CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 dicembre 2018
106.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 5 DICEMBRE 2018

Pag. 22

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 4 dicembre 2018.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.10.

SEDE REFERENTE

  Martedì 4 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 12.10.

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
C. 1408 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carla RUOCCO, presidente, ricorda che la discussione del provvedimento in Assemblea avrà luogo a partire dalle ore 16 di mercoledì 12 dicembre prossimo e che pertanto la Commissione dovrà concludere i propri lavori sul provvedimento, con la votazione del mandato al relatore a riferire in Assemblea sul disegno di legge, nella mattinata di martedì 11 dicembre prossimo.
  Comunica che, come stabilito nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza, l'esame preliminare del provvedimento proseguirà nella seduta già convocata per le ore 12 di domani. Il termine per la presentazione degli emendamenti è invece fissato alle ore 13 di domani stesso.

  Giovanni CURRÒ (M5S), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del decreto-legge n. 119 del 2018, approvato con numerose modifiche dal Senato. Il testo, a seguito delle modifiche apportate, consta ora di 64 articoli. Pag. 23
  L'articolo 01, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riduce da trenta a venti milioni di euro la soglia di investimenti per i quali è possibile presentare l'istanza di interpello per i nuovi investimenti di cui al decreto legislativo n. 147 del 2015 (in tema di internazionalizzazione delle imprese).
  L'articolo 1 consente di definire con modalità agevolata i processi verbali di constatazione – PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto in esame). In particolare, si consente di regolarizzare le somme accertate nei suddetti verbali effettuando un'apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, in un'unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, entro il 31 maggio 2019. Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte disposizioni specifiche in merito ai termini e alla determinazione quantitativa delle rate successive alla prima.
  L'articolo 2 consente di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione, mediante pagamento delle sole imposte in un'unica soluzione o in più rate; non sono dovuti sanzioni, interessi ed eventuali somme accessorie.
  Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga al 30 giugno 2022 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa (cd. reverse charge) IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea.
  L'articolo 3 reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Durante l'esame al Senato sono state approvate alcune modifiche relative alle modalità di pagamento rateale degli importi dovuti, agli effetti della definizione agevolata sul rilascio del DURC e alla mitigazione delle conseguenze per tardivo versamento.
  L'articolo 4 dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
  L'articolo 5 estende la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero (risorse proprie tradizionali UE) nonché l'IVA sulle importazioni, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Sono quindi fissate le scadenze delle rate dovute dai debitori e posti alcuni obblighi di comunicazione
  L'articolo 6 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi. Le controversie possono essere definite con il pagamento della metà del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado e di un quinto del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
  Durante l'esame al Senato sono state apportate alcune modifiche che incidono sulla percentuale del valore delle controversie pagando la quale le stesse possono essere definite; introducono regimi specifici per la definizione delle controversie per le quali il ricorso sia pendente nel primo grado di giudizio e per quelle pendenti innanzi alla corte di cassazione; introducono un regime specifico per i casi di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'agenzia delle entrate; concedono agli enti territoriali la facoltà di applicare le norme sulla definizione agevolata in commento anche alle controversie tributarie che coinvolgono i loro enti strumentali.
  L'articolo 7 contiene disposizioni specifiche per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, è stata eliminata la Pag. 24possibilità per tali enti di avvalersi della dichiarazione integrativa speciale per la regolarizzazione dei periodi d'imposta precedenti, in quanto nella medesima sede parlamentare la disciplina della dichiarazione integrativa è stata soppressa. Resta fermo che le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono avvalersi della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e della definizione agevolata delle liti pendenti, con alcune specificità.
