CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 10 giugno 2019
201.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 10 giugno 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la viceministra per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
C. 1898 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, ricorda che il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
  Segnala che il provvedimento, approvato con modificazioni dal Senato, è corredato di una relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo riferiti al testo iniziale.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, commi da 1 a 23, recante modifiche al codice dei contratti pubblici, rileva che le disposizioni in esame recano, limitatamente al biennio 2019-2020, previsioni in materia di appalti pubblici, di carattere prevalentemente ordinamentale, che non sembrano, in linea di principio, suscettibili di determinare effetti diretti per la finanza pubblica, nel presupposto della compatibilità con l'ordinamento europeo nonché della possibilità per i soggetti pubblici interessati di far fronte agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito appaiono utili elementi di valutazione e di conferma. Per quanto attiene alle modifiche di cui al codice degli appalti, segnala quanto segue: con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, riguardanti l'inclusione delle spese strumentali alla stesura del Piano generale degli interventi tra quelle a carico delle risorse iscritte dei pertinenti capitoli dello Pag. 81stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite all'Agenzia del demanio, appare utile, a suo avviso, acquisire dati volti a verificare la congruità di tali risorse tenendo conto del complesso degli interventi posti a carico delle stesse. Con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 177, che differiscono al 31 dicembre 2020 il termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del codice, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture (60 per cento nel caso dei concessionari autostradali), prende atto di quanto precisato dal Governo nel corso dell'esame al Senato, circa l'assenza di sanzioni già comminate in base alla legislazione vigente e del conseguente venire meno dell'eventuale gettito ad esse connesso. Per quanto attiene, infine, alle modifiche all'articolo 197, che istituisce il sistema di qualificazione del contraente generale con gestione affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prende atto di quanto affermato dal Governo durante l'esame in prima lettura circa la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di provvedere tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, ritiene peraltro che sarebbe utile acquisire dati ed elementi volti a confermare tale assunzione di invarianza finanziaria.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, commi da 24 a 26, in materia di affidamento di lavori da parte dei comuni, rileva che le norme in esame prevedono che, alla luce delle modifiche apportate alla normativa in materia di appalti pubblici, siano fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 1, comma 912, della legge n. 145 del 2018, relativi all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, per i soli comuni che hanno avviato l'iter di progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 145 del 2018. Vengono altresì posticipati i termini previsti dalla legge n. 145 del 2018 e relativi alle scadenze previste per la fruizione dei contributi erogati ai comuni. In proposito, prende atto che lo slittamento dei termini risulta comunque ricompreso entro l'esercizio 2019 ed è relativo a finanziamenti già previsti a legislazione vigente. Appare tuttavia utile, a suo avviso, acquisire conferma che la nuova modulazione dei termini sia compatibile con l'andamento di cassa previsto a legislazione vigente. Segnala infine che il Ministero dell'interno provvederà all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 25 senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, commi da 27 a 30, concernente la centralizzazione delle committenze in capo alla società Sport e Salute Spa, rileva che le disposizioni in esame qualificano la società Sport e Salute Spa come centrale di committenza, autorizzandola a svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni o enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport. In proposito, segnala che andrebbero chiariti i profili finanziari delle disposizioni, precisando se possano configurarsi in capo alla società Sport e Salute Spa maggiori oneri istruttori relativi al ruolo di centrale di committenza.
  In merito all'articolo 2, recante procedure di affidamento in caso di crisi di impresa, non ha osservazioni da formulare circa i profili di quantificazione, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.
  Per quanto concerne l'articolo 2-bis, in materia di soggetti coinvolti negli appalti pubblici, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare per quanto concerne il comma 1 – Fondo di garanzia per imprese in difficoltà creditrici della pubblica amministrazione – in quanto le modifiche hanno carattere procedurale ed operano comunque nel limite delle risorse stanziate senza mutare il carattere della garanzia.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, ritiene che andrebbero Pag. 82acquisiti elementi volti a confermare che gli adempimenti posti a carico delle regioni (controlli a campione) e degli sportelli unici (ricevimento delle dichiarazioni) possano effettivamente essere svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, commi da 1 a 6, in materia di Commissari straordinari, rileva che le norme recate dai commi da 1 a 5 definiscono una cornice di carattere generale per la nomina di Commissari straordinari incaricati di realizzare interventi infrastrutturali ritenuti prioritari. Nell'ambito di tale quadro i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera ed il compenso per i Commissari straordinari sono demandati a singoli decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda, in particolare, i compensi per i Commissari, posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare, non ha osservazioni nel presupposto che la relativa spesa non influisca sugli interventi da realizzare. Per quanto riguarda i restanti oneri per la rielaborazione e l'esecuzione delle opere, rimesse all'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, andrebbe acquisita, a suo avviso, conferma che dalle nuove procedure di accelerazione o realizzazione degli interventi non derivino nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti a normativa vigente. Con riferimento alla possibilità che i commissari si avvalgano delle strutture delle amministrazioni pubbliche interessate e delle società pubbliche per la realizzazione delle opere, rileva che la norma non appare prevedere specifiche limitazioni procedurali mentre la relazione tecnica fa riferimento a «convenzioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Ciò posto segnala che andrebbero acquisiti ulteriori elementi idonei a suffragare l'assunzione di neutralità della disposizione. Analoghe osservazioni, per i profili di quantificazione, valgono con riferimento al comma 6, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione di interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, comma 6-bis, recante prosecuzione dei lavori del MOSE, prende atto che le spese, ivi compreso il compenso del Commissario, gravano sul quadro economico dell'opera; inoltre il Commissario può avvalersi di strutture amministrative esistenti solo nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tanto premesso, appare utile, a suo avviso, acquisire conferma che le attività rimesse al Commissario possano essere effettivamente svolte nell'ambito delle risorse disponibili.
  Con riferimento all'articolo 4, comma 6-ter, recante interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare dal momento che la norma si limita a definire una nuova modalità di ripartizione di somme già destinate a finalità di spesa.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, comma 6-quater, recante utilizzo del manufatto costruito su Ponte nuovo nord di Parma, non ha osservazioni da formulare dal momento che si conferisce una mera facoltà agli enti territoriali interessati dalla disposizione che, peraltro, è volta a favorire l'utilizzo di una struttura già esistente.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, comma 7, in materia di conclusione dei programmi infrastrutturali «6000 campanili», non ha osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato: appare peraltro opportuna, a suo avviso, una conferma che gli interventi in esame non incidano su progetti attualmente in corso di esecuzione e su obbligazioni già assunte.
