CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 gennaio 2019
135.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e X)
COMUNICATO
Pag. 20

SEDE REFERENTE

  Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del presidente della V Commissione, Claudio BORGHI, indi della presidente della X Commissione, Barbara SALTAMARTINI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 15.05.

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
C. 1550 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

  Emanuele CESTARI (Lega), relatore per la V Commissione, avverte preliminarmente che, nell'illustrare i contenuti del provvedimento, si soffermerà sulle disposizioni più prossime alle materie di competenza della V Commissione bilancio, mentre le altre disposizioni saranno illustrate dal relatore per la X Commissione. Precisa che illustrerà pertanto gli articoli 1, commi 8-bis e 8-ter, 1-bis, 4, 4-bis, 5, 7, 8, 8-bis, 9-bis, 11, 11-bis, 11-quinquies, 11- sexies e 11-septies.
  Venendo al contenuto delle singole disposizioni, ricorda che i commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 1, introdotti al Senato, modificano la tassazione degli enti del Terzo settore: in particolare, l'abrogazione della riduzione a metà dell'IRES per alcuni enti del Terzo settore, disposta con legge di bilancio 2019, non decorre più dal 1o gennaio 2019, ma dal periodo d'imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale. Pertanto, la riduzione dell'IRES per tali enti permane fino all'emanazione di dette misure. Conseguentemente, il comma 8-bis, lettera a), introduce il divieto di cumulo di tale beneficio con quelli derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l'assunzione di personale. Il comma 8-ter reca la copertura finanziaria dell'intervento.
  L'articolo 1-bis, introdotto al Senato, reca semplificazioni riferite a diversi istituti agevolativi. Anzitutto, si consente l'accesso alla nuova definizione agevolata anche Pag. 21ai soggetti che ne erano esclusi per non aver tempestivamente estinto i debiti derivanti dalle precedenti definizioni agevolate; viene rideterminata la scadenza delle rate dovute per la predetta definizione agevolata, nonché per la definizione delle cosiddette risorse proprie dell'Unione europea. Si dispone l'inserimento di ulteriori scadenze per il pagamento delle rate relative alla definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, disciplinata dalla legge di bilancio 2019. Viene infine modificata la disciplina del regime forfettario, consentendo l'accesso a tale regime alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro – attuali o precedenti – ove si tratti di attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale.
  L'articolo 4 contiene alcune modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, volte a rendere più agevole l'accesso all'istituto della conversione del pignoramento. La disposizione, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, garantisce inoltre al debitore ed ai suoi familiari il diritto di abitare l'immobile pignorato fino al decreto di trasferimento del bene, che conclude il procedimento di espropriazione immobiliare.
  L'articolo 4-bis, introdotto al Senato, prevede e disciplina l'assegnazione di speciali erogazioni per i familiari delle vittime e per i superstiti del disastro avvenuto in Abruzzo, il 18 gennaio 2017, presso l'hotel Rigopiano di Farindola.
  L'articolo 5, recante norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria, interviene sull'articolo 80 del codice dei contratti pubblici in materia di motivi di esclusione.
  L'articolo 7 reca misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria, volte a far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e a consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso.
  L'articolo 8, commi da 1 a 5, dispone il trasferimento, dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei compiti relativi alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento. Tale piattaforma è dedicata all'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche che devono essere obbligatoriamente accettati dalle pubbliche amministrazioni dai gestori di servizi pubblici dalle società a controllo pubblico.
  A tali fini è costituita, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, secondo criteri e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una società per azioni interamente partecipata dallo Stato per lo svolgimento delle suddette attività relative alla piattaforma tecnologica, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri.
  A tale scopo è stata utilizzata quota parte delle risorse finanziarie già destinate all'AgID per le esigenze della piattaforma, secondo procedure definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Come specificato nel corso dell'esame al Senato le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In capo alla Presidenza del Consiglio sono inoltre poste le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, onde rendere «capillare» la diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma.
  I nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies inseriti all'articolo 8 nel corso dell'esame al Senato dispongono il prolungamento del mandato del Commissario straordinario per l'attivazione dell'Agenda digitale dal 15 settembre al 31 dicembre 2019. Al contempo, è prevista l'attribuzione, dal 1o gennaio 2020, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, delle funzioni del Commissario straordinario Pag. 22che la Presidenza del Consiglio esercita mediante proprie strutture, di cui viene disposto il relativo finanziamento.
  L'articolo 8-bis, introdotto al Senato, prevede semplificazioni in materia di procedure e rilascio di autorizzazioni per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, apportando in tal senso modifiche al decreto legislativo n. 33 del 2016 che, in attuazione della direttiva 2014/61/UE, ha previsto misure per ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga ed al Codice delle comunicazioni elettroniche.
  L'articolo 9-bis, comma 1, detta alcune disposizioni in tema di personale del Servizio sanitario nazionale, modificando alcune norme della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018).
