CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 novembre 2018
98.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 22 novembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 9.20.

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, in materia di prescrizione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.
C. 1189-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti che, rispetto al fascicolo n. 1 già esaminato nella seduta dello scorso 20 novembre, contiene le proposte emendative 9.500, 10.500, e relativi subemendamenti, e 15.500 delle Commissioni. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Migliore 0.10.500.7, che prevede la pubblicazione anche sul sito internet del Ministero dell'interno dei dati concernenti l'identità dell'erogante, l'entità del contributo e la data dell'erogazione. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;Pag. 13
   Maschio 0.10.500.30 e 0.10.500.34, che appaiono estendere la platea dei soggetti equiparati ai soggetti e movimenti politici, cui conseguentemente si applicano anche le disposizioni in materia di controllo e sanzioni da parte della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle presenti proposte emendative;
   Migliore 0.10.500.14, che prevede, in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'interno del curriculum vitae e del certificato penale dei candidati. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;
   Maschio 0.10.500.20, che prevede che le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, non siano dovuti. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;
   10.500 delle Commissioni, che prevede che le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, siano ridotti della metà. La proposta emendativa prevede altresì – in ciò riproducendo in parte il contenuto dell'emendamento Iezzi 10.302, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario nella seduta dello scorso 20 novembre – la pubblicazione sul sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale del curriculum vitae e del certificato penale dei candidati, nonché la pubblicazione dei medesimi dati in apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno nel caso di elezioni del Parlamento nazionale o europeo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa.

  Segnala, infine, che i restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 10.500 delle Commissioni non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, al pari degli emendamenti 9.500, soppressivo dell'articolo 9 del provvedimento in esame, e 15.500 delle Commissioni.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, in riferimento alle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, esprime parere favorevole sul subemendamento Migliore 0.10.500.7, parere contrario sui subemendamenti Maschio 0.10.500.30 e 0.10.500.34, parere favorevole sul subemendamento Migliore 0.10.500.14 e parere contrario sul subemendamento Maschio 0.10.500.20. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 10.500 delle Commissioni, in quanto da un lato il Ministero dell'interno ha fornito rassicurazioni circa la possibilità di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito internet del curriculum vitae e del certificato penale dei candidati alle elezioni del Parlamento nazionale o europeo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dall'altro la riduzione alla metà delle imposte di bollo e di ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni Pag. 14di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, si configura essenzialmente quale misura incentivante l'esibizione del predetto certificato penale da parte dei candidati medesimi e pertanto tale previsione, in considerazione della sostanziale esiguità del numero dei soggetti interessati, può essere considerata, anche sulla base dei chiarimenti forniti per le vie brevi dal competente Ministero dell'economia e delle finanze, alla stregua di una rinuncia a maggior gettito. Assicura, altresì, che anche la pubblicazione sul sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale del curriculum vitae e del certificato penale dei candidati, prevista sempre dall'emendamento 10.500 delle Commissioni, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Esprime, infine, parere favorevole sulle restanti proposte emendative oggetto dell'esame odierno.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che, qualora la Commissione deliberasse un parere di nulla osta sull'emendamento 10.500 delle Commissioni, andrebbe conseguentemente revocato il parere contrario sull'emendamento Iezzi 10.302 espresso dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 20 novembre, posto che anche tale ultimo emendamento prevede, tra l'altro, la pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale dei candidati sul sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
   «La V Commissione,
    esaminati gli emendamenti riferiti al progetto di legge C. 1189-A, recante Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, contenuti nel fascicolo n. 3 e non compresi nel fascicolo n. 1, e riesaminato l'emendamento 10.302;
    preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 0.10.500.20, 0.10.500.30 e 0.10.500.34, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.
  È conseguentemente revocato il parere contrario sull'emendamento 10.302, reso nella seduta del 20 novembre 2018».

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Maria Elena BOSCHI (PD) manifesta perplessità in ordine alla sostenibilità finanziaria dell'emendamento 10.500 delle Commissioni, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale dei candidati sul sito internet dei comuni e delle regioni in occasione delle rispettive consultazioni elettorali, dal punto di vista sia della effettiva disponibilità delle unità di personale da destinare a tale nuovo compito sia dei necessari interventi di adeguamento da apportare ai relativi sistemi informatici, ciò tanto più in assenza da parte delle competenti amministrazioni di una puntuale verifica tecnica a sostegno della asserita neutralità finanziaria della proposta emendativa in parola.

