CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 gennaio 2019
122.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 143

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 9 gennaio 2019.

Audizioni, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (Atto n. 55).
Rappresentanti di Confartigianato.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 10.45.

Rappresentanti di associazioni dei consumatori.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 11.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza della presidente, Barbara SALTAMARTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.
Atto n. 56.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

  Marco RIZZONE (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1). Desidera solo sottolineare l'auspicio, indicato nelle premesse del parere, che si possa arrivare all'assegnazione all'Italia della sede del Tribunale europeo dei brevetti, attualmente spettante al Regno Unito.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE.
Atto n. 57.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

  Diego BINELLI (Lega), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
Atto n. 58.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

  Andrea VALLASCAS (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza della presidente, Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto».
C. 1160, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alle Commissioni riunite II e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Lucia SCANU (M5S), relatrice, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.
  La proposta di legge C. 1160, approvata dal Senato l'11 settembre 2018 e adottata come testo base per l'esame in sede referente dalle Commissioni riunite II e XII, prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» e riprende sostanzialmente il contenuto del disegno di legge approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura.
  Ricorda che la cooperativa agricola «Il Forteto», comunità di recupero per minori disagiati, sita nel Comune di Barberino di Mugello (Firenze), è stata al centro di una lunga vicenda giudiziaria per abusi sessuali, maltrattamenti e pedofilia, iniziata già alla fine degli anni settanta.
  La proposta di legge è composta da nove articoli.
  L'articolo 1 istituisce appunto una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti verificatisi presso la comunità «Il Forteto» con il compito di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti dei minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura.
  L'articolo 2 indica nel dettaglio i compiti della Commissione. In particolare la Commissione è chiamata ad esaminare la gestione della comunità con particolare riguardo oltre all'accertamento dei fatti, alle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità competenti interessate abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale «Il Forteto», anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte perpetrate all'interno della comunità.
  Riguarda in particolare le competenze della X Commissione, l'attribuzione alla Commissione d'inchiesta della verifica dei presupposti per la nomina di un commissario per la parte produttiva della struttura «Il Forteto» inerente alla cooperativa agricola, ai fini di una gestione dissociata dalla comunità di recupero dei minori in affidamento nonché allo scopo di pervenire al più presto al pagamento delle provvisionali in favore delle vittime.
  Per quanto riguarda le restanti disposizioni, l'articolo 3 disciplina la composizione Pag. 145e le modalità di costituzione della Commissione prevedendo, in particolare, che sia composta da 20 senatori e 20 deputati. L'articolo 4 demanda la disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione ad un apposito regolamento interno. L'articolo 5 definisce, in linea con le disposizioni adottate per altre Commissioni di inchiesta, poteri e limiti della Commissione. L'articolo 6 reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto da parte dei membri della Commissione e del personale ad essa addetto. L'articolo 7 stabilisce il regime di pubblicità delle sedute e dispone in ordine alle spese per il funzionamento della Commissione. L'articolo 8 fissa la durata dei lavori della Commissione in dodici mesi dalla sua costituzione mentre l'articolo 9 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Sara MORETTO (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, sottolinea come sia comune a tutte le forze politiche l'esigenza di approfondire le vicende legate alla comunità «Il Forteto», dato che investono responsabilità istituzionali e politiche. In tal senso il Partito Democratico ha ribadito più volte l'esigenza di giungere alla verità, principalmente per il rispetto dovuto alle vittime, e quindi non può che guardare con favore all'istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare. Ma desidera sottolineare con altrettanta forza che il percorso per giungere alla verità deve servire anche ad evitare la sovrapposizione con la parte produttiva della comunità, gestita da una cooperativa agricola. Non effettuare tale sovrapposizione eviterà quindi di gettare del fango su tutto il sistema cooperativo. Per tutti questi motivi, preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice.

  Marco SILVESTRONI (FdI), intervenendo per dichiarazione di voto, sottolinea come il gruppo di Fratelli d'Italia non possa non essere favorevole all'istituzione della Commissione d'inchiesta in questione. Auspica, quindi, che l'espressione del parere da parte della X Commissione possa contribuire ad accelerare il lavoro in sede referente per far giungere in tempi rapidi il provvedimento all'esame dell'Assemblea. Preannuncia il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere della relatrice.

  Luca SQUERI (FI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere della relatrice.

