CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 febbraio 2019
137.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 56

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 febbraio 2019. — Presidenza della presidente, Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia.
C. 1486 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco RIZZONE (M5S), relatore, ricorda che già all'inizio del 2018 la Banca Centrale Europea (BCE) rileva la debolezza della situazione patrimoniale della Banca Carige S.p.A.: i fondi propri risultano sotto la soglia di vigilanza. A marzo 2018 prima e nel maggio successivo poi la Banca tenta di porvi rimedio cercando di reperire fondi sul mercato, senza successo. Nell'autunno 2018 gli stress test condotti dalla BCE (in base al Single Supervisory Mechanism, che considera gli impatti sui dati di bilancio dovuti a evoluzioni negative dei principali indicatori economici e finanziari) confermano la debolezza della Banca. La BCE (tenuta a vigilare su Banca Carige essendo questa ritenuta di rilevanza «sistemica») chiede al Consiglio di Amministrazione della Banca di ripristinare e assicurare in modo sostenibile l'osservanza dei requisiti patrimoniali entro il 31 dicembre 2018. Viene quindi proposto un aumento del capitale sociale per un importo massimo complessivo pari a 400 milioni di euro che, tuttavia, non viene approvato dall'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2018. Il 2 gennaio 2019 quattro membri del consiglio di amministrazioni si dimettono, determinando la decadenza dell'organo. La banca entra dunque in amministrazione straordinaria. Il decreto-legge in esame, emanato dal Governo per la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a garantire alla banca Carige S.p.A. misure di sostegno pubblico, al fine di garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, nel quadro della disciplina europea degli aiuti di Stato al settore bancario, è suddiviso in tre Capi e 23 articoli.
  Al Capo I, articoli da 1 a 11, il decreto disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione della Banca Carige S.p.A. e sui finanziamenti alla stessa erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia per fronteggiare Pag. 57gravi crisi di liquidità (ELA); al Capo II, articoli da 12 a 21, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare azioni della Banca Carige S.p.A., definendo le modalità di tali interventi; al Capo III, articolo 22, stabilisce le risorse finanziarie (1,3 miliardi) destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo di euro e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza a favore di Banca Carige S.p.A. Entrando nel dettaglio del contenuto del decreto, osserva che l'articolo 1 autorizza il Ministero dell'economia e finanze a concedere, fino al 30 giugno 2019 la garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione di Banca Carige S.p.A., fino a un valore nominale di 3 miliardi di euro.
  L'articolo 2 definisce le caratteristiche degli strumenti finanziari di nuova emissione per i quali può essere concessa la garanzia dello Stato, in linea con quanto previsto dal paragrafo 59 della Comunicazione sul settore bancario. In particolare, per essere garantiti dallo Stato gli strumenti emessi di Banca Carige S.p.A. devono: essere emessi successivamente all'8 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge in esame; avere durata residua non inferiore a due mesi e non superiore a cinque anni o a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della legge n. 130 del 1999; essere denominati in euro; rappresentare debiti di primo rango che non presentino clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi; prevedere il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza; avere un rendimento predeterminato; essere prodotti non complessi né strutturati.
  L'articolo 3 introduce alcuni limiti alla concessione della garanzia da parte dello Stato. In particolare, l'ammontare delle garanzie concesse è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio – lungo termine della Banca Carige S.p.A. Si prevede inoltre che l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di ciascuna banca non può eccedere, di norma, i fondi propri a fini di vigilanza.
  Ai sensi dell'articolo 4 la Banca Carige S.p.A., in relazione alla concessione della garanzia statale, deve svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.
  L'articolo 5 chiarisce le caratteristiche della garanzia statale. Si stabilisce che la garanzia dello Stato è onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta e copre il capitale e gli interessi. Il valore nominale degli strumenti finanziari con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia dello Stato non può eccedere, salvo casi debitamente giustificati, un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla Banca Carige S.p.A. e garantiti dallo Stato. Sono escluse dalla garanzia dello Stato le passività computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.
