CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 dicembre 2018
112.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 69

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
C. 1408 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, ad integrazione dei dati già contenuti nella relazione tecnica di passaggio depositata nel corso della seduta di ieri, fornisce ulteriori elementi di informazione in merito alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella medesima seduta, rappresentando quanto segue.
  La disposizione che proroga l'applicabilità della disciplina del reverse charge a talune categorie di cessioni, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, è conforme alla direttiva (UE) 2018/1695 del Consiglio del 6 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, il cui articolo 1 ha modificato in tal senso la data di scadenza per l'applicazione del cosiddetto «reverse charge settoriale temporaneo facoltativo».
  Le disposizioni di cui all'articolo 10, che intervengono sulla disciplina relativa agli obblighi di fatturazione elettronica, prevedendo una riduzione del relativo ambito applicativo, non determinano effetti finanziari negativi, giacché l'eventuale rinvio dell'emissione o della trasmissione delle fatture elettroniche entro il termine di effettuazione della liquidazione del periodo successivo all'ultimo periodo nel quale i contribuenti mensili beneficerebbero Pag. 70dell'attenuazione delle sanzioni comporterebbe comunque il versamento della relativa imposta nell'anno 2019.
  L'articolo 10-ter non prevede esoneri dall'obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità, ma si limita a individuare le regole tecniche specifiche per consentire al sistema di interscambio (SDI) di acquisire fatture prive del codice fiscale del destinatario.
  Il termine più ampio di emissione della fattura previsto dall'articolo 11 non incide sulla liquidazione dell'imposta in quanto, come previsto dalla medesima disposizione, le fatture devono comunque concorrere alla liquidazione del periodo in cui l'operazione è effettuata. L'obbligo di emettere documenti di trasporto nella pendenza del termine concesso per l'emissione della fattura è previsto solo per le fatture cosiddette «differite», ossia per le operazioni effettuate nel mese nei confronti dello stesso soggetto, risultanti da idonea documentazione. Un analogo obbligo non è invece previsto per le fatture «ordinarie», quali sono quelle emesse entro i 10 giorni dalla effettuazione dell'operazione, che hanno la stessa valenza delle fatture emesse il medesimo giorno di effettuazione dell'operazione, fermo restando che, nel caso in cui la data di effettuazione dell'operazione non coincida con quella di emissione del documento, la fattura deve indicare anche tale data.
  L'articolo 13, laddove elimina l'obbligo di numerare le fatture di acquisto, non risulta suscettibile di affievolire l'efficacia del contrasto all'evasione fiscale, posto che tale indicazione non appare necessaria in quanto l'invio della fattura attraverso il sistema di interscambio (SDI) consente comunque di ricostruire in modo puntuale e affidabile la contabilità del soggetto passivo d'imposta.
  L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, che estendono l'esonero dall'obbligo di tenuta di registri per chi integra la dichiarazione IVA precompilata, non appare suscettibile di determinare un effetto elusivo, atteso che i dati alla base della predetta dichiarazione sono già in possesso dell'Agenzia delle entrate.
  La disposizione di cui all'articolo 15-bis non ha un immediato risvolto fiscale in quanto volta a disciplinare le ipotesi di rifiuto da parte delle pubbliche amministrazioni della fattura inviata attraverso il sistema di interscambio, senza tuttavia fare venir meno l'obbligo di adottare tale modalità di certificazione dell'operazione.
  In relazione alla disposizione di cui all'articolo 16 che, tra l'altro, introduce al decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario l'articolo 25-bis, che consente ai difensori di dichiarare gli atti processuali conformi agli originali, non sono stati iscritti oneri per mancata riscossione dei diritti di copia anche nel 2018, oltre agli importi di 165.000 euro indicati per le due annualità successive, in considerazione sia del fatto che una parte dei ricorsi presentati in Cassazione provengono dagli enti impositori, i quali sono esentati dai diritti di copia, sia del fatto che il presente decreto-legge è entrato in vigore il giorno 24 ottobre 2018, ovvero in prossimità con la conclusione dell'anno.
  L'articolo 16-ter, che prevede che i servizi di natura informatica in favore di Equitalia Giustizia S.p.A. continuano a essere forniti dalla società che gestisce il sistema informativo del Ministero dell'economia, vale a dire SOGEI S.p.A., non determina l'insorgere di nuovi o maggiori oneri, giacché nell'ambito del bilancio di Equitalia Giustizia S.p.A. le risorse occorrenti per l'acquisizione dei predetti servizi sono già state assicurate dal Ministero della giustizia in forza delle convenzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
  Con riferimento all'articolo 20, che estende l'istituto del gruppo IVA ai gruppi bancari cooperativi, si evidenzia che una delle finalità del regime del gruppo IVA è rappresentata dalla possibilità di ridurre l'IVA indetraibile in capo a soggetti per i quali la stessa rappresenta un costo in considerazione dello svolgimento di attività in esenzione dalla stessa imposta. Nella valutazione degli effetti finanziari complessivi, pertanto, viene considerata Pag. 71anche la variazione del gettito riconducibile alla modifica del pro rata di indetraibilità.
  L'articolo 20-quater, che consente temporaneamente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, in luogo del loro valore di mercato, non determina necessariamente una riduzione del gettito tributario, bensì può determinare un effetto positivo o negativo, a seconda dell'andamento del valore del titolo sul mercato e del valore al quale il titolo stesso è stato iscritto nell'ultimo bilancio.
