CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 aprile 2019
174.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 10.

Disposizioni per la salvaguardia dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale.
C. 1518 Fornaro e C. 1631 Molinari.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Jari COLLA (Lega), relatore, osserva che le proposte di legge C. 1518 Fornaro, «Modifica all'articolo 24 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di salvaguardia dei marchi storici» e C. 1631 Molinari, «Disposizioni concernenti la tutela dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale» di cui la X Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, recano disposizioni concernenti la tutela dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale e introducono disposizioni finalizzate a valorizzare le eccellenze produttive nazionali collegate a uno specifico luogo di produzione, nonché a preservare la continuità produttiva e l'insediamento nel territorio di origine.
  Prima di illustrare i contenuti delle due proposte di legge, ritiene utile evidenziare la disciplina nazionale e internazionale di riferimento. Prima di tutto, ricorda che con il termine marchio si indica un segno distintivo dei prodotti o dei servizi, realizzati o distribuiti da un'impresa, che, una volta registrato, è oggetto di protezione quale titolo di proprietà industriale. La disciplina nazionale del marchio è fondata in generale sulle norme del codice civile (articoli. 2569-2574) e, in via speciale, sugli articoli da 7 a 28 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n.  30 del 10 febbraio 2005, come Pag. 53da ultimo modificati dal recente decreto legislativo 20 febbraio 2019 n. 15, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424. Con riferimento alla disciplina europea, va ricordato che l'articolo 118 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), prevede che «nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscano le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione». Sulla base di tale previsione, parallelamente all'istituzione di un sistema di protezione europeo dei marchi, attuato da ultimo dal Regolamento di applicazione UE n. 2018/626, la citata Direttiva (UE) 2015/2436 detta norme di armonizzazione dei sistemi nazionali di protezione dei marchi d'impresa esistenti all'interno dei diversi Stati membri. Tali norme riguardano i requisiti per la registrazione di un segno come marchio d'impresa, le tipologie di marchio, la legittimazione alla sua registrazione, le forme di tutela e le cause di estinzione del marchio medesimo, tra cui la decadenza. Con riguardo alla decadenza avverte che si soffermerà sulla normativa vigente in materia più avanti, nell'illustrare le parti delle due proposte di legge che introducono una nuova fattispecie di decadenza. Oltre a richiamare la normativa dell'Unione europea, sul piano dei rapporti internazionali va anche tenuto conto che l'Italia, in quanto Stato parte dell'Organizzazione mondiale del commercio, ha ratificato numerose convenzioni internazionali concernenti la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Rileva, in particolare, l'Accordo TRIPs, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, ratificato dall'Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Va anche ricordata la possibilità di registrazione internazionale di un marchio, gestita dall'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI- WIPO), con sede a Ginevra, registrazione regolata da due distinti trattati internazionali: l'Accordo di Madrid e il Protocollo di Madrid, la cui applicazione è disciplinata da un Regolamento di esecuzione comune. Il Protocollo di Madrid, in vigore dall'aprile 1996, è stato sottoscritto da molti paesi, tra cui l'Italia e l'Unione europea in quanto tale.
  Passa ad illustrare il contenuto delle due proposte di legge. La proposta di legge C. 1518 Fornaro è costituita da un unico articolo, mentre la proposta di legge C. 1631 Molinari consta di sei articoli.
  L'articolo 1 della proposta di legge Molinari C. 1631 individua l'oggetto del provvedimento nella tutela e valorizzazione delle eccellenze produttive nazionali collegate a uno specifico luogo di produzione, al fine di preservarne la continuità produttiva e l'insediamento nel territorio di origine. Si specifica che la proposta di legge è finalizzata alla salvaguardia delle imprese storiche italiane di eccellenza mediante l'individuazione dei marchi nazionali di alto valore, collegati al luogo di produzione e attraverso l'introduzione di norme che subordinano la possibilità di utilizzazione di tali marchi al mantenimento delle strutture produttive principali nei territori di origine.
  L'articolo 2 della medesima proposta di legge C. 1631 definisce marchio storico nazionale di alto valore territoriale un marchio, la cui domanda di registrazione è stata depositata da oltre cinquant'anni, relativo a un'impresa produttiva nazionale di eccellenza, storicamente collegata a uno specifico luogo di produzione.
