CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 aprile 2019
168.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 3 APRILE 2019

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 2 aprile 2019.Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
Emendamenti C. 1455-A Governo e abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, gli emendamenti, contenuti nel fascicolo n. 3, nonché il subemendamento 0.4.0103.1, presentati alla proposta di legge C. 1455-A, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere».

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  Valentina CORNELI (M5S), relatrice, rileva come gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, nonché il subemendamento 0.4.0103.1 non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.
Emendamenti C. 491-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, gli emendamenti, contenuti nel fascicolo n. 1, presentati alla proposta di legge C. 491-A, recante «Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie».

  Roberta ALAIMO (M5S), relatrice, rileva come gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.
C. 1538 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina CORNELI (M5S), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1538, recante ratifica ed esecuzione Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.
  Per quanto riguarda l'Accordo sull'applicazione della Convenzione europea di estradizione segnala innanzitutto come esso si inserisca nel contesto dell'intensificazione e dell'affinamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria finalizzati alla lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio.
  L'intesa presenta una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio delle due Parti nei casi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio dell'altro.
  Passando a sintetizzare il contenuto dell'Accordo, che si compone di sei articoli, l'articolo 1 prevede la facoltà degli Stati contraenti di estradare reciprocamente Pag. 13i propri cittadini, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale), sia al fine di eseguire una condanna definitiva (estradizione esecutiva).
  L'articolo 2 prevede, per quanto concerne l'estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini ai fini di dare corso a un procedimento penale per i reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio, purché siano punibili, secondo le leggi di entrambi gli Stati, con una pena detentiva o con altra misura restrittiva della libertà personale non inferiore nel massimo a quattro anni. Per il caso di estradizione esecutiva, sempre per i reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio, il cittadino potrà essere estradato qualora sia stata inflitta una condanna a una pena detentiva non inferiore a due anni.
  L'articolo 3 disciplina, invece, l'ipotesi dell'estradizione del cittadino per altri gravi reati, purché, nel caso di estradizione processuale, la pena prevista non sia inferiore, nel massimo, a cinque anni, e nel caso di estradizione esecutiva sia stata inflitta una condanna a una pena detentiva non inferiore a quattro anni.
  L'articolo 4 regola, sia nel caso di estradizione processuale sia nel caso di estradizione esecutiva, l'esecuzione della pena nello Stato di cittadinanza.
  L'articolo 5 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti, in termini conformi a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione.
  L'articolo 6 regola l'entrata in vigore dell'Accordo, il procedimento per la sua eventuale modifica e la sua durata (che è illimitata, salva la facoltà di recesso di ciascuna Parte).
  Per quel che attiene invece all'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, composto a sua volta di sei articoli, evidenzia come esso s'inserisca nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità transnazionale.
  Passando a sintetizzare il contenuto dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 1 le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale. Tale assistenza comprende:
   ricerca e identificazione di persone;
   notifiche;
   citazioni di testimoni, parti offese, periti;
   acquisizione e trasmissione di atti, documenti, prove e relazioni peritali;
   assunzione di testimonianze e dichiarazioni e svolgimento di interrogatori;
   trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali;
   esecuzione di ispezioni, perquisizioni, congelamenti di beni, sequestri, confische;
   scambio di informazioni;
   qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato richiesto.

  L'articolo 2 disciplina l'esecuzione della richiesta di assistenza e l'eventuale rinvio della stessa.
  L'articolo 3 prevede le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria.
  L'articolo 4 disciplina il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze e dichiarazioni e per lo svolgimento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di ciascuno Stato.
  L'articolo 5 regola l'assistenza giudiziaria per quanto concerne gli accertamenti bancari e finanziari.
  L'articolo 6 regola l'entrata in vigore, il procedimento di eventuale modifica e la Pag. 14durata (che è illimitata, salva la facoltà di recesso di ciascuna Parte) dell'Accordo.
  In linea generale rileva come la relazione illustrativa al disegno di legge segnala che, trattandosi di accordi stipulati successivamente al 6 maggio 2016 (data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016), si assicura, in sede di attuazione degli accordi stessi, il rispetto di livelli di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali in uno Stato non membro dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della predetta direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso consta di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  Gli articoli 3 e 4 prevedono, rispettivamente, le norme sulla copertura finanziaria e la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per ciò che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1)

  Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive.
