CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 aprile 2019
170.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 4 aprile 2019. — Presidenza della presidente Fabiana DADONE.

  La seduta comincia alle 9.

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.
C. 1718 Governo.
(Parere alla Commissione XIII)
(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo RUSSO, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 1718 e rilevato che:
  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
   il decreto-legge, composto da 14 articoli e da 38 commi, contiene disposizioni riconducibili a due distinte finalità: da un lato quella di affrontare situazioni di emergenza nel settore agricolo, con particolare riferimento alle produzioni olivicolo-olearie, agrumicole e lattiero-casearie; dall'altro lato quella di provvedere alla messa in sicurezza e alla bonifica dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova (uno stabilimento, chiuso nel 2003, che produceva bicromato di sodio per l'industria elettrotecnica, del legno e conciaria); peraltro, il comunicato stampa della riunione del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2019 indicava al riguardo che il Consiglio dei Pag. 4ministri aveva deliberato due distinti decreti-legge, il primo dedicato alle emergenze del settore agricolo, il secondo alla bonifica del sito Stoppani; non può che destare perplessità la difformità- già registrata in precedenti occasioni – tra le indicazioni sulle deliberazioni dei consigli dei ministri risultanti dai comunicati stampa e gli atti effettivamente adottati; suscita inoltre dubbi la confluenza in unico provvedimento di disposizioni per le quali – sulla base del comunicato stampa richiamato – erano state evidentemente individuate distinte ragioni di necessità e di urgenza, poste alla base di due distinte deliberazioni;
   il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 7 marzo 2019, è stato pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” a distanza di 22 giorni, il 29 marzo 2019; in questa Legislatura un analogo intervallo di tempo tra emanazione e pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”, pari o superiore a 10 giorni, si è già verificato per i decreti-legge n. 86 (cd. “DL ministeri”, 10 giorni), n. 87 (cd. “DL dignità”, 11 giorni), n. 109 (cd. “DL Genova”, 15 giorni) e n. 113 (cd. “DL sicurezza e immigrazione”, 10 giorni) del 2018 e per il DL n. 4 del 2019 (cd. “DL reddito di cittadinanza e quota 100”, 11 giorni); al riguardo, appare opportuno un approfondimento sulle conseguenze di questa prassi in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;
   sempre con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che 9 dei 38 commi rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; è prevista in particolare l'adozione di 7 decreti ministeriali, per 3 dei quali è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata, di una notifica da parte del Ministero delle politiche agricole alla Commissione europea e di un procedimento di individuazione da parte del Ministro dell'ambiente di specifiche misure e delle relative risorse;
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   andrebbe approfondita la chiarezza della formulazione dell'articolo 3, comma 1; la disposizione, infatti, prevede per i primi acquirenti di latte crudo l'obbligo di registrazione, da un lato, dei quantitativi di latte ovino e caprino consegnati loro dai singoli produttori nazionali e, dall'altro lato, del latte e dei prodotti lattiero-caseari semilavorati importati; non risulta però chiaro se, per i prodotti importati si faccia riferimento al latte e ai prodotti lattiero-caseari derivati dal solo latte ovino o caprino o anche dal latte vaccino, nonostante la disciplina specifica già recata per il latte vaccino dal decreto ministeriale 7 aprile 2005;
   il comma 1 dell'articolo 9, nel testo risultante dall'avviso di rettifica pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 3 aprile 2019, inserisce, con una novella, un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4-bis del decreto-legge n. 51 del 2015; andrebbe tuttavia specificato che anche l'articolo 4-bis è frutto di una novella operata dal comma 1 dell'articolo 7;
   il comma 1 dell'articolo 12 prevede che il Ministero dell'ambiente individui, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le misure necessarie per porre termine all'emergenza del sito Stoppani e le relative risorse disponibili, senza però specificare con quale atto si procederà, elemento che appare invece rilevante ai fini di una maggiore conoscibilità di tali misure; deve essere considerato, al riguardo, che, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, allo scadere del termine previsto per l'adozione di tali misure cesserà di produrre effetti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri che attualmente disciplina la gestione del sito;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   il capoverso articolo 18-bis del comma 1 dell'articolo 8 prevede che le misure fitosanitarie per il contrasto della Pag. 5Xylella e di altre fitopatie siano attuate in deroga ad ogni disposizione vigente; al riguardo, ai fini del rispetto del paragrafo 2, lettera c), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, andrebbe indicata con puntualità la normativa alla quale si intende derogare;
   deve invece essere apprezzata la puntuale elencazione, all'articolo 12, comma 6, della normativa statale e regionale alla quale il prefetto di Genova, nelle sue funzioni di commissario straordinario per l'emergenza del sito Stoppani è autorizzato a derogare;
   il provvedimento non risulta corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) mentre sono presenti la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativa agli articoli da 1 a 11 e la documentazione a supporto dell'esenzione dall'AIR, ai sensi dell'articolo 7 del DPCM n. 169 del 2017, con riferimento all'articolo 12;
   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   provveda la Commissione di merito, all'articolo 12, comma 1, a specificare con quale atto il Ministero dell'ambiente individuerà, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le misure necessarie per porre termine all'emergenza del sito Stoppani, al fine di garantire una maggiore conoscibilità di tali misure;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   provveda la Commissione di merito, all'articolo 8, comma 1, capoverso articolo 18-bis, comma 1, ad individuare la normativa generale alla quale è possibile derogare nell'ambito dell'attuazione delle misure fitosanitarie di contrasto per il contrasto della Xylella e di altre fitopatie.

