CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 14 gennaio 2019
124.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 14 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Giulia SARTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Jacopo Morrone.

  La seduta comincia alle 17.40.

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.
Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il nuovo testo della proposta di legge costituzionale C. 1173 ed abbinate, recante «Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione di merito nella seduta del 10 gennaio 2019. Segnala che il provvedimento modifica l'articolo 71 della Costituzione nella parte in cui disciplina l'iniziativa legislativa popolare, introducendo una procedura «rinforzata» che si può concludere, al verificarsi di alcune condizioni, con lo svolgimento di una consultazione referendaria. Rileva che è altresì oggetto di modifica il quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione nella parte in cui richiede la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto per l'approvazione della proposta soggetta a referendum abrogativo. Per entrambi i referendum – ex articoli 71 e 75 della Costituzione – viene infatti previsto che la proposta sottoposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi purché siano superiori ad un quarto degli aventi diritto al voto. Infine, è integrata la legge costituzionale n. 1 del 1953 con l'attribuzione alla Corte costituzionale della competenza del giudizio di ammissibilità sul referendum previsto dal nuovo articolo 71 della Costituzione.
  Rammenta che il vigente articolo 71 della Costituzione attribuisce, al primo comma, l'iniziativa legislativa al Governo, a ciascun membro delle Camere e agli altri organi ed enti cui sia attribuita da legge costituzionale e quindi: al CNEL (ex articolo 99 della Costituzione); ai Consigli regionali (ex articolo 121, secondo comma, della Costituzione). L'iniziativa legislativa è inoltre consentita ai Consigli comunali per Pag. 3le proposte di legge volte al mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province (ex articolo 133, primo comma, della Costituzione). Il secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione attribuisce il potere di iniziativa legislativa anche ad almeno cinquantamila elettori, con l'unico vincolo della proposta di un progetto redatto in articoli. Le modalità di presentazione di tali proposte, che possono essere sia ordinarie sia costituzionali, sono disciplinate dalla legge n. 352 del 1970.
  Per quanto riguarda l'istituto del referendum, ricorda che la Costituzione prevede due forme di consultazione referendaria a livello statale: il referendum abrogativo disciplinato dall'articolo 75 e quello costituzionale ai sensi dell'articolo 138. Nel nostro ordinamento sono previste inoltre, in alcuni casi, forme di consultazione referendaria per oggetti limitati e che coinvolgono solo parti del corpo elettorale (articolo 132 della Costituzione per le modificazioni territoriali). Inoltre, con un'apposita legge costituzionale (legge 3 aprile 1989, n. 2), si è fatto ricorso, in un unico caso, all'istituto del referendum di indirizzo, il 18 giugno 1989, contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, con un quesito «consultivo» relativo al conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo.
  Nel passare ad esaminare il contenuto del provvedimento in discussione, che si compone di tre articoli, fa presente che il comma 1 dell'articolo 1 inserisce cinque nuovi commi nell'articolo 71 della Costituzione. La proposta di legge lascia infatti immodificato il vigente testo dell'articolo 71, che – nei due commi in cui si articola – disciplina l'iniziativa legislativa e la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare da parte di 50.000 elettori. Al contempo, ne integra il contenuto introducendo una fattispecie di iniziativa legislativa popolare «rinforzata» per le proposte di legge di iniziativa popolare ordinaria che siano sottoscritte da almeno 500.000 elettori.
  Nel soffermarsi esclusivamente sugli aspetti di competenza della Commissione Giustizia, evidenzia che il provvedimento, tra le altre previsioni del citato articolo 1, al secondo capoverso del comma 1 esclude l'ammissibilità del referendum: se la proposta di legge è ad iniziativa riservata; se la proposta di legge presuppone intese o accordi; se la proposta di legge richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione.
  Fa presente che in tale ultima ipotesi, il riferimento è – oltre alle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, alla legge che definisce il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione; alle leggi per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia, di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sulla base di intesa con le regioni; alle leggi sulle variazioni territoriali ex articolo 132, secondo comma, ed ex articolo 133, primo comma, della Costituzione – anche alle leggi di amnistia ed indulto, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.
  Ciò premesso, preannuncia un orientamento favorevole sul provvedimento in questione, per le parti di competenza.

  Giulia SARTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.45.