CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 novembre 2018
91.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 12.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
C. 1334 Governo.

(Relazione alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata oggi a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.
  Ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 4 agosto 2016, n. 163, ha apportato alcune significative innovazioni alla previgente disciplina contabile. In particolare, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono raccolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  In occasione dell'entrata in vigore della citata riforma, la Presidenza della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti, con lettera del 25 ottobre 2016, un documento in cui sono state individuate alcune linee guida di carattere procedurale che costituiscono un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni in materia del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 Pag. 142luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile. In particolare, come chiarito dalle citate linee guida, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.
  Per quanto riguarda la X Commissione saranno esaminate, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle relative agli stati di previsione contenute nella seconda sezione. Si tratta in via prevalente dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), ma occorre considerare anche altri tre Ministeri nei cui stati di previsione sono ricompresi programmi di interesse della X Commissione: il Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7) e il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (Tabella 12). L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza ed eventualmente di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
  La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge dal documento citato, gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni possono essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.
  Gli emendamenti eventualmente approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la X Commissione sarà effettuata dalla presidenza della medesima, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, alla valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della V Commissione.
  In particolare, come risulta dal predetto documento, cui fa integralmente rinvio, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.
  Ricorda, inoltre, che presso le Commissioni di settore possono essere presentati ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio mentre gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica potranno essere presentati direttamente in Assemblea.
  Ricorda infine che, come stabilito in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti presso questa Commissione, per le parti di propria competenza, scade alle ore 9.30 di domani.

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  Angela MASI (M5S), relatrice, prima di esporre nel dettaglio i contenuti del provvedimento in esame, con riferimento agli articoli di competenza della X Commissione desidera esporre alcune considerazioni specifiche in relazione ad alcuni aspetti delle disposizioni del provvedimento medesimo.
  Osserva preliminarmente che la manovra di bilancio per il 2019 viene elaborata in una fase dell'economica italiana, ma anche europea, complessa e in una situazione di persistente ritardo nel recupero della pre-crisi. Il sistema Italia ha difficoltà a competere coi mercati internazionali, nonostante il Made in Italy e la creatività insita nei nostri imprenditori siano riconosciuti in tutto il mondo. Per questo, in tema di imprese dal disegno di legge di bilancio emerge la volontà di lavorare su temi quali: innovazione; rafforzamento della promozione del Made in Italy; attenzione al tessuto produttivo e all'autenticità del sud Italia.
  Già a settembre il Ministro Luigi Di Maio, nel seguito dell'audizione sulle linee programmatiche davanti alle commissioni riunite Attività Produttive, Lavoro e Affari Sociali della Camera dei deputati, aveva rassicurato sulla conferma di alcuni provvedimenti legati al tema dell'impresa 4.0., conferma che infatti trova spazio nel disegno di legge di bilancio. La cosiddetta Nuova Sabatini non solo viene rifinanziata ma si è già iniziato a semplificare l’iter burocratico per permettere maggiore facilità di accedere al fondo anche da parte delle piccole e medie industrie (PMI). Si tratta, infatti, di una misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature. Numerose sono state le domande pervenute, in particolare nell'ultimo anno, e questo ha quindi spinto il Governo e la maggioranza a incrementare il fondo destinato a questa misura. Ma anche i contributi a fondo perduto tramite voucher per le medesime PMI serviranno per l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0. Segnala anche il fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica.
  Per continuare poi a tutelare l'eccellenza del Made in Italy nel mondo non bastavano i 130 milioni già stanziati per il 2018, i 50 milioni per il 2019 e i 50 milioni per il 2020. Si è dunque deciso di finanziare ulteriormente questa misura. L'auspicio è ampliare il numero di imprese protagoniste del nostro export e una loro presenza sul panorama internazionale.
  Per quanto riguarda le aree di crisi industriale, sia le aree complesse che le altre, viene incrementato un Fondo per la crescita sostenibile. L'intento è quello di rafforzare le strutture produttive, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio delle aree con uno strumento valido per sostenere l'occupazione in quei territori.
  Si amplia la categoria dei soggetti che potrà beneficiare dell'incentivo «Resto al Sud». È previsto infatti l'allargamento dell'agevolazione ai professionisti e l'innalzamento dell'età massima per i beneficiari da 35 a 45 anni. L'intento, come si evince dalla relazione illustrativa, è quello di rivolgersi a nuovi destinatari che hanno maturato in questi anni competenze significative seppur trovandosi in situazioni di precariato o si sono ritrovati fuori dal mercato del lavoro a seguito di crisi d'impresa.
