CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 maggio 2019
184.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO
Pag. 27

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza della presidente della VI Commissione, Carla RUOCCO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.25.

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
C. 1807 Governo.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Carla RUOCCO, presidente, ricorda che nella riunione di ieri degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentati dei gruppi delle Commissioni riunite, è stato stabilito il programma dei lavori sul provvedimento. In particolare, nelle giornate del 9 e 10 maggio prossimo, sarà svolto un ciclo di audizioni, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge. Rammenta altresì che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 18 di mercoledì 15 maggio.
  Invita quindi i relatori Centemero, per la VI Commissione, e Raduzzi, per la V Commissione, ad illustrare i contenuti del provvedimento.

  Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, ricorda che il decreto-legge n. 34 del 2019 (C. 1807), del quale le Commissioni riunite Bilancio e Finanze avviano oggi l'esame, reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
  Il testo prevede, in particolare, sgravi e incentivi fiscali, disposizioni per il rilancio degli investimenti privati, norme per la tutela del made in Italy e ulteriori misure per la crescita.
  Preannuncia che si soffermerà sugli articoli da 1 a 29, che recano in prevalenza disposizioni di più diretta competenza della Commissione Finanze, nonché sull'articolo 36, che interviene sulla riforma delle banche popolari e modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).
  L'articolo 1 reintroduce dal 1o aprile 2019 la misura del cd. superammortamento, ovvero l'agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Rispetto Pag. 28alle norme previgenti, l'articolo introduce un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili.
  L'articolo 2 sostituisce la vigente agevolazione IRES al 15 per cento (cd. mini-IRES) – disposta dalla legge di bilancio 2019 in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni – con un diverso incentivo, che prevede una progressiva riduzione dell'aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili. Si dispone il graduale abbassamento dell'aliquota nel tempo, fino a prevedere – a regime, dal 2022 – un'aliquota pari al 20,5 per cento sugli utili reinvestiti, a prescindere dalla destinazione specifica degli stessi all'interno dell'organizzazione. Dall'agevolazione sono espressamente esclusi gli intermediari finanziari e le banche.
  L'articolo 3 incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale dell'IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere il 70 per cento a regime, ossia a decorrere dal 2022 (più precisamente, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021).
  L'articolo 4 mira a semplificare le procedure di fruizione della tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali, cosiddetta patent box, consentendo ai contribuenti di determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile in alternativa alla procedura di accordo preventivo e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate.
  L'articolo 5 modifica le vigenti agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti ex lege per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali.
  L'articolo 6 stabilisce che anche i contribuenti che applicano il regime forfettario o che applicheranno, a partire dal 2020, il nuovo regime sostitutivo delle imposte sui redditi e dell'IRAP, e che si avvalgono dell'impiego di dipendenti e collaboratori, devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
  L'articolo 7 reca un regime di tassazione agevolata, con applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa, volto a incentivare interventi di sostituzione di vecchi edifici con immobili ricostruiti con caratteristiche energetiche elevate (classe A o B) e rispetto delle norme antisismiche.
  L'articolo 8 estende le detrazioni previste per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici anche all'acquirente delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.
  L'articolo 9 prevede che il maggiore o minor valore di strumenti finanziari con determinate caratteristiche, derivante dall'attuazione di specifiche clausole contrattuali, non costituisca, per i relativi emittenti, reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e del valore della produzione netta (IRAP).
  L'articolo 10 introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico (di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.
  L'articolo 11 ripropone, per le operazioni di aggregazione di imprese condotte fino al 31 dicembre 2022, il cd. bonus aggregazione. L'agevolazione consente, a fronte dell'effettuazione di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, il riconoscimento fiscale dell'avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali, fino alla soglia di cinque milioni di euro. Viene introdotta pertanto una deroga al Pag. 29regime di neutralità fiscale che caratterizza tali operazioni, in base al quale il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini fiscali solo dopo l'applicazione e il pagamento delle imposte sulle medesime plusvalenze.
  L'articolo 12 intende estendere l'obbligo di fatturazione in modalità elettronica anche ai rapporti commerciali tra operatori italiani e sammarinesi, come già avviene dal 1o gennaio 2019 in Italia, per tutte le operazioni poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.