  L'articolo 6 indica le modalità per determinare, con riferimento a ciascuna operazione, il corrispettivo per la garanzia statale, in linea con le comunicazioni della Commissione europea in materia. In particolare gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia sono determinati caso per caso sulla base della valutazione del rischio di ciascuna operazione con specifiche modalità.
  L'articolo 7 disciplina la procedura per accedere alla garanzia. La Banca Carige S.p.A. può presentare una richiesta secondo un modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro, il quale la concede sulla base di una valutazione positiva della Banca d'Italia. A specifiche condizioni, la banca è tenuta a presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico.
  L'articolo 8 detta le modalità di escussione della garanzia. Si stabilisce che entro Pag. 58trenta giorni dalla scadenza, la banca invia una richiesta motivata alla Banca d'Italia e al Tesoro e quest'ultimo provvede al pagamento. La banca rimborsa le somme pagate dallo Stato con l'applicazione di interessi al tasso legale; contestualmente, essa presenta un piano di ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea.
  Ai sensi dell'articolo 9 il Ministro dell'economia e delle finanze può rilasciare, secondo le modalità previste dall'articolo in esame, la garanzia statale sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità.
  L'articolo 10 detta le modalità di escussione della garanzia statale sull'erogazione di liquidità di emergenza. Si prevede che, in caso di inadempimento della Banca Carige S.p.A. alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti della Banca d'Italia, questa, in esito all'escussione del collaterale stanziato a copertura del finanziamento e nei limiti dell'importo garantito, presenta richiesta di attivazione della garanzia statale al Dipartimento del Tesoro, allegando la documentazione relativa all'escussione del collaterale e indicando gli importi residuali dovuti. Il dipartimento del Tesoro, accertata la fondatezza della richiesta, provvede tempestivamente entro trenta giorni alla corresponsione dell'importo dovuto dalla banca.
  L'articolo 11 contiene una delega che consente di adottare misure di attuazione del Capo I con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Banca d'Italia.
  L'articolo 12 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, a sottoscrivere o acquistare, entro il 30 settembre 2019, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da Banca Carige, secondo specifiche modalità e condizioni di legge.
  L'articolo 13 subordina la possibilità di Banca Carige di chiedere l'intervento dello Stato alla preventiva sottoposizione di un programma di rafforzamento patrimoniale all'Autorità competente, ossia la BCE. L'Autorità è tenuta a valutare l'adeguatezza del piano a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale. Ove il programma risulti insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale, la banca può presentare la richiesta di intervento dello Stato.
  L'articolo 14 disciplina la presentazione della richiesta di erogazione del sostegno pubblico, specificando la documentazione e le informazioni di cui la richiesta deve essere corredata.
  Ai sensi dell'articolo 15, l'autorità competente, la BCE, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il fabbisogno residuo di capitale regolamentare evidenziato dall'emittente.
  L'articolo 16 prevede che la Banca Carige presenti, con la richiesta di intervento dello Stato, anche una dichiarazione con cui assume alcuni impegni previsti dalla Comunicazione della Commissione UE sugli aiuti di Stato alle banche, fino al perfezionamento della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Si tratta di una serie di obblighi volti a evitare la fuoriuscita di risorse. Il Ministero dell'economia e delle finanze può inoltre condizionare la sottoscrizione del capitale dell'emittente alla revoca o alla sostituzione dei consiglieri esecutivi o del direttore generale e alla limitazione delle retribuzioni degli organi apicali.