  Giorgia ANDREUZZA (Lega) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.
C. 1409, approvata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea DARA (Lega), relatore, desidera preliminarmente evidenziare l'importanza della proposta di legge all'esame della Commissione. I decreti attuativi della delega per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza e in particolare l'atto del Governo n. 53 «schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza» – su cui il Parlamento ha già espresso i prescritti pareri, entreranno in vigore nei prossimi mesi e in fase di applicazione e, vista l'importanza della materia trattata, potranno emergere delle criticità o delle esigenze a cui far fronte. È pertanto necessario dare al Governo degli strumenti Pag. 146legislativi snelli che consentano di incidere velocemente su eventuali aspetti problematici della nuova normativa, soprattutto con riferimento all'impatto che quest'ultima può avere sul sistema imprenditoriale del nostro Paese.
  Espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.
  La proposta di legge C 1409, approvata dal Senato in prima lettura il 29 dicembre 2018, è volta a consentire al Governo di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155. Osserva, come già accennato, che i decreti in questione non sono ancora stati adottati in via definitiva. In attuazione della delega il 14 novembre 2018, il Governo ha infatti presentato alle Camere, per l'espressione del parere il già richiamato Atto n. 53, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti, ossia le commissioni giustizia di Camera e Senato. Il termine per l'esercizio della delega è fissato al 13 gennaio 2019. Come già ricordato, il Parlamento si è già espresso. La Commissione giustizia della Camera, nella seduta del 19 dicembre 2018, ha infatti espresso parere favorevole con tre condizioni e numerose osservazioni. Nella medesima data anche la Commissione giustizia del Senato ha espresso parere favorevole con numerose condizioni e osservazioni. Secondo quanto espresso nella relazione illustrativa del disegno di legge del Senato (S 871), l'esigenza dell'intervento normativo all'esame della Commissione deriva dal fatto che l'adozione di decreti correttivi non è prevista dalla citata legge delega, mentre appare necessaria nel contesto di una riforma complessiva della disciplina dell'insolvenza e della crisi d'impresa.
  Il provvedimento si compone di due articoli.
  L'articolo 1 specifica che la procedura di adozione dei decreti correttivi ed integrativi nonché i principi e criteri direttivi cui il governo dovrà attenersi, sono quelli già fissati dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 155 del 2017. Tale disposizione prevede che i decreti siano adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e che siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari. Tra i numerosi principi e criteri direttivi stabiliti nella legge delega, cui, lo ribadisco, dovranno attenersi anche i decreti correttivi ed integrativi, si ricorda prima di tutto il superamento del concetto di fallimento e la sostituzione della procedura fallimentare con quella di liquidazione giudiziale; si tratta di una procedura che prevede, tra l'altro, il ruolo prevalente del curatore e come possibile sbocco anche un concordato di natura liquidatoria. Un altro principio e criterio direttivo della legge di delegazione prevede l'introduzione di una fase preventiva finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua risoluzione assistita. La legge delega dispone, poi, la previsione, per le insolvenze di minore portata, di una esdebitazione di diritto conseguente alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, fatta salva la possibilità di un'eventuale opposizione da parte dei creditori. Altro principio e criterio direttivo è quello della facilitazione all'accesso ai piani di risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti. Si dispone poi una rivisitazione, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, della normativa sul concordato preventivo e l'individuazione del tribunale competente in relazione alle dimensioni e tipologia delle procedure concorsuali, assicurando la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale. Altri principi e criteri direttivi della legge n. 155 delegano il Governo ad apportare modifiche alla normativa sulle crisi da sovraindebitamento, a riordinare la disciplina dei privilegi e la previsione di garanzie reali non possessorie, a prevedere garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire e a coordinare i contenuti della Pag. 147riforma con le disposizioni del codice civile nella parte relativa alle società. Per l'emanazione dei decreti correttivi ed integrativi l'articolo 1 della proposta di legge in esame fissa il termine nei due anni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per l'entrata in vigore delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega principale. Segnalo, al riguardo, che lo schema di decreto legislativo n. 53 contiene disposizioni che entrano in vigore decorsi diciotto mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso, tranne che per talune specifiche norme la cui data di entrata in vigore è stata invece fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
  L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario.
Nuovo testo C. 712 Molinari.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2018.

