CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 aprile 2019
169.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 210

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 9.35.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.
C. 1638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e rinvio).

Pag. 211

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che la discussione del disegno di legge all'esame è stata inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dall'8 aprile prossimo.

  Matteo Luigi BIANCHI (Lega), relatore, illustrando il contenuto del disegno di legge di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen, nel Cantone Berna, il 18 settembre 2014, già approvato dal Senato, al fine di rendere il parere alle Commissioni riunite II e III, ricorda, innanzitutto, che la Convenzione è intesa a prevenire, individuare e combattere le partite truccate e la manipolazione delle competizioni sportive. Evidenzia che la Convenzione è stata aperta alla firma in occasione della XIII Conferenza dei Ministri dello sport degli Stati membri del Consiglio d'Europa che si è svolta nella località elvetica nel settembre 2014 ed è stata dedicata ai temi della corruzione nelle manifestazioni sportive e della cooperazione in ambito sportivo su scala europea. Segnala peraltro che, alla fine della XVII legislatura, il 22 novembre 2018, la Camera ha approvato un analogo disegno di legge, il cui iter non è però proseguito a causa dello scioglimento del Parlamento. Sottolinea che con l'espressione «manipolazione di competizioni sportive» si fa riferimento non soltanto agli «incontri» – competizioni in cui si confrontano due atleti o due squadre – né alla sola manipolazione del risultato finale di una competizione sportiva, ma più in generale a tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva, volte a interferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi. Osserva che l'accresciuta commercializzazione degli eventi sportivi e la loro esposizione mediatica hanno favorito – specie a partire dagli anni Duemila – un consistente incremento degli interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi e incentivato lo sviluppo di nuove attività lecite e anche illecite. Ricorda, peraltro, che alcuni rilevanti profili del fenomeno corruttivo in ambito sportivo sono già oggetto di convenzioni sulla criminalità organizzata e sulla corruzione – rispettivamente, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale (Palermo, 2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Mérida, 2003) – ma che tali convenzioni, tuttavia, non considerano, espressamente i casi di manipolazione delle competizioni sportive che esulano dal contesto della criminalità transnazionale o dalla nozione di corruzione in senso proprio. Segnala inoltre che, come riferimenti normativi per elaborare strumenti di lotta contro le organizzazioni criminali che corrompono gli sportivi e si servono delle scommesse per riciclare denaro «sporco» e per finanziare le loro attività, potrebbero essere utilizzate due convenzioni del Consiglio d'Europa in materia di corruzione e di riciclaggio. Rileva, tuttavia, che la manipolazione delle competizioni sportive può essere attuata attraverso pratiche non riconducibili alla Convenzione penale sulla corruzione, e che le scommesse illegali e i profitti che derivano dalla manipolazione dei risultati sportivi non necessariamente rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione sul riciclaggio. Alla luce di tali considerazioni, dunque, rileva che l'opzione rappresentata dall'elaborazione di uno strumento ad hoc in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale, è parsa la più idonea. Ritiene che l'interesse per una convenzione internazionale in materia risieda, in prevalenza, nella promozione di un approccio globale in vista dell'adozione di princìpi condivisi volti a prevenire, individuare e punire la manipolazione delle competizioni sportive. Osserva quindi che per perseguire efficacemente tale obiettivo la Convenzione in esame «associa» Pag. 212– sul piano del contenuto – tutti i potenziali soggetti che operano nella lotta alle manipolazioni in questione, cioè autorità pubbliche, organizzazioni sportive e operatori di scommesse. In tal senso, evidenzia che i Governi sono sollecitati ad adottare misure idonee, anche di natura legislativa, per indurre, ad esempio, le autorità di controllo sulle scommesse sportive a contrastare le frodi, anche limitando o sospendendo la possibilità di effettuare scommesse, o limitando, in caso di necessità, l'accesso agli operatori coinvolti e il blocco dei flussi finanziari tra questi ultimi e i consumatori. Sottolinea che le organizzazioni sportive sono, invece, invitate a dotarsi di regole più stringenti contro la corruzione, nonché a prevedere sanzioni e misure disciplinari per i casi di violazione, oltre a princìpi di buon governo. Ritiene che la Convenzione in esame rappresenti quindi uno strumento ad hoc in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale. Per quanto riguarda il contenuto del testo della Convenzione, evidenzia che esso si compone di un preambolo e 41 articoli, suddivisi in nove capi, dedicati a: scopo, princìpi guida e definizioni (articoli 1-3); prevenzione, cooperazione e altre misure (articoli 4-11); scambio di informazioni (articoli 12-14); diritto penale sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della normativa (articoli 15-18); giurisdizione, procedura penale e misure di applicazione della normativa (articoli 19-21); sanzioni e misure (articoli 22-25); cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti (articoli 26-28); verifica dell'attuazione (articoli 29-31); disposizioni finali (articoli 32-41). Con riferimento al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione, ricorda che si compone di 7 articoli. Oltre agli articoli 1 e 2 del disegno di legge che prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, segnala che gli articoli da 3 a 5 introducono disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione. Osserva che si tratta di limitati interventi relativi a: l'individuazione dell'autorità nazionale competente per la regolamentazione delle scommesse sportive, in attuazione dell'articolo 9 della Convenzione (articolo 3 del disegno di legge); la previsione della confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, in attuazione dell'articolo 25 della Convenzione (articolo 4 del disegno di legge); la previsione della responsabilità amministrativa degli enti in caso tali reati siano commessi a loro vantaggio, in attuazione degli articoli 18 e 23 della Convenzione (articolo 5 del disegno di legge). Gli articoli 6 e 7 del medesimo disegno di legge recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge, fissata al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Osserva infine che il provvedimento è stato approvato al Senato all'unanimità e che i deputati relatori per la II Commissione Giustizia e per la III Commissione Esteri, competenti per il merito, gli hanno segnalato la sostanziale unicità di intento favorevole delle predette Commissioni. Conclude riservandosi di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito già nella seduta prevista per l'odierno pomeriggio.

