CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 luglio 2019
219.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 170

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 15.50.

Modifiche al codice della strada.
Testo unificato C. 24 Brambilla ed abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il testo unificato delle proposte di legge C. 24 ed abbinate, recante «Modifiche al codice della strada», come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione Trasporti. Nel rammentare che il provvedimento consta di 10 articoli, avverta che si limiterà ad esaminare esclusivamente i profili di stretta competenza della Commissione Giustizia. In particolare, evidenzia che l'articolo 1, che interviene in materia di tutela dei soggetti vulnerabili, al comma 2, lettera l), sostituisce l'articolo 70 del codice della strada che disciplina il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte. Con la modifica apportata viene eliminato il riferimento al generico servizio di piazza con veicoli a trazione animale nei comuni, che non viene più contemplato nella disposizione e che viene previsto solo come servizio di trasporto nei parchi urbani, nelle riserve naturali e in manifestazioni pubbliche dal nuovo comma 3 dell'articolo 70 del Codice. In dettaglio si consente ai comuni di rilasciare licenze per il servizio di trasporto a trazione animale con conducente svolto esclusivamente all'interno di parchi urbani e riserve naturali a fini ludici, culturali e turistici, nonché in occasione e limitatamente alla durata di manifestazioni pubbliche a carattere religioso, culturale, storico rievocativo e della tradizione popolare. Sottolinea che il comma 4 del nuovo articolo 70 stabilisce che chiunque destini slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 345. In tal caso è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (comma 5). Sempre il comma 4 prevede che, se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la Pag. 171sanzione è del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza. Fa presente, inoltre, che la successiva lettera n) del comma 2 dell'articolo 1, al numero 2) interviene in materia di sanzioni, introducendo un nuovo comma 4-bis all'articolo 158 del codice della strada, che aumenta le sanzioni per la violazione del divieto di sosta e fermata negli spazi riservati alle persone con disabilità. Per la violazione del divieto di sosta dei veicoli nei casi di sosta negli spazi riservati ai veicoli per persone con disabilità o in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi per le persone: la sanzione per i veicoli a quattro ruote (attualmente pari ad una somma compresa tra euro 85 ed euro 334) viene elevata ad una somma compresa tra euro 161 ed euro 647; la sanzione per i veicoli a due ruote (attualmente pari ad una somma compresa tra euro 40 ed euro 164) viene elevata ad una somma compresa tra euro 80 ed euro 328. Conseguentemente, con la lettera n) numero 3), viene eliminato dal comma 5 dell'articolo 158, il riferimento alla sanzione per le violazioni della lettera g), in quanto superata dalla specifica sanzione prevista dal nuovo comma 4-bis. Viene inoltre elevata, con il riferimento alla nuova lettera i), la sanzione attualmente prevista per il divieto di sosta nelle aree pedonali urbane. Segnala che con la lettera p) del comma 1 dell'articolo 1, ai numeri 4) e 5), si modificano inoltre le sanzioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 188 per chi usufruisce indebitamente delle strutture per persone con disabilità: si aumentano da 87 a 168 euro e da 345 a 673 euro le sanzioni (rispettivamente minime e massime) previste dal comma 4 per chi sia senza l'autorizzazione o faccia uso improprio di tali strutture. Si portano altresì da 42 a 87 euro e da 173 a 345 euro le sanzioni del comma 5 previste per chi usa le stesse strutture avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione. L'articolo 2 del provvedimento reca disposizioni per la sicurezza pubblica e, alla lettera d) del comma 1 modifica l'articolo 147 del codice della strada relativo al comportamento ai passaggi a livello. In particolare, al comma 5, si aumentano le sanzioni per chi viola tali norme: da 87 a 167 euro (sanzione minima) e da 345 a 666 euro (sanzione massima). Con la lettera e) del medesimo comma 1, si modifica l'articolo 171 del codice in materia di sanzioni per la violazione dell'obbligo di uso del casco protettivo su ciclomotori e motoveicoli, prevedendo che in ogni caso in cui il passeggero trasportato non indossi il casco, sia esso minore o adulto, della violazione risponda il conducente, mentre attualmente tale responsabilità è posta in capo al conducente solo per trasportati minorenni. Per chiunque violi le norme relative all'obbligo del casco protettivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 ad euro 333, ma con la nuova formulazione per il trasportato risponde in ogni caso il conducente. La successiva lettera g) modifica il comma 10 dell'articolo 172 del Codice della strada, relativo alle sanzioni per la violazione dell'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli e dei sistemi di ritenuta per bambini, o del dispositivo di allarme antiabbandono dei bambini, prevedendo, con l'aggiunta di un periodo dopo il primo, che qualora il mancato uso delle cinture di sicurezza riguardi passeggeri trasportati maggiorenni, la sanzione amministrativa prevista, da 83 ad 333 euro, si applica anche al conducente per i veicoli del comma 1 (quelli per i quali è previsto l'obbligo di utilizzo delle cinture), con l'esclusione dei conducenti di taxi o NCC, i quali sono tenuti solamente a ricordare ai passeggeri l'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, con le modalità del comma 7 (cartelli o altre modalità di avviso). La lettera h) modifica l'articolo 173 del codice della strada, relativamente al divieto del conducente dei veicoli di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, contenuto attualmente del comma 2: si introduce espressamente il divieto di uso Pag. 172di smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante. Si interviene quindi sulla relativa disciplina sanzionatoria, aumentando le sanzioni previste nel comma 3-bis dell'articolo 173: per la prima violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria attualmente prevista (da euro 161 ad euro 647) viene innalzata ad una somma compresa tra euro 422 ed euro 1697 e viene introdotta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 7 giorni a due mesi; resta comunque ferma in questa ipotesi la decurtazione di 5 punti patente già prevista dalla relativa tabella in base all'articolo 126-bis; nel caso in cui lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, viene introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 644 a euro 2.588, che si aggiunge alla già prevista sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
  Evidenzia che l'articolo 3 modifica il Codice della strada al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana. Per quanto attiene ai profili della Commissione Giustizia, rileva che la lettera e) del comma 1 modifica l'articolo 82 del Codice, introducendo un nuovo comma 4-bis che prevede una nuova ipotesi in cui l'utilizzo del veicolo è considerato uso proprio: l'uso proprio per i veicoli condivisi. Si dispone che sia uso proprio anche la condivisione temporanea per un periodo non superiore a trenta giorni di un veicolo privato in favore di un soggetto terzo che lo utilizza per fini privati. Si prevede altresì che la condivisione temporanea non comporti la responsabilità solidale di cui all'articolo 196 del Codice per le violazioni del Codice della strada punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria. Il responsabile è il conducente del veicolo al momento della violazione, al quale, nei termini per le notifiche previsti dall'articolo 201, deve essere notificato il verbale della avvenuta violazione in quanto effettivo trasgressore. Non si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 94 del codice, relative alle formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli.
  Con la lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unificato in esame si modifica il comma 10 dell'articolo 100 del Codice, che attualmente vieta di apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. A tale previsione sono aggiunti, due periodi in base ai quali ai veicoli a motore impegnati in competizioni motoristiche che si svolgono sulla strada e sono autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, è consentito esporre, in luogo della targa, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Segnala che il nuovo comma 10 prevede che in caso di impiego o collocazione difforme dalle disposizioni in esso stabilite si applichino le sanzioni già previste ai successivi commi 11, 12, 13, 14 e 15.
  L'articolo 4 del testo unificato contiene una serie di disposizioni finalizzate a favorire la mobilità ciclistica.
  Segnala che la lettera d) del comma 1 modifica l'articolo 148 del Codice, in materia di sorpasso disponendo che il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta sia tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza e valutare l'esistenza delle condizioni per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, come previsto dall'articolo 149, comma 1, rinviando la manovra di sorpasso qualora tali circostanze non possano essere garantite. In particolare, al numero 2) della lettera d) si interviene sulle sanzioni, previste dal comma 15 dell'articolo 148, estendendole a tale nuova regola di comportamento.
