CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 4 marzo 2019
150.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XI e XII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Lunedì 4 marzo 2019. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi.

  La seduta comincia alle 12.25.

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che le Commissioni avviano oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1637 Governo, approvato dal Senato: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni».
  Invita le relatrici, deputate Murelli, per la XI Commissione, e Nesci, per la XII Commissione, a svolgere le loro relazioni.
  Ricorda che al termine delle relazioni, secondo quando convenuto in sede di Pag. 3Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, delle Commissioni riunite, avrà inizio un ciclo di audizioni informali, che si concluderà nella giornata di mercoledì 6 marzo.
  Ricorda, altresì, che, sempre secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 12 di giovedì 7 marzo.
  Dà, quindi, la parola alla relatrice per la XII Commissione, deputata Nesci.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice per la XII Commissione, sottolinea preliminarmente l'urgenza di completare l’iter del provvedimento in esame al fine di fare fronte al grave fenomeno rappresentato dalla diffusione della povertà, che in Italia registra uno dei livelli più alti in ambito europeo. La legittimazione di un intervento in tal senso deriva anche da quanto previsto dal Pilastro europeo dei diritti sociali, che richiede l'introduzione di un reddito minimo tale da garantire una vita dignitosa e l'accesso ai servizi e al mercato del lavoro. Auspica una collaborazione di tutti i gruppi parlamentari per proseguire nello sforzo di legiferare al meglio in un settore di grande rilevanza, ricordando che a breve sarà avviato un corposo ciclo di audizioni che completa quello svolto presso l'altro ramo del Parlamento. Passando all'esame dell'articolato, fa presente che il decreto-legge n. 4 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, consta di quarantadue articoli, suddivisi in tre Capi. Esso è adottato in attuazione delle disposizioni della legge di bilancio 2019: infatti, i commi 255 e 256 dell'articolo 1 della legge n. 245 del 2018 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza e il Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, le cui risorse costituiscono i limiti di spesa dei successivi provvedimenti di attuazione, cui espressamente le norme rinviano.
  Venendo al merito del provvedimento, rileva, con particolare riferimento al Capo I, «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza», che l'articolo 1 introduce, a decorrere dal mese di aprile 2019, l'istituto del reddito di cittadinanza, che, per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita, assume la denominazione di pensione di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza, che costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili, è definito misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
  L'articolo 2 elenca i requisiti che l'appartenente al nucleo familiare richiedente la prestazione deve possedere per poter accedere al beneficio del reddito di cittadinanza. In particolare, oltre alla cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero, in caso di cittadini stranieri, il diritto di soggiorno o il permesso di soggiorno permanente o di lungo periodo, il richiedente la prestazione deve possedere un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 9.360 euro; un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di 30.000 euro; un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo (la norma prevede l'ulteriore incremento di tali massimali di 5.000 euro per ogni componente Pag. 4con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo); un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al successivo comma 4. La soglia è incrementata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla pensione di cittadinanza. In ogni caso, la soglia è incrementata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE. La norma, inoltre, esclude dal beneficio i richiedenti se intestatari o aventi la piena disponibilità di beni durevoli, quali auto di lusso o navi. È anche previsto e regolamentato il caso di soddisfacimento di ulteriori richieste, in caso di eccedenza delle risorse, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che tengano conto anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del reddito di cittadinanza, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute. Non ha diritto al reddito di cittadinanza il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa. Segnala che il Senato ha subordinato l'accesso al beneficio per i cittadini comunitari alla presentazione di specifica certificazione riguardante l'eventuale possesso di beni nel Paese di origine. La norma introduce, inoltre, i valori del parametro della scala di equivalenza, da 1, per il primo componente del nucleo familiare, fino ad un massimo di 2,1.
  La norma, inoltre, reca le definizioni dei nuclei familiari che possono accedere al beneficio e le modalità per la determinazione del reddito per ottenere il reddito di cittadinanza e per mantenerlo e ne dispone la compatibilità con l'eventuale godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.
  L'articolo 3 disciplina le modalità di calcolo del Reddito e della pensione di cittadinanza, la relativa durata e decorrenza, nonché gli effetti sul godimento del beneficio economico derivanti da eventuali variazioni della composizione del nucleo familiare o della situazione occupazionale. Preliminarmente, la norma prevede che il beneficio si componga dell'integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di 6.000 euro annui (7.560 euro per la pensione di cittadinanza) moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, e dell'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, fino a un massimo di euro 3.360 annui (1.800 se il nucleo risiede in casa di proprietà per la quale sia stato concesso un mutuo o in caso di pensione di cittadinanza). La norma dispone, inoltre, che il beneficio, esente dall'IRPEF, non può essere superiore a una soglia di 9.360 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare, né inferiore a 480 euro annui. Quanto alla durata, la norma prevede la corresponsione del beneficio per il periodo in cui il beneficiario si trovi nelle condizioni richieste, comunque per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il reddito di cittadinanza può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della pensione di cittadinanza. Le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza a ciascun componente del nucleo familiare saranno disciplinate da un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre, per quanto riguarda la pensione di cittadinanza, la norma ne dispone direttamente la suddivisione in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.Pag. 5