  Guido Germano PETTARIN (FI) ringrazia il relatore per il lavoro svolto sul provvedimento all'esame il cui impianto valuta favorevolmente. Auspica che il medesimo relatore voglia tenere conto della necessità di coordinare iniziative legislative in corso sulla medesima tematica rispetto agli obblighi recati dalla Convenzione.

  Piero DE LUCA (PD) esprime apprezzamento per l'attività svolta dal relatore. Osserva tuttavia che l'articolo 6 del provvedimento Pag. 213in titolo prevede che vi sia invarianza finanziaria, mentre rileva che la Convenzione prevede specifici obblighi per gli Stati che ne fanno parte e che sono inevitabilmente onerosi. Si domanda come tale clausola si concili con i predetti obblighi in mancanza della previsione di risorse aggiuntive e teme che, in tal modo, le previsioni della Convenzione possano restare inattuate. Invita la maggioranza a riflettere sulle misure organizzative che devono essere messe in campo per evitare che la ratifica sia un atto puramente formale e ritiene che nella proposta di parere debba essere inserito un richiamo alla necessità prevedere adeguate risorse.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), ritiene che ci si debba porre il problema di quale sia l'impatto reale conseguente al dotarsi di regole più stringenti in materia. Osserva infatti che si corre il rischio di burocratizzare le attività in questione ricordando peraltro, per restare alle complicazioni burocratiche, che le piccole associazioni sportive sono ancora in attesa di ricevere quelle risorse economiche già previste dalla normativa. In tal senso spera che la cattiva condotta da parte di pochi soggetti non pregiudichi le aspettative di quelle moltissime persone di buona volontà che animano il settore in oggetto e che quest'ultimo quindi non risulti bloccato da nuove prescrizioni. Ritiene, inoltre, che, piuttosto che agire con modalità repressive, sia più utile prevenire comportamenti non virtuosi ovvero reati attraverso la costruzione di una vera cultura dello sport da parte dei pubblici poteri.