  Rammenta, inoltre, che con la lettera g), numero 1-bis), si introduce all'articolo 182 il nuovo comma 9-bis che prevede l'obbligo dei conducenti di velocipedi di età inferiore a dodici anni di indossare e tenere allacciato il casco protettivo, conforma Pag. 173alle omologazioni internazionali (norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o 1080). In tali ipotesi la sanzione per il mancato uso del casco protettivo è ridotta della metà (lettera g) n. 2-bis). Viene conseguentemente introdotto, dalla lettera g) numero 2-ter, un nuovo comma 10-bis all'articolo 182, che prevede la sanzione amministrativa da 849 a 3.396 euro per l'importazione o la produzione per la commercializzazione sul territorio nazionale di caschi protettivi per velocipedi di tipo non conforme alle citate norme tecniche armonizzate.
  L'articolo 5 introduce al codice della strada una serie di modifiche che attengono a procedure di semplificazione, a procedimenti sanzionatori nonché alla destinazione dei proventi delle sanzioni. Segnala in particolare che la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 inserisce un nuovo comma 12-bis all'articolo 93 del codice della strada, che consente di fornire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al momento dell'immatricolazione del veicolo, o successivamente in occasione della revisione o di qualsiasi aggiornamento dei documenti di circolazione, per ricevere le notifiche dei provvedimenti previsti dal codice. Tale facoltà è prevista nelle more dell'istituzione dell'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, previsto dall'articolo 6-quater del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e nel caso in cui il domicilio digitale non risulti già da pubblici elenchi. Si prevede che qualora ci si avvalga di tale facoltà, è necessario comunicare ogni successiva variazione dell'indirizzo all'Ufficio della Direzione generale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (M.C.T.C). entro 15 giorni dalla sua effettuazione. Per chi non ottempera a tale obbligo è prevista la sanzione amministrativa da 85 a 338 euro.
  La lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 interviene sull'articolo 126-bis del codice, in tema di disciplina delle modalità di comunicazione delle violazioni che comportino perdita di punti della patente. In particolare con il n. 1) viene modificata la disposizione del comma 2 del citato articolo 126-bis, che attualmente prevede l'obbligo del proprietario del veicolo, in caso di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione, di comunicare comunque all'organo di polizia, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente medesimo, pena il pagamento di una sanzione amministrativa. Tale disposizione viene modificata eliminando l'obbligo di comunicazione qualora il proprietario sia persona fisica e sia il conducente responsabile della violazione ed abbia effettuato la comunicazione tramite PEC (posta elettronica certificata) e prevedendo che in tal caso, a contestazione definita, si proceda alla decurtazione dei punti patente sulla patente dello stesso soggetto.
  La lettera n) del comma 1 dell'articolo 5 modifica l'articolo 180 del codice, avente ad oggetto il possesso dei documenti di circolazione e di guida, intervenendo in merito all'obbligo, previsto dal comma 8, di presentarsi agli uffici di polizia per esibire documenti richiesti e per le relative sanzioni nei casi di violazioni del codice. Con la riformulazione del comma 8 si stabilisce che non si procede all'irrogazione della sanzione amministrativa qualora, a seguito di contestuale verifica telematica, l'agente di polizia abbia accertato l'esistenza e la validità dei documenti che il conducente non ha esibito. Si rinvia all'emanazione di un successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la disciplina delle procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione.
  Rileva che la lettera o) del comma 1 dell'articolo 5 modifica l'articolo 196 del codice, in materia di non applicazione del principio di solidarietà per le sanzioni amministrative pecuniarie dei mezzi in leasing senza conducente. Si introduce un Pag. 174nuovo comma 1-bis in base al quale, per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, risponde esclusivamente il locatario in solido con l'autore della violazione (ipotesi di locazione di veicoli senza conducente di cui all'articolo 84). Attualmente il comma 1 prevede che il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, siano obbligati in solido con l'autore della violazione punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria, al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle violazioni relative all'intestazione fittizia dei veicoli (articolo 94, comma 4-bis) e in quelle di locazione di veicoli senza conducente di cui all'articolo 84, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Viene pertanto eliminato dal comma 1 il riferimento alle ipotesi di leasing dell'articolo 84, ora disciplinate dal comma 1-bis.