  Carlo PIASTRA (Lega), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Sara MORETTO (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, sottolinea come la gran parte delle forze politiche abbiano espresso l'esigenza del contenimento della spesa pubblica, anche evitando la partecipazione dei Comuni e altri enti pubblici in società partecipate, al fine di ricondurli ai loro compiti istituzionali e di evitare investimenti a perdere. In questo senso si è mossa la cosiddetta riforma Madia, con l'intento di razionalizzare il sistema sul piano nazionale. È consapevole che allo stato attuale siano necessari sia una riflessione generale, sia alcuni aggiustamenti, anche se la posizione del Partito Democratico resta sostanzialmente favorevole al percorso intrapreso. Ricorda peraltro come già la riforma Madia indicasse delle deroghe. Col provvedimento oggi all'esame della Commissione si propone una deroga solo per una specifica tipologia, in quanto settore d'interesse pubblico, mentre a suo avviso sarebbe necessaria una riflessione più ampia, che investa anche altri settori che sono d'interesse pubblico. Cita ad esempio il settore termale. Il suo gruppo, anche se comprende le motivazioni del provvedimento, non condivide quindi il percorso intrapreso e ribadisce la necessità di un intervento generale e non di singoli e distinti interventi. Per questi motivi, preannuncia la posizione di astensione del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

  Marco SILVESTRONI (FdI) intervenendo per dichiarazione di voto, sottolinea come il suo gruppo sia favorevole al provvedimento, ma come nel contempo condivida l'esigenza, avanzata dalla deputata Moretto, di un pacchetto più ampio di deroghe. Preannuncia, quindi, la posizione di astensione del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere del relatore.

  Claudia PORCHIETTO (FI) intervenendo per dichiarazione di voto, concorda con quanto affermato dai deputati Moretto e Silvestroni. Ritiene necessario un approfondimento più ampio dei settori che vanno tutelati per il loro interesse pubblico e preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di iniziative in tal senso. Preannuncia, quindi, la posizione di astensione del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere del relatore.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, sottolinea come da parte della presidenza non ci sia alcuna preclusione all'ampliamento Pag. 148della discussione nel senso indicato dai deputati intervenuti. Deve però richiamare l'attenzione sul fatto che la Commissione è oggi chiamata semplicemente ad esprimere il proprio parere su un provvedimento che riguarda la deroga per un singolo settore. Dichiara la sua totale disponibilità ad avviare una riflessione generale sulle deroghe alla riforma Madia, nel momento in cui giungerà un input in tal senso sia dalla maggioranza che dall'opposizione

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.
C. 1432 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, fa presente che la Commissione avvia oggi, secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del regolamento (per il «disegno di legge comunitaria»), l'esame del disegno di legge europea 2018. La Commissione esaminerà le parti di propria competenza del predetto disegno di legge europea, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione. Eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.
  L'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza. Gli emendamenti eventualmente approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.
  La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata: in primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente; in secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio dei disegni di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).
  In particolare, si segnala che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge europea, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea. In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.
  Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea. Pag. 149
  Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Questi emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.
  Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge europea in esame, per le parti di competenza della X Commissione, è fissato alle ore 18 di oggi.

