gas e ganci di traino; la notifica dei provvedimenti previsti dal codice della strada tramite posta elettronica certificata; la semplificazione delle modalità di rilascio del duplicato della targa illeggibile o deteriorata; la non applicazione della limitazione della potenza dei veicoli per il primo anno di guida se il conducente è accompagnato da una persona in funzione di istruttore; la possibilità di ricorrere direttamente al Ministero dell'interno, e non al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contro il mancato rilascio della patente; la possibilità di ripetere due volte, anziché una, l'esame pratico per la patente, entro il termine di validità del foglio rosa; l'aumento del periodo di validità del foglio rosa da sei a dodici mesi; l'obbligo degli enti locali di pubblicare sul proprio sito l'ammontare delle multe riscosse per Pag. 15violazioni del codice della strada e l'obbligo del Ministero dell'interno di pubblicare annualmente sul proprio sito la relazione sulle sanzioni riscosse per violazioni del codice della strada, nonché la presentazione di una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'attuazione dei predetti obblighi; la previsione che non si faccia luogo all'irrogazione della sanzione qualora l'agente di polizia stradale abbia contestualmente accertato per via telematica l'esistenza di documenti che il conducente non abbia esibito; la previsione che, qualora il trasgressore, con la stessa azione od omissione, violi più volte la stessa disposizione, e tali violazioni non siano immediatamente contestate, si applichi solamente la sanzione prevista per la prima violazione rilevata in ordine di tempo aumentata fino al triplo; l'obbligo di preavviso sul parabrezza delle multe in assenza del trasgressore; la notifica delle violazioni esclusivamente in via telematica qualora sia disponibile un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato del proprietario o di altro obbligato in solido; la possibilità di ricorso al prefetto in via telematica; la riduzione della sanzione minima ordinabile dal prefetto come ingiunzione, dal doppio del minimo vitale al minimo vitale aumentato del 50 per cento. Ricorda come sia previsto che l'80 per cento della quota dei proventi delle sanzioni spettante allo Stato sia destinata anche all'intensificazione dei controlli sulla circolazione stradale.
  L'articolo 6 interviene, al comma 1, lettera a), in materia di circolazione dei veicoli eccezionali e sulle condizioni del trasporto in condizioni di eccezionalità, nonché sui mezzi d'opera, modificando l'articolo 10 del codice. In materia di trasporti eccezionali di cose indivisibili, viene data una nuova definizione di trasporto in condizioni di eccezionalità, intervenendo in materia di riduzione dei limiti di massa complessiva. La disposizione interviene inoltre in materia di trasporto effettuato con complessi di veicoli per lo spettacolo viaggiante, divieto di traino per i veicoli dello spettacolo viaggiante e di circolazione sulle rampe, le aree di servizio e le pertinenze autostradali. L'articolo 6 interviene quindi in materia di autorizzazione alla circolazione per i trasporti eccezionali di pietre, prefabbricati, eccetera, nonché in materia di autorizzazione alla circolazione necessaria per i mezzi d'opera che superino i soli limiti di sagoma o transitino in strade non previste per tali mezzi. Si interviene altresì in materia di sanzioni per la circolazione senza autorizzazione dei mezzi d'opera con sagoma eccedente, nonché in materia di revisioni dei veicoli a motore da parte di privati.
  Sono poi stabiliti i requisiti delle officine autorizzate alle revisioni, nonché requisiti delle imprese in concessione quinquennale per le revisioni, prevedendosi controlli del Ministero sulle officine e le imprese che effettuano le revisioni e viene dettata la disciplina della revoca o sospensione delle concessioni e autorizzazioni alla revisione in proporzione alla gravità delle violazioni, nonché in tema di rilascio della certificazione al termine della revisione. L'articolo interviene inoltre sulla disciplina in materia di sanzioni in caso di alterazione o falsificazione della documentazione relativa alle revisioni, nonché in materia di trasporto di prodotti su macchine agricole operatrici trainate. Si prevedono nuovi limiti di massa per le macchine agricole e per il traino, contemplandosi la possibilità dei commercianti e dei proprietari del mezzo di immatricolare macchine agricole. Si regolamenta infine l'immatricolazione di macchine agricole a nome di reti di imprese.
  L'articolo 7 interviene in materia di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, disciplinando il regime delle macchine agricole e dei ciclomotori d'epoca, stabilendo per essi una revisione quadriennale. Si stabiliscono quindi requisiti per l'esenzione dalla tassa automobilistica e si prevede una tassa forfettaria sostitutiva per i veicoli ultraventennali.
  L'articolo 8 prevede l'esenzione dal pedaggio autostradale per i veicoli della Pag. 16Croce Rossa, della protezione civile e delle associazioni di volontariato, prevedendo l'introduzione di una nuova tipologia di stalli di sosta per le ambulanze.
  L'articolo 9 contiene disposizioni in materia di poteri degli ausiliari del traffico e della sosta in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, inserendo un nuovo articolo 12-bis al codice. In particolare si prevede in dettaglio che i comuni possano, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata a pagamento e/o dei parcheggi. Tali funzioni sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale è qualificato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, opera come pubblico ufficiale (comma 2). Le citate funzioni, ai sensi del comma 3, possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. Il comma 4 conferisce al personale di cui all'articolo 9 il potere di contestazione immediata delle violazioni in materia di sosta, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai commi 1, 2 e 3. Inoltre al suddetto personale è conferito il potere di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
