CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 giugno 2019
202.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 212

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 12.

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
C. 1898 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Diego BINELLI (Lega), relatore, prima di esaminare nel dettaglio, il provvedimento in titolo, desidera fare qualche osservazione introduttiva.
  In primis osserva che il nomignolo attribuito a questo importante provvedimento non gli rende giustizia, perché come si evince dai 30 articoli in esso contenuti non si propone di sbloccare solo i cantieri, ma anche gli impianti per il settore dei rifiuti, la ricostruzione nelle zone sismiche distrutte e un processo di semplificazione normativa troppo a lungo interrotto. Esso Pag. 213va quindi ben al di là del titolo, che è evocativo, ma certamente non comprende tutte le importanti misure proposte dall'articolato. Pensa innanzitutto, per quanto di competenza della X Commissione, all'articolo 2-bis che, al comma 1, interviene sulla disciplina della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese modificando le condizioni per l'intervento e disponendo che la garanzia sia rilasciata sui predetti finanziamenti, anche se assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali, in misura non superiore a un quarto del suo importo. Altrettanto importante è poi la modifica introdotta dal secondo comma dell'articolo 2-bis del testo, che interviene sull'articolo 2477 del Codice civile, recentemente novellato dal Codice della crisi di impresa, in tema di nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata. In particolare la modifica è volta a limitare le ipotesi in cui le società a responsabilità limitata sono obbligate a nominare l'organo di controllo o il revisore e più specificamente, rispetto al testo vigente dell'articolo 2477 del Codice civile, sono innalzate le soglie – del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e di dipendenti occupati in media durante l'esercizio – entro le quali non opera il nuovo obbligo così come auspicato anche nel corso dei lavori della X Commissione in sede consultiva sulla legge n. 20 del 2019 che reca «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155». Molto attesa è anche la norma contenuta nell'articolo 2 del provvedimento in oggetto, che reca disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi: essa anticipa quanto già previsto dall'articolo 372 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza disponendo, con una modifica dell'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici, che a fronte dell'esclusione di un'impresa fallita da nuove procedure di gara è invece concessa la partecipazione a queste ultime per l'impresa che ha fatto domanda di concordato con continuità aziendale. Inoltre, si precisa che l'esecuzione del contratto di appalto prosegue non solo in caso di concordato con continuità aziendale, ma anche in caso di concordato liquidatorio quando il professionista attesti che l'esecuzione del contratto è necessaria alla migliore liquidazione dell'azienda. È poi certamente di interesse della X Commissione l'articolo 4, commi 7-bis e 7-ter introdotti al Senato, che rinviano ad un decreto interministeriale l'individuazione degli interventi diretti a realizzare la Piattaforma Unica Nazionale (PUN) dei punti di ricarica o di rifornimento di combustibili alternativi e degli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici. Da ultimo desidera ricordare l'articolo 19 del provvedimento in esame, che prevede per il 2019 e il 2020 un contributo per le imprese del settore turistico, dei pubblici esercizi, del commercio e dell'artigianato, nonché per le imprese che svolgono attività agrituristica – insediate in alcuni comuni ricadenti nella città metropolitana di Catania e della provincia di Campobasso – che nei tre mesi successivi agli eventi sismici abbiano registrato una riduzione del fatturato non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. Oltre a quelle citate molte sono le altre misure contenute nell'atto Camera n. 1898 (tra tutte la moratoria di due anni in materia di appalti, le tanto attese semplificazioni in materia di interventi strutturali in zone sismiche, ma anche le importantissime disposizioni che incidono sul sistema autorizzatorio degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti) volte a favorire le imprese, i Comuni e in generale il sistema produttivo del nostro Paese e l'auspicio nel procedere oggi al nostro esame è che tali disposizioni una volta approvate possano realmente contribuire a sbloccare l'intero «cantiere Italia».
  Passa all'esame delle singole disposizioni del provvedimento che interessano la X Commissione.Pag. 214
  Il provvedimento originario consta di 30 articoli, suddivisi in 3 Capi. Il Capo I (articoli da 1 a 5) reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana. Il Capo II (articoli da 6 a 20) reca disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea. Il Capo III (articoli da 21 a 30) reca disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017.
  Numerose modifiche sono state apportate in sede di esame presso il Senato.
  Per quanto di competenza della Commissione rileva innanzitutto, come accennato, l'articolo 2-bis che interviene, al comma 1, sulla disciplina della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituita, dall'articolo 1 del decreto-legge 135/2015, per interventi in garanzia a favore delle PMI titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni e in difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari. Nel dettaglio, il comma 1 modifica le condizioni per l'intervento in garanzia della Sezione, disponendo che la garanzia sia rilasciata sui predetti finanziamenti, anche se assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali. La formulazione vigente, invece, si riferisce a finanziamenti «anche assistiti da ipoteca», che l'entità del premio – versato dalle banche o dagli intermediari finanziari alla Sezione speciale a fronte della concessione della garanzia – può essere posta a carico della PMI beneficiaria del finanziamento in una misura massima determinata dal decreto ministeriale attuativo della Sezione. La formulazione vigente invece prevede che l'entità del premio può essere posto a carico della PMI beneficiaria in misura non superiore a un quarto del suo importo. Il comma 2 prevede la modifica dell'articolo 379 del nuovo Codice della crisi di impresa (D.lgs. n. 14 del 2019) che a sua volta ha novellato l'articolo 2477 del codice civile in tema di nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata. In particolare la modifica è volta a limitare le ipotesi in cui le società a responsabilità limitata sono obbligate a nominare l'organo di controllo o il revisore. Più specificamente, come già detto, rispetto al testo vigente dell'articolo 2477 c.c., sono innalzate le soglie – di totale dell'attivo dello stato patrimoniale, di ricavi delle vendite e delle prestazioni e di dipendenti occupati in media durante l'esercizio – che non devono essere superate ai fini dell'esenzione dall'obbligo. Il comma 3 apporta un coordinamento di natura formale.
  Di interesse della X Commissione l'articolo 2 che, modificato al Senato solo sul piano formale, reca disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi, in sostanza anticipando il testo contenuto nell'articolo 372 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, che entra in vigore il 15 agosto 2020. In particolare, il comma 1, novellando l'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici, esclude che possa partecipare a nuove gare un'impresa fallita, mentre lo si consente all'impresa che ha fatto domanda di concordato con continuità aziendale, rendendo obbligatorio l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto fino a quando la domanda non è accolta o comunque se l'ANAC – non più sentendo il giudice delegato – lo ritenga necessario. I commi 2 e 3 precisano che tale novella si applica alle procedure il cui bando o avviso è pubblicato tra il 19 aprile 2019 (data di entrata in vigore del decreto in commento) e il 15 agosto 2020, data di entrata in vigore del citato articolo 372. Il comma 4 reca alcuni coordinamenti con la legge fallimentare. In particolare, relativamente all'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito, si chiarisce che il curatore fallimentare può eseguire i contratti pendenti solo con l'autorizzazione del giudice delegato. Inoltre, si precisa che l'esecuzione del contratto prosegue non solo in caso di concordato con continuità aziendale, ma anche in caso di concordato liquidatorio quando il professionista attesti che l'esecuzione del contratto è necessaria Pag. 215alla migliore liquidazione dell'azienda; Infine, si individua l'autorità giudiziaria competente ad autorizzare la partecipazione dell'impresa in concordato a procedure di affidamento lavori nel tribunale, dopo il deposito della domanda di concordato, e nel giudice delegato, dopo il decreto di apertura del concordato stesso.