  Fa presente che la norma, quindi, disciplina anche i casi in cui si determini un incremento del reddito da lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare. In questi casi, il maggior reddito da lavoro, desunto dalle comunicazioni obbligatorie opportunamente integrate in tal senso, concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Analogo effetto ha l'avvio di un'attività di impresa o di lavoro autonomo. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del reddito di cittadinanza per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata massima complessiva prevista. La norma, infine, disciplina anche i casi di variazione del nucleo familiare e i casi di interruzione del beneficio per cause diverse da sanzioni. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. Si dispone anche che l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta reddito di cittadinanza l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto.
  Ai sensi dell'articolo 4, l'erogazione del reddito di cittadinanza è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nonché all'adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale. Sono esclusi da tali obblighi i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione, nonché i beneficiari della pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del reddito di cittadinanza titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità. Questi ultimi possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, alle percentuali e con le tutele previste dalla legge n. 68 del 1999. Possono, invece, essere esonerati dai medesimi obblighi i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza. La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro deve essere resa attraverso l'apposita piattaforma digitale, prevista dal successivo articolo 6. Il richiedente il reddito di cittadinanza è convocato dai centri per l'impiego nel caso in cui appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente disoccupato da meno di due anni, o di età inferiore a 26 anni, o beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o che ne abbia terminato la fruizione da non più di un anno, o sottoscrittore negli ultimi due anni di un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l'impiego. Si prevede, inoltre, che la dichiarazione di immediata disponibilità è resa da tutti gli altri componenti che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o esonero dagli obblighi.
  Il beneficiario del reddito di cittadinanza stipula presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati, un Patto per il lavoro, che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato, definito in collaborazione con l'operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze. Il beneficiario è tenuto ad accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro. In particolare, sono previsti: la registrazione nella già citata piattaforma digitale, da consultarsi quotidianamente Pag. 6quale supporto nella ricerca del lavoro; lo svolgimento di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente; l'assenso all'avvio ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l'auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni; il sostegno dei colloqui psicoattitudinali e delle eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate; l'accettazione di almeno una di tre offerte di lavoro congrue e, in caso di rinnovo del beneficio, l'accettazione, a pena di decadenza, della prima offerta utile di lavoro congrua. A tale proposito, la norma dettaglia il contenuto dell'offerta di lavoro congrua, definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del reddito di cittadinanza e al numero di offerte rifiutate. In particolare, nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, si considera congrua un'offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta. La congruità dell'offerta muta con il prolungarsi del godimento o il rinnovo del beneficio o nel caso in cui vi sia un disabile nel nucleo familiare del percettore del reddito di cittadinanza. Segnala che il Senato, modificando, al comma 9-bis, l'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ha previsto che per i percettori di reddito di cittadinanza l'offerta di lavoro si ritiene congrua qualora la retribuzione proposta sia superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione.
  La norma, infine, prevede che, per i successivi tre mesi dall'inizio dell'impiego oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza, si continui ad erogare il reddito di cittadinanza a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute. Il periodo è di dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità. La norma prevede, invece, un percorso diverso per il richiedente in condizioni diverse che è convocato dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni. Agli interventi connessi al reddito di cittadinanza, incluso il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata a identificare i bisogni del nucleo familiare. All'esito della valutazione, gli interessati o sono presi in carico dai centri per l'impiego e sottoscrivono il Patto per il lavoro, oppure, se il bisogno è complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale, con il coordinamento di tutti i servizi coinvolti, cioè i centri per l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali eventualmente competenti. Nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove opportuni, anche gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro.
  La norma dispone che il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il beneficiario è tenuto a offrire, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, da svolgere Pag. 7presso il medesimo comune di residenza, per un numero di ore comunque non superiore a otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero di sedici ore settimanali su consenso di entrambe le parti. Le competenze acquisite dal beneficiario del reddito di cittadinanza sono registrate sulle apposite piattaforme digitali, previste dall'articolo 6, dai centri per l'impiego, dalle agenzie per il lavoro e dagli enti di formazione.