  Il Comitato formula inoltre le seguenti osservazioni:
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   valuti la Commissione di merito:
    l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione dell'articolo 3, comma 1;
    l'opportunità, all'articolo 9, comma 1, di aggiungere dopo le parole: “legge 2 luglio 2015, n. 91” le seguenti: “, introdotto dall'articolo 7, comma 1, del presente decreto-legge”.

  Il Comitato formula altresì le seguenti raccomandazioni:
   abbia cura il Governo di evitare una difformità tra le informazioni sulle deliberazioni del Consiglio dei ministri presenti nei comunicati stampa e gli atti effettivamente adottati, in particolar modo con riferimento ai decreti-legge, posto che, in attesa della loro emanazione e pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», il comunicato-stampa rimane l'unica fonte, per quanto impropria, di conoscenza sul loro contenuto; andrebbe inoltre evitata la confluenza in un unico provvedimento di urgenza di disposizioni per le quali – almeno sulla base del comunicato stampa – il Consiglio dei ministri aveva individuato distinte ragioni di necessità e di urgenza, poste alla base di due distinte deliberazioni;
   abbia cura il Governo, ai fini del rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; al riguardo potrebbe essere valutato un più coerente e sistematico utilizzo della possibilità di approvazione dei provvedimenti in prima deliberazione da parte del Consiglio Pag. 6dei ministri “salvo intese” cui dovrebbe far seguito una seconda e definitiva deliberazione».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 9.10.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 4 aprile 2019. — Presidenza della presidente Fabiana DADONE.

  La seduta comincia alle 9.10

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.
C. 875 Corda.
(Parere alla Commissione IV)
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fabiana DADONE, presidente, in considerazione dell'impossibilità del relatore ad intervenire nella seduta, invita il deputato Dori a svolgerne le funzioni.

  Devis DORI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il progetto di legge C. 875, adottato come testo base nella seduta del 26 marzo 2019, e rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
   la proposta di legge, che si compone di 19 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   il comma 4 dell'articolo 14 richiama, nell'ambito dei provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche le attività “a favore dei familiari dei militari di cui al comma 4, lettera c)”; tale lettera non è però presente nel testo del comma; è presumibile che si intenda in realtà fare riferimento all'articolo 2, comma 4, lettera m), che individua tra le materie oggetto di interesse dei sindacati dei militari “le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari”;
   il comma 1 dell'articolo 17 prevede che il regolamento di attuazione della legge e il regolamento per l'elezione delle rappresentanze unitarie di base siano adottati sentiti i sindacati militari che abbiano conseguito l'assenso ministeriale e quindi una volta acquisito il loro parere; il successivo comma 4 qualifica invece quello del comma 1 come un “accordo” con i sindacati militari, richiamando una diversa figura giuridica;
   il comma 2 dell'articolo 18 prevede che, in sede di prima attuazione della legge, l'elezione dei rappresentanti di base si svolga entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore “dell'ultimo dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1”; al fine di rendere inequivoco il termine appare opportuno specificare a quale dei due regolamenti previsti dall'articolo 17, comma 1, si intenda fare riferimento;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   il comma 1 dell'articolo 19 prevede una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modifiche al codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) e al decreto legislativo n. 195 del 1995 in materia di disciplina del rapporto di impiego del personale delle Pag. 7forze armate e delle forze di polizia, “al fine di adeguarli a quanto disposto dalla medesima legge, in conformità ai principi e criteri direttivi da essa desumibili”; al riguardo si osserva che, al fine di correggere un evidente refuso, le parole: “medesima legge” andrebbero sostituite con le parole: “presente legge”; appare inoltre necessario prevedere espliciti principi e criteri direttivi;
   per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento formula la seguente condizione:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a corredare la delega legislativa prevista dall'articolo 19, comma 1, di espliciti principi e criteri direttivi, sostituendo anche, nella medesima disposizione le parole: “medesima legge” con le seguenti: “presente legge”;

  il Comitato osserva altresì quanto segue:
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
    sostituire, all'articolo 14, comma 4, le parole: “di cui al comma 4, lettera c)” con le seguenti: “di cui all'articolo 2, comma 4, lettera m)”;
    approfondire il coordinamento tra i commi 1 e 4 dell'articolo 17;
    chiarire, all'articolo 18, comma 2, a quale dei due regolamenti previsti dall'articolo 17, comma 1, si intenda fare riferimento».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 9.15.