CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 dicembre 2018
107.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 8

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 12.50.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
Testo unificato C. 290 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il testo unificato delle proposte di legge C. 290 Gadda, C. 410 Cenni, C. 1314 Parentela e C. 1386 Golinelli, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico, come risultante dagli emendamenti approvati nel Pag. 9corso dell'esame in sede referente presso la XIII Commissione. Al riguardo segnala come il parere sul provvedimento dovrebbe essere espresso nella seduta odierna, considerato che la Commissione Agricoltura ne concluderà l'esame nella settimana in corso, dato che la discussione in Assemblea su di esso è prevista a partire da lunedì 10 dicembre prossimo.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, nell'illustrare il provvedimento, ricorda preliminarmente che la produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico trova la principale regolamentazione nella normativa europea e più specificamente nel regolamento (CE) n. 834/07, del Consiglio, del 28 giugno 2007, applicabile fino al 31 dicembre 2010, quando diventerà operativo il Regolamento (UE) n. 848/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.
  A livello nazionale la normativa in materia di controlli è stata recentemente rivista con il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20.
  Passando quindi a sintetizzare il contenuto del testo unificato, rileva come esso si componga di 21 articoli, suddivisi in 8 capi.
  Il Capo I, recante le norme generali, contiene gli articoli 1 e 1-bis. L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità. In tale ambito la produzione biologica viene definita attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale. Il metodo di agricoltura biodinamica viene equiparato al metodo biologico nei limiti in cui il primo rispetti tutti i requisiti previsti a livello europeo per produrre biologico.
  L'articolo 1-bis reca le definizioni di produzione biologica, di prodotti biologici, nonché di aziende e di piccole aziende agricole con metodo biologico.
  Gli articoli 2 e 3 compongono il Capo II, volto a individuare le autorità nazionali e locali.
  L'articolo 2 specifica che per autorità nazionale si intende il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, chiamato a svolgere attività di indirizzo e di coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in ambito nazionale.
  L'articolo 3 individua invece come autorità locali competenti le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che sono chiamate a svolgere per il settore le attività tecnico-scientifiche e amministrative. In tale ambito le regioni sono chiamate ad adeguare i propri ordinamenti ai princìpi espressi nella legge.
  Il Capo III, riguardante gli organismi di settore, è composto dal solo articolo, 4 che istituisce il Tavolo tecnico per la produzione biologica, a cui viene affidato il compito di: delineare indirizzi e definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica, esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica; proporre attività di promozione del biologico; individuare strategie per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al biologico.
  Il Tavolo è composto da: tre rappresentanti nominati dal Ministro per le politiche agricole; un rappresentante nominato dal Ministro della salute; un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente; tre rappresentanti delle regioni e province autonome; un rappresentante dell'ANCI; un rappresentante della cooperazione agricola; quattro rappresentanti delle organizzazioni agricole; un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative della produzione biologica; un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative della produzione biodinamica; due rappresentanti delle organizzazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica; tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori; tre rappresentanti della ricerca scientifica nel settore dell'agricoltura biologica; due rappresentanti dei distretti biologici; tre rappresentanti degli organismi di controllo.
  L'articolo 5, che compone il Capo IV, recante disposizioni per favorire il riconoscimento di prodotti biologici italiani, istituisce il marchio biologico italiano, di Pag. 10proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a tutela dei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana.
  Il Capo V, dedicato agli strumenti di programmazione, di ricerca e di finanziamento, si compone degli articoli 6, 6-bis, 7, 8, 9 e 10.
  L'articolo 6 prevede che il Ministero per le politiche agricole adotti il Piano triennale d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, recante interventi per: agevolare la conversione al metodo biologico, con particolare riferimento alle piccole imprese agricole; sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera del biologico; incentivare il consumo di prodotti biologici attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo; monitorare l'andamento del settore; favorire l'insediamento di nuove aziende biologiche nelle aree rurali montane; migliorare il sistema di controllo e di certificazione; incentivare enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde e a prevedere il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione; incentivare e sostenere la ricerca; promuovere progetti per i prodotti provenienti dai distretti biologici che permettano la tracciabilità delle diverse fasi produttive e l'informazione al consumatore sulla sostenibilità ambientale, la salubrità del terreno, la lontananza da impianti inquinanti, l'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e le tecniche di lavorazione e imballaggio utilizzate.