C. 1638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina CORNELI (M5S), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite II Giustizia e III Affari esteri, il disegno di legge C. 1638, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.
  In via preliminare segnala come la Convenzione di cui si propone la ratifica, aperta alla firma il 18 settembre 2014 durante la XIII Conferenza dei Ministri dello sport degli Stati membri del Consiglio d'Europa a Macolin/Magglingen (Svizzera), intenda costituire uno strumento specifico, in grado di riunire ed integrare tutte le misure preventive e repressive già previste in ambito di corruzione e riciclaggio, per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale.
  Quanto al contenuto della Convenzione, che si compone di un preambolo e 41 articoli, suddivisi in nove capi, con l'articolo 1 vengono individuati lo scopo della Convenzione ed i suoi obiettivi principali. Quanto al primo, esso consiste nel combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport, in conformità al principio dell'autonomia del medesimo. A tal fine, gli obiettivi della Convenzione consistono nella prevenzione, identificazione ed applicazione di sanzioni alle manipolazioni ad ogni livello territoriale delle manifestazioni sportive, e nella promozione della cooperazione tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e Pag. 15quelle coinvolte nelle scommesse, a livello internazionale e nazionale, contro tale fenomeno.
  Ai sensi dell'articolo 2, i princìpi guida ai quali deve ispirarsi la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive sono costituiti dai diritti dell'uomo, dalle regole di legalità e di proporzionalità, dalla protezione della vita privata e dei dati personali.
  L'articolo 3 reca le definizioni dei termini ricorrenti nella Convenzione, mentre l'articolo 4 illustra gli strumenti di prevenzione e coordinamento interno che devono essere adottati dalle Parti e l'articolo 5 riguarda la valutazione e gestione dei rischi.
  Con l'articolo 6 le Parti sono sollecitate ad incoraggiare educazione e sensibilizzazione alla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.
  Le misure concernenti le organizzazioni sportive e gli organizzatori di competizioni incoraggiati dalle Parti ad adottare ed attuare regole che contrastino la manipolazione sono oggetto dell'articolo 7.
  L'articolo 8 prevede che ciascuna Parte adotti le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare la trasparenza dei finanziamenti pubblici riconosciuti alle organizzazioni sportive stabilendo, altresì, la possibilità che tale finanziamento possa essere in tutto o in parte ritirato quando l'organizzazione sportiva non applichi in modo efficace i regolamenti sulla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.
  Ai sensi dell'articolo 9 ciascuna Parte è tenuta a identificare una o più autorità responsabili, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, dell'attuazione dei regolamenti sulle scommesse sportive e dell'applicazione delle pertinenti misure per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse. Tale autorità è individuata per l'Italia, ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  Tra le misure previste segnala il tempestivo scambio di informazioni con altre pertinenti autorità o piattaforme nazionali su scommesse illegali, irregolari o sospette, la limitazione dell'offerta di scommesse sportive, il ricorso sistematico in tale ambito a mezzi di pagamento tracciabili.
  L'articolo 10 contiene le misure riguardanti gli operatori di scommesse sportive. La Convenzione fa carico agli Stati parte di individuare e di adottare, in conformità con la legge applicabile e con la giurisdizione interessata, i mezzi più efficaci di lotta contro le scommesse illegali; a tale fine, l'articolo 11 indica talune ipotesi quali: il blocco o limitazione diretta o indiretta dell'accesso agli operatori «remoti» di scommesse illegali e la chiusura degli operatori stessi; il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i consumatori; il divieto per gli operatori di pubblicizzare le loro attività; la sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi connessi alle scommesse illegali.
  L'articolo 12 riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse.
  L'articolo 13 pone in capo alle Parti l'individuazione di una Piattaforma nazionale incaricata di affrontare la manipolazione delle competizioni sportive, che dovrà fungere da centro di informazioni, raccogliendo e trasmettendo i dati rilevanti alle autorità ed alle organizzazioni interessate. Essa si occuperà, inoltre, di coordinare la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive; di ricevere, centralizzare e analizzare le informazioni relative a scommesse «atipiche» e sospette su competizioni sportive che si svolgano nel territorio degli Stati parte, emettendo, se del caso, gli opportuni «allerta»; di trasmettere informazioni alle autorità o alle organizzazioni sportive e agli operatori di scommesse, segnalando possibili infrazioni delle norme indicate dalla Convenzione stessa; di cooperare con tutte le organizzazioni e le autorità interessate a livello nazionale e internazionale, comprese le piattaforme nazionali degli altri Stati.
