CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 marzo 2019
165.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 167

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.25.

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.
C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Lorenzo VIVIANI (Lega), relatore, fa presente preliminarmente che le proposte di legge C. 1008 L'Abbate e C. 1009 D'Alessandro, composte di 20 articoli ciascuna, sono pressoché identiche al testo dell'Atto Senato 2914 della scorsa legislatura, il cui iter non è terminato presso l'altro ramo del Parlamento, dopo che la Camera, in prima lettura, aveva approvato – al termine di un esame di oltre 4 anni – nel settembre 2017, un testo unificato delle proposte di legge C. 338, C 339, C. 521, C. 1124, C. 4419 e C. 4421. Segnala inoltre che la proposta di legge C. 1636 a sua prima firma, composta di 14 articoli, si differenzia in alcune parti dalle prime citate, pur restando in linea con l'impianto delle medesime.
  Osserva quindi che l'articolo 1 definisce – in tutte le proposte presentate – le finalità dei progetti di legge in esame: incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche; sostenere le attività della pesca marittima professionale, dell'acquacoltura di rilevanza nazionale e della pesca ricreativa e sportiva (riferimento, quest'ultimo, non presente nella proposta C. 1636 a sua prima firma); assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni per garantire la piena coesione delle politiche in materia nel rispetto degli orientamenti Pag. 168e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche.
  Evidenzia che l'articolo 2 – in tutte le proposte presentate – prevede una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca ed acquacoltura. A tal fine, è prevista l'emanazione di un decreto legislativo (o di più decreti legislativi nella proposta C. 1636), entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, avente natura di testo unico, sulla base dei princìpi e criteri direttivi stabiliti al comma 2. A tale riguardo, ferma restando la norma di delega contenuta nell'articolo in oggetto, segnala l'opportunità che la Commissione integri il testo delle proposte in esame predisponendo direttamente norme contenenti specifiche misure di semplificazione, anche recependo i suggerimenti che proverranno dalle audizioni degli operatori del settore.
  Segnala quindi che i princìpi e criteri direttivi, fissati al comma 2, dell'articolo 2, fanno riferimento alla necessità di: a) operare una ricognizione ed abrogazione espressa di disposizioni oggetto di abrogazione implicita (nella pdl C. 1636 si fa riferimento anche all'abrogazione di disposizioni prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete e, alla lettera c) all'eliminazione di duplicazioni e risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie, tenendo conto dei consolidati indirizzi giurisprudenziali); b) effettuare i necessari coordinamenti per assicurare coerenza alla normativa e per aggiornarne il linguaggio giuridico; c) coordinare e adeguare la normativa nazionale con quella internazionale ed europea, anche al fine di rendere coerente la disciplina sulla pesca non professionale con le norme a tutela dell'ecosistema marino e delle forme tradizionali di pesca e acquacoltura.
  La proposta C. 1636 aggiunge anche i seguenti princìpi e criteri direttivi: adeguamento dei tipi di pesca (professionale) previsti dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968 (pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura, pesca oltre gli Stretti od oceanica), in funzione dell'evoluzione tecnologica e in coerenza con la normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla possibilità di modificare o estendere l'operatività delle navi da pesca, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza della vita umana in mare; adeguamento delle disposizioni degli articoli 138 e 140 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968 (relativi agli attrezzi per la pesca sportiva) alla normativa dell'Unione europea in materia di limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva (previsione inserita all'articolo 13, comma 2, lettera d) della pdl C. 1008 e all'articolo 13, comma 2, lettera c) della pdl C. 1009); adeguamento delle disposizioni del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 238 del 1952, con particolare riferimento al capo IV del titolo IV del libro primo (artt. 248-264, relativi ai titoli professionali per i servizi di coperta), al fine di favorire il ricambio generazionale e l'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera.
  Il comma 3 definisce la procedura di adozione del decreto legislativo (dei decreti legislativi nella proposta C. 1636), che prevede, tra l'altro, la possibilità di un secondo parere parlamentare nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni.
  Fa presente che analoga disposizione di delega è altresì contenuta all'articolo 16 della proposta di legge C. 982 Gallinella, recante disposizioni per la semplificazione nelle materie dell'agricoltura e della pesca, attualmente all'esame in sede referente presso la Commissione, con la quale dovrà pertanto essere effettuato un coordinamento.