  L'articolo 9-bis, comma 2, amplia l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica – per il periodo d'imposta 2019 – previsto dal decreto-legge n. 119 del 2018 per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, estendendolo, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
  L'articolo 9-bis, commi da 3 a 6, reca disposizioni in materia di limiti per la spesa farmaceutica. Le aziende farmaceutiche titolari di AIC (Autorizzazione all'immissione in commercio) sono tenute a versare, entro il 30 aprile 2019, l'importo complessivo di 2.378 milioni di euro a titolo di recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017. L'AIFA accerta l'avvenuto versamento dell'importo di 2.378 milioni di euro entro il 31 maggio 2019 computando gli importi già versati per i ripiani degli anni 2013-2017 e gli importi versati a seguito degli effetti delle transazioni relative ai contenziosi sul ripiano per gli anni 2013, 2014 e 2015 e delle procedure successive alla conclusione delle medesime transazioni. L'accertamento positivo del conseguimento della somma complessivamente prevista di 2.378 milioni di euro è satisfattivo di ogni obbligazione a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC tenuta al ripiano per gli anni dal 2013 al 2017 e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto le determinazioni AIFA relative al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni sopra indicati.
  I commi 1 e 2 dell'articolo 11 restringono l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche.
  I commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 11 intervengono in materia di: assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento di graduatoria; risorse per il personale civile del Ministero dell'interno; posticipazione dei termini di cessazione dell'efficacia di alcuni atti normativi, relativi alla disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate; modifica procedimentale circa una riallocazione di risorse per il personale del Comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  I commi da 1 a 10 e da 16 a 21 dell'articolo 11-bis recano misure di interesse degli enti locali relative: alla posticipazione del termine a partire dal quale diviene obbligatoria la gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni (comma 1); alla sottrazione delle risorse aggiuntive destinate agli incrementi del trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa conseguenti al CCNL 2016-2019 del comparto funzioni locali ai tetti di spesa previsti dalla normativa vigente (comma 2); all'istituzione di un tavolo tecnico-politico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, incaricato di formulare proposte per la ristrutturazione del debito gravante sugli enti locali (comma 3); all'utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per Pag. 23finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari (comma 4); alla disciplina del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti (comma 5); al riparto in 5 annualità dell'eventuale disavanzo derivante dallo stralcio dei crediti fino a mille euro (comma 6); alla proroga del termine ultimo per il rimborso da parte degli enti territoriali delle anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti commerciali (comma 7); all'incremento, per un ammontare pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, del contributo attribuito ai comuni a titolo di ristoro del mancato gettito conseguente all'introduzione della TASI (comma 8), all'incremento del fondo per l'attuazione del programma di Governo nelle more dell'intesa per il coordinamento della finanza pubblica tra il Governo e la regione Friuli Venezia Giulia (comma 9); ad alcune novelle alla legge di bilancio per il 2019 (comma 10); al monitoraggio delle opere realizzate con il contributo di 190 milioni di euro ex articolo 1, comma 845, della legge di bilancio 2019 (comma 16); all'installazione di sistemi di videosorveglianza, a cui sono destinate ulteriori risorse per il 2019 (commi 17-19).
  I commi da 11 a 15 dell'articolo 11-bis introducono una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop). Nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti – pur non entrando direttamente nella transazione – sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge).
  L'articolo 11-quinquies reca una disposizione di interpretazione autentica volta ad ovviare alle incertezze applicative in ordine alla ineleggibilità degli avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi. La disposizione inoltre contempla una proroga di sei mesi per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018.
  L'articolo 11-sexies prevede talune eccezioni ed esclusioni applicabili alle associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (cosiddette ex IPAB) e pertanto detti enti sono da considerarsi inclusi nell'ambito del Terzo settore.
  Il comma 1 dell'articolo 11-septies modifica la disciplina relativa all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, stabilendo che nella composizione dello stesso devono esservi almeno 5 esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità.
  Il comma 2 dell'articolo 11-septies prevede che siano considerati orfani, a seguito dell'evento di Rigopiano, tutti coloro i cui genitori (o anche uno solo di essi ovvero la persona che li aveva a proprio totale o principale carico) siano deceduti, dispersi o divenuti inabili in modo permanente a qualsiasi proficuo lavoro a causa dell'evento medesimo.
  Infine, per quanto riguarda i profili di carattere finanziario rinvia integralmente alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Luca CARABETTA (M5S), relatore per la X Commissione, passando quindi all'illustrazione delle disposizioni più prossime alle materie di competenza della X Commissione attività produttive, fa presente quanto segue.
  L'articolo 1, commi da 1 a 8, istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una Sezione speciale dedicata a interventi di garanzia in favore delle PMI che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Pag. 24amministrazioni. La Sezione viene dotata di 50 milioni di euro a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo.