  Nunzio ANGIOLA (M5S), nell'evidenziare che l'ambito di applicazione della disposizione in commento riguarderebbe Pag. 15una platea di soggetti sostanzialmente limitata, sottolinea che i comuni potranno comunque assolvere ai nuovi compiti relativi alla pubblicità dei dati attraverso l'utilizzo delle risorse umane e strumentali già disponibili nei rispettivi bilanci, eventualmente ricorrendo anche all'istituto del salario accessorio.

  Luigi MARATTIN (PD) ricorda che nei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, l'aggiornamento e l'implementazione del sito internet avvengono di norma tramite affidamento a soggetti esterni, con evidenti costi a carico dei bilanci degli enti stessi, di modo che non è possibile allo stato escludere, come sottolineato dianzi dalla collega Boschi, il verificarsi di nuovi o maggiori oneri privi di adeguata copertura.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, segnala che i comuni, anche quelli di piccole dimensioni, sono tenuti per legge ad assicurare l'aggiornamento dei propri siti internet, mentre per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità previsti dall'emendamento 10.500 delle Commissioni in capo al Ministero dell'interno in occasione delle elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia richiama le rassicurazioni in tal senso fornite dal sottosegretario Ferraresi circa la possibilità di darvi attuazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI osserva che la pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale sul sito dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale è essenzialmente dettata da una doverosa esigenza di trasparenza, fermo restando che per quanto interessa comuni e regioni si tratta nello specifico della mera riproposizione di una documentazione comunque già pubblicata sul sito internet del partito o movimento politico, cui in tal modo viene assicurata maggiore visibilità e accessibilità.

  Roberto PELLA (FI) desidera richiamare l'attenzione dei colleghi e del rappresentante del Governo su una questione di carattere più generale, concernente la situazione di notevole difficoltà in cui versa la grandissima maggioranza dei comuni italiani, che conta spesso meno di 1.000 abitanti, dovuta alla notoria carenza di personale e di risorse finanziarie, con la conseguenza che anche adempimenti di modesta entità, come quelli prefigurati dall'emendamento 10.500 delle Commissioni, potrebbero in realtà tradursi in un significativo aggravio per i comuni interessati.

  Maria Elena BOSCHI (PD), pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dal sottosegretario Ferraresi, ribadisce tuttavia la necessità di disporre di dati puntuali a corredo della verifica tecnica delle implicazioni finanziarie delle disposizioni oggetto di esame, pena lo svilimento delle competenze specificamente attribuite alla Commissione bilancio nello svolgimento della sua funzione consultiva.

  Claudio BORGHI, presidente, si limita ad osservare che dall'ambito di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità dei dati di cui all'emendamento 10.500 delle Commissioni rimarrebbero comunque escluse le competizioni elettorali relative ai comuni con meno di 15.000 abitanti, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 5, del provvedimento in titolo.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.45.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 22 novembre 2018. —  Presidenza del presidente Claudio BORGHI, indi del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 16.55.