  Sottolinea che l'articolo 3 – in tutte le proposte all'esame – reca una delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale da esercitare Pag. 169entro dodici mesi (sei mesi nella proposta C. 1636) dall'entrata in vigore della legge.
  Osserva, a tale riguardo, che le proposte C. 1008 e C.1009 delegano l'Esecutivo a riformare il sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito delle risorse assegnate dal FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), mentre la proposta C. 1636 delega il Governo ad estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge n. 457 del 1972, che ha istituito la Cassa integrazione salariale operai dell'agricoltura (CISOA).
  I princìpi e criteri direttivi, di tenore analogo nelle diverse proposte presentate, sono: a) sostenere il reddito degli operatori della pesca marittima in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca con provvedimento delle autorità competenti, causata da crisi di mercato, avversità meteomarine o circostanze connesse alla gestione delle risorse marine; b) favorire la tutela dei livelli occupazionali nei casi di sospensione dell'attività di pesca connessi a fenomeni di inquinamento ambientale o alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a ristrutturazioni aziendali e cessazione dell'attività e ad ogni altro evento imprevisto o imprevedibile, comunque non imputabili alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore; c) individuare forme alternative di impiego degli operatori della pesca – anche nell'ambito di progetti pubblici partecipati – in caso di sospensione obbligatoria dell'attività, con preferenza per quelle volte a tutelare e valorizzare le risorse ittiche e la loro gestione ecosostenibile.
  La proposta C. 1636 (articolo 3, comma 2), prevede che, per l'attuazione della delega, nell'ambito della CISOA sia istituito il Fondo pesca CISOA, le cui modalità di funzionamento e di finanziamento sono definite con appositi decreti legislativi. A tale Fondo, a decorrere dall'anno 2019, affluiscono le risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 346, della legge n. 232 del 2016 (pari a 4,5 milioni di euro annui dal 2019, attualmente destinate ai lavoratori della pesca marittima per una indennità da corrispondere agli stessi nel periodo di sospensione per arresto temporaneo non obbligatorio), nonché la contribuzione ordinaria posta a carico delle imprese. Il successivo comma 6 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 673 e 674 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) si applichino anche in favore degli armatori e dei proprietari armatori, imbarcati sulla nave gestita dai medesimi, operante in acque marittime interne e lagunari e che gli eventuali residui delle somme di cui ai citati commi 673 e 674, impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, ma non erogate entro quello successivo, siano conservate nell'esercizio medesimo per le stesse finalità.
  Ricorda, al riguardo, che l'articolo 1, comma 673, della legge di bilancio 2019 proroga, per il 2019, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, l'indennità giornaliera onnicomprensiva (fino a un massimo di 30 euro, e nel limite di spesa di 11 milioni di euro) dovuta nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio (cap. 1481/pg 1 del MIPAAFT); l'articolo 1, comma 674 ha poi previsto l'incremento, per il 2019, di 2,5 milioni di euro delle risorse previste a legislazione vigente (ridotte da 5 milioni a 4,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, dall'articolo 1, comma 803, primo periodo, della medesima legge di bilancio 2019) per il limite di spesa entro il quale l'indennità giornaliera onnicomprensiva è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo temporaneo non obbligatorio (cap. 1481/pg 7).
  L'articolo 4 delle proposte C. 1008 e C. 1009 (nella proposta C. 1636 non c’è un'analoga disposizione) – istituisce, presso il MIPAAFT, per l'anno 2018 (la pdl C. 1009 aggiorna tale previsione all'anno Pag. 1702019), il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro (comma 1).
  Tale Fondo è destinato a finanziare in via sperimentale: a) la stipula di convenzioni con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi dalle stesse istituiti, per il perseguimento degli scopi indicati all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 226 del 2001 (Orientamento e la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura); b) la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; c) campagne di educazione alimentare, di promozione del consumo dei prodotti della pesca (anche incentivando il consumo delle specie meno commercializzate) e di realizzazione di esperienze di filiera ittica corta; d) interventi per migliorare l'accesso al credito; e) programmi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica, e misure per migliorare la sicurezza e la salute del personale imbarcato; f) progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone (comma 2).