  Per quanto riguarda l'articolo 20-quinquies, che reca disposizioni per la ricognizione e l'attivazione delle polizze e dei depositi dormienti, si rileva che le eventuali riduzioni, a decorrere dal 2019, di somme devolute al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, non sono quantificabili e comunque non incidono sulle somme, pari a 500 milioni di euro, destinate al predetto Fondo dal disegno di legge di bilancio 2019, posto che esse si riferiscono a quelle già devolute al Fondo medesimo nell'anno 2018.
  Riguardo agli interventi previsti dalla legge a carico del Fondo dell'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, va tenuto conto che il diritto di recupero delle somme versate al Fondo stesso da parte degli aventi diritto – titolari degli importi devoluti dei depositi finanziari o loro successori mortis causa – prevale, fino alla scadenza del termine di prescrizione legale, sugli interventi previsti dalla legge a carico dello stesso Fondo.
  L'articolo 22-quater, che reca disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica, si limita a dare efficacia agli accordi transattivi già sottoscritti, ai sensi dell'articolo 1, comma 390, della legge n. 205 del 2017, dall'AIFA con le aziende che sono risultate integralmente in regola con l'adempimento del versamento del ripiano 2016. Nel momento in cui i citati accordi transattivi sottoscritti tra l'AIFA e le aziende farmaceutiche acquisteranno efficacia saranno disponibili 372 milioni di euro da versare alle regioni.
  La deduzione forfetaria delle spese degli autotrasportatori, di cui all'articolo 23, è finanziata annualmente nell'ambito di uno stanziamento complessivo che ricomprende diverse misure agevolative per il settore. L'agevolazione in esame produce effetti ormai scontati annualmente nel bilancio dello Stato e quindi l'effetto della proroga viene ricondotto in termini finanziari alla sola annualità di versamento del saldo IRPEF.
  La stima del comma 2 dell'articolo 24-ter, recante modifiche al codice del Terzo settore, si basa su dati forniti dagli operatori del settore dai quali risulta un importo annuo di titoli collocati pari a 240 milioni di euro, con durata media di circa 36 mesi. Poiché non si dispone di informazioni puntuali circa le fattispecie interessate dalla norma ed al fine di pervenire ad una stima degli effetti finanziari, la relazione tecnica considera che gli enti del Terzo settore commerciali rappresentano circa il 5 per cento di tutti gli enti non profit e prudenzialmente quadruplica tale percentuale al fine di considerare la maggiore potenzialità degli enti del Terzo settore commerciali ad avvalersi dei titoli di debito agevolati dalla disposizione stessa. La stima del comma 3 del predetto articolo 24-ter, in materia di imposte sui redditi, invece, prudenzialmente considera che l'intervento normativo possa generare oneri aggiuntivi pari al 2,5 per cento di quelli già stimati nella relazione tecnica della norma originaria per tener conto della maggiore flessibilità nella gestione degli enti che viene garantita dalla disposizione al fine di evitare la fuoriuscita degli stessi dal regime forfetario nel caso di commercialità dell'attività svolta. Il comma 4 del medesimo articolo 24-ter, che estende le detrazioni per erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore a tutte le categorie di erogazioni liberali, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato comunque che tali oneri sarebbero già ricompresi nella prudenzialità della stima originaria.Pag. 72
  Il trattamento di mobilità di cui all'articolo 25-bis ha durata di 12 mesi e il costo può essere sostenuto dalle disponibilità finanziarie già assegnate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed in possesso della Regione Siciliana, attualmente pari a poco più di 25 milioni di euro, finalizzate alle autorizzazioni dei trattamenti di mobilità in deroga per le aree di crisi complessa di Gela e di Termini Imerese, ove si trovano i lavoratori in questione, già coperte dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
  Con riferimento agli oneri di funzionamento del Tavolo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il contrasto al fenomeno del caporalato, ipotizzando un costo medio per missione di euro 400, moltiplicato per un numero di componenti pari a quindici come previsto dalla norma, si può ritenere che ogni incontro del Tavolo possa comportare un onere pari a 6.000 euro. Ipotizzando, inoltre, che il Tavolo possa riunirsi cinque volte l'anno, il costo annuo del Tavolo può essere stimato in 30.000 euro. Essendo gli oneri di funzionamento del Tavolo a carico del Fondo politiche migratorie, che reca uno stanziamento pari a 7 milioni di euro, il funzionamento del Tavolo risulta pertanto ampiamente coperto.
  All'articolo 25-sexies, in materia di miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la proroga disposta per il 2018 della specifica destinazione di una quota delle risorse complessive del servizio sanitario nazionale, pari a 32,5 milioni di euro, non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente e finanziati a valere sulle medesime risorse.
  Riguardo all'articolo 25-octies, recante misure per il rilancio di Campione d'Italia, per quanto concerne l'Irpef, la stima è stata effettuata tramite modello di microsimulazione basato sulle dichiarazioni dei redditi dei soggetti residenti nel Comune di Campione d'Italia presentate nell'anno 2017, mentre per quanto concerne l'IRES la stima è basata sulle dichiarazioni delle società con sede nel comune di Campione d'Italia nell'anno d'imposta 2016; la platea totale considerata è di circa 1.500 soggetti.