  Ritiene, quindi, che le misure legate al sistema imprenditoriale su cui si è soffermata, siano tra le più importanti per l'economia del nostro paese e possano dare una nuova boccata d'ossigeno all'imprenditoria e all'annoso problema occupazionale.
  Passa ad esporre il contenuto del provvedimento e sottolinea che, con riguardo alle parti di competenza primarie della X Commissione, rilevano i seguenti articoli della Sezione I del disegno di legge di bilancio: articolo 19, limitatamente ai commi 1- 6, 16-19 e 21-23; articolo 45; articolo 57, limitatamente ai commi 12 e 13. Pag. 144
  L'articolo 19, comma 1 dispone, come già accennato, un rifinanziamento di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 della cosiddetta Nuova Sabatini, misura istituita dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 e successivamente rifinanziata ed estesa e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. La misura include tutti i settori, compresi agricoltura e pesca. Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva (30 per cento delle risorse) e la maggiorazione del contributo statale (del 30 per cento) per i citati investimenti in beni strumentali «Industria 4.0», nonché il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati, fino ad esaurimento delle risorse statali autorizzate, di cui alla legge di bilancio per il 2018. Le risorse non utilizzate per la riserva sopra citata al 30 settembre di ciascun anno, rientrano nelle disponibilità complessive della misura. Rileva come il contributo prenotato effettivo dalle aziende a ottobre 2018 rappresenta il 96 per cento del fondo disponibile
  L'articolo 19, comma 2 dispone, come sopra richiamato, lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità già individuate per l'attuazione del Piano medesimo. Si dispone che all'attuazione del Piano provvede l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Ricorda che il suddetto piano è stato istituito dall'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014 con le seguenti finalità: l'ampliamento del numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale; l'espansione delle quote italiane del commercio internazionale; la valorizzazione dell'immagine del Made in Italy nel mondo; il sostegno alle iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia. Osserva infine che sia la relazione illustrativa sia la relazione tecnica evidenziano che la finalità dell'intervento normativo è il rafforzamento della presenza sui mercati internazionali delle imprese italiane, alla luce dei risultati molto positivi conseguiti dal Piano straordinario per il Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia nel quadriennio 2015-2018.
  L'articolo 19, comma 3 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore delle agevolazioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 112 del 2008, concesse nell'ambito dello strumento del contratto di sviluppo, che rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale. Lo strumento è gestito dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia.
  L'articolo 19, comma 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, come già detto, un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2019 e il 2020, di 60 milioni di euro per il 2020 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. La norma demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (per la cui emanazione non è previsto un termine), la definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto della Decisione della Commissione europea di autorizzazione dell'IPCEI. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.
  I commi 5 e 6 dell'articolo 19 dispongono, come già anticipato, il rifinanziamento Pag. 145del Fondo crescita sostenibile per le aree di crisi industriale, istituito dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012. Il comma 5 incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del Fondo, destinando le risorse in questione al finanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa e non complessa di cui all'articolo 27 del medesimo decreto-legge. n. 83 del 2012. Ai sensi del comma 6, un decreto del Ministro dello sviluppo economico (per la cui emanazione non è previsto un termine), provvederà a ripartire le risorse tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriale complesse e quelli per le situazioni di crisi industriale non complessa. L'intento chiaro è quello di sostenere con più risorse un valido strumento di sostengo all'occupazione e ridare vita alle aree colpite da crisi produttiva, come Taranto, Gela, Termini Imerese e altri numerosi territori che rientrano nella situazione di crisi complessa e non complessa. Il Fondo è gestito dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia e si alimenta attraverso il rientro dei finanziamenti già erogati.