  L'articolo 8 consente la definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31 dicembre 2018 – per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato – relativi alle imposte di consumo su: prodotti contenenti nicotina o succedanei del tabacco; prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, non destinati ad essere usati come medicinali, contenenti o meno nicotina. La definizione agevolata è ammessa con il versamento pari al 5 per cento degli importi dovuti. Non sono dovuti interessi e sanzioni.
  Il nuovo articolo 9, interamente sostituito nel corso dell'esame al Senato, prevede che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possano essere regolarizzate mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.
  L'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica le sanzioni applicabili nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio in materia di assegni, ove dette violazioni siano di minore gravità e riguardino importi inferiori a 30.000 euro.
  L'articolo 10, modificato al Senato, include fra coloro che sono esonerati dalla fattura elettronica le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario opzionale. A specifiche condizioni, gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità sono adempiuti dai cessionari.
  L'articolo prevede inoltre che per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 non sono applicate le sanzioni previste qualora la fattura elettronica sia emessa oltre il termine di legge ma, comunque, nei termini per far concorrere l'imposta alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento, quando la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. Le attenuazioni previste si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione. Per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile, la riduzione al 20 per cento si applica fino al 30 settembre 2019.
  Si dispone, infine, che per il servizio di conservazione delle fatture elettroniche reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate Sogei non può avvalersi di soggetti terzi.
  L'articolo 10-bis introdotto al Senato prevede che per il periodo d'imposta 2019 sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
  L'articolo 10-ter, introdotto al Senato, dispone la definizione di specifiche regole tecniche per l'emissione tramite il Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche da parte dei soggetti passivi IVA con riferimento alle operazioni effettuate nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta. Finalità dichiarata della disposizione è quella di preservare i servizi di pubblica utilità.
  L'articolo 11 introduce una norma di valenza generale che consente, a decorrere Pag. 25dal 1o luglio 2019, 1'emissione delle fatture entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni. Chi si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell'operazione dovrà darne evidenza nel documento stesso, mentre il medesimo obbligo non ricorre per chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell'operazione. La norma non incide la disciplina dell'esigibilità dell'imposta e la conseguente liquidazione.
  L'articolo 12 modifica i termini di annotazione delle fatture emesse: tutte le fatture emesse devono essere annotate in apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura deve essere registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione.
  L'articolo 13 abroga l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti, che disciplina la registrazione degli acquisti. Tale adempimento risulta automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di interscambio.
  L'articolo 14 interviene sulla disciplina della detrazione IVA, con riferimento alle liquidazioni mensili, integrando la disciplina concernente le dichiarazioni e i versamenti periodici IVA con la possibilità di detrarre l'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
  L'articolo 15 reca una disposizione di coordinamento tra il testo del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che disciplina la fatturazione elettronica e la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, che ha autorizzato l'Italia a disporre l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano.
  Il nuovo comma 1-bis, introdotto al Senato, stabilisce inoltre che, a partire dalle operazioni IVA relative al 2020, nell'ambito di un programma di assistenza online, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione in un'apposita area riservata, le bozze relative al registro delle fatture emesse, al registro delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati, alla liquidazione periodica dell'IVA e alla dichiarazione annuale dell'IVA.
  Il nuovo articolo 15-bis dispone che con decreto del MEF sono definite le cause che consentono alle amministrazioni pubbliche destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto.