  Con riferimento all'articolo 4, comma 7-bis e 7-ter, recante infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare dal momento che l'onere è configurato come limite massimo di Pag. 83spesa e che la norma rinvia ad un decreto ministeriale l'individuazione degli interventi da realizzare. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 4, comma 7-bis, prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, siano individuati gli interventi per realizzare la Piattaforma Unica Nazionale (PUN) e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (cosiddetto «PNire 3»), a favore di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia elettrica. Al relativo onere, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per il 2019, si provvede, ai sensi del successivo comma 7-ter, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge n. 205 del 2017. Rammenta che il citato Fondo è allocato sul capitolo 7385 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e al momento presenta, come risulta da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, disponibilità per l'anno 2019 pari a 25 milioni di euro. Al riguardo, ritiene comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non sia suscettibile di pregiudicare impegni già assunti sulla base della legislazione vigente, anche alla luce dell'utilizzo delle risorse del citato Fondo previsto, per finalità di copertura delle disposizioni di cui all'articolo 4-sexies del provvedimento in esame, dal successivo articolo 29, comma 1-bis, del presente decreto, cui rinvia.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, commi da 8 a 12, recante conclusione di opere nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981, per quanto concerne il finanziamento e la realizzazione dell'opera, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che le amministrazioni subentranti dispongano delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività connesse al predetto completamento delle opere. Su tali aspetti è necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 4, comma 12-bis, recante modalità di ripartizione e di utilizzo di contributi per gli investimenti, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che la norma disciplina la modalità di ripartizione di somme già stanziate.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, comma 12-ter, concernente il danno erariale, rileva che la norma assume carattere prevalentemente ordinamentale; pertanto la stessa non appare suscettibile di determinare effetti diretti sui saldi di finanza pubblica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, comma 12-quinquies, recante eventi sportivi di sci alpino, andrebbe chiarito, a suo avviso, se i finanziamenti già previsti per le finalità dell'articolo 61 del decreto-legge n. 50/2017 consentano il prolungamento delle funzioni del commissario. Inoltre, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti riguardo agli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dall'estensione di due anni del periodo di realizzazione degli interventi.
  Con riferimento all'articolo 4, comma 12-sexies, in materia di fondo ferroviario dell'Autostrada del Brennero, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma in esame aggiunge ulteriori finalità a quelle già previste per il Fondo ferroviario dell'Autostrada del Brennero. Essa dunque non incide in via diretta ed immediata sugli accantonamenti effettuabili in sospensione d'imposta. Tenuto conto, tuttavia, che anche l'utilizzo (non solo l'accantonamento) del fondo avviene in sospensione d'imposta e che l'inserimento di nuove finalità appare suscettibile di comportare un incremento degli accantonamenti a fronte di nuove opere finanziabili, andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito ad eventuali effetti di minor gettito fiscale ascrivibili al comma in esame.Pag. 84
  Per quanto concerne l'articolo 4, comma 12-septies, in materia di nodo ferroviario di Genova, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma, introdotta con un emendamento non provvisto di relazione tecnica, unifica tre progetti infrastrutturali reperendo i relativi finanziamenti nell'ambito delle risorse del Contratto di programma-parte investimenti MIT-RFI: per il progetto unificato è indicato un limite di spesa di circa 6,9 miliardi. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a dimostrare la disponibilità delle relative risorse nel quadro del Contratto di programma, a suffragare l'effettiva possibilità amministrativa di disporne nei tempi e nei modi necessari per l'attuazione del progetto nonché a confermare che l'utilizzo delle risorse non pregiudichi ulteriori interventi eventualmente già avviati o programmati a valere sulle medesime. Andrebbe altresì confermato, a suo avviso, che il progetto unificato sia effettivamente realizzabile nel quadro del limite di spesa individuato dalla norma.
  Con riferimento all'articolo 4, comma 12-octies, in materia di nodo ferroviario di Genova, in merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono la nomina del Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova, senza oneri per la finanza pubblica. In proposito, appare necessario, a suo avviso, acquisire chiarimenti sugli effetti per la finanza pubblica derivanti dall'eventuale compenso da attribuire al Commissario e dal funzionamento della struttura allo stesso riferita.
  Per quanto concerne l'articolo 4-bis, recante modalità di ripartizione dei contributi concessi ai comuni per la messa in sicurezza, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione considerato che le norme non intervengono sull'entità della spesa originariamente autorizzata.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4-ter, in materia di Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, evidenzia che agli oneri connessi alla nuova gestione commissariale, relativi ai commi 2, 3, 4, 5 e 7, provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale allo stesso intestata e, a tal fine, viene autorizzata la spesa complessiva di euro 700.000 per il 2019 e di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (comma 12). Per l'attuazione degli interventi strutturali di messa in sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso la norma, inoltre, autorizza la spesa di euro 20 milioni per il 2019, 50 milioni per il 2020 e 50 milioni per il 2021 (comma 13). Al riguardo, pur considerato che i suddetti oneri complessivi risultano limitati all'entità delle rispettive autorizzazioni di spesa, rileva che non vengono indicate in modo completo le componenti degli oneri riferibili alle singole disposizioni di spesa come invece prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009). Non vengono invece forniti dati o elementi relativi alle componenti relative al trattamento accessorio (per le 10 qualifiche funzionali) e all'indennità di amministrazione (per il dirigente) riconosciuti alle 11 unità di personale della struttura di supporto del Commissario (commi 3 e 4) nonché alle componenti connesse alla possibilità di avvalimento da parte del Commissario del personale ANAS, sulla base di appositi protocolli d'intesa (comma 7). Al riguardo ritiene opportuno un chiarimento. Con riguardo, inoltre, all'attuazione degli interventi strutturali di messa in sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso, evidenzia che la norma riferisce che i relativi oneri (20 milioni per il 2019, 50 milioni per il 2020 e 50 milioni per il 2021) «sono stati stimati dai rispettivi quadri economici». Al riguardo, ritiene opportuno acquisire i dati e gli elementi sottostanti la suddetta stima.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 15 dell'articolo 4-ter – concernente la nomina di un Commissario straordinario del Governo e l'istituzione della relativa struttura di supporto, con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione Pag. 85degli interventi volti a conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso – provvede all'onere derivante dall'attuazione delle predette disposizioni, pari a 20,7 milioni di euro per il 2019 e a 51,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, tramite le seguenti modalità:
   quanto a 0,7 milioni di euro per il 2019 e a 1,4 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   quanto a 1,4 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo al bilancio triennale 2019-2021;
   quanto a 20 milioni di euro per il 2019, 50 milioni per il 2020 e 50 milioni per il 2021, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputarsi sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 18 milioni di euro per il 2019, 45 milioni per il 2020 e 43 milioni per il 2021 e sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per il 2019, 5 milioni per il 2020 e 7 milioni per il 2021.