  Matteo Luigi BIANCHI (Lega), relatore, in replica al deputato Pettarin, ricorda che l'esame riguarda un provvedimento di ratifica, peraltro nei limiti dei profili di competenza della Commissione che si esprime in sede consultiva. Tuttavia osserva che non gli sfugge l'importanza della predetta questione e si riserva di valutare la possibilità di inserire un richiamo ad essa nella sua proposta di parere, così come si riserva di farlo anche per la tematica relativa ai rischi di burocratizzazione sollevata dalla deputata Rossini, segnalando tuttavia che il mondo dello sport dilettantistico non è toccato dal fenomeno delle scommesse sportive. In riferimento alle osservazioni del deputato De Luca, pur concordando sull'opportunità di potere avere a disposizione maggiori risorse e ricordando che tale valutazione rientra nella competenza della Commissione bilancio, rimarca che la relazione tecnica relativa al disegno di legge in esame è stata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, e che quindi sono state ritenute sufficienti le risorse già previste a legislazione vigente. Conclude sottolineando che altri aspetti di contenuto, eventualmente rilevanti, saranno affrontati dalle Commissioni competenti.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018.
C. 1681 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che la discussione del disegno di legge all'esame è stata inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dall'8 aprile prossimo.

  Francesco BERTI (M5S), relatore, illustrando il disegno di legge di ratifica in titolo, già approvato dal Senato il 7 marzo 2019, ricorda che l'Istituto universitario europeo (IUE) è un'istituzione accademica di assoluta eccellenza, fondata nel 1972 dagli Stati membri dell'allora Comunità europea, la cui missione principale è quella di promuovere la ricerca e gli studi Pag. 214dottorali e post-dottorali nell'ambito delle scienze umane. Segnala che ad oggi fanno parte dell'Istituto 23 Stati membri dell'Unione europea, cui si aggiungono Svizzera e Norvegia che hanno siglato con la struttura accordi di associazione e che, a seguito della conclusione, nel luglio del 1975, di un apposito Accordo con l'Italia, l'Istituto ha stabilito la propria sede presso la Badia Fiesolana di San Domenico di Fiesole, a pochi chilometri dal centro di Firenze. Ricorda che, nella XVII legislatura, proprio in ragione del prestigio derivante per il nostro Paese dalla presenza dello IUE sul suo territorio, con la ratifica del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede, autorizzata dalla legge n. 182 del 2014, le disposizioni già previste per la sede principale dell'Istituto sono state estese anche ad altre strutture limitrofe, come Villa Schifanoia e Villa Salviati. Osserva che il Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra l'Italia e l'Istituto universitario europeo, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, ha l'obiettivo di favorire l'avvio, nell'ambito dell'offerta formativa dello IUE, della Scuola delle politiche pubbliche transnazionali, una struttura di formazione avanzata sui grandi temi strategici dei futuri scenari internazionali, a beneficio di studenti, ricercatori, studiosi e operatori pubblici e privati destinati a esercitare responsabilità decisionali e a formulare politiche statuali e sovranazionali. Rammenta che l'Italia ha offerto per la realizzazione di tale nuova Scuola la concessione di un altro edificio, identificato nel Palazzo Buontalenti, a Firenze, già sede della Corte d'appello fino al 2012 e attualmente inutilizzato. Rileva che il Protocollo, composto di 8 articoli, oltre a mettere a disposizione dell'Istituto universitario europeo l'edificio (articoli 1-3), prevede una razionalizzazione delle dotazioni immobiliari che l'Italia assicura allo IUE (articolo 4), oltre al versamento da parte del nostro Paese di un contributo annuale forfettario per far fronte alle spese di manutenzione ordinaria, in ottemperanza agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali vigenti (articolo 5). Il testo consente altresì eventuali successive intese fra le Parti per la concessione di altri immobili finalizzati a un più razionale funzionamento dell'Istituto (articolo 6). Evidenzia che gli oneri economici del disegno di legge – ascrivibili essenzialmente alle spese di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici demaniali concessi in uso all'Istituto – sono valutati complessivamente in 3,75 milioni di euro per il 2018, in 7,55 milioni di euro per il 2019, in 8,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 28,75 milioni di euro per l'anno 2022, in 850.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, e in 1,05 milioni di euro a decorrere dal 2027. Auspica quindi che anche la Camera concluda rapidamente e positivamente l'iter di approvazione del disegno di legge in esame, passaggio essenziale per l'attivazione di un'innovativa struttura di formazione dell'Istituto universitario europeo, specializzata negli studi sulle politiche pubbliche transnazionali, riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Alessandro BATTILOCCHIO (FI) ritiene che il provvedimento all'esame molto importante il ricorda che l'Istituto universitario europeo, pur fondato nel 1972, affonda le sue radici nella Conferenza di Messina del 1955. Sottolinea che esso rappresenta un unicum nel panorama accademico internazionale e ricorda che ospita inoltre il Robert Schumann Centre for Advanced Studies, un centro specializzato nella ricerca applicata, interdisciplinare e comparata incentrata su tematiche di grande rilevanza per l'Unione europea e che la sua biblioteca conserva quasi mezzo milione di volumi. Ritiene che esso abbia altresì una valenza fortemente strategica e auspica che di ciò vi sia menzione nella proposta di parere del relatore.

