CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 gennaio 2019
133.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 63

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.
C. 1332 Grande.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Laura CAVANDOLI (Lega), relatrice, ricorda che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 1332 recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016 ed entrato in vigore in via provvisoria, per le parti di competenza dell'Unione europea, il 1o novembre 2017.
  L'Accordo oggetto di ratifica è finalizzato a promuovere le relazioni tra l'UE e Cuba, affinché raggiungano un livello che rispecchi i saldi legami storici, economici e culturali tra le Parti. Oltre a creare un solido quadro favorevole al rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione bilaterale in un gran numero di settori, l'Accordo fornisce la base per un'azione comune su questioni internazionali e in consessi multilaterali, stabilisce i principi e gli obiettivi generali delle relazioni tra l'UE e Cuba e crea una struttura istituzionale per la sua gestione. L'Accordo, già ratificato dal Parlamento europeo, entrerà in vigore integralmente quando sarà ratificato da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
  Passando a illustrare il contenuto dell'Accordo, segnala che esso si compone di 89 articoli, suddivisi in cinque parti.
  La Parte I, relativa alle disposizioni generali, sancisce i principi e gli obiettivi dell'Accordo (articolo 1 e articolo 2). Pag. 64
  La Parte II, relativa al dialogo politico (artt. 3-14), ne definisce gli obiettivi e stabilisce la gamma di settori strategici comuni.
  La Parte III è dedicata alla cooperazione e dialogo strategico settoriale e si articola in sette titoli.
  Di interesse per la Commissione Finanze le disposizioni recate dal Titolo terzo (artt. 27 – 36), dedicato alla promozione della giustizia, sicurezza dei cittadini e migrazione, stabilisce meccanismi di cooperazione nei settori della: protezione dei dati personali, prevenzione e repressione del traffico di droga, di armi leggere, del riciclaggio di denaro, della lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo, la migrazione, il traffico di persone e di migranti.
  L'articolo 29, in particolare, stabilisce che le parti convengono di collaborare onde prevenire e contrastare il ricorso ai loro sistemi finanziari, alle loro istituzioni e a determinate attività e professioni non finanziarie per riciclare i proventi di attività criminali, quali il traffico di droghe illecite e la corruzione, e per finanziare il terrorismo. La cooperazione si concentra sui seguenti ambiti: a) scambi di informazioni pertinenti nell'ambito dei quadri legislativi delle Parti; b) adozione e attuazione efficace di norme adeguate per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali attivi nel settore quali, a seconda dei casi, il gruppo di azione finanziaria e il gruppo di azione finanziaria per l'America latina.
  Misure che investono la competenza della Commissione Finanze sono inoltre contenute nel Titolo sesto (artt. 50-58), che si occupa dello sviluppo economico e prevede una serie di attività di cooperazione nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca, del turismo sostenibile, della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, dell'energia, comprese le energie rinnovabili, dei trasporti, delle statistiche, della modernizzazione del modello economico e sociale e della buona governance in materia fiscale.
  A tale ultimo profilo è dedicato l'articolo 58, con il quale le parti riconoscono la necessità di attuare i principi della buona governance in materia fiscale, quali la trasparenza, lo scambio di informazioni e una leale concorrenza fiscale, e s'impegnano a tal fine. In funzione delle rispettive competenze, le parti migliorano la cooperazione internazionale in materia fiscale, agevolano la riscossione del gettito fiscale legittimo ed elaborano misure che consentano un'attuazione efficace delle norme.
  La Parte IV (artt. 60-80) è relativa a scambi e cooperazione commerciale.
  In tale ambito, segnala le disposizioni recate dall'articolo 71, in base al quale le parti promuovono e facilitano la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali per garantire la sicurezza alle frontiere, la semplificazione delle procedure doganali e l'agevolazione del commercio legittimo pur mantenendo le proprie capacità di controllo. La cooperazione comporta, tra l'altro, scambi di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali (con particolare riguardo ai seguenti aspetti: semplificazione e ammodernamento delle procedure doganali; agevolazione delle operazioni di transito; applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali; rapporti con la comunità imprenditoriale; libera circolazione delle merci e integrazione regionale; organizzazione in materia di controlli doganali alle frontiere); elaborazione di iniziative congiunte in settori concordati; promozione del coordinamento tra tutte le autorità di frontiera competenti, a livello sia interno che transfrontaliero. Le parti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in ambito doganale e, a tal fine, esse possono istituire di comune accordo strumenti bilaterali.
  La Parte V (artt. 81-89) è relativa alle disposizioni istituzionali e finali.
  Quanto infine, al contenuto della proposta di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, essa consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. Pag. 65L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Carla RUOCCO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.55.