CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 gennaio 2019
129.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 37

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 gennaio 2019. — Presidenza del vice presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di legittima difesa.
C. 1309, approvata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesca GERARDI (Lega), relatrice, ricorda che la Commissione esamina – ai fini del parere da rendere alla Commissione Giustizia – le proposte di legge recanti Disposizioni in materia di legittima difesa.
  Rammenta preliminarmente che la proposta di legge C. 1309, approvata dal Senato, è stata adottata come testo base dalla Commissione Giustizia. A questa sono state abbinate le proposte di legge C. 1309, 274, 580, 607, una delle quali (C. 580 Gelmini) assegnata alla Commissione Finanze, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria.
  Evidenzia innanzitutto che la proposta di legge C. 1309, che origina da una proposta di iniziativa popolare (A.S. 5), è stata approvata dal Senato il 24 ottobre 2018. Tale progetto si compone di 9 articoli che, oltre ad apportare modifiche in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, intervengono su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e con strappo, rapina) e sul delitto di violazione di domicilio. Il provvedimento non interviene su aspetti di competenza della Commissione Finanze.
   In particolare, i primi due articoli del provvedimento recano misure, rispettivamente, in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo.
  L'articolo 1 modifica il comma 2 dell'articolo 52 del codice penale, concernente la legittima difesa domiciliare, ossia la fattispecie che, mediante il riferimento all'articolo 614 c.p. (violazione di domicilio) stabilisce il diritto all'autotutela in un domicilio privato, che la giurisprudenza ha riconosciuto anche negli spazi condominiali, oltre che in un negozio o un ufficio. Pag. 38In tali ipotesi, è autorizzato il ricorso a «un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo» per la difesa legittima della «propria o altrui incolumità» o dei «beni propri o altrui». È così introdotta, in presenza di specifiche condizioni, una presunzione legale del requisito di proporzionalità tra difesa e offesa, che si considera «sempre» sussistente in presenza delle condizioni previste dall'articolo 52 c.p.
  L'articolo 2 del provvedimento interviene poi sull'articolo 55 del codice penale, aggiungendo un ulteriore comma, con il quale si esclude, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.
  L'articolo 3, modificando l'articolo 165 del codice penale, prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento e furto con strappo (articolo 624-bis del codice penale) la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
  Oltre alle modifiche alla disciplina della legittima difesa e dell'eccesso colposo, il provvedimento interviene su alcune fattispecie di reato. In particolare gli articoli 4, 5 e 6 intervengono sui reati di violazione di domicilio (articolo 614 del codice penale), furto in abitazione e furto con strappo (articolo 624-bis del codice penale) e rapina (articolo 628 del codice penale), inasprendone il quadro sanzionatorio.
  L'articolo 7 interviene sulla disciplina civilistica della legittima difesa e dell'eccesso colposo, introducendo due ulteriori commi all'articolo 2044 del codice civile volti a specificare che, nei casi di legittima difesa domiciliare (articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale), è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto. Intento della modifica è di fare in modo che l'autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere, in nessun caso, obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto. Il nuovo terzo comma dell'articolo 2044 del codice civile, invece, prevede che nei casi di eccesso colposo, di cui all'articolo 55, secondo comma, al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità.
  L'articolo 8 introduce il nuovo articolo 115-bis all'interno del testo unico delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, per disporre l'applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la difesa) in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa.
  L'articolo 9 prevede che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma e 55, secondo comma del codice penale.
  Quanto alla proposta di legge C. 580 Gelmini – assegnata, come detto, alla Commissione Finanze – questa, oltre a sostituire l'articolo 52 del codice penale introducendo il diritto di difesa e disciplinandone l'esercizio, stabilisce all'articolo 2 che sono a carico dello Stato tutte le spese di giustizia e gli oneri connessi al procedimento penale aperto nei confronti di colui che, come riconosciuto dal procedimento stesso, abbia esercitato il diritto di difesa ai sensi dell'articolo 52 c.p.
  È pertanto posto a carico dello Stato, in questi specifici casi, anche il contributo unificato dovuto all'atto di iscrizione delle cause a ruolo per ciascun grado del giudizio (ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 recante Testo Unico delle spese di giustizia), che, in qualità di tributo, chiama in causa la Commissione Finanze.
  Intende sottolineare, in conclusione, che la difesa deve sempre ritenersi legittima. Preso atto tuttavia del rilievo marginale dell'intervento normativo rispetto alle competenze della Commissione Finanze, Pag. 39propone di esprimere sul provvedimento un parere nella forma del nulla osta.

  Massimo UNGARO (PD) giudica certamente lecito il principio di legittima difesa ma ritiene che il provvedimento in esame rischi di dare libero sfogo a forme di violenza non controllata. Preannuncia pertanto il voto contrario del Partito democratico su un provvedimento la cui impostazione non può essere condivisa.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 13.40.