  Anna Laura ORRICO (M5S), relatrice, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.
  Il disegno di legge C. 1432, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018», è stato approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica il 5 dicembre, con modificazioni rispetto al testo del Governo. Ricordo che l'articolo 29, comma 5, della legge n. 234 del 2012 vincola il Governo alla presentazione alle Camere, su base annuale, di un disegno di legge europea. L'articolo 30, comma 3, indica nel dettaglio il contenuto della legge europea che deve riguardare: disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; disposizioni necessarie per dare attuazione ad atti dell'Unione europea; disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo esercitabile ai sensi dell'articolo 117, comma 5, della Costituzione per l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea al livello regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano in caso di inadempienza degli enti competenti. Vengono, dunque, inserite nel disegno di legge europea, in linea generale, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.
  Il disegno di legge europea 2018, come approvato dal Senato, consta di 19 articoli, suddivisi in 8 capi, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. Si tratta di disposizioni che intervengono quindi nei seguenti settori: libera circolazione di persone, servizi e merci (capo I, articoli 1-5); giustizia e sicurezza (capo II, articolo 6); trasporti (capo III, articoli 7 e 8); fiscalità, dogane e aiuti di Stato (capo IV, articoli 9-12); diritto d'autore (capo V, articolo 13); tutela della salute umana (capo VI, articoli 14 e 15); ambientale (capo VII, articoli 16-18). L'articolo 19 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  Passa ad analizzare gli articoli che riguardano direttamente le competenze della X Commissione o che sono d'interesse per la medesima Commissione.
  Rileva in primo luogo l'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in Senato. Tale disposizione novella il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 39 del 1989, nel senso di limitare le incompatibilità dell'attività di mediazione con altre attività e Pag. 150professioni, ivi stabilite, alle seguenti ipotesi: attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione; attività svolta in qualità di dipendente, ad esclusione delle imprese di mediazione, di ente pubblico o privato e di istituto bancario, finanziario o assicurativo; esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione; situazioni di conflitto di interessi. L'intervento normativo nasce dalla necessità di risolvere la procedura di infrazione n. 2018/2175. Tale procedura fa riferimento al dettato dell'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE (modificata dalla direttiva 2013/55/UE) che prevede l'obbligo per gli Stati membri di valutare se i requisiti stabiliti nel loro ordinamento giuridico per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale siano compatibili con i principi fissati dal medesimo articolo. In particolare, i requisiti che limitano l'accesso a una professione o il suo esercizio devono essere non discriminatori, giustificati e proporzionati. Inoltre, l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. Tale divieto si estende alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. Nell'ambito della citata procedura di infrazione 2018/2175, la Commissione europea ha rilevato che il richiamato articolo. 5, comma 3, della legge n. 39 del 1989, limiterebbe fortemente le attività che un agente immobiliare può svolgere, osservando che qualsiasi restrizione dell'accesso a una professione o, più in generale, a un'attività di prestazione di servizi, per essere giustificata, debba essere proporzionate, adatta alle rispettive professioni e dettata da un motivo imperativo di interesse generale. In secondo luogo, l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE consente agli Stati membri di limitare l'esercizio di attività multidisciplinari nelle professioni regolamentate, ma solo nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità. L'articolo 5, comma 3 citato rappresenterebbe dunque, a giudizio della Commissione, ben più di un divieto di conflitto di interessi e sembrerebbe impedire agli agenti immobiliari di esercitare qualunque altra attività diversa dall'intermediazione immobiliare. Tale divieto ostacolerebbe la possibilità di sviluppare modelli commerciali innovativi e flessibili e limiterebbe la capacità degli agenti immobiliari di offrire servizi adattati alle necessità dei loro clienti. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane, la regolamentazione della professione di agente immobiliare in Italia ha per obiettivo la protezione dei consumatori e dei destinatari di servizi, il che rappresenta un motivo imperativo legittimo legato all'interesse pubblico, riconosciuto come tale anche dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, secondo la Commissione, rimarrebbe da chiarire come tale interessi generali siano direttamente collegati agli specifici obiettivi di garanzia dell'indipendenza e dell'imparzialità che possono giustificare tale restrizione e come una regola di incompatibilità così severa come quella in questione possa essere considerata necessaria per il raggiungimento di tali obiettivi.