  L'articolo 16 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario, volte a estendere le possibilità di trasmissione telematica delle comunicazioni e notificazioni inerenti il processo, agevolare le procedure in materia di certificazione di conformità relative alle copie di atti, provvedimenti e documenti, rendere possibile la partecipazione a distanza delle parti all'udienza pubblica.
  L'articolo 16-bis elimina il riferimento agli specifici obiettivi di risparmio di spesa annuale – posti per il triennio 2016-2018 – relativi all'implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'Amministrazione della Giustizia.
  L'articolo 16-ter prevede che i servizi di natura informativa in favore di Equitalia Giustizia S.p.A. continuino ad essere forniti da Sogei, societa’ che gestisce il sistema informativo del Ministero dell'economia.
  Il nuovo articolo 16-quater, introdotto al Senato, reca disposizioni in materia di archivio dei rapporti finanziari: si stabilisce un termine di conservazione dei dati di dieci anni, si consente l'accesso ai dati alla Guardia di finanza, nonché, ai fini della valutazione di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale, al Dipartimento delle finanze.
  Il nuovo articolo 16-quinquies, introdotto al Senato, disciplina l'attività ispettiva dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza nei confronti dei soggetti Pag. 26di medie dimensioni, non soggetti agli indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio.
  L'articolo 16-sexies, introdotto al Senato, disciplina lo scambio automatico di informazioni per attività di controllo tributario o per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale tra l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, previa stipula di un'apposita convenzione.
  Il nuovo articolo 16-septies, introdotto al Senato, semplifica la procedura di avvio dei provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie, a tal fine modificando l'articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
  L'articolo 17 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 127 del 2015 sulla trasmissione telematica delle operazioni IVA volte a rendere obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi.
  L'articolo prevede, inoltre, che tale obbligo risulta soddisfatto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, nonché estende al registro dei corrispettivi la deroga, in difetto di trascrizione su supporti cartacei, già prevista per il registro delle fatture e per quello degli acquisti.
  L'articolo 18 rinvia al 1o gennaio 2020 del termine di decorrenza della lotteria nazionale dei corrispettivi, precedentemente fissato al 1o gennaio 2018.
  Con le modifiche apportate al Senato – di cui una a carattere formale – sono state introdotte norme che consentono agli enti del terzo settore di effettuare lotterie al fine di finanziare progetti filantropici.
  L'articolo 19 detta i criteri per determinare, attraverso la fissazione di appositi consumi specifici convenzionali, la quantità di prodotto energetico necessaria a produrre una data quantità di elettricità, con l'obiettivo di definire il riferimento giuridico necessario per la tassazione dei combustibili impiegati negli impianti di cogenerazione, al momento rimesso alla normativa secondaria (non emanata).
  L'articolo 20 disciplina l'istituto del gruppo IVA con riferimento ai gruppi bancari cooperativi. Per effetto delle norme in esame si chiarisce che il vincolo finanziario, la cui esistenza è presupposto per la costituzione del gruppo IVA, si considera sussistente anche tra i partecipanti al gruppo bancario cooperativo.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che in caso di adesione al regime dell'adempimento collaborativo da parte di uno dei soggetti passivi che abbia costituito il gruppo IVA, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al gruppo.
  Inoltre, nella medesima sede parlamentare sono state approvate alcune disposizioni le quali: esentano dagli obblighi di trasparenza, correttezza e diligenza, nonché dagli obblighi informativi previsti dal Testo Unico Finanziario i servizi e le attività di investimento prestati dalle banche di credito cooperativo e dagli operatori di finanza etica, purché non superino specifiche soglie; prorogano dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine, disposto dal decreto-legge n. 3 del 2015, per l'adeguamento delle banche popolari ai requisiti di attivo richiesti dal Testo Unico Bancario.
  Il nuovo articolo 20-bis, introdotto al Senato, modifica la disciplina delle banche di credito cooperativo costituite nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, consentendo loro di costituire, in alternativa al gruppo bancario cooperativo previsto dal Testo Unico Bancario, un sistema di tutela istituzionale, vale a dire un accordo di responsabilità contrattuale o previsto dalla legge, stipulato da un gruppo di banche, che tutela gli enti partecipanti e soprattutto ne garantisce la liquidità e la solvibilità.