  Al riguardo rileva come, ai fini dell'adozione del Piano, non si preveda alcuna forma di coinvolgimento delle regioni.
  L'articolo 6-bis prevede che il Ministro per le politiche agricole adotti il Piano nazionale delle sementi biologiche, finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi per le aziende biologiche e a migliorarne la qualità e la quantità.
  L'articolo 7 istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, alimentato dal contributo annuale, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente.
  Il provvedimento amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico.
  Innovativa risulta, altresì, l'introduzione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo.
  Le risorse finanziarie del Fondo sono destinate alla copertura delle spese derivanti dal finanziamento del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica, del Piano nazionale delle sementi biologiche, dell'istituzione del marchio previsto dall'articolo 5, nonché del finanziamento dei progetti di ricerca, inclusi quelli in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, e dei percorsi formativi e per l'aggiornamento dei docenti previsti dall'articolo 9.
  L'articolo 8 prevede che anche nell'ambito della filiera biologica possano essere stipulati contratti di rete e costituite cooperative tra produttori del biologico. Possono, altresì, essere sottoscritti contratti di filiera tra gli operatori del settore.
  L'articolo 9, come già accennato, delinea le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore.
  A tale fine vengono previste: la promozione di specifici percorsi formativi, la destinazione di quota parte delle risorse alle attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) in campo di produzione biologica; specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA); la destinazione del 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore.
  L'articolo 10 è volto a promuovere la formazione professionale nel settore. A tal fine di prevede che con decreto del Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato – regioni, siano definiti principi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.Pag. 11
  Gli articoli 11, 12, 12-bis, 13 e 14, che compongono il Capo VI, recano disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato.
  In particolare l'articolo 11 reca la definizione di distretti biologici, intendendosi tali i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, a spiccata vocazione agricola, nei quali sia significativa la produzione con metodo biologico e che si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti.
  In tale ambito si prevede che i partecipanti al distretto possono costituire un Comitato direttivo che avanza la richiesta di riconoscimento alla regione di appartenenza.
  La disposizione stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole siano disciplinati i requisiti per la costituzione dei distretti e che con successivo decreto siano, poi, definiti gli interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e nell'atmosfera causati da impianti inquinanti.
  Viene altresì stabilito che i distretti biologici promuovano la costituzione di gruppi di operatori per realizzare forme di certificazione di gruppo.
  L'articolo 12 è volto al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici. Tali organizzazioni interprofessionali hanno, tra gli altri, il compito di: migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati; coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato; redigere contratti tipo per la vendita di prodotti; valorizzare il potenziale dei prodotti biologici anche a fini di sviluppo del mercato; svolgere ricerche per migliorare la produzione; realizzare ogni azione atta a tutelare e promuovere la produzione e il consumo dei prodotti biologici anche con programmi di educazione alimentare.
  Le organizzazioni interprofessionali sono riconosciute con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo. In tale ambito sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento, tra i quali quello di rappresentare una quota dell'attività economica pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale o, nel caso di organizzazione operanti in una sola circoscrizione, il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera nella circoscrizione o il 25 per cento a livello nazionale. Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere che alcuni accordi siano resi obbligatori anche nei confronti dei non aderenti la stessa organizzazione. Le regole devono aver avuto almeno l'85 per cento del consenso degli interessati. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole; in caso positivo, le stesse regole si applicano a tutti gli operatori del settore biologico anche se non aderenti all'organizzazione.
  L'articolo 12-bis stabilisce che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, possano stipulare accordi-quadro aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con metodo biologico, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.
