CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 febbraio 2019
139.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 7 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Fabiana DADONE. – Interviene la relatrice per la VIII Commissione, Federica Daga.

  La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque.
C. 52 Daga ed altri.
(Parere alla Commissione VIII).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fabiana DADONE, presidente, in considerazione dell'impossibilità del relatore ad intervenire nella seduta, invita la deputata Tomasi a svolgerne le funzioni.

  Maura TOMASI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
   «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il progetto di legge C. 52, adottato come testo base nella seduta del 30 gennaio 2019, e rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
   la proposta di legge, che si compone di 17 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto reca un complesso di disposizioni sul governo del ciclo delle acque e sulla gestione del servizio idrico, nonché una delega al Governo per la definizione di imposte di scopo per assicurarne il finanziamento;
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   alcune disposizioni appaiono suscettibili di approfondimenti per quel che attiene la chiarezza della formulazione; in particolare, il comma 1 dell'articolo 2 fa riferimento alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/64/l.63/Rev. 1 del 28 luglio 2010; gli estremi del documento sembrano però essere quelli del progetto di risoluzione, mentre la corretta classificazione della risoluzione approvata dovrebbe essere A/RES/64/292; al comma 8 dell'articolo 3 andrebbero specificate le modalità con le quali i comuni incentiveranno gli esercizi commerciali che servano gratuitamente ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti; il comma 6 dell'articolo 8 prevede che l'ufficio Pag. 4di vigilanza sulle risorse idriche si avvalga di un osservatorio, del quale, tuttavia, non è specificata la composizione; il comma 3 dell'articolo 10 prevede che gli enti di diritto pubblico chiamati a gestire il servizio idrico integrato non siano assoggettati al patto di stabilità interno; si segnala che tuttavia lo strumento del patto è stato superato con l'introduzione, per i soggetti oggetto della norma, della disciplina dell'equilibrio di bilancio delle amministrazioni pubbliche non territoriali di cui all'articolo 13 della legge n. 243 del 2012; il medesimo comma 3 fa riferimento a «limitazioni di carattere contrattuale», cui gli enti di diritto pubblico chiamati a gestire il servizio idrico integrato non sarebbero assoggettati; tali limitazioni andrebbero meglio specificate; al comma 9 dell'articolo 10 andrebbero specificate le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi statali;
   il testo utilizza le espressioni «diritto della natura» (al comma 1 dell'articolo 8) e «democrazia partecipativa» (al comma 2 dell'articolo 15); si fa così riferimento a temi oggetto di un approfondito dibattito culturale; in tal senso, se è scelta assolutamente legittima del Legislatore, in una condivisibile concezione evolutiva degli istituti giuridici, quella di voler inserire nell'ordinamento tali concetti, appare però necessario, per la loro futura «vita nel diritto», individuare un'adeguata definizione;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   in via generale, la proposta di legge, nell'intervenire su un settore che ha formato oggetto di una profonda stratificazione normativa, potrebbe necessitare di coordinamenti con la normativa vigente; potrebbe quindi risultare opportuno prevedere, come previsto in analoghi precedenti, una delega al Governo consistente nel coordinamento della normativa introdotta dalla proposta con l'ordinamento vigente;
   il comma 3 dell'articolo 5 definisce la durata delle concessioni di prelievo di acque; al riguardo, andrebbe approfondito il coordinamento tra la norma e quanto previsto dall'articolo 11-quater del decreto-legge n. 135 del 2018 in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche;
   il comma 1 dell'articolo 6 richiama i requisiti minimi di qualità delle acque prescritti dal decreto legislativo n. 31 del 2001; parte della disciplina di tale provvedimento è però ora sostituita dal decreto legislativo n. 28 del 2016, cui occorrerebbe quindi fare riferimento;
   il comma 7 dell'articolo 8 reca una modifica solo implicita, in materia di funzioni di regolazione nel settore idrico, dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge n. 201 del 2011 mentre andrebbe utilizzata, in coerenza con il paragrafo 3, lettera a), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, la tecnica della novella;
   il comma 4 dell'articolo 15 affida alla Carta nazionale del servizio idrico, che sarà «definita» dal Governo, l'individuazione dei livelli e parametri minimi di qualità del servizio idrico integrato; non sono però specificate le modalità con le quali il Governo procederà alla definizione di tale Carta e in quale tipologia di atto giuridico tale Carta si sostanzierà;
   il comma 2 dell'articolo 17 prevede una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo per la definizione delle imposte di scopo previste dal medesimo articolo «in conformità ai principi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge»; al riguardo appare necessario prevedere espliciti principi e criteri direttivi;
   per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento formula le seguenti condizioni:
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire all'articolo 10, comma 3, le parole «al patto di stabilità interno» con le Pag. 5seguenti: «all'equilibrio di bilancio previsto dall'articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a:
    inserire nel provvedimento una delega al Governo volta al coordinamento della normativa introdotta dalla proposta di legge con l'ordinamento vigente;
    specificare, all'articolo 15, comma 4, le modalità con le quali il Governo procederà alla definizione della Carta nazionale del servizio idrico integrato e in quale tipologia di atto giuridico tale Carta si sostanzierà;
    corredare la delega legislativa prevista dall'articolo 17, comma 2, di espliciti principi e criteri direttivi;
   il Comitato osserva altresì quanto segue:
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
    sostituire, all'articolo 2, comma 1, le parole: «A/64/l.63/Rev. 1» con le seguenti: «A/RES/64/292»;
    specificare, all'articolo 3, comma 8, le modalità con le quali i comuni incentiveranno gli esercizi commerciali che servano gratuitamente ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti;
    inserire un'adeguata definizione, all'articolo 8, comma 1, di «diritto della natura»;
    specificare, all'articolo 8, comma 6, la composizione dell'Osservatorio chiamato a coadiuvare l'ufficio di vigilanza sulle risorse idriche del Ministero dell'ambiente;
    specificare meglio, all'articolo 10, comma 3, le «limitazioni di carattere contrattuale» cui gli enti di diritto pubblico chiamati a gestire il servizio idrico integrato non saranno assoggettati;
    specificare, all'articolo 10, comma 9, le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi statali previsti;
    inserire un'adeguata definizione, all'articolo 15, comma 2, di «democrazia partecipativa»;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
    approfondire il coordinamento tra quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, in materia di durata delle concessioni di prelievo di acque e quanto disposto dall'articolo 11-quater del decreto-legge n. 135 del 2018 in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche;
    aggiungere in fine, all'articolo 6, comma 1, le parole: «e dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28»;
    utilizzare, all'articolo 8, comma 7, la tecnica della novella per modificare l'articolo 21, comma 19 del decreto-legge n. 201 del 2011, con riferimento all'attribuzione delle funzioni di regolazione nel settore idrico.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.10.