  L'articolo 13 prevede che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea deve trasmettere all'Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati relativi alle transazioni effettuate per ciascun fornitore. Anche il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di apparecchi elettronici, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 1o maggio 2019, è tenuto a inviare all'Agenzia delle entrate i dati relativi a dette operazioni nel mese di luglio 2019.
  L'articolo 14 modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) per inserire le associazioni con fini assistenziali tra gli enti associativi non commerciali ai fini delle imposte sui redditi. Ricordo che la disposizione è stata già affrontata dalla Commissione Finanze in sede di esame della proposta di legge C. 1074 in materia di semplificazioni, attualmente all'esame dell'Assemblea.
  L'articolo 15 consente alle regioni e agli enti territoriali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2017, mediante l'esclusione delle sanzioni.
  L'articolo 16 chiarisce che il credito di imposta riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico (comma 924 della legge n. 205 del 2017 – Legge di bilancio 2018) spetta solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse. L'articolo chiarisce inoltre come operare in caso di registrazioni indistinte delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni e servizi.
  L'articolo 17 istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti – di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale fino a 30 anni – erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e finalizzati per al meno il 60 per cento a investimenti in beni materiali. A tal fine la dotazione del Fondo è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2019. Contestualmente, per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti, viene innalzato, da 2,5 a 3,5 milioni di euro, l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa (novella all'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011).
  L'articolo 18 interviene in vario modo sulla disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI).
  L'articolo 19 dispone un rifinanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2019 (a carico delle risorse previste dall'articolo 50) del Fondo di garanzia per la prima casa. Viene altresì ridotta, dal 10 all'8 per cento, la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.
  L'articolo 20 modifica le modalità di funzionamento della cd. «Nuova Sabatini», misura di sostegno che consente – alle micro, piccole e medie imprese – di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali «Industria 4.0» e di ottenere un correlato contributo statale in Pag. 30conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti finanziamenti.
  L'articolo 21 estende la disciplina agevolativa di sostegno prevista dalla cd. «Nuova Sabatini» di cui all'articolo 2, comma 5 del decreto-legge n. 69 del 2013 anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento.
  L'articolo 22, novellando il decreto legislativo n. 231 del 2002, reca disposizioni relative ai tempi di pagamento tra le imprese, specificando i dati di cui deve essere data evidenza nel bilancio sociale, quali i tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, nonché le politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni medesime e le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.
  L'articolo 23 apporta numerose modifiche alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti, anche allo scopo di velocizzare il mercato dei crediti deteriorati (non-performing loans) presenti nei bilanci di banche e intermediari finanziari.
  L'articolo 24 è volto a completare il processo di liquidazione dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia) e accelerare la costituzione della società che dovrà assumerne le funzioni (mediante modifiche all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011).
  L'articolo 25 interviene sulle disposizioni della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) che hanno introdotto un Programma di dismissioni immobiliari. L'obiettivo delle modifiche è l'estensione agli enti territoriali del perimetro dei soggetti che possono contribuire al piano di cessione di immobili pubblici e l'allineamento della normativa alla giurisprudenza costituzionale secondo la quale gli introiti delle vendite immobiliari da parte degli enti territoriali non possono essere destinati per legge al fondo ammortamento titoli di Stato.
  L'articolo 26 concede finanziamenti agevolati e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito dell'economia circolare.
  L'articolo 27 introduce una specifica tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) riconducibile alla forma della società di investimento a capitale fisso (Sicaf), con un regime semplificato.
  L'articolo 28 reca una semplificazione di natura documentale ai fini della definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area.
  L'articolo 29 reca disposizioni in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità, di revisione della disciplina attuativa in particolare per le aree di crisi industriale e le start-up innovative nonché di concessione di agevolazioni finanziarie per i processi di trasformazione tecnologica e digitale.
  L'articolo 36 proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine previsto per l'attuazione della riforma delle banche popolari prevista dal decreto- legge n. 3 del 2015. Esso inoltre modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) disponendo – accanto alle ordinarie procedure disciplinate dalla legge di bilancio 2019, con esame delle domande da parte di una Commissione tecnica – anche una procedura di indennizzo forfettario. A tal fine viene definita una categoria speciale di beneficiari del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito dichiarato, sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.