  L'articolo 20-ter, introdotto al Senato, estende la vigilanza dell'autorità governativa anche alle società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi.
  L'articolo 20-quater, introdotto al Senato, consente – temporaneamente – ai Pag. 27soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, in luogo del valore di mercato.
  L'articolo 20-quinquies, introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni per la ricognizione e l'attivazione delle polizze e dei depositi dormienti, ponendo a carico degli intermediari i relativi adempimenti e introducendo sanzioni amministrative per la mancata ottemperanza agli stessi.
  L'articolo 21 autorizza il trasferimento di risorse a Rete ferroviaria italiana per il finanziamento del contratto di programma – parte servizi 2016-2021 e parte investimenti 2017-2021 – tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A.
  L'articolo 21-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica.
  L'articolo 21-ter, inserito al Senato, introduce puntualmente il termine «concessionari» per definire il ruolo delle Regioni e degli enti locali nella stipula con il Ministero delle infrastrutture delle convenzioni di concessione per le infrastrutture autostradali.
  L'articolo 22 assegna al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 735 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 300 milioni sono a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 già destinate al Fondo di garanzia ai sensi della legge di stabilità 2014. La rimanente quota, pari a 435 milioni è coperta ai sensi dell'articolo 26.
  L'articolo 22-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede l'istituzione della nuova Autorità di sistema portuale dello Stretto.
  L'articolo 22-ter, introdotto nel corso dell'esame in Senato, interviene sulla disciplina relativa alla revoca dei finanziamenti di opere pubbliche attuate.
  L'articolo 22-quater, introdotto al Senato, stabilisce che per la validità delle transazioni relative al ripiano della spesa farmaceutica, già previste dalla Legge di bilancio 2018, per gli anni 2013, 2014 e 2015, e ancora pendenti al 31 dicembre 2017, sia sufficiente la sola sottoscrizione dell'AIFA, relativamente alla parte pubblica.
  L'articolo 23, modificato nel corso dell'esame al Senato, aumenta la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni a sostegno dell'autotrasporto, incrementa le risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti da assegnare all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale ed integra le risorse per l'incentivazione del trasporto delle merci, previste dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).
  L'articolo 23-bis, introdotto al Senato, modifica l'articolo 193 del Codice della strada, inasprendo le sanzioni, sia pecuniarie che accessorie, per la violazione dell'obbligo di assicurazione di responsabilità civile dei veicoli.
  L'articolo 23-ter, introdotto al Senato, modifica i criteri, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, in base ai quali l'AGCOM ha la facoltà di ordinare alle imprese verticalmente integrate la separazione funzionale, in un'entità indipendente, delle attività relative alla fornitura all'ingrosso (wholesale) di determinati prodotti di accesso. È inoltre oggetto di modifica la disciplina della separazione volontaria della rete di cui all'articolo 50-ter del Codice delle comunicazioni elettroniche con l'introduzione del principio secondo il quale l'AGCOM preveda anche meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito nell'ipotesi in cui il trasferimento dei beni relativi alla rete di accesso appartenenti a diversi operatori sia finalizzato all'aggregazione volontaria dei medesimi beni in capo a un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprietà diversa o Pag. 28sotto controllo di terzi. La norma è finalizzata al potenziamento degli investimenti in reti a banda ultralarga.
  I commi 1-3 dell'articolo 23-quater, introdotti al Senato, dispongono la prosecuzione per il 2019 dell'assegno di natalità (cd. bonus bebè) per i figli nati o adottati tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019. Il beneficio prevede un incremento del 20 per cento dell'importo dell'assegno per le nascite e adozioni di figli successivi al primo, intervenute nel corso del 2019.
  Il comma 4 dispone, per il 2020, due finanziamenti di 5 milioni di euro ciascuno per due reti di ricerca sanitaria del Ministero della salute, la Rete oncologica e la Rete cardiovascolare.
  Il comma 5 dispone uno stanziamento, per il 2020, pari a 50 milioni di euro per l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie.
  L'articolo 24 reca il rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali di pace per 130 milioni di euro per il 2018 al fine di garantire la prosecuzione della partecipazione italiana alle missioni per l'ultimo trimestre del 2018.