  L'articolo 13 istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici, con il compito di proporre al Ministero intese di filiera per i prodotti biologici volte a: valorizzare le produzioni biologiche; favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e trasformazione con metodo biologico; salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità; garantire la tracciabilità delle produzioni; promuovere le attività connesse delle aziende che adottano il metodo biologico; promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici; valorizzare i rapporti organici con le organizzazioni dei produttori biologici per la pianificazione e la programmazione della produzione. Pag. 12
  L'articolo 14 disciplina il riconoscimento da parte delle regioni delle organizzazioni di produttori biologici e delle loro associazioni. Tale riconoscimento avviene secondo criteri che saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato regioni. Vengono inoltre indicati i requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni, che sono riferiti sia al contenuto dello statuto sia alla finalità delle attività delle organizzazioni medesime.
  Gli articoli 15 e 16 compongono il Capo VI, recante disposizioni in materia di tutela della produzione biologica e dei consumatori.
  In particolare l'articolo 15 prevede il divieto di uso di organismi geneticamente modificati nella produzione biologica, nonché il divieto di usare i termini «biologico» o «bio» per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati.
  L'articolo 16 prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tale varietà si sono sviluppate, abbiano diritto alla vendita diretta e in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse. Per le sementi non iscritte ad alcun registro, evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione, è riconosciuto il diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata di sementi.
  Le disposizioni finali, contenute nel Capo VIII che si compone degli articoli 17 e 18, recano rispettivamente l'abrogazione di norme incompatibili con la nuova normativa e la clausola di salvaguardia a favore delle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la disciplina della produzione con metodo biologico sia riconducibile a una pluralità di materie, a partire dalla materia agricoltura, riconducibile alla competenza residuale delle regioni (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione), sulla quale, al contempo, incidono le materie rapporti dello Stato con l'Unione europea – tenuto conto che la normativa sulla produzione biologica è regolata a livello europeo, prevalentemente con il Regolamento n. 834 del 2007 – tutela della concorrenza, ordinamento civile e tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere a), e), l) ed s) della Costituzione).
  Vengono altresì in rilievo le materie tutela della salute e alimentazione, di competenza concorrente tra Stato e regioni (di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e la materia formazione professionale, di competenza residuale regionale.
  Ricorda che nei casi di concorrenza e intreccio di competenze, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, è necessaria «una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (si vedano, tra le altre, le sentenze n. 7 del 2016, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro.
C. 1389, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BERTI (M5S), relatore, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 1389, d'iniziativa del senatore Petrocelli (S. Pag. 13659), approvata dal Senato, recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014.
  Ricorda innanzitutto che nella scorsa Legislatura, il Governo aveva presentato un'analoga proposta di ratifica di tale Accordo, nell'ambito di un ampio disegno di legge volto a ratificare 11 accordi internazionali (A.S. 2813). Tale provvedimento, esaminato dalla Commissione affari esteri del Senato il 28 giugno 2017, non giunse a conclusione dell'esame per il termine della Legislatura.
  L'Accordo è finalizzato a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale e di istruzione con il Montenegro, rimediando al vuoto legislativo venutosi a creare a seguito dei rivolgimenti geopolitici dell'area dei Balcani che hanno portato alla dissoluzione della Jugoslavia.
  L'Accordo, che sostituisce l'Accordo culturale tra l'Italia e la Jugoslavia concluso a Roma il 3 dicembre 1960, ratificato dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1865, ha inoltre lo scopo di rafforzare e armonizzare i legami culturali reciproci, rispondendo inoltre alla forte richiesta di lingua e cultura italiana in Montenegro. Al riguardo la relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge sottolinea l'impegno dell'Italia nei confronti del Montenegro e i forti legami culturali e storici che li uniscono, sottolineando come il nostro Paese rappresenti un importante punto di riferimento nel processo di avvicinamento del Montenegro all'Unione europea.
  Passando a sintetizzare il contenuto dell'Accordo, che si compone di un preambolo e di 18 articoli, l'articolo 1 esplicita la volontà dei due Paesi di favorire la collaborazione culturale e in materia di istruzione mediante programmi ed attività comuni.