  L'articolo 2, modificato dal Senato, proroga il termine per la restituzione del finanziamento a titolo oneroso concesso ad Alitalia Spa, pari a complessivi 900 milioni di euro, stabilendo che la restituzione dello stesso dovrà avvenire entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali e comunque non oltre il 30 giugno 2019.
  L'articolo 3, comma 1, elimina l'obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro unico del lavoro.
  I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 3 eliminano per i produttori e i confezionatori di burro l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico sopprimendo, conseguentemente, l'obbligo di provvedere alla dematerializzazione dello stesso registro. Il comma 1-quater elimina l'obbligo per i grossisti di tenuta del registro di carico e scarico di talune sostanze zuccherine. Il comma 1-quinquies riduce da 20 a 10 giorni il termine entro il quale il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo della società per azioni deve depositarlo presso l'ufficio del registro delle imprese. Il comma 1-octies riduce da 450 a 250 ore complessive la durata dei corsi di qualificazione per la nomina a responsabile tecnico per l'esercizio di tintolavanderia. Il comma 1-novies elimina gli obblighi di comunicazione al Ministero delle politiche agricole, ai quali sono attualmente tenuti i produttori di sfarinati e paste alimentari destinate all'esportazione; sopprime, altresì, l'obbligo del registro di carico e scarico nel quale vanno annotate le singole materie prime di base, insieme con la disposizione che ha previsto la dematerializzazione dello stesso registro.
  L'articolo 3, comma 1-undecies, introduce la possibilità per l'INPS di acquisire d'ufficio determinati dati della denuncia aziendale dei datori di lavoro agricolo dal fascicolo aziendale istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole.
  L'articolo 3, comma 1-duodecies, modifica l'articolo 2, comma 5-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini legislativi, inserendo tra i destinatari degli interventi del Piano nazionale triennale della pesca, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 154 del 2004, i soggetti che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento del settore.
  L'articolo 3, comma 1-terdecies, introduce una particolare ipotesi di nullità delle clausole disciplinanti i termini di pagamento a favore delle PMI.
  L'articolo 3, comma 1-quaterdecies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga il termine previsto per l'adeguamento degli statuti delle Federazioni sportive nazionali (FSN), delle Discipline sportive associate (DSA) e degli Enti di promozione sportiva (EPS) alle modifiche introdotte dalla legge n. 8 del 2018 in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e di altri organismi sportivi.
  In particolare, il termine fissato di 4 mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie da parte del CONI è ora rideterminato in 6 mesi dalla medesima data.
  L'articolo 3-bis apporta talune modifiche alla disciplina in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, apporta talune modifiche all'articolo 4 della legge n. 4 del 2011, abrogandone i commi 1 e 2, 4 e 4-bis, sostituendo i commi 3 e 10, e modificando, con una disposizione di risulta, i commi 6 e 12.
  L'articolo 3-ter, introdotto al Senato, modifica alcune agevolazioni e procedure semplificate valevoli per le imprese operanti nella cd. zona economica speciale (ZES). Con le norme in esame, inoltre, anche le imprese che operano nella zona logistica semplificata (ZLS) possano usufruire di tali procedure semplificate.
  L'articolo 3-quater detta varie misure di semplificazione, che intervengono in materia di pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi, pubblicazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, società a responsabilità limitata semplificata, disciplina dell'iperammortamento.Pag. 25
  L'articolo 3-quinquies apporta alcune modifiche alla disciplina relativa all'obbligo di richiesta del certificato di agibilità dei lavoratori dello spettacolo da parte delle imprese dello spettacolo.
  L'articolo 6 prevede la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1o gennaio 2019 e – fino alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituito e disciplinato dai nuovi commi da 3 a 3-sexies, introdotti nel corso dell'esame al Senato – dispone l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD).
  L'articolo 8-ter, introdotto dal Senato, prevede la definizione normativa sia delle tecnologie basate su registri distribuiti (blockchain) che degli smart contract.
  L'articolo 9, commi 1 e 3, introduce, in via transitoria, la possibilità di assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specialistica. Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome possano disporre limitazioni rispetto ai massimali di assistiti in carico stabiliti dall'accordo collettivo nazionale relativo alla medicina generale e conferma che le regioni e le province autonome possono organizzare anche secondo modalità di tempo parziale i corsi di formazione specialistica in medicina generale.
  L'articolo 10, comma 1, prevede che, in deroga alla procedura ordinaria fissata all'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2011 ed al successivo decreto ministeriale n. 138 del 2017, siano dichiarati vincitori i candidati ammessi al corso di formazione dirigenziale e tirocinio del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento di dirigenti scolastici ed assunti secondo l'ordine di graduatoria di ammissione al corso medesimo.