  Ciò posto, in merito alla copertura finanziaria prevista alla lettera a), fa presente che preliminarmente l'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 prevede che, con legge di bilancio, le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati, all'esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possano essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, su apposti fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che la norma in commento si riferisca al fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (capitolo 1414), considerato che le risorse di conto capitale rivenienti dal medesimo accertamento (capitolo 7191 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) non sono sufficienti a coprire l'onere previsto per l'anno 2020. Ciò posto, appare infine necessario che il Governo assicuri che le risorse utilizzate per l'anno 2019 a valere sul citato fondo non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell'allegato 3 della medesima legge n. 145.
  In merito alla copertura prevista alla lettera b), non ha osservazioni da formulare poiché lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo al bilancio triennale 2019-2021 reca le occorrenti disponibilità.
  In merito alla copertura prevista alla lettera c), fa presente che l'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede l'istituzione del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, iscritto al capitolo 7557 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento, per il periodo considerato, pari a 740 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 3.300 milioni di euro per l'anno 2024. Detto Fondo è oggetto di riparto ad opera dello schema di decreto Pag. 86del Presidente del Consiglio dei ministri n. 81, presentato per il parere alle competenti Commissioni parlamentari in data 18 aprile 2019. Sulla base della tabella allegata a detto schema la dotazione complessiva attribuita al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sempre con riferimento al periodo considerato, è pari a 102 milioni di euro per il 2019, a 144 milioni di euro per il 2020 e a 209 milioni di euro per il 2021, mentre quella relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è pari a 158 milioni di euro per il 2019, a 291 milioni di euro per il 2020 e a 320 milioni di euro per il 2021.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4-quater, in materia di sperimentazione e semplificazioni in materia contabile, evidenzia che l'estensione del periodo di utilizzo dei residui appare in linea di principio suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi con riguardo a quegli esercizi per i quali – sulla base delle previsioni tendenziali predisposte a legislazione vigente – non risultava previsto l'utilizzo delle medesime somme. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4-quinquies, recante misure per l'accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria, rileva che le disposizioni in esame prevedono che il Ministero della salute conceda un termine ulteriore, in deroga a quello previsto a legislazione vigente, alle regioni o alle province autonome interessate, al fine di richiedere finanziamenti o di provvedere all'assegnazione dei lavori, per quelli già ammessi al finanziamento, per realizzare il programma di investimenti del patrimonio strutturale e tecnologico del servizio sanitario nazionale ritenuti prioritari. In caso di mancato rispetto del nuovo termine, provvede al commissariamento ad acta. In proposito, tenuto conto che le disposizioni in esame prevedono che gli oneri per il compenso del Commissario o quelli per il supporto tecnico, compresi quelli eventualmente relativi alla convenzione con Invitalia Spa, siano posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare, non ha osservazioni da formulare nel presupposto della disponibilità delle relative risorse senza incidere sugli interventi da realizzare. In proposito ritiene utile una conferma. Per quanto attiene agli effetti attesi in termini di cassa, andrebbe altresì confermato, a suo avviso, che l'applicazione di dette disposizioni sia compatibile con il profilo di spesa scontato nei tendenziali in base alla legislazione vigente.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4-sexies, recante acquisizioni e interventi in materia di sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non ha osservazioni da formulare essendo l'onere limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa.
  Evidenzia, peraltro, che la copertura dei suddetti oneri viene posta a carico del Fondo industria 4.0, di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge bilancio 2018. A tale riguardo ritiene opportuno acquisire un chiarimento in merito all'effettiva disponibilità di tale risorse tenuto conto di quelle già eventualmente destinate dalla normativa vigente ad altre finalità di spesa.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4-septies, recante adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, evidenzia che la norma (commi da 1 a 8) centralizza in capo ad un'unica struttura commissariale le funzioni di intervento – svolte a normativa vigente da una pluralità di gestioni commissariali – in materia di adeguamento alle pronunce di condanna della Corte di giustizia UE relative alla non conformità alla direttiva 1991/271/CEE in tema di acque reflue urbane. La norma è corredata di una clausola di neutralità finanziaria (comma 9) che prevede che dall'attuazione della stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La medesima disposizione prevede che le amministrazioni interessate provvedano alle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene utile Pag. 87acquisire elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità per il Commissario unico di espletare i compiti attribuiti dalla norma ad invarianza di oneri.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, in materia di rigenerazione urbana, non ha osservazioni da formulare circa il comma 1, tenuto conto del suo carattere ordinamentale, e circa il comma 1-bis, il cui onere è limitato all'entità dello stanziamento. Per quanto riguarda il comma 1-ter (introdotto dal Senato con emendamento non corredato di relazione tecnica), che dispone la conservazione di talune somme (originariamente stanziate per il 2018 ai sensi della legge di bilancio) nel conto dei residui passivi per la reiscrizione a spesa nello stato di previsione del Ministero dell'interno, evidenzia che, in linea generale, la reiscrizione di somme in esercizi successivi a quelli di stanziamento è suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. In proposito segnala che andrebbe acquisito l'avviso del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 1-bis dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento – per un importo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025 – dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 80 del 2001, concernente interventi a favore del comune di Pietrelcina, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5-ter, recante procedimenti di localizzazione di opere di interesse statale, rileva che la norma modifica il regime procedurale della Conferenza di servizi prevista per talune ipotesi di localizzazione di opere di interesse statale: in proposito non formula osservazioni tenuto conto che ai due regimi procedurali non sono ascritti effetti finanziari dalle relative norme istitutive e che la previsione in esame appare rivestire carattere prevalentemente procedurale.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5-quater, recante proroga mutui scaduti, rileva che la norma consente, al sussistere dei relativi presupposti, l'erogazione in mutuo di somme trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e per le quali, a legislazione vigente, non appare prevista l'erogabilità. Rileva preliminarmente che la concessione di mutui è configurabile, nel SEC 2010, quale operazione finanziaria, in quanto tale non incidente sull'indebitamento netto; tuttavia – anche considerato che l'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica – andrebbero acquisiti, a suo avviso, ulteriori dati ed elementi di quantificazione, relativi, in particolare, ad eventuali impatti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno nonché ad eventuali oneri amministrativi in capo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5-quinquies, recante disposizioni in materia di infrastrutture, rileva preliminarmente che il comma 3 autorizza la spesa per la stipula di convenzioni tra il Ministero delle infrastrutture e la società Italia Infrastrutture Spa per il supporto tecnico – amministrativo alle direzioni generali in materia di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a regioni ed enti locali è il soggetto che richiede un servizio. Anche in considerazione del carattere permanente del predetto finanziamento, fa presente che andrebbero acquisiti chiarimenti con riguardo ai seguenti profili.