  Raphael RADUZZI (M5S), relatore per la V Commissione, come già preannunciato dal relatore per la VI Commissione, onorevole Centemero, fa presente che nel corso della propria esposizione si soffermerà sulle parti del provvedimento prevalentemente di competenza della V Commissione, vale a dire sugli articoli da 30 a 35 e da 37 a 50. In proposito segnala quanto segue.Pag. 31
  L'articolo 30 prevede l'assegnazione, con decreto del Ministero dello sviluppo economico e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 e, comunque commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari. I contributi in questione sono corrisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, sulla base della popolazione residente alla data del 1o gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). I comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l'esecuzione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2019, a pena di decadenza automatica dall'assegnazione del contributo stesso. I comuni beneficiari verificano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso un sistema di monitoraggio. Quanto al procedimento di erogazione del contributo, esso viene disposto: per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019; per il saldo del restante 50 per cento, su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.
  L'articolo 31 modifica il codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005), introducendo:
   la definizione di marchio storico di interesse nazionale, quale il marchio d'impresa registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo per tale periodo, utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale;
   la disciplina del Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, istituito presso l'UIBM, presso il quale i marchi in questione, su richiesta del relativo titolare o licenziatario esclusivo, possono ricevere iscrizione;
   il logo «marchio storico di interesse nazionale» che le imprese iscritte nel Registro possono utilizzare per finalità commerciali e promozionali, da istituirsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico;
   la previsione di un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale che opera mediante interventi nel capitale di rischio in imprese, titolari o licenziatarie di un marchio iscritto nel Registro speciale, che intendano chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo. Le imprese in questione sono tenute a notificare senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni circa il progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento, pena il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

  Infine, per lo svolgimento dei nuovi adempimenti – in particolare, per la dematerializzazione e la ricerca archivistica della documentazione risalente relativa ai marchi storici – il Ministero dello sviluppo economico viene autorizzato ad assumere a tempo indeterminato dieci unità di personale.
  L'articolo 32 introduce, in primo luogo, un'agevolazione in favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri per le spese per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell’italian sounding.
  Contestualmente, la definizione di pratiche integranti il fenomeno dell’italian sounding viene inserita nel codice della proprietà industriale.
  Si apportano poi ulteriori modifiche al codice della proprietà industriale, volte:
   a specificare che nel divieto già vigente di registrazione come marchi di simboli emblemi e stemmi che rivestono interesse pubblico, sono inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle Pag. 32forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani. Si introduce altresì la previsione che non possono formare oggetto di registrazione come marchi parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia;
   ad estendere la competenza del Consiglio nazionale anticontraffazione anche al contrasto dell’italian sounding. A tal fine ne viene modificata la denominazione in Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all’italian sounding. Viene altresì ampliata la composizione dell'organo.