  Al comma 2 si prevede che le risorse pari a 8,26 milioni di euro, stanziate per ciascuno degli anni 2018 e 2019, al fine del semi-esonero del personale frequentante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio – non più necessarie ai sensi del comma 1 – confluiscano nel Fondo «La Buona Scuola» di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, per essere destinate alle assunzioni di personale.
  L'articolo 10-bis, introdotto al Senato, modifica la disciplina del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, relativa ai servizi di noleggio con conducente (NCC), definita dalla legge n. 21 del 1992, introducendo una serie di requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio.
  L'articolo 11-ter reca disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, prevedendo un Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), volto ad offrire un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione e ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale (commi 1-3).
  Nelle more dell'adozione del Piano sono sospesi i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi. La sospensione non si applica ad una serie di casi espressamente previsti e, in particolare, ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Nelle more dell'adozione del Piano non è però consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di concessione di coltivazione, fatta salva la proroga di vigenza delle concessioni in essere. Peraltro, una volta adottato il Piano, nelle aree in cui le attività di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga (commi 4, 5 e 8).Pag. 26
  Sono sospesi i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione (commi 6 e 7).
  Sono disciplinate le ipotesi nelle quali, all'esito di una valutazione di compatibilità con il Piano, i predetti permessi riprendono o perdono definitivamente efficacia (comma 8).
  È prevista la rideterminazione in aumento dei canoni annui per le concessioni di coltivazione ed una sostanziale conferma dei canoni di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana (comma 9), nonché la rideterminazione in aumento dei canoni annui dei permessi di prospezione e ricerca (comma 10).
  È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da iscrivere su capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per far fronte agli oneri per la predisposizione del Piano (comma 11).
  Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni in esame è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, uno specifico Fondo (comma 12). Resta fermo il carattere di pubblica utilità delle attività di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo (comma 13).
  L'articolo 11-quater – introdotto nel corso dell'esame al Senato – modifica la disciplina relativa alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.
  In particolare, la norma interviene sull'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, disponendo – con una novella all'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 – la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse, ed in particolare, il trasferimento alle regioni, una volta cessata la concessione: delle cosiddette «opere bagnate» (dighe, condotte) a titolo gratuito; delle cosiddette «opere asciutte» (beni materiali), con corresponsione di un prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, secondo dati criteri (nuovo comma 1 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 79).
  Vengono altresì prolungati rispetto a quanto attualmente previsto i termini di durata delle nuove concessioni e portati fino a 40 anni, incrementabili di 10, a date condizioni.
  A tale riguardo si prevede (nuovo comma 1-bis dell'articolo 12) che le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica di requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa, ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; a forme di partenariato pubblico-privato.
  Le regioni disciplinano con legge, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. Nell'indicare in linea generale i contenuti della legge regionale si precisa, tra l'altro, che la durata delle nuove concessioni sia compresa tra 20 e 40 anni, con possibilità di incrementare il termine massimo fino ad un massimo di 10 anni (comma 1-ter).
  Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dall'entrata in vigore della predetta legge regionale, con previsione di procedure di assegnazione applicabili, nonché di poteri sostitutivi esercitabili, nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio da parte della regione interessata (comma 1-quater).
  I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con le singole leggi regionali, sentita l'ARERA, Pag. 27articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati (comma 1-quinquies).
  Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche con termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, è demandato alle regioni la fissazione delle disciplina di fissazione delle modalità, condizioni e quantificazioni dei corrispettivi a carico del concessionario uscente per la prosecuzione per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni oltre la scadenza e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2023 (comma 1-sexies).
  Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con modalità specificamente previste, nonché a versare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province il cui territorio è interessato dalle derivazioni (comma 1-septies).
  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano (comma 1-octies).
  In virtù dell'introduzione della predetta nuova disciplina, l'articolo in esame modifica in più punti la normativa vigente sulle concessioni idroelettriche.
  Infine, per quanto riguarda i profili di carattere finanziario rinvia integralmente alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Gianluca BENAMATI (PD) intende preliminarmente rammentare le modalità dell'iter presso il Senato del provvedimento in esame, che reca misure assai rilevanti in materia di semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, le quali suscitano tuttavia talune perplessità cui il gruppo del Partito Democratico si impegnerà a porre rimedio attraverso la presentazione di specifiche proposte emendative presso le Commissioni di merito. A suo giudizio infatti, durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento non sono stati introdotti effettivi interventi di semplificazione per le imprese ed i cittadini in generale, ma il provvedimento in discussione è stato trasformato in una sorta di decreto-legge omnibus, recante al proprio interno disposizioni non pienamente omogenee e coerenti.
  Tanto premesso, rimarca l'assenza nel provvedimento medesimo di misure in favore della cosiddetta economia circolare, che attraverso la previsione di un efficace sistema di gestione dei rifiuti dovrebbe mirare all'obiettivo dell’end of waste. In proposito, ricorda infatti la situazione decisamente poco soddisfacente degli impianti attualmente in uso, laddove il provvedimento in esame avrebbe ad esempio potuto costituire una proficua occasione per introdurre nel nostro ordinamento norme di semplificazione procedurale in tema di produzione delle energie rinnovabili, in particolar modo attraverso l'utilizzo di impianti dotati di una sempre maggiore capacità ed efficienza.