  D'interesse della X Commissione è l'articolo 3 che modifica i requisiti in base ai quali si procede al l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché al rilascio ed al rinnovo del patentino, novellando, l'articolo 24, comma. 42, del decreto-legge n. 98 del 2011. In particolare, per quanto riguarda l'istituzione e i trasferimenti sia di rivendite ordinarie che speciali, sono introdotti, in sostituzione del parametro della produttività minima, i requisiti della distanza non inferiore a 200 metri e della popolazione Pag. 151nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti. Resta invece fermo il principio generale per cui occorre contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dal l'effettiva domanda di tabacchi. Si prevede poi l'adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un regolamento di attuazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze. Nella relazione illustrativa, si sottolinea che la disposizione in esame è finalizzata alla chiusura del Caso EU – Pilot 8002/15/GROW, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato il fatto che l'adozione di un criterio che consenta l'apertura di nuovi tabaccai solo quando la produttività dei tabaccai già esistenti abbia superato una certa soglia minima, contrasta con l'articolo 15 della direttiva 2006/123/CE.
  D'interesse della X Commissione è anche l'articolo 4, di cui sottolinea l'importanza per le imprese, recante «Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali – Procedura di infrazione 2017/2090 «, introdotto dal Senato, il quale sostituisce interamente l'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, il codice dei contratti pubblici. La modifica fa seguito all'impegno assunto dal Governo italiano di porre rimedio all'apertura della citata procedura di infrazione 2017/2090 in materia di pagamenti negli appalti pubblici. La procedura è allo stato del parere motivato e inerisce, più in particolare, alla disciplina dei termini di pagamento delle stazioni appaltanti pubbliche in favore degli appaltatori. La direttiva 2011/7/UE, all'articolo 4, comma 3 lettera a), punto iv), prescrive che – ove la legge preveda procedure di verifica o accettazione della prestazione – il pagamento debba avvenire entro trenta giorni di calendario dalla data in cui tali adempimenti si compiono. Secondo la Commissione europea la disciplina italiana attuale consente alle stazioni appaltanti pubbliche italiane di non rispettare tale termine. Il nuovo testo dell'articolo 113-bis si articola in quattro commi. Il comma 1 stabilisce che gli acconti devono essere corrisposti all'appaltatore da ogni stazione appaltante entro trenta giorni, a meno che sia espressamente concordato un termine diverso (mai superiore a sessanta giorni) dovuto alla natura particolare del contratto o da talune sua caratteristiche. Il certificato di pagamento deve essere emesso contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque non oltre sette giorni dalla loro adozione. Il comma 2 si riferisce invece al pagamento ed è volto a eliminare l'attuale differenza temporale tra l'adempimento tecnico costituito dal collaudo o dalla verifica di conformità e il rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento, il quale a sua volta consente l'emissione della fattura. Questi elementi divengono contestuali, o comunque separati da un massimo di sette giorni e il decorso del termine di trenta giorni parte dal momento in cui la stazione appaltante pubblica acquisisce in via effettiva l'utilità dell'opera. Anche in questo caso sono fatti salvi, conformemente alla direttiva, i casi nei quali sia espressamente concordato un termine diverso, comunque non superiore a sessanta giorni e purché la natura particolare del contratto o talune sue caratteristiche giustifichino tale termine più lungo. Il comma 3 fa salvo il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n.  231 del 2002, ai sensi del quale, quando è prevista una procedura volta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto, essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti, previsto nella documentazione di gara e sempre che non si tratti di una condizione gravemente iniqua per il creditore. Il comma 4 disciplina le penali a carico dell'imprenditore. Esse devono essere pattuite in base a due criteri. Il primo stabilisce Pag. 152che le sanzioni debbano essere commisurate ai giorni di ritardo nella consegna e devono essere comprese tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto del compenso al giorno, avuto riguardo dell'entità delle conseguenze del ritardo. Il secondo stabilisce che le medesime sanzioni debbano essere proporzionali all'importo complessivo o alle prestazioni del contratto in modo da non superare comunque il 10 per cento dell'ammontare totale netto.