  I commi 16-19 dell'articolo 19 disciplinano la chiusura del Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di Start up, istituito dall'articolo 14 della legge n. 99 del 2009 fuori bilancio in apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato (conto n. 5650 intestato alla Simest- Fondo Start up). Il comma 16 dispone il versamento all'entrata del Bilancio statale della somma di 2,5 milioni di euro delle risorse disponibili presso la contabilità speciale intestata al Fondo. Il comma 17 attribuisce alla Simest il compito di continuare a gestire le disponibilità residue sulla predetta contabilità, limitatamente agli interventi del Fondo già deliberati nonché alle domande di intervento già pervenute alla Simest alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nonché il compito di curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati, assicurando il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze. Il comma 18 dispone che le modalità operative per la gestione a stralcio della misura – compreso il versamento all'entrata del bilancio statale delle risorse residue non utilizzate e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi dal riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni – saranno disciplinate con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest. Ai sensi del comma 19, alla data di entrata in vigore del provvedimento di legge in esame, termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefici del Fondo Start up. Ricorda che la Corte dei Conti, a giugno 2018, nel Giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2017, ha confermato la ridotta operatività del Fondo già emersa nell'esercizio precedente, segnalando l'assenza nell'anno 2017 di acquisizioni e cessioni da parte di esso.
  I commi 21-23 dell'articolo 19 attribuiscono alle piccole e medie industrie un contributo a fondo perduto, a cui ha già fatto cenno, per l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0. In particolare il comma 21 attribuisce alle PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, il suddetto contributo a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 40.000 euro, e comunque non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti a decorrere dal periodo di imposta 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020. I voucher sono concessi per l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. I contributi sono altresì concessi alle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un Pag. 146contratto di rete, avente nel programma comune di rete lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. I contributi sono erogati tramite voucher di importo non superiore a 80.000 euro per l'acquisizione di consulenze specialistiche. Per beneficiare del contributo, il programma di rete deve essere preventivamente asseverato da organismi espressione delle organizzazioni nazionali di rappresentanza datoriale ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il decreto ministeriale previsto dal già ricordato comma 4 del medesimo articolo 19. I contributi sono concessi, nel limite della dotazione del fondo di cui al successivo comma 23, a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio di consulenza tra i soggetti beneficiari e le società o i manager in possesso di adeguati requisiti di qualificazione e iscritti in un apposito elenco. La norma demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la determinazione dei requisiti soggettivi, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi nonché l'istituzione dell'elenco. In base al comma 22, i contributi sono erogati in conformità al regolamento (UE) 1407/2013, relativo agli aiuti de minimis. Infine, per l'erogazione dei contributi in questione, il comma 23, come sopra anticipato, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021.
  L'articolo 45 reca modifiche alla misura denominata «Resto al Sud», introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017. La norma, in particolare, modifica l'articolo 1 del decreto-legge, al comma 2, ampliando, come già detto, la platea dei potenziali soggetti destinatari della misura, elevando da 35 a 45 anni l'età massima degli stessi, e al comma 10, sopprimendo, come sopra anticipato, l'esclusione delle attività libero professionali dalle attività beneficiarie del finanziamento. Ricorda che, ai sensi del testo vigente, la misura «Resto al Sud» è attualmente rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017 o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità e che siano residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro i termini fissati, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento. Desidera ribadire che l'estensione del limite di età consentirebbe di includere, tra i possibili destinatari della misura, quanti hanno maturato competenze professionali significative nel corso della loro esperienza lavorativa o i soggetti espulsi dal mercato del lavoro a causa di crisi aziendali e di settore e con grandi difficoltà di ricollocamento.
  L'articolo 57, comma 12, con una novella all'articolo 1, comma 30, della legge n. 147 del 2013, eleva da 5 milioni a 8 milioni di euro il limite della riassegnazione in spesa (già previsto a legislazione vigente) delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte di alcune imprese a decorrere dal 2019, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente. Tale previsione opera in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale, consentendo la riassegnazione solo per la parte eccedente.
  L'articolo 57, comma 13, novellando l'articolo 5, comma 2 del decreto-legge. n. 69 del 2013, limita al 31 dicembre 2018 la previsione secondo la quale quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'estensione della platea dei contribuenti assoggettati alla cosiddetta «Robin Hood tax» è destinata alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti Pag. 147e Ambiente – ARERA. Contestualmente, si dispone che dal 1o gennaio 2019 la predetta somma sia acquisita all'entrata del bilancio statale, a miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Ricorda che la componente A2 della tariffa elettrica – dal 1o gennaio 2018, componente A2RIM – copre gli oneri connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti.
