CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 aprile 2019
169.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa.

  La seduta comincia alle 10.

  Barbara SALTAMARTINI (Lega), presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01817 Colucci: Sulla disciplina dei contributi per l'acquisto dei veicoli a basse emissioni di monossido di carbonio.

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, volta a chiedere al Ministero dello sviluppo economico di chiarire se il contributo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di monossido di carbonio, disposto con l'ultima legge di bilancio, sia cumulabile con analoghi incentivi di carattere provinciale o regionale.

  Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, dalla quale si deduce la cumulabilità di contributi provinciali o regionali per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di monossido di carbonio con quello nazionale.

5-01818 Barelli: Sulle iniziative a tutela dell'industria italiana dell'acciaio.

  Raffaele NEVI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, volta a sottolineare la gravità del danno arrecato all'industria italiana dell'acciaio, in particolare con riferimento alle acciaierie di Terni, la sua città, dall'aumento di importazioni a basso costo di acciaio dall'Indonesia, le cui aziende sono peraltro in gran parte a capitale cinese. Si è passati infatti dallo zero per cento del 2017 al 18,2 per cento del 2018. Nel ricordare la lettera sulla questione scritta dal presidente del Parlamento europeo al presidente della Commissione europea, si chiede quindi di conoscere dal Ministro dello sviluppo economico quali iniziative il Governo intende intraprendere a difesa dell'industria italiana dell'acciaio.

  Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Raffaele NEVI (FI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Osserva però che non basta tenere sotto attenzione la questione, ma vanno attivate forme di pressione sulla Commissione europea. Si tratta, infatti, di un tema che va affrontato con assoluta urgenza, al quale dare anche la rilevanza mediatica che non ha avuto sinora.

5-01819 Silvestroni: Sulle misure per rilanciare la rete di distribuzione carburanti italiana.

  Marco SILVESTRONI (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Marco SILVESTRONI (FdI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

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5-01820 Zardini: Sulla realizzazione del progetto EastMed-Poseidon.

  Diego ZARDINI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere la posizione del Governo sulla realizzazione del progetto EastMed-Poseidon. Ricorda, infatti, che entro la fine di marzo 2019 era prevista la firma per la realizzazione del terminal ad Otranto, che sembrerebbe tornata in discussione. Sottolinea l'importanza strategica del gas metano e la prioritaria rilevanza del progetto per la diversificazione delle fonti energetiche del nostro Paese, come evidenziato anche nelle audizioni svolte dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Strategia energetica nazionale. Auspica, quindi, che non ci siano stati passi indietro da parte del Governo.

  Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Diego ZARDINI (PD), replicando, osserva che, nel seguire la risposta del rappresentante del Governo, la sua soddisfazione è stata altalenante, in quanto continua a non essere chiara la posizione del Governo. Ricorda quanto affermato dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell'interno nel corso della sua visita in Israele sulla rilevanza del progetto. Ricorda anche quanto sottolineato dai rappresentanti di Edison nel corso della loro audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Strategia energetica nazionale. Sottolinea la rilevanza dei giacimenti dell'est del Mediterraneo e osserva come far arrivare da lì 15-20 miliardi di metri cubi di gas naturale contribuirebbe a differenziare l'approvvigionamento energetico, ad abbassare i prezzi e anche a rafforzare la posizione dell'Unione europea. Osserva, infine, come per raggiungere l'obiettivo della decarbonizzazione non si possa fare a meno del metano.

5-01821 Vallascas: Sulla valorizzazione dei progetti di innovazione tecnologica e di sviluppo territoriale della Sardegna.

  Maria Soave ALEMANNO (M5S) sottoscrive l'interrogazione in titolo e la illustra.

  Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Maria Soave ALEMANNO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo.

5-01822 Andreuzza: Sul rilancio del settore della calzetteria femminile, con particolare riferimento al distretto di Castel Goffredo.

  Andrea DARA (Lega) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, nata a seguito della crisi del distretto della calzetteria femminile di Castel Goffredo, compreso nel territorio delle province di Mantova e di Brescia. Crisi dovuta all'avvento sul mercato di imprese orientali e all'immissione sul mercato medesimo di prodotti contraffatti. Si chiede, quindi, al Ministro dello sviluppo economico di valutare l'utilità di aprire un tavolo di confronto con gli operatori del settore e del distretto di Castel Goffredo.

  Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Andrea DARA (Lega), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 10.35.

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 10.35.

Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate dalla rete ferroviaria nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza.
Nuovo testo C. 1615 Marino.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 aprile 2019.

  Lucia SCANU (M5S) relatrice, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 7).

  Gavino MANCA (PD) dichiara il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice. Esprime anche una posizione favorevole sul merito del provvedimento, con il quale si pone rimedio ad alcuni punti non chiari della legge n. 128 del 2017 e alle conseguenti difficoltà delle società che gestiscono linee turistiche isolate, come quelle del trenino verde della Sardegna. Auspica, quindi, un iter accelerato del provvedimento.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 10.40.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 3 aprile 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori, recanti «Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali».
Rappresentanti dell'Associazione italiana dell'industria di marca – Centromarca.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.50.

Rappresentanti dell'Associazione dei negozianti degli outlet.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 15.20.

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.
C. 1074 Ruocco.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Tullio PATASSINI (Lega), relatore, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento della Camera, alla VI Commissione sulla proposta di legge C. 1074. Pag. 136
  La proposta di legge contiene misure di semplificazione fiscale, a favore di cittadini e imprese, e di riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti e consta di 36 articoli, divisi in cinque Capi.
  Le competenze primarie della X Commissione sono investite direttamente dal Capo III della proposta di legge, che reca agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizio e che comprende gli articoli da 25 a 30.
  Nel dettaglio l'articolo 25 delimita il perimetro applicativo delle attività che possono usufruire delle suddette agevolazioni, concesse, a decorrere dal 1o gennaio 2019, in favore dei soggetti esercenti attività imprenditoriali nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. La disciplina di favore opera nei confronti dei predetti soggetti ove procedano all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, siti nei territori dei comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti. In questo modo, in particolare, la proposta di legge si pone in linea con le misure messe in atto sin qui dal Governo a tutela dei piccoli Comuni. Sono escluse dalle agevolazioni le seguenti attività: attività di compro oro; attività di vendita di articoli sessuali; sale scommesse, o che detengono al loro interno apparecchi idonei per il gioco. Sono altresì esclusi dalle agevolazioni: i subentri, a qualunque titolo, in attività già in esistenti precedentemente interrotte; le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente, da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza, o comunque di un soggetto, anche costituito in forma societaria che sia ad esso direttamente e/o indirettamente riconducibile.
  L'articolo 26 precisa che le misure agevolative consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi oggetto dei benefici e per i tre anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 28. Nell'ambito del bilancio comunale è prevista l'istituzione di un apposito Fondo da destinare alla concessione dei suddetti contributi, con oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo, con una dotazione annuale pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al cui riparto tra i comuni beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. I contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio.
  L'articolo 27 individua, come soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni, gli esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori elencati al comma 2 dell'articolo 25, i quali procedono all'ampliamento degli esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Si precisa che per gli esercizi, il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica, chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
  L'articolo 28 disciplina le procedure per il riconoscimento dei benefici. Si dispone che i soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare al Comune di residenza, a partire dal 1o gennaio ed entro il 28 febbraio di ogni anno, richiesta redatta su un apposito modello, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione, determina la misura del contributo Pag. 137spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi nell'ordine delle richieste presentate, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi, in misura proporzionale al numero di mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere in ogni caso inferiori a sei mesi.
  L'articolo 29, con riferimento ai suddetti benefici, richiama la disciplina sugli aiuti di Stato de minimis, di cui al Regolamento (UE) n.  1407/2013, disponendo che, per poter usufruire delle misure agevolative, è necessario che non siano superati i limiti ivi previsti per gli aiuti a ciascuna impresa. Si stabilisce che i contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal provvedimento di legge in esame o da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 30 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni del Capo III.
  Passando al contenuto delle restanti parti della proposta di legge, il Capo I comprende gli articoli da 1 a 18 e reca misure di semplificazione fiscale.
  D'interesse per le competenze della X Commissione sono gli articoli da 1 a 3.
  In particolare, l'articolo 1 abroga l'obbligo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, a decorrere dalla data di avvio a regime della fatturazione elettronica tra operatori economici residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, ovvero dal 1o gennaio 2019.
  L'articolo 2, con effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, prevede, con una modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che l'adempimento comunicativo dell'invio trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute, ivi previsto, abbia cadenza annuale, in luogo dell'attuale cadenza trimestrale. Si dispone che i soggetti passivi trasmetteranno telematicamente i dati all'Agenzia delle entrate entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
  L'articolo 3, in attuazione di quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000 n. 212, reca una norma di semplificazione del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi e una proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive.
  L'articolo 4 amplia l'ambito applicativo del modello di pagamento unificato F24, vale a dire il modulo fiscale con il quale è possibile effettuare il pagamento di molte imposte e tributi previsti dal nostro sistema economico.
  L'articolo 5 reca una norma d'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 5, quarto periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di proroga dei contratti di locazione a canone agevolato.