  Fa presente che il successivo articolo 5 disciplina le modalità di richiesta, riconoscimento ed erogazione del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza. In particolare, la richiesta all'INPS, mediante un apposito modulo, può essere presentata presso gli uffici postali abilitati, oppure mediante modalità telematiche, oppure presso i Centri di assistenza fiscale, previo convenzionamento con l'INPS. Le richieste della pensione di cittadinanza possono essere presentate anche presso gli istituti di patronato. Il reddito di cittadinanza è, quindi, riconosciuto dall'INPS, ove ricorrano le condizioni previste. La norma assegna all'Istituto previdenziale tempi definiti per la lavorazione delle richieste. Infatti, la verifica dei requisiti deve concludersi entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dei redditi che correda la domanda, sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei suoi archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine, si prevede che l'INPS acquisisca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del reddito di cittadinanza. In ogni caso, il riconoscimento da parte dell'INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta reddito di cittadinanza che, oltre al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, nonché, se del caso, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. La norma prevede anche la possibilità di individuare ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta reddito di cittadinanza, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Segnala il divieto di utilizzare il beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Infine, è prevista l'estensione ai beneficiari del reddito di cittadinanza delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale.
  Passa all'articolo 6, che dispone l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociale del Sistema informativo del reddito di cittadinanza, nell'ambito del quale operano due apposite piattaforme digitali dedicate al reddito di cittadinanza, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata. Esse costituiscono il portale delle comunicazioni dai centri per l'impiego, dai soggetti accreditati e dai comuni all'ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, all'INPS. La norma, quindi, elenca le informazioni che devono essere trasmesse alla piattaforme: le disponibilità degli uffici per la creazione di un'agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio; l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale; le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni; l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di residenza e di soggiorno; l'attivazione dei progetti per la collettività da parte dei comuni; ogni altra informazione utile a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale. Quanto ai controlli, la norma prevede la possibilità per il Ministero del lavoro e delle politiche Pag. 8sociali di stipulare convenzioni con la Guardia di finanza per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del reddito di cittadinanza e per il monitoraggio dell'attività degli enti di formazione. Al fine di attuare il reddito di cittadinanza anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e l'allocazione del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di enti controllati o vigilati da parte di amministrazioni dello Stato o di società in house.
  L'articolo 7 reca le disposizioni sanzionatorie, stabilendo, in particolare, le cause di decadenza e di riduzione del reddito di cittadinanza e alcune sanzioni penali e prevedendo anche alcuni obblighi di comunicazione e di controllo da parte di pubbliche amministrazioni. Anche l'articolo 7-bis introduce disposizioni sanzionatorie, con riferimento, in particolare, ai casi di infedele asseverazione o visto di conformità.
  L'articolo 8 introduce una serie di incentivi per favorire la ricollocazione del percettore del reddito di cittadinanza. Al comma 1, si prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, per il datore di lavoro che assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza, anche attraverso l'attività svolta da un soggetto accreditato. L'esonero, che non riguarda premi e contributi dovuti all'INAIL, spetta nel limite dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra diciotto mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a cinque mensilità. Nel caso di licenziamento del beneficiario di reddito di cittadinanza, effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. La norma richiede anche che il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario di reddito di cittadinanza, stipula, presso il centro per l'impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale. Il medesimo esonero, ma per importi pari alla metà, è riconosciuto, sulla base del comma 2, al datore di lavoro che assuma il beneficiario di reddito di cittadinanza che ha seguito un percorso formativo o di riqualificazione professionale, gestito da enti di formazione accreditati o Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua che hanno stipulato presso i centri per l'impiego e presso i soggetti accreditati uno specifico Patto di formazione.
  La restante metà dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione è riconosciuta all'ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del reddito di cittadinanza. L'esonero contributivo per l'assunzione di un beneficiario di reddito di cittadinanza spetta solo per incrementi occupazionali netti del numero dei dipendenti a tempo indeterminato, come previsto dal comma 3. Nel caso di avvio di un'attività autonoma o di impresa individuale, il comma 4 dispone l'erogazione al beneficiario di reddito di cittadinanza di un importo addizionale pari a sei mensilità di reddito di cittadinanza, in un'unica soluzione. Il comma 5 subordina la fruizione degli incentivi al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e al rispetto degli obblighi di assunzione relativi alle categorie protette di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, e il comma 6 prevede che le agevolazioni siano Pag. 9riconosciute entro i limiti e secondo le disposizioni dei Regolamenti (UE) 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014, concernenti i cosiddetti aiuti de minimis da parte degli Stati membri, con riferimento anche al settore agricolo e al settore della pesca e dell'acquacoltura. Infine, sulla base del comma 7, le agevolazioni in esame sono compatibili e aggiuntive rispetto all'esonero contributivo disposto dall'articolo 1, comma 247, della legge di bilancio per il 2019 per le assunzioni nel Mezzogiorno nel biennio 2019-2020. Se la fruizione di tale ultimo esonero è stata esaurita, al datore di lavoro la fruizione del beneficio disposto dall'articolo in esame è concessa sotto forma di credito di imposta.
