CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 giugno 2019
206.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 138

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 15.30.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.
Nuovo testo C. 1603-bis Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla VII Commissione Cultura, l'Atto Camera 1603-bis, risultante dallo stralcio dell'atto Camera n. 1603, che consisteva nel disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2019, in materia di sport. Rileva che lo stralcio ha, dunque, dato luogo a due distinti testi, uno per il riordino del CONI e dell'organizzazione istituzionale dello sport, assegnato alla VII Commissione Cultura; e l'altro sulla giustizia e il contrasto della violenza sportiva, assegnato alla II Commissione Giustizia. Sottolinea che il testo all'esame odierno della Commissione è un vasto articolato, recante deleghe al Governo per il riordino dell'organizzazione sportiva in cui peraltro coesistono altresì alcune disposizioni di immediata applicazione, come per esempio gli articoli 2 e 3, rispettivamente, sui centri sportivi scolastici e sulla disciplina del Titolo sportivo.
  Illustrando sinteticamente i contenuti del disegno di legge, segnala che l'articolo 1 prevede che il Governo sia delegato ad adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per il riordino complessivo del Pag. 139CONI, ciò sulla base di molteplici principi e criteri direttivi – per l'approfondimento dei quali rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per la Commissione referente –, tra i quali ritiene opportuno segnalare una sola notazione specifica riferita al criterio di cui alla lettera f-bis), che prescrive al decreto delegato di sostenere azioni di promozione della rappresentanza di genere nello sport, ciò che – ai fini delle competenze della Commissione – appare conforme ai principi di pari opportunità e non discriminazione contenuti nel diritto primario dell'Unione europea.
  Osserva che l'articolo 4 del disegno di legge prevede, a sua volta, la delega al Governo per il riordino e la riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo. Rammenta, in materia, che la disciplina del lavoro sportivo risulta da una pluralità di fonti, eterogenee, sia per livello e ambito di applicazione (locali, nazionali, sovranazionali e internazionali), sia per natura (legislativa e contrattuale) sottolineando che ciò deriva, evidentemente, dal fatto che, per sua stessa natura, il contratto di lavoro sportivo si svolge e dispiega i suoi effetti in diversi ordinamenti giuridici, a partire da singoli ordinamenti statali per arrivare alle competizioni internazionali e al mercato unico dell'Unione europea.
  Ritiene altresì opportuno ricordare che la Corte di giustizia del Lussemburgo ha contribuito a sagomare la materia con talune sentenze, le più importanti tra le quali sono la Bosman (C- 415-93) del 1995 e la Ligue belge de judo (C-51/96 e C-191/97) del 2000. Rammenta che nella prima fu stabilito che anche il calcio professionistico rientrava nella nozione di lavoro e pertanto soggiaceva alla libera circolazione ai sensi dei Trattati istitutivi e che nella seconda fu stabilito che se anche nell'ordinamento interno una disciplina sportiva fosse qualificata come dilettantistica, questo non avrebbe pregiudicato a livello comunitario una qualificazione di professionismo.
  Evidenzia dunque che, in tale contesto, il Governo è delegato a emanare decreti legislativi – articolo 4, comma 1, la lettera f) –, di riforma della legge n. 91 del 1981, che reca «Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti», garantendo la coerenza giuridica, logica e sistematica della nuova disciplina con il diritto internazionale e con la normativa dell'Unione europea.
  Segnala che nel medesimo articolo 4, il Governo è delegato ad attenersi alla specificità del rapporto di lavoro sportivo come definito sia a livello nazionale sia dell'Unione europea, conformandosi anche qui al principio delle pari opportunità nella pratica sportiva.
  Rileva che anche l'articolo 5 contiene una delega al Governo in materia di rappresentanza degli atleti e di professione dell'agente sportivo. A tale riguardo, rammenta che l'articolo 1, comma 373, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) ha previsto l'istituzione presso il CONI del Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto chi, sulla base di un incarico scritto, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dallo stesso CONI, ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva professionistica, del trasferimento di tale prestazione, o del tesseramento presso una Federazione sportiva professionistica, subordinando peraltro l'iscrizione al pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro.
  Osserva che, in buona sostanza, si tratta di un filtro all'ingresso, il quale di per sé sarebbe una limitazione alla concorrenza come ha sottolineato anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella Relazione trasmessa al Parlamento.
  Rimarca, tuttavia, che, in realtà, la semplice previsione di requisiti professionali non costituisce una limitazione della concorrenza tutelata dal diritto dell'Unione europea: lo diverrebbe solo se non armonizzata e in mancanza di un mutuo riconoscimento dei titoli d'accesso. Evidenzia quindi che il Governo – nell'esercizio Pag. 140della delega – dovrà aver cura di non contravvenire ai principi del mercato unico, preservando per esempio il principio già vigente per cui nel registro nazionale degli agenti sportivi, un'apposita sezione riguarda i cittadini dell'Unione europea abilitati in altro Stato membro.
  Segnala, inoltre, che l'articolo 12 prevede la delega relativa alle norme di sicurezza nella costruzione e nell'esercizio degli impianti sportivi, che l'articolo 13 prevede la delega per la semplificazione degli adempimenti degli organismi sportivi e, infine, che l'articolo 14 reca una delegazione legislativa specifica per la sicurezza degli sport invernali.
  Ritiene, infine, opportuno ricordare che lo sport è parte integrante dell'attuale programma Erasmus+ e che è attualmente in fase di discussione presso le competenti sedi comunitarie la proposta di regolamento COM(2018)367 che istituisce il nuovo programma «Erasmus» per gli anni 2021-2027. Nell'ambito della citata proposta di regolamento, le risorse finanziarie proposte per il settore sportivo ammontano a 550 milioni di euro, pari a circa l'1,8 per cento della dotazione complessiva del programma.
  Osservando di non ravvisare nel testo trasmesso elementi ostativi sotto il profilo dell'ordinamento europeo, si rimette al dibattito tra i commissari.

  Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene che le problematiche sollevate dal provvedimento all'esame richiedano un serio approfondimento giacché con esso si va a modificare profondamente il sistema sportivo italiano che, a suo avviso, rappresenta un vero fiore all'occhiello per il Paese, invidiato dal resto del mondo e che, come sempre accade in Italia, si preferisce distruggere invece che sostenere. Inoltre rileva che nell'articolo 2, relativo ai centri sportivi scolastici, non viene mai fatto riferimento al possibile collegamento con il sistema sportivo nazionale, cosa che, a suo avviso, rende dubbio se le scuole possano partecipare o meno a gare nazionali. Anche su questo aspetto ritiene opportuno avere chiarimenti.

  Sergio BATTELLI, presidente, richiama i componenti della Commissione a limitare propri interventi nell'ambito del perimetro di competenza della XIV Commissione segnalando gli aspetti affrontati dal deputato Pettarin sono di competenza della Commissione di merito.

  Piero DE LUCA (PD) stigmatizza il metodo utilizzato relativamente al provvedimento all'esame il quale è costituito da articolato assai vasto che stravolge, a suo avviso, l'ordinamento sportivo italiano. Ritiene inoltre che esso rechi deleghe del tutto generiche lasciando, di fatto, al Governo carta bianca in materia, cosa che, a suo avviso, associata alla recente creazione di società in mano pubblica come Sport e Salute, delle quali non si conoscono le precise competenze né la governance, rende ancora più evidenti le perplessità, già espresse in altra sede, sulla tematica.
  Osserva che il ruolo del legislatore viene gravemente compromesso giacché non solo sono affidate rilevanti competenze all'Esecutivo ma non vi è nemmeno stato il tempo e la volontà politica di definire con sufficiente precisione l'intervento normativo in esame con l'apertura di un vero dibattito politico e parlamentare, anche attraverso una specifica attività conoscitiva. Rimarca che, dunque, il Parlamento è stato completamente tagliato fuori dal gioco. In conseguenza di ciò preannuncia che il suo gruppo non potrà che dare una valutazione negativa non solo sul metodo seguito, ma anche sulla probabile proposta di parere favorevole che sarà formulata dalla relatrice.

