CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 aprile 2019
170.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 4 aprile 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca VINCI. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Stefano Candiani e il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Guglielmo Picchi.

  La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni concernenti la carta d'identità elettronica e la sua utilizzazione per l'accertamento dell'identità personale.
Esame C. 432 Fragomeli.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad avviare l'esame, in sede referente, la proposta di legge C. 432 Fragomeli, recante disposizioni concernenti la carta d'identità elettronica e la sua utilizzazione per l'accertamento dell'identità personale.
  In linea generale segnala come la proposta di legge – che riproduce parte delle disposizioni contenute nella proposta di legge C. 4662, esaminata dalla Commissione Finanze della Camera nella XVII legislatura – sia volta a potenziare l'utilizzo della carta di identità elettronica (CIE) come strumento di accertamento dell'identità del cittadino e di accesso del cittadino stesso ai servizi in rete.
  Al riguardo ricorda preliminarmente che la carta d'identità elettronica (CIE) rappresenta uno degli strumenti principali del processo di informatizzazione della pubblica amministrazione: infatti, oltre a mantenere la funzione del documento cartaceo attestante l'identità della persona, la CIE dovrebbe avere la funzione di strumento di accesso ai servizi innovativi che le pubbliche amministrazioni locali e nazionali mettono a disposizione per via telematica.
  La CIE è un documento amministrativo che certifica l'identità e pertanto è strettamente collegato a esigenze di pubblica sicurezza: in generale, infatti, la carta d'identità costituisce un mezzo di identificazione Pag. 11ai fini di polizia, ma ha carattere facoltativo e il suo ottenimento costituisce un diritto del cittadino.
  L'emissione della carta d'identità elettronica è riservata al Ministero dell'interno, che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza (ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge n. 43 del 2005, introdotto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 70 del 2011). Successivamente, l'articolo 40 del decreto-legge n. 1 del 2012 ha previsto la definizione di una tempistica graduale per il rilascio della carta d'identità elettronica. Inoltre, ha stabilito che le carte d'identità elettroniche devono essere munite anche della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. La normativa affida ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città autonomie locali, la definizione delle caratteristiche tecniche, delle modalità di produzione, di emissione e di rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato. Tale decreto del Ministro dell'interno è stato adottato il 23 dicembre 2015.
  Passando a illustrare il contenuto della proposta di legge, l'articolo 1, comma 1, qualifica la carta di identità elettronica quale strumento volto ad assicurare il riconoscimento dell'identità fisica e digitale del cittadino.
  Il comma 2 prescrive che la carta di identità elettronica assolve ai compiti e alle funzioni previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 e costituisce strumento di autenticazione al massimo livello di sicurezza delle identità digitali, ossia al terzo e massimo livello di sicurezza di autenticazione informatica dello SPID (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014).
  In proposito ricorda che lo SPID (Sistema pubblico di identità digitale) è volto a consentire l'accesso a qualunque servizio con un solo pin, universalmente accettato, in modo che il cittadino possa autenticarsi una sola volta presso uno dei gestori di identità digitali ed utilizzare tale autenticazione con qualunque erogatore di servizi on line, pubblico e privato, italiano e dell'Unione europea.
  Lo SPID è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 17-ter decreto-legge n. 69 del 2013, che ha novellato l'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
  Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha definito le modalità attuative dello SPID (caratteristiche del sistema, modalità di adesione da parte di cittadini e imprese, modalità di accreditamento dei gestori dell'identità digitale, tempi e modalità di adozione del sistema da parte delle pubbliche amministrazioni), individuando tra l'altro tre livelli di sicurezza di autenticazione informatica.
  Il comma 3 dell'articolo 1 specifica, inoltre, come realizzare il riconoscimento dell'identità fisica del soggetto interessato, che può essere effettuato attraverso la lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica nonché attraverso la verifica dei medesimi alla presenza del titolare della carta stessa.
  Per garantire l'immediato riconoscimento della persona per accertamenti legati a questioni di pubblica sicurezza o a controlli di routine, il comma 4 prevede che le autorità di pubblica sicurezza sono dotate di strumenti hardware e software e delle necessarie autorizzazioni per la verifica delle impronte digitali riportate nella carta d'identità elettronica.