  Con riferimento alla fase di prima applicazione e non oltre il 31 dicembre 2021, l'articolo 9, ai commi 1 e 2, prevede l'erogazione al beneficiario del reddito di cittadinanza che stipula il Patto per il lavoro dell'assegno di ricollocazione (Adr) da parte dell'ANPAL, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati. Il percettore dell'assegno è tenuto a scegliere il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, che ha una durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell'importo dell'assegno. La norma prevede anche che, se entro trenta giorni dalla richiesta il soggetto erogatore scelto non si attiva per la ricollocazione del beneficiario, questo deve rivolgersi ad altro soggetto erogatore. Il comma 3 individua i contenuti necessari del servizio di assistenza alla ricollocazione, tra cui segnala, in particolare, l'affiancamento di un tutor; il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata; l'assunzione dell'impegno del soggetto di svolgere le attività individuate dal tutor e di accettare l'offerta di lavoro congrua, il cui rifiuto ingiustificato deve essere comunicato dal soggetto erogatore del servizio al centro per l'impiego e all'ANPAL. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono definite con delibera del Consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei principi di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015. La norma, infine, prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai disoccupati percettori di NASpI e ai disoccupati da più di quattro mesi. Sono previste, infine, disposizioni riguardanti le modalità di trattamento dei dati personali da parte dell'ISTAT.
  Dopo aver segnalato che l'articolo 9-bis interviene sulla disciplina in materia di istituti di patronato, modificando taluni limiti da cui dipende la costituzione o lo scioglimento degli istituti medesimi, rileva che l'articolo 10 prevede il monitoraggio dell'attuazione del reddito di cittadinanza e la predisposizione di un rapporto annuale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che l'articolo 11 modifica la disciplina del Reddito di inclusione, il quale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto in esame, su cui mi soffermerò a breve, non potrà più essere richiesto a decorrere dal mese di marzo 2019, e che, a decorrere dal successivo mese di aprile 2019 non sarà più riconosciuto. In particolare, rileva che si prevede che, a coloro ai quali il Reddito di inclusione è stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, continueranno a essere erogati il beneficio economico per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il reddito di cittadinanza, e il progetto personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo familiare beneficiario del ReI. Il successivo articolo 11-bis provvede a modificare la disciplina vigente relativa ai Fondi paritetici interprofessionali, recata dall'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, per adeguarne le previsioni ai compiti di partecipazione ai percorsi formativi di chi accede al reddito di cittadinanza, ad essi attribuiti dal precedente articolo 8.
  L'articolo 12, infine, reca le disposizioni finanziarie, tra cui segnala, ai commi 1 e 2, l'autorizzazione dei limiti di spesa per il finanziamento del Reddito e della pensione Pag. 10di cittadinanza, le cui risorse sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza» per essere poi trasferite all'INPS. Il comma 3 autorizza, previo parere della Conferenza unificata Stato-Regioni, limiti di spesa a favore di ANPAL Servizi S.p.a., per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie a organizzare l'avvio del reddito di cittadinanza, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale. La medesima ANPAL Servizi S.p.a., al comma 4, è autorizzata a stabilizzare il personale a tempo determinato già in forza dell'Agenzia, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa autorizzati. Il comma 5 stanzia risorse nel 2019 per consentire ai beneficiari di presentare domanda di reddito di cittadinanza e di pensione di cittadinanza anche attraverso l'assistenza dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale. Il comma 6, in deroga al divieto di assumere personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019, disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio 2019 e nei limiti della dotazione organica, autorizza l'INPS, a decorrere dall'anno 2019, ad assumere personale al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel decreto in esame. Il comma 7 stanzia 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, per l'adeguamento e la manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché per attività di comunicazione istituzionale sul programma reddito di cittadinanza. Rileva, poi, che il comma 7-bis autorizza l'INAIL ad assumere personale entro i limiti di spesa indicati.
  Segnala, infine, ai commi 9, 10 e 11, una clausola di salvaguardia, in base alla quale, al fine di rispettare i limiti di spesa annuale, si prevede (comma 9) che, in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate. Al contrario, come disposto dai commi 10 e 11, se, sulla base del monitoraggio mensile, dovessero risultare minori oneri, le somme derivanti dalla accertata disponibilità di tali risorse confluiscono nel Fondo per il reddito di cittadinanza, con conseguente rideterminazione dei limiti di spesa, per essere poi destinate al potenziamento dei centri per l'impiego.
  Infine, sulla base dell'articolo 13, come già accennato in precedenza, a decorrere dal 1o marzo 2019, il reddito di inclusione non può essere più richiesto e a partire dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rinnovato. Tale beneficio continua a essere erogato a coloro ai quali è stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, per la durata prevista, ma non è compatibile con la contemporanea fruizione del reddito di cittadinanza da parte di un componente del nucleo familiare. In ogni caso, il percettore del Reddito di inclusione può presentare domanda per il reddito di cittadinanza e per il progetto personalizzato.
  Conclude, quindi, la relazione lasciando la parola alla collega Murelli, relatrice per l'XI Commissione, per l'illustrazione delle disposizioni in materia previdenziale, contenute nella seconda parte del provvedimento in esame.