  L'articolo 3 della proposta di legge C. 1631 dispone l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, dell’ elenco dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale, tenuto dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi. Pag. 54
  L'articolo 4 della medesima proposta di legge C. 1631 demanda a un regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6 della proposta, l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Comitato per il controllo sui marchi storici di alto valore territoriale, con il compito di vigilare sui livelli produttivi degli stabilimenti principali delle imprese titolari di marchi storici e sulle conseguenze dell'eventuale apertura di nuovi stabilimenti in altre aree, in relazione alle ipotesi di decadenza del marchio previste dall'articolo 5 della proposta. La composizione e il funzionamento del Comitato, nonché gli obblighi di informazione nei riguardi di tale organo a carico delle imprese titolari dei marchi storici, sono disciplinati dal citato regolamento di cui all'articolo 6. Per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, il Comitato si avvale di personale e dotazioni della Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi, secondo quanto stabilito sempre dal regolamento di cui all'articolo 6. Si dispone che dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo unico della proposta di legge Fornaro C. 1518 e l'articolo 5 della proposta di legge Molinari C. 1631 sono entrambi volti ad introdurre nell'ordinamento nuove fattispecie di decadenza del marchio, come prima anticipato.
  Ricorda che la decadenza è considerata dalla dottrina come un'ipotesi di estinzione del marchio e dunque determina, per il suo titolare, una cessazione anticipata del diritto al marchio stesso rispetto al termine di scadenza diversamente previsto dalla legge. Le ipotesi di decadenza del marchio attualmente previste dal Codice della proprietà industriale corrispondono a quelle indicate nella disciplina europea di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, di cui agli articoli 19-21 della direttiva UE 2015/2436. L'articolo 26 del Codice della proprietà industriale indica le fattispecie di decadenza. La prima è la decadenza per volgarizzazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del medesimo Codice, il quale dispone che il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva. Ai sensi dell'articolo 26, il marchio decade inoltre per illiceità sopravvenuta, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Codice della proprietà industriale, disposizione che prevede la decadenza del marchio divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico, oppure divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume o in caso di omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del relativo regolamento d'uso. Infine l'articolo 26 del Codice prevede la decadenza del marchio per non uso, ai sensi dell'articolo 24 del medesimo Codice, che reca norme in tema di uso e decadenza del marchio.
  Entrando nel dettaglio di quanto previsto in materia di decadenza dalle due proposte di legge, l'articolo unico della proposta di legge Fornaro C. 1518 novella il citato articolo 24 del Codice di proprietà industriale, con l'introduzione dei commi 4-bis e 4-ter. In particolare, il nuovo comma 4-bis definisce una nuova ipotesi di decadenza, che si verifica quando il titolare del marchio, registrato con domanda di deposito presentata in data antecedente al 1o gennaio 1969, cessa la fabbricazione del prodotto nel comune in cui risultava iscritto alla data di registrazione del marchio. Il nuovo comma 4-ter dà facoltà alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente di segnalare le fattispecie di cui al comma 4-bis all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che provvede a darne immediata notizia al titolare del marchio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il titolare stesso, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, può opporsi alla revoca, con istanza motivata presentata al medesimo Ufficio.
  L'articolo 5 della proposta di legge Molinari C. 1631 dispone la decadenza dei Pag. 55diritti sui marchi iscritti nell'elenco dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale in caso di cessazione della produzione, da parte del titolare del marchio stesso, nel territorio del comune in cui lo stabilimento produttivo principale era situato alla data di registrazione del marchio. Si prevede inoltre che sia sempre consentita l'apertura di nuovi stabilimenti, purché non si determini, in conseguenza di essa, la riduzione della produzione nello stabilimento principale.
  L'articolo 6 della proposta di legge C. 1631 prevede il procedimento di adozione del regolamento di cui all'articolo 4 della medesima proposta, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con il Ministro per gli affari europei e con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Si prevede che il regolamento definisca: i criteri per l'individuazione dei marchi, di cui all'articolo 2; le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale, di cui all'articolo 3; le procedure per la dichiarazione della decadenza dei diritti sul marchio nei casi previsti dall'articolo 5, per la tutela del marchio a seguito della dichiarazione di decadenza e per la successiva riassegnazione a terzi del diritto di utilizzo, con garanzia di tutela dell'insediamento produttivo principale e dei livelli occupazionali ad esso connessi.