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DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
C. 1346 Governo.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 novembre 2018.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, formula la seguente proposta di parere:
   «La V Commissione,
    esaminato il progetto di legge C. 1346 Governo, approvato dal Senato, recante Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
    preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:
     come precisato dalla relazione tecnica, la quantificazione degli oneri relativi all'attuazione dell'articolo 1, commi da 2 a 5, del disegno di legge di conversione, recante delega al Governo per il riordino dei ruoli delle Forze armate e di polizia, potrà essere effettuata solo in sede di attuazione dei decreti delegati, attesa la complessità della materia, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113;
     fermo restando che l'articolo 36 del disegno di legge di bilancio 2019 (A.C. 1334), attualmente all'esame della Camera, incrementa il citato fondo di 70 milioni di euro a decorrere dal 2020, gli interventi integrativi e correttivi cui è finalizzata la predetta delega consistono sostanzialmente: nell'assicurare l'equiordinazione nell'ambito degli ordinamenti del Comparto sicurezza e difesa, consentendo – attraverso una «contestuale» delega per le Forze di polizia e delle Forze armate – l'introduzione delle disposizioni necessarie per integrare e modificare i decreti legislativi nn. 94 e 95 del 2017; nel superamento delle criticità emerse subito dopo l'approvazione della revisione dei ruoli; nel far fronte alle ulteriori esigenze che potranno emergere fino alla predisposizione dei nuovi provvedimenti «correttivi», correlate anche alla graduale applicazione dei citati decreti legislativi nn. 94 e 95 del 2017;
     gli stanziamenti sul capitolo 2646/piano di gestione 09 garantiscono la copertura finanziaria delle esigenze correnti, anche con riferimento agli effetti della disposizione di cui all'articolo 2, in materia di trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR);
     con riguardo agli oneri connessi all'articolo 4, in materia di modalità di esecuzione dell'espulsione, coperti attraverso la rimodulazione delle risorse del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), si assicura che tale rimodulazione non incide sulla realizzazione di impegni finanziari assunti nel ciclo di programmazione 2014/2020;
     le spese relative all'articolo 9, in materia di domanda reiterata e domanda presentata alla frontiera – come detto in relazione tecnica, già computate nell'ambito della quantificazione degli oneri complessivi calcolati per l'attuazione dell'articolo 4 – vengono stimate in circa euro 20.000 per sito aeroportuale, per un importo Pag. 17complessivo di circa euro 100.000, atteso che la relativa spesa dipenderà dall'ubicazione dei locali, ancora in fase di individuazione;
     le nuove funzioni previste dall'articolo 11, recante istituzione di sezioni dell'unità di Dublino, potranno essere svolte da personale già incaricato della trattazione di affari pertinenti e non comporterà un carico amministrativo aggiuntivo in quanto si tratta di una redistribuzione territoriale di tale carico, più funzionale allo svolgimento delle attività finalizzate alla individuazione dello Stato dell'Unione europea competente all'esame della domanda di protezione, che non determina aggravi per le strutture interessate;
     come precisato dalla relazione tecnica, all'articolo 12, recante disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, la disposizione di cui alla lettera h-bis) del comma 2 non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già sostenuto dai bilanci degli enti interessati, in quanto per tale forma di accoglienza i comuni accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il medesimo Dicastero, nell'ambito delle risorse disponibili nel medesimo fondo;
     gli adempimenti amministrativi connessi all'articolo 14, recante disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza, potranno essere realizzati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
     l'articolo 15, comma 01, non introduce un obbligo di ricorso all'Avvocatura dello Stato, giacché la disposizione si limita a individuare ex lege l'agente del Governo italiano (con possibilità di delega da parte dello stesso delle funzioni di agente), nomina finora regolata solo dalla prassi, e pertanto non incide sulle attuali modalità di gestione del contenzioso;
     quindi si conferma che l'Avvocatura dello Stato farà fronte alle attività previste senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
     con riferimento all'articolo 18, recante disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale, gli oneri previsti coprono sia le acquisizioni delle tecnologie di potenziamento dell'infrastruttura esistente, sia le attività di sviluppo del servizio applicativo dedicato ai Corpi di polizia municipale, che comprendono anche i servizi di assistenza evolutiva e specialistica per la durata dell'implementazione:
     inoltre, premesso che gli interventi sulla piattaforma informatica non prevedono la costituzione di uno «schedario» autonomo e logisticamente distinto rispetto al CED, ma si integrano nell'architettura informatica di tale banca dati), a regime, le future attività manutentive del sistema rientreranno nell'ordinaria manutenzione del CED, cui si farà fronte con le normali assegnazioni dei pertinenti capitoli di bilancio che riguardano il funzionamento del CED interforze;
     gli adempimenti in capo a soggetti pubblici (prefetto e Agenzia del demanio) previsti dall'articolo 23-bis, che reca modifiche al Codice della strada relativamente alle norme che disciplinano il sequestro, la confisca e il fermo amministrativo dei veicoli, saranno sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