  Di interesse della X Commissione, come accennato anche l'articolo 4, commi 7-bis e 7-ter introdotti al Senato, che rinviano ad un decreto interministeriale per l'individuazione degli interventi diretti a realizzare la Piattaforma Unica Nazionale (PUN) dei punti di ricarica o di rifornimento di combustibili alternativi e degli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici.
  Rileva, inoltre, l'articolo 19, modificato nel corso dell'esame al Senato, che prevede per il 2019 e il 2020 la concessione di un contributo ad alcune categorie di imprese, insediate in alcuni comuni ricadenti nella città metropolitana di Catania e della provincia di Campobasso, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. In particolare, il comma 1 concede contributi, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per il 2019 e di 2 milioni di euro per il 2020, alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, nei suddetti comuni. Il comma 2 demanda a un provvedimento del Commissario straordinario, da adottare entro 60 giorni, la definizione dei criteri, delle procedure, delle modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse tra i comuni interessati. Il comma 3 dispone che i contributi sono erogati ai sensi della normativa europea sugli aiuti «de minimis» conseguenti a calamità naturali.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per un esame analitico delle altre disposizioni contenute nel decreto, illustra in estrema sintesi il restante contenuto del provvedimento.
  L'articolo 1, nel testo approvato dal Senato, consta di 30 commi, in gran parte innovativi rispetto alla versione originaria del provvedimento. Il nuovo testo del comma 1, risultante dalla riscrittura dell'articolo in esame operata durante l'esame al Senato, dispone che, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme dell'UE, fino al 31 dicembre 2020 non trovano applicazione le norme del Codice dei contratti pubblici di seguito citate. Viene sospeso l'articolo 37, comma 4, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture. Il testo previgente all'entrata in vigore del decreto-legge, prevedeva che qualora tali comuni assumessero le funzioni di stazione appaltante dovessero ricorrere a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, oppure procedere mediante unioni di comuni, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza o, ancora, ricorrere alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta. Il testo originario del decreto tramutava tali obblighi in facoltà, consentendo quindi ai comuni in questione anche di procedere autonomamente. Adesso la disposizione in oggetto riassume carattere obbligatorio ma tale obbligo viene però sospeso fino al 31 dicembre 2020 dal comma in esame. La seconda disposizione interessata è l'articolo 59, comma 1, quarto periodo, ove viene stabilito il divieto di «appalto integrato» (salvo le eccezioni contemplate nel periodo stesso), cioè il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. Ancora, viene sospesa l'applicazione dell'articolo 77, comma 3, quarto periodo, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC. Viene precisato che resta però fermo l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, Pag. 216preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Il comma 2 prevede che entro il 30 novembre 2020, il Governo presenti alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa. Il comma 3 prevede che anche per i settori ordinari, fino al 31 dicembre 2020, trovi applicazione la disposizione prevista, per i settori speciali, dall'articolo 133, comma 8, del codice dei contratti pubblici, la quale consente agli enti aggiudicatori – limitatamente alle procedure aperte – di espletare l'operazione di esame delle offerte prima dell'operazione di verifica dell'idoneità degli offerenti (se tale facoltà era esplicitamente prevista nel bando di gara o nell'avviso). Resta salva, infine, a seguito dell'aggiudicazione, la necessità di verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.
  Il comma 4 consente per gli anni 2019-2020 ai soggetti attuatori di opere (cioè alle stazioni appaltanti), per le quali deve essere realizzata la progettazione, di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Dall'avvenuta progettazione consegue che le opere sono considerate prioritarie ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. Il comma 5 autorizza i soggetti attuatori di opere ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo. Il comma 6 reca una disposizione transitoria che prevede l'applicazione, fino al 31 dicembre 2020, di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, precipuamente finalizzata a consentirne l'esecuzione a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. I commi da 7 a 9 intervengono sulla materia del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il comma 8 riduce, fino al 31 dicembre 2020, a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto il termine per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il comma 9 stabilisce che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisca anche la valutazione di congruità del costo. Il comma 10 stabilisce che – fino al 31 dicembre 2020 – possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, che concerne la verifica preventiva dell'interesse archeologico. Viene conseguentemente esteso l'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice medesimo, che consente di definire in via stragiudiziale le controversie che potrebbero insorgere fra le parti durante la fase dell'esecuzione del contratto di appalto pubblico. I commi da 11 a 14 riguardano la nomina e le funzioni del Collegio consultivo tecnico. Il comma 11 consente alle parti, al fine di prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, di nominare – fino alla data di entrata in vigore del «regolamento unico» – un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e comunque non oltre novanta giorni dalla data di tale avvio. Il collegio svolge funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Il comma 12 prevede che il collegio sia formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, scelti di comune accordo tra le parti ovvero concordando la nomina di un componente per parte, ai quali compete la scelta del terzo. In ogni caso tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il comma 13 consente, nel caso in cui insorgano controversie, al collegio di favorire la rapida risoluzione delle controversie e di convocare le parti in contraddittorio. L'eventuale accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo non ha Pag. 217natura transattiva, salva diversa volontà delle parti stesse. Il comma 14 prevede lo scioglimento del collegio al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti. Il comma 15 introduce una disposizione transitoria (applicabile per gli anni 2019-2020) volta a disciplinare l'approvazione delle varianti ai progetti definitivi, approvati dal CIPE, relativi alle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale è stata avviata prima dell'entrata in vigore del Codice. Il comma 16 introduce il nuovo comma 2-bis all'articolo 86 del Codice al fine di dettare una nuova disciplina per i mezzi di prova dell'assenza di motivi di esclusione che l'operatore economico è tenuto a dimostrare con riferimento ai soggetti di cui questo si avvalga ai sensi dell'articolo 89 del Codice e ai suoi subappaltatori. Il comma 17 riscrive la disposizione (dettata dal testo previgente del comma 6-bis dell'articolo 36) che, nei mercati elettronici di cui al comma 6 del medesimo articolo 36, disciplina la verifica a campione sull'assenza dei motivi di esclusione e la integra con l'aggiunta di un ulteriore comma (6-ter) volto a disciplinare la verifica dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali in capo all'aggiudicatario. In particolare, si estende a tutti i contratti «sottosoglia» la disciplina che si applicava ai soli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro e si stabilisce – quanto alle verifiche – che esse sono effettuate attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici (BDOE), sopprimendo la possibilità di verifica sull'aggiudicatario. Il comma 18 detta una disciplina transitoria del subappalto nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici. Il termine di efficacia finale di tale disciplina è fissato al 31 dicembre 2020. Si prevede, tra l'altro, che il subappalto debba essere indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non possa superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Il comma 19 detta i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, riscrivendo il comma 3 dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) che reca la disciplina transitoria (end of waste). Il comma 20 alla lettera a), numero 1) reca una serie di novelle al Codice che riguardano la disciplina dei contenuti della progettazione, che viene demandata al nuovo regolamento unico; le fasi di elaborazione e i contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché i documenti su cui si basa il progetto medesimo; la disciplina delle spese strumentali. Il numero 2) demanda al nuovo regolamento unico la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e disciplina la normativa transitoria applicabile nelle more dell'emanazione del regolamento. Viene altresì disciplinato l'affidamento di concessioni agli affidatari di incarichi di progettazione. La lettera a), numero 3 reca alcune modifiche puntuali al comma 6 dell'articolo 23 del Codice, che disciplina i documenti e le attività che stanno alla base dell'elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al fine di precisare la portata di alcuni dei documenti considerati. La lettera a) numero 4 introduce il nuovo comma 11-bis dell'articolo 23 del Codice sul computo delle spese di carattere strumentale tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico. La lettera a) numero 5 introduce il comma 11-ter sempre con riguardo alle spese strumentali per le manutenzioni degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche ponendole a carico del Demanio. La lettera b), numero 1 novella il comma 2 dell'articolo 24 del Codice, al fine di demandare al nuovo regolamento unico (numero 2) la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. La lettera b), numero 3) novella il comma 7 dell'articolo 24 del Codice, che nel testo previgente vietava (salvo il verificarsi di precise condizioni) agli affidatari di incarichi di Pag. 218progettazione, per progetti posti a base di gara, di poter ottenere l'affidamento degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali avessero svolto la suddetta attività di progettazione. La lettera c) novella l'articolo 26 del codice, in materia di verifica preventiva della progettazione, aggiungendo ai soggetti abilitati a tale verifica, per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea, anche la stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema di controllo di qualità. La lettera d), per ragioni di coordinamento, abroga all'articolo 29 del codice, il riferimento ai termini per l'impugnativa di cui all'articolo 120, comma 2-bis, abrogata a sua volta. La lettera e) modifica il comma 5 dell'articolo 31 del Codice, attribuendo al regolamento unico di attuazione del Codice – in luogo delle linee guida emanate dall'ANAC – il compito di definire la disciplina sui compiti specifici del Responsabile unico del procedimento (RUP), nonché l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Le lettere f), g) e h) novellano gli articoli del Codice che disciplinano i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. sottosoglia). Tali novelle riguardano: il calcolo del valore stimato degli appalti nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti e la disciplina dell'anticipazione del prezzo all'appaltatore. La lettera h) interviene invece sulle modalità di affidamento dei lavori «sottosoglia». Poiché tali modifiche si sovrappongono alla disciplina derogatoria introdotta, limitatamente all'anno 2019, dal comma 912 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), tale comma viene abrogato dal comma 24 dell'articolo in esame. Ulteriori novelle recate dalla lettera h) riguardano: la disciplina di dettaglio delle procedure per gli affidamenti «sottosoglia», delle indagini di mercato e della formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici; l'utilizzo del criterio del «minor prezzo» come alternativa sempre possibile all'OEPV per l'aggiudicazione dei contratti «sottosoglia». Tali disposizioni, in parte modificate durante l'esame al Senato, ripropongono quelle recate dalle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 1 del testo iniziale. La lettera i) modifica l'articolo 46, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, al fine di introdurre – tra gli operatori economici previsti per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria – con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, gli archeologi, oltre ai soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali. La lettera l) novella l'articolo 47 del codice, in materia di consorzi stabili. Si stabilisce, tra l'altro, che i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto; resta ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. La lettera m) novella l'articolo 59 del codice in materia di affidamento congiunto di progettazione e realizzazione, il cosiddetto appalto integrato, inserendo in norma una nuova previsione in base alla quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del codice e del nuovo regolamento di attuazione. Detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti previsti come operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Si stabilisce che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentino invece i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione. Inoltre, viene inserito nell'articolo oggetto di novella un nuovo comma 1-quater, in base al quale nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione Pag. 219del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione direttamente al progettista della quota del compenso. Si stabilisce inoltre che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentino i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione. La lettera n) novella l'articolo 76 del codice in materia di informazione dei candidati e degli offerenti, prevedendo che ai candidati e ai concorrenti venga dato avviso – con le modalità del Codice dell'amministrazione digitale (o strumento analogo negli altri Stati membri) – del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, con l'indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. La lettera o) novella taluni commi dell'articolo 80 del Codice, in materia di motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione. La lettera p) novella l'articolo 83, comma 2, del Codice demandando l'individuazione della disciplina dei requisiti rilevanti per i criteri di selezione al regolamento anziché al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le lettere q), r) e s) intervengono sul sistema di attestazione della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. La lettera r), intervenendo sull'articolo 86 in materia di mezzi di prova, sostituisce il riferimento alle linee guida dell'ANAC (di cui all'articolo 83, comma 2) con quello al regolamento di attuazione. Così, analogamente la lettera s) che novella l'articolo 89 del Codice, in materia di avvalimento, sostituendo al comma 11 il riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con quello al regolamento di attuazione, per la individuazione delle opere per le quali, in ragione del notevole contenuto tecnologico o della rilevante complessità, non può ricorrersi all'avvalimento. La lettera t) modifica l'articolo 95 in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto. Viene aggiunta una nuova fattispecie a quelle già elencate per le quali si procede alla aggiudicazione esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inserendo anche il riferimento ai contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Al comma 4 dell'articolo 95, sono soppresse le lettere a) e c), che prevedevano il possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, rispettivamente: per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avvenisse con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; e per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Si novella altresì la lettera b) della norma, prevedendo che per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato possa essere utilizzato il criterio del minor prezzo, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera. La lettera u) reca modifiche all'articolo 97 del Codice in tema di offerte anomale nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. La lettera v) interviene sull'articolo 102, comma 8, del codice le parole sostituendo con il riferimento al regolamento unico quello – previgente – al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC) per la disciplina e definizione delle modalità tecniche di svolgimento del collaudo. La lettera z) novella l'articolo 111 del codice, in materia di controllo tecnico, contabile e amministrativo, inserendo il riferimento al regolamento anziché ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti – per l'individuazione delle modalità e della tipologia di atti attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di supervisione e controllo. Si stabilisce Pag. 220che fino alla entrata in vigore del regolamento si applica la disposizione transitoria ivi prevista. La lettera aa) abroga i commi 3 e 4 dell'articolo 196, che prevedono (al comma 3) l'albo dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale. La lettera ee) novella l'articolo 197 in materia di Sistema di qualificazione del contraente generale. La lettera ff) novella l'articolo 199 del codice, in materia di gestione del sistema di qualificazione del contraente generale, al fine di coordinare le previsioni. La lettera gg) modifica ed integra le norme transitorie previste nell'articolo 216 del Codice (in particolare con riferimento agli affidamenti delle concessioni autostradali in scadenza) e disciplinano l'emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, nonché le disposizioni applicabili nelle more della sua entrata in vigore. La lettera gg) numero 4 introduce il nuovo comma 27-octies il quale prevede l'emanazione, entro 180 giorni di un regolamento «unico» di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, mediante un apposito decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il comma 22 interviene sull'articolo 120 del Codice del processo amministrativo, che disciplina il rito applicabile ai giudizi inerenti alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture eliminando il c.d. rito super accelerato. Il comma 23 ne definisce l'ambito di applicazione. I commi da 24 a 26 dispongono il differimento di termini previsti dal programma «piccoli investimenti dei comuni» istituito e finanziato dai commi 107-114 della legge di bilancio 2019 e, per gli stessi comuni, fanno salve le modalità di affidamento dei lavori «sottosoglia» previste dall'abrogato comma 912 della medesima legge di bilancio. I commi da 27 a 29 riguardano la Società Sport e Salute S.p.A. e il fondo sport e periferie. Il comma 27 dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2020, la società Sport e Salute S.p.A. è qualificata come «centrale di committenza», al fine di svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). I commi 28 e 29, stabiliscono che le risorse del Fondo sport e periferie già destinate al CONI sono trasferite alla Sport e Salute S.p.A. e che, per l'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del medesimo Fondo attribuite all'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo stesso si avvale della medesima società. Il comma 30 interviene sulle modalità di affidamento dei lavori di costruzione, completamento, adeguamento o ristrutturazione dei Centri di permanenza per i rimpatri.
