CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 gennaio 2019
126.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 21

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI.

  La seduta comincia alle 11.35.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.
C. 1354, approvata dal Senato ed abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabio Massimo BONIARDI (Lega), relatore, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Pag. 22

  Alfredo BAZOLI (PD) nel preannunciare il voto favorevole sulla proposta del relatore da parte dei deputati del suo gruppo, ricorda che la proposta di legge in discussione ricalca i contenuti della proposta di legge della scorsa legislatura Amato C. 3490, approvata in un testo unificato dalla Camera dei deputati.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 11.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI.

  La seduta comincia alle 11.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.
Atto n. 62.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Gianfranco DI SARNO (M5S), relatore, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sul gratuito patrocinio nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo. Lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017), per il recepimento delle direttive elencate nell'allegato A della medesima legge, tra cui è ricompresa la citata direttiva (UE) 2016/1919. Il medesimo articolo 1 prevede che gli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive contenute nell'allegato A debbano essere preliminarmente sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere. Rammento a tale proposito che, come stabilito dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che detta le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, tale parere deve essere espresso entro quaranta giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso tale termine, il Governo emana il decreto legislativo anche in assenza del parere.
  Rammenta che lo schema in esame è stato trasmesso alle Camere il 4 gennaio 2019 e pertanto il termine per l'espressione dei pareri è fissato per il 13 febbraio 2019. Quanto al termine per l'esercizio della delega da parte del Governo, segnalo che il medesimo articolo 31 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, dispone che esso sia di quattro mesi antecedente il termine di recepimento della direttiva cui occorre dare attuazione, che nel nostro caso è fissato al 5 maggio 2019. Pertanto su tali basi il termine per l'esercizio della delega risulterebbe scaduto il 5 gennaio 2019. Tuttavia, l'articolo 31, comma 3, della medesima legge del 2012 prevede che, qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, come è nel nostro caso, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. Tutto ciò considerato, il termine finale per l'esercizio della delega legislativa in esame è quindi fissato al 5 aprile 2019.
  Ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato emanato in attuazione della direttiva (UE) 2016/1919, relativa all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito dei procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo. In particolare, il provvedimento Pag. 23– che consta di quattro articoli – adegua la disciplina sul gratuito patrocinio, contenuta nella parte III del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, (recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), in relazione ai limitati profili per i quali non risulta ancora pienamente conforme al contenuto della citata direttiva (UE) 2016/1919.
  Fa presente che l'articolo 1 dello schema novella l'articolo 75 del citato testo unico in materia di spese di giustizia per estendere l'ambito applicativo della disciplina sul gratuito patrocinio alle ipotesi in cui l'Italia sia parte attiva o passiva delle procedure di esecuzione del mandato di arresto europeo.
  Osserva che, mentre l'articolo 5 della direttiva dispone il patrocinio a spese dello Stato nell'ambito dell'esecuzione delle procedure attive e passive esecutive del mandato d'arresto europeo, il citato articolo 75 prevede attualmente, al comma 2, un catalogo di procedimenti in cui si applica il gratuito patrocinio, che non comprende tali procedure. Con l'articolo 1 dello schema in esame viene, quindi, aggiunto all'articolo 75 del testo unico in materia di spese di giustizia un comma 2-bis che precisa che tale disciplina si applica in favore della persona, indagata o imputata, colpita da mandato d'arresto europeo: nelle procedure passive di consegna (quando cioè l'Italia esegue il mandato sul proprio territorio e consegna l'imputato allo Stato estero richiedente) dall'arresto fino alla consegna della persona ricercata (o fino al momento della definitività della decisione di mancata consegna); nelle procedure attive di consegna (quando cioè è l'Italia a chiedere allo Stato estero l'esecuzione del mandato) in favore della persona ricercata che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale perché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.
  Rileva che il secondo profilo della disciplina del testo unico in materia di spese di giustizia ritenuto meritevole di intervento per garantire la piena attuazione della direttiva europea riguarda il gratuito patrocinio in favore degli autori di reati in materia di evasione di imposte sui redditi e dell'IVA. Il vigente articolo 91 del testo unico, al comma 1, lettera a), esclude dal patrocinio a spese dello Stato l'indagato, l'imputato o il condannato per tale tipologia di illeciti. Poiché invece la direttiva (UE) 2016/1919 riguarda espressamente indagati e imputati, l'articolo 2 dello schema di decreto al nostro esame: espunge dall'articolo 91 il riferimento all'indagato e all'imputato, per allinearsi al contenuto della direttiva; chiarisce che l'ambito applicativo dell'esclusione dal gratuito patrocinio riguarda i soli condannati «con sentenza definitiva».
  Segnala che l'ulteriore modifica, sempre in materia di gratuito patrocinio per autori di reati tributari, è introdotta all'articolo 76, comma 4-bis, del testo unico in materia di spese di giustizia. Tale disposizione prevede una presunzione legale secondo cui il reddito dei condannati in via definitiva per una serie di reati di particolare gravità (associazione mafiosa e reati connessi, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti o al contrabbando di tabacchi) si ritiene superiore ai limiti previsti per aver diritto al patrocinio a spese dello Stato. Tale regola di giudizio deve essere applicata dal giudice che deve valutare le condizioni per l'ammissione al beneficio.
  Rammenta che l'articolo 3 dello schema in esame integra il catalogo di reati indicati dal comma 4-bis dell'articolo 76 del citato testo unico, prevedendo che la citata presunzione di un reddito superiore ai limiti cui consegue l'esclusione dal gratuito patrocinio (fatta salva la prova contraria) operi anche in relazione ai condannati definitivi per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione di imposte sui redditi e dell'IVA.
  Segnala, infine, che l'articolo 4 concerne, infine, la copertura finanziaria derivante dall'attuazione dell'articolo 2, che amplia l'ambito applicativo del gratuito patrocinio agli imputati ed indagati per i sopracitati reati tributari. In particolare, alla copertura degli oneri, valutati in 2,4 milioni di euro all'anno a decorrere dal Pag. 242019 si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea. Ricordo a tale proposito che il Fondo – dotato di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 – è stato istituito dall'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012 per consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.45.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jacopo Morrone.

  La seduta comincia alle 11.45.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso.
C. 1302 approvata dal Senato e C. 766 Colletti.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2018.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, ricorda che nella scorsa seduta si è concluso il ciclo delle audizioni informali. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Sospende, quindi, brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 11.50, riprende alle 12.40.

Disposizioni in materia di legittima difesa.
C. 1309 approvata dal Senato, C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1303 Meloni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri sono stati espressi i pareri da parte dei relatori e del Governo sulle proposte emendative presentate. Chiede se vi siano richieste di intervento sugli identici emendamenti Bazoli 1.1, Magi 1.2, Rossini 1.3 e Conte 1.4.