  L'articolo 5 delle proposte C. 1008 e C. 1009 (nella proposta C. 1636 non è invece presente un'analoga disposizione) novella la normativa sui distretti di pesca, sostituendo l'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001.
  La disposizione in esame prevede che – al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica – il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo istituisca, con proprio decreto, i distretti di pesca. I distretti sono costituiti – fatti salvi i distretti già riconosciuti dalle regioni – da sistemi produttivi locali, definiti per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico, sentite le regioni interessate.
  La disposizione affida poi a un decreto ministeriale adottato sulla base di una procedura, che prevede anche l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la disciplina dei criteri di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti. Il comma 3 individua infine le loro funzioni.
  L'articolo 6 delle proposte C. 1008 e C. 1009 (nella proposta C. 1636 non è invece presente un'analoga disposizione) disciplina i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) chiamati a svolgere compiti di assistenza tecnico-amministrativa agli operatori della pesca, nel rispetto delle competenze riservate ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, attraverso un'apposita convenzione che può essere stipulata con il MIPAAFT.
  L'articolo 6 della proposta C. 1636 prevede invece che entro un mese dalla data di entrata in vigore della proposta di legge, il Governo provveda a modificare l'articolo 257 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, al fine di stabilire che il marinaio autorizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona (espungendo dunque il riferimento alla zona di pesca). Tale intervento normativo risponde all'esigenza di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato alle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca. Evidenzia quindi che si tratta di una norma che introduce direttamente un elemento di semplificazione della normativa del settore che risolve un problema annoso di molte marinerie italiane, e da queste, pertanto, fortemente atteso.
  Rileva poi che l'articolo 7 delle proposte C. 1008 e C. 1009 (nella proposta C. 1636 non è invece presente un'analoga disposizione) apporta due modifiche al decreto legislativo n. 154 del 2004, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura. Tale disposizione interviene sugli articoli 16, comma 2 e 17, comma 1 del citato decreto legislativo, aggiungendo gli organismi «promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative» tra i soggetti Pag. 171legittimati a collaborare nella predisposizione dei programmi annuali o pluriennali, sulla base dei quali si svolgono le iniziative relative alla pesca, indicate nei medesimi articoli 16 e 17.
  L'articolo 8 delle proposte C. 1008 e C. 1009 dispone in materia di prodotti della pesca. Un decreto del MIPAAFT è chiamato ad individuare le caratteristiche tecniche e le certificazioni di cassette standard che gli operatori del settore hanno la facoltà di utilizzare, nonché le specie ittiche per le quali possono essere utilizzate (comma 1).
  La disposizione affida poi ad un decreto del MIPAAFT il compito di regolare le modalità attuative della facoltà di deroga rispetto all'obbligo di pesatura dei prodotti della pesca nel luogo di sbarco, in attuazione degli articoli 60 e 61 (che regola la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco) del citato regolamento (CE) n. 1224/2009 (comma 2).
  L'articolo in esame prevede inoltre che gli operatori del settore debbono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando un codice a barre o un QR-code come strumento di identificazione, ovvero altri strumenti di identificazione individuati con decreto del MIPAAFT, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento (comma 3).
  L'articolo 8 della proposta C. 1636 prevede invece che, ai fini della tracciabilità e del contrasto della vendita illegale dei prodotti della pesca non professionale effettuata in mare, nonché di rendere riconoscibile la cattura delle specie di pesce indicate in un apposito allegato alla proposta di legge, sia effettuata su di esse una marcatura consistente nel taglio della pinna caudale.
  L'articolo 9 delle proposte C. 1008 e C. 1009 assegna ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il compito di dare attuazione alle disposizioni che definiscono l'attività di «pesca-turismo» e «ittiturismo» (contenute all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 4 del 2012).