     con riferimento all'articolo 28, che prevede la nomina di un commissario ad acta presso gli enti locali che non abbiano adottato provvedimenti la cui assunzione è stata richiesta dal Prefetto, una volta rilevate condotte illecite gravi e reiterate ed al fine del loro risanamento, nel ribadire l'esiguità degli oneri stimati, si rappresenta che, in via ordinaria e tipica, gli enti locali adottano le necessarie misure volte a ripristinare il pareggio finanziario in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dall'articolo 193 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (TUOEL), fermo restando comunque che, qualora non si trovino in equilibrio di bilancio, gli stessi possono ricorrere, per Pag. 18esigenze straordinarie, all'utilizzo del fondo di riserva di cui all'articolo 166 del TUOEL, che viene stanziato proprio per accantonare somme che fronteggino particolari situazioni, anche non previste;
     all'articolo 31, in merito all'inserimento della fattispecie aggravata del delitto di invasione di terreni o edifici tra i reati in relazione ai quali possono essere disposte intercettazioni, si rappresenta che, dai dati estrapolati dal sito ISTAT, i casi di invasione di terreni o edifici verificatisi nell'anno 2017 ammontano a circa 2500 in totale; considerando che da tale dato globale circa la metà degli stessi potrebbero configurarsi a titolo di reato, nelle forme più aggravate ed essere, pertanto, disposte intercettazioni, ai sensi della previsione normativa in esame, si stima in via prudenziale che le spese aggiuntive derivanti dall'applicazione della presente disposizione ammonteranno a circa 750.000 euro, le quali potranno essere sostenute con la «dinamica di risparmio» realizzata a seguito della revisione delle voci di listino delle prestazioni obbligatorie disposte in attuazione della legge n. 103 del 2017;
     pertanto, si assicura che gli adempimenti derivanti dalla disposizione in esame potranno essere espletati con l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;
     premesso che, nell'ambito della procedura di rilascio di immobili abusivamente occupati, l'attivazione dell'organismo collegiale (cabina di regia) è prevista dall'articolo 31-ter in termini meramente eventuali e – comunque – occasionali, si evidenzia che il suo funzionamento potrà essere garantito avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
     in relazione a quanto osservato circa le fonti di provvista del Fondo istituito presso il Ministero dell'interno, si evidenzia che lo stesso, già solo per la parte finanziabile attingendo alle risorse del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui alla legge n. 44 del 1999, risulta più che capiente, posto che il Fondo di cui alla citata legge risulta ampiamente sottoutilizzato;
     all'articolo 32, riguardo all'equivalenza, dal punto di vista finanziario, del risparmio conseguente al taglio di 29 posti di Prefetto, rispetto a quello che si sarebbe determinato sulla base dei criteri previsti dalla previgente normativa, si rappresenta che l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012 ha trovato corretta applicazione attraverso la riduzione, in misura non inferiore al 20 per cento, degli Uffici di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione Civile dell'interno, 103 Prefetture e 44 uffici centrali, coperti da personale appartenente sia alla carriera prefettizia sia alla dirigenza contrattualizzata di I fascia;
     i predetti risparmi non risultano già scontati nelle previsioni tendenziali, in relazione alla riduzione del personale di cui alla norma in oggetto;
     per quanto riguarda l'equivalenza, sotto il profilo finanziario, tra le riduzioni operate con la disposizione in oggetto e quelle di cui alla previgente normativa, si rappresenta che i risparmi tendenziali sono sostanzialmente coincidenti, ad eccezione di una minor differenza, in base alla nuova previsione normativa, pari a circa duecentomila euro, in conseguenza della retribuzione riguardante il trattamento accessorio dei prefetti collocati a disposizione che, ai sensi dell'articolo 43, comma 20, della legge n. 121 del 1981, non hanno diritto a percepire l'indennità di pubblica sicurezza;
     dall'articolo 32-quinquies non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che tale disposizione costituisce una ricognizione normativa di un assetto organizzativo esistente, operando una mera ridistribuzione di compiti che già oggi sono svolti dal Servizio Centrale di Protezione, struttura in concreto già articolata in più di due unità operative;
     all'articolo 32-sexies, l'utilizzo delle risorse destinate alle spese di promozione, Pag. 19organizzazione e realizzazione di iniziative del Centro Alti Studi non pregiudica lo svolgimento delle funzioni della sede didattico-residenziale del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile;
     le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 33, in materia di compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia, possono essere attinte dagli stanziamenti di bilancio già disponibili, posto che la legge di assestamento di bilancio 2017 (legge 3 ottobre 2017, n. 157) ha previsto un'integrazione di 38.091.560 euro per capitoli relativi al lavoro straordinario delle Forze di polizia, divenuta poi strutturale a decorrere dall'anno 2018 con la legge di bilancio 2018, tenuto conto altresì di quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 33, ai sensi del quale il pagamento dei suddetti compensi, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario 2017;
     lo stanziamento aggiuntivo disposto dall'articolo 34 è definito sulla base della necessità di finanziare un maggiore utilizzo del personale volontario, impiegato sia per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia per quelle delle strutture centrali e periferiche del Corpo stesso;