Pag. 11

  Elena MURELLI (Lega), relatrice per la XI Commissione, sottolinea preliminarmente l'importanza del provvedimento, come, del resto, dimostrato dalle 77.000 domande già presentate per accedere al pensionamento sulla base della disciplina introdotta dal decreto-legge. Si tratta della riforma attesa dai cittadini che, votando lo scorso anno per le forze oggi al Governo, hanno voluto lo smantellamento della riforma Fornero e la possibilità di accedere al pensionamento con requisiti meno penalizzanti e senza l'applicazione del meccanismo di adeguamento alla speranza di vita.
  Venendo, quindi, al merito del provvedimento, rileva, come anticipato dalla collega Nesci, relatrice per la Commissione Affari sociali, che il Capo II del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di «Trattamento di pensione anticipata «quota 100» e altre disposizioni pensionistiche».
  In particolare, l'articolo 14, al comma 1, prevede la possibilità, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata, di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Tale diritto, se conseguito entro il 31 dicembre 2021, può essere esercitato anche successivamente a tale data. Il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita. Ai fini del conseguimento dei requisiti, sulla base del comma 2, è possibile cumulare, senza oneri per l'assicurato, i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS. Tale possibilità è esclusa per i soggetti già titolari di un trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina in esame. Come disposto dal comma 3, la pensione quota 100 non è cumulabile, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Quanto alla decorrenza del trattamento pensionistico, il comma 4 la fissa a decorrere dal 1o aprile 2019 per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018, mentre il comma 5, con riferimento a coloro che conseguono i requisiti dal 1o gennaio 2019, la fissa alla scadenza dei tre mesi successivi alla maturazione. Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, inoltre, il comma 6 dispone, in primo luogo, che la decorrenza del trattamento si consegue dal 1o agosto 2019 per coloro che hanno maturato i requisiti entro la data di entrata in vigore del decreto-legge, mentre, per coloro che maturano i requisiti successivamente a tale data, la decorrenza del trattamento si consegue dopo sei mesi. In secondo luogo, è necessario presentare la domanda di collocamento a riposo con un preavviso di sei mesi.
  Al comma 7, per il personale della scuola e dell'AFAM, così come disposto dall'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, tale personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.
  Il comma 7-bis prevede, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dall'applicazione della disciplina relativa a «quota 100» sul sistema scolastico e di garantire lo svolgimento dell'attività didattica, che, nel primo dei concorsi pubblici per docente nella scuola secondaria, bandito secondo le ordinarie procedure successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, le graduatorie di merito siano predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo Pag. 12e che al servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione (scuole pubbliche e scuole paritarie private) sia attribuito un punteggio fino al 50 per cento di quello attribuibile ai titoli.
  Segnala, quindi, che i commi 9 e 10 escludono l'applicazione della nuova disciplina per il conseguimento della cosiddetta «isopensione» e dell'assegno straordinario erogato dai fondi di solidarietà bilaterali, nonché per il personale militare delle Forze armate, il personale delle Forze di polizia, di polizia penitenziaria e della Guardia di finanza e il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Segnala che, per fare fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari derivanti dall'introduzione del canale di pensionamento anticipato cosiddetto «quota 100», i commi da 10-bis a 10-septies autorizzano il reclutamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, in deroga alle disposizioni dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, anche mediante lo svolgimento di un concorso unico con priorità di svolgimento e modalità semplificate. Inoltre, la norma autorizza il Ministero della giustizia, nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali, ad assumere dal 15 luglio 2019, in deroga al termine del 15 novembre disposto dalla legge di bilancio 2019, un limite massimo di 1.300 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato. Segnala, al comma 10-quater, la previsione di una disciplina di favore nell'assunzione di personale dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Il Ministero della giustizia, in tali casi, può riconoscere un punteggio aggiuntivo in graduatoria ai cosiddetti «precari della giustizia», ai quali la normativa vigente già riconosce titoli di preferenza nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione.
  L'articolo 14-bis introduce disposizioni di carattere finanziario volte a rendere meno stringenti i vigenti limiti alle capacità assunzionali delle regioni e degli enti locali, attingendo ai residui disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. Segnala, in particolare, che al comma 1, lettera b), capoverso 5-septies, si dispone l'obbligo per i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, di permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, nonché l'inderogabilità di tale disposizione da parte dei contratti collettivi.
