CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 marzo 2019
155.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 12 marzo 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 506 Morani, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, di: rappresentanti dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF) e dell'Organismo congressuale forense (OCF); Monica Velletti, magistrato I Sezione civile presso il Tribunale di Roma; Cesare Massimo Bianca, libero docente di diritto civile, e Arnaldo Morace Pinelli, professore di diritto privato presso l'Università di Roma «Tor Vergata».

  Le audizioni informali si sono svolte dalle 11.10 alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Devis DORI (M5S), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, l'Atto Camera 1637, relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (A.C. 1637), trasmesso dal Senato il 28 febbraio 2019.
  In riferimento ai profili inerenti le specifiche competenze della Commissione Pag. 56Giustizia, evidenzia che si soffermerà sulle disposizioni di cui agli articoli 7 (Sanzioni), 7-bis (Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità), 14, commi 10-bis e 10-septies (Assunzioni presso il Ministero della giustizia) e 18-bis (Sospensione della prestazione previdenziale a taluni soggetti condannati e a soggetti evasi o latitanti).
  Rammenta che l'articolo 7 stabilisce le cause di decadenza dal Reddito di cittadinanza, ovvero di riduzione del medesimo, e alcune sanzioni penali in materia, oltre a prevedere alcuni obblighi di comunicazione e di controllo da parte di pubbliche amministrazioni. Il comma 1 punisce (salvo che il fatto costituisca più grave reato) con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque, al fine di ottenere indebitamente il Reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute. Il comma 2 prevede che l'omessa comunicazione della variazione del reddito o del patrimonio, anche se proveniente da attività irregolari, o di altre informazioni, dovute entro i termini ivi richiamati e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio, è punita con la reclusione da uno a tre anni. Il comma 3 dispone la revoca del Reddito di cittadinanza con efficacia retroattiva (con il conseguente obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite) in conseguenza: di condanna in via definitiva per le fattispecie delittuose introdotte ai commi 1 e 2, o per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (di cui all'articolo 640-bis del codice penale); di condanna in via definitiva per le seguenti fattispecie delittuose: associazione con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (articolo 270-bis c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (articolo 280 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (articolo 289-bis c.p.), associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (articolo 416-ter), strage (articolo 422 c.p.), nonché per i delitti compiuti avvalendosi delle condizioni attinenti alle associazioni mafiose ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni. Tale catalogo dei reati è stato introdotto nel corso dell'esame in Senato e riproduce l'elenco di reati che comportano, in caso di condanna definitiva, la sanzione accessoria della revoca degli eventuali ammortizzatori sociali a favore del condannato (ai sensi dell'articolo 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012); della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (per i sopra citati reati). Sottolinea che si prevede inoltre che il beneficio medesimo non possa essere di nuovo richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
  Rileva che il comma 4 del citato articolo 7 stabilisce – ferme restando le previsioni di cui al comma 3 – la revoca del Reddito di cittadinanza per i casi in cui l'INPS accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento della domanda ovvero l'omessa comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare. La revoca ha efficacia retroattiva (con il conseguente obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite).
  Rammenta che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 7, la sanzione di decadenza (non retroattiva) è prevista qualora uno dei membri del nucleo familiare: non effettui la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero); non sottoscriva il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui al precedente articolo 4 (ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero); non partecipi, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione (in materia di mercato del lavoro), di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto; non aderisca ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, secondo le modalità e le condizioni ivi stabilite e qualora il comune Pag. 57di residenza li abbia istituiti; rifiuti tre offerte di lavoro congrue, ovvero, indipendentemente dal numero di offerte precedentemente ricevute, rifiuti un'offerta congrua dopo l'eventuale rinnovo (ai sensi dell'articolo 3, comma 6) del beneficio; non effettui le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettui comunicazioni mendaci, alle quali consegua un beneficio economico (del Reddito di cittadinanza) in misura maggiore; non presenti una DSU (dichiarazione sostitutiva unica ai fini dell'ISEE) aggiornata, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, in caso di variazione del nucleo familiare; sia trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente – o di collaborazione coordinata e continuativa, come specificato nel corso dell'esame al Senato, in assenza delle comunicazioni obbligatorie ivi richiamate, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa in assenza delle comunicazioni di cui al precedente articolo 3, comma 9. La sanzione di decadenza si applica anche (comma 6) nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU ovvero in sede di altro atto nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio (incluse le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10). In tal caso, si dispone altresì il recupero delle somme corrisposte in eccesso. Il comma 7 prevede alcune riduzioni (in misura crescente) del beneficio economico e l'eventuale successiva decadenza (non retroattiva) per le ipotesi di mancata presentazione – da parte anche di un solo membro del nucleo familiare – alle convocazioni (effettuate dai servizi competenti) di cui all'articolo 4, commi 5 e 11, e sempre che non sussista un giustificato motivo. La decadenza è prevista per il terzo caso di mancata presentazione.