  L'articolo 3 reca disposizioni in materia di semplificazione edilizia, con particolare riferimento alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche apportando, tra l'altro, una serie di modifiche – volte a semplificare le procedure e ad alleggerire gli oneri burocratici – all'articolo 65 del testo unico dell'edilizia, in materia di denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, nonché all'articolo 67, in materia di collaudo statico.
  L'articolo 4 prevede che, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e sentito il Ministro dell'economia, disponga la nomina di uno o più Commissari straordinari (comma 1), la cui struttura e i cui compensi saranno definiti da successivi provvedimenti governativi (comma 5). Il comma 2 attribuisce ai Commissari straordinari il potere di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni Pag. 221per l'effettiva realizzazione dei lavori. Il comma 3 attribuisce ai Commissari straordinari le funzioni di stazione appaltante per l'esecuzione degli interventi previsti. I Commissari straordinari derogano alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici (D. Lgs. 50 del 2016). In tale ambito, è fatto salvo il rispetto: delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs. 159 del 2011), e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il comma 4 prevede che i Commissari straordinari operino in raccordo con InvestItalia (la struttura prevista all'articolo 1, comma 179, della legge 145 del 2018 – legge di bilancio 2019). Il comma 6 prevede la nomina di un Commissario straordinario volto a fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria della Regione Siciliana, ancor più acuitasi in conseguenza dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste aree del territorio. Il comma 6-bis – introdotto nel corso dell'esame al Senato – prevede la nomina di un Commissario straordinario per il completamento e la messa in esercizio del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come Sistema Mo.S.E. Il comma 6-ter prevede, al fine della più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia, la ripartizione, per le annualità 2018 e 2019, delle risorse destinate ai Comuni della laguna di Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge del 29 novembre 1984 n. 798. Le risorse previste sono state assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge di bilancio 2018, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Il comma 6-quater prevede che, al fine di assicurare la piena fruibilità degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di Parma denominato «Nuovo Ponte Nord», prevede che la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Parma e il Comune di Parma possano adottare i necessari provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo permanente attraverso l'insediamento di attività di interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla pianificazione vigente nel rispetto della pianificazione di bacino e delle relative norme di attuazione. Il comma 7 dispone la conclusione dei programmi infrastrutturali «6000 Campanili» e «Nuovi Progetti di Intervento» (decreto-legge 69 del 2013, Legge n. 147/2013 e decreto-legge 133 del 2014) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il comma 8 è volto garantire la realizzazione e il completamento degli interventi infrastrutturali nei comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, tra cui rientra l'intervento di completamento dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda (articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – legge finanziaria 2003). Il comma 9 attribuisce alla Regione Campania la competenza per il completamento delle attività relative al «Collegamento A3 (Contursi) – SS 7var (Lioni) – A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli). Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda», subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere. Il comma 10 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per la costituzione di apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli interventi di completamento della strada a scorrimento veloce «Lioni-Grottaminarda». Il comma 11 prevede la riassegnazione, ai fini degli effetti finanziari derivanti dalle previsioni di cui ai commi 8 e 9, delle risorse esistenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale, alle amministrazioni titolari degli interventi (Ministero delle infrastrutture, Ministero dello sviluppo economico e Regione Campania), ove necessario mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Il comma 12 prevede – per l'esecuzione degli interventi di cui ai Pag. 222commi 8 e 9 – l'applicazione delle disposizioni di agevolazione fiscale di cui all'articolo 74, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. Il comma 12-bis aggiunge il comma 148-bis all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), che disciplina l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio per gli anni 2021-2033. Il comma 12-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, esclude per legge, in ogni caso di cessazione anticipata di rapporti di concessione autostradale, la colpa grave e la responsabilità amministrativa conseguente, purché il danno tragga origine da un decreto vistato e registrato dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità, svolto su richiesta dell'amministrazione procedente. Il comma 12-quater aggiunge un secondo comma all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, che prevede, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei Ministri, che il CIPE venga presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vicepresidente del Comitato. Il comma 12-quinquies modifica l'articolo 61 del decreto-legge 50/2017 che disciplina la realizzazione degli interventi del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021. Il comma 12-sexies, introdotto al Senato, prevede che le somme che la società concessionaria dell'autostrada del Brennero è autorizzata ad accantonare in un apposito fondo attualmente destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona, possano altresì essere utilizzate per iniziative concernenti l'interporto di Trento, l'interporto ferroviario di Isola della Scala ed al porto fluviale di Valdaro. I commi 12-septies e 12-octies, introdotti al Senato, prevedono l'unificazione dei progetti ferroviari attualmente esistenti e denominati «Potenziamento Infrastrutturale Voltri – Brignole», «Linea AV/AC Milano – Genova: Terzo Valico dei Giovi» e «Potenziamento Genova – Campasso», nonché l'autorizzazione all'avvio del sesto lotto costruttivo della linea ferroviaria del terzo valico dei Giovi.
  Passando agli articoli aggiuntivi all'articolo 4 introdotti nel corso dell'esame al Senato, l'articolo 4-bis reca modifiche alle disposizioni della Legge di Bilancio 2018 riguardanti i contributi erogati a favore dei comuni per le opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con particolare riferimento alla disciplina del recupero delle somme erogate nei casi di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti. Le modifiche proposte, che stabiliscono eccezioni a tale recupero, mirano a consentire ai comuni beneficiari dei contributi previsti per l'anno 2018 (ammontanti a 150 milioni di euro) di portare a compimento le opere previste.
  L'articolo 4-ter prevede la nomina di un Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di cui sono disciplinati i compiti, il compenso, la durata (fino al 31 dicembre 2012). È inoltre prevista la costituzione di una struttura di supporto al Commissario, nonché l'eventuale nomina di due sub-commissari e l'istituzione di una cabina di coordinamento.
  L'articolo 4-quater prevede l'applicazione sperimentale per il triennio 2019-2021 di alcune deroghe alle norme contabili sul mantenimento in bilancio delle risorse in conto capitale.
  L'articolo 4-quinquies reca misure per l'accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria. L'articolo 4-sexies autorizza la spesa di 5 milioni di euro all'anno per il periodo 2019-2023 per l'acquisto e la costruzione di nuove sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l'adeguamento, anche strutturale, e l'ammodernamento di quelle esistenti.
  L'articolo 4-septies reca disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di Pag. 223evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso in materia di trattamento delle acque reflue urbane.
  L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, al comma 1, reca alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) volte a favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del consumo di suolo, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione.
  Il comma 1-bis – introdotto nel corso dell'esame al Senato – rifinanzia, per l'importo di euro 500 mila per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, prevedendo la relativa copertura dell'onere. La citata legge n. 80 ha previsto interventi a favore del comune di Pietrelcina, ai fini della predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché del miglioramento delle strutture necessarie per l'accesso dei visitatori.