  Andrebbe in primo luogo chiarito, a suo avviso, se i predetti finanziamenti costituiranno le risorse per il complessivo funzionamento della società. In tal caso, al fine di verificarne la congruità, segnala che andrebbero stimati gli oneri che si assume che la società debba sostenere – tanto per le spese di primo impianto quanto per quelle di funzionamento – e quale sia la dotazione organica di cui dovrà, presumibilmente, avvalersi. A quest'ultimo Pag. 88riguardo il comma 2 prevede la stipula di ulteriori convenzioni per l'avvalimento da parte della medesima società di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con esperti di elevata professionalità. Le predette facoltà sono consentite nell'ambito delle «risorse disponibili a legislazione vigente». Segnala che andrebbe quindi chiarito se queste ultime risorse siano le stesse derivanti dalle convenzioni di cui al comma 1 (5 milioni annui a regime) e, in ogni caso, quale siano i meccanismi procedurali volti a garantire che le spese per esperti e per personale non determinino maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò nel caso in cui la società di nuova costituzione dovesse essere considerata organismo «non market», rientrante quindi nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini dei conti europei.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 4 dell'articolo 5-quinquies provvede agli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni: istituzione, a decorrere dal 1o settembre 2019, della società Italia Infrastrutture Spa, con capitale sociale pari a 10 milioni di euro, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze (comma 1); stipula di una o più convenzioni tra la predetta società e le strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aventi ad oggetto attività di supporto tecnico-amministrativo, nel limite massimo di spesa autorizzata nella misura di 2 milioni di euro per il 2019 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (comma 3).
  In particolare, il citato comma 4 appresta la copertura dei suddetti oneri tramite le seguenti modalità:
   quanto a 0,5 milioni di euro per il 2019 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004. In proposito, rammenta che tale ultima disposizione ha definito gli importi relativi alla quota delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione, disposto dalla medesima disposizione, oggetto di riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, andrebbe acquisito, a suo avviso, un chiarimento del Governo in ordine al fatto che la citata riduzione di risorse di cui la normativa vigente prevede la riassegnazione al predetto Ministero non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di finalità eventualmente già programmate a valere sulle medesime risorse;
   quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In proposito, appare necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse ivi previste a copertura nonché una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;
   quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, da imputarsi alla quota parte del Fondo medesimo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, si ricorda che il predetto Fondo è oggetto di riparto ad opera dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri presentato alle Camere in data 18 aprile 2019 (Atto del Governo n. 81). Rileva che, sulla base della tabella allegata a detto schema, la dotazione complessiva attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sempre con riferimento alla annualità 2019, risulta pari a 158 milioni di euro.

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  Relativamente all'articolo 5-sexies, recante disposizioni urgenti per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la norma è corredata di una clausola di neutralità finanziaria. Ritiene, quindi, che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare la possibilità di dare attuazione alla norma ad invarianza di oneri.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5-septies, in materia di sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani, rileva che le disposizioni in esame prevedono l'istituzione di due Fondi al fine di finanziare l'installazione di impianti di videosorveglianza nelle scuole e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità. In base a quanto disposto dal comma 3, gli stanziamenti a valere sui rispettivi Fondi, pari a 5 milioni di euro per il 2019 e a 15 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, costituiscono limiti di spesa.
  Peraltro, poiché i predetti stanziamenti sono finalizzati, rispettivamente, all'erogazione «delle risorse finanziarie occorrenti» all'installazione dei sistemi di sorveglianza presso ogni aula di ciascuna scuola (comma 1) e presso ogni struttura di cui al comma 2, fa presente che andrebbero acquisiti i dati e gli elementi di quantificazione volti a confermare la sostenibilità delle relative spese all'interno dei limiti massimi individuati dal successivo comma 3, riferiti al periodo 2019-2024. Inoltre – in assenza di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e di una relazione tecnica – andrebbe esplicitata, a suo avviso, la dinamica di spesa ai fini dei diversi saldi di finanza pubblica, al fine di verificare l'idoneità della copertura prevista a valere sul Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali e sulle risorse del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico in materia sanitaria.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 1 dell'articolo 5-septies istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'erogazione ai comuni di risorse finanziarie per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia e all'acquisto di apparecchiature per la conservazione delle immagini. Segnala inoltre che il comma 2 dell'articolo 5-septies istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e all'acquisto di apparecchiature per la conservazione delle immagini. Il comma 4 dell'articolo 5-septies provvede alla copertura del relativo onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. In particolare si prevede che:
   quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 si provveda mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2019, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La citata disposizione prevede l'istituzione del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, iscritto al capitolo 7557 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento, per il periodo considerato, pari a 740 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 3.300 milioni di euro per l'anno 2024. Detto Fondo è oggetto di riparto ad opera dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 81, presentato per il parere alle competenti Commissioni parlamentari Pag. 90in data 18 aprile 2019. Sulla base della tabella allegata a detto schema la dotazione complessiva attribuita al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sempre con riferimento al periodo considerato, è pari a 102 milioni di euro per l'anno 2019, a 144 milioni di euro per l'anno 2020, a 209 milioni di euro per l'anno 2021, a 290 milioni di euro per l'anno 2022 e a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
   quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 si provveda mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Al riguardo fa presente che dette risorse sono relative a interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica, di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, e sono allocate sul capitolo 7464 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca stanziamenti pari a 625 milioni di euro per l'anno 2019, per 1.121,2 milioni di euro per l'anno 2020 e per 2.450 milioni di euro per l'anno 2021. Ciò premesso, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 7, in materia di funzioni dei Commissari straordinari, pur rilevando che la norma opera nell'ambito delle risorse della contabilità speciale, sarebbe comunque utile acquisire gli elementi alla base della quantificazione di un onere di 380.000 euro per la redazione del piano di micro-zonazione sismica di III livello. Per quanto riguarda, inoltre, il comma 2, andrebbe chiarito, a suo avviso, se la norma comporti la possibilità di derogare alle norme di contabilità pubblica e se da tale deroga possano scaturire effetti onerosi non scontati a legislazione vigente. Infine, con riferimento al comma 2-bis, che prevede che i Commissari possano avvalersi di Invitalia mediante sottoscrizione di apposita convenzione, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 8, rinvia alle considerazioni che si appresta a svolgere.