  Ai sensi del comma 5, qualora sia necessario l'accertamento dell'identità di una persona priva di documenti, a causa di smarrimento o furto, si procede accedendo agli schedari tenuti dai comuni e dalle questure e confrontando i dati anagrafici Pag. 12e l'elemento biometrico rilevati con i dati dichiarati della persona interessata.
  Gli articoli 2, 3 e 4 specificano che gli obblighi di adeguata verifica dell'identità della clientela da parte – rispettivamente – degli intermediari ed esercenti attività finanziaria, dei professionisti e dei revisori contabili, nonché dei soggetti addetti al recupero del credito, alla custodia e al trasporto di denaro contante, titoli o valori e alla mediazione immobiliare, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, devono essere assolti in via preferenziale mediante lettura della carta d'identità elettronica (CIE).
  Segnala come il decreto legislativo n. 231 del 2007 sia stato profondamente modificato dal decreto legislativo n. 90 del 2017, di recepimento della direttiva UE 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), che ha sostituito l'intero Titolo I previgente del decreto legislativo n. 231.
  Originariamente il Capo III del decreto legislativo n. 231 del 2007 comprendeva gli articoli da 10 a 14, che indicavano i soggetti destinatari degli obblighi. In tale ambito, gli articoli da 11 a 14 definivano, rispettivamente, le categorie degli intermediari finanziari e di altri soggetti esercenti attività finanziaria; dei professionisti; dei revisori contabili; di altri soggetti che svolgono le attività di recupero di crediti, custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori, nonché di mediazione immobiliare. Con le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 90 tali definizioni sono attualmente ricomprese nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 231. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 90 ha sostituito anche l'intero Titolo II.
  Pertanto gli articoli 15, 16 e 17 del testo previgente del citato decreto legislativo n. 231, che si riferivano agli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria, dei professionisti e dei revisori contabili, sono ricompresi all'interno dagli attuali articoli 17, 18 e 19 in materia di disposizioni generali degli obblighi di adeguata verifica della clientela, contenuto degli obblighi di adeguata verifica e modalità di adempimento.
  Alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 90 del 2017 al decreto legislativo n. 231 del 2007, la formulazione degli articoli 2, 3 e 4 della proposta di legge in esame dovrebbe essere modificata nel senso di prevedere, in merito alla definizione dei soggetti obbligati, un unico richiamo all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, piuttosto che, rispettivamente, agli articoli 11; 12 e 13; 14.
  Anche per quanto attiene agli obblighi di adeguata verifica della clientela, la formulazione degli articoli 2, 3 e 4 dovrebbe essere modificata nel senso di prevedere un unico richiamo agli articoli 17, 18 e 19 del decreto legislativo n. 231 del 2007, piuttosto che, rispettivamente, agli articoli 15, 16 e 17.
  Gli articoli da 2 a 4 della proposta in esame prevedono che l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 231 del 2007, secondo le modalità indicate dagli articoli 18 e 19, ovvero l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità, devono essere assolti in via preferenziale mediante lettura della CIE.
  In particolare, l'articolo 2 dispone che gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria, devono assolvere l'obbligo di identificazione del cliente e la verifica della sua identità in via preferenziale mediante la lettura della carta d'identità elettronica.
  L'articolo 3 stabilisce anche per i professionisti e i revisori contabili che l'accertamento dell'identità fisica e digitale avvenga attraverso l'utilizzo della carta d'identità elettronica.
  L'articolo 4 estende anche ai soggetti che svolgono le attività di recupero di crediti, custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori e di mediazione immobiliare la verifica in via preferenziale mediante lettura della carta d'identità elettronica dell'identità del cliente.Pag. 13
  L'articolo 5 prevede che gli operatori che sono obbligati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche (di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003), all'identificazione dei titolari dei contratti di connettività, debbano garantire la compatibilità di tali procedure di identificazione e di autenticazione per l'accesso ai servizi con i meccanismi e i protocolli di sicurezza realizzati per il tramite della carta d'identità elettronica.
  L'articolo 6 dispone che l'accesso ai porti, agli aeroporti, alle stazioni ferroviarie ed agli altri siti sensibili possa avvenire mediante accertamento dell'identità fisica secondo le modalità indicate dall'articolo 1, quindi attraverso la lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica.
  L'articolo 7 concerne l'impiego della carta d'identità elettronica ai fini della timbratura e verifica della presenza sul luogo di lavoro.