  Pier Luigi BERSANI (LeU) evidenzia la necessità di motivare accuratamente il concetto di decadenza contenuto nelle due proposte di legge, in quanto lo stesso si pone ai confini della legittimità rispetto alla normativa italiana ed europea. Sottolinea, inoltre, la difficoltà per un osservatore europeo di comprendere il valore del rapporto tra produzione e territorio, che è una peculiarità italiana. Nel riconoscere che la proposta di legge C. 1518, presentata dal suo gruppo e composta da un solo articolo, è suscettibile di essere ampliata, mette in guardia però dal non estendere troppo il dispositivo, in virtù della delicatezza della materia. Porta ad esempio la previsione di un Albo e di un Comitato di controllo sui marchi, disciplinati da un regolamento. Si tratta dell'istituzione di una struttura che sindaca e incide sulla produzione, e la sua istituzione si espone quindi a controindicazioni e a contenziosi. Osserva, inoltre, che esistono già strutture, come lo stesso Ufficio italiano brevetti e marchi, che sono in grado di svolgere un compito di controllo

  Benedetta FIORINI (FI) ricorda che il gruppo di Forza Italia ha presentato sulla materia la proposta di legge C. 1689, a prima firma Porchietto, di cui, una volta assegnata, chiederà l'abbinamento a quelle di cui oggi la Commissione avvia l'esame, fatto salvo quanto sarà previsto dal decreto crescita.
  Desidera anticipare i contenuti della proposta di legge, che si compone di nove articoli e vuole inserire, come quelle in esame, una specifica classificazione dei marchi storici identitari italiani, effettuata attraverso l'iscrizione un Albo redatto a cura del Ministero dello sviluppo economico. Si prevede, inoltre, l'istituzione di un fondo denominato «Fondo speciale per la tutela dei marchi storici identitari italiani», da affidare alla gestione della Cassa depositi e prestiti Spa. In tale elenco saranno iscritti anche i cosiddetti marchi dormienti del Made in Italy, al fine di impedire la loro acquisizione dall'estero. Il meccanismo di tutela di tali marchi che si propone, prevede che, in caso di cessione di parte o della totalità della proprietà, ovvero della produzione legata a marchi storici identitari italiani, lo stesso marchio sia automaticamente scorporato e trasferito – al valore economico stabilito da una perizia asseverata- per i primi sette anni alla Cassa depositi e prestiti Spa. La Cassa concederà l'uso del marchio ai nuovi proprietari degli stabilimenti con contratto di licenza a titolo gratuito, a condizione che esso rispetti i requisiti di natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato. Allo scadere del settimo anno, il marchio potrà essere Pag. 56riscattato a patto che nel corso del settennato le strategie industriali dei nuovi proprietari non si siano si discostate dai requisiti di qualità o provenienza dei prodotti e di mantenimento dell'occupazione per i quali il marchio è stato registrato. In caso contrario la Cassa depositi e prestiti Spa, in qualità di titolare del marchio, potrà esercitare la revoca del contratto di licenza con relativa decadenza del diritto di riscatto. Si prevede un pacchetto di agevolazioni ad hoc a beneficio delle imprese che detengano o scelgano di detenere marchi storici identitari italiani. In particolare, si prevede una versione dell'iperammortamento potenziata al 300 per cento per tutti gli investimenti volti a rafforzare, valorizzare e innovare il marchio a livello nazionale e internazionale. In secondo luogo, si propone una modifica del regime del patent box – valida in questo caso per tutti i marchi e non soltanto per quelli storici identitari – attraverso la reintroduzione dell'accesso al regime dei marchi funzionalmente equivalenti ai brevetti. Tale previsione, originariamente prevista nel regime del patent box, è stata successivamente tolta, in seguito a un recepimento, avvenuto nel 2017 e, a suo avviso, fin troppo generoso di una raccomandazione dell'OCSE. I marchi funzionalmente equivalenti ai brevetti comprendono tutti quelli del Made in Italy, i quali, per loro intrinseca natura, rientrano a pieno titolo tra i beni intangibili delle aziende, che investono nella loro valorizzazione. Il riconoscimento del livello qualitativo del Made in Italy da parte dei consumatori ha un suo effettivo valore. Tutto questo è definibile con il concetto di brand: più che un marchio è un modo di essere, di distinguersi, di pensare, di prestare fiducia. Tutte attività che sono poste in essere per fidelizzazione del cliente finale. Assicurando a questi marchi il trattamento fiscale favorevole del patent box, se ne riduce la possibilità di fuga.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, assicura la deputata Fiorini che, una volta assegnata la proposta di legge C. 1689 Porchietto, sarà sua cura valutarne l'abbinamento alle proposte di legge in esame.