  Cristina ROSSELLO (FI) si associa ai rilievi del deputato De Luca con riferimento al metodo seguito dalla maggioranza e stigmatizza la volontà del Governo di ignorare la storia del diritto sportivo, per come si è evoluta negli ultimi decenni, sovvertendone la filosofia che sta alla sua base ed ignorandone anche i collegati aspetti internazionali. Ritiene infatti che con l'intervento normativo in esame venga stravolto l'ordinamento sportivo che si è sviluppato nel tempo e venga minata la Pag. 141professione sportiva, come faticosamente affermatasi. Invita quindi il Governo e la maggioranza a non tornare indietro nel tempo, ad una visione arcaica dello sport, ma a fermarsi per alcune opportune riflessioni ed evitare un colpo di spugna sugli ultimi 25 anni di trasformazione del mondo sportivo.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, pur apprezzando gli spunti di riflessione offerti dai deputati intervenuti nel dibattito fin qui svolto ricorda, tuttavia, che gli aspetti afferenti al merito del provvedimento esulano dalla competenza della Commissione e, confermando di non ravvisare nel testo trasmesso elementi in contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Guido Germano PETTARIN (FI) osserva che merito e legittimità non sono due entità che si ignorano del tutto in quanto i profili relativi alla seconda vengono presi in considerazione a seguito dell'analisi del primo. Ritiene, in proposito, che la sussidiarietà significhi proprio questo ed è convinto che il provvedimento in titolo stia violando alcuni principi del diritto dell'Unione europea soprattutto laddove si interviene sul CONI e in materia di interventi nell'ambito dell'educazione e dell'istruzione. Su tale ultimo aspetto ricorda, peraltro, che in Italia l'attività dilettantistica sportiva è svolta solamente dalle società dilettantistiche e non anche dalle scuole mentre il testo all'esame propone delle commistioni.
  Per tali motivi si dichiara fortemente contrario al provvedimento e annuncia voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, auspicando altresì che non si voglia tornare indietro nel tempo e imitare pessimi esempi di un lontano passato.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) osserva che nel nostro paese la competenza in materia sportiva è essenzialmente regionale e che solo il CONI ha rilievo nazionale, senza che vi sembrino pertanto esserci violazioni del principio di sussidiarietà. È peraltro dell'avviso che ci sia piuttosto bisogno di emanare linee guida a livello nazionale e ciò auspica che possa essere consentito e agevolato dal provvedimento in titolo. Segnala che altra questione è se ciò sarà effettivamente fatto e ritiene in tal senso opportuno focalizzare un'adeguata attenzione sull'attività del Governo.
  Conclude annunciando il suo voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

  Piero DE LUCA (PD) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice in quanto ritiene che il provvedimento non sia idoneo a migliorare il mondo sportivo italiano e che, anzi, talune disposizioni sembrano piuttosto essere state inserite per contrasti personali, come ad esempio la scelta di limitare le competenze e le risorse del CONI per assegnarle a società di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze senza che vi sia un'effettiva ragione o, almeno, senza che ne sia stata data un'effettiva ragione.
  Ribadisce che il testo proposto risulta assai vago e conferisce una delega in bianco al Governo che potrà essere liberamente esercitata da quest'ultimo senza che il Parlamento sia messo in condizione di controllarne i contenuti. Conclude augurandosi che la normativa che sarà adottata non vada a costituire un attentato allo sport e alla salute.