  Riguardo all'articolo 25-novies, in materia di imposta sui trasferimenti di denaro, al fine di pervenire ad una stima prudenziale del maggior gettito ascrivibile alla disposizione in esame, la relazione tecnica ha utilizzato un dato medio relativo alle rimesse di denaro verso l'estero che, in quanto tale, risulta più basso di quello che realmente si è riscontrato negli ultimi anni.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1408 Governo, approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:
    la disposizione che proroga l'applicabilità della disciplina del reverse charge a talune categorie di cessioni, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, è conforme alla direttiva (UE) 2018/1695 del Consiglio del 6 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, il cui articolo 1 ha modificato in tal senso la data di scadenza per l'applicazione del cosiddetto «reverse charge settoriale temporaneo facoltativo»;
    le disposizioni di cui all'articolo 10, che intervengono sulla disciplina relativa agli obblighi di fatturazione elettronica, prevedendo una riduzione del relativo ambito applicativo, non determinano effetti finanziari negativi, giacché l'eventuale rinvio dell'emissione o della trasmissione delle fatture elettroniche entro il termine di effettuazione della liquidazione del periodo successivo all'ultimo periodo nel quale i contribuenti mensili beneficerebbero Pag. 73dell'attenuazione delle sanzioni comporterebbe comunque il versamento della relativa imposta nell'anno 2019;
    l'articolo 10-ter non prevede esoneri dall'obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità, ma si limita a individuare le regole tecniche specifiche per consentire al sistema di interscambio (SDI) di acquisire fatture prive del codice fiscale del destinatario;
    il termine più ampio di emissione della fattura previsto dall'articolo 11 non incide sulla liquidazione dell'imposta in quanto, come previsto dalla medesima disposizione, le fatture devono comunque concorrere alla liquidazione del periodo in cui l'operazione è effettuata;
    l'obbligo di emettere documenti di trasporto nella pendenza del termine concesso per l'emissione della fattura è previsto solo per le fatture cosiddette «differite», ossia per le operazioni effettuate nel mese nei confronti dello stesso soggetto, risultanti da idonea documentazione;
    un analogo obbligo non è invece previsto per le fatture «ordinarie», quali sono quelle emesse entro i 10 giorni dalla effettuazione dell'operazione, che hanno la stessa valenza delle fatture emesse il medesimo giorno di effettuazione dell'operazione, fermo restando che, nel caso in cui la data di effettuazione dell'operazione non coincida con quella di emissione del documento, la fattura deve indicare anche tale data;
    l'articolo 13, laddove elimina l'obbligo di numerare le fatture di acquisto, non risulta suscettibile di affievolire l'efficacia del contrasto all'evasione fiscale, posto che tale indicazione non appare necessaria in quanto l'invio della fattura attraverso il sistema di interscambio (SDI) consente comunque di ricostruire in modo puntuale e affidabile la contabilità del soggetto passivo d'imposta;
    l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, che estendono l'esonero dall'obbligo di tenuta di registri per chi integra la dichiarazione IVA precompilata, non appare suscettibile di determinare un effetto elusivo, atteso che i dati alla base della predetta dichiarazione sono già in possesso dell'Agenzia delle entrate;
    la disposizione di cui all'articolo 15-bis non ha un immediato risvolto fiscale in quanto volta a disciplinare le ipotesi di rifiuto da parte delle pubbliche amministrazioni della fattura inviata attraverso il sistema di interscambio, senza tuttavia fare venir meno l'obbligo di adottare tale modalità di certificazione dell'operazione;
    in relazione alla disposizione di cui all'articolo 16 che, tra l'altro, introduce al decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario l'articolo 25-bis, che consente ai difensori di dichiarare gli atti processuali conformi agli originali, non sono stati iscritti oneri per mancata riscossione dei diritti di copia anche nel 2018, oltre agli importi di 165.000 euro indicati per le due annualità successive, in considerazione sia del fatto che una parte dei ricorsi presentati in Cassazione provengono dagli enti impositori, i quali sono esentati dai diritti di copia, sia del fatto che il presente decreto-legge è entrato in vigore il giorno 24 ottobre 2018, ovvero in prossimità con la conclusione dell'anno;
    l'articolo 16-ter, che prevede che i servizi di natura informatica in favore di Equitalia Giustizia S.p.A. continuano a essere forniti dalla società che gestisce il sistema informativo del Ministero dell'economia, vale a dire SOGEI S.p.A., non determina l'insorgere di nuovi o maggiori oneri, giacché nell'ambito del bilancio di Equitalia Giustizia S.p.A. le risorse occorrenti per l'acquisizione dei predetti servizi sono già state assicurate dal Ministero della giustizia in forza delle convenzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
    con riferimento all'articolo 20, che estende l'istituto del gruppo IVA ai gruppi bancari cooperativi, si evidenzia che una delle finalità del regime del gruppo IVA è rappresentata dalla possibilità di ridurre l'IVA indetraibile in capo a soggetti per i Pag. 74quali la stessa rappresenta un costo in considerazione dello svolgimento di attività in esenzione dalla stessa imposta;
    nella valutazione degli effetti finanziari complessivi, pertanto, viene considerata anche la variazione del gettito riconducibile alla modifica del pro rata di indetraibilità;
    l'articolo 20-quater, che consente temporaneamente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, in luogo del loro valore di mercato, non determina necessariamente una riduzione del gettito tributario, bensì può determinare un effetto positivo o negativo, a seconda dell'andamento del valore del titolo sul mercato e del valore al quale il titolo stesso è stato iscritto nell'ultimo bilancio;
    per quanto riguarda l'articolo 20-quinquies, che reca disposizioni per la ricognizione e l'attivazione delle polizze e dei depositi dormienti, si rileva che le eventuali riduzioni, a decorrere dal 2019, di somme devolute al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, non sono quantificabili e comunque non incidono sulle somme (pari a 500 milioni di euro) destinate al predetto Fondo dal disegno di legge di bilancio 2019 (C. 1334), posto che esse si riferiscono a quelle già devolute al Fondo medesimo nell'anno 2018;
