CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 gennaio 2019
130.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VIII)
COMUNICATO
Pag. 27

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Alessandro Manuel BENVENUTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo e il sottosegretario di Stato dell'economia e delle finanze, Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 14.20.

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri.
C. 1285 Moronese, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

  Adriano VARRICA (M5S), relatore per la VIII Commissione ricorda che la proposta di legge C. 1285, approvata dal Senato il 18 ottobre 2018, è volta all'introduzione di misure per la crescita delle isole minori marine, lagunari e lacustri in considerazione del loro valore unico sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate.
  Il provvedimento si compone di 24 articoli. Si soffermerà sugli articoli da 1 a 12, mentre l'onorevole Trizzino si soffermerà sui restanti articoli, comprendenti anche le disposizioni relative alla copertura finanziaria (articolo 23).
  L'articolo 1, ai commi 1 e 2, individua l'oggetto e le finalità del disegno di legge, prevedendo che, in attuazione del dettato costituzionale di cui all'articolo 119, quinto comma, nonché della normativa quadro di cui alla n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale, lo Stato, le regioni e i comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.
  Il comma 3 prevede che gli interventi di valorizzazione, di cui al citato comma 2, sono predisposti e attuati dai soggetti di cui al medesimo comma 2, quindi Stato, regioni e comuni prevedendo a tal fine una sinergia tra gli enti interessati. La norma prevede che siano sentiti gli altri enti territoriali delle isole minori, in base alle rispettive competenze, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini Pag. 28residenti. Si richiamano a tal fine il principio di sussidiarietà – e la sua corretta applicazione – nonché le seguenti finalità: il superamento delle disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché l'implementazione di strategie di sviluppo locale ed investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.
  Il comma 4 dispone che gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco e le comunità isolane e di arcipelago, ove esistenti, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente). La finalità dichiarata di tale disposizione è quella di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo ed il lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive e di evitare lo spopolamento, anche attraverso il recupero e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale esistente.
  In base al comma 5, le isole minori del territorio nazionale rappresentano una estensione del territorio regionale di appartenenza. Alle regioni e ai ai comuni è affidato l'impegno nel rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.
  Il comma 6 chiarisce che per isole minori si intendono (salvo ove sia diversamente indicato) le isole marittime di cui all'allegato A e le isole lagunari e lacustri di cui all'allegato B alla presente legge. L'allegato A al testo reca l'elenco delle isole marine qualificate dalla proposta legislativa come minori, l'allegato B l'elenco delle isole lagunari e lacustri. Si tratta di rispettivamente di 57 e 22 isole.
  L'articolo 2 elenca gli obiettivi che, nell'ambito delle rispettive competenze e nel limite delle risorse disponibili, devono essere perseguiti nelle isole minori dallo Stato, dalle regioni, dai comuni e dagli altri enti territoriali interessati. Si tratta di un lungo elenco, che comprende finalità di carattere socio-sanitario, ambientale, culturale, fiscale, nonché obiettivi di carattere energetico, urbanistico e trasportistico e di promozione e sostegno delle attività produttive e tipiche delle isole minori.
  L'articolo 3 disciplina gli strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori.
  Il comma 1 individua nel documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. Il DUPIM è adottato con decreto del Ministro degli Affari regionali, su proposta del Comitato istituzionale per le isole minori (istituito dal comma 5).
  Il comma 2 prevede che i comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM, mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST); si prevede a tale riguardo, al fine di garantire l'espressione delle istanze connesse allo specifico contesto territoriale di riferimento, anche il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini.
  Il comma 3 chiarisce che i PIST predisposti dai comuni costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati. Ogni singolo progetto è codificato, pena esclusione dal finanziamento, attraverso il codice unico di progetto (CUP) previsto dalla legge n. 3/2003.
  Il comma 4 prevede che le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro 60 giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie, nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni. La delibera regionale è trasmessa al Comitato istituzionale per le isole minori (istituito dal comma 5). Ove la Pag. 29decisione della Regione non intervenga entro il termine di 60 giorni, i PIST possono essere trasmessi direttamente al Comitato istituzionale per le isole minori.
  Il comma 5 prevede l'istituzione del Comitato istituzionale per le isole minori presso il Dipartimento degli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduto dal Ministro degli Affari regionali.
  Il comma 6 definisce la composizione del Comitato, prevedendo che vi sia un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze; un rappresentante delle Regioni nei cui territori sono presenti isole minori; due rappresentanti dell'ANCIM e da un sindaco scelto di intesa fra i sindaci dei comuni delle isole minori di cui alla Tabella B.
  Il comma 7 stabilisce che il Comitato esprima altresì parere sui criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto di un insieme di criteri, quali la distanza delle isole della terraferma, il numero di abitanti residenti alla data dell'ultimo censimento, i flussi turistici e l'estensione territoriale.