  Con l'articolo 2 vengono individuati nel dettaglio i settori di cooperazione previsti dall'Accordo, indicando, nello specifico: il settore museale e per la tutela del patrimonio culturale, artistico e archeologico; la cooperazione tra le istituzioni e gli istituti culturali e di istruzione; la cooperazione nel settore artistico anche mediante scambi di artisti, esperti, studiosi e docenti e studenti; la cooperazione in campo editoriale incoraggiando, in particolare, reciprocamente, la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie; la cooperazione nel campo dei media, in particolare tra gli enti televisivi e radiofonici dei due Stati; la cooperazione nel settore della protezione dei diritti d'autore e in campo bibliotecario, librario e archivistico.
  L'articolo 3 specifica i termini della collaborazione nel settore dell'istruzione, che si esplica in campo scolastico, universitario e post-universitario, con riferimento ai docenti e agli studenti, anche mediante attività di formazione, scambi e borse di studio.
  Tale collaborazione si esplica, in particolare, nell'insegnamento delle rispettive lingua, letteratura e cultura e nella relativa formazione dei docenti; nello studio comparativo dei metodi e programmi didattici; nello scambio di assistenti di lingua e di docenti, nonché di informazioni e pubblicazioni scientifiche. Viene inoltre prevista la collaborazione nel settore delle discipline musicali, artistiche, archeologiche e del design, per sostenere progetti congiunti a sostegno della mobilità e partecipazione a progetti europei.
  L'articolo 4, che riguarda il patrimonio culturale delle Parti e la promozione della sua tutela, fa riferimento esplicito alle Convenzioni UNESCO in materia, impegnando altresì le Parti a collaborare nell'attuazione della Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità culturali.
  L'articolo 5 impegna le Parti – nella misura delle proprie disponibilità – a sostenere le rispettive attività di promozione culturale.
  Gli articoli 6, 7 e 8 riguardano la collaborazione reciproca nei settori artistico, editoriale, dei media e delle produzioni radiotelevisive.
  L'articolo 9 impegna le Parti alla collaborazione nel contrasto al traffico illecito Pag. 14dei beni culturali mediante scambio di informazioni, attività di formazione tra le rispettive forze dell'ordine e azioni di prevenzione e contrasto in accordo alle rispettive legislazioni e nel rispetto della Convenzione UNESCO del 1970, concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati del 1995.
  Le parti si impegnano altresì alla protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo quanto previsto dalla Convenzione UNESCO del 2001 sul Patrimonio culturale subacqueo.
  L'articolo 10 impegna le Parti a rafforzare la cooperazione bilaterale nei settori del diritto d'autore e dei diritti connessi.
  L'articolo 11 prevede la collaborazione tra le biblioteche e gli archivi dei due Paesi, in particolare promuovendo i contatti e gli scambi in materia di informatica bibliotecaria.
  L'articolo 12 è dedicato alla cooperazione nel settore giovanile e dello sport e prevede attività di cooperazione e scambio tra le organizzazioni sportive dei due Paesi, nel rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.
  L'articolo 13 incentiva la collaborazione tra i rispettivi enti locali e regionali.
  L'articolo 14 individua le attività bilaterali finalizzate alla salvaguardia dei diritti umani.
  L'articolo 15 prevede l'istituzione di una Commissione mista culturale e per l'istruzione, incaricata di verificare i progressi realizzati e attuare i programmi esecutivi pluriennali, secondo le disposizioni previste dall'Accordo. Tale Commissione, che si riunirà alternativamente nelle due capitali in date da concordarsi, potrà presentare alle rispettive autorità proposte di modifica dell'Accordo.
  L'articolo 16 riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo e la contestuale abrogazione di quello precedente.
  L'articolo 17 riguarda le procedure di modifica del testo dell'Accordo e la soluzione delle controversie.
  L'articolo 18, infine, stabilisce la durata illimitata dell'Accordo, salvo denuncia che avrà effetto sei mesi dopo la notifica della medesima.