  Oltre alle norme di stretta competenza della X Commissione, ne segnala altre nell'articolato della Sezione I del disegno di legge di bilancio di competenza di altre Commissioni, ma i cui contenuti rivestono interesse per la X Commissione medesima. Si tratta delle seguenti disposizioni: l'articolo 11 che dispone la proroga, per l'anno 2019, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta, rispettivamente, negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; i commi 1-3 dell'articolo 16, che istituiscono a decorrere dal 2019 un Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, al cui riparto si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2019; i commi 12-15 dell'articolo 19, che dispongono la chiusura del Fondo di venture capital per l'area balcanica, con il versamento all'entrata del bilancio statale della somma di 2,5 milioni di euro delle risorse disponibili nella relativa contabilità speciale; il comma 20 dell'articolo 19, che, al fine di perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per finanziare progetti di ricerca e sfide competitive in questi campi; il comma 6 dell'articolo 79 che autorizza una spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 per la zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova, iscritta nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico; gli articoli 82 e 88 che abrogano rispettivamente l'Imposta sul reddito d'impresa – IRI e l'Aiuto alla crescita economica – ACE.
  Segnala, infine, le seguenti norme della Sezione I d'interesse della X Commissione ricomprese tra gli interventi con cui il disegno di legge di bilancio intende stimolare la crescita economica attraverso la riduzione della pressione fiscale: all'articolo 8 l'applicazione di un'aliquota IRES agevolata al 15 per cento (in luogo dell'ordinaria 24 per cento) a parte del reddito delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti, nonché l'applicazione di tale agevolazione alle imprese soggette a IRPEF; all'articolo 9 l'estensione del regime agevolato della cedolare secca ai contratti di locazione relativi a locali commerciali, classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie; all'articolo 10 la proroga e rimodulazione del cosiddetto iperammortamento, che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale, beneficio che, innovando la normativa vigente in materia, viene concesso in misura differenziata secondo l'importo degli investimenti effettuati; all'articolo 13 la modifica della disciplina del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo, con l'abbassamento della quota agevolabile (salvo specifiche ipotesi) dal 50 al 25 per cento, nonché del massimo importo annualmente concedibile a ciascuna impresa da 20 a 10 milioni.
  Per quanto riguarda la Sezione II, riguarda in via prevalente le competenze Pag. 148della X Commissione lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), ma nelle medesime competenze rientrano anche lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7) e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Tabella 12), nei quali sono ricompresi programmi di competenza della medesima X Commissione.
  Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3) si articola in 7 missioni e 17 programmi. Il numero e la denominazione dei programmi di spesa iscritti nello stato di previsione non varia rispetto allo scorso anno. La Nota integrativa allo stato di previsione riporta le schede illustrative di ciascun programma di spesa, il cui contenuto è esposto con riferimento alle azioni sottostanti. Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni. La nota integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. Gli obiettivi dello stato di previsione dai 24 dello scorso documento di bilancio, sono passati a 25, essendo stato istituito il nuovo obiettivo «Piano straordinario del Made in Italy», qualificato come azione nel precedente esercizio. Gli obiettivi sono riconducibili a sette priorità politiche: imprese; internazionalizzazione e attrazione degli investimenti; incentivazione e sostegno al mondo produttivo; energia; innovazione nelle comunicazioni; tutela del mercato e concorrenza; efficienza, efficacia e trasparenza. Ai predetti 25 obiettivi sono ricondotte 46 azioni. Vi sono poi altre 2 azioni, svincolate dagli obiettivi: l'azione «spese per il personale» che si ripete per ciascuno dei 7 programmi ed è trasversale a tutti gli obiettivi; l'azione «Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti», collocata al di sotto del Programma 7.1 «indirizzo politico».