  Rileva che, in modo analogo, i commi 8 e 9 del citato articolo 7 stabiliscono alcune riduzioni (in misura crescente) del beneficio economico e l'eventuale successiva decadenza (non retroattiva) per le ipotesi, rispettivamente: di mancata partecipazione – da parte anche di un solo membro del nucleo familiare – alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del citato decreto legislativo n. 150 del 2015; di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale (di cui all'articolo 4), relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero alla tutela della salute (impegni di prevenzione o cura individuati da professionisti sanitari). Il comma 10 specifica che l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo (diverse da quelle penali) ed il recupero dell'indebito competono all'INPS, con le modalità ivi previste o richiamate, e che i medesimi indebiti (al netto delle spese di recupero) sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione al Fondo per il Reddito di cittadinanza. Ai sensi del comma 11 e fatti salvi i diversi termini dilatori di cui al comma 3, la domanda per il Reddito di cittadinanza può essere di nuovo presentata, dal medesimo richiedente ovvero da altro membro del nucleo familiare, solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza – ovvero decorsi sei mesi, nel caso in cui facciano parte del nucleo familiare soggetti minorenni o con disabilità, come definita ai fini ISEE.
  Sottolinea che il comma 12 stabilisce – con riferimento alle informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo e con riferimento agli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza – obblighi di comunicazioni tra i centri per l'impiego, i comuni e l'INPS. In merito, nel corso dell'esame al Senato, è stato elevato il termine temporale per alcune comunicazioni. Ai sensi del comma 13, la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza dal Reddito di cittadinanza determina responsabilità disciplinare e contabile a carico del funzionario. Il comma 14 prevede che, nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento Pag. 58del Reddito di cittadinanza, i centri per l'impiego, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro trasmettano, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.
  Evidenzia che il comma 15 specifica che i comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici, quelle raccolte dai servizi sociali e con ogni altra informazione utile all'individuazione di omissioni nelle dichiarazioni o di dichiarazioni mendaci (intese al riconoscimento del Reddito di cittadinanza). Il comma 15-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge n. 12/2002 in tema di maggiorazione degli importi di alcune sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei datori di lavori (c.d. «maxisanzione per lavoro nero») in caso di occupazione senza preventiva dichiarazione di determinate categorie di lavoratori. In particolare la disposizione assimila la categoria dei lavoratori («in nero») percettori del Reddito di cittadinanza a quelle dei lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno e dei minori in età non lavorativa. Per garantire una efficace vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio (nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale), il comma 15-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone che il personale dirigenziale ed ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro ha accesso a tutte le informazioni e banche dati (sia in forma analitica che aggregata), trattate dall'INPS già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e banche dati individuate nell'allegato A del provvedimento in esame (che potrà essere integrato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali), tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 149 del 2015 in materia di personale dell'Ispettorato e di obblighi di comunicazione dei dati da parte di INPS e INAIL (vedi infra). L'individuazione delle categorie di dati, delle modalità di accesso, delle misure a tutela degli interessati e dei tempi di conservazione dei dati è demandata ad apposito provvedimento del Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'Inps e il Garante per la protezione dei dati personali.