  Investe le competenze della X Commissione l'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato. Tale disposizione delega il Governo ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio» e «pelle» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'U E nei settori armonizzati e per la risoluzione del caso EU Pilot 4971/13/ENTR. Si stabilisce che il decreto è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Il relativo schema è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione del decreto, in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535, recepita con il decreto legislativo n. 223 del 2017. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle suddette procedure. Con il medesimo decreto legislativo si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto. L'articolo in esame stabilisce che resta ferma l'abrogazione della legge n. 8 del 2013, in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi, disposta con l'articolo 26 della legge n. 161 del 2014. La medesima disposizione ha stabilito nel contempo che riacquistavano efficacia le disposizioni della legge n. 1112 del 1966. L'articolo 26 delegava inoltre il Governo all'adozione di un decreto legislativo che disciplinasse l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, precisando che si sarebbe dovuto operare nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati. Il decreto legislativo avrebbe dovuto essere adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, quindi il 25 novembre 2015, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti. La delega non è stata esercitata. Con il medesimo decreto avrebbero dovuto essere abrogate le disposizioni nazionali non più applicabili e adottate le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto. Lo schema di decreto legislativo avrebbe dovuto essere sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione. L'abrogazione della legge n. 8 del 2013 era finalizzata anch'essa a risolvere il caso EU Pilot 4971/13/ENTR, in quanto la medesima legge era ritenuta in contrasto con le norme dell'Unione europea in materia di libera circolazione delle merci. In particolare, l'articolo 3 della legge vietava l'immissione in commercio e la vendita di prodotti in cuoio, pelle e pelliccia non conformi alle specifiche tecniche nazionali, indicate all'articolo 1, e stabiliva inoltre l'obbligo di etichettatura recante lo stato di provenienza per i prodotti ottenuti da lavorazioni in paesi esteri. La Commissione aveva riconosciuto che l'utilizzo dei termini in questione non era disciplinato dalla legislazione di armonizzazione dell'UE, ad eccezione dei casi di «cuoio» e «cuoio rivestito» per le calzature. Dunque gli Stati membri potevano (e possono tuttora) utilizzare specifiche diverse a livello nazionale che tuttavia devono rispettare le norme dell'Unione europea in materia di libera circolazione delle merci, ai sensi degli articoli da 34 a 36 del Trattato di Pag. 153funzionamento dell'Unione europea, nonché il principio del mutuo riconoscimento. La Commissione aveva rilevato che le disposizioni della legge n. 8 del 2013 risultavano incompatibili anche con la direttiva 94/11/CE, che stabilisce le condizioni per l'utilizzo dei termini «cuoio» e «cuoio rivestito» limitatamente alle calzature. Inoltre, a parere della Commissione, l'obbligo di indicare in etichetta il luogo di origine costituiva un ostacolo alla libera circolazione delle merci, dal momento che il consumatore – come riconosciuto dalla Corte di giustizia – sarebbe stato già adeguatamente tutelato dalle norme che vietano le false indicazioni di origine. Inoltre il disegno di legge da cui era derivata la medesima legge n. 8 del 2013 era stato notificato alla Commissione stessa ai sensi della direttiva 98/34/CE in materia di procedura di informazione di regole tecniche ma era stato approvato ed era entrato in vigore prima dello scadere dei tre mesi previsti per la valutazione di conformità con il mercato interno da parte della Commissione stessa e degli Stati membri.
  Riveste interesse per la X Commissione l'articolo 11, che contiene disposizioni per la piena attuazione del regolamento (UE) n. 1031/2010, che disciplina i tempi, la gestione e altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Il numero di quote che ciascuno Stato (per l'Italia l'autorità competente è il GSE – Gestore dei Servizi Energetici) mette all'asta è determinato prevalentemente sulla base delle emissioni storiche delle installazioni presenti sul proprio territorio nazionale. Almeno la metà dei proventi delle aste di quote per gli impianti fissi – e tutti i ricavi delle aste di quote per gli operatori aerei – deve essere utilizzata dagli Stati membri in azioni volte a combattere il cambiamento climatico. I produttori di energia elettrica e gli impianti che si occupano di cattura, trasporto e stoccaggio di CO2 (CCS) devono approvvigionarsi sul mercato delle quote necessarie per acquisire permessi di emissione. Alle aste prendono parte intermediari finanziari che contribuiscono ad aumentare la liquidità del mercato primario e secondario. Dal 3 gennaio 2018, la quota di emissione è classificata come strumento finanziario ai sensi delle disposizioni del pacchetto MiFID II (direttiva 2014/65/UE e regolamento n. 600/2014). Il regolamento n. 1031/2010, all'articolo 18, paragrafo 3, precisa che le banche e le imprese di investimento possono chiedere di essere ammesse a partecipare direttamente all'asta per conto dei loro clienti in riferimento a prodotti non costituiti da strumenti finanziari, purché lo Stato membro in cui essi sono stabiliti abbia adottato una normativa che consenta alle autorità nazionali competenti di autorizzare tali soggetti a presentare offerte per conto dei loro clienti. Per dare piena attuazione al citato regolamento, l'articolo in esame introduce, nell'ambito della disciplina degli intermediari, Parte II del Testo unico finanza, il nuovo articolo 20-ter sull'autorizzazione e la vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento europeo. È attribuita alla CONSOB la competenza ad autorizzare i soggetti che beneficiano dell'esenzione prevista dalla MiFID II a presentare offerte nel mercato delle quote