  Il comma 1-ter – anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato – prevede che le risorse disponibili relative al finanziamento per la riqualificazione urbanistica dei comuni di Cosenza Zimella (VR) e Montecchia di Crosara (VR) rispettivamente pari a 200 mila euro e a 150 mila euro ciascuno, autorizzate per l'anno 2018 ai sensi della legge di bilancio 2018 (L. n. 205 del 2017) e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono conservate nel conto dei residui passivi per essere iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  L'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'articolo 1, comma 104, della legge di bilancio per il 2019, che ha previsto l'istituzione di un «Fondo per le autostrade ciclabili» con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019.
  L'articolo 5-ter – introdotto nel corso dell'esame al Senato – novella l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale) ai fini di un aggiornamento dei riferimenti normativi ivi contenuti.
  L'articolo 5-quater – introdotto nel corso dell'esame al Senato – prevede la proroga di mutui erogati al fine del completamento di opere di interesse pubblico, trasferiti al Ministero dell'economia in relazione alla trasformazione di Cassa depositi e prestiti in società per azioni, il cui piano di rimborso sia scaduto il 31 dicembre 2018 e le cui somme residue non siano state utilizzate dai soggetti mutuatari. In tal caso, la norma prevede che l'erogazione delle somme sia effettuata dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2021, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta dei Ministeri competenti, sulla base dei documenti giustificativi delle spese connesse alla realizzazione delle predette opere.
  L'articolo 5-quinquies – introdotto nel corso dell'esame al Senato – con la finalità di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, istituisce dal 1o settembre 2019 la società in house «Italia Infrastrutture S.p.a.», dotata di un capitale sociale di 10 milioni, detenuto interamente dal Ministero dell'Economia e sulla quale il Ministero delle infrastrutture esercita il controllo.
  L'articolo 5-sexies – introdotto nel corso dell'esame in Senato – detta disposizioni per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate.
  L'articolo 5-septies – introdotto durante l'esame presso il Senato – reca uno stanziamento volto all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso i servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia nonché presso le strutture che ospitino anziani e disabili.
  Nel Capo II (articoli 6-20) sono contenute le disposizioni finalizzate a favorire la ricostruzione nei comuni della regione Molise e dell'area Etnea, indicati nell'allegato Pag. 2241, colpiti dagli eventi sismici, rispettivamente, dell'agosto e del dicembre 2018.
  L'articolo 6 prevede la nomina, rispettivamente per la provincia di Campobasso e la Città metropolitana di Catania, di due Commissari straordinari per la ricostruzione, che durano in carica fino al 31 dicembre 2021, data in cui cessa anche la gestione straordinaria istituita per l'attuazione delle misure di ricostruzione e di assistenza oggetto delle norme in esame. La nomina dei Commissari è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i Presidenti delle Giunte regionali competenti per territorio, con il quale saranno determinati anche i compensi ad essi spettanti.
  L'articolo 7 enumera le funzioni (operative, di coordinamento e di vigilanza) attribuite ai Commissari straordinari e definisce le modalità giuridiche con le quali tali funzioni sono espletate.
  Il comma 2 prevede che i Commissari straordinari esercitino le funzioni di cui al comma 1 tramite propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
  Il comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che i Commissari possano avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (Invitalia), sulla base di apposita convenzione.
  L'articolo 8 per l'attuazione degli interventi di immediata necessità introdotti dal provvedimento, istituisce, per il quinquennio 2019-2023, un apposito Fondo per la ricostruzione, con una dotazione iniziale di 236,7 per Catania e 39 per Campobasso, da assegnare alle contabilità speciali intestate ai due Commissari straordinari, su cui confluiscono le risorse finanziarie stanziate per la ricostruzione, nonché quelle a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione e per l'assistenza alla popolazione.
  L'articolo 9 interviene sulla disciplina della ricostruzione privata.
  L'articolo 10, modificato al Senato fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
  L'articolo 11 reca la disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.
  L'articolo 12, modificato al Senato disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, prevedendo che sia contestualmente presentata, da parte dei soggetti legittimati, l'istanza di concessione dei contributi e la richiesta del titolo abilitativo necessario per l'intervento progettato, con i necessari allegati tecnici riferiti all'intervento e alle competenze dell'impresa (comma 1).
  L'articolo 13, modificato al Senato, reca norme sulla ricostruzione pubblica.
  L'articolo 14 individua, al comma 1, i soggetti attuatori degli interventi legati alla ricostruzione post sisma. Si tratta, conformemente a quanto previsto in casi analoghi di regioni (Molise e Sicilia), ministeri (beni e attività culturali, infrastrutture e dei trasporti, istruzione), Agenzia del demanio, comuni interessati, soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture, diocesi per interventi su immobili ecclesiastici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea. Rispetto alle previsioni in analoga materia adottate con riferimento ad eventi sismici la disposizione inserisce tra i soggetti attuatori per la ricostruzione pubblica le Province o Città metropolitane.
  Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame al Senato, stabilisce che nell'ambito dei programmi d'intervento in materia di ricostruzione pubblica, i Commissari straordinari possono autorizzare i citati soggetti attuatori ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia S.p.A., anche in qualità di centrale di committenza o a renderne disponibile il supporto.
  L'articolo 14-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza i comuni colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto 2018 e del 26 dicembre 2018, ad assumere, per gli anni 2019 e 2020, personale con Pag. 225contratto di lavoro a tempo determinato o, limitatamente allo svolgimento di determinati compiti, di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alla vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale.
  L'articolo 15 prevede la possibilità di assegnare un contributo a privati in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati. Si rinvia a modalità e criteri da definire con provvedimenti del Commissario straordinario, precisando che, in ogni caso, per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario e che la disposizione si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti per calamità naturali.
  L'articolo 16 estende l'applicazione delle disposizioni adottate in relazione agli eventi sismici nel Centro Italia in materia di legalità e trasparenza, alla ricostruzione delle zone nella Provincia di Campobasso e Catania. Il comma 2 dispone in ordine alla copertura degli oneri finanziari, quantificati in 1 milione di euro annui.
  Il comma 3 prevede che agli atti di competenza dei Commissari straordinari si applicano le disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti.
  Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di promozioni della Polizia di Stato, attraverso l'introduzione dell'articolo 68-bis al decreto legislativo n. 334 del 2000 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato).
  L'articolo 17, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni in ordine alla qualificazione degli operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria, fissando, tra l'altro, requisiti soggettivi (affidabilità e professionalità nonché in condizioni non ostative rispetto al rilascio del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva).
  L'articolo 18 disciplina la struttura dei Commissari straordinari, delineandone la composizione e disciplinandone il trattamento economico e giuridico, ferma restando la piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile del Commissario straordinario in relazione alle risorse assegnate anche con riguardo all'articolazione interna della struttura in questione (comma 1).
  L'articolo 20 prevede la sospensione fino a tutto l'anno di imposta 2020 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui all'allegato 1, ubicati nelle provincia di Campobasso e Catania.
  L'articolo 20-bis, introdotto durante l'esame presso il Senato, dispone che i Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'allegato 1 approvano entro il 31 luglio 2019 il conto economico e lo stato patrimoniale relativi all'esercizio 2018, laddove il Testo unico citato prevede il termine del 30 giugno. L'articolo in esame prevede inoltre che tali documenti siano inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro trenta giorni dall'approvazione.
  Il Capo III reca le disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Nord e del Centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017.
  L'articolo 21 prevede per gli anni 2019 e 2020, un contributo straordinario annuale di 10 milioni a favore del Comune dell'Aquila e un contributo per il 2019 di 500.000 euro a favore dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere, che si aggiunge al contributo straordinario di 2 milioni di euro già previsto per il medesimo 2019.
  Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che stabilisce che la comunicazione sull'ammontare dei danni subiti a causa degli eventi sismici del 2009 in Abruzzo venga presentata entro il 31 dicembre 2019, anziché entro 480 giorni dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento di recupero.
  L'articolo 22, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene, per quanto Pag. 226riguarda il sisma del 2016 in Centro Italia, in primo luogo introducendo una proroga al 31 dicembre 2019 delle esenzioni dalle imposte di registro e di bollo (comma 01).
  Inoltre, reca al comma 1 disposizioni riguardanti il personale aggiuntivo alla struttura del Commissario straordinario, consentendo di attingere al personale della PA senza più limiti e stabilendo che, per il loro trattamento economico, il Commissario provvederà direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche.
  L'articolo 22-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende ai professionisti già in attività e a quelli che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019 le agevolazioni fiscali della zona franca urbana istituita dal decreto-legge n. 50 del 2017 nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Tali esenzioni sono concesse per gli anni 2019 e 2020.
  L'articolo 23, modificato dal Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189/2016, adottate in seguito agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale. Tali modifiche riguardano: l'affidamento di servizi tecnici «sottosoglia»; l'attribuzione ai comuni delle istruttorie relative agli edifici con danni lievi o gravissimi; gli obblighi e le facoltà previsti in capo al beneficiario dei contributi per la ricostruzione privata; nonché disposizioni di coordinamento (comma 1, lettere a, b) e c)).
  La lettera b-bis) introduce disposizioni finalizzate a consentire l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, da parte dei proprietari degli immobili inagibili, nelle zone maggiormente colpite dagli eventi sismici in questione. Sono altresì previste modifiche alla disciplina dell’«elenco speciale» dei professionisti abilitati a cui poter affidare gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, nonché a quella degli incarichi che possono essere assunti contemporaneamente dai professionisti in questione (comma 1, lettere e) ed e-bis)). Viene inoltre disposto il differimento, al 15 ottobre 2019, del termine per l'effettuazione degli adempimenti e versamenti fiscali e contributivi sospesi in seguito agli eventi sismici di cui trattasi (commi 1, lettera e-ter). Il comma 1-bis, inserito durante l'esame al Senato, reca disposizioni finalizzate a consentire ai comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti, colpiti dagli eventi sismici in questione, l'utilizzo del 50 per cento della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione, in deroga alla normativa vigente. Tale deroga è concessa al solo fine di procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali.
  L'articolo 23-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni per assicurare la continuità del servizio scolastico dell'anno scolastico 2019/2020 nelle aree del Centro Italia e nell'isola di Ischia colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
  L'articolo 24 opera un duplice intervento sulla disciplina derogatoria (prevista dall'articolo 28 del citato decreto-legge n. 189) in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici causato dagli eventi sismici iniziati, in Italia centrale, il 24 agosto 2016. Un primo intervento è volto a considerare come non pericolose, e quindi gestibili secondo procedure semplificate, le macerie con un ridotto contenuto di amianto. Un secondo intervento è invece finalizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2019 l'operatività della disciplina di utilizzo dei materiali da scavo per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza conseguente agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.
  L'articolo 25 precisa l'ambito operativo dell'esenzione da alcuni tributi locali, disposta dalla legge di bilancio 2019, per le attività economiche aventi sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2016, limitando inoltre l'operatività di dette Pag. 227esenzioni sino al 31 dicembre 2020. Si affida inoltre alle norme secondarie il compito di approvare criteri e modalità per il rimborso ai comuni del conseguente minor gettito.
  L'articolo 26 reca misure di semplificazione delle procedure volte al ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi. Il comma 1 precisa, quale criterio da seguire nell'emanazione dei provvedimenti di ricognizione dei fabbisogni e di ristoro dei soggetti danneggiati, che le eventuali misure di delocalizzazione non devono avvenire nell'ambito dell'intero territorio nazionale (come previsto dal testo previgente) ma, ove possibile, nell'ambito del territorio regionale.
  Il comma 2 prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione del c.d. ponte Morandi individua, con propria ordinanza, i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nel limite complessivo di 7 milioni di euro.
  Il comma 2-bis, inserito durante l'esame al Senato, dispone che ai fini del ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti dettate dall'articolo 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).
  L'articolo 26-bis, introdotto al Senato, reca misure per a favore dei territori nei comuni delle regioni Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012. In particolare, il comma 1 estende alle risorse del Commissario il regione della impignorabilità delle risorse pubbliche assegnate per specifici interventi riguardanti la ricostruzione.
  Il comma 2 estende ai comuni di Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012 la proroga al 31 dicembre 2019 riguardante l'esenzione dalla applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati.
  L'articolo 27 integra di 15 unità, fino al 31 dicembre 2019, il contingente di personale militare da destinare al presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia.
  L'articolo 28, reca disposizioni per l'attivazione del sistema di allarme pubblico «IT-alert», finalizzato alla trasmissione ai terminali di servizio nonché ai cellulari dei cittadini residenti in una determinata area geografica, di informazioni e messaggi di allerta riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le azioni raccomandate per ridurre i rischi e attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi calamitosi previsti.
  Il comma 1 reca modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. 259/2003) volte a disciplinare il nuovo sistema di allarme pubblico, in particolare;
   a) introducendo in esso nuove definizioni (sistema di allarme pubblico, servizio di Cell Broadcast Service, messaggio IT-alert, servizio IT-alert, misure di autoprotezione;
   b) prevedendo la finalità – nell'ambito della disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica – di promuovere e favorire l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini, nell'imminenza o in caso di eventi emergenziali di protezione civile;
   c) introducendo – tra le attività che devono essere svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – l'attivazione del servizio IT-alert;
   d) includendo – tra gli obiettivi di interesse generale che giustificano le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica – quello di promuovere e favorire l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini in previsione di eventi calamitosi;
   e) abrogando la possibilità degli enti pubblici territoriali di conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore, per finalità concernenti le loro attività istituzionali;Pag. 228
   f) integrando l'elenco delle condizioni che possono essere apposte all'autorizzazione generale con la condizione che sia garantita l'attivazione del servizio IT-alert;
   g) integrando la disciplina dell'esercizio delle reti con la previsione che gli Enti Pubblici Territoriali, previo consenso del Ministero, possano rendere partecipi all'utilizzo della propria rete di comunicazione elettronica altri soggetti per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico e per il coordinamento delle attività legate alla prevenzione delle calamità naturali ed alla salvaguardia della vita umana, dell'ambiente e dei beni, nonché per le finalità di ordine pubblico e recando la conseguente disciplina relativa al pagamento dei corrispettivi.

  Il comma 2 reca la disciplina attuativa, prevedendo l'emanazione, entro 3 mesi, di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – che dovrà definire la normativa di dettaglio.
  Il comma 3 prevede che in caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, si applichino le sanzioni – pecuniarie e penali – previste dall'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche per le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Il comma 5 reca una definizione di «apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora» nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), che ha introdotto l'obbligo dal 1o giugno 2019 da parte delle aziende produttrici di vendere apparecchi radio che integrino l'interfaccia per ricevere i servizi della radio digitale. Al Senato è stata introdotta una disposizione che prevede, per gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli nuovi di categoria N che tale obbligo di commercializzazione al consumatore decorra dal 31 dicembre 2020. La disposizione prevede inoltre che per i veicoli nuovi della categoria M sono fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 1o gennaio 2020 e messi in circolazione sul mercato fino al 21 dicembre 2020, entro il limite del 10 per cento dei veicoli messi in circolazione nel 2019 per ciascun costruttore.