  Segnala che, in relazione ai fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all'articolo 7, l'articolo 6, comma 4, lett. c) del decreto-legge prescrive di mettere a disposizione dell'INPS, entro 5 giorni dal momento in cui i fatti si verificano, le relative informazioni ai fini dell'irrogazione delle sanzioni stesse. Le informazioni saranno condivise attraverso le piattaforme del reddito di cittadinanza (articolo 6, commi 1-8).
  Evidenzia che l'articolo 7-bis, inserito al Senato, modifica la disciplina delle sanzioni previste in materia di infedele asseverazione o visto di conformità nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata effettuata mediante centri di assistenza fiscale (CAF) o professionista. In particolare, il comma 1, lettera a), sostituisce la lettera a) dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di dichiarazione dei redditi, disponendo che ai responsabili dei CAF e ai professionisti che rilasciano un visto infedele relativamente a una dichiarazione dei redditi di possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati presentata con le modalità previste dalla disciplina per l'assistenza fiscale, non si applica la sanzione amministrativa prevista per il rilascio del visto di conformità, ovvero di asseverazione, infedele (da euro 258 ad euro 2.582); essi sono invece tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Pag. 59
  Rammenta che la nuova lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificata, prevede inoltre che qualora il centro di assistenza fiscale o il professionista trasmettano una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmettano una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, e sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con una comunicazione in via telematica da parte dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta è ridotta secondo la disciplina del ravvedimento. Infine, la predetta lettera a) dell'articolo introduce un nuovo periodo alla lettera a) dell'articolo 39, disponendo che le sanzioni previste nel comma in esame non sono oggetto della maggiorazione di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ovvero dell'aumento fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione.
  Rileva che la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7-bis, al fine di coordinamento con le norme della nuova lettera a) dell'articolo 39, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sopprime le lettere a-bis) e a-ter) dello stesso articolo, che disponevano rispettivamente che se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità previste dalla disciplina 30 del testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo 165 del 2001) che prevede il passaggio diretto di personale tra amministrazioni per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti non si applica la sanzione amministrativa e che nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.
  Evidenzia, infine, che il comma 2 dell'articolo 7-bis modifica il comma 3 dell'articolo 5, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di semplificazioni fiscali, disponendo che è a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi dovuti a seguito del controllo formale non innovando la disciplina del controllo della dichiarazione precompilata.
  Fa presente che i commi da 10-bis a 10-septies dell'articolo 14 del decreto-legge, introdotti nel corso dell'esame al Senato, dettano disposizioni volte a far fronte alle scoperture di personale negli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione della nuova disciplina sull'accesso anticipato al trattamento pensionistico (cd. quota 100). Per far fronte alle criticità derivanti dall'attuazione della nuova disciplina sui pensionamenti e assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari – ferme restando le assunzioni previste dall'articolo 1, comma 307 della legge di bilancio 2019 – il comma 10-bis, autorizza, fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 300, della stessa legge di bilancio e comunque per l'anno 2019, il reclutamento di personale dell'amministrazione giudiziaria. Tale reclutamento potrà avvenire anche in deroga alla disciplina dell'articolo diverse. Il comma 10-ter stabilisce che, al reclutamento del personale previsto dal comma 10-bis, si provvede mediante procedure pubbliche espletate nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013 e in deroga alle previsioni dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del citato testo unico sul pubblico impiego.
  Sottolinea che le concrete modalità di reclutamento prevedono la relativa richiesta al Dipartimento della funzione pubblica del Ministero della pubblica amministrazione che ne cura lo svolgimento con priorità e modalità semplificate. Anche qui si stabilisce la possibilità di deroga al regolamento della disciplina dei concorsi nella pubblica amministrazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994). Un'ultima deroga al citato decreto del Presidente della Repubblica del 1994 riguarda la disciplina della formazione delle graduatorie del concorso con l'inclusione tra i vincitori del concorso dei disabili risultati idonei (nei limiti numerici Pag. 60previsti dalla legge); ai fini della deroga, questi ultimi devono, tuttavia, risultare disoccupati al momento di formazione della graduatoria nonché essere iscritti nell'elenco tenuto dai servizi per il «collocamento mirato» nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato.