  Ritiene invece condivisibili le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8-bis, che anche su sollecitazione del gruppo del Partito Democratico prevedono, attraverso una modifica dell'ultima legge di bilancio, il ripristino della riduzione a metà dell'IRES per alcuni enti del Terzo settore. Per quanto concerne la proroga del termine per il rimborso del finanziamento statale di 900 milioni di euro per l'anno 2018 concesso in favore di Alitalia Spa, osserva come, anche a prescindere dai profili di carattere prettamente finanziario, desta particolare preoccupazione la situazione industriale sottostante la concessione del predetto prestito, tanto più alla luce dell'allungamento dei tempi previsti per l'intervento nel complesso aziendale da parte del gruppo Ferrovie dello Stato Spa, in presenza peraltro di una costante diminuzione delle risorse finanziarie disponibili per la gestione di cassa, che rende assai Pag. 28difficoltoso lo svolgimento delle attività, inclusa l'acquisizione di nuovi aeromobili. Per quanto riguarda l'inserimento nel corso dell'esame al Senato delle disposizioni nella materia delle trivellazioni, sottolinea in primo luogo l'inopportunità di talune recenti dichiarazioni da parte di un Ministro della Repubblica, atteso che le leggi dello Stato debbono essere sempre osservate ed applicate, salva naturalmente la possibilità per il Parlamento di procedere ad una loro modifica.
  Nel rivendicare il lavoro svolto dalla allora maggioranza parlamentare nel corso della XVII legislatura al fine di limitare, quanto più possibile, le conseguenze dannose derivanti dalle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, prende atto che con l'articolo 11-ter del presente provvedimento il Governo ha previsto l'adozione di un Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), in particolare stabilendo al comma 4, nelle more dell'adozione del predetto Piano, la sospensione dei procedimenti amministrativi relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, fatte salve talune specifiche eccezioni, nonché al comma 6 la sospensione dei permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi già in essere. A tale proposito, ritiene comunque essenziale salvaguardare le attività già in essere in tale settore in determinate realtà territoriali, al fine di coniugare nella maniera ottimale la legittima esigenza della tutela ambientale con quella relativa alla difesa di adeguati livelli occupazionali e alla promozione delle attività economiche.
  Venendo quindi al tema annoso delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, affrontato dall'articolo 11-quater del provvedimento in esame, osserva come le disposizioni in questione prevedano il trasferimento alle regioni della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni, individuando altresì nelle regioni stesse il soggetto titolato al successivo rilascio delle concessioni medesime. Al riguardo, rileva come non appaia del tutto chiaro il meccanismo attraverso cui le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche possano essere assegnate dalle regioni, tramite l'avvio di procedure ad evidenza pubblica, ad operatori economici ovvero a società a capitale misto pubblico e privato. Osserva altresì che i canoni corrisposti alle regioni dai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, nelle misure stabilite previa consultazione dell'ARERA, sono quindi destinati per almeno il 60 per cento alle province, mancando di conseguenza qualsiasi previsione in ordine a possibili compensazioni territoriali in favore dei comuni, di cui auspica pertanto la pronta introduzione.

  Ylenja LUCASELLI (FdI) esprime perplessità, a nome del proprio gruppo, su taluni dei contenuti del provvedimento in esame che, a dispetto del titolo, reca ben poche misure in materia di una effettiva semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, auspicando pertanto che nel corso dell'esame in sede referente possano essere apportati al testo i necessari correttivi sulla base dell'attività emendativa dei gruppi parlamentari.
  Per quanto concerne le misure di cui all'articolo 1, che prevede l'istituzione nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia in favore delle PMI che versano in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con le banche e al contempo risultano titolari di crediti certificati nei confronti nella pubblica amministrazione, evidenzia come le misure stesse non dispongano in realtà alcuno stanziamento aggiuntivo di risorse finanziarie. A suo avviso, si sarebbe dovuti intervenire sulla questione in modo differente, risolvendo alla radice il problema del ritardo nei pagamenti dei debiti da parte della pubblica amministrazione, prevedendo semmai l'istituzione di uno specifico fondo destinato alle esigenze dei comuni con meno di 15.000 abitanti, giacché proprio le piccole economie locali maggiormente risentono degli effetti negativi di tale ritardo. In riferimento all'articolo 2, pur prescindendo da Pag. 29considerazioni di carattere più generale, osserva che la copertura del maggior fabbisogno, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2018, derivante dal differimento del termine per il rimborso del prestito concesso dallo Stato ad Alitalia Spa, viene realizzata a valere sulle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali (CSEA), come peraltro già avvenuto in passato in occasione del prestito statale concesso all'Ilva. Al riguardo fa presente che, come emerso anche nel corso dell'audizione di rappresentanti della predetta Cassa svoltasi nella scorsa legislatura, tale modalità di copertura non potrà che riflettersi in un aumento delle componenti tariffarie del prezzo dei servizi erogati, con inevitabili ricadute negative a carico dei cittadini. Osserva inoltre che mancano nel provvedimento in discussione, ad esempio, disposizioni volte a differire l'efficacia delle misure in materia di fatturazione elettronica, la cui applicazione sta creando notevoli difficoltà ai piccoli commercianti, così come non figura una revisione degli aspetti maggiormente problematici relativi a temi quali lo split payment, gli studi di settore e il redditometro. Rileva infine criticità anche in merito all'articolo 9, recante disposizioni urgenti in materia di medicina generale, laddove non appare chiara l'effettiva utilità dei corsi di specializzazione, nonché all'articolo 10-bis, in materia di autoservizi pubblici non di linea.