  Alfredo BAZOLI (PD), nel sottolineare che l'emendamento a sua prima firma 1.1 è volto a sopprimere la disposizione centrale del provvedimento sulla legittima difesa, sottolinea che il gruppo del Partito democratico si è adoperato per verificare le possibilità di miglioramento del testo in esame attraverso qualche proposta emendativa che ne correggesse gli aspetti, a suo giudizio, più pericolosi. Evidenzia, tuttavia, che tale tentativo non è andato a buon fine perché il provvedimento in esame introduce principi che non possono essere condivisi dal Partito democratico. Ritiene, infatti, che tali principi non possano essere migliorati, dovendosi invece procedere alla loro totale soppressione. Rileva inoltre che il citato tentativo di migliorare il testo è stato interrotto anche sulla scorta di una considerazione preliminare, vale a dire che la modifica dell'attuale normativa in materia di legittima difesa si configura come un pericoloso inganno nei confronti dei cittadini, indotti dal Governo e dalla maggioranza a credere che le norme attuali non funzionino. Evidenziando i dubbi del gruppo del Partito democratico su tale valutazione, chiede al sottosegretario Morrone di fornire dati statistici che consentano di valutare se l'intervento Pag. 25del Parlamento è davvero necessario o se si sta perseguendo una operazione di pura propaganda politica. Precisa, in particolare, di ritenere necessari dati statistici sulla percentuale dei procedimenti penali pendenti in materia di legittima difesa rispetto al totale, nonché sul numero delle condanne intervenute per eccesso colposo di legittima difesa. Ricorda inoltre che pressoché tutti gli auditi hanno ammesso che, anche dopo l'eventuale riforma delle attuali disposizioni, nei casi di legittima difesa verrà comunque avviato un procedimento penale, contrariamente a quanto afferma, mistificando la realtà, il Ministro Salvini. Evidenzia peraltro che, essendo molto limitate le condanne per eccesso colposo di legittima difesa sulla base della normativa vigente, il Parlamento sta sostanzialmente legiferando su un numero di casi che possono essere contati sulle dita di una mano. Sulla base di tali considerazioni, sottolinea che il sistema attuale funziona perfettamente e che non c’è alcuna necessità di intervenire con norme che rischiano di scardinare il quadro normativo vigente e i principi che lo ispirano. Su tali basi, sottolinea l'intenzione del Partito democratico di sopprimere l'articolo 1 del provvedimento in esame, considerato che, come rilevato da molti soggetti auditi, tale disposizione rischia di consentire reazioni offensive che prescindano dalla reale attualità del pericolo e dalla proporzionalità della difesa rispetto all'offesa, introducendo il pericoloso principio della «giustizia fai da te». Ribadisce, pertanto, l'assoluta necessità di sopprimere la disposizione in questione, che scardina il principio democratico secondo cui il monopolio della giustizia appartiene allo Stato, non ritenendo soddisfacenti le considerazioni del presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin, che ritiene le norme accettabili soltanto a condizione di considerare implicito il rispetto degli equilibri costituzionali.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede che la pubblicità dei lavori venga garantita anche attraverso l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Enrico COSTA (FI), dopo aver ascoltato l'appassionato intervento del collega Bazoli, ricorda che nella scorsa legislatura anche il Partito democratico ha ritenuto di intervenire in tema di legittima difesa, contribuendo a predisporre un testo, paradossalmente respinto dalle forze che compongono l'attuale maggioranza, che non era molto lontano da quello attualmente in esame. Esprime la convinzione che sia necessario intervenire soprattutto in considerazione dei mutamenti intervenuti negli ultimi anni in materia di criminalità, per cui si è passati dalla azioni dei cosiddetti «topi di appartamento» a quelle poste in essere da bande organizzate disposte anche a neutralizzare i soggetti coinvolti, trasformando i furti in abitazione in potenziali rapine. Ritiene, in particolare, che tale cambiamento abbia determinato, conseguentemente, una modificazione nell'atteggiamento dei cittadini, che manifestano una sempre maggiore preoccupazione rispetto ad eventuali violazioni delle loro proprietà. Su tali basi, evidenzia la necessità di intervenire in materia perché, se è vero, come dichiarato dal consigliere Davigo, che si è assottigliato il numero dei furti in abitazione – si è registrato tuttavia un incremento delle rapine. Assicurando che nessuno vuole introdurre la «giustizia fai da te», rileva tuttavia la necessità di stabilire fino a che punto lo Stato debba intervenire punendo i cittadini che si sono difesi da un'intrusione, considerato che il medesimo Stato non si è dimostrato in grado di tutelarli. Nel rilevare che, a fronte di tanti soggetti indagati per eccesso colposo di legittima difesa, la gran parte dei processi si concludono con l'assoluzione, evidenzia tuttavia un atteggiamento molto diverso a seconda del tribunale competente, considerato che la norma vigente non è univocamente Pag. 26interpretabile. Fa presente che, al contrario, attraverso il provvedimento in esame si realizza uno sforzo per favorire un'interpretazione omogenea delle disposizioni in materia di legittima difesa. Rileva, inoltre, che il gruppo di Forza Italia propone l'inversione dell'onere della prova, attribuendo alla pubblica accusa l'obbligo di dimostrare l'insussistenza delle scriminanti della legittima difesa. Esprime, infine, il proprio rammarico per il fatto che la maggioranza ed il Governo non vogliano prendere in considerazione le proposte emendative di Forza Italia, che punta ad introdurre il principio del diritto di difesa.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE-SI), nel ricordare di aver avanzato al Governo in tempi non sospetti richieste analoghe a quelle dei colleghi del Partito democratico, pur non dichiarandosi contrario a una riforma della legittima difesa, evidenzia diversi aspetti critici della proposta in esame. In primo luogo, con riferimento alla coazione fisica, ritiene che il nuovo comma aggiunto dal provvedimento in esame all'articolo 52 del codice penale estenda eccessivamente le maglie della legittima difesa. In secondo luogo, manifesta la convinzione che il concetto di «grave turbamento» introdotto all'articolo 55 del codice penale comporterà notevoli sofferenze dal punto di vista processuale, richiedendo la necessità di eventuali perizie psichiatriche o psichiche sul soggetto che si è reso responsabile di un eccesso colposo di legittima difesa. Da ultimo, ritiene che l'intervento operato dal provvedimento sull'articolo 2044 del codice civile rappresenti la vera novità negativa, escludendo la responsabilità di chi ha commesso il fatto, che viene sottratta alla valutazione del giudice civile.

  Marzia FERRAIOLI (FI), nell'illustrare alcune osservazioni pregiudiziali, sottolinea che l'attuale formulazione dell'articolo 52 del codice penale riguarda non la «legittima difesa» ma la «difesa legittima», con ciò intendendo la difesa che il codice stesso considera legittima nel caso in cui essa si muova entro determinate condizioni, quali tra l'altro la proporzionalità tra azione e reazione e la possibilità di sottrarsi al pericolo. Evidenzia come al contrario il gruppo di Forza Italia, con una nuova formulazione del citato articolo 52 del codice penale, voglia introdurre il «diritto alla difesa» anche in assenza delle condizioni fissate dall'attuale articolo 52, quando il soggetto offeso si trovi in situazioni eccezionali, in cui appare difficile operare la valutazione della proporzionalità tra l'azione e la reazione.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) nel replicare al collega Bazoli, precisa di non sapere se il Governo sia in grado di fornire i dati richiesti, ma sottolinea come l'esperienza racconti di numerosi episodi di legittima difesa accaduti sul territorio nazionale, ed in particolare nel Veneto. Ricorda, tra le altre, la vicenda occorsa a Franco Birolo, il tabaccaio padovano che si è difeso nel corso di una rapina e che è stato condannato in primo grado ed assolto in appello. Evidenzia come già il dover subire un processo costituisca una pena e come tale vicenda, seppur conclusasi con l'assoluzione, abbia segnato il suo protagonista, che per essa è stato sottoposto ad un profondo stress emotivo. Ricorda, inoltre, il caso di Ermes Mattielli, condannato in primo e secondo grado e morto di crepacuore in attesa del terzo grado di giudizio. Nel sottolineare come tali vicende debbano essere meritevoli di attenzione pur trattandosi di casi particolari, precisa di condividere l'impianto complessivo del provvedimento in esame pur se, come già precisato nella seduta di ieri, ritiene che si sarebbe potuto intervenire maggiormente sulla materia. Ribadisce, infatti, che la norma sull'indennizzo contenuta nel provvedimento non soddisfa il suo gruppo e in proposito rammenta come il Vescovo di Chioggia abbia affermato che tale disposizione consenta al ladro di aggiudicarsi il «bottino» non conseguito attraverso il furto, attraverso una sentenza.