  Quanto alla proposta di legge di ratifica essa consta di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, quantificati, al comma 1, in euro 160.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di euro 163.760 a decorrere dall'anno 2020.
  Il comma 2 stabilisce che a tali oneri si provveda mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2018, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, mentre il comma 3 autorizza il Ministero dell'economia ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione dell'Accordo (salvi gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15) non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre il comma 2 prevede che a eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 dell'Accordo si provvederà con apposito provvedimento legislativo.
  L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo Pag. 15117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos.
C. 1390, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BERTI (M5S), relatore, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare, in sede consultiva, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 1390, d'iniziativa del Senatore Petrocelli (S. 676) approvata dal Senato, recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.
  Ricorda, anzitutto, che nella XVII Legislatura era stato presentato il disegno di legge S. 2813, avente ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica di numerosi accordi bilaterali dell'Italia nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia, tra i quali l'Accordo italo-laotiano del 17 febbraio 2003. Il disegno di legge, tuttavia, alla conclusione della legislatura risultava ancora in corso di esame da parte della Commissione Affari Esteri del Senato, senza dunque completare il suo iter di approvazione.
  L'Accordo persegue l'obiettivo di migliorare la conoscenza tra le due Parti e di promuoverne la collaborazione culturale e lo scambio di dati e di esperienze tecnico-scientifici.
  Passando a sintetizzare il contenuto dell'accordo, che si compone di un breve preambolo e di 13 articoli, l'articolo 1 indica i settori nei quali si darà applicazione alle finalità dell'Accordo, che sono quelli delle arti, della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia, dello sport, degli scambi giovanili e dell'informazione.
  In questo quadro, in base a quanto previsto all'articolo 2, le Parti faciliteranno le visite di artisti, la partecipazione ai rispettivi festival di carattere cinematografico, gli scambi di mostre d'arte, nonché di materiale cinematografico, radiofonico e televisivo, la collaborazione tra gli archivi, musei e biblioteche dei due Paesi – con lo scambio di documenti, informazioni ed esperti –, nonché la traduzione e pubblicazione di opere a carattere scientifico o letterario dell'altra Parte contraente.
  Gli articoli 3 e 4 riguardano più specificamente la cooperazione italo-laotiana in campo scientifico e tecnologico, con particolare riguardo al settore agricolo, dell'allevamento del bestiame e dell'alimentazione e, inoltre, alle scienze di base, alle tematiche dell'energia e dell'ambiente, alle tecnologie dell'informazione e della protezione del patrimonio culturale, al settore della salute e della biomedicina. L'attuazione della cooperazione bilaterale avverrà mediante scambi di scienziati e tecnici, organizzazione di convegni e seminari, progetti di ricerca congiunta, addestramento professionale.
  La cooperazione in campo archeologico e antropologico è prevista dall'articolo 5, che autorizza la realizzazione di progetti congiunti di ricerca e scavo, nonché la collaborazione nelle attività di restauro, salvaguardia e valorizzazione dei rispettivi patrimoni archeologici e culturali. È previsto inoltre, in analogia alla cooperazione in campo scientifico e tecnologico, lo svolgimento di visite reciproche di docenti ed esperti, convegni e seminari nonché attività di addestramento.
  L'articolo 6 è finalizzato a favorire la cooperazione nel settore dell'istruzione secondaria, professionale e post-secondaria, attraverso la collaborazione fra le rispettive istituzioni dedicate, che potranno anche procedere alla stipula di accordi diretti.Pag. 16
  Ai sensi dell'articolo 7, sempre nel campo dell'istruzione le Parti faciliteranno la concessione, su base di reciprocità e nei limiti dei fondi a disposizione, di borse di studio a studenti e laureati finalizzate all'effettuazione di studi e ricerche a livello universitario e post-universitario, nonché presso accademie artistiche o scuole di archeologia o di linguistica.