  La norma introduce, inoltre, per il triennio 2019-2021, il Voucher 3i – «investire in innovazione», destinato a supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative. Viene inoltre riconosciuta un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani da parte di associazioni rappresentative di categoria. Sono poi introdotte nel codice della proprietà industriale ulteriori norme che disciplinano l'apertura della fase nazionale delle domande internazionali di brevetto secondo il Patent cooperation Treaty.
  L'articolo 33 interviene in materia di facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario e dei Comuni, con la finalità di accrescere le facoltà assunzionali degli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto. Per gli enti territoriali meno virtuosi, è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.
  L'articolo 34 prevede l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), nella misura complessiva di 300 milioni di euro nel triennio 2019-2021, attraverso un apposito Piano per favorire lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali (ZES).
  L'articolo 35 interviene sulla disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche, modificando talune disposizioni introdotte dalla legge n. 124 del 2017, specificando la tipologia delle erogazioni pubbliche che sono assoggettate agli obblighi di informazione e trasparenza.
  L'articolo 37 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere quote del capitale della NewCo Nuova Alitalia entro un limite massimo pari agli interessi maturati sul prestito ricevuto da Alitalia. Si modifica inoltre la disciplina relativa alla restituzione del prestito, che viene ricondotta nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria.
  In particolare, il comma 1 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione (NewCo) Nuova Alitalia, cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di amministrazione straordinaria dell'Alitalia, fino ad un tetto massimo costituito dall'importo maturato a titolo di interessi sul prestito, quantificato nella Relazione tecnica in 145 milioni di euro. I criteri e le modalità dell'operazione saranno definiti con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare e sottoposto alla registrazione della Corte dei conti. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di euro 200.000.
  Il comma 2 prevede che alla società di nuova costituzione (NewCo) Nuova Alitalia, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, non si applichino le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).
  I commi da 3 a 6 intervengono sulla disciplina della restituzione del finanziamento di 900 milioni di euro concesso ad Alitalia in amministrazione straordinaria. In particolare, il comma 3 prevede che Alitalia corrisponda gli interessi sul finanziamento Pag. 33a titolo oneroso, stimati in 145 milioni di euro nella relazione illustrativa al decreto, dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e, comunque, sino a non oltre il 31 maggio 2019.
  Il comma 5 interviene sulle modalità di rimborso del finanziamento, sopprimendo la disposizione, contenuta nel comma 1 dell'articolo 50, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevedeva la restituzione del prestito entro sei mesi dall'erogazione in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura.
  A tale norma si collega la modifica del comma 6, che ridefinisce le modalità ed i tempi di restituzione del prestito: il finanziamento sarà restituito nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria. Vengono pertanto soppresse le modalità che erano state precedentemente definite nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e che prevedevano la restituzione entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e non oltre il termine del 30 giugno 2019.
  L'articolo 38 dispone il trasferimento a Roma capitale della titolarità dei crediti e del piano di estinzione dei debiti della Gestione commissariale del Comune di Roma. Dispone inoltre l'iscrizione in bilancio, a fronte dei crediti, di un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché l'attribuzione a Roma Capitale delle risorse necessarie a far fronte al piano di estinzione dei debiti. L'articolo prevede infine la facoltà per Roma Capitale di concedere delle anticipazioni per far fronte a eventuali carenze temporanee di cassa della Gestione commissariale.
  L'articolo 39 prevede, limitatamente al triennio 2019-2021, la possibilità per l'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) di avvalersi di società in house già esistenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'implementazione degli strumenti necessari all'attuazione del Reddito di cittadinanza.
  L'articolo 40 riconosce una indennità in favore dei lavoratori del settore privato, dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, nonché dei lavoratori autonomi, impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a seguito della chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45 Orte Ravenna.
  L'articolo 41 amplia la platea di lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concesso, in presenza di determinate condizioni, il trattamento di mobilità in deroga.
  L'articolo 42 proroga la durata del periodo transitorio nel quale le camere di commercio e gli organismi abilitati in base alla disciplina abrogata nel 2017 continuano ad effettuare le verificazioni periodiche sugli strumenti di misura.
  L'articolo 43 modifica alcune disposizioni relative agli obblighi di trasparenza posti in capo ai partiti e ai movimenti politici nonché alle fondazioni, associazioni e comitati agli stessi equiparati.
  L'articolo 44 prevede una riclassificazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativi ai vari cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), finalizzata alla predisposizione di unico Piano operativo denominato «Piano sviluppo e coesione» per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo, in sostituzione degli attuali molteplici documenti programmatori, al fine di garantire un coordinamento unitario in capo a ciascuna Amministrazione, nonché una accelerazione della spesa degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  L'articolo 45 proroga dal 30 aprile al 30 maggio 2019 il termine, fissato dalla legge di bilancio 2019, entro il quale le regioni devono rideterminare, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, la disciplina Pag. 34dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. La proroga è stata concordata il 3 aprile 2019 in sede di Conferenza Stato-regioni, in occasione della firma dell'intesa che ha individuato i criteri di rideterminazione dei vitalizi.
  L'articolo 46 interviene sulla disposizione (comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015) che esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente (e dei soggetti da questi delegati) dell'ILVA di Taranto. In particolare, la norma limita dal punto di vista oggettivo l'esonero da responsabilità alle attività di esecuzione del c.d. piano ambientale escludendo l'impunità per la violazione delle disposizioni a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e individua nel 6 settembre 2019 il termine ultimo di applicazione dell'esonero da responsabilità.
  L'articolo 47 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere, a partire dal 1o dicembre 2019, 100 unità di personale, con contratto a tempo indeterminato, di alta specializzazione ed elevata professionalità, allo scopo di rendere più efficiente e celere lo svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
  L'articolo 48 reca autorizzazioni di spesa per l'adempimento di alcuni impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di energia e clima.
  L'articolo 49 concede alle piccole e medie imprese italiane esistenti al 1o gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1o maggio 2019, un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, nel limite massimo di 60.000 euro.
  L'articolo 50 contiene la copertura finanziaria del provvedimento.
  L'articolo 51 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.
  Per quanto riguarda, infine, i profili di carattere finanziario del provvedimento rinvia, per elementi di maggior dettaglio, alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Luigi MARATTIN (PD) chiede chiarimenti in merito alla prosecuzione dei lavori delle Commissioni, anche in considerazione dei lavori dell'Assemblea nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 maggio.

  Carla RUOCCO, presidente, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal deputato Marattin successivamente alla definizione dell'organizzazione dei lavori dell'Assemblea.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.