  L'articolo 28-bis, reca la clausola di salvaguardia dell'autonomia riconosciuta alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che l'applicazione delle disposizioni del decreto avvenga compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
  L'articolo 29 reca le norme di copertura finanziaria. Il comma 1-bis reca la copertura gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4-sexies. L'articolo 30 reca l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Francesca BONOMO (PD) dichiara prima di tutto, a nome del gruppo del Partito Democratico, la contrarietà al metodo usato per la discussione di un provvedimento così rilevante, metodo che ne riduce a poche ore l'esame da parte della Camera. Condivide, ma per motivi opposti, quanto detto dal relatore sul fatto che un nome evocativo come «sbloccacantieri» non rende giustizia al decreto-legge in esame. Infatti il provvedimento più che sbloccare crea incertezza, come sottolineato anche nell'audizione di questa mattina in Commissione ambiente dal presidente dell'ANAC, così come da altri operatori. Proprio per questo sarebbe stato opportuno un esame approfondito, anche teso a una riflessione sul codice degli appalti alla quale il Partito Democratico sarebbe stato disponibile. Ma il decreto-legge arriva solo ora alla Camera, dopo essere stato approvato 49 giorni fa dal Consiglio dei ministri e modificato, anzi stravolto, nel passaggio Pag. 229al Senato. Il testo che arriva alla Camera è il frutto di una mancata convergenza nella maggioranza sulle linee da seguire per sbloccare i cantieri, che ha dato vita a norme confuse. Si è deciso di sospendere disposizioni introdotte nel nome del rispetto della legalità, come, ad esempio, la modifica del regime dei subappalti, condivise dal Movimento 5 Stelle che adesso pare aver cambiato posizione e nega all'attuale opposizione anche il confronto. Il Partito Democratico è quindi completamente contrario alle soluzioni messe in atto dal Governo, che, ad esempio, sospendono fino al 31 dicembre 2020 l'efficacia dell'Albo dei commissari, così come quella delle norme sulla terna dei subappaltatori. Ribadisce che in questo modo si crea uno stato d'incertezza pericoloso per le imprese e per le Amministrazioni e che, quindi, il nome evocativo usato per il provvedimento è fuorviante, in quanto si rischia il blocco, e non lo sblocco, dei lavori e si mette a repentaglio la trasparenza, così cara al Movimento 5 Stelle che in suo nome voleva abrogare le grandi opere. Ora, invece, si crea una situazione per cui, in alcuni casi, non è necessaria l'approvazione del CIPE per le medesime opere.
  Per tutti i motivi esposti, preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

  Gianluca BENAMATI (PD) concorda con quanto affermato dalla deputata Bonomo, in particolare sul metodo usato dalla maggioranza. Sarebbe stata infatti necessaria, come detto dalla collega del suo gruppo, una riflessione sul Codice degli appalti, con un ampio dibattito, per contemperare il rispetto della legalità con la rapidità delle procedure. Si è preferita, invece, una sospensione sine die di alcune disposizioni introdotte nel Codice degli appalti.
  Desidera rivolgere un appello a tutti i componenti della Commissione, per sensibilizzarli su una questione che non ha trovato soluzione in questo provvedimento e che riguarda la stabilizzazione di 135 professionisti messi a contratto da Invitalia e che si occupano delle pratiche di ricostruzione successive agli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia. Si tratta di lavoratori a cui non possono essere rinnovati i contratti, per le disposizioni del decreto dignità. Sottolinea come il danno di una mancata stabilizzazione non sarebbe solo per loro, ma anche per quei cittadini ai quali hanno impostato le pratiche, pratiche che quindi conoscono a fondo. Si tratta, a suo avviso, di una battaglia che dovrebbe coinvolgere tutti i deputati, al di là della forza politica di appartenenza e chiede, quindi, l'impegno della Commissione a trovare una soluzione alla questione posta in un prossimo provvedimento.

  Pier Luigi BERSANI (LeU), nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritiene che la strada imboccata dalla maggioranza, in ordine alle tematiche oggetto del provvedimento, sia pericolosa perché si otterrà lo sblocco di piccole opere a fronte di un grave deterioramento della legalità.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017.
C. 1623 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea DARA (Lega), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame. L'Accordo con il Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, oggetto del disegno di legge di ratifica C. 1623 all'esame della Commissione, è volto a rafforzare la cooperazione bilaterale anche al fine di consolidare le rispettive capacità Pag. 230difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, compresa la lotta contro l'immigrazione irregolare e il terrorismo.
  L'Accordo è composto da un breve preambolo e da 12 articoli.
  L'articolo 1 enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo.
  L'articolo 2 attribuisce la responsabilità della gestione delle attività ai rispettivi ministeri della difesa e individua aree e modalità di gestione, tra cui, d'interesse della X Commissione, politica di sicurezza militare e difesa e sviluppo e ricerca scientifica, Si prevede, in particolare, che le modalità di cooperazione nel settore dell'industria della difesa prevedranno, tra l'altro, scambio di personale di formazione e di relatori nonché di studenti provenienti da istituzioni militari, partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, seminari, conferenze dibattiti e simposi organizzati presso istituti civili e militari della difesa.
  L'articolo 3 riguarda gli aspetti finanziari e prevede che ciascuna Parte provveda alle spese di sua competenza.
   L'articolo 4 è relativo alla giurisdizione.
  L'articolo 5 stabilisce che eventuali danni provocati alla parte ospitante da un membro della parte inviante in relazione alla missione prevista dall'Accordo sarà risarcito dalla parte inviante o da entrambe le Parti nel caso di responsabilità congiunta.
  L'articolo 6 riguarda la cooperazione nel campo dei prodotti della difesa.
  L'articolo 7, che riguarda direttamente le competenze della X Commissione, impegna le Parti ad attuare le procedure necessarie a garantire la proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, derivanti dalle attività svolte sulla base dell'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
  L'articolo 8 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, in conformità alle leggi dei due Stati.
  L'articolo 9 stabilisce che le eventuali controversie relative dall'interpretazione o applicazione dell'Accordo saranno regolate mediante consultazioni e negoziazioni.
  L'articolo 10 dispone l'entrata in vigore della legge alla data delle ricezione della seconda delle due notifiche scritte con le quali le Parti si informeranno reciprocamente del completamento delle procedure nazionali di entrata in vigore dell'Accordo.
  L'articolo 11 prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione e rivedere o emendare l'Accordo mediante scambio di note.
   L'articolo 12 stabilisce che l'Accordo resterà in vigore fino all'avvenuta denuncia di una delle due Parti, se non diversamente concordato.
  Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria eccetto che per le disposizioni dell'articolo 2 dell'Accordo. L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Andrea DARA (Lega), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017.
C. 1624 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 231

  Maria Soave ALEMANNO (M5S), relatrice, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame. L'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, oggetto del disegno di legge di ratifica all'esame della Commissione, è volto ad incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi. L'Accordo si compone di un breve preambolo e dodici articoli.
  L'articolo 1 riguarda lo scopo dell'Accordo.
  L'articolo 2 individua le aree di applicazione.
   L'articolo 3 prevede la possibilità che vengano stipulate ulteriori intese tecniche volte a disciplinare in concreto le aree e le modalità di cooperazione.