  Il successivo articolo 14-ter introduce modifiche alle disposizioni in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici, recate dalla legge di bilancio per il 2019, prevedendo, in particolare, che le graduatorie siano impiegate non più esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, ma anche per i posti che si rendono disponibili a seguito della mancata costituzione o della estinzione del rapporto di lavoro con i candidati vincitori. Inoltre, la norma estende al personale educativo anche degli enti locali l'esclusione, prevista dalla medesima legge di bilancio per il personale scolastico, dall'adozione di procedure di reclutamento semplificate e dall'utilizzo delle graduatorie vigenti.
  L'articolo 15 introduce modifiche alla disciplina sui requisiti e sui termini di decorrenza della pensione anticipata rispetto al conseguimento dell'età anagrafica per il trattamento di vecchiaia. Infatti, si dispone la cristallizzazione, a decorrere dal 2019 e fino al 2026, dei requisiti previgenti per l'accesso alla pensione anticipata, fissati per il periodo 2016-2018 a 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne e a 42 anni e 10 mesi per gli uomini, confermando, nel contempo, la finestra di tre mesi dalla loro maturazione per la decorrenza del trattamento, senza l'applicazione, fino al 2026, dell'adeguamento alla speranza di vita. In sede di prima applicazione, i soggetti che hanno Pag. 13maturato i requisiti dal 1o gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1o aprile 2019. Per i soggetti che maturano i requisiti dal 1o gennaio 2019, è previsto un posticipo di tre mesi della prima decorrenza utile della pensione a partire dalla data di maturazione del requisito.
  Per il personale della scuola e dell'AFAM, così come disposto dall'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, tale personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.
  L'articolo 16 introduce l'istituto della cosiddetta «Opzione donna», già previsto in via sperimentale dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 per consentire, fino al 31 dicembre 2015, alle lavoratrici con un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e con un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, di accedere al trattamento pensionistico optando per una liquidazione secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. L'articolo 16 del decreto-legge, infatti, prevede la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Tale requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita. È prevista l'applicazione delle finestre di dodici mesi per le lavoratrici dipendenti e diciotto mesi per le lavoratrici autonome a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti. Anche in questo caso, è prevista una diversa disciplina per il personale della scuola, con la decorrenza del trattamento a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla maturazione dei requisiti.
  L'articolo 17 prevede il blocco dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 degli incrementi dell'età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i cosiddetti lavoratori precoci, prevedendone altresì il diritto al pensionamento trascorsi tre mesi dalla maturazione degli specifici requisiti richiesti. Il successivo articolo 18 proroga fino al 31 dicembre 2019 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, mentre l'articolo 18-bis dispone la sospensione dell'erogazione dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipata erogati dagli enti di previdenza obbligatoria ai soggetti, anche evasi o latitanti, condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per reati di terrorismo o di tipo mafioso, nonché per ogni altro delitto per il quale sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore ai due anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena.
  Segnala, quindi, che l'articolo 19, con riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dei termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria e riguardanti i periodi contributivi fino al 31 dicembre 2014, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.
  Passa all'articolo 20, che, in via sperimentale per il periodo 2019-2021, prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata dell'INPS, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non titolari di pensione, di riscattare, in tutto o in parte nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto compresi tra la data del Pag. 14primo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. L'onere a carico dell'assicurato, determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997, è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi. Tale onere, per i dipendenti del settore privato, può essere sostenuto dal datore di lavoro attraverso i premi di produzione, deducibili dal reddito di impresa e da lavoro autonomo. Il versamento alle gestioni previdenziali di appartenenza può essere effettuato in un'unica soluzione oppure in massimo centoventi rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi. Infine, l'articolo modifica la disciplina relativa al riscatto del periodo di laurea, disponendo che esso, da fare interamente con il sistema contributivo, sia possibile per coloro che hanno un'età inferiore a 45 anni, tenuti al versamento di un contributo pari, per ogni anno da riscattare, al livello minimo imponibile annuo, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.
  L'articolo 21, in deroga alla disciplina vigente, introduce la possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1o gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, di escludere l'applicazione del limite massimo di imponibile contributivo e di base di calcolo del trattamento pensionistico previsto dal comma 18 dell'articolo 2 della legge n. 335 del 1995.