  Riccardo MOLINARI (Lega) ringrazia il deputato Bersani per i suoi suggerimenti e ne comprende le preoccupazioni. Osserva che nella proposta di legge a sua prima firma, si è pensato all'istituzione di un Albo proprio perché l'intera costruzione normativa della tutela dei marchi si pone al limite del rispetto dei principi legislativi italiani ed europei in materia, ad iniziare dal libero mercato, al fine però dare concretezza a un principio fondamentale quello di solidarietà sociale. Per prevenire possibili obiezioni circa il rispetto dei suddetti principi legislativi italiani ed europei, si prevede un elenco che definisca ab origine l'ambito di applicazione circostanza che costituisce un elemento di garanzia per gli investitori e un elemento di garanzia costituzionale. Rileva il valore aggiunto che è stato dato al concetto di marchio storico con il legame con il territorio, allargato non solo alla materia prima, ma anche al know-how utilizzato per la produzione. Fa presente che si era pensato, nella specificazione del marchio, a qualcosa di simile alle denominazioni di origini controllate usate in agricoltura, ma si è abbandonata questa strada perché legata solo alle materie prime, che possono invece provenire da altre parti. Fa l'esempio della Pernigotti, che usa il cacao, proveniente ovviamente da altri Paesi, ma è proprio la lavorazione che ne fa una peculiarità che lega il marchio al territorio. C’è quindi necessità di un organo che valuti e decida l'attribuzione del marchio, e su quale sia questo organo è disponibile ad una riflessione. Osserva, però, che la previsione di un Comitato è strettamente legata a quella della decadenza del marchio e ad evitare la sua delocalizzazione. In caso di decadenza, per evitare che il marchio non esista più e, quindi, non possa essere protetto, è necessario infatti che sia acquisito dal Ministero dello sviluppo economico ed è quindi necessario l'apporto di un altro organo, come il Comitato.

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  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.
Nuovo testo C. 1074 Ruocco.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 aprile 2019.

  Tullio PATASSINI (Lega), relatore, informa che la VI Commissione ha trasmesso, ai fini dell'espressione del prescritto parere, un nuovo testo della proposta di legge C. 1074, risultante dall'esame delle proposte emendative presentate. Ricorda che nella seduta di mercoledì 3 aprile ha svolto la sua relazione sul testo originario della proposta di legge, soffermandosi sulle parti di primaria importanza o d'interesse per le competenze della X Commissione. Ad integrazione della relazione, indicherà le modifiche apportate dalla Commissione di merito alle parti, appunto, di competenza o d'interesse della X Commissione
  Per quanto riguarda il Capo III (articoli 25-30), di primaria competenza della X Commissione, la VI Commissione ha modificato l'articolo 25, circoscrivendo l'agevolazione ivi prevista ai soli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita. È stata poi posticipata al 1o gennaio 2020 l'operatività delle disposizioni del Capo III in luogo del 1o gennaio 2019. È stato anche modificato l'articolo 26, nel senso di fissare la dotazione annuale del Fondo ivi previsto in 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023. Con un'ulteriore modifica, si specifica che in ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del Fondo. È stata poi modificata la copertura finanziaria del Capo III, prevista dall'articolo 30.