  L'articolo 93 del disegno di legge di bilancio autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione di cui alla richiamata Tabella 3. Il comma 2 dell'articolo dispone che le somme impegnate in relazione agli interventi di sostegno nelle aree di crisi siderurgica di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, resesi disponibili a seguito dei provvedimenti di revoca, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2019, con decreti del Ministero dell'economia e finanze, allo stato di previsione del MISE ai fini di cui al medesimo articolo 1. La legge di bilancio 2019-2021 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), spese finali, in termini di competenza, pari a 4.447,5 milioni di euro nel 2019, a 4.407,9 milioni di euro per il 2020 e 3.885,1 milioni di euro per il 2021. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 4.705,8 milioni di euro nel 2019, a 4.410,8 milioni di euro nel 2020 e a 3.891,0 milioni di euro nel 2021. Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 espone dunque per il MISE, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa decrescente nell'anno 2019 e progressivamente decrescente nel biennio 2020-2021. Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2019, il disegno di legge di bilancio espone spese finali in diminuzione rispetto al 2018, in termini assoluti, in misura pari a 774,6 milioni di euro (- 14,8 per cento). Tale differenza negativa deriva dagli effetti congiunti di un lieve aumento delle spese di parte corrente pari a 89,7 milioni di euro e di una sensibile riduzione delle spese di parte capitale pari a 864,3 milioni di euro. Lo stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo Pag. 149economico espone, a legislazione vigente, una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2019 di 4.211,9 milioni di euro. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2019 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un aumento delle spese finali di 235,7 milioni di euro, di cui 57,9 milioni di spesa in conto corrente e 177,8 milioni di spesa in conto capitale. In particolare, i principali effetti finanziari della manovra sono ascrivibili alla Sezione I che determina un incremento della spesa pari a circa 319,9 milioni di euro, prevalentemente di conto capitale. Gli interventi di Sezione II determinano invece effetti negativi pari a 84,2 milioni di euro, ascrivibili prevalentemente a rimodulazioni orizzontali. Il disegno di legge di bilancio integrato con gli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il Ministero pari a 4.447,5 milioni per il 2019, che si attestano allo 0,7 per cento della spesa finale del bilancio statale. Le spese correnti costituiscono – a bilancio integrato 2019 – il 16,9 per cento degli stanziamenti finali del MiSE (rispetto al 14,5 per cento della legge di bilancio 2018). Le modifiche apportate dalla I e dalla II Sezione incidono soprattutto sulla spesa in conto capitale. Le spese di conto capitale, pari a circa 3.694,7 milioni di euro per il 2019, sono per la quasi totalità spese per investimenti (3.624,3 milioni di euro), in buona parte allocate (a titolo di contributi agli investimenti alle imprese) nel programma 11.5 della Missione 11 «Competitività e sviluppo delle imprese» (2.757,8 milioni) e destinate (per 2,4 miliardi di euro circa) all'azione «Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa». sostanzialmente gestiti dal Ministero della difesa. Per ciò che attiene alle previsioni di pagamento, la legislazione vigente espone una previsione complessiva di cassa per l'anno 2019 di 4.766,9 milioni di euro. Al netto del rimborso delle passività finanziarie, le spese finali di cassa a legislazione vigente del MiSE sono pari nel 2019 a 4.470,3 milioni di euro, in sensibile riduzione rispetto alla legge di bilancio 2018. Con le modifiche in aumento apportate dalla manovra, il disegno di legge di bilancio propone, dunque, stanziamenti finali di cassa per il MiSE pari a 4.705,8 milioni per il 2019. La spesa complessiva del Ministero è, come già accennato, allocata su 7 missioni, la più consistente delle quali, come detto, è la Missione «Competitività e sviluppo delle imprese» (n. 11), condivisa con il Ministero dell'economia e finanze. Tale Missione reca a legislazione vigente per il 2019 spese complessive pari a 3.732,7 milioni di euro. Le spese finali (spese complessive – rimborso di passività finanziarie del Ministero interamente iscritte sulla missione in questione) ammontano a 3.463,1 milioni di euro, pari a circa l'81,7 per cento delle spese finali del Ministero. In termini assoluti, considerando gli effetti della manovra, le spese finali della Missione (11) sono pari a disegno di legge di bilancio integrato per il 2019 a 3.640,0 milioni di euro, l'81,8 per cento delle spese del Ministero con un incremento di 203,9 milioni di euro, che riguarda principalmente i seguenti programmi: «Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo» (11.5 per complessivi 3.215,4 milioni di euro, che subisce una riduzione di 118 milioni di euro, ascrivibile, per 78 milioni di euro per il 2019, ad un intervento, di riprogrammazione al 2025 di spese per investimenti concernenti i programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico e per 40 milioni di euro ad interventi di Sezione II, che consistono in rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti con riguardo, in particolare, agli stanziamenti pluriennali concernenti gli interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, gli stanziamenti pluriennali per il proseguimento del programma di sviluppo e acquisizione delle unità navali FREMM, gli stanziamenti affluiti nello stato di previsione del MISE, in sede