  L'articolo 9 della proposta C. 1636 reca, invece, disposizioni sull'etichettatura dei prodotti ittici. Si prevede al riguardo che, al fine di tutelare la trasparenza delle operazioni commerciali e il diritto alla piena informazione del consumatore, sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sia indicata la data di cattura del pesce, se prodotti della pesca, o di raccolta, se prodotti dell'acquacoltura, con un contrassegno o un'etichetta chiari e inequivocabili. Evidenzia, infatti che – come ha già avuto modo di sottolineare, nella seduta del 21 marzo scorso, nello svolgimento della sua interrogazione a risposta immediata n. 5-01722 – poiché attualmente non è obbligatoria l'apposizione della data di cattura o di raccolta del prodotto, al consumatore manca un dato oggettivo per percepire la reale freschezza del pesce che acquista. Viceversa, stante anche la particolare tipologia della pesca italiana, l'introduzione dell'obbligo di indicare la data di cattura del pesce potrebbe costituire un fattore di rilancio del prodotto pescato dalla flotta italiana, rispetto al prodotto importato.
  L'articolo 10 – in tutte le proposte presentate – aggiunge i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti dell'Unione europea e nazionali e a prestiti agrari di esercizio, di cui all'articolo 21-bis dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 sull'imposta di bollo (comma 1) e individua la relativa copertura finanziaria (comma 2).
  L'articolo 11 delle proposte C. 1008 e C. 1009 prevede che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività (comma 1), compresi quelli oggetto di manipolazione o trasformazione degli stessi prodotti (comma 2). I Pag. 172commi successivi definiscono le modalità secondo le quali l'attività può essere esercitata.
  L'articolo 11 della proposta C. 1636 reca disposizioni in materia di tassa di concessione governativa per le licenze di pesca ed è volto a chiarire modalità e termini di versamento della tassa. Esso reca un contenuto in larghissima parte coincidente con l'articolo 17 del citato progetto di legge C. 982, con il quale dovrebbero essere dunque effettuati i necessari coordinamenti.
  L'articolo 12 delle proposte C. 1008 e C.1009 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007 che disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette.
  L'articolo 12 della proposta C. 1636 reca disposizioni in materia di determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura (la materia forma oggetto di un principio e criterio direttivo di delega contenuto all'articolo 14, comma 2, lettera d), delle pdl C. 1008 e C. 1009). Tale articolo prevede che alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile (ossia diversi dalle società cooperative) per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applichi il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (comma 1). Si dispone inoltre che alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del precedente comma per le aree non occupate da strutture produttive, si applichi il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 (comma 2).
  La quantificazione degli oneri derivanti da tale misura e la relativa copertura è individuata al successivo articolo 13.
  Passando, per esigenze espositive, all'articolo 14 delle proposte C. 1008 e C. 1009, fa presente che esso delega il Governo al riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze di pesca, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge (comma 1).
  I criteri e i princìpi direttivi (comma 2) sono i seguenti: il sistema di rilascio e di rinnovo delle concessioni deve essere impostato in modo da incentivare gli investimenti anche a lungo termine nella fascia costiera e nelle zone acquee devono essere stabiliti criteri di priorità per l'assegnazione di interventi con minor impatto ambientale; deve essere consentito anche ai piccoli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura un accesso paritario alle concessioni e alle licenze; sia introdotta una diversificazione dell'ammontare dei canoni di concessione in relazione alle dimensioni dell'attività, all'entità degli investimenti proposti e alla sostenibilità ambientale degli stessi; deve essere prevista una diversificazione dell'ammontare delle licenze di pesca, tenendo in considerazione le dimensioni dell'attività, e consentendo la rateizzazione del pagamento della tassa; siano previsti termini congrui di durata delle licenze rapportati all'ammortamento degli investimenti, prevedendo meccanismi di agevolazione per la circolazione delle licenze all'interno delle cooperative; deve essere semplificata l'azione amministrativa, mediante l'utilizzo degli sportelli delle capitanerie di porto; sia previsto che le imprese di acquacoltura (di cui ai codici ATECO 03.21.00, relativo all'acquacoltura marina e 03.22.00, relativo all'acquacoltura in acque dolci) possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia elettrica. Pag. 173
  Tornando all'articolo 13 delle proposte C. 1008 e C. 1009, segnala che esso reca una delega al Governo – da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento – per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva (comma 1).