    riguardo agli interventi previsti dalla legge a carico del Fondo dell'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, va tenuto conto che il diritto di recupero delle somme versate al Fondo stesso da parte degli aventi diritto (titolari degli importi devoluti dei depositi finanziari o loro successori mortis causa) prevale, fino alla scadenza del termine di prescrizione legale, sugli interventi previsti dalla legge a carico dello stesso Fondo;
    l'articolo 22-quater, che reca disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica, si limita a dare efficacia agli accordi transattivi già sottoscritti, ai sensi dell'articolo 1, comma 390, della legge n. 205 del 2017, dall'AIFA con le aziende che sono risultate integralmente in regola con l'adempimento del versamento del ripiano 2016;
    nel momento in cui i citati accordi transattivi sottoscritti tra l'AIFA e le aziende farmaceutiche acquisteranno efficacia saranno disponibili 372 milioni di euro da versare alle regioni;
    la deduzione forfetaria delle spese degli autotrasportatori, di cui all'articolo 23, è finanziata annualmente nell'ambito di uno stanziamento complessivo che ricomprende diverse misure agevolative per il settore;
    l'agevolazione in esame produce effetti ormai scontati annualmente nel bilancio dello Stato e quindi l'effetto della proroga viene ricondotto in termini finanziari alla sola annualità di versamento del saldo IRPEF;
    la stima del comma 2 dell'articolo 24-ter, recante modifiche al codice del Terzo settore, si basa su dati forniti dagli operatori del settore dai quali risulta un importo annuo di titoli collocati pari a 240 milioni di euro, con durata media di circa 36 mesi;
    poiché non si dispone di informazioni puntuali circa le fattispecie interessate dalla norma ed al fine di pervenire ad una stima degli effetti finanziari, la relazione tecnica considera che gli enti del Terzo settore commerciali rappresentano circa il 5 per cento di tutti gli enti non profit e prudenzialmente quadruplica tale percentuale al fine di considerare la maggiore potenzialità degli enti del Terzo settore commerciali ad avvalersi dei titoli di debito agevolati dalla disposizione stessa;
    la stima del comma 3 del predetto articolo 24-ter, in materia di imposte sui redditi, invece, prudenzialmente considera che l'intervento normativo possa generare Pag. 75oneri aggiuntivi pari al 2,5 per cento di quelli già stimati nella relazione tecnica della norma originaria per tener conto della maggiore flessibilità nella gestione degli enti che viene garantita dalla disposizione al fine di evitare la fuoriuscita degli stessi dal regime forfetario nel caso di commercialità dell'attività svolta;
    il comma 4 del medesimo articolo 24-ter, che estende le detrazioni per erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore a tutte le categorie di erogazioni liberali, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato comunque che tali oneri sarebbero già ricompresi nella prudenzialità della stima originaria;
    il trattamento di mobilità di cui all'articolo 25-bis ha durata di 12 mesi e il costo può essere sostenuto dalle disponibilità finanziarie già assegnate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed in possesso della Regione Siciliana, attualmente pari a poco più di 25 milioni di euro, finalizzate alle autorizzazioni dei trattamenti di mobilità in deroga per le aree di crisi complessa di Gela e di Termini Imerese, ove si trovano i lavoratori in questione, già coperte dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;
    con riferimento agli oneri di funzionamento del Tavolo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il contrasto al fenomeno del caporalato, ipotizzando un costo medio per missione di euro 400, moltiplicato per un numero di componenti pari a quindici come previsto dalla norma, si può ritenere che ogni incontro del Tavolo possa comportare un onere pari a 6.000 euro;
    ipotizzando, infine, che il Tavolo possa riunirsi cinque volte l'anno, il costo annuo del Tavolo può essere stimato in 30.000 euro;
    essendo gli oneri di funzionamento del Tavolo a carico del Fondo politiche migratorie, che reca uno stanziamento pari a 7 milioni di euro, il funzionamento del Tavolo risulta pertanto ampiamente coperto;
    all'articolo 25-sexies, in materia di miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la proroga disposta per il 2018 della specifica destinazione di una quota delle risorse complessive del servizio sanitario nazionale, pari a 32,5 milioni di euro, non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente e finanziati a valere sulle medesime risorse;
    riguardo all'articolo 25-octies, recante misure per il rilancio di Campione d'Italia, per quanto concerne l'Irpef, la stima è stata effettuata tramite modello di microsimulazione basato sulle dichiarazioni dei redditi dei soggetti residenti nel Comune di Campione d'Italia presentate nell'anno 2017, mentre per quanto concerne l'IRES la stima è basata sulle dichiarazioni delle società con sede nel comune di Campione d'Italia nell'anno d'imposta 2016; la platea totale considerata è di circa 1.500 soggetti;
    riguardo all'articolo 25-novies, in materia di imposta sui trasferimenti di denaro, al fine di pervenire ad una stima prudenziale del maggior gettito ascrivibile alla disposizione in esame, la relazione tecnica ha utilizzato un dato medio relativo alle rimesse di denaro verso l'estero che, in quanto tale, risulta più basso di quello che realmente si è riscontrato negli ultimi anni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Luigi MARATTIN (PD) sottolinea che dalla proposta di parere della relatrice, formulata sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, non figura alcuna delucidazione in merito al rilievo formulato dalla relatrice stessa nella seduta di ieri per quanto concerne la mancata sottrazione dalla previsione di gettito derivante dalle disposizioni in materia di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, Pag. 76di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, delle entrate connesse alla riscossione per acquiescenza che, analogamente al ravvedimento operoso, sembra presentare un profilo di sostituibilità con la procedura di definizione agevolata introdotta dal citato articolo 1. Rileva inoltre una mancata risposta del Governo anche in merito al fatto che l'importo annuo da ravvedimento operoso, quantificato in 260 milioni di euro secondo il dato conseguito nel 2017, avrebbe dovuto essere interamente imputato a riduzione delle somme che si prevede di incassare nel 2019, mentre la relazione tecnica diluisce la predetta riduzione di gettito in un periodo di cinque anni, corrispondente all'intero arco temporale della rateizzazione.