  Il comma 8 prevede che il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, e può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori.
  Il comma 9 reca una clausola di invarianza finanziaria in relazione alle attività del Comitato, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
  Il comma 10, infine, dispone che per la fase di prima applicazione della legge, si provvede ad integrare il DUPIM esistente, mentre il successivo DUPIM è predisposto per il periodo 2021-2027.
  L'articolo 4 detta norme relative a due specifici Fondi per il sostegno delle isole minori.
  Il comma 1 incrementa il Fondo di sviluppo delle isole minori, istituito dalla legge finanziaria per il 2008, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  Il comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Il Fondo è volto a sostenere gli investimenti e finanzia, quindi, gli interventi in conto capitale previsti dal DUPIM e nei relativi PIST, nonché gli ulteriori interventi per i quali le disposizioni della proposta di legge in esame rinviano alle risorse del Fondo.
  Il comma 3 disciplina le procedure di monitoraggio degli interventi, rinviando a un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e prevedendo, in particolare, che per gli interventi non infrastrutturali il monitoraggio è effettuato attraverso la Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche.
   L'articolo 5 definisce le modalità di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 4, stabilendo che siano destinate per il 90 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato A, relativo alle isole minori marine, e per il 10 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato B, relativo alle isole minori lagunari e lacustri.
  L'articolo 6 consente ai comuni delle isole minori di destinare il gettito dell'imposta di scopo anche alla realizzazione di progetti, diversi dalle opere pubbliche cui è generalmente destinato tale gettito, finalizzati più in generale al sostegno alle isole minori. Nella disciplina dell'imposta di scopo i comuni possono prevedere altresì la destinazione del gettito dell'imposta anche per la realizzazione di progetti, diversi Pag. 30dalle opere pubbliche cui è destinato per regolamento comunale o ex lege il gettito dell'imposta, purché siano comunque diretti alla realizzazione delle finalità di sostegno delle isole minori.
  L'articolo 7 disciplina le procedure per la ricognizione infrastrutturale, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale.
  Il comma 1 prevede che i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, compiano una ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali (sanitarie, assistenziali e scolastiche) nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
  Il comma 2 prevede che i sindaci dei comuni delle isole minori trasmettano poi all'ANCIM, entro i successivi 60 giorni, una relazione sulle risultanze della ricognizione, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM da adottare per il periodo 2019-2025 e per la elaborazione di ogni successivo DUPIM.
  Il comma 3 stabilisce che tali relazioni siano inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le valutazioni dei progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
  L'articolo 8 dispone che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni delle isole minori provvedono – d'intesa con le regioni di appartenenza, e nell'ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali disponibili nei rispettivi bilanci – alla ricognizione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale presente nel proprio territorio.
  Entro i successivi 60 giorni, i sindaci dei medesimi comuni trasmettono all'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni (di appartenenza) una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione.
  Analogamente, l'articolo 9 dispone che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni delle isole minori provvedono – sempre d'intesa con le regioni di appartenenza, e nell'ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali disponibili nei rispettivi bilanci – anche alla ricognizione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche presenti nel proprio territorio.
  Entro i successivi 60 giorni, i sindaci dei medesimi comuni trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni (di appartenenza) una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione.
  Inoltre, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni, le regioni e i ministeri interessati provvedono, ciascuno secondo le proprie competenze, a pubblicare l'elenco delle manifestazioni che si svolgono nel proprio territorio e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime. Tali elenchi e criteri premiali sono soggetti a revisione da parte dei medesimi soggetti, entro il 31 dicembre di ogni anno.
  L'articolo 10 detta disposizioni in materia di censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali.
  Il comma 1 stabilisce che i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedano a censire le produzioni presenti sul loro territorio. Il termine per tale adempimento è fissato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  Ai sensi del comma 2, entro i successivi sessanta giorni i sindaci dei comuni interessati trasmettono una relazione sui risultati del monitoraggio all'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori Pag. 31(ANCIM), al Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo nonché alle regioni.
  Il comma 3 definisce cosa debba intendersi per «piccole produzioni locali», stabilendo che siano tali i prodotti agricoli di origine animale o vegetale, primari o trasformati, destinati all'alimentazione. Tali prodotti devono provenire da un'azienda agricola, ittica o di allevamento, e devono essere destinati, in piccole quantità, al consumo sul posto e alla vendita diretta al consumatore nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.
  Il comma 4 prevede, quindi, che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, pubblichino l'elenco delle piccole del proprio territorio di competenza e individuino i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori per la promozione dei prodotti.
  Il comma 5, infine, prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno, i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la propria competenza, verifichino gli elenchi e i criteri di cui al comma 4, procedendo ad una revisione annuale.