  Con la lettera p) del comma 1 dell'articolo 5 si modifica l'articolo 198 del codice, in materia di molteplicità di violazioni che comportino sanzioni pecuniarie, aggiungendo il comma 1-bis in base al quale, qualora il trasgressore, con la stessa azione od omissione violi più volte la medesima disposizione e tali violazioni non siano immediatamente contestate, ovvero non vi sia preavviso della contestazione, si applica solamente la sanzione prevista per la prima violazione, rilevata in ordine di tempo, aumentata fino al triplo, in deroga a quanto prevede attualmente il comma 1.
  Conseguentemente, con il numero 1) della lettera q) si modifica l'articolo 201 del codice, e in particolare il comma 1-bis, lettera d), che prevede attualmente che nel caso di accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo non sia necessaria la contestazione immediata delle violazioni. A tale previsione si aggiunge un periodo con il quale si richiede che nei casi di violazione di divieto di sosta vada lasciato sul parabrezza del veicolo un preavviso di violazione che consenta al trasgressore di aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta, senza spese di notifica. Si rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, la definizione delle procedure atte a dare certezza legale dell'avvenuta apposizione di tale preavviso.
  Evidenzia che la lettera r) del comma 1 dell'articolo 5 modifica l'articolo 203 del codice, che disciplina le modalità di ricorso al Prefetto: si novellano, rispettivamente con il n. 1) e con il n. 2), i commi 1 e 1-bis, introducendo la possibilità di proporre ricorso al Prefetto inviandolo per via telematica, anche a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, sia nel caso di ricorso tramite l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore (modifica al comma 1), che di ricorso diretto al Prefetto (modifica al comma 1-bis). In entrambi i casi si prevede che siano osservate le modalità previste dall'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), che definisce i requisiti di validità per la presentazione delle istanze e delle dichiarazioni in via telematica alle pubbliche amministrazioni.
  La lettera s) del comma 1 dell'articolo 5 modifica l'articolo 204 del codice, relativo ai provvedimenti del prefetto. Attualmente nei casi di ricorso del trasgressore, il comma 1 prevede che il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotti, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. Tale limite minimo viene ridotto dalla norma in commento al minimo edittale aumentato del 50 per cento. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore Pag. 175della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
  Segnala che con la lettera t) del comma 1 dell'articolo 5 viene modificata la norma dell'articolo 207 del codice relativa alla mancata corresponsione delle sanzioni per sanzioni amministrative per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE. Si aggiunge un nuovo comma 3-bis in base al quale la mancata corresponsione della sanzione amministrativa dovuta, delle spese di trasporto e custodia entro novanta giorni dalla notifica del verbale di fermo amministrativo, comporta l'alienazione del veicolo, secondo la normativa vigente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La disposizione novellata stabilisce inoltre, che qualora l'Autorità amministrativa o penale disponga la restituzione del veicolo prima di essersi definitivamente pronunciata sull'eventuale procedura di ricorso, la restituzione avviene solo previo pagamento, a titolo di cauzione, della sanzione amministrativa dovuta, delle spese di trasporto e di custodia.
  Rileva che l'articolo 6 – che introduce disposizioni per i veicoli pesanti e le macchine agricole – con il n. 6) della lettera a) del comma 1 interviene sul comma 18 dell'articolo 10 del codice della strada, relativo alle sanzioni amministrative per la circolazione dei trasporti eccezionali, in caso di circolazione dei mezzi d'opera in violazione delle norme, cioè in eccedenza rispetto ai limiti di sagoma, nonché, con il n. 7) ed il n. 8) della medesima lettera a) rispettivamente sui successivi commi 21 e 25 dell'articolo 10 del codice della strada, relativi alla destinazione di mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste dalla normativa vigente ed alla continuazione del viaggio in caso di mancanza o violazione dell'autorizzazione.
  In dettaglio, con il n. 6) della lettera a), nel caso di circolazione dei trasporti eccezionali violando i criteri previsti (circolazione senza autorizzazione o violandone le condizioni o superando i limiti dimensionali o di massa), si sopprime il riferimento attuale all'applicazione delle sanzioni nelle ipotesi del comma 7, cioè alla circolazione dei mezzi d'opera in eccedenza rispetto ai limiti di sagoma, aggiungendo, in sua vece, un ultimo periodo al comma 18 in base al quale è soggetta alla medesima sanzione amministrativa da 779 a 3.143 euro la circolazione dei mezzi d'opera in eccedenza rispetto ai limiti di sagoma senza la prescritta autorizzazione, ovvero in eccedenza rispetto ai limiti di massa indicati nel comma 8, ovvero in eccedenza ai limiti di massa dell'articolo 62, senza che sia stato corrisposto l'indennizzo di usura.