  Con riferimento agli articoli d'interesse della X Commissione segnala la soppressione dei seguenti articoli: l'articolo 2, recante modifiche ai termini per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute; l'articolo 12, che estendeva agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici il divieto di introdurre nuovi oneri a carico di cittadini e imprese senza contestualmente ridurne o eliminarne altri; l'articolo 15, in materia di violazioni inerenti la fatturazione elettronica e il reverse charge; l'articolo 17 in materia di split payment; l'articolo 20, concernente la disciplina dei limiti di pignorabilità degli emolumenti; l'articolo 21 che introduceva una specifica forma di tassazione del reddito di lavoro autonomo.
  Con riguardo agli altri articoli d'interesse della X Commissione, la VI Commissione ha modificato integralmente l'articolo 1, che modifica i termini di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA per il quarto trimestre: si consente di effettuare tale comunicazione insieme con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Anche l'articolo 3 è stato integralmente sostituito dalla Commissione di merito, con l'obiettivo di dare attuazione allo Statuto dei diritti del contribuente, L'articolo vieta all'amministrazione finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o dati trasmessi Pag. 58da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi. L'articolo 18, il cui contenuto è stato anch'esso integralmente sostituito in sede referente, reca norme in materia di imposta di bollo sulle fatture elettroniche: in particolare consente all'Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.
  L'articolo 24, integralmente sostituito in sede referente, intende modificare le vigenti agevolazioni in favore dei lavoratori rimpatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti ex lege per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali. In particolare Il regime si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2020.
  Infine, tra gli articoli introdotti dalla Commissione in sede referente, segnala i seguenti: l'articolo 01, che modifica il termine per l'emissione della fattura previsto dal decreto-legge n. 119 del 2018, n. 119: a decorrere dal 1o luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro 15 giorni (non più 10) dal momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio; l'articolo 9-bis, che consente agli enti locali di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti attività commerciali o produttive; l'articolo 24-bis reca misure agevolative, sotto forma di abbuoni sui prezzi e di credito d'imposta, per incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato; l'articolo 31-bis intende riconoscere benefici finanziari e fiscali, sotto forma di crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti da riciclo e da riuso.
  Formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Sara MORETTO (PD) sottolinea la rocambolesca vicenda del provvedimento in esame, che contiene alcune misure utili e altre meno, privo di coperture adeguate e che è stato già notevolmente sfrondato in sede referente. Va poi considerato che non si è ancora espressa la Commissione Bilancio che col suo parere potrebbe eliminare ulteriori disposizioni. È un provvedimento che manca di organicità, il cui titolo che richiama la semplificazione fiscale è, appunto, solo un titolo che non si riflette nelle disposizioni dell'articolato. Si tratta, in sostanza, di una proposta di legge insignificante e, per questo motivo, preannuncia la posizione di astensione del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda, in ordine ai lavori della Commissione, che per le 13.30 era stata convocata la seduta delle Commissioni riunite VII e X per il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00154 Piastra e 7-00188 Moretto sulla promozione della ricerca nel settore dell'aerospazio, alla quale aveva assicurato la sua presenza il Viceministro Lorenzo Fioramonti. Purtroppo il protrarsi dei lavori dell'Assemblea ha reso impossibile rispettare l'orario previsto e il deputato Piastra, primo firmatario di una delle due risoluzioni a causa di un impegno istituzionale non potrà essere presente. Inoltre, la VII Commissione sta ancora svolgendo la propria seduta. Per questi motivi, d'intesa con il Presidente della VII Commissione, ritiene di dover sconvocare la seduta delle Commissioni riunite.

  Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che, in una precedente riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti Pag. 59dei gruppi, delle due Commissioni si era convenuto di convocare, prima della votazione delle risoluzioni, una seduta per permettere ai deputati di porre questioni al rappresentante del Governo competente sulla materia, sulle questioni oggetto delle risoluzioni. Ritiene questo passaggio necessario e utile per la prosecuzione della discussione.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, fa presente al deputato Benamati che la presenza del Viceministro Fioramonti, delegato per la materia per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, era stata chiesta per permettere ai deputati di formulare domande nel senso da lui richiamato e convenuto in sede di Ufficio di presidenza congiunto.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 11 aprile 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 173 del 10 aprile 2019, a pagina 98, seconda colonna, diciannovesima riga, le parole «, ed anche gli ottimi risultati della gestione commissariale successiva allo scandalo e al fallimento che ha coinvolto la congregazione stessa» sono soppresse.

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