  Stefano FASSINA (LeU) intende preliminarmente esporre talune considerazioni critiche a livello di metodo, rilevando come il testo in discussione, peraltro a quanto è dato evincere non modificabile dalla Camera e contenente misure estremamente rilevanti ma poco coerenti rispetto alle finalità di una effettiva semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, non è corredato della relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, circostanza questa che impedisce di valutare appieno le implicazioni finanziarie delle disposizioni da esso recate. Ritiene pertanto necessario che il Governo possa quanto prima fornire alle Commissioni di merito la predetta documentazione.
  Venendo invece al merito del provvedimento, osserva come l'abrogazione della riduzione a metà dell'IRES per gli enti no profit, incautamente disposta con l'ultima legge di bilancio, viene in realtà semplicemente posticipata, dall'articolo 1, comma 8-bis, a decorrere dal periodo d'imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore, non meglio specificate dal testo, nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociali. Ritiene infatti che la formulazione attuale della citata disposizione non consenta ancora di eliminare un certo grado di incertezza.
  Pur condividendo la proroga del termine per il rimborso del prestito statale concesso all'Alitalia Spa, anche in considerazione dei tempi occorrenti per una scelta adeguata dei futuri partner commerciali, ritiene opportuno che presso la Commissione competente per il merito possa aver luogo, prima della cessione dei complessi aziendali, un apposito ciclo di audizioni.
  Esprime altresì preoccupazione per le disposizioni di cui all'articolo 11-quater, giacché lo stesso prevede il trasferimento della proprietà delle opere idroelettriche dallo Stato alle regioni, senza peraltro prevedere alcun compenso e risultando suscettibile di aggravare squilibri territoriali già esistenti nel nostro Paese, in ciò di fatto anticipando in parte gli effetti dei progetti volti a definire ulteriori forme di autonomia differenziata per le regioni del Settentrione. Al riguardo, preannuncia pertanto la presentazione da parte del proprio gruppo di una proposta emendativa volta ad abrogare il citato articolo 11-quater, rilevando peraltro come parte della attuale maggioranza parlamentare abbia sempre rivendicato, tra le proprie priorità, la gestione pubblica delle risorse idriche, che risulta in contrasto con la possibilità, riconosciuta alle regioni dalle disposizioni in esame, di concedere le grandi derivazioni idroelettriche anche ad operatori economici privati, come tale a suo avviso suscettibile di comportare maggiori oneri a carico dei cittadini. Pag. 30
  Ritiene altresì del tutto insoddisfacente la mediazione raggiunta tra le forze politiche della maggioranza sul tema delle trivelle, che non appare peraltro in linea con la finalità dei quesiti referendari già svolti sulla materia. Evidenzia infine l'opportunità di apportare specifiche modifiche al provvedimento in esame al fine di reintegrare i fondi destinati alla promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro e alla premialità delle imprese per tale aspetto più virtuose, che la legge di bilancio per il 2019 ha ridotto in misura pari a circa 200 milioni di euro, ciò tanto più alla luce dei dati allarmanti forniti di recente dall'INAIL, in base ai quali nel corso dell'ultimo anno i morti sui luoghi di lavoro sono aumentati del 10 per cento.