  L'articolo 14 riguarda le misure di protezione dei dati personali. Pag. 16
  Gli articoli da 15 a 18 contengono previsioni in tema di diritto penale sostanziale ispirate all'esigenza che la manipolazione delle competizioni sportive sia espressamente sanzionata dal diritto interno degli Stati parte così da poter essere punita in modo adeguato.
  L'articolo 19 contiene norme in materia di giurisdizione.
  L'articolo 20 reca le misure per ottenere prove elettroniche.
  L'adozione, da parte degli Stati parte, di misure idonee ad assicurare sul piano interno l'efficace protezione di informatori, testimoni e loro familiari è contemplata dall'articolo 21.
  Con l'articolo 22 è fatto carico alle Parti di adottare le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli da 15 a 17 della Convenzione commessi da persone fisiche siano punibili mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, ivi comprese quelle privative della libertà personale che possono dare luogo ad estradizione, in base a quanto previsto dalle rispettive legislazioni domestiche.
  L'articolo 23 riguarda l'applicazione di sanzioni alle persone giuridiche; nel novero di tali misure rientrano, oltre alle sanzioni pecuniarie, forme di interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio di un'attività commerciale, ipotesi di commissariamento giudiziale e lo scioglimento.
  L'articolo 24 riguarda l'adozione di sanzioni di natura amministrativa, mentre con l'articolo 25 vengono regolate le misure di sequestro e di confisca.
  Gli articoli da 26 a 28 sono dedicati alla cooperazione internazionale giudiziaria.
  L'articolo 29 è dedicato alla trasmissione, da parte degli Stati Parte, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, delle informazioni sulle misure adottate per dare attuazione alla Convenzione.
  Ai sensi dell'articolo 30 viene istituito un Comitato di follow-up della Convenzione costituito da rappresentanti delle Parti (anche in numero superiore ad uno), ciascuna delle quali ha a disposizione un voto. Le funzioni del Comitato, il quale è responsabile della verifica dell'attuazione della Convenzione, sono individuate dall'articolo 31: all'organismo è riconosciuta, tra il resto, la facoltà di formulare raccomandazioni alle Parti sia in materia di misure per la cooperazione internazionale, sia in riferimento ai requisiti per gli operatori di scommesse sportive.
  Gli articoli da 32 a 41 disciplinano, rispettivamente: la firma e l'entrata in vigore della Convenzione (articolo 32); gli effetti della Convenzione e i suoi rapporti con altri strumenti internazionali, rispetto ai quali si precisa che la Convenzione integra i trattati multi o bilaterali applicabili tra le Parti (articolo 33); le condizioni e le garanzie (articolo 34); l'applicazione territoriale (articolo 35); la clausola circa l'applicazione della Convenzione da parte degli Stati federali (articolo 36); il regime delle riserve (articolo 37); le modifiche alla Convenzione (articolo 38), la risoluzione delle controversie, che sono rimesse a negoziato, conciliazione o arbitrato (articolo 39); la denuncia della Convenzione, che ha effetto dopo tre mesi dalla notifica al Segretario generale del Consiglio d’ Europa (articolo 40) e la notifica alle Parti degli strumenti di ratifica e dell'entrata in vigore della Convenzione (articolo 41).
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  Gli articoli da 3 a 5 introducono disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione.
  In particolare, l'articolo 3 individua nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive prevista dall'articolo 9 della Convenzione.
  L'articolo 4 prevede la confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, in attuazione dell'articolo 25 della Convenzione.Pag. 17
  L'articolo 5 reca la previsione della responsabilità amministrativa degli enti in caso tali reati siano commessi a loro vantaggio, in attuazione degli articoli 18 e 23 della Convenzione.
  L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «ordinamento penale», demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere a) e l), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati.
C. 1681 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina CORNELI (M5S), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1681, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018.