di emissioni. Nel corso dell'esame da parte del Senato è stato specificato che gli intermediari autorizzati hanno la facoltà di presentare offerte in conto proprio. È inoltre attribuita alla medesima CONSOB, nell'esercizio della vigilanza sui soggetti autorizzati, tutti i poteri di vigilanza previsti con riferimento agli intermediari abilitati. Si sancisce che le banche e le imprese di investimento autorizzate a norma della disciplina bancaria e finanziaria vigente e iscritte nei rispettivi albi, sono altresì autorizzate di diritto a operare nel mercato delle aste delle quote di emissione per conto dei loro clienti qualora risultino già autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento di negoziazione per conto proprio e/o esecuzione di ordini. Si attribuisce alla CONSOB anche la facoltà di dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 59 del regolamento n. 1031/2010. Sono infine apportate le necessarie integrazioni Pag. 154alla Parte V del TUF (Sanzioni) al fine di prevedere l'applicazione delle sanzioni amministrative già previste con riferimento agli intermediari abilitati nei confronti dei responsabili delle violazioni delle disposizioni dettate dall'articolo 59, paragrafi 2, 3 (relativi alle regole di comportamento) e 5 (relativo alle condizioni per l'autorizzazione) del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione.
  È d'interesse della X Commissione anche l'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame in Senato, che abroga il comma 1087 dell'articolo 1 della legge n. 2015 del 2017, la legge di bilancio per il 2018. Con la suddetta disposizione è stato assegnato un contributo pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo (IsiameD), al fine di affermare un modello digitale italiano come strumento di tutela e valorizzazione economica e sociale del made in Italy e della cultura sociale e produttiva della tipicità territoriale. Con comunicazione del 4 aprile 2018. inviata ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la Commissione europea ha segnalato che, poiché le autorità italiane non avevano notificato la misura ai fini della certezza del diritto né avevano messo in discussione la sua natura di aiuto, qualificandola piuttosto come misura di aiuto ad hoc a favore di una piccola e media industria, i servizi della Commissione ne hanno tratto che essa costituisse effettivamente un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del TFUE. La Commissione si è dunque riservata la valutazione di compatibilità con il mercato interno, pur affermando che prima facie sembravano mancare basi giuridiche dell'UE che potessero fondare l'ammissibilità del finanziamento diretto. A seguito della comunicazione ricevuta, nella risposta dell'11 maggio 2018, il Governo italiano ha fatto presente di aver sospeso l'erogazione del contributo al soggetto beneficiario, specificando di non disporre di elementi a sostegno della compatibilità della misura legislativa contestata con l'articolo 107 del TFUE. Nella successiva comunicazione del 7 giugno 2018, la Commissione, preso atto che il Governo non contestava la natura di aiuto di Stato della disposizione in questione, lo ha sollecitato ad adottare le misure idonee a rimuovere il contrasto con il diritto dell'UE e a comunicargliene il contenuto.
  È infine d'interesse della X Commissione l'articolo 18, introdotto dal Senato, che abroga le disposizioni di cui ai commi 149, 150 e 151 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la legge di stabilità per il 2016, recanti l'estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi, al fine di evitare una procedura d'infrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 108, comma 2, e 258 del TFUE. Il citato comma 149 prevede che agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che abbiano cessato entro il 31 dicembre 2018 di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi, il diritto di fruire di un incentivo sull'energia prodotta. Le modalità e le condizioni per tale fruizione sono stabiliti dai successivi commi 150 e 151. La Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE aveva rammentato che in base alle linee guida in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia, la Commissione considera compatibili con il mercato interno gli aiuti al funzionamento per gli impianti a biomassa dopo l'ammortamento dell'impianto se lo Stato membro interessato dimostra che i costi operativi sostenuti dal beneficiario dopo l'ammortamento dell'impianto risultano ancora superiori al prezzo di mercato dell'energia in questione. A tale riguardo, una serie di informazioni sono state richieste dalla Commissione europea alle Autorità italiane al fine di poter assumere una posizione sulle norme in materia, in relazione ai profili di aiuto di Pag. 155Stato, in seguito alle quali la Commissione ha sollevato alcune obiezioni, sostenendo la non conformità della misura notificata rispetto alla citata disciplina in materia di aiuti di Stato.
  Al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione, è stata richiesta la sospensione della procedura di notifica.
  La disposizione in esame, nel sopprimere alla radice la possibilità dell'incentivo alla produzione, elimina la qualificazione dell'aiuto di Stato da parte della Commissione.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 9 gennaio 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

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