  L'articolo 6 introduce alcune semplificazioni in materia di modelli dichiarativi volte principalmente a evitare duplicazioni di dati e informazioni.
  L'articolo 7 consente di autocertificare alle associazioni sportive dilettantistiche il non superamento della franchigia per i compensi ricevuti.
  L'articolo 8 reca modifiche alla disciplina delle dichiarazioni di intento prevista dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n.  746, in materia di imposta sul valore aggiunto.
  L'articolo 9 stabilisce che il versamento dell'addizionale comunale IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento.
  L'articolo 10 impone all'amministrazione finanziaria di diffondere gli strumenti necessari ad assolvere correttamente gli adempimenti richiesti ai contribuenti con congruo anticipo.
  L'articolo 11 stabilisce che prima di emettere qualunque avviso di accertamento nei riguardi dei contribuenti, fuori dei casi di accertamento parziale e in caso di pericolo per la riscossione dell'imposta, l'ufficio procedente dell'Agenzia delle entrate, Pag. 138a pena di nullità dell'atto impositivo, notifica un preventivo invito al contribuente.
  D'interesse per la X Commissione è l'articolo 12, che abroga, a decorrere dal 1o gennaio 2019, il comma 2-septies dell'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, al fine di prevedere che, anche agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici, oggi esclusi, si applichino le disposizioni del medesimo articolo 8. Tale articolo stabilisce, infatti, che negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi di carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefìci, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale.
  L'articolo 13 dispone che l'efficacia di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali decorra dalla loro pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Sono d'interesse della X Commissione gli articoli 14 e 15.
  In particolare, l'articolo 14 prevede che l'obbligo di stampa cartacea, attualmente previsto per i soli registri IVA, sia esteso anche a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici in qualsiasi supporto.
  L'articolo 15 riduce, a specifiche condizioni, l'importo delle sanzioni previste per le violazioni delle norme in tema di fatturazione elettronica e disciplina le ipotesi in cui è esclusa l'applicazione delle sanzioni per le violazioni inerenti il reverse charge. Modifica inoltre la clausola di non punibilità per le violazioni tributarie, stabilendo che esse non siano sanzionate ove non incidano sul quantum dovuto, salvo il caso di omessa dichiarazione con imposta a debito.
  L'articolo 16 reca alcune norme in tema di obsolescenza e archiviazione dei dati presenti in anagrafe tributaria.
  Anche gli articoli 17 e 18 rivestono interesse per le competenze della X Commissione.
  L'articolo 17 interviene sul regime della scissione dei pagamenti a fini IVA (split payment), per consentire ai contribuenti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni secondo tale specifica modalità di usufruire di un plafond IVA, analogo a quello già previsto dalla legge per gli esportatori abituali, per l'acquisto di beni e di servizi, a specifiche condizioni ed entro limiti stabiliti dalla legge, previa opzione in tal senso.
  L'articolo 18 consente ai soggetti che eseguono la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri di effettuare l'annotazione nel registro dei corrispettivi con modalità semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il Capo II reca interventi per il sostegno delle famiglie e delle attività economiche e comprende gli articoli da 19 a 24.
  L'articolo 19 modifica il regime sanzionatorio previsto per le violazioni delle disposizioni antiriciclaggio in materia di assegni.
  Sono d'interesse per la X Commissione gli articoli 20 e 21.
  L'articolo 20 estende la disciplina dei limiti di pignorabilità degli emolumenti, attualmente prevista per i compensi derivanti da rapporto di lavoro o di impiego, anche ai proventi derivanti dall'esercizio di impresa, arte o professione delle persone fisiche. Sono di conseguenza modificate sia le norme tributarie, sia la disciplina generale sui limiti di pignorabilità previsti dal codice di procedura civile.
  L'articolo 21 introduce una specifica forma di tassazione del reddito di lavoro autonomo, denominata imposta sul reddito professionale, sul modello dell'IRI-Imposta sul reddito d'impresa, valevole per le imprese individuali e le piccole società. L'opzione per l'applicazione dell'imposta si effettua in sede di dichiarazione Pag. 139dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. In tale ipotesi, su detti redditi opera una tassazione separata, con aliquota unica pari a quella IRES – Imposta sul reddito delle società, ossia il 24 per cento.
  L'articolo 22 modifica la disciplina relativa all'assegno di natalità. Il beneficio viene esteso per un ulteriore triennio, dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, e rimodulato con l'introduzione di due nuove soglie ISEE a cui corrispondono due nuove misure, con la finalità di introdurre maggiore gradualità nell'ammontare dell'assegno.
  L'articolo 23 modifica l'articolo 26 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917 del 1986, in tema di tassazione dei redditi derivanti da locazione di immobili ad uso abitativo, al fine di sancirne la loro generale esenzione fiscale, ove non siano percepiti effettivamente dal locatore.
  L'articolo 24 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, in tema di agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati, al fine di ampliarne l'ambito applicativo, per ricomprendere nel regime di favore anche i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sono semplificate le condizioni richieste per l'accesso all'agevolazione.
  Il Capo IV reca riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni e servizi essenziali per i bambini, le persone disabili o non autosufficienti e comprende gli articoli da 31 a 34.
  L'articolo 31 modifica il regime IVA applicabile ai prodotti per l'infanzia e la disabilità, che vengono assoggettati ad aliquota agevolata al 5 per cento.
  L'articolo 32 impegna le strutture socio sanitarie, erogatrici di trattamenti di lungoassistenza alle persone non autosufficienti, ad applicare una riduzione della retta a carico degli utenti.
  L'articolo 33 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dal Capo IV.
  L'articolo 34 stabilisce che l'entrata in vigore delle disposizioni del Capo IV è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine della verifica della compatibilità delle citate disposizioni con la disciplina europea in materia di concorrenza.
  Il Capo V reca disposizioni per il contrasto dell'evasione fiscale e comprende gli articoli 35 e 36.
  È d'interesse per la X Commissione l'articolo 35, il quale, mediante una modifica dell'articolo 29 del Testo unico accise, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, reintroduce l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini. Tale adempimento era stato eliminato dalla legge n. 124 del 2017, la legge annuale per il mercato e la concorrenza.
  L'articolo 36 inasprisce il trattamento sanzionatorio previsto per l'ipotesi di utilizzo indebito di compensazioni fiscali o di crediti inesistenti.