  All'articolo 9, comma 4, segnala l'opportunità di coordinare i poteri di contestazione immediata ivi previsti – che fanno riferimento alle violazioni «in materia di sosta» – con quelli previsti al comma 3, che si riferiscono alle funzioni di prevenzione e accertamento in materia di «circolazione, fermata» e sosta.
  L'articolo 10, comma 1, dispone l'abrogazione dell'articolo 179, comma 1 del regolamento di attuazione del Codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992), il quale prevede la possibilità di adottare su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.
  Il comma 2 dispone infine che il Governo provveda, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, all'adeguamento delle disposizioni del regolamento di attuazione del Codice della Strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992) alle disposizioni recate dalla presente legge, anche in conformità alla previsione dell'articolo 4, comma 3, della Convenzione ONU del 13 dicembre 2006, sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge n. 18 del 2009.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni di modifica del codice della strada attengono alla sicurezza della circolazione stradale riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), alla materia ordine pubblico e sicurezza, ascritta alla competenza esclusiva statale (articolo 117, comma secondo, lettera h, della Costituzione).
  Per quanto riguarda i profili relativi all'attribuzione di poteri normativi, segnala quanto segue.
  L'articolo 2, comma 1, lettera a) rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina particolare per le sedi stradali ubicate su Pag. 17ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieti.
  L'articolo 3, comma 4-ter, stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, provveda ad emanare un'apposita direttiva affinché siano applicate, in sede di accertamento della presenza o meno di contenuti offensivi o lesivi di diritti nelle pubblicità su strada, le norme del codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, come previsto dai protocolli siglati dall'Istituto di autodisciplina pubblicitaria con il Ministero delle pari opportunità, con l'Associazione nazionale comuni italiani e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
  L'articolo 5, comma 1, lettera b) rinvia a un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti l'individuazione delle tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e relative ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli (come gli impianti GPL o a gas naturale ed i ganci di traino) per le quali la visita e prova non sono richieste. Inoltre con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno stabilite le modalità di riqualificazione delle bombole che sono già approvate in base alle norme tecniche internazionali ECE/ONU secondo il regolamento UNECE R 110, nonché l'individuazione dei soggetti preposti a tale verifica.
  Il comma 1, lettera l, n. 1 dell'articolo 5 prevede la possibilità che la rilevazione dell'infrazione sia effettuata attraverso qualsiasi dispositivo che sia omologato, mediante apposito regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  Il comma 3 del medesimo articolo 5 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione del costo della duplicazione della targa o delle targhe.
  Il comma 4 all'articolo 5, rinvia a un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, la determinazione dei diritti e delle tariffe da corrispondere per sostenere tale eventuale terza prova pratica di guida.
  L'articolo 6, comma 1, lettera d) n. 3 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto definisca le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche ed amministrative per le revisioni dei veicoli capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, e i loro rimorchi.
  L'articolo 6, comma 1, lettera d) n. 4 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisca con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche ed amministrative per le revisioni dei veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi.
  L'articolo 6, comma 1, lettera d) n. 5 stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfettari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione sulle imprese che curano le revisioni dei veicoli ai sensi di quanto previsto dai precedenti n. 3 e 4, nonché le modalità e gli importi, da porre a carico delle imprese, che dovranno essere versati annualmente ed affluire alle entrate dello Stato.
  L'articolo 6, comma 1, lettera d) n. 6 rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la modalità di definizione delle sospensioni e delle revoche delle autorizzazioni e delle concessioni per l'esercizio delle attività di revisione dei veicoli nel caso di violazioni da parte delle imprese titolari delle relative autorizzazioni e delle concessioni.Pag. 18
  L'articolo 9, comma 2, dispone infine che il Governo provveda, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, all'adeguamento delle disposizioni del regolamento di attuazione del Codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992).
  Formula, infine, una proposta di parere con osservazioni (vedi allegato).