  Gli articoli 8 e 9 sono rispettivamente dedicati all'impulso che le Parti, nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, conferiranno all'attività di istituzioni e associazioni a carattere culturale tra Italia e Laos; e alla cooperazione nel settore dello sport e degli scambi giovanili che, parimenti, le Parti incoraggeranno.
  L'articolo 10 istituisce una Commissione mista italo-laotiana incaricata di rendere operativo l'Accordo, valutando lo sviluppo della cooperazione bilaterale nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia, applicandone i protocolli esecutivi. È prevista la riunione della Commissione mista alternativamente nella capitale italiana e in quella del Laos.
  Nell'ambito della Commissione saranno stabilite, ai sensi dell'articolo 11, le condizioni tecniche e finanziarie relative alle attività previste dall'Accordo.
  L'articolo 12 stabilisce che l'Accordo entri in vigore dell'Accordo sessanta giorni dopo l'ultima notifica scritta circa la conclusione delle procedure interne nei due Paesi contraenti, mentre l'articolo 13 conferisce all'Accordo durata illimitata, conferendo altresì facoltà a ciascuna delle Parti di denunciare l'Accordo in ogni momento attraverso i canali diplomatici, con effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente. La denuncia dell'Accordo, peraltro, non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso.
  Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge di autorizzazione alla ratifica, essa consta di quattro articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo. Il comma 1 autorizza la spesa di 220.000 euro annui per il 2018 e 2019, nonché di 249.190 euro annui a decorrere dal 2020, specificando che tale autorizzazione di spesa è finalizzata all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-10 dell'Accordo in esame.
  Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze per il triennio 2018-2020, parzialmente utilizzando a tale scopo l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli da 2 a 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come il disegno di legge costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa.
C. 1391 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Francesco BERTI (M5S), relatore, fa presente che il comitato è chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1391, approvato dal Senato, recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo con il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017.
  Ricorda preliminarmente che il disegno di legge riproduce i contenuti del disegno di legge S. 2971, presentato al Senato nella scorsa Legislatura, del quale la Commissione Affari esteri di quel ramo del Parlamento aveva avviato l'esame nella seduta del 7 dicembre 2017. L’iter del disegno di legge non giunse al termine a causa della conclusione della XVII Legislatura.
  L'Accordo è volto a consolidare la collaborazione bilaterale in materia di sicurezza nel quadro dell'intento, comune alle parti, di contribuire alla pace e alla stabilità internazionale.
  Nella relazione illustrativa del provvedimento si evidenzia come la cooperazione tra Italia e Giappone nel settore della difesa sia stata avviata con la Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa della Repubblica italiana e del Giappone sottoscritta nel 2012, che ha fissato la comune intenzione di avviare il dialogo in ambito militare, e ribadita con il Memorandum d'intesa firmato nel maggio 2017 dai due Ministri della difesa, incentrato sulla cooperazione e gli scambi nel settore della difesa al fine di migliorare la reciproca comprensione sulle questioni di politica militare e di sicurezza.
  La relazione richiama inoltre il quadro normativo vigente in materia di trasferimento di equipaggiamenti e tecnologia di difesa, segnalando, in particolare, che l'entrata in vigore dell'Accordo – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2015, n. 104 – consentirà al Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo in favore del Governo di Tokyo in relazione all'eventuale acquisizione da parte dello stesso di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale, nel rigoroso rispetto dei princìpi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge n. 185 del 1990, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.
  Passando a sintetizzare il contenuto dell'Accordo, esso si compone di 7 articoli, preceduti da un breve preambolo, nel quale viene richiamato l'Accordo italo-giapponese sulla sicurezza delle informazioni in vigore dal 7 giugno 2016, nonché l’Individual Partnership and Cooperation Programme between NATO and Japan, sottoscritta a Bruxelles il 6 maggio 2014.
  L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'Accordo. Ai sensi del comma 1, ciascuna Parte metterà a disposizione dell'altra gli equipaggiamenti e la tecnologia necessari alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e produzione congiunta ovvero di progetti finalizzati a migliorare la cooperazione bilaterale di sicurezza e difesa, come individuati al comma 2, il quale prevede che la definizione dei progetti avverrà tramite i canali diplomatici, tenendo in considerazione la redditività commerciale e la sicurezza dei due Paesi.