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI ribadisce che, in conformità a quanto riportato nella relazione tecnica di passaggio, è stata considerata la distribuzione dei versamenti per cassa prevedendo che il maggiore importo da riscuotere al netto delle entrate da ravvedimento operoso, pari a 340 milioni di euro, sia distribuito nei cinque anni previsti per la rateazione.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) esprime perplessità in ordine alle risposte fornite dal Governo sull'articolo 20-quater, avente ad oggetto la sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli, giacché a suo avviso – non potendosi presumere con ragionevole certezza in quale misura i soggetti interessati, con particolare riguardo a quelli operanti nel comparto assicurativo, adotteranno i principi contabili internazionali – la norma in esame potrebbe determinare effetti negativi in termini di minor gettito.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, in aggiunta a quanto in precedenza dichiarato, precisa che per le compagnie di assicurazioni che normalmente valutano i titoli non durevoli al minor valore tra il costo e il valore di mercato il nuovo criterio valutativo consentirebbe una deroga atta a conservare l'ultima valutazione in bilancio anche in caso di successiva variazione del valore del titolo. Fa presente che in tal caso si avrebbe una perdita di gettito nella sola ipotesi in cui il valore di mercato del titolo sia superiore a quello di iscrizione nell'ultimo bilancio, a sua volta inferiore al costo storico, ipotesi peraltro poco realistica, posto che in tale caso le compagnie di assicurazione molto probabilmente non si avvarrebbero della deroga prevista dalla presente disposizione finalizzata a preservare il patrimonio delle stesse compagnie ai fini di Solvency II. Osserva viceversa che in tutti gli altri casi si produrrebbe o un effetto positivo sul gettito, motivo per cui la disposizione in esame prevede la non distribuibilità degli utili per le compagnie di assicurazione fino a concorrenza della differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni derogatorie e i valori determinati in assenza delle stesse, o una invarianza di gettito. Aggiunge che non viene prevista, altresì, alcuna disposizione volta a vietare la distribuzione degli utili per il settore creditizio, in quanto per tale settore non trova applicazione la norma in questione, che si limita ad operare per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ribadisce le perplessità in precedenza manifestate, anche alla luce dell'attuale trend del mercato.

  Raphael RADUZZI (M5S) osserva che nel corso dell'esame presso la Camera del disegno di legge di bilancio per il 2019 è stata approvata una proposta emendativa che, specularmente alle disposizioni di cui all'articolo 20-quater del presente provvedimento, ha previsto una analoga deroga per gli istituti di credito, alla quale peraltro la Ragioneria generale dello Stato ha attribuito potenziali effetti di maggior gettito.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) rileva che il settore delle compagnie di assicurazione presenta comunque caratteristiche Pag. 77differenti rispetto a quelle degli istituti di credito.

  Nunzio ANGIOLA (M5S) rileva che, ferme restando le differenze che caratterizzano le compagnie di assicurazione e gli istituti di credito, la norma derogatoria di cui all'articolo 20-quater del presente provvedimento consentirà tuttavia di garantire l'integrità del patrimonio dell'impresa assicurativa e gli utili che eventualmente dovessero conseguire ad una valutazione dei titoli superiore a quella risultante dall'ultima iscrizione in bilancio confluirebbero comunque in una riserva non realizzata e non distribuibile.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), pur prendendo atto dei dati contenuti nella relazione tecnica di passaggio, ritiene utile acquisire un chiarimento ulteriore anche circa la reale portata finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 24-ter, comma 4, del provvedimento in esame, concernenti l'estensione dell'ambito delle detrazioni per erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali anche a quelle non effettuate in denaro.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI ribadisce che il comma 4 del citato articolo 24-ter, che estende le detrazioni per erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore a tutte le categorie di erogazioni liberali, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato comunque che tali oneri sarebbero già ricompresi nella prudenzialità della stima originaria.

  Luigi MARATTIN (PD) evidenzia che il Governo non ha dato una risposta adeguata alla sua precedente richiesta relativa al gettito complessivamente derivante dalle disposizioni in materia di definizione agevolata di cui all'articolo 1 del provvedimento, limitandosi ad affermare che il maggiore importo da riscuotere è distribuito sui cinque anni previsti per la rateazione. Ritiene che ciò sia dovuto alla necessità di evitare una stima di minor gettito per il 2019. Ribadisce, pertanto, le perplessità sollevate in precedenza.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari, per le annualità 2014-2017, del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani.
Atto n. 52.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Vanessa CATTOI (Lega), relatrice, ricorda che lo schema di decreto ministeriale in esame è emanato in attuazione dell'articolo 1, commi 319-321, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), la quale ha istituito, a decorrere dal 2013, il «Fondo nazionale integrativo per i comuni montani», con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, da destinare al finanziamento dei progetti di sviluppo socio-economico per comuni classificati interamente montani di cui all'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
  Segnala che all'individuazione dei progetti si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro Pag. 78dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  Evidenzia che il decreto provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo, al finanziamento in favore dei comuni montani di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, che devono avere carattere straordinario (e non possono quindi riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati), rientranti tra determinate tipologie.