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  Federico CONTE (LeU) nell'associarsi alle considerazioni del collega Bazoli, evidenzia come gli altri deputati intervenuti si siano riferiti a vicende specifiche. Ritiene, tuttavia, che compito del legislatore sia quello di elaborare norme di carattere generale e non atte a risolvere casi particolari. Si associa, quindi, alla richiesta del collega Vitiello in merito alla necessità che il Governo fornisca dati utili a comprendere la portata del provvedimento. Ritiene che il tema all'esame della Commissione sia esclusivamente politico, in quanto non ravvisa l'urgenza di definire la questione della legittima difesa in maniera diversa da come sia già impostata nel codice penale e sottolinea come, invece, questa costituisca una priorità per il dibattito politico. Sottolinea, infatti, come tale questione si incardini lungo un filone «securitario» che in questo momento è particolarmente caro ad alcune forze politiche. Ritiene, però, che l'intervento sulla materia della legittima difesa, come prefigurato dal provvedimento in esame, rischi seriamente di mettere in pericolo i principi costituzionali che sono posti alla base dell'istituto in questione. Fa notare, infatti, che estrapolando dall'articolo 52 del codice penale la parte in cui è consentito al giudice la valutazione relativa al bilanciamento in termini di proporzionalità tra offesa e difesa, per inserirlo nell'articolo 55 del medesimo codice, si mette in discussione un valore costituzionale, in quanto tale articolo contemplerà soltanto l'uso legittimo della difesa nei confronti di chi attenta ai beni patrimoniali e non più anche alla propria incolumità e a quella delle persone presenti. Fa notare quindi che l'articolo 55 del codice penale disciplina l'eccesso colposo e ritiene che introdurre un richiamo ai casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52 in tale disposizione, equivalga a «sdoganare» la possibilità del ricorso all'uso delle armi, ritenendo la difesa sempre legittima. Ritiene, pertanto, che il provvedimento in esame, così come strutturato, assecondi esclusivamente un'esigenza politica che non può condividere e non risolva il delicato tema della legittima difesa, che andrebbe affrontato con prudenza per evitare di introdurre norme che possono poi determinare effetti deleteri.

  Walter VERINI (PD) nel condividere quanto già affermato dall'onorevole Bazoli, sottolinea che l'onorevole Zanettin ha evocato i pochissimi casi nei quali alcune persone hanno, reagendo all'aggressione, provato sulla propria pelle il dramma di un procedimento penale. Rammenta comunque che tutte le vittime di aggressione dopo aver reagito, hanno dichiarato di considerare un incubo l'aver ucciso o ferito i loro aggressori. Nel condividere con il collega Conte l'opinione che non ci sia la reale emergenza di intervenire sulla legittima difesa, evidenzia come i casi citati siano estremamente rari e ritiene che vengano «sbandierati» in maniera strumentale dalla maggioranza. Rammenta che nella scorsa legislatura numerosi esponenti del Movimento 5 Stelle, tra i quali cita anche il vicepremier Di Maio, il Ministro della giustizia Bonafede e la presidente Sarti, avevano più volte evidenziato il rischio che le norme in materia di legittima difesa avrebbero potuto favorire la difesa «fai da te», introducendo, con l'incremento della diffusione delle armi nel Paese, quello che dagli stessi veniva definito «far west». Si domanda come sia possibile che, in nome di accordi poco commendevoli tra i gruppi di maggioranza, i dubbi che tali soggetti avevano sollevato non vengano più evidenziati e non si ascolti il grido di allarme avanzato nel corso delle audizioni da esponenti autorevoli delle Camere penali, del Consiglio nazionale forense e dell'Associazione nazionale magistrati. Stigmatizza, inoltre, che il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia abbiano recentemente esibito come un «trofeo di caccia» un delinquente giustamente assicurato alla giustizia grazie ad un importante lavoro di intelligence che ha coinvolto la polizia di diversi Stati. Chiede, quindi, alla maggioranza e al Governo quali iniziative stiano assumendo per assicurare alla giustizia anche i latitanti della ’ndrangheta che si sono rifugiati negli Emirati Arabi Uniti, Pag. 28sottolineando che nella scorsa legislatura il Parlamento aveva ratificato il trattato di estradizione tra il Governo italiano e quello emiratino. Rammenta, inoltre, che sempre nella scorsa legislatura, con l'approvazione della proposta di legge in materia di legittima difesa, il Partito democratico limitò la portata iniziale della proposta di legge, «in quota opposizione», presentata dall'onorevole Molteni, il cui contenuto invece è richiamato nel provvedimento in esame. Rammenta che il suo gruppo, in tale maniera, riuscì ad evitare che fosse modificato l'articolo 52 del codice penale e che venisse considerata la difesa sempre legittima. Rammenta ancora come in tale provvedimento si introdusse il concetto di «grave turbamento» e quello in base al quale sia riconosciuto un risarcimento alla vittima che ha reagito e che, dopo essere stata inevitabilmente sottoposta ad indagine, veda archiviare il procedimento o ottenga una sentenza di assoluzione. Sottolinea, ancora come la proposta di legge in materia di legittima difesa approvata dalla Camera nella scorsa legislatura non prevedesse comunque il concetto, a suo parere «barbaro», in base al quale la difesa viene sempre considerata legittima. In proposito, rammenta che non può essere considerata, ad esempio, legittima difesa lo sparare alle spalle dell'aggressore. Per tali ragioni il suo gruppo parlamentare ha deciso di non presentare emendamenti volti a modificare un testo ritenuto esclusivamente uno spot elettorale, bensì soltanto emendamenti soppressivi dello stesso. Ritiene altresì che sia interesse del Movimento 5 Stelle approvare il provvedimento in discussione rapidamente per evitare di doverlo esaminare a ridosso delle elezioni europee. Stigmatizza, quindi, il fatto che in virtù di uno «scambio scellerato» tra legittima difesa e anticorruzione all'interno delle forze di Governo, si stiano scardinando principi di civiltà giuridica. Ribadisce, ancora una volta, la necessità che il Governo fornisca i dati già richiesti dall'onorevole Bazoli.

  Cosimo Maria FERRI (PD) evidenzia come la questione all'esame della Commissione sia da valutare su due diversi livelli, uno politico e l'altro giuridico. Precisa quindi di essere interessato all'aspetto giuridico del provvedimento e rammenta che nel corso delle audizioni svolte in Commissione sono state rilevate numerose perplessità sullo stesso da parte dei soggetti auditi che non devono essere sottovalutate. In particolare, ritiene che il provvedimento contenga delle criticità non superabili e sottolinea come l'introduzione al secondo comma dell'articolo 52 del codice penale della parola «sempre», prevista alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del testo base, dia un valore assoluto alla presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa. Rammenta che, quando fu approvata nel 2006 la riforma sulla proporzionalità tra offesa e difesa, la giurisprudenza si era espressa interpretandola come presunzione relativa. Ritiene, inoltre, che tale disposizione sia incostituzionale in quanto in tale maniera viene meno il libero convincimento del giudice e rammenta che neanche la confessione viene considerata una prova assoluta. Cita, quindi, le sentenze della Corte costituzionale numero 85 del 2013 e 20 del 2017 nelle quali la suprema Corte ha evidenziato la necessità di un continuo e vicendevole bilanciamento tra offesa e difesa senza pretese di assolutezza. Sottolinea, altresì, che il quarto comma dell'articolo 52 del codice penale, che il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame intende introdurre, prevede che sia sempre possibile agire per legittima difesa. Ritiene che ciò sia un errore giuridico, perché si prevede una presunzione assoluta di legittima difesa che elide la necessità di provare qualsiasi elemento costitutivo della scriminante. Sottolinea che tale disposizione, in contrasto con l'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, presenta evidenti profili di incostituzionalità. Segnala, inoltre, di aver presentato a titolo personale l'emendamento 2.5, sul quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario, che interviene in materia di eccesso colposo Pag. 29raccogliendo le osservazioni svolte nel corso delle audizioni dal professor Padovani, che aveva suggerito di intervenire sugli articoli 55 o 59 del codice penale per risolvere la problematica in materia di eccesso colposo. Ritiene che tale argomento avrebbe potuto costituire l'unico argomento di riforma in materia di legittima difesa, ma che la maggioranza seppure lo abbia previsto all'interno del provvedimento non abbia veramente interesse a risolvere tale problematica. Osserva, inoltre, che il nuovo comma dell'articolo 55 del codice penale introdotto dall'articolo 2 del provvedimento, faccia un errato riferimento all'articolo 61, primo comma, n. 5, del codice penale, creando un riferimento ridondante.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, avverte che al termine della fase antimeridiana della seduta si terrà l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, originariamente fissato alle ore 14.45.

  Ylenja LUCASELLI (FdI) svolge alcune brevi considerazioni sul provvedimento in esame che il gruppo di Fratelli d'Italia, pur avendone condiviso la necessità, critica per la scarsa incisività delle disposizioni. Rileva, infatti, che il provvedimento parte da un presupposto sbagliato, vale a dire dal punto di vista del soggetto che è costretto a difendersi, rilevando come al contrario si debba partire dalla considerazione che chi entra tramite effrazione in un luogo privato è già un criminale, ha un fine illecito e con alta probabilità compirà un atto illecito. Evidenzia, pertanto, la necessità che la difesa sia sempre considerata legittima nel caso in cui vi sia un'intrusione in luoghi privati, sottolineando peraltro la difficoltà per un soggetto che notte tempo trovi un estraneo in casa propria di stabilire con lucidità la proporzionalità della sua reazione all'azione posta in essere dal malvivente. Nel sottolineare, a differenza di quanto affermato da molti colleghi, l'urgenza del provvedimento, ritiene che garantire il diritto alla difesa, lungi dal trasformare il nostro Paese in uno Stato «barbaro», lo renda al contrario più moderno. Con riferimento alle considerazioni svolte in audizione dai rappresentanti delle Camere penali, precisa che nessuno vuole eliminare la valutazione delle circostanze da parte del giudice. Rileva che, al contrario, l'obiettivo è sia quello di fornire strumenti certi alla valutazione dell'organo giudicante, evitando disparità di trattamento da parte dei diversi tribunali, sia quello di garantire il «diritto alla paura», di cui ha parlato anche il presidente delle citate Camere penali. Ritiene, infatti, che la vera barbarie sia quella di sottoporre ad un procedimento penale lungo e costoso i cittadini che, in condizioni di paura, siano stati costretti a difendersi. Nel sottolineare che le proposte emendative del gruppo di Fratelli d'Italia sono volte a rendere più incisivo il testo che è stato «annacquato» rispetto all'impostazione iniziale, sottolinea, in particolare, la volontà di restringere gli spazi di discrezionalità attribuiti all'organo giudicante e di modificare il concetto del «minor pericolo». Considera, infatti, a tale proposito, che chi sperimenta un'intrusione nella propria abitazione difficilmente possa nutrire la convinzione che l'estraneo voglia fargli il «male minore», ritenendo che in simili circostanze si sia naturalmente portati a temere per il «male maggiore». Ribadisce, da ultimo, la necessità che i cittadini siano messi in grado di difendersi perché questo è ciò che fanno i popoli moderni.

  Alfredo BAZOLI (PD) chiede al sottosegretario Morrone se possa fornire i dati e gli elementi informativi richiesti.

  Il sottosegretario Jacopo MORRONE assicura che tali elementi informativi saranno forniti nel prosieguo dei lavori.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Avverte, inoltre, che è immediatamente convocato l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di definire le modalità di prosecuzione dei lavori.

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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jacopo Morrone.

  La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni in materia di legittima difesa.
C. 1309 approvata dal Senato, C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1303 Meloni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione sul circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), condividendo quanto detto dall'onorevole Lucaselli, intervenuta nella seduta antimeridiana, ritiene che occorre concentrarsi sul fatto che chi entra in un luogo di privata dimora commette un crimine, non potendo lo Stato punire chi si difende in casa propria. Ricorda che, nella scorsa legislatura, nel corso della discussione di un'analoga proposta di legge, sostenuta dal gruppo di Forza Italia, l'onorevole Molteni, con cui si dichiara d'accordo, aveva sottolineato la necessità di superare il principio di proporzionalità. A tale proposito, segnala che, sebbene i furti siano diminuiti, il provvedimento è volto non tanto a tutelare la proprietà in sé, quanto piuttosto i cittadini contro tutti quei reati violenti che comportano la violazione di domicilio.

  Il sottosegretario Jacopo MORRONE, rispondendo ai quesiti posti durante la seduta antimeridiana, fa presente che la Direzione generale statistica del Ministero della giustizia non dispone dei dati richiesti, in quanto non sono rilevati i procedimenti penali suddivisi per qualificazione giuridica del fatto presso le procure della Repubblica, rilevando tali dati esclusivamente presso i tribunali. Sottolinea, infatti, che la sussistenza della scriminante della legittima difesa, eventualmente riconosciuta o meno dal giudice nei relativi provvedimenti, non viene specificamente indicata nei registri e che la stessa situazione si presenta per le eventuali condanne per eccesso colposo di legittima difesa. Segnala che la legittima difesa è una causa di giustificazione, cioè di non punibilità, per un fatto astrattamente previsto come reato, ma commesso per la necessità di difendersi da un'aggressione altrui. Ricorda che la formulazione della norma nella sua versione originaria (articolo 52 del codice penale) già prevede la difesa di un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, a differenza dell'articolo 49 del vecchio codice Zanardelli del 1889 in cui si parlava di respingere una violenza già in atto.
  Evidenzia poi che, benché già in occasione dell'approvazione della legge n. 59 del 2006 si parlasse di «far west», tale legge, che ha aggiunto un comma all'articolo 52 del codice penale, prevedeva espressamente che, in caso di violazione di domicilio, sussistesse un rapporto di proporzione tra aggressione e difesa per tutelare la propria e l'altrui incolumità. Sottolinea, quindi, che la riforma approvata dal Senato prevede una tutela più ampia per il cittadino, atteso che, secondo il nuovo testo, si considera legittima la difesa in caso di intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica. Ricorda che il nuovo secondo comma dell'articolo 52 indica fattispecie concrete che non danno adito a incertezza nell'applicazione della norma. A tale proposito, fa presente che la proporzionalità non va intesa come rapporto tra i beni giuridici protetti, ma come bilanciamento tra le modalità di difesa e offesa poste in essere, sottraendosi in tal Pag. 31modo a censure di incostituzionalità. Quanto all'espressione «grave turbamento» di cui al novellato articolo 55 afferma che sarà il giudice a valutare la condizione di panico del soggetto aggredito, come già oggi avviene per i reati di stalking o atti persecutori o minaccia grave. Rispetto alla questione sollevata dall'onorevole Zanettin, relativa all'indennità, rileva come essa non sia comparabile, sul piano dell'entità, a un risarcimento e sia prevista solo nell'ipotesi di eccesso colposo di legittima difesa. In merito ai rilivi dell'onorevole Verini, segnala che, sebbene l'articolo 2 della CEDU tuteli il diritto alla vita, lo stesso articolo, al comma 2, specifica che la morte non si considera inflitta in violazione di tale articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario, tra l'altro, per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale. Sottolinea che, in primo luogo, va difeso il diritto alla vita dell'aggredito, il quale, a differenza dell'aggressore, non ha violato la legge commettendo un reato.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Bazoli 1.1, Magi 1.2, Rossini 1.3 e Conte 1.4.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), illustrando l'emendamento Costa 1.5, di cui è cofirmataria, ritiene necessario dare piena garanzia di tutela a chi viene aggredito. A tale proposito, ricorda che il procuratore Carlo Nordio ha sottolineato la necessità di cambiare prospettiva rispetto a questo tema. Fa presente, infatti, che se si vuole fare in modo che i cittadini si sentano protetti occorre superare il principio di proporzionalità, mantenendo solo il principio di necessità e il principio di attualità del pericolo. Pertanto, nonostante ritenga sia necessario licenziare il testo in esame al più presto, crede che la modifica proposta con l'emendamento Costa 1.5 sia necessaria.

  Alfredo BAZOLI (PD), nel ringraziare il sottosegretario Morrone per la risposta al suo quesito, esprime stupore per il fatto che il Ministero non disponga dei dati richiesti, ciò testimoniando che si sta legiferando «al buio». Ricorda, però, che su tale argomento sono stati condotti numerosi studi mai smentiti, secondo cui nel 2017 i processi per legittima difesa sono stati solo 5, su circa un milione e 300 mila processi penali. Ritiene che tale dato testimoni il modo inappropriato con cui il Governo e la maggioranza stiano affrontando i problemi della giustizia. Nel contestare l'affermazione secondo cui i furti e le rapine sarebbero aumentati, segnala, invece, che i dati dimostrano che tutti i reati predatori sono diminuiti negli ultimi anni. A tale proposito, ritiene che l'emendamento Costa 1.5, secondo cui «è sempre riconosciuto il diritto di difesa di chi, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell'introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno», porta alle estreme conseguenze quanto previsto nel provvedimento in esame. Ritiene, quindi, che approvando l'emendamento Costa 1.5 verrebbero meno anche i principi di necessità e di attualità del pericolo.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), dopo aver ringraziato il presidente per averle concesso, in via eccezionale, data la rilevanza del dibattito, di intervenire, dichiara di reputare incomprensibile l'emendamento Costa 1.5. Tale proposta emendativa, a suo avviso, non tiene conto del fatto che il requisito della proporzionalità della difesa è strettamente legato all'elemento della inconoscibilità delle modalità di evoluzione della situazione che si viene a creare all'atto della violazione di domicilio.
  Evidenzia, quindi, i pericoli insiti nell'introdurre un automatismo nel riconoscimento della legittima difesa, purché non manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa, al solo verificarsi della condotta di cui all'articolo 614 del codice penale. A Pag. 32suo giudizio, ciò porterebbe a un pericoloso innalzamento del livello di conflittualità tra i consociati.

  La Commissione respinge l'emendamento Costa 1.5.

  Ciro MASCHIO (FdI) rispondendo alle osservazioni dei colleghi che, nel corso dell'esame del provvedimento in oggetto, hanno definito «barbaro» il principio per cui la difesa è sempre legittima, osserva che tale aggettivo va, invece, riferito al calvario giudiziario di coloro che, dopo aver subito il trauma di un'intrusione nel proprio domicilio, devono affrontare anni di processo prima di essere dichiarati innocenti, come nel caso di Ermes Mattielli. In questo contesto, reputa che la riforma della legittima difesa in discussione rappresenti un efficace strumento di dissuasione per i delinquenti.
  Pur esprimendo soddisfazione per la scelta compiuta dalla Commissione, di adottare come testo base il provvedimento trasmesso dal Senato, osserva come lo stesso risulti, sotto alcuni aspetti, indebolito rispetto alla sua formulazione originaria. Sottolinea, quindi, che gli emendamenti presentati dal gruppo Fratelli d'Italia mirano a mantenere fermo il principio per cui la difesa è sempre legittima.
  Auspica, pertanto, l'approvazione dell'emendamento Lucaselli 1.6, che è volto a modificare l'articolo 52 del codice penale nel senso di estenderne l'operatività al realizzarsi di una condotta di difesa non sproporzionata rispetto all'offesa.

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.6.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento Costa 1.7, evidenzia che tale proposta emendativa, che persegue la medesima finalità dell'emendamento appena respinto, mira a introdurre un ulteriore elemento rafforzativo della tutela di colui che subisce la violazione di domicilio, prevedendo che la causa di giustificazione operi al realizzarsi di una condotta di difesa non manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa. Auspica, pertanto, che la Commissione approvi tale emendamento.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Costa 1.7, Varchi 1.8 e Conte 1.9.

  Carmelo MICELI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento Bazoli 1.10, richiama le osservazioni svolte da diversi soggetti auditi, e in particolare dal presidente dell'Associazione nazionale magistrati, sulle possibili implicazioni derivanti dall'introduzione dell'avverbio «sempre» al secondo comma dell'articolo 52 del codice penale, prevista dall'articolo dalla lettera a) del comma 1, dell'articolo 1 del provvedimento in esame.
  Rimarca, quindi, che l'introduzione di tale avverbio riferito al rapporto di proporzionalità è non solo tecnicamente superfluo, ma anche pericoloso perché aprirebbe le maglie ad una presunzione assoluta di proporzionalità. Ritiene, inoltre, che tale elemento desti ancor più allarme in quanto accompagnato da una campagna mediatica, che giudica sbagliata e pericolosa, frutto di una logica in base alla quale il diritto si piega alle esigenze di una comunicazione propagandistica. Tale impostazione denota, inoltre, la mancata assunzione di responsabilità da parte del legislatore che non dovrebbe soffiare sulla credibilità popolare.
  Invita, pertanto, i relatori e il Governo a valutare l'opportunità di svolgere un ulteriore riflessione sul tema, al fine di pervenire a una soluzione condivisa.

  Alfredo BAZOLI (PD), intervenendo sull'emendamento 1.10 a sua prima firma, ribadita l'inutilità dal punto di vista tecnico dell'introduzione dell'avverbio «sempre», sottolinea come tale scelta della maggioranza rappresenti una «manomissione» del codice penale motivata solo da esigenze di comunicazione politica, che vanno a discapito della qualità della legislazione penale.

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  Giusi BARTOLOZZI (FI), richiamando le osservazioni svolte in sede di audizione dal presidente dell'Associazione nazionale magistrati, reputa, invece, che la scelta di introdurre il termine «sempre» al secondo comma dell'articolo 52 del codice penale, non risponda affatto ad esigenze di propaganda politica, ma sia volta a orientare, in tal modo, la condotta dei cittadini inducendoli a non delinquere. Tale modifica rappresenta, quindi, un passo in avanti verso il superamento del principio di proporzionalità, che, a suo giudizio, sarebbe dovuto avvenire in termini più coraggiosi.

  Alessia MORANI (PD) associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi Miceli e Bazoli, evidenzia i limiti e la pericolosità di quella che definisce una «pseudoriforma» della legittima difesa, che è il segno di un utilizzo strumentale di tale argomento da parte della maggioranza di governo, allargatasi, di fatto, con l'esame del provvedimento in oggetto, al gruppo Forza Italia.
  Ritiene che l'introduzione del termine sempre» al secondo comma dell'articolo 52 del codice penale dimostri l'intento propagandistico del provvedimento nel suo complesso e sia la dimostrazione di un imbarbarimento culturale e giuridico che si è verificato anche con riferimento al sistema penale. A tale proposito, stigmatizza l'episodio, che giudica gravissimo, della diffusione del video relativo al detenuto Cesare Battisti, avvenuto in violazione delle norme penali e dell'ordinamento penitenziario, afferenti anche alla sicurezza del personale di polizia giudiziaria.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bazoli 1.10 e Conte 1.11, nonché gli emendamenti Conte 1.12, Lucaselli 1.13, Varchi 1.14 e 1.15, Bazoli 1.16, gli identici emendamenti Bazoli 1.17 e Conte 1.18.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE-SI) sottoscrive l'emendamento Schullian 1.19.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Schullian 1.19, Lucaselli 1.20 e Varchi 1.21.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE-SI) illustra il suo emendamento 1.22, che al pari di altre proposte emendative di contenuto analogo da lui presentate, è volto a porre in qualche misura rimedio all'eccessivo allargamento dei presupposti della legittima difesa, come risultanti dal nuovo quarto comma dell'articolo 52 del codice penale, del quale auspica pertanto la soppressione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Vitiello 1.22, Bazoli 1.23, Costa 1.24 e 1.25, Conte 1.26, Costa 1.27, Conte 1.28, Costa 1.29 e Varchi 1.30.

  Alfredo BAZOLI (PD) interviene sull'emendamento a sua prima firma 2.1, identico agli emendamenti Conte 2.2 e Magi 2.3, volto a sopprimere l'articolo 2 del provvedimento in esame, recante modifica all'articolo 55 del codice penale in relazione ai profili dell'eccesso colposo di legittima difesa. Al riguardo, ricorda come già nella passata legislatura si è intervenuti sul tema della legittima difesa, in ciò raccogliendo anche le proposte provenienti dalla allora minoranza parlamentare, al fine di fornire ai giudici, attraverso una puntuale modifica al codice penale, criteri più netti ed univoci per la valutazione della sussistenza o meno dell'esimente. Tanto premesso, ribadisce quindi la propria contrarietà sull'articolo 2 del provvedimento, giacché le disposizioni da esso recate appaiono suscettibili di compromettere i principi in tema di legittima difesa contenuti nel nostro ordinamento giuridico, intervenendo in maniera incoerente ed inopportuna su tale materia, come peraltro evidenziato anche da numerosi studiosi e magistrati auditi nell'ambito della preliminare attività conoscitiva espletata dalla Commissione. Evidenzia, inoltre, come nel corso degli ultimi due anni, alla luce delle sentenze pronunciate dai competenti organi giurisdizionali, si è ampiamente dissipata la precedente incertezza negli orientamenti giurisprudenziali, nel senso di indicare in maniera inequivocabile la rilevanza dello stato di grave turbamento Pag. 34psichico ai fini di una valutazione positiva da parte del giudice della sussistenza della esimente.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), relatore, osserva come la finalità essenziale delle modifiche recate al codice penale dall'articolo 2 sia quella di evitare, quanto più possibile, una condanna dell'imputato fin dal primo grado di giudizio; ciò anche allo scopo di evitare il ripetersi di drammatiche vicende processuali, quale quella che ha visto coinvolto il tabaccaio di Padova, Franco Birolo. In considerazione del fatto che l'avvio di un procedimento giudiziario rappresenta di per sé una pena ed un calvario per la persona interessata, conferma l'assoluta necessità di rendere ancora più dettagliata e tutelante la legislazione vigente in materia di legittima difesa, in modo da attenuare quanto più possibile le eventuali conseguenze negative a danno dell'imputato.

  Luca Rodolfo PAOLINI (Lega) fa presente che obiettivo essenziale delle modifiche al codice penale introdotte dall'articolo 2 del provvedimento è quello di evitare che persone poi giudicate innocenti vengano coinvolte in processi che nel nostro Paese durano mediamente circa otto anni, in tal modo assicurando una maggiore certezza interpretativa ed applicativa alle norme vigenti in materia, in sintonia anche con un diffuso sentimento dell'opinione pubblica.

  Cosimo Maria FERRI (PD) preannuncia la propria astensione sull'emendamento Bazoli 2.1, da lui non sottoscritto, a differenza di quanto fatto in relazione alle altre proposte emendative presentate dal Partito democratico. A tale proposito, rileva come le questioni poste dalla modifica all'articolo 55 del codice penale debbano essere affrontate su un piano prettamente tecnico-giuridico, anziché politico. Tiene preliminarmente a precisare che le disposizioni in commento non appaiono in alcun modo condivisibili, anche solo in considerazione del fatto che l'introduzione dell'avverbio «sempre» ai commi secondo e quarto del novellato articolo 52 del codice penale introducono di fatto una presunzione legale assoluta del requisito di proporzionalità tra difesa e offesa, come tale in grado di vincolare il libero convincimento dei giudici. Ricorda che nella scorsa legislatura l'intervento di riforma della legittima difesa si collocava in un contesto giuridico ben diversamente articolato, laddove ora le modifiche normative proposte appaiono, invece, suscettibili non solo di introdurre elementi di contraddittorietà all'interno del predetto quadro giuridico, bensì anche di veicolare un messaggio errato al Paese, contribuendo a diffondere un sentimento di maggiore paura tra la cittadinanza e lasciando intravedere il rischio di un ricorso all'uso smisurato ed incontrollato delle armi. Fa presente che, come evidenziato dall'autorevole professore Padovani in sede di audizione, qualora vi fosse stata la reale intenzione di procedere ad una utile riforma della legittima difesa, si sarebbe dovuto piuttosto intervenire con una riscrittura degli articoli 55 e 59 del codice penale. In tale quadro, osserva che la modifica all'articolo 55 del codice penale prevista dal provvedimento risulta comunque mal congegnata sul piano tecnico e giuridico, anche attraverso l'improprio richiamo all'articolo 61, primo comma, numero 5, del predetto codice.

  Alessia MORANI (PD) comprende le osservazioni da ultimo svolte dal collega Ferri, che in parte si ricollegano al lavoro di modifica del codice penale sul punto intrapreso nella scorsa legislatura dalla allora maggioranza parlamentare. A tale riguardo, richiama anche il contributo prezioso offerto in sede di audizione dal professor Padovani, a giudizio del quale l'articolo 52 del codice penale non richiederebbe alcun intervento di riforma, dovendosi piuttosto rivolgere l'attenzione del legislatore ad una revisione dell'articolo 55 del medesimo codice, al fine di fornire al magistrato una adeguata guida interpretativa nella valutazione dello stato di grave turbamento psichico. Rileva altresì che l'introduzione dell'avverbio «sempre» ai Pag. 35commi secondo e quarto del predetto articolo 52 appare in contraddizione rispetto a quanto ora previsto con riferimento all'articolo 55, dal momento che il primo intervento è sostanzialmente volto a configurare una sorta di presunzione assoluta di innocenza, mentre il secondo di fatto amplia la discrezionalità del magistrato. Osserva inoltre che le modifiche introdotte all'articolo 55 del codice penale non scongiurano di per sé l'avvio di un procedimento penale. Fa, inoltre, presente che la giurisprudenza sta già applicando in maniera autonoma i criteri valutativi dello stato di grave turbamento psichico nelle fattispecie di legittima difesa, tant’è che nel solo anno 2017 quattro casi su cinque si sono conclusi con una pronuncia di archiviazione. Ritiene che l'intervento normativo sul punto proposto dalla maggioranza parlamentare, per quanto sostanzialmente privo di utilità, sia tuttavia suscettibile di trasmettere all'opinione pubblica un messaggio decisamente sbagliato, basato sul presupposto erroneo che al ricorrere delle predette fattispecie non si farà comunque luogo all'apertura di un procedimento giudiziario. Richiama, da ultimo, l'attenzione del Governo e della sua maggioranza parlamentare su un aspetto poco dibattuto nel corso della discussione sinora svolta, vale a dire quello dei «femminicidi», che riguardano, con riferimento all'anno 2017, quasi la metà degli omicidi complessivamente compiuti e le cui vittime spesso ricadono in ambito domestico. Ritiene infatti che le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente provvedimento potrebbero rilevarsi assai nocive e pericolose proprio nei confronti delle donne, in quanto legittimerebbero potenzialmente l'uso delle armi in ambito domestico anche a danno di congiunti.

  Federico CONTE (LeU), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 2.2 soppressivo dell'articolo 2 della proposta di legge in discussione, sottolinea come, qualora la finalità del provvedimento fosse quella di evitare l'instaurarsi del procedimento penale, tale aspirazione sarebbe irragionevole in quanto, essendo sempre necessario l'accertamento in caso di omicidio, anche colposo, non è pensabile prevedere la abolitio criminis in caso di legittima difesa. Fa notare, quindi, che, mentre l'articolo 2 del provvedimento introduce il secondo comma dell'articolo 55 del codice penale, riprendendo dall'ordinamento tedesco la scusante soggettiva, il nostro ordinamento prevede la scriminante putativa, che è un istituto generale. Ribadisce, infine, che, qualora l'obiettivo del provvedimento sia quella di garantire ai cittadini che non sarà avviato alcun procedimento penale in caso di legittima difesa, tale garanzia non potrà essere data.

  Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), nel richiamare l'audizione del presidente dell'Associazione nazionale magistrati, osserva come a seguito di un omicidio per legittima difesa si avvierà sempre un procedimento nei confronti del soggetto che si è difeso, ma che al termine dello stesso si potrebbe non ravvisare la necessità di instaurare il processo.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Bazoli 2.1, Conte 2.2 e Magi 2.3.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento Costa 2.4, del quale è cofirmataria, volto a sostituire l'articolo 2 del provvedimento. Rammenta che nella seduta di ieri il sottosegretario Morrone, su richiesta dell'onorevole Zanettin, attualmente impegnato nei lavori dell'Assemblea, si era riservato di chiarire la posizione del Governo in ordine alle proposte emendative presentate dal gruppo Forza Italia e in particolare sull'emendamento in discussione, nonché su quello relativo all'indennizzo.

  Il sottosegretario Jacopo MORRONE ribadisce che l'indennità prevista dall'articolo 2044 del codice civile non ha carattere pieno, ma forfettario e non è comparabile ad un risarcimento sul piano dell'entità. Precisa quindi che, in caso di legittima difesa, non è prevista alcuna indennità.

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  Giusi BARTOLOZZI (FI), alla luce di quanto testé espresso dal sottosegretario Morrone, chiede chiarimenti in ordine al parere contrario formulato dal rappresentante del Governo e dal relatore Turri sull'emendamento Costa 2.4, volto a sopprimere il richiamo all'articolo 52 all'interno dell'articolo 55 del codice penale. Fa notare che, in tale maniera, si prevede che in caso di legittima difesa non c’è indennità in quanto la condotta è lecita.

  Il sottosegretario Jacopo MORRONE osserva che quanto stabilito dall'emendamento Costa 2.4 è già previsto nel provvedimento in discussione.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede l'accantonamento dell'emendamento Costa 2.4, al fine di una sua ulteriore valutazione da parte del rappresentante del Governo e dei relatori.

  Il sottosegretario Jacopo MORRONE, nel ribadire che in caso di legittima difesa non è prevista alcuna indennità e in caso di eccesso colposo non è previsto il risarcimento, conferma il parere contrario già formulato sulla proposta emendativa Costa 2.4.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) chiarisce ulteriormente che in caso di legittima difesa il comportamento è lecito e non può esserci eccesso colposo. Per tale ragione, non è possibile prevedere l'indennizzo.

  La Commissione respinge l'emendamento Costa 2.4.

  Cosimo Maria FERRI (PD) illustra l'emendamento a sua firma 2.5, volto a sostituire il capoverso del comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento. Precisa che, qualora l'articolo 55 del codice penale fosse modificato nei termini indicati dalla proposta di legge, questo si potrebbe prestare ad alcuni rischi applicativi che necessitano di essere evitati. La proposta vuole, infatti, escludere la punibilità di chi abbia agito per difendersi, a fronte di una aggressione posta in essere mediante approfittamento di circostanze di luogo, tempo e persone tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Osserva che nel caso della legittima difesa domiciliare, tuttavia, lo stesso fatto di subire l'intrusione nel proprio domicilio e quindi in un contesto in cui ciascuno confida di trovarsi al sicuro, può far sì che il soggetto si trovi in quanto tale ostacolato nella propria difesa quantomeno sotto il profilo del luogo, poiché non pronto a rispondere a un'aggressione. Osserva inoltre che, per quanto concerne la difesa pubblica, la stessa è intrinsecamente ostacolata dal fatto che l'aggressione avviene in un luogo privato. Ritiene che ciò potrebbe comportare il rischio che, in caso di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi si difende sia di fatto sempre esclusa. Osserva che in tale maniera si vanificano i limiti fissati dall'articolo 52 del codice penale, in particolare dal secondo comma, che presumendo il requisito della proporzionalità tra difesa e offesa, pone in capo alla difesa l'obbligo di provare la sussistenza in concreto degli altri elementi costitutivi della causa di giustificazione. Propone quindi di sopprimere il riferimento all'articolo 61, primo comma, numero 5, del codice penale. Con riferimento al grave turbamento quale ulteriore causa di esclusione della punibilità, propone di specificare la tipologia di pericolo a fronte della quale il turbamento può giustificare la non punibilità. Ritiene infatti necessario limitare la non punibilità ai soli casi in cui il turbamento derivi dal pericolo attuale non già per un bene qualunque, ma unicamente per la vita, l'integrità fisica o la libertà sessuale o personale del soggetto.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferri 2.5, Bazoli 2.6 e Varchi 2.7.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE-SI) sottoscrive tutte le proposte emendative presentate dall'onorevole Conte.