  Più nel dettaglio, si dispone che, a decorrere dai termini stabiliti con il regolamento di attuazione del provvedimento in esame (da adottare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con gli altri Ministri interessati) presso tutti gli uffici della pubblica amministrazione la CIE sia utilizzata: ai sensi del comma 1, per effettuare la timbratura in ingresso e in uscita dal luogo di lavoro; ai sensi del comma 2, per effettuare verifiche sull'effettiva presenza del dipendente sul luogo di lavoro, richiedendone l'utilizzo per l'accesso a postazioni di lavoro e locali.
  Sul punto ricorda che il Regolamento UE 2016/679 all'articolo 4, paragrafo 1, n. 14, definisce i dati biometrici come quei «dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico, relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica e che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici».
  Per questi dati, il predetto Regolamento all'articolo 9 sancisce in linea generale il divieto di trattamento, superabile solo in presenza di alcuni presupposti tra i quali la necessità per il titolare di adempiere a un obbligo legale o di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ovvero ancora la necessità del trattamento per l'assolvimento degli obblighi e l'esercizio dei diritti specifici (del titolare del trattamento o dell'interessato stesso) in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui sia autorizzato «dal diritto degli Stati membri», in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del soggetto passivo (articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 3, e articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento). Lo stesso Regolamento prevede poi una specifica riserva normativa nazionale per la disciplina dei rapporti di lavoro, consentendo a ogni Stato membro di prevedere «norme più specifiche» in materia, comprensive di «misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati» (articolo 88, par. 1 e 2, del Regolamento). I presupposti di legittimità del trattamento dei dati biometrici, anche in materia di lavoro, attengono alla sussistenza di una previsione normativa specifica (di rango legislativo o regolamentare a seconda dei casi), alla necessità del trattamento per la realizzazione dei legittimi fini perseguiti, nonché al rispetto di garanzie appropriate.
  Al riguardo richiama come il decreto legislativo n. 108 del 2018, che ha modificato il Codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) in sede di adeguamento al Regolamento europeo, abbia previsto (introducendo un nuovo articolo 2-septies nel predetto Codice) un provvedimento generale del Garante recante, appunto, le misure di garanzia necessarie per la legittimità del trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute, nell'esercizio del margine di flessibilità concesso sul punto dal legislatore europeo.
  In tale contesto ricorda altresì che l'articolo 2 del disegno di legge C. 1433, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo», Pag. 14attualmente in discussione presso l'Assemblea della Camera, prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica attualmente in uso. Sono esclusi dalla previsione dei nuovi sistemi: il personale in regime di diritto pubblico; i dipendenti titolari di un rapporto agile; il personale docente ed educativo, mentre i dirigenti scolastici sono soggetti ad accertamento solo ai fini della verifica dell'accesso.
  L'articolo 8 della proposta di legge dispone in ordine all'accesso ai servizi in rete, sia di quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche centrali e locali, direttamente o tramite soggetti autorizzati, sia di quelli erogati dai privati. Al riguardo si prevede che tra i predetti servizi, quelli che richiedono l'identificazione della persona interessata e la verifica della titolarità all'accesso devono essere compatibili con i meccanismi e i protocolli di sicurezza realizzati per il tramite della carta d'identità elettronica secondo le specifiche pubblicate nel Portale di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge sia in primo luogo riconducibile alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», rientrante nella potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.
  Viene altresì in rilievo, per taluni profili, la potestà legislativa esclusiva statale nelle materie della sicurezza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, e della tutela dei mercati finanziari, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
  Auspica quindi un fattivo confronto tra i gruppi per approfondire il contenuto della proposta di legge, nella prospettiva di giungere all'approvazione di un intervento legislativo che può costituire una positiva opportunità per i cittadini.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) evidenzia come il rilascio della carta di identità elettronica si vada diffondendo in tutto il territorio nazionale e osserva come il tema sia legato a quello dell'implementazione dello SPID, il Sistema pubblico di identità digitale. Rileva come il rilascio della carta di identità elettronica comporti costi di gran lunga superiori rispetto alla carta di identità in formato cartaceo e come abbia senso sostenere tali costi soltanto laddove siano sfruttate tutte le potenzialità della carta elettronica, che invece al momento è sostanzialmente utilizzata soltanto come documento di identità, al pari del vecchio documento in formato cartaceo.