  L'articolo 24-bis prevede che per la gestione della contabilità speciale unica del Ministero della difesa, la Direzione di amministrazione interforze è ridenominata Direzione di amministrazione generale della Difesa, ed è collocata nell'ambito dello Stato maggiore della difesa.
  L'articolo 24-ter interviene su alcune norme del Codice del terzo settore, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di rimborso spese delle organizzazioni di volontariato, l'applicazione del regime dei titoli di solidarietà a tutti gli enti del Terzo settore, l'acquisto di titoli di Stato italiani per le somme raccolte con l'emissione dei titoli e non impiegate a favore degli enti del Terzo settore e l'abrogazione del richiamo al decreto attuativo.
  L'articolo, inoltre, fornisce un nuovo criterio per la determinazione della natura commerciale o non commerciale degli enti del Terzo settore e interviene sulla disciplina per le deduzioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore.
  L'articolo 24-quater, introdotto al Senato, istituisce un Fondo – da ripartire tra gli enti destinatari con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – con una dotazione iniziale prevista di 474,6 milioni di euro per il 2019 e 50 milioni per l'anno 2020, per gli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018.
  L'articolo 25 reca disposizioni in materia di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS).
  L'articolo 25-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, precisa che, con esclusivo riferimento alle aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela, le disposizioni sulla possibilità di concessione di un trattamento di mobilità in deroga si applicano anche ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.
  L'articolo 25-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, amplia la platea di lavoratori occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concessa la mobilità in deroga.
  L'articolo 25-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'istituzione di un Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, disponendo altresì una rimodulazione finanziaria del Fondo nazionale per le politiche migratorie e del Fondo nazionale per le politiche sociali.
  L'articolo 25-quinquies inserisce un comma 4-bis nell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, intervenendo sulle modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali ubicate nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
  L'articolo 25-sexies, introdotto al Senato, estende anche al 2018 l'accantonamento, Pag. 29per un totale pari a 32,5 milioni di risorse da vincolare a valere sul Fondo sanitario nazionale, già previsto per il 2017, a favore di strutture, anche private accreditate che svolgano particolari attività di ricerca, assistenza e cura nel campo dei trapianti, neoplasie e neuroriabilitazione.
  L'articolo 25-septies, introdotto al Senato, modifica la disciplina in materia di commissariamenti delle regioni inadempienti e in situazione di piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, in particolare riaffermando il principio della incompatibilità del commissario ad acta con qualsiasi incarico istituzionale.
  L'articolo 25-octies, introdotto al Senato, reca numerose misure volte al rilancio di Campione d'Italia. In particolare si prevede: la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un commissario straordinario incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco nel comune di Campione d'Italia; numerose modifiche al regime fiscale di persone fisiche e società di Campione d'Italia, cui sono concesse specifiche agevolazioni (che consistono nella riduzione delle imposte sui redditi e dell'IRAP).
  L'articolo 25-novies, introdotto al Senato, istituisce dal 1o gennaio 2019 un'imposta sui trasferimenti di denaro effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea, dai cd. money transfer, ovvero gli istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro.
  L'articolo 25-decies reca una complessiva riforma delle imposte gravanti sui succedanei dei prodotti da fumo e sulla disciplina relativa alla loro commercializzazione. In sintesi, viene abrogata l'imposta di consumo per i succedanei dei tabacchi lavorati; sono ridotte l'imposta sui prodotti da inalazione senza combustione e l'accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione. Sono rese più stringenti le norme in tema di commercializzazione di tali prodotti.
  L'articolo 25-undecies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina relativa alla determinazione del prezzo massimo per la cessione del diritto di proprietà ovvero del diritto di superficie delle singole unità abitative e loro pertinenze edificate in regime di edilizia residenziale convenzionata.
  L'articolo 26 reca le disposizioni relative alla quantificazione degli oneri derivanti dal decreto-legge e alla corrispondente copertura finanziaria.
  L'articolo 26-bis prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.
  L'articolo 27 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 24 ottobre 2018.