  Con riferimento all'articolo 8, recante contabilità speciali, in merito ai profili di quantificazione rileva che la relazione tecnica fornisce le stime riferite ai soli oneri derivanti dagli articoli 7 (interventi di micro-zonazione), 16 (struttura di missione) 18 (struttura commissari straordinari), 19 (interventi per la ripresa economica) e 20 (sospensione dei termini); tali articoli, per lo più, fanno riferimento alle strutture destinate a gestire gli interventi. Viceversa per lo svolgimento degli interventi di assistenza e ricostruzione previsti dai restanti articoli del Capo II non sono forniti elementi informativi di carattere numerico a sostegno della quantificazione dei residui oneri per complessivi 44,133 milioni per il 2019, 72,3 milioni per il 2020, 89,1 milioni per il 2021 e 30 milioni per il 2022 ed il 2023. Pertanto, pur rilevando che gli interventi saranno complessivamente limitati alla dotazione finanziaria appostata sulla contabilità speciale, fa presente che non risulta possibile individuare – per le misure diverse da quelle di cui agli articoli prima richiamati – l'onere imputabile alle singole misure previste, come invece prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 17 legge n. 196 del 2009). Fa presente in proposito che talune disposizioni introdotte dal Senato prevedono ulteriori interventi a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali. In proposito ritiene quindi necessario acquisire i relativi elementi di valutazione.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 9, in materia di ricostruzione privata, pur prendendo atto che la norma è destinata ad operare nel limite delle risorse delle contabilità speciali, osserva che la relazione tecnica non fornisce elementi di quantificazione, sia pure di massima, dell'onere derivante dalla norma mentre, con riferimento all'articolo 8, la stessa relazione afferma che le dotazioni delle contabilità speciali sono state determinate anche in base agli oneri relativi al tale ricostruzione. Nel rinviare in proposito alle considerazioni svolte con riferimento Pag. 91all'articolo 8, considera opportuno acquisire ulteriori elementi concernenti gli oneri attesi per effetto dell'attuazione dell'articolo in esame, nel quadro delle risorse complessivamente utilizzate.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, recante modalità di concessione dei contributi per la ricostruzione privata, rinvia alle considerazioni svolte con riguardo agli articoli 8 e 9.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 11, recante interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, non ha osservazioni da formulare.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 12, concernente la procedura per la concessione ed erogazione dei contributi, rileva che ciascun Commissario, avvalendosi della collaborazione dei Provveditorati opere pubbliche o degli uffici regionali territorialmente competenti, procede, a cadenza mensile, a verifiche a campione sugli interventi finanziati, in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi concessi. La norma dispone che la collaborazione avvenga nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, osserva che la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma, affermando che si tratta di attività istituzionali. Tenuto conto che le funzioni di verifica hanno carattere obbligatorio e cadenza mensile, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di tipo quantitativo volti a suffragare la predetta assunzione di invarianza finanziaria.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 13, riguardante la ricostruzione pubblica, pur prendendo atto che la norma è destinata ad operare nel limite delle risorse delle contabilità speciali, osserva che la relazione tecnica non fornisce elementi di quantificazione, sia pure di massima, dell'onere derivante dagli interventi di ricostruzione in esame mentre, con riferimento all'articolo 8, la stessa relazione afferma che le dotazioni delle contabilità speciali sono state determinate anche in base agli oneri relativi a tale ricostruzione: reputa quindi opportuno acquisire ulteriori elementi concernenti gli oneri attesi per effetto dell'attuazione dell'articolo in esame, nel quadro delle risorse stanziate.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 14, relativo ai soggetti attuatori, pur rilevando che le norme recate dal comma 1-bis – che prevedono che i Commissari straordinari possono autorizzare i soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione pubblica ad avvalersi di Invitalia Spa, anche in qualità di centrale di committenza – sono attivabili nei limiti delle risorse disponibili, osserva che la disposizione in questione pone un'ulteriore spesa, non determinata nel suo ammontare, a carico degli stanziamenti per la ricostruzione. Non formula peraltro osservazioni in considerazione del carattere facoltativo del ricorso ad Invitalia.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 14-bis, recante disposizioni concernenti il personale dei comuni, pur constatando che la norma opera nel limite delle risorse disponibili, rileva che la stessa pone un ulteriore onere a carico delle contabilità speciali istituite per il finanziamento degli interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2018. Segnala che, poiché – come già rilevato in sede di esame dell'articolo 8 – non risulta disponibile un quadro analitico delle esigenze di finanziamento connesse all'attuazione delle singole norme recate dal Capo II del provvedimento in esame, non è possibile verificare la capienza delle predette risorse rispetto al complesso delle esigenze da finanziare a carico delle stesse. Ritiene che andrebbe quindi chiarito se la spesa in esame, riducendo le disponibilità per l'attuazione degli altri interventi finanziati con le predette somme, sia suscettibile di pregiudicarne la realizzazione.