  L'articolo 2 istituisce un Comitato congiunto al fine di definire la natura degli equipaggiamenti e della tecnologia di difesa oggetto di eventuali trasferimenti. Ai sensi del comma 2 il Comitato è composto da due sezioni nazionali di tre membri ciascuna: per l'Italia vi parteciperanno due rappresentanti del Ministero della difesa e uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; per il Giappone un rappresentante del Ministero della difesa, uno del Ministero degli affari esteri e un rappresentante del Ministero dell'economia, del commercio e dell'industria. Pag. 18Le informazioni necessarie per stabilire quali equipaggiamenti e tecnologie verranno trasferiti si avvarranno dei canali diplomatici. In tale ambito il comma 5 prevede che ai fini dell'attuazione dell'Accordo le autorità competenti delle Parti – il Ministero della difesa per l'Italia e il Ministero della difesa e il Ministero dell'economia, del commercio e dell'industria per il Giappone – concludano intese dettagliate volte a specificare quali equipaggiamenti e tecnologie di difesa saranno trasferiti, e a individuare le persone che si occuperanno del trasferimento, nonché i termini concreti e le condizioni del medesimo.
  Ai sensi dell'articolo 3 le Parti sono tenute ad utilizzare gli equipaggiamenti e le tecnologie di difesa eventualmente scambiati in rigoroso ossequio ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite; è vietato il trasferimento a terzi del diritto di proprietà o di possesso dei materiali oggetto di trasferimento senza consenso della Parte che lo ha eseguito.
  L'articolo 4 regola la protezione delle informazioni classificate scambiate tra le Parti ai sensi dell'Accordo, prevedendo il rispetto dei propri ordinamenti nazionali e in conformità agli accordi sottoscritti tra le Parti in materia. Al riguardo, rammenta che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone sulla sicurezza delle informazioni, firmato a Roma il 19 marzo 2016, è entrato in vigore il 7 giugno 2016.
  L'articolo 5 prevede che l'Accordo e tutte le intese da esso discendenti saranno concretamente attuate nel rispetto degli ordinamenti nazionali e degli stanziamenti di bilancio di ciascuna Parte.
  A norma dell'articolo 6 le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo e delle relative intese che ne derivano dovranno essere risolte attraverso consultazioni tra le Parti.
  L'articolo 7 contiene le disposizioni finali dell'Accordo, prevedendo che lo stesso entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure nazionali e che potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante consenso scritto delle Parti (tali emendamenti entreranno in vigore con le medesime procedure previste per l'Accordo). Si prevede altresì che l'Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e sarà automaticamente rinnovato ogni anno, salva la denuncia dell'Accordo stesso da parte di una delle Parti, da comunicare in forma scritta con novanta giorni di anticipo.
  Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, esso consta di 5 articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione.
  L'articolo 3, dedicato alle disposizioni finanziarie, al comma 1 prevede che agli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, imputati alle disposizioni dell'articolo 2 in tema di Comitato congiunto e pari a euro 4.529 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2018, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale viene precisato che dalle disposizioni dell'Accordo, ad eccezione dell'articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri eventualmente derivanti dagli emendamenti all'Accordo, previsti dalle disposizioni dell'articolo 7, comma 2 dell'Accordo medesimo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.Pag. 19
  L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come il disegno di legge costituisca esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 dicembre 2018 — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 16.30.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali.
C. 855 Quartapelle Procopio e C.1323 Scagliusi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 28 novembre 2018.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta si è svolta l'illustrazione del provvedimento da parte della relatrice, Macina.

  Nessuno chiedendo di intervenire, fa presente che la prossima settimana si procederà presumibilmente all'adozione del testo base e alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti. Osserva che le modalità di prosecuzione dell’iter saranno comunque definite nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 5 dicembre 2018.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 17.05.

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