  Fa presente che i princìpi e criteri direttivi del relativo decreto legislativo (comma 2) fanno riferimento alla necessità di: includere la pesca sportiva tra le attività di valorizzazione della risorsa ittica, anche nell'ambito dei distretti di pesca; prevedere un sistema di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, anche ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e il quantitativo del pesce pescato; prevedere che parte delle risorse derivanti dalle tasse sul rilascio delle licenze di pesca sportiva confluisca nel Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE) di cui all'articolo 1, comma 244, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche competenti e nel caso di sospensioni temporanee dell'attività di pesca per condizioni meteorologiche avverse o per ogni altra causa non imputabile al datore di lavoro (tale principio e criterio direttivo è contenuto nella sola proposta C. 1008); adeguare le disposizioni degli articoli 138 (relativo agli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva) e 140 (che indica le limitazioni all'uso di taluni attrezzi per la pesca sportiva) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, alla normativa dell'Unione europea in materia di strumentazione – criterio previsto anche dalla proposta C. 1636 a sua prima firma, all'articolo 2, comma 2, lettera f) – ; provvedere al riassetto e al coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.
  In relazione al tema della pesca sportiva, invita i presentatori delle proposte C. 1008 e C. 1009 a rivalutare l'opportunità di inserire una delega avente ad oggetto il riordino di tale materia in un provvedimento che, come si evince dal titolo, riguarda il settore della pesca professionale. Rilevato, infatti, che si tratta di due settori completamente differenti, posto che in relazione alla pesca professionale si pone il problema dello sfruttamento e della gestione della risorsa ittica, mentre in relazione alla pesca sportiva vengono principalmente in causa aspetti legati all'ambiente e allo sviluppo economico, riterrebbe opportuno espungere la previsione della delega in materia di pesca sportiva dalle proposte di legge in esame.
  Sottolinea, invece, che due delle proposte di legge prevedono, tra i criteri di delega anche quello relativo alla necessità di rivedere la normativa in materia di attrezzi consentiti per la pesca sportiva, auspicando che si arrivi a vietare l'uso da parte dei pescatori sportivi di attrezzi quali i palangari e le nasse. Su tale aspetto manifesta la sua disponibilità al confronto con gli altri gruppi e con i rappresentanti delle associazioni di categoria.
  L'articolo 15 delle proposte C. 1008 e 1009 interviene sulle funzioni della Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura.
  Rileva che l'articolo 16 delle proposte C. 1008 e C. 1009, di contenuto analogo all'articolo 7 della proposta C. 1636, dispone in materia di pesca di tonno rosso, che costituisce una miniera per la pesca italiana, avendo un valore commerciale elevatissimo. In particolare, si prevede che, per il triennio 2018-2020 (a decorrere dal 1o gennaio 2019, secondo l'articolo 7 della pdl C. 1636) fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso, come definiti con decreto del sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015 (che ha ripartito le quote di tonno rosso per il triennio 2015-2017) ogni eventuale incremento annuo delle quote di tonno Pag. 174rosso assegnato all'Italia sia ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP), e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca. La proposta C. 1636 prevede invece che il predetto contingente assegnato all'Italia sia ripartito, per una quota complessiva di non più del 30 per cento, fra i sistemi di pesca del tipo circuizione, palangaro e tonnara fissa, e per il restante 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca (comma 1).
  Si prevede inoltre che, entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei Tonni atlantici (ICCAT), il MIPAAFT, con decreto di natura non regolamentare, provveda a ripartire tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, riservando un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (comma 2). Il predetto decreto opera nel rispetto del principio dell'Unione europea della stabilità relativa e tiene conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale e ambientale che sono nelle citate raccomandazioni (comma 3).
  Ricorda che l'ultima ripartizione dei contingenti nazionali di cattura del tonno rosso risulta quella relativa al triennio 2018-2020, adottata con il decreto direttoriale 8876 del 20 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2018, che ha confermato il contingente complessivo di 3.894,13 tonnellate assegnato all'Italia per la campagna di pesca 2018, nonché i contingenti rispettivamente determinabili (sulla base del piano pluriennale di cui al paragrafo 5 della citata raccomandazione ICCAT n. 17-07), in 4.308,59 tonnellate per l'annualità 2019 ed in 4.756,75 tonnellate per l'annualità 2020, ripartendoli tra i diversi sistemi di pesca (circuizione, palangaro, tonnara fissa, pesca sportiva/ricreativa e quota non divisa, quest'ultima relativa principalmente al cosiddetto «prelievo accessorio»).