  Ritiene quindi che debba essere introdotto quanto prima l'utilizzo della carta di identità elettronica per accedere ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, a partire da quelli in relazione ai quali tale utilizzo non sia suscettibile di determinare oneri finanziari.

  Gianluca VINCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 21-bis della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio di passaporti speciali al personale navigante delle imprese di trasporto aereo.
Esame C. 1223 Scagliusi.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele SCAGLIUSI (M5S), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad avviare l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1223 a sua prima firma, recante introduzione dell'articolo 21-bis della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio di passaporti Pag. 15speciali al personale navigante delle imprese di trasporto aereo.
  La proposta di legge introduce nuove disposizioni al fine di consentire il rilascio di passaporti speciali, anche in numero superiore a due, al personale navigante delle imprese di trasporto aereo. La normativa vigente, infatti, già prevede la possibilità di disporre di più passaporti in casi speciali, ma consente unicamente il rilascio di un secondo passaporto.
  Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa della proposta di legge, la modifica alla normativa in materia è opportuna per venire incontro alle esigenze di talune categorie di lavoratori, «quali i piloti e gli assistenti di volo, ai quali, per motivi di servizio, viene richiesto di viaggiare da e verso Paesi tra loro incompatibili (ad esempio, Israele e Arabia Saudita, che non permettono l'entrata nel Paese con lo stesso passaporto), ma che, proprio per gli stessi turni a cui sono sottoposti, non riescono a recarsi presso la questura di residenza per «commutare» il passaporto prendendo quello depositato». La stessa relazione illustrativa segnala inoltre che tale esigenza risulta rafforzata dal fatto che «molti Paesi, inoltre, richiedono un visto di ingresso da apporre sul passaporto, procedura che spesso richiede molte settimane, limitando quindi l'effettiva capacità di espatrio dei soggetti i quali, in tale periodo, rimangono privi dei loro passaporti depositati per il rilascio degli stessi visti. I piloti e gli assistenti di volo, impegnati in attività non programmate, quali, ad esempio, servizi di aerotaxi o di evacuazione di emergenza, non hanno possibilità di conoscere in anticipo le destinazioni presso cui faranno scalo nello stesso turno di servizio. La turnazione dell'attività lavorativa, spesso programmata per alcune settimane, rende impossibile una pianificazione dei visti di ingresso o della compatibilità con il Paese di scalo del passaporto detenuto al momento della partenza.»
  Per quanto riguarda il quadro normativo in materia ricorda che la possibilità di rilasciare più passaporti non trova esplicita regolamentazione nella legge 21 novembre 1967, n. 1185, la quale disciplina, in generale, il rilascio dei passaporti, bensì nel decreto del Ministro degli affari esteri n. 303/33 del 28 giugno 2010 emanato ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge n. 1185 che riconosce in capo al Ministro per gli affari esteri il potere di adottare, con proprio decreto, particolari disposizioni per il rilascio del passaporto, o di documento equipollente nell'interesse generale del lavoro italiano all'estero e per la tutela dei lavoratori.
  Il citato decreto del Ministro degli affari esteri prevede che al cittadino italiano già titolare di un passaporto in corso di validità possa essere eccezionalmente rilasciato un secondo passaporto ordinario in due casi: quando per particolari e comprovate contingenze di carattere internazionale risulti opportuno l'uso di due distinti passaporti per l'ingresso o la permanenza in determinati Stati. Un caso tipico si verifica, ad esempio, allorché si debba viaggiare in Paesi stranieri tra di loro ostili ovvero quando, per motivate e indifferibili esigenze professionali, l'acquisizione del visto o l'adempimento di altre procedure per l'autorizzazione all'ingresso in alcuni Stati comportino tempi di attesa incompatibili con le tempistiche del viaggio e purché l'urgenza non sia imputabile a comportamenti omissivi o negligenti del richiedente.
  La procedura per l'emissione del secondo passaporto è quella ordinaria; tuttavia, trattandosi di provvedimenti eccezionali e non usuali, la Questura o l'Ambasciata italiana all'estero possono limitare la validità territoriale del passaporto a determinati Stati nonché la validità temporale al periodo strettamente necessario in relazione alle condizioni che ne determinano il rilascio.