  Per quanto attiene ai profili di quantificazione dell'articolo 15, riguardante contributi ai privati per i beni mobili danneggiati, non formula osservazioni tenuto conto che l'assegnazione del contributo ha carattere facoltativo e, inoltre, opera nei limiti delle risorse disponibili su ciascuna contabilità speciale.Pag. 92
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 16, commi 1-3, concernente legalità e trasparenza, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica in merito alle componenti dell'onere annuo complessivo. Pur rilevando, infatti, che per talune voci di spesa – quali le dotazioni strumentali e il software – non sono forniti elementi di dettaglio, osserva che la stima di talune delle componenti di spesa appare comunque ispirata a criteri di prudenzialità. Per quanto concerne, inoltre, la parziale copertura dell'onere disposta a valere sulle risorse della contabilità speciale istituita per finanziare gli interventi nei territori colpiti dal sisma del 2016, rileva che la relazione tecnica non fornisce un quadro delle disponibilità esistenti su tale contabilità e degli interventi ancora da effettuare. Ritiene che andrebbe pertanto confermata la disponibilità delle relative risorse senza pregiudizio di impegni già assunti o programmati a valere sulle stesse. In merito infine all'utilizzo parziale delle somme di cui all'articolo 8, rinvia alla relativa descrizione.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 16, comma 3-bis, riguardante posti di funzione di livello dirigenziale per il personale della Polizia di Stato, evidenza che la norma prevede che per il 2019 le promozioni alle qualifiche superiori di vice questore aggiunto e a quelle di primo dirigente e dirigente superiore dei ruoli normali, tecnico e medico della Polizia di Stato avvengano nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre del medesimo anno. Segnala che la disciplina vigente relativa alla medesima procedura di avanzamento prevede, invece, che si faccia riferimento ai soli posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. Pur considerato che l'onere derivante dalla disposizione viene definito entro il limite massimo di 500.000 euro per il 2019 e che l'avanzamento verrà disposto mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con l'anzianità di effettivo servizio nella qualifica prevista dalla legislazione vigente, ritiene che andrebbero forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione del summenzionato onere; ciò al fine di consentire una valutazione della congruità della spesa autorizzata rispetto alle finalità della norma.
  In ordine ai profili di copertura finanziaria, segnala che la norma in commento provvede agli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale relativi al personale della Polizia di Stato – quantificati nel limite massimo di spesa di 500.000 euro per il 2019 – mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 17, concernente la qualificazione per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, prende atto che la norma è destinata ad operare nel limite delle risorse delle contabilità speciali; osserva peraltro che la relazione tecnica non fornisce gli elementi per la quantificazione del relativo onere benché, con riferimento all'articolo 8, la stessa relazione affermi che le dotazioni delle contabilità speciali sono state determinate anche in base agli oneri relativi all'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria di cui all'articolo 17 in esame: considera quindi opportuno acquisire ulteriori elementi concernenti gli oneri attesi per effetto dell'attuazione dell'articolo in esame, nel quadro delle risorse complessivamente stanziate.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 18, concernente la struttura dei Commissari straordinari, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica relativamente al contenuto dei commi da 1 a 6. Per quanto concerne le norme del comma 6-bis, che prevedono appositi stanziamenti per le «spese di funzionamento delle strutture commissariali, diverse da quelle indicate nei commi precedenti» osserva che non risulta evidente quali siano le strutture che si intende finanziare dal momento che i commi da 1 a 6 fanno riferimento ad un'unica struttura. Sul punto reputa opportuno Pag. 93un chiarimento, tenuto conto altresì che l'emendamento che ha introdotto la disposizione non risulta corredato di relazione tecnica.
  In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 19, in materia di interventi volti alla ripresa economica, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che i contributi sono erogati nell'ambito di limiti massimi di spesa.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 20, commi 1, 2 e 4, riguardante le esenzioni fiscali per immobili danneggiati da calamità, prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica e di quanto affermato dalla nota del 14 maggio 2019. Tuttavia, con riferimento al comma 1, ritiene utile acquisire elementi diretti a suffragare le diverse ipotesi utilizzate, tenuto conto che le percentuali di fabbricati inagibili sembrerebbero triplicate solo ai fini della determinazione degli effetti IMU/TASI e non anche per la stima degli effetti IRPEF/IRES. Per quanto riguarda il comma 4, osserva che non appaiono esplicitati gli elementi utilizzati per la stima, tenuto conto che la relazione tecnica afferma che «il contributo è stato calcolato sulla base del numero di abitazioni private ad oggi dichiarate inagibili». Per quanto attiene alla disponibilità delle risorse presso le contabilità speciali, rinvia a quanto osservato con riguardo all'articolo 8.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 20, comma 3, concernente le esenzioni per forniture energetiche, idriche e telefoniche, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale reputa opportuna una conferma – dell'effettiva possibilità di assicurare l'integrale copertura degli interventi mediante il ricorso, da parte delle autorità regolatrici, a strumenti perequativi.