  L'articolo 11 prevede la facoltà, per i comuni delle isole minori, di predisporre, nell'ambito dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST) un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse e una scala di interventi da realizzare con priorità. La predisposizione del piano mira a favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio, nonché a valorizzare e potenziare i servizi turistici e alberghieri. La norma demanda poi alle regioni interessate e ai comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, la promozione e l'organizzazione nel territorio delle isole di corsi di formazione professionale per operatori turistici, nel rispetto delle norme vigenti, con l'intento di sopperire a eventuali carenze formative.
  L'articolo 12 dispone che lo Stato e le regioni territorialmente competenti provvedono, con invarianza di spesa pubblica, alla riorganizzazione delle strutture sanitarie, laddove presenti, nel rispetto delle disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza e con particolare riferimento a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, il quale definisce gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, per il calcolo, tra l'altro, della dotazione dei posti letto delle strutture sanitarie. Il comma 2 dell'articolo 12 prevede inoltre che le amministrazioni interessate, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, adottino le opportune misure, anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato, coordinate dal servizio 118, per valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori.

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore per la V Commissione, segnala che, come già preannunciato dal relatore per la VIII Commissione, onorevole Varrica, nel corso della propria esposizione si soffermerà sugli articoli da 13 a 24, comprendenti anche le disposizioni relative alla copertura finanziaria, recate dall'articolo 23.
  Osserva quindi che l'articolo 13 prevede l'individuazione, con decreto ministeriale da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di criteri preferenziali da applicare, in sede di assegnazione di personale scolastico alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole minori, al personale direttivo, docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, di ruolo, che dimostri di possedere contestualmente la Pag. 32residenza e il domicilio nel medesimo comune delle isole minori sede dell'istituzione scolastica di assegnazione.
  L'articolo 14 reca disposizioni in materia di protezione civile. In particolare evidenzia che il comma 1, fermo restando quanto previsto dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, prevede che i sindaci dei comuni delle isole minori possano istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di autorità territoriali di protezione civile. Ricorda in proposto che l'esercizio di tali funzioni da parte dei sindaci è disposto dall'articolo 6 del codice della protezione civile, al quale la norma in esame fa esplicito rinvio.
  Rileva poi che il comma 2 dell'articolo 1, al fine di favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi, consente ai comuni delle isole minori, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di prevedere la costituzione di un fondo comunale per le emergenze, mentre il comma 3 detta disposizioni finalizzate alla predisposizione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, da parte dei comuni delle isole minori che ancora non vi hanno provveduto, del piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione della regione competente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile. Segnala fin d'ora che il riferimento allo strumento del «piano di messa in sicurezza» andrà opportunamente coordinato con le previsioni dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018 il quale prevede il diverso strumento del piano di protezione civile comunale.
  Fa presente che l'articolo 15 detta una serie di disposizioni in materia di accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito. Più nel dettaglio evidenzia che il comma 1 stabilisce che lo Stato, le regioni interessate e i comuni delle isole minori, singoli o associati, adottano iniziative per definire appositi accordi o intese con università e istituti di ricerca volti, tra l'altro, a favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori e a superare situazioni di sperequazione infrastrutturale. Il comma 2 consente ai comuni delle isole minori di attivare accordi con istituti di credito che dichiarino la disponibilità a supportare l'azione del comune e del tessuto produttivo locale, mentre il comma 3 prevede che i comuni delle isole minori, sulla base di modalità stabilite nel contratto di programma tra Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane, sentito il fornitore del servizio postale universale, possano proporre iniziative per sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali nel territorio. Infine il comma 4, al fine di potenziare il flusso turistico e migliorare l'offerta dei servizi, affida ai comuni delle isole minori il compito di adottare iniziative per definire appositi accordi con gli istituti di credito per l'installazione di circuiti di sportelli automatici di tipo Bancomat e PagoBancomat nel territorio isolano.
  All'articolo 16 sono previste misure per i trasporti locali nelle isole minori. Nello specifico segnala che il comma 1, in considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori, dispone che le regioni territorialmente competenti esercitino compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando anche le misure sanzionatorie previste nell'ambito degli accordi che regolano il servizio, qualora la verifica abbia dato esito negativo. Il comma 2 prevede che le regioni competenti per territorio definiscano per le isole minori un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci; si dispone altresì che i progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali costituiscano opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel documento unico di programmazione isole Pag. 33minori – DUPIM, previsto dall'articolo 3, nonché ai fini del finanziamento a valere sulle risorse di cui all'articolo 4 e ai fini della programmazione delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea.