  Per le annualità 2014-2017, interessate dallo schema di decreto di riparto in esame, ricorda che la comunicazione della pubblicazione del bando per le annualità 2014-2017 è stata riportata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 128, del 5 giugno 2017. Sottolinea che il bando ha definito le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti da parte dei comuni totalmente montani e due schede da allegare alle richieste stesse, entro la data del 4 settembre 2017.
  Segnala che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del bando, le regioni hanno svolto la fase istruttoria delle domande e predisposto gli elenchi degli enti istanti con le relative valutazioni e relativi punteggi delle iniziative presentate, con riferimento al territorio di competenza. Evidenzia, inoltre, ai sensi dell'articolo 7 comma 6 del bando, le graduatorie finali di ciascuna regione sono state approvate con provvedimento di asseveramento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
  Nell'evidenziare che lo schema di decreto ministeriale in esame reca il riparto del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani per le annualità 2014-2017 tra i comuni totalmente montani che sono risultati utilmente collocati nelle graduatorie predisposte dalle regioni asseverate con i primi tre decreti di asseveramento, ricorda che in data 18 ottobre 2018 è stata raggiunta l'intesa prescritta in Conferenza unificata sullo schema di decreto in esame.
  Sottolinea che il Fondo – le cui risorse sono iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 2126) – è gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (capitolo 434 della Presidenza del Consiglio dei ministri).
  Fa presente che, secondo il bando (articolo 1, commi 1 e 2), le risorse sono destinate al finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali nei comuni in cui queste non siano presenti o siano carenti, in determinati ambiti elencati dal comma 2. Segnala che i singoli comuni (articolo 1, comma 3 del bando) possono essere destinatari di finanziamenti di valenza annuale, ciascuno dell'importo di 25.000 euro, e che ai finanziamenti di valenza pluriennale, ciascuno di 100.000 euro, possono accedere aggregazioni di almeno tre comuni totalmente montani. Evidenzia che l'articolo 4 del bando individua le risorse disponibili in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, 4.728.870 euro per l'anno 2016 e 4.324.717 euro per l'anno 2017, per un totale di 19.053.587 euro.
  Sottolinea che l'importo totale destinato alle quote di finanziamento di valenza pluriennale (300.000 euro per regione) è pari a 5.700.000 euro. Evidenzia che l'importo residuo di 13.353.587 euro, attribuibile alle quote di finanziamento annuali, è ripartito tra le regioni sulla base di coefficienti percentuali di attribuzione individuati dall'ISTAT, una volta escluse le province autonome di Trento e Bolzano (articolo 5, comma 3, del bando). Ricorda che, nelle premesse, lo schema di decreto afferma di aver proceduto ad una compensazione tra le quote destinate a progetti annuali e pluriennali, nell'ambito dello stesso territorio regionale, al fine di ampliare il numero di progetti ammessi al finanziamento (l'importo complessivo dei finanziamenti superava di poco la metà della disponibilità del fondo, ammontando a 10.476.168 euro). Segnala, infatti, che in alcune regioni, a fronte di un importo non Pag. 79utilizzato per i progetti pluriennali, si è verificata un'esuberanza di progetti annuali asseverati, o viceversa.
  Fa presente che, nonostante la compensazione tra progetti annuali e pluriennali fatta per consentire a ciascuna regione di sfruttare al massimo l'importo attribuito, risultano finanziabili secondo il decreto 18 progetti pluriennali e 388 progetti annuali per un importo totale di 11.197.868 euro, inferiori agli oltre 19 milioni disponibili.
  Segnala che, secondo le premesse dello schema, solo in due regioni (Piemonte e Abruzzo) risultano escluse alcune richieste (rispettivamente 3 e 15) che, come previsto dal bando, potranno essere evase utilizzando eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione di interventi, o dalle minori spese sostenute.
  Rinvia, infine, alla tabella contenuta nel dossier predisposto dagli uffici per un riassunto delle informazioni contenute nell'Allegato 1 allo schema di decreto, evidenziando per ciascuna regione il numero dei progetti annuali e pluriennali ammessi al finanziamento, e i relativi importi.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.
Atto n. 53.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Nunzio ANGIOLA (M5S), relatore, fa presente che il presente schema di decreto legislativo reca attuazione della legge n. 155 del 2017, contenente la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, e che esso è suddiviso in quattro parti. Rileva che la prima parte del codice si occupa di definire la materia propria della crisi d'impresa e la materia dell'insolvenza, esdebitazione e sovraindebitamento, raggruppando in dieci titoli, per 373 articoli, le norme che indicano tutte le possibili soluzioni tese alla loro risoluzione, sia in via preventiva e stragiudiziale sia in via processuale e definitiva, in relazione ai soggetti delle varie procedure ed ai terzi che vi possono partecipare, che la seconda parte tratta delle norme di coordinamento e di attuazione del nuovo codice e interviene modificando alcune disposizioni del codice civile nonché disposizioni di leggi giuslavoristiche e di coordinamento con la normativa penale di settore, che la parte terza del codice tratta delle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire, con le modifiche agli articoli 3, 4, 5 e 6 al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, e che, infine, la parte quarta, attiene all'entrata in vigore del presente codice nonché alla disciplina transitoria del medesimo.
  Passando all'esame delle disposizioni ritenute rilevanti per i profili finanziari, segnala quanto segue.