  Andrea MANDELLI (FI) sottolinea l'importanza del tema della semplificazione e come in tal senso il testo rappresenti un'occasione perduta. Si era partiti infatti da una dimensione del provvedimento che poteva essere condivisibile, ma che è successivamente aumentata a dismisura nel corso dell'esame parlamentare per poi subire un notevole dimagramento, peraltro non ancora soddisfacente. Rileva la necessità che il Governo presenti alle Commissioni la relazione tecnica di passaggio e stigmatizza ancora una volta il fatto che nel concreto si è di fronte a un monocameralismo, ove il ramo del Parlamento che esamina un decreto-legge in seconda lettura e in prossimità della sua scadenza è decisamente penalizzato. Sul contenuto del decreto-legge, evidenzia prima di tutto la criticità dell'articolo 1, commi 8-bis e 8-ter, che dovrebbe modificare la norma che estendeva l'intero pagamento dell'IRES agli enti del Terzo settore. In realtà, tale norma viene solo posticipata e la sua applicazione viene condizionata all'introduzione di eventuali ulteriori interventi in favore degli enti del Terzo settore. Osserva come sarebbe stato invece più semplice e più chiaro tornare alla normativa originaria. Per quanto riguarda l'articolo 1, rileva che anziché prevedere l'istituzione nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia in favore delle PMI che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, sarebbe stato meglio risolvere il problema alla radice, prevedendo misure volte a ridurre i ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese. Osserva inoltre che sarebbe stato opportuno introdurre una norma volta a differire l'efficacia delle misure in materia di fatturazione elettronica, la cui applicazione sta penalizzando soprattutto i piccoli commercianti. Ritiene che anche la norma sui medici di medicina generale, di cui è nota la carenza, presenti delle criticità e che sarebbe stato auspicabile un dibattito parlamentare in materia. In conclusione, evidenzia come il decreto-legge affronti solo marginalmente numerosi temi che avrebbero avuto bisogno di un confronto con l'opposizione parlamentare.

  Luigi MARATTIN (PD), nell'associarsi alla richiesta di presentazione da parte del Governo della relazione tecnica di passaggio, osserva come sia complicato discutere su un provvedimento costituito da un vero e proprio collage di disposizioni che non contengono interventi strutturali di semplificazione, ma solo misure disordinate e incoerenti. Si tratta pertanto di un decreto omnibus che non rappresenta una novità per il nostro ordinamento, ma che tuttavia appare in netto contrasto con quanto sostenuto dalle forze di maggioranza che si autoqualificano come forze politiche di cambiamento. Passando alle questioni specifiche, desidera prima di tutto evidenziare che il prestito ponte ad Alitalia a suo avviso non andava prorogato, in mancanza di una spiegazione preliminare e puntuale in merito all'equilibrio strutturale e alla situazione economico-finanziaria della compagnia.
  Sottolinea inoltre che l'articolo 11-bis, anziché recare misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali, contiene in realtà numerose disposizioni di proroga di termini. Ad esempio, viene prorogato per il nono anno consecutivo l'obbligo di gestione associata per i piccoli comuni, mentre, a suo avviso, tale Pag. 31obbligo avrebbe dovuto essere abrogato e sostituito con la facoltà di associazione per i comuni, lasciando loro la possibilità di scegliere le funzioni da svolgere in maniera associata su base provinciale. Ricorda come in sede di legge di bilancio ci sia stata dalla maggioranza una posizione di netta contrarietà su emendamenti volti a incentivare la fusione di comuni, previa consultazione delle popolazioni interessate. Anticipa inoltre che sull'articolo 11-bis il suo gruppo presenterà emendamenti, a iniziare da un emendamento soppressivo del comma 3 che istituisce un tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze avente ad oggetto la ristrutturazione del debito gravante sugli enti locali. Nel sottolineare la sua netta contrarietà per i tavoli tecnici, evidenzia come non fosse assolutamente necessario istituirne uno in più su una questione che andrebbe invece affrontata in maniera diversa. Sottolinea inoltre come, al contrario di quanto previsto dalla citata disposizione, la ristrutturazione del debito non può avvenire ad invarianza di oneri per la finanza pubblica.