  Si sofferma poi sull'articolo 17 della proposta C. 1008, di contenuto identico all'articolo 4 della proposta C. 1636, che apporta talune modifiche agli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, in materia di sanzioni per le violazioni della relativa normativa in materia di pesca e acquacoltura. Evidenzia che l'articolo ha lo scopo di effettuare una revisione del sistema sanzionatorio relativo alla pesca, al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione. Ricorda, infatti, che l'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge n. 154 del 2016 ha operato una depenalizzazione, derubricando ad illecito amministrativo una serie di condotte qualificate precedentemente come illeciti contravvenzionali e ha introdotto sanzioni amministrative che risultano, in fase applicativa, sproporzionate in relazione alle violazioni commesse.
  Sottolinea quindi che viene novellato, innanzitutto, il comma 3 dell'articolo 9 del suddetto decreto legislativo, in materia di pene accessorie per le contravvenzioni previste dal medesimo decreto, disponendosi che, qualora talune violazioni ivi indicate siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, sia sempre disposta, nei confronti dei trasgressori, la sospensione dell'iscrizione (e non del «certificato di iscrizione» come attualmente previsto) nel registro dei pescatori, per un periodo variabile – fino a tre mesi – non inciso dalla disposizione in commento (comma 1).
  Si prevede, poi – al comma 2 – con riferimento all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 4 del 2012: a) che le sanzioni amministrative pecuniarie – da 2.000 a 12.000 euro – previste per fattispecie indicate al comma 1, secondo periodo, di tale articolo, aventi ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada, siano aumentate di un terzo, anziché raddoppiate, come previsto a legislazione vigente Pag. 175(sempre salvo che il fatto costituisca reato); b) che non ci sia più la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni (attualmente prevista dall'articolo 11, comma 5, alinea); c) che le catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, siano soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro (anziché alle sanzioni previste – in generale – dall'articolo 11, comma 1, sopra ricordate, che prevedono anche un aumento della sanzione nel caso si tratti di pesca di tonno rosso o di pesce spada); d) che in caso di detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento (violando le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, 3, 4 e 6) la sanzione amministrativa pecuniaria sia riarticolata in cinque (al posto delle attuali quattro) fasce di sanzioni, a seconda della quantità di pescato interessata alla violazione, abbassando l'entità minima della stessa da 1.000 a 100 euro e mantenendo ferma l'entità massima (75.000 euro). Qualora le violazioni in esame abbiano ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada, in luogo del raddoppio delle sanzioni attualmente previsto (fino a un massimo di 150.000 euro), si prevede un aumento di un terzo. In caso di violazione delle norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea (di cui all'articolo 11, comma 10, lettera a)), e di violazioni della normativa in ordine al limite del quantitativo pescato (di cui all'articolo 11, comma 12), è previsto l'aumento di un terzo e non più il raddoppio della sanzione; in merito alle sanzioni accessorie relative agli illeciti amministrativi concernenti il tonno rosso e il pesce spada (richiamati al comma 3 dell'articolo 12) viene previsto che la sospensione della licenza di pesca avvenga solo in caso di recidiva, al quale può seguire la revoca, in caso di ulteriori successive violazioni (a legislazione vigente, è previsto che, a fronte delle violazioni richiamate, è sempre disposta la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della licenza); e) viene infine novellato il comma 4 dell'articolo 12, in materia di sanzioni amministrative accessorie per gli illeciti amministrativi previsti dal medesimo decreto, disponendosi che, qualora talune violazioni ivi indicate siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, sia sempre disposta la sospensione dell'iscrizione (e non del «certificato di iscrizione» come attualmente previsto) nel registro dei pescatori, per un periodo variabile – fino a tre mesi – che non viene inciso dalla disposizione in commento.
  L'articolo 18 delle proposta C. 1008 e C. 1009, di contenuto identico all'articolo 5 della proposta C. 1636, dispone in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, novellando l'articolo 40, comma 6, della legge n. 154 del 2016. Tale articolo prevede che, per le relative violazioni, ivi indicate, gli agenti accertatori (oltre a procedere all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, come già previsto a legislazione vigente) non procedano più sempre al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato (anche se utilizzati unicamente a tali fini) – come attualmente previsto – ma solo qualora la violazione sia compiuta da soggetti che, pur essendovi tenuti, siano privi della prescritta licenza di pesca, o, in caso di recidiva, da soggetti titolari di licenza di pesca.