  Il n. 7) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 sostituisce il comma 21 dell'articolo 10 del codice, che attualmente prevede le sanzioni amministrative e accessorie del ritiro della carta di circolazione, fino alla revoca in caso di tre violazioni nel quinquennio, per chi adibisca mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste dall'articolo 54, comma 1, lettera n) del codice. La norma viene riformulata facendo venire meno l'inciso che fa riferimento alla possibilità che tale trasporto di cose diverse possa essere autorizzato, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose. L'importo della sanzione viene fissato da un minimo di 431 euro ad un massimo di 1.734 euro, importi che tengono conto del decreto ministeriale del Ministero della giustizia 27 dicembre 2018, che ha aggiornato le misure delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada per tenere conto dell'adeguamento del costo della vita intervenuto dal 1o gennaio 2019.
   Il n. 8) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 sostituisce il comma 25 dell'articolo 10 del codice, eliminando, in conseguenza delle modifiche introdotte al comma 21, il potere dell'agente accertatore, Pag. 176nel caso di violazioni del comma 21 (trasporto di cose diverse da quelle previste), di intimare al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non sia munito dell'autorizzazione o non abbia corrisposto l'indennizzo di usura, ovvero non abbia ottemperato alle norme e alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Con la riformulazione del comma 25 tale potere rimane invece per le sole violazioni dei commi 18 (circolazione senza autorizzazione o violandone le condizioni o superando i limiti dimensionali o di massa) e 22. Per queste ultime si elimina altresì l'obbligo di fare menzione della non prosecuzione del viaggio nel verbale di contestazione. Nell'ipotesi del comma 25 la norma prevede che il veicolo sia condotto in un luogo indicato dal proprietario, al fine di ottemperare al fermo amministrativo e che in caso di inosservanza di tali disposizioni si applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
   Con la lettera h) del comma 1 dell'articolo 6 del provvedimento in esame si interviene sull'articolo 167 del codice della strada, sostituendo il comma 11 al fine di prevedere che le sanzioni amministrative previste nell'articolo del codice della strada siano applicabili anche ai trasporti e ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione o dall'articolo 10, comma 8, se mezzi d'opera, limitando la franchigia del 5 per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'articolo 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione; se questa non può essere rilasciata, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.
  Rileva che l'articolo 9, introdotto in sede referente dalla Commissione di merito, contiene disposizioni in materia di poteri degli ausiliari del traffico e della sosta in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, inserendo un nuovo articolo 12-bis al codice della strada. Il comma 1 prevede in dettaglio che i comuni possano, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata a pagamento e/o dei parcheggi. Tali funzioni sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale è qualificato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, opera come pubblico ufficiale (comma 2). Le citate funzioni possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale (comma 3). A tale personale sono inoltre conferite le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. Il comma 4 conferisce al personale indicato dal comma 1 il potere di contestazione immediata delle violazioni in materia di sosta, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai commi 1, 2 e 3. Inoltre al suddetto personale è conferito il potere di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile Il comma 5, primo periodo stabilisce che l'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione dell'obbligatorio preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. La disposizione vigente di cui all'articolo 17, comma 132, della legge del decreto legislativo n. 127 del 1997 prevede che Pag. 177«La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti».
  Il secondo periodo del comma 5 prevede la possibilità che i comuni conferiscano alle società di cui ai commi 1, 2 e 3, la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario. Il comma 6 prevede che ai fini dell'accertamento, nonché per la redazione della documentazione delle violazioni, sia possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale ed a strumenti elettronici e fotografici. In conseguenza della nuova disciplina, i commi 7 ed 8 dispongono rispettivamente l'abrogazione delle norme di cui all'articolo 17, commi 132 e 133, della legge n. 127 del 1997 e di cui all'articolo 68 della legge n. 488 del 1999.

  Francesca BUSINAROLO (M5S), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.