  L'articolo 17 disciplina le modalità concrete di realizzazione dell'intervento statale di ricapitalizzazione precauzionale di Banca Carige. Il piano di ristrutturazione e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea, ai fini di una decisione sulla compatibilità delle misure con le norme in tema di aiuti di Stato. Ad esito positivo della valutazione della Commissione, le norme affidano a un provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta della Banca d'Italia, l'applicazione delle misure di burden sharing, nonché l'aumento di capitale della banca e la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. L'adozione dei predetti provvedimenti Pag. 59è subordinata all'assenza delle condizioni per avviare la risoluzione dell'istituto bancario, nonché all'assenza dei presupposti che danno luogo alla conversione forzosa di azioni, partecipazioni e altri strumenti di capitale nell'ambito della risoluzione delle crisi, ovvero quale misura adottata per rimediare allo stato di dissesto.
  L'articolo 18 disciplina la procedura di sottoscrizione delle azioni di Banca Carige da parte del Ministero dell'economia e delle finanze in seno alla ricapitalizzazione precauzionale. In particolare si stabilisce tra l'altro che il Ministero sottoscrive azioni di nuova emissione. Si tratta di azioni ordinarie che attribuiscono il diritto di voto non limitato né condizionato nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria, non privilegiate nella distribuzione degli utili né postergate nell'attribuzione delle perdite. Si rinvia poi all'allegato al provvedimento per l'individuazione di criteri e metodologie per determinare il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione al Ministero e si chiarisce che le spese di sottoscrizione e acquisto delle azioni da parte del Ministero sono interamente a carico di Banca Carige.
  L'articolo 19 disciplina alcuni effetti relativi all'eventuale assunzione di partecipazioni in Banca Carige da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, non si applicano le disposizioni del Testo Unico Finanziario, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che obbligano a promuovere l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria, in caso di superamento delle soglie di legge.
  L'articolo 20 disciplina le misure che prevedono la partecipazione di azionisti e creditori subordinati agli oneri di ricapitalizzazione della banca, il cosiddetto burden sharing. In primo luogo, si chiarisce che l'eventuale sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze è effettuata solo dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, allo scopo di contenere il ricorso ai fondi pubblici. Sono poi specificamente individuate le passività assoggettabili alla conversione, da effettuarsi nell'ordine indicato ex lege. Le norme stabiliscono tra l'altro le regole relative all'inefficacia delle garanzie rilasciate sugli strumenti oggetto di conversione e i principi applicabili alla conversione medesima. Si chiariscono i casi in cui, previo parere negativo della Commissione UE, non si dà luogo in tutto o in parte alla conversione. Viene disciplinata la tutela giurisdizionale avverso le misure di conversione, nonché l'insieme degli effetti del burden sharing e dell'erogazione del sostegno pubblico sui rapporti contrattuali dell'intermediario. Le norme vengono poi qualificate come disposizioni di applicazione necessaria.
  L'articolo 21 consente di emanare disposizioni di attuazione delle norme sull'intervento dello Stato di cui al Capo II in esame e autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad avvalersi di esperti in materia finanziaria, contabile e legale per la strutturazione degli interventi di ricapitalizzazione precauzionale di Banca Carige.
  L'articolo 22 disciplina la copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale di Banca Carige e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza a favore della medesima banca.
  L'articolo 23 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Martina NARDI (PD) rileva la posizione costruttiva del gruppo del Partito Democratico sul decreto-legge in esame. Si tratta, infatti, di un provvedimento che è sostanzialmente la fotocopia di interventi normativi analoghi effettuati dai governi di centro-sinistra nella scorsa legislatura a favore di istituti bancari in crisi. Ricorda come una delle due forze attualmente di maggioranza, allora all'opposizione, avesse gridato allo scandalo, ricorrendo anche a forme eclatanti di protesta, per il fatto che si salvassero le banche con i soldi dei cittadini. Ora avviene lo stesso ed è una cosa che il Partito Democratico non può che giudicare positivamente, stigmatizzando Pag. 60nel contempo il diverso atteggiamento di quella forza politica.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, senza nulla togliere all'intervento della deputata Nardi, desidera sottolineare come la finalità del provvedimento sia quella di mettere in sicurezza e proteggere i risparmi investiti nella banca in questione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.