  L'articolo 22 introduce la possibilità, per i fondi di solidarietà bilaterali, di erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione «quota 100» entro il 31 dicembre 2021. L'erogazione è subordinata ad accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali è stabilito, a garanzia dei livelli occupazionali, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione. I medesimi fondi versano, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche la contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Tali disposizioni si applicano a prescindere dalla circostanza che i periodi oggetto di riscatto o di ricongiunzione siano necessari o meno per il conseguimento del diritto all'assegno straordinario. La norma prevede la deducibilità di tali versamenti. Il comma 4 prevede che, per le prestazioni, con decorrenza successiva al 1o gennaio 2019, in favore dei lavoratori derivanti dagli accordi cosiddetti di isopensione ovvero derivanti dagli istituti di assegno straordinario dei fondi di solidarietà bilaterali, il datore di lavoro abbia l'obbligo di provvedere al pagamento della medesima prestazione al lavoratore fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi costitutivi, al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti. Infine, segnala che il Fondo di solidarietà per il lavoro in somministrazione è autorizzato a versare all'INPS, per periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, contributi pari all'aliquota di finanziamento prevista per il Fondo lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro. La norma, inoltre, riconduce alle competenze del Pag. 15Fondo, a valere sulle risorse appositamente previste dalla contrattazione collettiva di settore, i programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, nonché le altre misure di politica attiva stabilite dalla contrattazione collettiva stessa.
  Con riferimento al trattamento di fine servizio (TFS), l'articolo 23 dispone che i dipendenti pubblici e il personale degli enti pubblici di ricerca cui è liquidata la pensione, secondo il sistema della «quota 100» o secondo i sistemi già previsti dall'ordinamento, conseguono il riconoscimento dell'indennità di TFS al momento della maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento previsti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Nelle more della liquidazione dell'indennità, tali soggetti possono richiedere una somma pari all'indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato, nell'importo massimo di 45.000 euro, esente dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Il finanziamento e i relativi interessi sono restituiti integralmente a valere sull'indennità di fine servizio liquidata al pensionato. A tal fine, la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo di garanzia, gestito dall'INPS, con una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro per il 2019. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato. Segnala che, nel corso dell'esame al Senato, è stato specificato che la normativa riguarda anche i soggetti che abbiano avuto accesso al pensionamento prima dell'entrata in vigore del decreto.
  Sempre con riguardo al TFS, l'articolo 24 dispone la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sull'indennità di fine servizio, in misura crescente rispetto al tempo trascorso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la corresponsione della indennità. Tale riduzione si applica sull'imponibile dell'indennità non superiore a 50 mila euro.
  L'articolo 25 interviene sulla struttura degli enti previdenziali, reintroducendo talune fattispecie eliminate dal decreto-legge n. 78 del 2010. In particolare, si reintroduce tra gli organi di tali enti il consiglio di amministrazione, di cui si disciplinano la composizione e i poteri, e si attribuiscono al presidente la rappresentanza legale dell'Istituto e i poteri di convocare e presiedere il consiglio di amministrazione. Inoltre, accanto alla cessazione, la norma introduce anche la fattispecie della decadenza dalla carica. Il comma 2, con disposizioni di carattere transitorio, prevede, nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina del presidente e del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del presidente in carica, la possibilità di nominare un soggetto cui sono attribuiti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni in esame. La nomina avviene con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ricorda, in proposito, che le disposizioni intervengono sulla medesima materia delle proposte di legge n. 479 Carla Cantone e n. 1158 Murelli, attualmente all'esame, in sede referente, da parte della XI Commissione.
  L'articolo 25-bis conferma in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre la data del 31 luglio 2019, l'applicazione ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano della disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.