  Emanuele FIANO (PD), in relazione a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del provvedimento in esame, si chiede se l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale a soggetti privati possa destare dubbi sotto il profilo della legittimità costituzionale, a fronte del rischio di ampliare eccessivamente i poteri conferiti a soggetti che, non essendo dipendenti pubblici, potrebbero agire in assenza di determinate garanzie.

  Gianluca VINCI (Lega), relatore, dopo aver fatto notare che si tratta di codificare un orientamento già affermato in sede giurisdizionale, ritiene che il dettato normativo in esame sia giustificato dalla rilevanza pubblica delle funzioni svolte dai soggetti indicati dal richiamato articolo 9, anche a tutela del loro stesso operato, ad esempio in caso di aggressioni nei loro confronti.

  Emanuele FIANO (PD) auspica che il relatore modifichi la sua proposta di parere, inserendo un riferimento alla necessità di delimitare espressamente l'ambito funzionale entro il quale certi soggetti possono esercitare poteri che appaiono propri dei pubblici ufficiali. Ritiene necessario infatti chiarire la portata delle disposizioni in esame sotto il profilo della legittimità costituzionale.

  Gianluca VINCI (Lega) nel fare notare che spetterà alla magistratura valutare in concreto l'ambito di applicazione delle norme, osserva che le funzioni attribuite dal provvedimento a tali soggetti appaiono ben delimitate, non rilevandosi profili di criticità sul piano costituzionale.

  Emanuele FIANO (PD) ribadisce la necessità di approfondire sotto il profilo della legittimità costituzionale le norme recate dall'articolo 9, atteso che sussiste il rischio di attribuire a comuni cittadini compiti che dovrebbero essere svolti da pubblici dipendenti.

  Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene che le osservazioni formulate dal deputato Fiano siano fondate, in quanto l'articolo 9 del provvedimento in esame prevede il conferimento di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni non soltanto a dipendenti comunali, ma anche a dipendenti delle società private o pubbliche esercenti la gestione della sosta a pagamento e dei parcheggi, trasformando in pubblici ufficiali anche i dipendenti delle società private.
  Si tratta di una previsione a suo avviso molto problematica sotto il profilo costituzionale, configurando l'istituzione, mediante provvedimento del sindaco, di una sorta di polizia privata. Ricorda, come, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione i poteri sanzionatori attribuiti a soggetti privati debbono essere limitati alle violazioni della disciplina della sosta in determinate aree, mentre in virtù dell'osservazione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore si prevede l'estensione di tali poteri anche alla prevenzione e all'accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta, nonché l'attribuzione ai predetti soggetti della facoltà di disporre la rimozione dei veicoli. Ritiene che in tal modo si verrebbe a configurare un eccessivo ampliamento dei poteri attribuiti a soggetti privati e come ciò comporterebbe una dispersione del munus pubblico, e osserva come sotto questo aspetto l'osservazione contenuta nella proposta di parere sia addirittura peggiorativa rispetto al testo.
  Osserva come si corra il rischio di creare una vera e propria polizia urbana nominata dal sindaco e ritiene che le funzioni eventualmente attribuite a soggetti privati debbano rivestire carattere ausiliario rispetto alle funzioni pubbliche. Ribadisce, dunque, la propria contrarietà Pag. 19all'ampliamento dei poteri attribuiti a soggetti privati e ritiene che vada salvaguardato il ruolo attribuito ai soggetti pubblici.

  Emanuele FIANO (PD), con riferimento al comma 3 dell'articolo 12-bis del codice della strada, introdotto dall'articolo 9 del provvedimento in esame, chiede se la qualifica di pubblico ufficiale debba ritenersi estesa anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale.

  Gianluca VINCI (Lega), relatore, osserva anzitutto come la disposizione citata dal deputato Fiano si riferisca a funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta limitatamente alle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. Ritiene che di tali disposizioni sarà data, eventualmente in sede giurisprudenziale, un'interpretazione costituzionalmente orientata e che i soggetti da essa citati non siano pubblici ufficiali ma operino in qualità di pubblici ufficiali.

  Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene comunque opportuno precisare ulteriormente nel parere che sarà espresso dalla Commissione, quanto chiarito dal relatore, al fine di evitare che sussistano dubbi circa la limitazione delle competenze attribuite al predetto personale.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva comunque come in questa sede il Comitato non sia chiamato a pronunciarsi sul merito del provvedimento.

  Gianluca VINCI (Lega), relatore, ritiene di non modificare la propria proposta di parere, in quanto l'introduzione di ulteriori precisazioni nel senso proposto dal deputato Sisto sarebbe pleonastico, dal momento che già si evince chiaramente la limitazione delle competenze attribuite al personale in questione, senza necessità di ulteriori specificazioni al riguardo.

  Emanuele FIANO (PD) chiede se a tale personale sia riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale, con particolare riferimento alla tutela penale.

  Gianluca VINCI (Lega), relatore, ritiene si tratti di questioni che esulano dall'oggetto del parere che il Comitato è chiamato ad esprimere e che potranno comunque essere risolte in sede giurisprudenziale.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come, secondo alcune pronunce della Corte di cassazione, il personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico locale nell'esercizio delle sue funzioni è equiparato, ai fini della tutela penale, ai pubblici ufficiali.

  Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia, a nome del proprio gruppo, il voto di astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore, in considerazione delle manifestate perplessità sull'ampliamento dei poteri attribuiti agli ausiliari del traffico e al personale delle aziende di trasporto pubblico locale, che, al contrario, dovrebbero, a suo avviso, essere circoscritti, anziché ampliati.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.10.

Pag. 20