  Piero DE LUCA (PD) si associa alle valutazioni espresse dal deputato Battilocchio, evidenziando che l'Istituto in questione rappresenti una vera e propria eccellenza a livello europeo per gli studi post-universitari cui è necessario fornire Pag. 215tutti gli strumenti adeguati per continuare a svilupparsi anche in futuro, in termini sia di spazi disponibili che di risorse. Sottolinea, peraltro, la centrale importanza della cultura per un'Unione europea sempre più coesa e rispondente alle esigenze attuali nonché come sia necessario sviluppare il senso della cultura europea in Italia. Ritiene quindi che un provvedimento come quello all'esame costituisca un messaggio positivo. Osserva che tale messaggio può essere considerato, a suo avviso, in controtendenza da parte dell'attuale maggioranza che, finora, ha dato segnali che andavano più in una direzione antieuropeista piuttosto che europeista: auspica che tali segnali vogliano significare che le forze politiche di maggioranza hanno finalmente accolto quanto affermato da sempre dal Partito democratico e si siano avvicinati ad una posizione culturale pienamente europeista.

  Francesco BERTI (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Cristina ROSSELLO (FI) preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, auspica che l'odierna deliberazione trovi vasto consenso, a testimonianza dell'importanza della tematica, nonché adeguate forme di pubblicità presso la cittadinanza.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), preannunciando il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore ritiene che il provvedimento in esame possa rappresentare un primo passo di un percorso che arrivi a far entrare definitivamente nelle istituzioni scolastiche un'idea di cittadinanza europea partendo dalla cultura.

  Piero DE LUCA (PD) condivide le osservazioni fin qui espresse ritiene che sarebbe utile effettuare una visita della Commissione presso l'Istituto di Firenze ovvero di ospitare i suoi rappresentanti presso la XIV Commissione. Intende quindi proporre che si possa tenere una giornata di studi europei presso il predetto Istituto a Firenze, con un'apposita missione della Commissione, e spera che si associno a tale proposta anche le altre forze politiche.

  Cristina ROSSELLO (FI) si associa alla proposta avanzata dal deputato De Luca.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che le proposte riguardanti i lavori della Commissione sono esaminate in sede di ufficio di presidenza.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

Sull'ordine dei lavori.

  Sergio BATTELLI, presidente, anche in vista dell'imminente svolgimento dell'audizione di rappresentanti della Banca d'Italia in sede di Commissioni riunite con la V Commissione Bilancio, propone, concorde la Commissione, di rinviare l'esame, ai fini del parere da rendere alla IX Commissione, della proposta di legge C. 1615 Marino, nel nuovo testo, concernente «Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate della rete ferroviaria e di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza», alla seduta pomeridiana già prevista per oggi.

  La seduta termina alle 10.05.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Pag. 216