  L'articolo 19 reca la copertura finanziaria delle proposte di legge C. 1008 e 1009, prevedendo che, all'onere derivante dalla costituzione del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, di cui all'articolo 4, comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provveda utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154 (che fa riferimento all'utilizzo di Pag. 176risorse residue per l'attuazione del regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge n. 289 del 2002).
  Ricorda che l'articolo 1, comma 46, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) ha abrogato il citato articolo 66, comma 3 della legge n. 289 del 2002 e ha disposto che le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi di cui al suddetto articolo 66, comma 3, della legge n. 289 del 2002, venissero versate dall'ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 9 milioni di euro per l'anno 2017.
  Fa presente, infine, l'articolo 20 delle proposte C. 1009 C. 1008, di contenuto identico all'articolo 14 della proposta C. 1636, reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del progetto di legge in esame siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
  Conclusivamente, osserva che il lavoro della Commissione non potrà non beneficiare dell'attività svolta dalla Commissione Agricoltura e dall'Aula della Camera nella scorsa legislatura che ha consegnato un testo, consolidato e condiviso, che ha rappresentato la base di partenza nella redazione di tutte le proposte di legge all'esame. Manifesta pertanto la più ampia disponibilità al confronto con tutti i gruppi parlamentari ed esprime l'auspicio che, anche attraverso i contributi degli operatori del settore che saranno acquisiti in occasione dello svolgimento di audizioni, si arrivi alla predisposizione di un buon testo, a partire da quello approvato in prima lettura dalla Camera nel 2017.

  Camillo D'ALESSANDRO (PD) ringrazia il relatore per l'ampia relazione svolta e per avere posto le premesse per l'instaurarsi di un clima collaborativo tra i gruppi, auspicato anche dal Partito democratico.
  Ricorda che due delle tre proposte di legge all'esame (C. 1008 e C. 1009, a sua firma) sono pressoché identiche al testo unificato approvato dalla Camera nella scorsa legislatura (A.S. 2914) al termine di un iter lungo e complesso. Segnala l'opportunità che l'esame delle proposte di legge si svolga celermente, ma comunque assicurando tempi congrui per le audizioni dei rappresentanti delle associazioni di categoria, che da anni attendono un provvedimento di riforma.
  Osserva che su taluni articoli si dovrà svolgere un'istruttoria più approfondita e che si dovranno operare gli opportuni coordinamenti con la proposta di legge C. 982 Gallinella che reca disposizioni di semplificazione nelle materie dell'agricoltura e della pesca.
  Auspica quindi che si arrivi alla definizione di un testo unitario.

  Giuseppe L'ABBATE (M5S) manifesta anch'egli la volontà del suo gruppo di procedere celermente nell'esame delle proposte di legge in oggetto che mirano a rilanciare il settore ittico, prevedendo anche lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

  Luca PASTORINO (LeU) richiama il complesso lavoro svolto nella XVII legislatura sulle proposte di legge concernenti il settore ittico, conclusosi con l'approvazione – anche con il contributo del suo gruppo – di un testo unificato contenente disposizioni di fondamentale importanza, come quelle aventi ad oggetto la revisione del sistema sanzionatorio e la delega per la semplificazione della normativa del settore della pesca professionale. Auspica quindi che la Commissione riprenda proficuamente tale lavoro.
  Dichiara, tuttavia, di non condividere che tra le materie oggetto delle proposte di legge C. 1008 e C. 1009 figuri anche quella della pesca sportiva (oggetto di una specifica disposizione di delega), rilevando la totale estraneità della stessa all'ambito degli interventi normativi in esame che è costituito dalla pesca professionale. Ritiene, Pag. 177pertanto, che la pesca sportiva dovrebbe semmai costituire oggetto di un autonomo provvedimento.
  Manifesta invece apprezzamento per la disposizione di delega al Governo per il riordino della normativa in materia di licenze di pesca contenuta nella proposta di legge del deputato Viviani.

  Filippo GALLINELLA, presidente, invita i gruppi a trasmettere alla presidenza in tempi rapidi le loro richieste in merito ai soggetti da audire. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI