CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 gennaio 2019
126.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 11

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 14.25.

Sull'ordine dei lavori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, a causa dell'impossibilità del Presidente e del Vicepresidente del Comitato permanente per i pareri a presenziare alla seduta odierna, l'esame della proposta di legge C. 1160, approvata dal Senato, ed abbinate, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», nonché della proposta di legge C. 1409, approvata dal Senato, recante delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155, oggi all'ordine del giorno del Comitato stesso, si svolgerà in Commissione plenaria, in sede consultiva: la convocazione della Commissione è stata pertanto conseguentemente modificata.
  Propone quindi, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno, nel senso di procedere, dopo l'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 1432, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Pag. 12europea – Legge europea 2018, dapprima all'esame della proposta di legge C. 1409 e quindi all'esame della proposta di legge C. 1160.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.
C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2019.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento il relatore, Vinci, ne aveva illustrato il contenuto.
  Avverte che non sono state presentate proposte emendative, per le parti attinenti agli ambiti di competenza della I Commissione, al disegno di legge.

  Gianluca VINCI (Lega), relatore, formula una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 1), la quale è a disposizione dei componenti della Commissione ed è già stata pubblicata su GeoComm.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore.

  La Commissione delibera, altresì, di nominare il deputato Gianluca Vinci quale relatore presso la XIV Commissione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.35.

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155.
C. 1409, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Simona BORDONALI (Lega), relatrice, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 1409 Patuanelli, approvata dal Senato, recante delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155.
  In sintesi, il provvedimento, che si compone di soli due articoli, intende consentire al Governo di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi già emanati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155.
  Ricorda che, in attuazione della delega contenuta nella citata legge n. 155, il 14 novembre 2018, il Governo ha presentato alle Camere uno schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Atto 53), sul quale le Commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno espresso il prescritto parere. Il decreto legislativo è stato adottato in via definitiva l'11 gennaio 2019, ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
  Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa della proposta di legge, l'esigenza dell'intervento normativo, deriva dal fatto che l'adozione di decreti correttivi, attualmente non prevista dalla citata legge delega, «nel contesto di una riforma complessiva della disciplina dell'insolvenza e della crisi d'impresa, destinata ad aver Pag. 13un impatto rilevantissimo sull'intero sistema imprenditoriale e sull'operato degli uffici giudiziari interessati, si impone come assolutamente necessaria».
  In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge specifica che la procedura di adozione dei decreti correttivi ed integrativi, nonché i principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi, sono quelli già fissati dalla legge n. 155 del 2017 per l'esercizio della delega principale.
  Per quanto riguarda la procedura di adozione dei decreti legislativi, rammenta che l'articolo 1, comma 3, della legge n. 155 del 2017 prevede che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni. Se il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scade nei 60 giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di 60 giorni.
  Tra i numerosi principi e criteri direttivi stabiliti nella legge delega n. 155, cui dovranno attenersi anche i decreti correttivi ed integrativi, richiama:
   il superamento del concetto di fallimento, espressione che non dovrà più essere utilizzata: la procedura fallimentare dovrà infatti essere sostituita con quella di liquidazione giudiziale, strumento che vede, in particolare, il curatore come dominus della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria;
   l'introduzione di una fase preventiva di «allerta» finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua risoluzione assistita;
   la previsione, per le insolvenze di minore portata, di una esdebitazione di diritto (che dunque non richiede la pronuncia di un apposito provvedimento del giudice) conseguente alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, fatta salva la possibilità di un'eventuale opposizione da parte dei creditori;
   la facilitazione, nello stesso quadro, all'accesso ai piani attestati di risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti;
   le modifiche alla normativa sulle crisi da sovraindebitamento;
   il riordino della disciplina dei privilegi e la previsione di garanzie reali non possessorie;
   le garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire;
   il coordinamento ai contenuti della riforma delle disposizioni del codice civile nella parte relativa alle società.

  Per quanto riguarda il termine di esercizio della delega correttiva lo stesso articolo 1 della proposta di legge lo fissa nei due anni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per l'entrata in vigore delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega principale.
  Segnala, al riguardo, che il citato schema di decreto legislativo (Atto n. 53) contiene disposizioni che entrano in vigore decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso, tranne che per talune specifiche norme la cui data di entrata in vigore è stata invece fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
  L'articolo 2 della proposta di legge reca le disposizioni finanziarie, specificando che all'attuazione dei decreti correttivi ed integrativi si provvede con le modalità e nel limite delle autorizzazioni di spesa già previste dalla citata legge n. 155 del 2017.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alla materia ordinamento civile, Pag. 14attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto».
C. 1160, approvata dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, Macina, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, a fini del parere alla II Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 1160 Bottici, approvata dal Senato, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», adottata quale testo base dalla II Commissione in sede referente, la quale ha successivamente respinto tutti gli emendamenti presentati.
  Alla proposta di legge C. 1353 sono abbinate le proposte di legge C. 1005 Meloni e C. 390 Mugnai.
  L'articolo 1 della proposta di legge istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», con il compito di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti dei minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura.
  L'articolo 2 specifica che la Commissione è chiamata ad esaminare la gestione della comunità dalla sua istituzione ad oggi, con particolare riguardo all'accertamento dei fatti e delle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità competenti interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale «Il Forteto», anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte perpetrate all'interno della comunità e alla verifica dei presupposti per la nomina di un commissario per la parte produttiva della struttura «Il Forteto» inerente alla cooperativa agricola, ai fini di una gestione dissociata dalla comunità di recupero dei minori in affidamento, nonché allo scopo di pervenire al più presto al pagamento delle provvisionali in favore delle vittime.
  Al fine di impedire il riprodursi di quanto accaduto alla Commissione è inoltre assegnato il compito di formulare proposte in ordine all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale e in ordine al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori.
  L'articolo 3 stabilisce la composizione della Commissione, prevedendo, al comma 1, che sia questa composta da 20 senatori e 20 deputati, nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
  Il comma 2 prevede che i componenti della Commissione dichiarino alla Presidenza della Camera di appartenenza di non aver ricoperto ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta.
  Il comma 3 stabilisce che spetta ai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, Pag. 15la convocazione (entro dieci giorni dalla nomina dei componenti) della Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza. La Commissione elegge, nella prima seduta, il proprio Ufficio di Presidenza (composto dal Presidente da due vicepresidenti e da due segretari), secondo le norme dettate dai commi 4 e 5.
  L'articolo 4 stabilisce che le attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla stessa Commissione.
  L'articolo 5 stabilisce, al comma 1, che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  In merito ricorda che tale formulazione riproduce il contenuto dell'articolo 82 della Costituzione, ripreso anche dall'articolo 141, comma 2, del Regolamento della Camera. Analogamente, l'articolo 162, comma 5, del Regolamento del Senato stabilisce che: «I poteri della Commissione sono, a norma della Costituzione italiana, gli stessi dell'autorità giudiziaria». La possibilità dell'esercizio di poteri coercitivi rende l'inchiesta parlamentare lo strumento più incisivo del quale le Camere possono avvalersi per acquisire conoscenze. Diversamente, l'indagine conoscitiva pur essendo anch'essa finalizzata all'approfondimento di temi di ampia portata non prevede poteri coercitivi di acquisizione delle informazioni.
  I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente limitati alla fase «istruttoria», dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni.
  Con riferimento al profilo delle testimonianze davanti alla Commissione, il medesimo comma 1 dell'articolo 5 dispone l'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli da 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) a 372 (Falsa testimonianza) del codice penale.
  Il comma 2 dell'articolo 5 prevede la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti anche se coperti dal segreto (articolo 329 del codice di procedura penale), stabilendo contestualmente, ai commi 3 e 6, il mantenimento del regime di segretezza per tutti gli atti e i documenti attinenti ai procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  Il comma 3 dell'articolo 5 disciplina altresì l'ipotesi in cui venga emesso un decreto motivato da parte dell'autorità giudiziaria qualora, per ragioni di natura istruttoria, quest'ultima ritenga di ritardare la trasmissione di atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Il decreto non può essere in ogni caso rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. Al venir meno delle indicate ragioni consegue per l'autorità giudiziaria l'obbligo di trasmettere tempestivamente gli atti richiesti.
  Per quanto concerne l'obbligo del segreto, il medesimo comma 2 specifica che per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché dall'articolo 203 del codice di procedura penale. Quest'ultimo riferimento comporta che la Commissione non possa obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate. Il comma 7 stabilisce che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale.
  Ai sensi del comma 4 il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione può essere, motivatamente, opposto all'autorità giudiziaria.
  La Commissione, ai sensi del comma 5, può altresì ottenere copia di atti o documenti custoditi, prodotti o comunque acquisiti da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione in materia attinente alle finalità della inchiesta, nonché atti relativi a indagini e inchieste parlamentari condotte in Italia, anche tramite sopralluogo. Il rifiuto ingiustificato Pag. 16di ottemperare agli ordini di esibizione dei documenti o di consegna degli atti è sanzionato, come stabilito dal comma 9, ai sensi dell'articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità).
  Spetta alla Commissione, ai sensi del comma 6 dell'articolo 5, stabilire quali atti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o inchieste in corso.
  Il comma 9 stabilisce altresì che la Commissione possa avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie
  L'articolo 6 reca disposizioni in merito all'obbligo di mantenimento del segreto da parte dei membri della Commissione e del personale ad essa addetto.
  Più nel dettaglio, la disposizione con riguardo agli atti e ai documenti, dei quali è vietata la divulgazione, impone l'obbligo del segreto ai seguenti soggetti: i membri della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione, ogni altra persona, che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio.
  Nei casi di violazione del segreto trova applicazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo 326 del codice penale, richiamato dal comma 2; inoltre al comma 3 si prevede la punizione della diffusione (in tutto o in parte anche per riassunto) di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
  L'articolo 7 stabilisce al comma 1, che le sedute siano pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.
  Relativamente alle spese per il funzionamento della Commissione il comma 2 fissa un limite di spesa pari a 50.000 euro annui, posti a carico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali.
  Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite e al rispetto degli altri princìpi costituzionali segnala come la stessa Costituzione, all'articolo 82 preveda che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
  Con riferimento all'istituzione di Commissioni di inchiesta ricorda che l'inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Nella storia parlamentare si è però andata affermando la prassi di deliberare le inchieste anche con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori, ovvero, in alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate dalle rispettive assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni che possono deliberare di procedere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto a imputazione giuridica dei rispettivi atti.
  In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 del Regolamento della Camera e l'articolo 162 del Regolamento del Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segua la procedura prevista per i progetti di legge.
  Per quanto riguarda la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità. Di conseguenza, si applicano l'articolo 56, comma 3, del Regolamento della Camera e l'articolo 25, comma 3, del Regolamento del Senato, i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi.
  Rammenta inoltre che l'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce Pag. 17che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri delle Commissioni d'inchiesta e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo).
  I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase «istruttoria» delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti. In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 – rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custode di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni – e 372 – falsa testimonianza – del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 Costituzione riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata.
  Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Giovanni DONZELLI (FdI) esprime soddisfazione per il fatto che si discuta di tale proposta di legge, auspicando che essa possa essere calendarizzata quanto prima in Assemblea. Pur ritenendo che il testo sia migliorabile, preannuncia quindi la volontà del suo gruppo di rinunciare a presentare emendamenti sul provvedimento in Assemblea, proprio al fine di agevolare una rapida conclusione dell’iter e consentire quanto prima l'istituzione di tale Commissione d'inchiesta.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 16 gennaio 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

Pag. 18