     le risorse confluite nel fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018 sono quelle non utilizzate – come espressamente previsto da quest'ultimo articolo – in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015;
     vanno quindi detratte le somme di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, utilizzate per la copertura finanziaria del medesimo decreto legislativo;
     l'onere di cui all'articolo 35-quater, recante potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, è limitato all'entità dello stanziamento indicato dalla disposizione in relazione alle diverse annualità previste e l'utilizzo delle relative risorse non pregiudica l'attuazione delle iniziative già assunte o programmate, a legislazione vigente, in relazione al Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive;
     all'articolo 35-quinquies, l'impiego, a copertura, di risorse del Fondo per investimenti di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 non pregiudica l'attuazione di iniziative già assunte o programmate, a legislazione vigente, a valere sulle medesime risorse;
     atteso il carattere meramente eventuale e oscillante dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati, di cui all'articolo 36, comma 3, lettere f) e f-bis), nessuna spesa permanente verrà finanziata attingendo alle entrate di cui trattasi;
     dall'articolo 36-bis, che prevede l'iscrizione di tutti i provvedimenti giudiziari relativi al sequestro e alla confisca di prevenzione relativi a imprese o società nel registro delle imprese, non deriveranno oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, trattandosi di adempimenti già a carico delle cancellerie degli uffici giudiziari, e il loro espletamento per via telematica nei termini e secondo le modalità indicate potrà essere effettuato attraverso le attuali strumentazioni informatiche in dotazione alla competente Amministrazione;
     le assunzioni previste dall'articolo 37, che novella le disposizioni del Codice antimafia relative all'organizzazione e all'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, si riferiscono a personale contrattualizzato, la cui dinamica retributiva presenta un andamento costante nell'arco del decennio, nella considerazione che gli oneri per le eventuali progressioni di carriera orizzontali sono posti a carico del Fondo per il trattamento Pag. 20economico accessorio, elemento quest'ultimo valutato nell'ambito delle quantificazioni in esame;
     con riferimento all'articolo 37, comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, che prevede che nell'ambito della contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021 sia individuata l'indennità di amministrazione nella misura pari a quella prevista per il personale in servizio presso il Ministero della giustizia, si fa presente che la copertura finanziaria, cui fa riferimento la relazione tecnica, è da intendersi ricompresa nell'ambito delle risorse destinate alla contrattazione collettiva per il triennio 2019/2021 e, per tale motivo, non è stata indicata nel provvedimento in esame;
     la disposizione di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), capoverso comma 4-ter, che prevede che l'Agenzia sia autorizzata ad avvalersi di un'aliquota non superiore a 100 unità di personale, non determina nuovi o maggiori oneri;
     infatti tale norma è finalizzata a ripristinare le disposizioni contenute all'articolo 113-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, la cui copertura, a carattere strutturale, degli oneri relativi al trattamento accessorio è stata a suo tempo prevista all'articolo 118 del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011, alle cui risorse attinge la disposizione di cui all'articolo 1, comma 291, della legge n. 205 del 2017, che insiste sulla medesima materia e che viene ora abrogata dall'articolo 38, comma 4, del provvedimento in esame;
     con riferimento all'articolo 38, che consente all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di derogare alle norme vigenti finalizzate al contenimento di alcune voci di spesa degli enti, si conferma che eventuali maggiori spese dovranno essere sostenute dall'Agenzia, ente dotato di autonomia contabile, nel rispetto comunque degli equilibri di bilancio, utilizzando anche l'avanzo di amministrazione che la medesima ha consolidato nel corso degli anni;
     quanto alla possibilità di concedere la misura intera della elargizione in favore delle vittime del racket, con l'articolo 38-bis si è provveduto a normare una prassi già in corso, supportata dal parere a suo tempo formulato dall'Avvocatura generale dello Stato; in ogni caso, si tratta solo di anticipare – dietro provvedimento del giudice – la corresponsione di una somma all'avente diritto e, pertanto, non si pone un problema di oneri ulteriori;
     il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive istituito presso Ministero dell'interno è attualmente sottoutilizzato, per cui è ampiamente capiente per soddisfare le esigenze connesse sia all'ampliamento dei termini per la presentazione delle istanze sia alla corresponsione dell'intero ammontare della elargizione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Luigi MARATTIN (PD) chiede che la proposta di parere sia messa in votazione in una seduta successiva, al fine di consentire ai commissari di approfondirla.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che la proposta di parere del relatore contiene una sintesi dei chiarimenti forniti dal Governo, già resi noti nel corso della seduta di ieri. Propone, comunque, che la Commissione possa esprimersi sulla proposta di parere del relatore a seguito dell'informativa urgente del Presidente del Consiglio dei ministri, il cui svolgimento in Assemblea è prevista per le ore 17.