  Passando a illustrare il contento della proposta di legge, essa consta di un solo articolo, che introduce nella citata legge 21 novembre 1967, n. 1185, un nuovo articolo 21-bis, per disciplinare la materia oggi rimessa alla fonte ministeriale, limitandone il campo di applicazione al solo personale navigante.Pag. 16
  Il comma 1 del nuovo articolo 21-bis prevede che al personale navigante possono essere rilasciati più passaporti speciali, anche in numero superiore a due, per comprovate esigenze lavorative. Come previsto attualmente per il secondo passaporto, l'esigenza sottesa alla richiesta di passaporto speciale non deve essere imputabile a comportamenti omissivi o negligenti del richiedente. Il rilascio dei passaporti speciali è subordinato alle normali autorizzazioni e ai controlli istruttori previsti dalla normativa vigente.
  Il comma 2 del nuovo articolo 21-bis stabilisce che l'ufficio emittente i passaporti speciali (ossia la questura ovvero gli uffici consolari) accoglie la domanda con provvedimento motivato, con il quale è concesso il possesso contemporaneo dei passaporti rilasciati, anche in numero superiore a due, indicando nel provvedimento stesso l'obbligo, da parte del richiedente, di comunicare tempestivamente eventuali cambi di compagnia aerea o di mansioni.
  La disposizione non indica alcun limite alla detenzione contemporanea dei passaporti rilasciati.
  Attualmente, invece, per il rilascio del secondo passaporto l'ufficio emittente adotta un provvedimento motivato con il quale è disposto il deposito di uno dei due libretti presso l'ufficio medesimo o altro specificamente individuato. La normativa vigente prevede inoltre, ad ulteriore garanzia di eventuali particolari esigenze specifiche, che, in via eccezionale e in presenza di circostanze di comprovata necessità e urgenza, chi richieda un secondo passaporto possa essere autorizzato dall'Ufficio emittente al possesso contemporaneo dei due documenti. In tali casi l'interessato deve essere informato espressamente delle possibili reazioni negative da parte delle Autorità straniere al possesso o all'uso contemporaneo di due passaporti in corso di validità.
  Il comma 3 del nuovo articolo 21-bis stabilisce poi che l'ufficio emittente i passaporti non può limitare né la validità territoriale né quella temporale del passaporto, una volta verificata la fondatezza delle motivazioni addotte dal richiedente e dalla compagnia aerea presso la quale risulta impiegato. L'unica eccezione è prevista in caso di incarichi a tempo determinato da parte del richiedente, che autorizza l'ufficio emittente a limitare anche la validità temporale del passaporto speciale.
  Sul punto, è opportuno richiamare le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 1185 del 1967, in base alle quali, comunque, il Ministro per gli affari esteri, in circostanze eccezionali, con proprio decreto motivato, può sospendere temporaneamente o limitare il rilascio dei passaporti o disporre il ritiro dei passaporti già rilasciati, o limitarne la validità territoriale per cause inerenti alla sicurezza internazionale dello Stato, per cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, sentito il Ministro per l'interno, ovvero quando la vita, la libertà, gli interessi economici o la salute dei cittadini possano correre grave pericolo in determinati Paesi.
  Il comma 4 del nuovo articolo 21-bis disciplina il ritiro dei passaporti speciali rilasciati al personale navigante, che viene disposto a seguito di licenziamento – tranne nel caso in cui il lavoratore venga assunto entro novanta giorni da un'altra compagnia aerea – ovvero in caso di dimissioni o di pensionamento del titolare. Le autorità competenti al ritiro sono quelle indicate all'articolo 5 della legge n. 1865 del 1967, ossia il Ministro per gli affari esteri e per sua delega i questori (in Italia) e, in casi eccezionali, gli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero, nonché i rappresentanti diplomatici e consolari.
  Il comma 5 del nuovo articolo 21-bis autorizza il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad adottare, con proprio decreto, ulteriori disposizioni per il rilascio dei passaporti speciali disciplinati dal nuovo articolo 21-bis.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge sia riconducibile alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «stato civile e anagrafe», e «ordinamento civile», di competenza legislativa statale Pag. 17esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), i) e l) della Costituzione.

  Gianluca VINCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 169 del 3 aprile 2019, a pagina 28, prima colonna, venticinquesima riga, le parole: «annuncia la presentazione da parte del suo Gruppo di» sono sostituite dalle seguenti: «ricorda di aver presentato».