  Circa l'articolo 10, concernente le comunicazioni telematiche, non ha alcunché da osservare, atteso che non sono contabilizzati i presumibili risparmi derivanti dal disegno complessivo delle procedure di comunicazione e notifica.
  In merito all'articolo 15, riguardante l'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati, evidenzia che nel caso di mancato invio dell'avviso gli enti pubblici in questione vedono la propria posizione creditoria verso l'imprenditore in questione chiaramente compromessa dalla sanzione prevista dal comma 1: l'invio dell'avviso è infatti condizione per l'efficacia del titolo di prelazione o per l'opponibilità. Osserva, inoltre, che la necessità del puntuale e tempestivo accertamento della sussistenza di una rilevante esposizione debitoria ai sensi del comma 2 e del conseguente invio dell'avviso al debitore entro i termini fissati dal comma 3, previo accertamento della non ricorrenza della fattispecie di cui al comma 5 (parziale compensazione dei debiti con crediti Pag. 80verso pubbliche amministrazioni), potrebbe comportare processi di riorganizzazione e potenziamento delle strutture di verifica e controllo che sarebbero suscettibili di determinare, almeno in una prima fase, rilevanti oneri finanziari. Ritiene, tra l'altro, opportuno chiarire in modo esplicito se l'invio dell'avviso pur oltre i termini previsti dal comma 3 sia sufficiente a garantire il titolo di prelazione e l'opponibilità del credito.
  Osserva che chiarimenti andrebbero poi forniti in ordine alla possibilità di garantire senza nuovi o maggiori oneri la consultazione della piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni citata dal comma 4 e dell'elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta previsto dal comma 6.
  In relazione articoli 16 e 17 (OCRI), concernenti la nomina e la composizione del collegio, mentre non ha rilievi da formulare rispetto ai compensi professionali spettanti al collegio di esperti, convenendo con quanto asserito dalla relazione tecnica, non sembrano del tutto persuasive le argomentazioni dalla stessa addotte circa l'assenza di oneri aggiuntivi per l'istituzione degli uffici dell'OCRI, demandati evidentemente a supportare l'attività del referente e degli esperti. Evidenzia infatti che il processo di accorpamento e razionalizzazione operato per le camere di commercio, che ha contribuito alla ridistribuzione del personale in servizio presso le varie sedi regionali, concentrando i carichi di lavoro dei dipendenti presso le ridotte sedi territoriali individuate dal piano di riforma, è stato evidentemente sviluppato ed implementato sulla base dei carichi di lavoro esistenti in quella fase, senza poter in qualche modo considerare anche le incombenze di natura amministrativa derivanti dalle segnalazioni dirette all'OCRI. In sostanza, rileva che la relazione tecnica dovrebbe dare una dimostrazione più analitica della sostenibilità dei nuovi compiti avvalendosi delle risorse umane e finanziarie già esistenti, con ipotesi sul numero medio di procedure per ufficio e indicazione delle risorse rimodulabili e dedicabili a tal fine. Ricorda che le camere di commercio rientrano nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge di contabilità.
  Con riguardo all'articolo 23, relativo alla liquidazione del compenso, non ha nulla da osservare.
  Con riferimento agli articoli 24 e 25, riguardanti la tempestività dell'iniziativa e le misure premiali, in relazione alla riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti tributari dell'impresa durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione, ritiene che andrebbe confermata la compatibilità della predetta riduzione per i casi in cui fossero eventualmente interessati dalle procedure disciplinate dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza i debiti tributari riguardanti risorse proprie dell'Unione europea e l'IVA all'importazione.
  In merito all'articolo 27, riguardante la competenza per materia e per territorio, osserva che la relazione tecnica fornisce limitati chiarimenti sulla neutralità finanziaria della disposizione, atteso che il richiamo alle risorse esistenti finalizzate allo sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia, pur potendosi ritenere un sufficiente chiarimento circa la disponibilità di risorse appostate proprio per potenziare gli strumenti informatici anche sulla base di nuove esigenze, riguarda comunque un profilo di spesa che non coinvolge le eventuali maggiori esigenze di personale per i tribunali sede di sezioni specializzate in materia delle imprese, sulle quali la relazione tecnica sorvola. Rinvia, comunque, in merito all'utilizzo delle risorse indicate dalla relazione tecnica, alle osservazioni formulate, mutatis mutandis, sull'articolo 107.
  In ordine all'articolo 42, concernente l'istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, non ha alcunché da osservare, atteso che le attività in Pag. 81esame sono già svolte dalle strutture coinvolte e che il riferimento esclusivo ai procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo induce ad escludere un incremento, rispetto alla situazione attuale, dei carichi di lavoro.
  Rispetto all'articolo 63, relativo alla transazione fiscale e accordi su debiti contributivi, considerato che l'articolo in commento ripropone nella sostanza la disciplina vigente, non formula osservazioni.
  Circa l'articolo 88, in materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi, poiché l'articolo in commento riproduce quasi integralmente il contenuto del vigente articolo 182-ter del citato regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), non ha osservazioni da formulare.
  Con riguardo all'articolo 107, riguardante il voto dei creditori, premesso che le risorse indicate appaiono effettivamente appostate per finalità alle quali può essere ricondotta la misura in esame, reputa opportuna un'indicazione perlomeno di massima circa l'ammontare della quota delle risorse citate che verrà destinata a finanziare il collegamento telematico per l'espletamento del voto secondo le modalità previste nel presente articolo, anche alla luce degli altri utilizzi che sulle medesime risorse sono disposti nel presente provvedimento, sia per acquisire un quadro d'insieme del progetto complessivo perseguito che per escludere significativi pregiudizi agli interventi eventualmente già previsti o in essere a valere sulle medesime risorse.