DL 27/2019, n. 27: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.
C. 1718 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che la discussione del disegno di legge è stata inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea già a partire da lunedì 15 aprile prossimo. In relazione ai tempi stabiliti per l'esame presso la Commissione di merito, il parere sarà pertanto reso, come convenuto nello scorso ufficio di presidenza, sul testo del decreto così come trasmesso dal Governo, ferma restando la possibilità, ove i gruppi lo richiedano e ve ne siano le condizioni, di riconvocare la Commissione sul testo che sarà licenziato dalla XIII Commissione in esito alla votazione delle proposte emendative, qualora le modifiche eventualmente apportate in sede referente incidano sulle competenze della XIV Commissione.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice, riferendo – per i profili di competenza della XIV commissione – sul decreto-legge in titolo, ricorda che esso si compone di 14 articoli, gli ultimi due dei quali inerenti, rispettivamente, agli aspetti finanziari e all'entrata in vigore. Illustrando il contenuto del provvedimento, ricorda che gli articoli 1 e 2 attengono al sostegno al settore lattiero-caseario dei comparti ovino e caprino, evidenziando, ai fini di una più pronta comprensione del contenuto dell'articolo, che si tratta della questione cosiddetta dei pastori sardi. Nell'articolo 1, viene apportata una novella al decreto-legge n. 113 del 2016 e si istituisce, con l'introduzione dell'articolo 23.1 in tale decreto-legge, un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura. Il fondo porta per l'anno in corso 10 milioni, quale dotazione iniziale, ed è destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, nonché mediante l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge ha cura di specificare che i benefici di cui dovessero risultare destinatarie singole aziende comunque devono essere contenuti entro i massimali dei regolamenti sugli aiuti de minimis (regolamenti UE/2013/1407 e UE/2013/1408). Segnala, inoltre, che, sempre nel rispetto di tali massimali, l'articolo 2 del decreto-legge apporta una novella al decreto-legge n. 51 del 2015, inserendovi un articolo 3-bis. Tale disposizione, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2019, prevede un contributo una tantum per la copertura totale o parziale della spesa per interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dagli imprenditori del settore lattiero-caseario sia ovino sia caprino: queste risorse sono attinte da un Fondo speciale di parte corrente, già previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze tra i fondi di riserva speciali. Evidenzia che l'articolo 3 istituisce l'obbligo per i primi acquirenti del latte crudo, come definiti dall'articolo 151, comma secondo, del regolamento (UE) n. 1308 del 2013, di registrare mensilmente nella banca dati del SIAN i quantitativi di latte e il relativo tenore di materia grassa consegnati loro dai singoli produttori nazionali, nonché le quantità di latte e prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti importati da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi. Sottolinea che questo adempimento è volto a consentire un accurato monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie realizzate in Italia e che le modalità applicative della registrazione e del monitoraggio sono stabilite dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, mentre chi non vi adempie è esposto a una sanzione amministrativa che varia da 5 mila a 20 mila euro. Nel caso in cui le violazioni riguardino quantitativi di latte superiori a 500 ettolitri, oltre alla Pag. 217sanzione pecuniaria si applica anche quella amministrativa accessoria del divieto di svolgere l'attività di produzione e acquisto di latte da 7 a 30 giorni. Osserva che l'articolo 4 attiene all'annosa questione, cosiddetta, delle «quote latte», apportando modifiche al decreto-legge n. 5 del 2009 e vi si stabilisce che – a decorrere dal 1o aprile 2019 – la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui all'articolo 8-quinquies del medesimo decreto-legge n. 5 del 2009, è effettuata secondo le regole ordinarie sulla riscossione, secondo il decreto legislativo n. 46 del 1999. Rileva che all'articolo 5, è previsto un incremento di 14 milioni di euro del Fondo per gli indigenti finalizzato all'acquisto e alla distribuzione gratuita di formaggi DOP di latte di pecora mentre l'articolo 6, a sua volta, prevede che possono accedere agli interventi volti a favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, anche le imprese agricole pugliesi che hanno subìto danni dalle gelate del periodo 26 febbraio-1o marzo 2018, che non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi. Segnala che l'articolo 7 – similmente a quanto previsto dall'articolo 2 – prevede un contributo, per il solo anno 2019, degli interessi sui mutui dovuti alle imprese del settore olivicolo-oleario che abbiano subìto danni dalla Xylella fastidiosa, e che anche in questo caso il contributo a singoli operatori deve rispettare i massimali previsti nel regolamento comunitario sugli aiuti de minimis. Evidenzia che anche l'articolo 8 inerisce alla questione della Xylella fastidiosa, e prevede che le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, compresa la distruzione delle piante contaminate, sono attuate comunque e in deroga ad ogni disposizione vigente. Inoltre, il comma 3 dell'articolo 8 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 30 mila euro per il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni sui quali insistono piante infette che ometta la comunicazione tempestiva ai servizi fitosanitari: la medesima sanzione amministrativa si applica a coloro che non provvedano a estirpare le piante infette. Rammenta che il Capo III del decreto-legge, con l'articolo 9, attiene, invece, al settore agrumicolo e che anche in questo caso si prevede un sostegno alle spese per interessi sostenute dagli operatori, sempre nel limite complessivo di 5 milioni e per il solo anno 2019. Rileva che nel Capo IV, l'articolo 10 del decreto-legge prevede l'incremento di 20 milioni per il solo 2019 del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, mentre l'articolo 11 stanzia 2 milioni di euro per il 2019 per campagne promozionali e di comunicazione istituzionale volte ad incentivare i consumi di prodotti tipici della nostra agricoltura quali l'olio extra vergine di oliva, gli agrumi, il latte ovi-caprino e i prodotti da esso derivati. Sottolinea che l'articolo 12 attiene alla situazione particolare dello stabilimento Stoppani di Cogoleto, in provincia di Genova. Ricorda che la Stoppani era un'industria chimica di tradizione quasi secolare, la quale tuttavia ha dovuto cessare le attività già nel 2003 a causa del suo insostenibile impatto ambientale e che, nonostante avesse cambiato per un breve tempo la ragione sociale in «Val Lerone Immobiliare», era comunque fallita, lasciando un enorme problema di bonifica sul litorale della Liguria. Ricorda altresì che nel 2006 (con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554) era stato nominato un commissario straordinario, per coordinare gli interventi di bonifica e ripristino. Segnala, quindi, che con la nuova disposizione, si statuisce che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede – entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge – all'individuazione delle misure di completamento degli interventi per risolvere la grave situazione tuttora in essere. Il predetto Ministro si avvale per queste attività del prefetto di Genova. Rileva che l'articolo 12, come generalmente accade per i provvedimenti di protezione civile, Pag. 218indica anche le disposizioni di legge cui la struttura commissariale è autorizzata a derogare, salvi sempre il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ivi compresi i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. Conclude riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.
C. 1638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e III).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana il relatore, Matteo Luigi Bianchi, ha illustrato i contenuti del provvedimento e si è svolto il dibattito.