  Carla RUOCCO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 12.15.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
Testo unificato C. 290 e abb.

(Relazione alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 30

  Carla RUOCCO, presidente, rammenta che l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto già a partire dalla giornata di lunedì 10 dicembre prossimo e che la Commissione Finanze dovrà quindi esprimersi entro domani, mercoledì 5 dicembre.

  Paolo PATERNOSTER (Lega), relatore, ricorda che la VI Commissione Finanze è chiamata a esaminare per gli aspetti attinenti alla materia tributaria – ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura –, il testo unificato delle proposte di legge C. 290 Gadda, C. 410 Cenni, C. 1310 Parentela e C. 1386 Golinelli recante Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente.
  Il testo unificato delle predette proposte di legge è composto di 21 articoli suddivisi in 6 capi.
  L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità del provvedimento. La produzione biologica viene definita attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale e il metodo di agricoltura biodinamica viene equiparato al metodo biologico, nei limiti in cui il primo rispetti tutti i requisiti previsti a livello europeo per produrre biologico.
  Inoltre, per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, la norma specifica che il provvedimento intende definire gli strumenti finanziari per il sostegno della ricerca, per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale nonché per incentivare l'impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni.
  L'articolo 1-bis reca le definizioni di: produzione biologica; prodotti biologici; di aziende e di piccole aziende agricole con metodo biologico.
  L'articolo 2 specifica che per autorità nazionale si intende il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, chiamato a svolgere attività di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica.
  L'articolo 3 individua come autorità locali competenti le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali sono chiamate a svolgere per il settore le attività tecnico-scientifiche ed amministrative.
  L'articolo 4 istituisce il Tavolo tecnico per la produzione biologica, al quale viene affidato il compito di delineare indirizzi e definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica, di esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica, di proporre attività di promozione del biologico nonché di individuare strategie per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al biologico.
  L'articolo 5 istituisce il marchio biologico italiano per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana.
  L'articolo 6 prevede che il Ministero delle politiche agricole adotti il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici contenente interventi per: agevolare la conversione al biologico, anche sostenendo la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzarne la filiera; incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo; monitorare l'andamento del settore; favorire l'insediamento di nuove aziende biologiche nelle aree rurali montane; migliorare il sistema di controllo e di certificazione; incentivare enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde e a prevedere il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e private in convenzione; incentivare la ricerca; promuovere progetti per i prodotti provenienti dai distretti biologici.
  L'articolo 6-bis prevede che venga adottato il Piano nazionale delle sementi biologiche.
  Per quanto attiene i profili di interesse della Commissione Finanze, si segnala l'articolo 7, che istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Pag. 31
  Tale Fondo è alimentato dalle entrate derivanti dal contributo per la sicurezza alimentare, già previsto dall'articolo 59, comma 1, della legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488 del 1999) e qui ridefinito dal comma 6. Il contributo, come modificato dal testo unificato in esame, ha cadenza annuale ed ammonta al 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, ed è imposto alle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di particolari prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente, proprio al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario della riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente. Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli pericolosi per l'ambiente acquatico. Tali contributi sono corrisposti in rate semestrali con modalità da stabilire con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'Economia. Innovativa risulta, altresì, l'introduzione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo.
  Le risorse finanziarie del Fondo sono destinate alla copertura delle spese derivanti dal finanziamento del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica, del Piano nazionale delle sementi biologiche, dell'istituzione del marchio previsto dall'articolo 5, nonché del finanziamento dei progetti di ricerca e dei percorsi formativi e per l'aggiornamento dei docenti previsti dall'articolo 9.
  L'articolo 8 prevede che, al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipula di contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica.
  L'articolo 9 delinea le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore. A tal fine, viene prevista la promozione di specifici percorsi formativi, la destinazione alla ricerca in campo biologico di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) nonché la destinazione, come già accennato, del 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore.
  L'articolo 10 è volto a promuovere la formazione professionale nel settore, mentre gli articoli 11, 12, 13 e 14 dettano nuove ed innovative disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato, fornendo una definizione di distretti biologici (articolo 11), organizzazioni interprofessionali (articolo 12), accordi-quadro (articolo 12-bis), intese di filiera (articolo 13) e organizzazioni di produttori biologici (articolo 14).
  Segnala, con riferimento all'articolo 12, avente ad oggetto le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, che, ai sensi del comma 8, tali organizzazioni , per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, possono presentare al Ministro una richiesta di estensione delle regole, con la quale richiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono richiedere l'istituzione di contributi obbligatori, che sono disciplinati secondo il diritto privato e – si precisa al medesimo comma 8 – non costituiscono prelievo fiscale.
  L'articolo 15 prevede il divieto di uso di organismi geneticamente modificati nella produzione biologica nonché il divieto di usare i termini «biologico « o «bio» per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati.
  L'articolo 16 prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tale varietà si sono sviluppate, hanno diritto alla vendita in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse.Pag. 32
  Le disposizioni finali prevedono, rispettivamente, l'articolo 17, recante le abrogazioni espresse, e l'articolo 18, contenente la clausola di salvaguardia a favore delle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

  Carla RUOCCO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 12.20.