  Con riferimento all'articolo 131, concernente il deposito delle somme riscosse, rinvia alle osservazioni formulate in relazione all'articolo 107 circa l'adeguatezza delle risorse appostate a bilancio per gli strumenti informatici.
  In merito all'articolo 136, riguardante la responsabilità del curatore, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti in merito all'eventualità che la compatibilità tra i software utilizzati per la tenuta del registro del curatore di cui al comma 1 con i sistemi informativi del Ministero della giustizia richieda degli adeguamenti da operare anche sui sistemi informativi del Ministero, con conseguente emersione di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  In ordine all'articolo 190, relativo al trattamento NASpI, ritiene che andrebbe confermato che l'applicazione del decreto legislativo n. 22 del 2015 vada intesa nella sua interezza, includendovi quindi anche i requisiti generali previsti per l'accesso alle prestazioni, escludendo che lo stesso sia direttamente ed esclusivamente correlato allo status di lavoratore di impresa per la quale sono in corso procedure di gestione della crisi o d'insolvenza.
  Con riferimento all'articolo 199, concernente il fascicolo della procedura, rinvia, mutatis mutandis, alle osservazioni formulate in relazione all'articolo 107 sull'adeguatezza delle risorse disponibili per gli strumenti informatici.
  Circa l'articolo 216, in materia di modalità della liquidazione, rileva che l'articolo non reca alcun riferimento al Registro delle procedure esecutive citato dalla relazione tecnica. Comunque, considerando che si tratta di strumenti informatici già previsti a legislazione vigente, finanziati ad hoc e in ogni caso potenzialmente beneficiari di una quota delle risorse indicate dalla relazione tecnica e dedicate proprio al potenziamento informatico e telematico dei servizi di giustizia, non ritiene di formulare osservazioni sull'articolo, fatta salva la necessità di una valutazione sull'adeguatezza delle risorse rispetto al complesso degli interventi previsti dal presente schema di decreto legislativo.
  Considera opportuno un chiarimento sulle rielaborazioni che il Ministero dovrà curare sui dati delle relazioni di stima alla luce di quanto previsto dal comma 11. In particolare, andrebbe dimostrato che il Ministero possa assolvere a tale nuovo compito utilizzando le sole risorse disponibili a legislazione vigente.
  Relativamente all'articolo 353, concernente l'istituzione di un osservatorio permanente, anche se i membri dell'Osservatorio parteciperanno a titolo gratuito ritiene Pag. 82che andrebbero valutati eventuali oneri per attività amministrative di supporto.
  Non formula osservazioni, per quanto di competenza, sull'articolo 354, riguardante l'adeguamento dei parametri.
  In ordine agli articoli da 356 a 358, riguardanti l'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza, il funzionamento dell'albo e i requisiti per la nomina agli incarichi di custodia e controllo nelle procedure, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica circa la disponibilità di risorse in bilancio proprio per interventi nella direzione percorsa dal presente codice e della possibilità di calibrare il contributo per l'iscrizione e la permanenza nell'albo in modo da coprire i complessivi costi di gestione e tenuta dello stesso, non formula osservazioni.
  A proposito dell'articolo 359, relativo all'area web riservata, rilevato che le camere di commercio sono ricomprese nel novero delle pubbliche amministrazioni consolidate nel conto economico, non ritiene persuasiva e comunque sufficientemente argomentata l'asserzione della relazione tecnica secondo la quale, in sostanza, gli adempimenti relativi all'inserimento di notifiche e comunicazioni inerenti alle procedure di crisi e insolvenza potranno essere effettuati utilizzando le strutture informatiche del registro delle imprese esistente presso ciascuna CCIAA senza alcun potenziamento strutturale, aggiornamento del personale o predisposizione di personale dedicato, posto che appare lecito attendersi un aumento non trascurabile delle operazioni da registrare.
  Circa l'articolo 360, recante disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza, rinvia alle osservazioni formulate in relazione all'articolo 107.
  In merito all'articolo 363, riguardante la certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi, anche alla luce della natura delle certificazioni in esame, sostanzialmente analoghe al DURC, ritiene che l'aggravio dei compiti posti a carico degli enti previdenziali ed assicurativi indicati sia effettivamente sostenibile a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie ordinariamente disponibili.
  In merito all'articolo 364, concernente la certificazione dei debiti tributari, ritiene che andrebbe confermato che le predette attività di certificazione e gli adempimenti connessi possano essere svolti, con efficacia ed efficienza, avvalendosi delle dotazioni di personale, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 367, relativo alle modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche, pur convenendo con la relazione tecnica circa le potenzialità di risparmi implicite in prospettiva in una maggiore interazione e cooperazione fra pubbliche amministrazioni, osserva comunque che non vengono forniti elementi a supporto della clausola d'invarianza finanziaria delle convenzioni recata dal comma 5, in relazione all'eventuale adeguamento dei sistemi informatici nella fase di avvio operativo delle citate convenzioni.
  Circa l'articolo 390, recante disposizioni finanziarie e finali, rileva che l'estensione delle procedure giudiziali alle fattispecie di crisi di impresa oltre a quelle di insolvenza già previste a legislazione vigente potrebbe determinare un aumento dei carichi di lavoro per gli uffici giudiziari di cui andrebbe valutato l'impatto e la conseguente sostenibilità a valere delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.