  Rammenta che il comma 10-quater stabilisce una disciplina di favore nell'assunzione di personale dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo; fatti salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità). Il Ministero della giustizia, in tali casi – analogamente a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 307, della legge di bilancio per l'anno 2019 – può riconoscere un punteggio aggiuntivo in graduatoria ai cd. precari della giustizia, ai quali il citato articolo 50 del decreto-legge n. 90 del 2014 già riconosce titoli di preferenza nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Il comma 10-quinquies precisa l'invarianza finanziaria dell'attuazione delle disposizioni ordinamentali sulle assunzioni di cui ai commi 10-ter e 10-quater, dovendo le amministrazioni provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente. Il comma 10-sexies consente al Ministero della giustizia di anticipare al 15 luglio 2019 l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale (area II e III) nel limite di 1.300 unità. Viene così derogata la disciplina dell'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio per l'anno 2019 che in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, impedisce ai Ministeri di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019. Infine, in considerazione delle risorse del turnover già iscritte a bilancio, il comma 10-septies quantifica in 8,32 milioni di euro per il 2019 i maggiori oneri derivanti dall'assunzione anticipata prevista dal comma 10-sexies. Tali risorse sono reperite riducendo di pari entità il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
  Sottolinea che l'articolo 18-bis – introdotto nel corso dell'esame al Senato – dispone la sospensione del pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia o anticipati, erogati dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, per alcuni soggetti condannati che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena detentiva nonché per i soggetti evasi o latitanti. Esso disciplina le modalità di adozione dei provvedimenti di sospensione, di comunicazione degli stessi provvedimenti agli enti interessati e di revoca della sospensione. Si prevede l'assegnazione delle risorse derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura nonché agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Ai sensi del comma 1, la sospensione del pagamento si applica ai soggetti che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena e che siano condannati a pena detentiva, con sentenza passata in giudicato, per i seguenti reati: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (articolo 270-bis del codice penale); attentato per finalità terroristiche o di eversione (articolo 280 del codice penale); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (articolo 289-bis del codice penale); associazioni di tipo mafioso anche straniere (articolo 416-bis del codice penale); scambio elettorale politico-mafioso (articolo. 416-ter del codice penale); strage (articolo 422 del codice penale); si tratta dunque dei medesimi reati in relazione ai quali, in caso di condanna definitiva è disposta la revoca del Reddito di Cittadinanza. La sospensione del pagamento si applica, sempre ai sensi del comma 1, anche ai soggetti che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena e Pag. 61che siano condannati in via definitiva, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per ogni altro delitto. La medesima disposizione si applica, inoltre, in via generale, agli evasi e ai latitanti.
  Rammenta che i provvedimenti di sospensione del pagamento sono adottati, con effetto non retroattivo, dal giudice che abbia dichiarato lo stato di latitanza o dal giudice che abbia emesso l'ordine di esecuzione al quale il condannato si sia volontariamente sottratto. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni pronunciate e agli ordini di carcerazione emanati prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 2). Il comma 3 stabilisce che i provvedimenti di sospensione del pagamento siano comunicati dal pubblico ministero all'ente gestore del rapporto previdenziale o assistenziale facente capo al soggetto interessato, entro 15 giorni dalla loro adozione, ai fini dell'immediata esecuzione del provvedimento stesso. Il comma 4 prevede che la medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sospensione possa disporne la revoca, al venir meno delle condizioni che abbiano determinato la sospensione medesima. Gli importi dovuti sono ripristinati a domanda dell'interessato, presentata al competente ente gestore della prestazione previdenziale. Alla domanda deve essere allegata la copia autentica del provvedimento di revoca. Il diritto al ripristino della prestazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione a corredo della stessa. Essa non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
  Fa presente che il comma 5 prevede che le risorse derivante dai provvedimenti di sospensione siano versati all'entrata del bilancio dagli enti interessati, con cadenza annuale, indi riassegnati ai capitoli relativi: al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010; agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
  Ciò premesso, preannuncia la presentazione, nella giornata di domani, di una proposta di parere, riservandosi di valutare eventuali osservazioni che dovessero pervenire dai colleghi entro un termine congruo.

  Francesca BUSINAROLO (M5S), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.