CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 novembre 2018
96.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 novembre 2018. – Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Raffaele Volpi.

  La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.
C. 1346 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Roberto Paolo FERRARI (Lega), relatore, introduce l'esame del provvedimento riferendo che il decreto-legge n. 113 del 2018 – approvato dal Senato, con modificazioni, nella seduta dello scorso 7 novembre – reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
  Evidenzia, quindi, che il testo trasmesso alla Camera in seconda lettura contiene anche una delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere Pag. 23del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, la cui necessità era stata segnalata, nel parere reso dalle Commissioni riunite Affari costituzionale e Difesa sullo schema di decreto legislativo n. 35 del 2018 (ora decreto legislativo n. 126 del 2018), recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 95 del 2017, in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia.
  Al riguardo, ricorda che nel corso dell'esame del richiamato provvedimento il sottosegretario Molteni aveva annunciato l'intenzione del Governo di chiedere un'ulteriore delega al Parlamento affinché si pervenisse quanto prima ad un riordino più organico dell'intero comparto difesa e sicurezza, «sostenuto da risorse aggiuntive, al fine di riconoscere la specifica dignità del lavoro svolto dal personale del settore».
  Il decreto-legge in esame rappresenta, dunque, il veicolo normativo attraverso il quale il Governo può portare a compimento quel processo di riordino delle carriere del personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate avviato nella scorsa legislatura, potendo contare su risorse finanziarie certe, presenti in un apposito fondo istituito anch'esso dal decreto-legge in esame.
  Prima di illustrare nel dettaglio le richiamate disposizioni di nostro interesse ricorda, in via generale e molto sinteticamente, le disposizioni del Titolo I in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione; quelle del Titolo II, che introduce norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici; infine, quelle del Titolo III, concernenti la funzionalità del Ministero dell'interno e relative a interventi per rafforzare l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati.
  Passando alle disposizioni sulle quali deve concentrarsi l'attenzione della Commissione Difesa, evidenzia, in primo luogo, che i commi da 2 a 5, dell'articolo 1, inseriti nel corso dell'esame al Senato, recano la sopra ricordata delega al Governo per l'adozione, entro il 30 settembre 2019, di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia, nei limiti delle risorse appostate su un Fondo appositamente istituito dall'articolo 35 del decreto-legge stesso, nel quale sono confluite le residue autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e non utilizzate. Ricorda, infatti, che una prima attuazione è stata compiuta con i decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017 e con il decreto legislativo n. 126 del 2018.
   A queste risorse si aggiunge uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 previste dall'articolo 35 del medesimo decreto-legge.
  Le risorse del Fondo istituito dall'articolo 35, come precisato nel secondo periodo della medesima disposizione, sono finalizzate all'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia delle Forze armate, comprese le Capitanerie di porto.
  Ricorda, infine, che il disegno di legge di bilancio 2019 attualmente all'esame della Camera dispone, all'articolo 36, un incremento di 70 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020, del medesimo Fondo.
  Quanto ai principi e ai criteri direttivi che dovranno essere rispettati in sede di adozione dei decreti legislativi – fermo restando il principio del mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia – le disposizioni in esame richiamano, sia per quanto concerne il riordino dei ruoli delle Forze di polizia, sia per quanto concerne il riordino delle Forze armate, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 124 del 2015.
  Fa presente, in particolare, che i principi e i criteri direttivi dettati da tale Pag. 24disposizione dispongono: la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, nel rispetto delle peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché dei contenuti e dei princìpi di specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dettati dall'articolo 19 della legge n. 183 del 2010.
  Segnala, poi, che per quanto riguarda la procedura di adozione dei decreti legislativi in esame, viene richiamata quella prevista dall'articolo 8, comma 5, della legge n. 124 del 2015 (che ha delegato il Governo al riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia) e che prevede, tra l'altro, la previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato (che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo), la trasmissione alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  Ricorda anche che, sempre secondo la suddetta disposizione, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  Si sofferma, quindi, sul comma 1 dell'articolo 33, che – al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica – autorizza la spesa, a partire dal 2018, di 38.091.560 euro per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia (ossia Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia penitenziaria), anche in deroga al limite dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche fissato dal decreto legislativo n. 75 del 2017, nella misura pari all'importo destinato alle medesime finalità per il 2016. Il successivo comma 2 del medesimo articolo specifica che i relativi pagamenti degli straordinari, nelle more dell'adozione del decreto annuale che determina l'ammontare massimo degli straordinari consentiti per le Forze di polizia, sono autorizzati entro i limiti massimi del «decreto applicabile all'anno precedente».
  Di rilevante importanza per la Commissione Difesa è anche l'articolo 35-sexies, inserito anch'esso nel corso dell'esame al Senato, che novella l'articolo 5, comma 3-sexies del decreto legislativo n. 7 del 2015, in materia di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia, riferendolo alle funzioni da queste svolte nei comparti di specialità ed estendendolo altresì, per quanto concerne la Guardia di finanza, alle attività di polizia economica e finanziaria.
  In particolare, le modifiche introdotte estendono le finalità dell'utilizzo dei droni alle funzioni svolte nei settori della sicurezza stradale, della sicurezza ferroviaria, della sicurezza delle frontiere e della sicurezza postale e delle comunicazioni per quanto riguarda le Forze di polizia, e a quelle svolte nei settori della sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni Pag. 25alimentari, della sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare, della sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale e della sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale, per quanto concerne l'Arma dei carabinieri.
  Con riferimento, invece, al Corpo della Guardia di finanza, oltre ai settori della sicurezza del mare e della sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento, la disposizione, come già anticipato, estende l'utilizzo dei droni alle attività di contrasto delle frodi e degli illeciti nel settore economico finanziario.
  Infine, richiama l'attenzione sull'articolo 37 che incide, novellandole, sulle disposizioni del codice antimafia relative all'organizzazione e all'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
  In particolare, segnala il comma 3, che modifica l'articolo 113-bis del codice antimafia al fine di prevedere che l'Agenzia possa continuare ad avvalersi di un contingente di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale, fino a un massimo di 20 unità, in posizione di comando, distacco e fuori ruolo.
  Al riguardo, ricorda che il personale interessato dalla disposizione conserva il proprio stato giuridico ed economico e i relativi oneri finanziari sono a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre spetta all'Agenzia nazionale il rimborso a tali amministrazioni dei soli oneri di trattamento accessorio.
  Alla luce di quanto premesso, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.