  Matteo Luigi BIANCHI (Lega), relatore, formula una proposta di parere favorevole che tiene conto anche di taluni suggerimenti emersi dal dibattito (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.
C. 1074 Ruocco.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Sergio BATTELLI, presidente, segnala che la VI Commissione Finanze non ha ancora cominciato le votazioni sulle proposte emendative presentate dalla relatrice e sui relativi subemendamenti. Propone pertanto di rinviare la trattazione al fine di potere esaminare il testo come risultante dalle proposte emendative che saranno approvate dalla Commissione competente sul merito, riservandosi di prendere gli opportuni contatti con la presidenza della VI Commissione relativamente alla tempistica, anche rispetto alla calendarizzazione in Assemblea del provvedimento che, allo stato, è previsto per la prossima settimana.

  La Commissione consente.

Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate della rete ferroviaria e di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza.
Nuovo testo C. 1615 Marino.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Leonardo Salvatore PENNA (M5S), relatore, riferendo sulla proposta di legge in titolo ricorda che essa è volta a novellare l'articolo 5 della legge n. 128 del 2017, con riguardo alle ferrovie turistiche. Segnala che l'attuale formulazione della legge riserva la gestione e l'esercizio delle ferrovie turistiche a «imprese ferroviarie» come definite nel decreto legislativo n. 112 del 2015 che a sua volta recepisce la direttiva 2012/34/UE, che ha istituito lo spazio ferroviario europeo unico. Evidenzia che le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della proposta di legge sono volte a superare l'esclusiva delle imprese ma non toccano le garanzie del mercato unico stabilite – in buona sostanza – dal comma 1 dell'articolo 5 della Pag. 219legge n. 128 del 2017. Osserva che lo spazio ferroviario europeo (ferme le garanzie di imparzialità e parità di trattamento tra operatori) non pare quindi pregiudicato dall'ammettere all'esercizio delle ferrovie turistiche soggetti che non ricadono nella definizione europea di «impresa». Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 3).

  La seduta termine alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del Presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.
Atto n. 73.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 marzo 2019.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 27 marzo scorso. Avverte, tuttavia, che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni e che, pertanto, la Commissione non può concludere l'esame del provvedimento.

  Nessuno chiedendo di intervenire, concorde la Commissione, in attesa del parere della Conferenza Stato-Regioni rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

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