  L'articolo 4 istituisce una Commissione tecnica mista incaricata di seguire l'applicazione dell'Accordo e degli atti che ne discendono.
  L'articolo 5 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'Accordo.
  L'articolo 6 riguarda la giurisdizione.
  L'articolo 7, che investe direttamente le competenze della X Commissione, impegna le Parti all'attuazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale, compresi i brevetti, derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
   L'articolo 8 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, in conformità alle leggi dei due Stati.
  L'articolo 9 stabilisce la durata dell'Accordo in 5 anni, rinnovabili automaticamente salvo denuncia.
  L'articolo 10 prevede che, in caso di forza maggiore, le Parti possano decidere di continuare, sospendere o risolvere l'Accordo a seguito di un comune esame della situazione nell'ambito di una Commissione tecnica straordinaria.
  L'articolo 11 stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo verranno risolte amichevolmente tra le Parti e che, in caso di persistente disaccordo, le Parti faranno ricorso alle norme internazionali che regolano la materia.
  L'articolo 12, infine, prevede che l'Accordo e le successive modifiche entreranno in vigore dopo lo scambio delle notifiche, con cui le Parti comunicheranno il completamento delle rispettive procedure richieste a tal fine.
  Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, eccetto per le disposizioni dell'articolo 4 dell'Accordo. L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Maria Soave ALEMANNO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.
Nuovo testo C. 1549 Cenni.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Lucia SCANU (M5S), relatrice, espone in sintesi il contenuto del provvedimento in esame.
  La X Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo Pag. 23273, comma 1-bis, del regolamento della Camera, sulla proposta di legge C. 1549 Cenni, che nel testo originario era titolata «Disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione». La proposta, che investe in modo rilevante le competenze della X Commissione, è stata notevolmente modificata in sede referente ed ha assunto il titolo: «Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisito di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione».
  Il nuovo testo della proposta di legge consta di 5 articoli, suddivisi in due capi.
  Il Capo I, rubricato «Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto e divieto di aste a doppio ribasso», è formato dagli articoli da 1 a 3.
  L'articolo 1, introdotto in sede referente, è finalizzato a regolamentare la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili. A tale scopo si autorizza il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a modificare il regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2001. Le modifiche devono essere volte a prevedere che la vendita sottocosto di prodotti alimentari sia ammessa solo nel caso si registri dell'invenduto a rischio deperibilità, o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.
  L'articolo 2, anch'esso introdotto in sede referente, dispone il divieto di aste elettroniche per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto. Per chi contravviene al suddetto divieto è prevista una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 50.000,00, la cui entità è determinata in ragione del fatturato dell'azienda che ha commesso la violazione. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, si prevede inoltre che l'autorità amministrativa disponga la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
  L'articolo 3, non modificato dalla Commissione di merito, integra, con l'introduzione di un comma 1-bis, la disciplina delle aste elettroniche, prevista dall'articolo 56 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di vietarne l'utilizzo negli appalti diretti all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari.
  Il Capo II, rubricato «Sostegno alle imprese virtuose che promuovono filiere etiche di produzione» è composto dagli articoli 4 e 5.
  L'articolo 4, anch'esso non modificato in sede referente, prevede che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci affiliati. A tal fine si dispone che venga modificato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 contenente il suddetto elenco.
  L'articolo 5, modificato in sede referente, reca una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotto alimentari e agroalimentari.
  In particolare, si delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in merito alla suddetta disciplina, avendo riguardo alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere in questione. I criteri e principi direttivi in base ai quali configurare l'esercizio della delega sono i seguenti: definizione degli standard di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere, con riferimento, tra l'altro, alla tracciabilità dei prodotti e al benessere animale nell'ambito dei processi produttivi, di lavorazione, di trasformazione, di Pag. 233confezionamento e di fornitura dei prodotti alimentari e agro-alimentari; introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla creazione di filiere etiche, in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea in materia fiscale, di diritto del lavoro, nonché di tutela dell'ambiente, della salute e dei diritti del fanciullo, e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato; definizione e sviluppo di sinergie fra sistemi di classificazione e di tracciabilità delle produzioni, compresa la divulgazione pubblica dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese, della grande distribuzione organizzata e dell'industria della trasformazione alimentare; introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Si definisce la procedura di adozione del decreto, prevedendo che sia adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Lo schema è poi trasmesso alle Camere per l'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle indicazioni del parere, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e eventuali modificazioni. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. Si prevede per l'attuazione della delega la clausola di invarianza finanziaria. Si stabilisce altresì che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, questo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 12.30.

Delega al Governo in materia di turismo.
C. 1698 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 giugno 2019.

  Sara MORETTO (PD) fa presente che, durante l'esame in sede referente del cosiddetto Decreto crescita presso le Commissioni V e VI, i relatori hanno presentato un articolo aggiuntivo che introduce il codice identificativo delle strutture ricettive. Sottolinea che in tal modo si è nuovamente svilito il ruolo della X Commissione sottraendole un tema di sua stretta competenza che costituiva peraltro uno degli elementi più rilevanti del dibattito svolto in commissione sul disegno di legge in esame. Ritiene pertanto di rinnovare il suo giudizio negativo sul provvedimento non soltanto perché giudicato indeterminato e incompleto nella definizione dei principi e criteri direttivi ma anche perché sostanzialmente ormai svuotato del suo contenuto più importante.

  Giorgia ANDREUZZA (Lega), relatrice, ringrazia tutti i colleghi per il proficuo lavoro fatto sino ad oggi e sottolinea che Pag. 234la Commissione, attraverso le numerose audizioni svolte, ha avuto modo di fare il punto sulla salute del turismo in Italia e di riflettere sulle possibilità di intervenire per sostenere il settore nel futuro. Ricorda che alcuni dei temi sollevati dagli operatori del settore lungi dall'essere nuovi sono già stati oggetto di confronto con il Governo. Non ritiene, a suo avviso, rilevante poi la sede in cui si adottano le misure necessarie a favorire la crescita del turismo.

  Francesca BONOMO (PD) prende atto con rammarico di quanto affermato dalla relatrice, Comprende, infatti, l'urgenza di intervenire su determinate questioni del settore del turismo, ma qui ci si affida prima a una delega in bianco e poi a decisioni prese in altra sede, quasi ad affermare l'impossibilità della relatrice e della Commissione di trovare soluzioni adeguate. Il Partito Democratico non concorda con questo atteggiamento che svilisce il ruolo della Commissione e dei Parlamentari.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, desidera fornire alcune precisazioni su quanto affermato dalle deputate Moretto e Bonomo. Ricorda la sua posizione nella discussione svolta in ufficio di presidenza, e anche in Commissione, sulla mancata assegnazione in sede referente alla X Commissione del decreto-legge crescita. Ma nel contempo sottolinea la libertà di qualsiasi deputato, anche nella veste di relatore, di presentare, nella sede che ritiene più opportuna, proposte emendative per risolvere problemi indubbiamente urgenti, anche in seguito all'ascolto delle esigenze prospettate dagli operatori del settore nelle audizioni svolte presso la nostra Commissione, cosa della quale si compiace. Ritiene che la cosa importante è che si risolvano le questioni che interessano i cittadini e non è rilevante, quindi, la sede dove questo accade, se in questa Commissione o in un'altra. Osserva, infine, che si tratta di una prassi usata anche nella passata legislatura dall'allora maggioranza.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.
  Ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative scade alle ore 14 della giornata odierna.
  Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.40.

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