  Filippo SCERRA (M5S) in replica al deputato Pettarin rimarca che il compito della Commissione è verificare, tra le altre cose, il rispetto del principio di sussidiarietà, con particolare riferimento agli atti normativi dell'Unione europea in relazione alle competenze dello Stato. Sulla base di questo presupposto ritiene che il provvedimento all'esame non solo non vìoli il principio di sussidiarietà, recando esso disposizioni che riguardano lo sport in Italia e non nell'Unione europea, ma sia del tutto estraneo alla tematica della sussidiarietà. Per tali motivi annuncia il voto Pag. 142favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Cristina ROSSELLO (FI) nello stigmatizzare che sia inibito alla Commissione di esaminare approfonditamente il provvedimento, ritiene che ciò sia una testimonianza del comportamento impositivo di questa maggioranza, nonostante quanto affermato in passato da una parte di essa, e della lontananza della stessa dal rappresentare un effettivo cambiamento. In proposito, rivendica l'atteggiamento sempre propositivo del suo gruppo volto a promuovere un confronto di merito, anche avvalendosi delle professionalità rappresentate al suo interno.
  Confermando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, conclude esprimendo il proprio disaccordo su quanto affermato da esponenti della maggioranza in materia di sussidiarietà ritenendola profondamente legata alla tematica dell'ordinamento sportivo.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico.
Nuovo testo C. 1822 Fogliani.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Flavio DI MURO (Lega), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla IX Commissione, il nuovo testo della proposta di legge A.C. 1822, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito.
  Segnala che il testo consta di due articoli. Con l'articolo 1 si dispone il differimento al 1o gennaio 2020 del termine per l'applicazione della disposizione del Codice della nautica da diporto che prevede l'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi.
  Osserva che la disposizione a cui si fa riferimento è contenuta nell'articolo 39, comma 1, lettera b), del Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che prevede, nella formulazione attuale, l'obbligo della patente nautica per tutte le unità da diporto, di lunghezza non superiore a ventiquattro metri, nei seguenti casi: per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua; per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.
  Ricorda che sul richiamato articolo 39 del Codice della nautica da diporto era già intervenuto l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, prevedendo il differimento al 1o gennaio 2019 dell'obbligo di titolarità della patente nautica per la conduzione di unità con installati gli stessi motori di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, termine di cui l'articolo del provvedimento all'esame propone l'ulteriore differimento al 1o gennaio 2020.
  Sottolinea che, nel corso dell'esame in Commissione, per ragioni di coordinamento, all'articolo 1 è stato inserito il comma 2, che differisce il termine di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e Pag. 143piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante – già prorogato al 31 dicembre 2019 dal citato decreto-legge n. 91 del 2018 –, al 31 dicembre 2020. Segnala quindi che, conseguentemente, anche le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2020.
  Rammenta inoltre che l'articolo 2, aggiunto nel corso dell'esame in Commissione, reca la data dell'entrata in vigore della legge fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
  Osserva che non si rilevano problemi di compatibilità con la normativa europea, né procedure di contenzioso aperte. Segnalando, inoltre, che non risultano documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, conclude formulando una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 2).

  Giuseppina OCCHIONERO (LeU) chiede al relatore se il differimento di termini riguardi solamente alcuni tipi di natanti.

  Flavio DI MURO (Lega), relatore, conferma che il differimento al 1o gennaio 2020 riguarda la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. Segnala che secondo quanto riferito dall'associazione UCINA, Confindustria Nautica, il provvedimento riguarda complessivamente circa 7.000 imbarcazioni per un totale di circa 200 utenti.

  Piero DE LUCA (PD) chiede al relatore se la ratio che sottende il provvedimento sia meramente pratica o se vi siano invece anche motivazioni di tipo giuridico.

  Flavio DI MURO (Lega), relatore, sottolinea che il provvedimento è volta a colmare una lacuna normativa, segnalata, peraltro, da tutti i soggetti interessati ascoltati in sede di audizione in Parlamento, che di fatto insiste solamente per le imbarcazioni già citate in precedenza. Osserva che vi è un generale consenso politico a porre rimedio al più presto a tale lacuna, come dimostrato dal fatto che si intende trasferire, da parte della Commissione di merito, il provvedimento in sede legislativa e concludere entro il mese di luglio.

  Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene che la problematica che intende risolvere il provvedimento all'esame sia valida e abbia effettivamente un carattere di urgenza. Per tali motivi è d'accordo con la tempistica proposta e segnala che la tematica è particolarmente sentita nelle lagune del Veneto ove molte imprese svolgono la propria attività economica utilizzando i natanti in oggetto.

  Piero DE LUCA (PD) chiede se siano state valutate le eventuali conseguenze in materia di sanzioni.

  Flavio DI MURO (Lega), relatore, osserva che, trattandosi di un differimento, le eventuali sanzioni potranno essere applicate solo dopo l'entrata in vigore effettiva della norma, quindi dopo il differimento medesimo, giacché prima di quella data non esiste l'obbligo in oggetto e i comportamenti in violazione sanzionabili. Rileva inoltre come tali aspetti ed esulino dalla competenza della Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, richiama l'attenzione dei deputati a limitare i propri interventi e le richieste di chiarimento al relatore nell'ambito delle materie di competenza della Commissione.

  Piero DE LUCA (PD) in relazione a quanto osservato dal relatore, ricorda che la Commissione ha certamente profili di competenza in materia in quanto il Codice della nautica da diporto, di cui il provvedimento all'esame differisce un termine, è stato emanato in attuazione di una direttiva dell'Unione europea, la direttiva 2003/44/UE, con la conseguenza che competenza della Commissione verificare che Pag. 144non vi sia violazione di norme di quest'ultima. In tal senso, ritiene che sia quindi necessario un approfondimento istruttorio.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) ricordando che, anche solo recentemente, i lavori parlamentari si sono occupati della direttiva relativa alla navigazione nelle acque interne e quindi ha affrontato la tematica connessa alla sicurezza della navigazione teme che anche in conseguenza di quanto recato dal provvedimento all'esame possano esservi degli aspetti, legati altresì alle dimensioni delle imbarcazioni, che vadano ad impattare in modo non consentito sulla normativa europea. Si associa quindi alla richiesta di approfondimenti sul tema.

  Piero DE LUCA (PD) ritiene utile chiarire rapidamente gli aspetti richiamati e chiede che la Commissione possa consentire una breve pausa dei suoi lavori al fine di approfondire le suddette tematiche.

  Sergio BATTELLI, presidente, concorde la Commissione sospende brevemente la seduta per consentire al relatore un approfondimento sulle tematiche testé richiamate.

  La seduta, sospesa alle 16.10, è ripresa alle 16.20.

  Flavio DI MURO (Lega), relatore, dopo aver approfondito le tematiche richieste, precisa che la citata direttiva del 2003/44/CE, richiamata dall'onorevole De Luca, è incentrata, soprattutto, sulle norme relative ai requisiti tecnici e ambientali, nonché alle emissioni delle imbarcazioni da diporto, ritiene che il provvedimento all'esame sia connessa compatibile. Mantiene quindi ferma la sua proposta di parere favorevole.

  Piero DE LUCA (PD) invita il relatore a voler valutare la possibilità di inserire un riferimento sull'esigenza che siano salvaguardati alti livelli di sicurezza nella circolazione delle imbarcazioni da diporto nella sua proposta di parere.

  Flavio DI MURO (Lega), relatore, nell'accogliere la proposta dell'onorevole De Luca, presenta una nuova formulazione della proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Alex BAZZARO (Lega) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore e ringrazia tutti i membri della XI Commissione Trasporti, competente nel merito, che si sono espressi all'unanimità, perché ritiene che il provvedimento vada a colmare un'effettiva lacuna. Evidenzia, infine, come la problematica sia particolarmente sentita da chi, veneziano come lui, vive quel mondo lagunare.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore nella nuova formulazione (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 16.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.35.

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