  L'articolo 25-ter formula un principio generale, in base al quale tutti gli enti erogatori di trattamenti pensionistici devono fornire ai soggetti percettori precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali. L'articolo 26, ai commi 1 e 2, dispone, per il 2019, la devoluzione del Pag. 1650 per cento dell'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo e, contestualmente, dispone l'abrogazione delle disposizioni che prevedevano, per il 2019, un nuovo incremento della medesima addizionale. Ricorda che il Fondo, ridenominato nel 2015 come Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, ha lo scopo di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità del personale del settore del trasporto aereo, nonché di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del medesimo settore. Il testo previgente della disposizione destinava permanentemente, dal 2019, il gettito derivante dall'incremento dell'addizionale alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS). Pertanto, per effetto della disposizione in esame, limitatamente al 2019, il 50 per cento del gettito dell'addizionale è devoluto al Fondo volo e, solo a decorrere dal 2020, l'intero gettito è attribuito alla GIAS. Il comma 3 abroga i commi 5 e 6 dell'articolo 13-ter del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016, che prevedevano, per il solo 2019, un nuovo incremento dell'addizionale comunale pari a 0,32 euro, che era destinato a essere acquisito a patrimonio netto dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
  Rileva, quindi, che l'articolo 26-bis stanzia risorse per consentire la proroga al 2020 degli interventi di cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione, crisi aziendale e contratti di solidarietà, mentre l'articolo 26-ter prevede la possibilità di erogare acconti per sei mensilità di integrazione salariale straordinaria al fine di garantire la continuità del reddito ai lavoratori sospesi, in presenza di pluriennali piani di riorganizzazione già oggetto di specifici accordi in sede ministeriale che coinvolgono imprese operanti in più regioni con più di cinquecento unità lavorative, con gravi ricadute occupazionali in aree di crisi complessa. Il successivo articolo 26-quater prevede l'obbligo, per il datore di lavoro, a pena di decadenza, di chiedere all'INPS, entro sei mesi, il conguaglio o il rimborso delle somme relative alla Cassa integrazione guadagni in deroga erogate dall'INPS stesso con la forma del pagamento diretto.
  Segnala, poi, che l'articolo 26-quinquies estende ai dipendenti dell'ENAV iscritti alla gestione Fondo pensione lavoratori dipendenti dell'INPS la disciplina, attualmente applicata ai lavoratori con i medesimi profili che hanno tuttavia mantenuto l'iscrizione alla gestione dipendenti pubblici – Cassa Stato, in base alla quale l'accesso al pensionamento di vecchiaia, al venir meno del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa, si consegue al compimento del sessantesimo anno di età. I profili professionali interessati sono: controllori di traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, esperto di assistenza al volo e meteo. L'articolo 26-sexies dispone lo stanziamento di 20 milioni di euro per il rifinanziamento nel 2019 di misure di sostegno al reddito dei lavoratori dei call center. La misura, come risulta dalla relazione tecnica, riguarda circa duemila lavoratori.
  Infine, al Capo III, relativo alle disposizioni finanziarie, gli articoli 27 e 28 recano, rispettivamente, modifiche alla disciplina dei giochi e la copertura degli oneri del provvedimento. Segnala, in particolare, il comma 3 dell'articolo 28, che pone in capo all'INPS un obbligo di monitoraggio delle domande di pensionamento relative all'articolo 14 (concernente l'accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi), all'articolo 15 (in materia di pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica) e all'articolo 16 (pensionamento anticipato delle donne, cosiddetta «Opzione donna»). Il monitoraggio avviene con cadenza mensile nel corso del 2019, indi con cadenza trimestrale. Pag. 17Entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento, l'INPS invia la rendicontazione degli oneri in oggetto, anche a carattere prospettico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze
  L'articolo 29, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.
  In conclusione, si unisce alla collega Nesci nell'auspicare che l'esame del decreto-legge possa essere favorito dalla collaborazione di tutti i gruppi parlamentari presenti nelle Commissioni XI e XII.

  Andrea GIACCONE, presidente, in considerazione della necessità di procedere alle audizioni all'ordine del giorno, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

AUDIZIONI INFORMALI

  Lunedì 4 marzo 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1637 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni».
Rappresentanti di CISAL e USB.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.45.

Rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL e CONFSAL.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 15.50.

Rappresentanti di CONFIMI Industria, Conflavoro e CONFAPI.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.15.

Rappresentanti di R.E TE. Imprese Italia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.20 alle 16.50.

Rappresentanti di Confagricoltura e Coldiretti.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.50 alle 17.15.

Rappresentanti di Sistema gioco Italia e Associazione concessionari di giochi pubblici (ACADI).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 17.25 alle 18.

Rappresentanti di Assolavoro e Associazione italiana delle agenzie per il lavoro (Assosomm).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 18 alle 18.25.

Rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 18.25 alle 18.40.

Rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 18.40 alle 19.10.

Rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 19.10 alle 19.30.

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Rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 19.30 alle 19.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.50 alle 20.15.