  Segnala, in via preliminare, come l'Istituto universitario europeo (IUE) sia un'istituzione accademica di eccellenza, fondata nel 1972 dai sei Paesi fondatori delle Comunità europee, con l'obiettivo di promuovere la ricerca e gli studi dottorali e post-dottorali nell'ambito delle scienze sociali. Ad oggi fanno parte dello IUE 23 Stati membri dell'Unione europea, cui si aggiungono Svizzera e Norvegia che hanno siglato con la struttura accordi di associazione. A seguito della stipula nel luglio del 1975 di un apposito Accordo con l'Italia, l'Istituto ha stabilito la propria sede presso la Badia Fiesolana di San Domenico di Fiesole.
  La Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto universitario europeo, con allegato Protocollo, è stata firmata a Firenze il 19 aprile 1972; l'Accordo di Sede tra il Governo italiano e l'Istituto universitario europeo è stato stipulato il 10 luglio 1975 e ratificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 990 del 1976; la prima modifica dell'Accordo di Sede è intervenuta nel 1985 con un primo Protocollo aggiuntivo, ratificato ai sensi della legge n. 505 del 1988, cui è seguita nel 2014 una seconda modifica, con un secondo Protocollo aggiuntivo, ratificato ai sensi della legge n. 182 del 14, con il quale le disposizioni già previste per la sede principale dell'Istituto sono state estese anche ad altre strutture limitrofe, come Villa Schifanoia e Villa Salviati.
  In tale contesto la ratifica del Protocollo in esame deriva dall'esigenza di dotare l'IUE di adeguate strutture che gli consentano di avviare pienamente le attività della School of Transnational Governance, scuola di formazione avanzata sui grandi temi strategici dei futuri scenari internazionali (libertà, democrazia e diritti; regolazione di finanza, commercio e mercati; cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale; diplomazia culturale), a beneficio di studenti, ricercatori, studiosi e operatori pubblici e privati destinati a esercitare responsabilità decisionali e a formulare politiche statuali e sovranazionali. A tale scopo il Governo italiano, ha offerto all'IUE la concessione di un ulteriore edificio, identificato nel Palazzo Buontalenti, a Firenze, già sede della Corte Pag. 18d'appello fino al 2012 e attualmente inutilizzato, per farne la sede della predetta School of Transnational Governance (STG).
  Passando a sintetizzare il contenuto del Protocollo di cui si propone la ratifica, esso si compone di un preambolo e di otto articoli, strutturati in 3 capi, riguardanti, rispettivamente, le disposizioni relative a Palazzo Buontalenti (articoli da 1 a 4), quelle relative agli immobili in uso all'IUE (articolo 5) e le disposizioni finali (articoli da 6 a 8).
  In particolare, gli articoli 1, 2 e 3 stabiliscono la messa a disposizione da parte del Governo italiano all'IUE dell'immobile denominato Palazzo Buontalenti, cui si applicano le disposizioni previste dall'Accordo di sede, precisando altresì che, conformemente all'articolo 1, secondo paragrafo di detto Accordo, la manutenzione ordinaria e straordinaria di Palazzo Buontalenti sarà a carico del Governo, che provvederà altresì ai lavori di sistemazione.
  L'articolo 4 prevede che dal mese successivo alla messa a disposizione dell'intero Palazzo Buontalenti, il Governo cesserà di rimborsare all'Istituto le spese derivanti dall'occupazione di parte del Convento «San Domenico» e di parte del complesso «Villa la Fonte».
  L'articolo 5 prevede il versamento di una cifra forfettaria allo IUE per far fronte alle spese di manutenzione ordinaria, in ottemperanza agli accordi internazionali vigenti
  L'articolo 6 consente altresì eventuali successive intese fra le Parti per la concessione di altri immobili finalizzati a un più razionale funzionamento dell'Istituto.
  L'articolo 7 detta norme in tema di interpretazione del Protocollo in esame.
  L'articolo 8 stabilisce l'entrata in vigore del Protocollo alla data in cui le Parti si saranno reciprocamente notificate l'adempimento delle formalità previste dai rispettivi ordinamenti.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3).
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, valutati complessivamente in 3,75 milioni di euro per il 2018, in 7,55 milioni di euro per il 2019, in 8,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 28,75 milioni di euro per l'anno 2022, in 850.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, e in 1,05 milioni di euro a decorrere dal 2027.
  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.20.

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