  Sara MORETTO (PD) sottolinea come il relatore abbia illustrato il testo di un provvedimento sul quale sono state presentate numerose proposte emendative, tra le quali un cospicuo numero dalla relatrice, proposte ancora non esaminate dalla Commissione di merito e sulle quali manca ancora il parere del Governo. Ricorda che la X Commissione è convocata domani per esprimere il proprio parere su un testo che sarà sicuramente modificato o del quale potrebbe addirittura essere abbandonato l'esame. Auspica invece che la Commissione sia messa in condizione di esprimere il proprio parere sul nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che in numerose occasioni, anche nella passata legislatura, le Commissioni, specialmente nel caso di decreti – legge, hanno espresso il proprio parere sul testo originario e non su quello modificato dalla Commissione di merito. Nel caso specifico, Pag. 140da contatti informali con la VI Commissione, sembrerebbe che la medesima Commissione potrebbe chiedere al presidente della Camera e alla Conferenza dei presidenti di gruppo un rinvio dell'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, attualmente previsto per lunedì 8 aprile. Se così fosse e se il rinvio fosse accordato, la X Commissione potrebbe esprimere il proprio parere sul testo risultante dall'esame degli emendamenti, trasmesso dalla VI Commissione, probabilmente nella seduta di martedì 9 aprile, previa un'illustrazione integrativa da parte del relatore. In quanto alla seduta convocata per domani, nella riunione odierna dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà deciso se sconvocarla o meno.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 3 aprile 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

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