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  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Conte 2.8, gli identici emendamenti Vitiello 2.9 e Conte 2.10, nonché le proposte emendative Conte 2.11 e 2.12 e Varchi 2.13, l'articolo aggiuntivo Conte 2.01 e gli identici emendamenti Magi 3.1 e Conte 3.2.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE-SI) sottoscrive l'emendamento Schullian 3.3.

  La Commissione respinge l'emendamento Schullian 3.3.

  Alfredo BAZOLI (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.4, volto a prevedere che nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis del codice penale la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma dell'articolo 165 del codice penale. Sottolinea che tale proposta emendativa è rafforzativa del testo in esame, consentendo un più ampio ventaglio di condizioni. Osserva che, però, essendo l'esigenza politica della maggioranza quella di procedere nell'approvazione del provvedimento senza consentire alle opposizioni di intervenire in maniera costruttiva, non sarà possibile intervenire per migliorarne l'impianto.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bazoli 3.4, l'articolo aggiuntivo Varchi 3.01, gli identici emendamenti Magi 4.1 e Conte 4.2, gli emendamenti Conte 4.3 e 4.4, nonché gli identici emendamenti Magi 5.1 e Conte 5.2. Respinge quindi l'emendamento Conte 5.3.

  Alfredo BAZOLI (PD) condivide la portata dell'emendamento Conte 5.4, volto a sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del provvedimento che interviene sull'inasprimento delle pene, innalzando pene già ritoccate al termine della passata legislatura dalla precedente maggioranza. Nell'esprimere dubbi in ordine alla reale efficacia dissuasiva di un ulteriore innalzamento di tali pene, soprattutto di quelle minime, preannuncia il voto favorevole sull'emendamento in discussione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Conte 5.4, gli identici emendamenti Magi 6.1 e Conte 6.2, nonché gli emendamenti Conte 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8.

  Alfredo BAZOLI (PD) rileva che l'emendamento a sua prima firma 7.1 è volto a sopprimere l'articolo 7 che, lungi dal produrre effetti sul piano giuridico, interviene a modificare l'articolo 2044 del codice civile, appesantendolo inutilmente con disposizioni sostanzialmente già contenute nella formulazione attuale. Rileva inoltre che tali considerazioni valgono anche con riguardo al secondo nuovo comma introdotto all'articolo 2044, dal momento che i principi generali del codice civile già forniscono al giudice gli elementi per una congrua valutazione del risarcimento del danno. Ribadisce pertanto che non si fa un buon servizio alla giustizia modificando un articolo del codice civile che funziona bene con l'unico intento di rispondere ad una esigenza di propaganda politica, che contraddistingue l'intero provvedimento in esame.

  Cosimo Maria FERRI (PD) sottolinea che l'emendamento Bazoli 7.1 è volto ad evitare un errore giuridico introdotto dalla maggioranza con l'articolo 7 del provvedimento in esame, che confonde il sistema civilistico con quello penalistico. Evidenzia a tale proposito che la riforma si propone di introdurre una simmetria tra legittima difesa domiciliare penalistica e legittima difesa civilistica, escludendo espressamente la responsabilità civile in caso di legittima difesa domiciliare. Rileva tuttavia che il sistema civilistico e il sistema penalistico rispondono a logiche differenti, dal momento che diverso è il coefficiente probabilistico che deve sorreggere l'accertamento probatorio di un fatto: secondo la logica del «più probabile che non» nel diritto civile, secondo il principio del «oltre ogni ragionevole dubbio» nel diritto Pag. 38penale. Su tali basi, sottolinea come possa accadere che uno stesso fatto, penalmente irrilevante, sia invece fonte di risarcimento del danno in sede civile. Ritiene quindi che il peculiare trattamento di cui già beneficia la legittima difesa domiciliare – e di cui a maggior ragione beneficerebbe ove la riforma in esame venisse approvata – debba essere confinato al profilo penalistico, lasciando intatta la possibilità di un risarcimento in sede civile ove ne sussistano i presupposti. Sulla base di tale considerazione, chiede al Governo e alla maggioranza di valutare attentamente l'emendamento Bazoli 7.1, perché l'articolo 7 comporta seri problemi di tenuta giuridica rispetto ai quali il gruppo del Partito democratico intende dissociarsi.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bazoli 7.1, Magi 7.2 e Conte 7.3, gli emendamenti Conte 7.4 e 7.5 nonché gli identici emendamenti Conte 7.6 e Vitiello 7.7.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), con riferimento all'emendamento Costa 7.8, sul quale si è rimesso alla Commissione, ricorda che, pur considerando un passo avanti l'esclusione del risarcimento in sede civile operata dal provvedimento in esame, il gruppo di Forza Italia chiede anche la soppressione dell'indennità al danneggiato in caso di eccesso colposo, rimessa all'equo apprezzamento del giudice. Sottolinea infatti che tale previsione contrasta con il buon senso, come rilevato anche dal vescovo di Chioggia, Monsignor Adriano Tessarollo, che, con riferimento alla condanna per eccesso colposo di legittima difesa di un tabaccaio, ha evidenziato il paradosso per cui il «bottino» che il ladro non è riuscito ad ottenere con l'atto delittuoso, gli viene riconosciuto con la sentenza del giudice. A tale proposito ritiene che, nella seduta di ieri, nel corso della quale erano state espresse le medesime considerazioni, il sottosegretario Morrone abbia dato l'impressione di ritenerle condivisibili nello spirito. Nell'esprimere rammarico per il fatto che sia stato respinto l'emendamento Costa 2.4, che escludeva la possibilità di un eccesso colposo di legittima difesa, sottolinea la volontà di Forza Italia di impedire che il denaro frutto del lavoro e della dedizione del capo famiglia o dell'imprenditore possa finire nelle mani del malvivente. Invita, pertanto, il sottosegretario ad una riflessione sul tema, dichiarandosi disponibile a ritirare l'emendamento Costa 7.8, nel caso in cui ciò possa servire a indurre un'ulteriore valutazione eventualmente anche in sede di esame da parte dell'Assemblea.

  Il sottosegretario Jacopo MORRONE ribadisce che l'indennità è prevista soltanto in caso di eccesso colposo di legittima difesa, ritenendo un grande passo avanti l'eliminazione del risarcimento in sede civile introdotta dalla disposizione in questione.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), senza spirito polemico, precisa che l'indennità comunque si traduce per il cittadino che si sia reso responsabile di un eccesso colposo di legittima difesa, in un esborso finanziario soggetto all'equo apprezzamento del giudice. Nel rilevare che si possono verificare notevoli differenze di trattamento a seconda dei criteri di valutazione del singolo giudice, sottolinea che tale decisione è insindacabile. Ribadisce la sua assoluta contrarietà al fatto che un cittadino che, per uno stato d'animo di paura o di turbamento, abbia ecceduto nella legittima difesa sia costretto a pagare un'indennità.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Costa 7.8, Bazoli 7.9 e Conte 7.10, gli identici emendamenti Magi 8.1 e Conte 8.2, gli emendamenti Conte 8.3 e Costa 8.4, l'articolo aggiuntivo Conte 8.01 nonché l'emendamento Magi 9.1.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, avverte che, essendo stato concluso l'esame delle proposte emendative, il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri. Nessun altro Pag. 39chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 16 gennaio 2019.

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14 alle 14.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
C. 1455 Governo.