CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 giugno 2019
204.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 29

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 13 giugno 2019. – Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI.

  La seduta comincia alle 13.10.

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.
C. 1549 Cenni.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabio Massimo BONIARDI (Lega), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, la proposta di legge C. 1549 recante, nel nuovo titolo, limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisito di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, come risultante dall'approvazione delle proposte emendative da parte della Commissione di merito. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata del provvedimento, che consta di cinque articoli suddivisi in due Capi, in questa sede si sofferma esclusivamente sui limitati profili di stretta competenza della Commissione giustizia. A tal fine evidenzia che il comma 1 dell'articolo 2 introduce il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari. Ai sensi del successivo comma 2 chiunque contravvenga a tale divieto è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 50.000, salvo che il fatto costituisca reato. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda che ha commesso la violazione. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.