  Per quel che concerne i profili di quantificazione dell'articolo 20-bis, relativo ai bilanci degli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2018, non ha osservazioni da formulare.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 21, concernente il contributo straordinario per L'Aquila e provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere, ritiene che andrebbe confermata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, a valere sulle somme previste dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013 che reca un'autorizzazione di spesa per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, anche alla luce dell'ulteriore utilizzo di tali risorse recato dal successivo articolo 29. Ciò in considerazione altresì delle modifiche intervenute al Senato, che finalizzano le risorse anche alla copertura degli oneri riguardanti l'anno 2020. Sul punto rinvia alle considerazioni di seguito svolte sui profili di copertura finanziaria.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 21, comma 1, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, prevede la concessione di un contributo straordinario, di importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il comune de L'Aquila, nonché ulteriori provvidenze, in misura pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, in favore dei comuni del cratere e fuori cratere. Osserva che al relativo onere, pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, il comma 2 dell'articolo 21, anch'esso modificato nel corso dell'esame presso il Senato, provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013. Evidenzia che detto articolo ha autorizzato una spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati dal sisma del 2009 in Abruzzo. Rileva altresì che le relative risorse sono allocate nel piano di gestione 4 del capitolo 8005 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca uno stanziamento di competenza per l'anno 2019 pari a 1.499,2 milioni di euro. Ciò posto, anche alla luce della riduzione delle medesime risorse, in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno Pag. 942019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020, disposta dal successivo articolo 29, comma 1, lettera c), ritiene che andrebbe confermata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, in particolare per l'anno 2020 per il quale non è stato possibile verificare la consistenza dello stanziamento presente sul piano di gestione 4 del menzionato capitolo 8005. Reputa inoltre necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 22, concernente il personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione, evidenzia che la norma di cui al comma 01 proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro riconosciuta, a normativa vigente, in favore delle persone fisiche e giuridiche dei comuni dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016. La norma non indica il relativo onere e la conseguente copertura; sul punto ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo. Inoltre, quanto alla norma di cui al comma 1, lettera c), che riconosce al Commissario straordinario e agli esperti nominabili dallo stesso il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento delle proprie attività nel limite di euro 80.000 per il 2019 e di euro 80.000 per il 2020, pur rilevando che si tratta di importi massimi complessivi, reputa utile acquisire i dati sottostanti la determinazione di tali limiti. Evidenzia, altresì, che il comma 2 proroga (lettera b)) dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine previsto dall'articolo 50-bis, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 entro il quale i comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 possono stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa e sopprime (comma 2, lettere 0a) e c)) i limiti di unità di personale assumibili a tal fine dai comuni. Pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, giudica opportuno acquisire una valutazione in merito alla effettiva portata applicativa dalle modifiche apportate dal summenzionato comma 2, che sopprimono il limite delle 700 unità assumibili a tempo determinato dai comuni. Infatti, nel testo vigente del comma 1, del medesimo articolo 50-bis, tale limite riguarda assunzioni da effettuare in ciascuno degli esercizi 2017 e 2018, entro limiti di spesa riferiti ai medesimi esercizi, ormai trascorsi. Con riferimento alle assunzioni a tempo determinato autorizzate per gli anni 2019 e 2020 dal comma 2, lettera 0b), pur considerato che le stesse vengono disposte nel limite di 200 unità complessive di personale e nel limite di spesa di 4,15 milioni di euro per il 2019 e 8,3 milioni di euro per il 2020, andrebbero a suo avviso forniti e i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione della spesa autorizzata.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la lettera 0b) del comma 2 dell'articolo 22, che introduce il comma 1-ter all'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, consente al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 di autorizzare gli uffici speciali per la ricostruzione e i comuni a stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 fino a 200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile, da impiegare nei servizi per la ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020. Osserva che la copertura del relativo onere è effettuata mediante corrispondente utilizzo del Fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3050). Al riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo di tali risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime Pag. 95risorse, tenendo anche conto della riduzione del medesimo Fondo, nella misura di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, effettuata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), del presente provvedimento. Inoltre, ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla natura di parte corrente del Fondo in parola, giacché tale specificazione non risulta espressamente indicata nel testo.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 22-bis, riguardante l'estensione ai professionisti dei benefici della zona franca urbana, evidenzia che la norma prevede una estensione dell'ambito di applicazione (soggettivo e temporale) dei benefici fiscali e contributivi previsti dall'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017. Tenuto conto che, a fronte degli oneri recati dall'introduzione del predetto articolo 46, è prevista un'autorizzazione di spesa per gli anni 2017, 2018 e 2019, rileva che l'estensione dell'ambito soggettivo appare possibile solo in presenza di risorse inutilizzate. In merito a tale aspetto, ritiene necessario acquisire dati riferiti agli effetti finanziari recati dalla fruizione dei precedenti benefici fiscali e contributivi al fine di verificare l'ammontare delle eventuali risorse ancora disponibili e, quindi, la congruità della copertura dell'estensione in esame.
  Inoltre, per quanto concerne il profilo temporale, rileva che l'impiego di risorse per annualità successive rispetto a quelle previste dalla norma in esame, appare suscettibile di determinare effetti sui saldi laddove l'utilizzo delle stesse non risulti già scontato ai fini delle previsioni tendenziali. In proposito reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto attiene ai profili di quantificazione dell'articolo 23, comma 1, riguardante la ricostruzione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, con riferimento alla lettera c), che fa venire meno una causa di decadenza dai contributi precedentemente prevista, non formula osservazioni, posto che gli stessi sono comunque destinate ad operare nel quadro e nel limite delle risorse assegnate al Commissario straordinario. Con riferimento alla lettera e-ter), non corredata di relazione tecnica – la quale proroga di cinque mesi la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi a causa degli eventi sismici in Italia centrale – è a suo avviso necessario acquisire i dati e gli elementi posti a base della quantificazione dell'onere, indicato in 5 milioni per il 2019. Infatti, ove si assuma (prudenzialmente e in linea con le stime riferite a precedenti proroghe) che i contribuenti optino per il versamento in 120 rate mensili senza interessi in luogo del versamento in unica soluzione – l'onere potrebbe non coincidere con quello indicato dalla norma in esame. Con riferimento alle lettere b-ter e d-bis – che indicano criteri di equivalenza e di priorità nell'ambito della ricostruzione privata e pubblica – osserva che le norme sono destinate ad operare a valere sulle relative contabilità speciali e nei limiti delle risorse ivi disponibili: ritiene che andrebbe comunque confermato che le nuove norme non pregiudichino interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 23, comma 1-bis, concernente i contributi per i comuni colpiti dagli eventi sismici di agosto 2016, osserva che dal tenore letterale della norma non è possibile evincere in via immediata quale sia la platea dei comuni ammessi alla fruizione del contributo. Tanto premesso, ritiene che dovrebbe essere chiarito se il contributo di 5 milioni debba intendersi come importo complessivo da ripartire per l'esercizio 2019 (come sembrerebbe evincersi dalla norma di copertura).
