CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 marzo 2019
166.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Giovedì 28 marzo 2019.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
Esame emendamenti C. 1455 ed abb./A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.45 alle 10.15 e dalle 15 alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 28 marzo 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.
C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel rammentare che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 1o aprile prossimo e che non è pervenuto alcun testo dalle Commissioni, le quali non hanno ancora concluso l'esame delle proposte emendative, avverte che la Commissione Giustizia si esprimerà sul testo trasmesso dal Senato e adottato come testo base.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

  Enrico COSTA (FI), nel rammentare che le Commissioni riunite I e XI, nell'ambito dell'esame del disegno di legge in titolo, hanno svolto l'audizione del Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sottolinea come in tale sede il Garante si sia soffermato su un aspetto fondamentale del provvedimento Pag. 23in esame, quello relativo al ricorso ai dati biometrici ed alla video sorveglianza cumulativamente nell'ambito delle verifiche relative alla presenza sul luogo di lavoro. Precisa di essere favorevole nel merito all'utilizzo di tali mezzi, ma sottolinea che non tutte le scelte giuste nel merito possono essere anche legittime. Nel ricordare che il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio reca disposizioni in materia di protezione dei dati personali, fa notare che fino a quando tale Regolamento non sarà modificato, qualsiasi disposizione in contrasto con lo stesso sarà sottoposta al rischio di essere caducata. Rileva, infatti, che nel corso di tale audizione il Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato che: «non può ritenersi in alcun modo conforme al canone di proporzionalità l'ipotizzata introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per tutte le pubbliche amministrazioni, di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, in ragione dei vincoli posti dall'ordinamento europeo per l'invasività di tali forme di verifica e le implicazioni proprie della particolare natura del dato. Il requisito del rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione, introdotto al Senato, avrebbe una portata normativa effettiva solo laddove si intendesse la norma come volta a prevedere: a) l'alternatività del ricorso alla biometria o alla videosorveglianza: ma il dettato normativo è chiaro nel configurare invece tali sistemi come cumulativi, il che di per sé contrasta con il canone di necessità e proporzionalità; b) l'introduzione di tali nuovi sistemi di rilevazione non già come obbligatoria ma ammessa al ricorrere di particolari esigenze e ove altri sistemi di rilevazione delle presenze non risultino idonei rispetto agli scopi perseguiti».

  Rammenta, quindi, che nel corso della medesima audizione, il Presidente dell'Autorità garante della protezione dei dati personali ha suggerito di modificare il testo del provvedimento in discussione, prevedendo espressamente l'alternatività del ricorso alla rilevazione biometrica e alle videoriprese, nonché l'ammissibilità della rilevazione biometrica in presenza di fattori di rischio specifici ovvero di particolari presupposti quali, ad esempio, le dimensioni dell'ente, il numero dei dipendenti coinvolti, la ricorrenza di situazioni di criticità che potrebbero essere anche influenzate dal contesto ambientale, precisando che l'articolazione, nel dettaglio, di tali requisiti ben potrebbe essere demandata ai regolamenti di cui ai commi 1 e 4 del provvedimento stesso.
  Rileva, inoltre, che il Presidente dell'Autorità garante della protezione dei dati personali ha altresì osservato che qualora, invece, si confermasse la versione attuale della norma – interpretandola come volta a sancire l'indiscriminata e astratta obbligatorietà dei nuovi sistemi di rilevazione – essa sarebbe difficilmente compatibile con la necessità del rispetto del rispetto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 52 della Carta di Nizza.
  Per tali ragioni invita la relatrice a modificare la proposta di parere testé formulata inserendovi le seguenti condizioni: a) sia prevista l'alternatività del ricorso alla rilevazione biometrica e alle videoriprese; b) sia disposta l'ammissibilità della rilevazione biometrica in presenza di fattori di rischio specifici ovvero di particolari presupposti – indicati dai regolamenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 4 – quali, ad esempio, le dimensioni dell'ente, il numero dei dipendenti coinvolti, la ricorrenza di situazioni di criticità che potrebbero essere anche influenzate dal contesto ambientale.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, nel replicare al collega Costa, sottolinea come le modifiche introdotte nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, che specificatamente richiamano al rispetto dei principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché la previsione all'interno del provvedimento Pag. 24in esame della necessaria espressione del parere da parte del Garante per la protezione dei dati personali sul successivo decreto attuativo, rispondano già alle esigenze indicate dalle condizioni proposte dall'onorevole Costa. Ciò premesso conferma la proposta di parere favorevole.

  Enrico COSTA (FI), nel rammentare che l'audizione alla quale si è riferito si è svolta successivamente all'esame del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento, e che pertanto in essa si è tenuto conto anche delle modifiche richiamate dalla relatrice, sottolinea come il Garante abbia precisato che «nonostante l'inciso inerente il rispetto dei principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità, la norma deve ritenersi incompatibile con tali principi». Ritiene pertanto che la disposizione debba soltanto ritenersi una clausola di stile priva di una effettiva efficacia.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.45.