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  Maria Elena BOSCHI (PD), sottolineando di aver già letto i documenti depositati ieri dal Governo, ritiene che la materia oggetto del provvedimento in esame meriti un'ulteriore riflessione. Chiede, pertanto, che la Commissione si esprima nella giornata di lunedì prossimo.

  Andrea MANDELLI (FI) e Guido CROSETTO (FdI), a nome dei rispettivi gruppi, accolgono la proposta del presidente di proseguire i lavori della Commissione al termine dei lavori dell'Assemblea.

  Claudio BORGHI, presidente, sospende quindi la seduta.

  La seduta, sospesa alle 17, riprende alle 18.40.

  Maria Elena BOSCHI (PD), nel segnalare che molti punti sono stati chiariti con le risposte fornite dal Governo nella seduta di ieri, sottolinea che persistono ancora elementi di perplessità su tre punti specifici. In merito all'articolo 12, rileva la possibilità che vi siano maggiori oneri derivanti dalle nuove disposizioni in materia di accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Evidenza che su questo aspetto la relazione tecnica si limita ad affermare che per tale forma di accoglienza i comuni accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nell'ambito delle risorse del medesimo Fondo.
  Esprime, inoltre, preoccupazione per la previsione della possibilità di utilizzare a copertura di disposizioni del presente provvedimento parte delle risorse del Fondo di solidarietà per le vittime d'estorsione e d'usura ad altre finalità. Al riguardo chiede che il Governo fornisca maggiori elementi di chiarimento sulle disponibilità di tale Fondo al fine di evitare che esso possa risultare incapiente e non vengano pregiudicate ulteriori iniziative e attività previste, a legislazione vigente, a valere sulle medesime risorse.
  In merito all'articolo 35, evidenzia l'esigenza di evitare che l'utilizzo delle risorse derivanti dai risparmi di spesa accertati, di parte corrente, di natura permanente, destinate, a legislazione vigente, al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero dell'interno, incida sull'attuazione delle finalità e dei fabbisogni già previsti ai sensi della normativa vigente.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, replicando all'onorevole Boschi, osserva che le modifiche introdotte dall'articolo 12, comma 2, lettera h-bis), del provvedimento in esame all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 2015 debbano essere interpretate nel senso che le disposizioni contenute nel citato comma, in materia di accoglienza da parte degli enti locali di minori non accompagnati in caso di temporanea indisponibilità nelle strutture governative di prima accoglienza a loro destinate, trovano comunque attuazione nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e non comportino, pertanto, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, ferme restando, come precisato dalla relazione tecnica, le risorse già stanziate per tali finalità dagli enti locali nei loro bilanci.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Boschi, segnala che il Fondo di solidarietà per le vittime d'estorsione e d'usura reca maggiori disponibilità rispetto a quelle necessarie per coprire le relative richieste e quindi esso risulta più che capiente per l'attuazione delle iniziative già assunte o programmate a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 35, precisa che la destinazione al Fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018 di parte dei risparmi discendenti dai provvedimenti di attuazione della legge delega n. 244 del 2012 non pregiudica in alcun modo il raggiungimento degli obiettivi di revisione dello strumento militare fissati dalla medesima legge n. 244 del 2012, di previsto raggiungimento entro l'anno 2024.

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  Maria Elena BOSCHI (PD), in merito alle disposizioni dell'articolo 35, avrebbe apprezzato che il Governo fornisse maggiori elementi per capire come sarebbero state rimodulate le spese del Ministero della difesa, in modo da raggiungere l'obiettivo che ci si è posti entro il 2024. Quanto all'articolo 12, continua ad esprimere perplessità sulla capienza del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, a meno che questo non sia rifinanziato volta per volta a seguito di sopravvenute maggiori necessità.

  Francesco CANNIZZARO (FI) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 18.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.50 alle 19.05.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 97 del 21 novembre 2018:
   a pagina 167, prima colonna, trentanovesima riga, dopo la parola: «deputato», aggiungere la seguente: «Pastorino»;
   all'allegato 1 (Proposte emendative segnalate) (Pubblicato in un fascicolo a parte), a pagina 155, prima colonna, terza riga, dopo le parole: «362 unità» aggiungere le seguenti: «con le seguenti: 1.000 unità».