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che la disposizione in esame provvede agli oneri derivanti dalla concessione di un contributo ai comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti colpiti da eventi sismici del 2016, nel limite massimo di 5 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero Pag. 96dell'economia e delle finanze, relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 23-bis, recante svolgimento anno scolastico nelle aree colpite dal sisma, pur rilevando che l'onere è configurato nell'ambito di un limite di spesa, osserva che – in assenza di una relazione tecnica che espliciti i dati e le ipotesi sottostanti la determinazione della medesima autorizzazione di spesa – appare necessario acquisire i relativi elementi di stima, al fine di verificare la congruità dello stanziamento a fronte della proroga introdotta e dell'estensione delle misure ai comuni di Ischia colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2017.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 23-bis estende all'anno scolastico 2019/2020 e ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia le disposizioni previste dall'articolo 18-bis del decreto-legge n. 189 del 2016. Osserva che pertanto, al fine di dare attuazione alle disposizioni introdotte, l'articolo 23-bis del provvedimento in esame modifica l'autorizzazione di spesa recata dal citato articolo 18-bis, aumentandola da 4,5 milioni di euro a 6 milioni di euro per il 2019 e prevedendo un'ulteriore spesa, pari a 2,25 milioni di euro, per il 2020 e che a tale onere – pari quindi a 1,5 milioni di euro per il 2019 e a 2,25 milioni di euro per il 2020 – si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 24, recante Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo, ritiene che andrebbe confermata la conformità delle disposizioni in esame alla disciplina europea al fine di evitare eventuali procedure di infrazione.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 25, in materia di Compensazione ai comuni delle minori entrate per esenzione di imposte comunali, evidenzia che non sono forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere (5 milioni per ogni annualità interessata), che non risulta configurato come limite massimo di spesa. In proposito andrebbero a suo avviso acquisiti i relativi elementi di stima.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 26, riguardante il ristoro dei danni subiti da attività economiche e privati a seguito di eventi calamitosi, non ha osservazioni da formulare tenuto conto del carattere essenzialmente procedurale delle disposizioni in esame.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 26-bis, recante misure per i territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, rileva che l'estensione dell'esenzione IMU comporta oneri per la cui copertura si provvede a valere delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 985, della legge di bilancio 2019. Rammenta che quest'ultima norma ha esteso al 2019 l'esenzione IMU per i fabbricati situati in Emilia Romagna resi inagibili in conseguenza del sisma del maggio 2012: la relazione tecnica stimava i relativi oneri in 15,75 milioni di euro «sulla base dei dati forniti dalle strutture commissariali per la quantificazione del rimborso ai comuni interessati del minor gettito per l'anno 2018, considerata la nuova platea di applicazione della proroga e l'andamento della ricostruzione». Pertanto, alla luce di quanto indicato dalla relazione tecnica riferita alla legge di bilancio 2019, la cui stima riguardava i soli fabbricati situati in Emilia Romagna, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare la congruità delle risorse indicate a fornire copertura finanziaria agli oneri recati dalla norma in esame, che estende il beneficio ai fabbricati situati nelle regioni Lombardia e Veneto.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 27, relativo al presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, evidenzia preliminarmente che la norma integra la composizione (15 unità militari per il presidio delle aree dell'isola d'Ischia colpite dal sisma del 2017) del contingente Pag. 97impiegato nelle operazioni di supporto alle Forze di polizia nel controllo del territorio (c.d. «Operazioni strade sicure»). A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 418.694 per il 2019, con copertura a valere sulle risorse finanziarie della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, considerato che il suddetto maggior onere risulta limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa e che i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica appaiono complessivamente analoghi a quelli evidenziati nelle relazioni tecniche relative a precedenti interventi di proroga e rifinanziamento delle «Operazione strade sicure» (da ultimo l'articolo 1, comma 688, della legge di bilancio 2018). Non ha alcunché da osservare in merito all'impiego, per finalità di copertura dell'onere, delle risorse della summenzionata contabilità speciale; ciò nel presupposto dell'effettiva disponibilità di tali risorse, al netto di quelle già impegnate, e dell'adeguatezza delle stesse a fronteggiare gli oneri in questione.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 28, recante modifiche al decreto legislativo n. 259 del 2003, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare in merito al servizio IT-alert. Con riferimento alle attività demandate al Ministero dello sviluppo economico per l'attivazione del servizio e alla protezione civile per l'invio dei messaggi, ritiene che andrebbe confermato che tali nuovi compiti possano essere svolti avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.
  Circa i profili di copertura finanziaria dell'articolo 29, commi 1 e 1-bis, recante norma di copertura, segnala che l'articolo 29, comma 1, lettere da a) a d), indica i mezzi tramite cui far fronte agli oneri derivanti dagli articoli 8 (Istituzione del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici), 20 (esenzione imposte dirette ed IMU/TASI nei comuni colpiti dal sisma, ricompresi nell'ambito di applicazione del presente decreto) e 25 (compensazione ai comuni del cratere delle minori entrate derivanti dall'esenzione delle imposte per occupazione del suolo pubblico e sulle insegne relative agli esercizi commerciali i cui immobili sono stati dichiarati inagibili). In particolare, esso prevede che ai suddetti oneri si provveda attraverso le seguenti modalità:
   quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità;
   quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 59,990 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3050). Al riguardo, reputa necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse ivi previste a copertura non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime, anche tenendo conto della riduzione del medesimo Fondo disposta, in misura pari a 4,15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8,3 milioni di euro per l'anno 2020, dall'articolo 22, comma 2, lettera 0b), del presente provvedimento. Inoltre, andrebbe a suo avviso acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla natura di parte corrente del Fondo in parola, giacché tale specificazione non risulta espressamente indicata nel testo;
   quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui Pag. 98all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa ad interventi di ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2009. Al riguardo, considera necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse ivi previste a copertura non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;
   quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione, in termini di solo saldo netto da finanziare, delle somme iscritte per i medesimi anni nel programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte», appartenente alla missione «Politiche economiche-finanziarie e di bilancio e di tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene che andrebbe acquisita dal Governo un'indicazione di maggior dettaglio circa il/i capitolo/i interessato/i dalla riduzione in oggetto, anche in considerazione del fatto che il citato programma risulta costituito in prevalenza da capitoli di spesa avente natura obbligatoria.

  Osserva che il successivo comma 1-bis dell'articolo 29 provvede, infine, alla copertura degli oneri – pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 – derivanti dalle spese per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento e l'ammodernamento delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 4-sexies del presente decreto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge n. 205 del 2017.
  Al riguardo, rinviando a quanto illustrato relativamente ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 4 per quanto riguarda l'anno 2019, ritiene necessario che il Governo assicuri che il citato Fondo rechi le occorrenti disponibilità per ciascuna delle annualità considerate e che l'utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di pregiudicare impegni già assunti sulla base della legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

  La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in altra seduta.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che il Governo non ha ancora trasmesso la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Pertanto, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.