  Il comma 4, invece, consente agli enti locali di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare il pagamento di quote capitali di mutui, generando spazi finanziari che potrebbero essere utilizzati per sostenere maggiore spesa corrente senza soggiacere a particolari vincoli. Si tratta peraltro di disposizioni già introdotte da precedenti governi in via sperimentale e che il presente provvedimento mette invece a regime, senza precisare se ciò sia dovuto al fatto che la sperimentazione si sia risolta positivamente o se invece la messa a regime sia stata prevista solo per andare incontro alle sollecitazioni di alcuni comuni. Giudica invece positivamente la conferma del fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, introdotto da precedenti governi. Al contrario, ritiene poco chiara la disposizione relativa alla vicenda del Fondo Imu-Tasi. Infatti, i 300 milioni da trasferire ai comuni per sostituire il mancato gettito di quelle imposte sono stati ridotti, in legge di bilancio, a 190 milioni di euro in parte capitale. Adesso, con il presente provvedimento, si aggiungono al predetto importo 110 milioni di euro in parte corrente, di cui 90 tolti dalle risorse destinate al reddito di cittadinanza. A suo avviso, invece, le risorse del fondo dovrebbero essere tutte attribuite o in parte corrente o in parte capitale. Un'ulteriore criticità riguarda il posticipo al 31 marzo della presentazione del bilancio preventivo da parte dei comuni. Infatti, poiché senza l'approvazione del bilancio preventivo i comuni non possono fare investimenti, il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione comporta situazioni di stallo nell'avvio dei programmi di investimento, con gravi ricadute sull'economia nazionale. La vera semplificazione si sarebbe invece potuta realizzare con un intervento deciso sui rapporti tra comuni e Stato fondati su un equilibrato bilanciamento tra autonomia e responsabilità. In questa prospettiva, dichiara pertanto la disponibilità del proprio gruppo a discutere in merito a una nuova disciplina che vada nel senso di una vera semplificazione del rapporto tra Stato ed enti locali.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) concorda con quanto detto dal collega Mandelli sul fatto che un decreto-legge che nasceva come misura di semplificazione sia diventato un decreto omnibus con circa 200 proroghe. Sottolinea inoltre come si tratti di misure che, pur essendo volte a correggere le incongruenze della legge di bilancio, dovranno essere inevitabilmente a loro volta corrette. Un esempio a questo riguardo, già citato dal collega Mandelli, riguarda la norma relativa agli enti del Terzo settore. Tale norma, infatti, non dispone la semplice abrogazione di una norma errata, vale a dire quella introdotta dalla legge di bilancio che aumentava il prelievo fiscale a carico dei predetti enti, ma di un posticipo dell'entrata in vigore di tale disposizione che avrà luogo solo all'atto dell'introduzione di nuove misure di favore di cui dovrebbero beneficiare gli enti medesimi, con ciò determinando una situazione di evidente incertezza. Ritiene inoltre che la previsione del Pag. 32divieto di cumulo tra il trattamento fiscale agevolato ripristinato dal presente provvedimento e non meglio precisate altre agevolazioni creerà nel prossimo futuro non pochi problemi applicativi. Nell'osservare inoltre che anche la norma sul CONI risulta di difficile applicazione, passando alle etichettature dei prodotti alimentari, considera positiva l'indicazione del luogo di origine, ma ricorda che nel programma del Centrodestra si prevedeva altresì, come a suo tempo suggerito dalla Coldiretti, di rendere individuabili i prodotti che vengono dall'estero. Un'altra incongruenza è riscontrabile nell'articolo 4, che, come risulta dalla sua rubrica, sembrerebbe intervenire in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti debitori della pubblica amministrazione, mentre in realtà, dopo le modifiche introdotte dal Senato, il riferimento alla pubblica amministrazione non appare più aver ragion d'essere.
  In conclusione, ritiene che sarebbe stato più efficace approvare un decreto-legge focalizzato solo sulle reali urgenze, lasciando a un disegno di legge di più ampio respiro in materia di semplificazioni le problematiche meritevoli di ulteriori approfondimenti. Tutto ciò considerato, suggerisce al Governo di istituire una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per verificare la congruenza delle norme proposte dagli uffici legislativi dei ministeri con il programma di governo.

  Mattia MOR (PD), nel prendere atto di quanto stabilito dall'articolo 8 in materia di trasferimento dei compiti relativi alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento, si dichiara preoccupato delle conseguenze di tale previsione, temendo che si intenda creare una nuova piattaforma digitale italiana. Al riguardo invita a valutare l'opportunità di mantenere in esercizio la piattaforma creata dal precedente Governo, ferma restando la possibilità di sottoporre la stessa a miglioramenti e adeguamenti.
  Svolge poi analoghe considerazioni con riferimento al cambio di vertice che ha riguardato l'Istituto per il commercio estero, per il quale paventa un cambiamento nella destinazione dei fondi finalizzati alle esportazioni. In proposito sottolinea l'incremento delle esportazioni registrato nella scorsa legislatura a fronte della contrazione avvenuta negli ultimi mesi.
  In merito ai pagamenti digitali, chiede la ragione per la quale non siano state previste agevolazioni per incrementare la percentuale di detti pagamenti nelle transazioni tra privati, segnalando come ciò potrebbe anche contribuire a ridurre l'evasione fiscale.
  Apprezza l'introduzione di norme volte a disciplinare le tecnologie basate su registri distribuiti (blockchain) e gli smart contract, che pongono l'Italia all'avanguardia dal punto di vista normativo, ma lamenta la scarsità di fondi a ciò destinati, così come contesta l'assenza di norme e di fondi per l'intelligenza artificiale, pur comprendendo che tale settore non sia considerato una priorità per l'attuale Governo.
  Evidenzia infine la mancanza di disposizioni sulle società di investimento semplice in start up non quotate e di disposizioni per agevolare il rientro degli italiani che lavorano e studiano all'estero.
  Invita quindi la maggioranza a collaborare con l'opposizione per migliorare il provvedimento, attraverso un proficuo dialogo da avviare in sede di esame delle proposte emendative che verranno presentate.

  Il sottosegretario Davide CRIPPA comunica che nella giornata di domani, entro le ore 12, il Governo trasmetterà la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, nel dichiarare concluso l'esame preliminare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.35.