  Nel merito di quanto disposto dall'articolo 16 della proposta di legge, ricorda che l'insularità costituisce la condizione tipica in cui gli svantaggi ad essa connessi rendono necessarie misure per la continuità territoriale. Tale condizione è riconosciuta espressamente dall'ordinamento dell'Unione europea e trova fondamento nell'articolo 45 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell'UE nonché nell'articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Alla luce del riconoscimento dell'ordinamento dell'Unione europea, sono pertanto ammissibili aiuti a carattere sociale – nella forma di agevolazioni tariffarie – concessi agli utenti, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dalla nazionalità, nonché l'introduzione di oneri di servizio pubblico – OSP a carico della società incaricata del servizio di trasporto in deroga al principio di libera concorrenza, con il riconoscimento alla stessa di un vantaggio sia in termini di attribuzione del regime di esclusiva, sia in termini di corresponsione di una compensazione monetaria commisurata all'effettivo disavanzo economico sostenuto per la presa in carico del un servizio altrimenti non remunerativo.
  Fa poi presente che l'articolo 17 reca misure in materia di dissesto idrogeologico, volte alla tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori. A tali fini, si prevede che le regioni territorialmente competenti procedono ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, da inserire negli elenchi programmatici di settore nazionale e territoriale e realizzati in accordo con i comuni competenti e le comunità isolane compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci. Ricorda a tale proposito che, in merito alla programmazione nazionale degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, l'attuazione dei suddetti interventi è affidata ai presidenti delle regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, e che specifiche risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sono da ultimo previste dall'articolo 1, commi 134-148, della legge di bilancio 2019.
  L'articolo 18 prevede che i comuni delle isole minori attuano – al fine di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria – le seguenti azioni: a) miglioramento della raccolta differenziata, nonché reimpiego e riciclaggio; b) altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti; c) adozione di misure economiche e previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; d) incentivazione del compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.
  L'articolo 18 prevede, a tale riguardo, la possibilità di ricorrere anche all'utilizzo delle risorse relative al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 23 del 2011.
  Rileva quindi che l'articolo 19 detta disposizioni finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e a favorire il riutilizzo degli imballaggi usati. In particolare, si consente l'attivazione in via sperimentale, da parte dei comuni delle isole minori del sistema del «vuoto a rendere» su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici. Si stabilisce, inoltre, che nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani possano essere previste, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per le utenze commerciali che applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione. La disciplina delle modalità della sperimentazione è demandata ai regolamenti comunali. All'esito favorevole della sperimentazione, Pag. 34il sistema del vuoto a rendere può essere esteso anche ad ogni altra tipologia di imballaggio in vetro contenente altre tipologie di liquidi o alimenti.
  L'articolo 20, al comma 1, conferisce alle regioni la facoltà di trasferire ai comuni delle isole minori la gestione dei beni del demanio regionale, mentre il comma 2 dispone che, in conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole minori è affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Segnala fin d'ora che sarà opportuno valutare un coordinamento della disposizione in esame con le previsioni dell'articolo 22 della legge n. 394 del 1991, legge quadro sulle aree protette, la quale prevede, tra i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali, quello di «partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta».
  L'articolo 21 prevede poi che le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, possono predisporre, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, competente per territorio, un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori. Sul punto, ricorda che il decreto ministeriale 14 febbraio 2017, in attuazione dell'articolo 1, comma 6-octies, del decreto-legge n. 145 del 2013, ha già dettato norme per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, individuando le disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse.
  L'articolo 22 prevede che le disposizioni della legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.
  Evidenzia che l'articolo 23 detta norme per la copertura finanziaria degli interventi previsti dal provvedimento. In particolare si prevede che all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede: quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, allo scopo parzialmente utilizzando: l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024; l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024; quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  Conclude osservando che l'articolo 24 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Infine, per quanto riguarda l'analisi puntuale delle disposizioni che compongono il provvedimento e taluni aspetti problematici relativi alla loro formulazione, nonché per quanto riguarda i profili di carattere finanziario rinvia, per elementi di maggior dettaglio, alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Alessio BUTTI (FdI) valuta favorevolmente il tenore complessivo del provvedimento evidenziando come, nelle finalità della legge esplicitate all'articolo 1, non si faccia riferimento anche alla valenza storica Pag. 35di alcune isole, in particole di quelle lacustri. Opportunamente nell'allegato B sono ricomprese anche le isole Borromee, che reputa meritevoli di particolare attenzione. Si rende conto che vi sono fondate ragioni per dare priorità alle isole mediterranee ma, a suo avviso, gli articoli 2 e 3, nonché la disciplina sulle quote di riparto dei fondi disponibili necessitano di essere riequilibriate per poter meglio sostenere interventi specifici per le isole lacustri. Auspica quindi che vi sia la disponibilità della maggioranza e del Governo a apportare modifiche migliorative del testo.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente della VIII Commissione, avverte che nella riunione congiunta dell'ufficio di presidenza che avrà luogo al termine della seduta sarà definito il successivo esame della proposta di legge.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 23 gennaio 2019.

  Gli uffici di presidenza si sono svolti dalle 14.25 alle 14.30.