di Pag. 150riparto del Fondo investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese e anch'essi destinati al proseguimento del programma di sviluppo e acquisizione delle unità navali FREMM; «Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali» (11.6), che a legislazione vigente per il 2019 reca uno stanziamento di 20,4 milioni di euro, e che registra, con la manovra in esame (un definanziamento di 0,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 relativo al contributo per l'ente nazionale per il Microcredito (cap. 2302/pg.3/MISE); «Incentivazione del sistema produttivo» (11.7) che a legislazione vigente per il 2019 reca uno stanziamento di 435 milioni di euro – registra un incremento di 323 milioni di euro ascrivibile interamente ad interventi di Sezione I. In particolare, l'incremento delle risorse del Programma (11.7) è ascrivibile a misure già sopra esposte e riferite a interventi della Sezione II; «Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale» (11.10), che a legislazione vigente reca uno stanziamento pari a 60,7 milioni per il 2019 e che registra un definanziamento di 0,5 milioni per ciascun anno del triennio 2019-2021 e di 5 milioni per il 2022 e ss., degli stanziamenti per gli interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse con la ricerca di anteriorità. La Missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16), reca a legislazione vigente 2019 uno stanziamento di 175,7 milioni di euro. La manovra interviene esclusivamente sul Programma «Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy» (16.5). In particolare, sono disposte limitate modifiche pari ad un decremento di 1,4 milioni di euro per il 2019, determinato da un'operazione di rimodulazione compensativa orizzontale dell'autorizzazione di spesa concernente il contributo per l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero. Nell'ambito della Missione «Energia e diversificazione delle fonti energetiche» (10), il Programma «Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile» (10.7) registra un definanziamento del contributo a favore dell'ENEA, pari a 1 milione di euro per ciascun il triennio 2019-2021 e di 10 milioni per l'anno 2022 e seguenti (cap. 7630/pg.3/MISE). La Sezione I del disegno di legge, come già detto, interviene,, con un rifinanziamento del Piano straordinario per il Made in Italy (cap. 7482/MISE). Con riferimento alla Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» (32), che reca a legislazione vigente per il 2019 stanziamenti pari a 164,5 milioni di euro, questa subisce riduzioni pari a 41 milioni di euro, in virtù di interventi di Sezione II. In particolare, si dispone, nel Programma «Indirizzo politico», il definanziamento di 40,8 milioni per il 2019, di 42,8 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 del Fondo di conto capitale da ripartire alimentato dalle risorse finanziarie provenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica delle partite debitorie (cap. 7041/pg.1).
  Con riguardo agli interventi ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), ma di interesse della X Commissione, segnala prima di tutto la già richiamata Missione «Competitività e sviluppo delle imprese» (11) condivisa tra i due ministeri, che vede all'interno dello stato di previsione del MEF due programmi, interamente gestiti dallo stesso MEF, i quali sono peraltro i più consistenti dell'intera missione. Si tratta del programma «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» (11.8) e del programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» (11.9). Tra le riduzioni di interesse apportate dal disegno di legge di bilancio al programma «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno», si segnala quella operata allo stanziamento del cap. 1900 relativo ai «contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sui finanziamenti a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese, nonché rimborso delle relative spese di gestione». La relativa autorizzazione di spesa viene ridotta di 63 milioni Pag. 151nel 2019 e di 15 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2020-2021. Inoltre, si ricorda che la gestione della Missione (28) «Sviluppo e riequilibrio territoriale», prima iscritta nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dal 2015 è ora iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze. La Missione è costituita da un solo programma «Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica» (28.4). Le risorse del programma sono pressoché interamente iscritte sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000). È disposto un rifinanziamento complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per 4 miliardi, nella misura di 800 milioni per ciascuna annualità dal 2019 al 2023. Conseguentemente, la dotazione del Fondo risulta pari a 6,4 miliardi nel 2019, a 6,8 miliardi nel 2020, a 7 miliardi nel 2021 e a 26,9 miliardi nel 2022 e nelle annualità successive. Nell'ambito della Missione «Ricerca e innovazione», programma «Ricerca di base e applicata» (17.15), il capitolo 7380 è relativo alle somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Si segnala che rimane invariata la previsione della dotazione di 93,6 milioni per ciascun anno del triennio 2019-2021. Nella Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» (29), programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte» (29.5) il capitolo 3822 è relativo alle somme occorrenti per la compensazione alle imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale, nelle regioni a statuto ordinario, delle agevolazioni tariffarie concesse alle famiglie economicamente svantaggiate. Tale capitolo espone per uno stanziamento di 57,3 milioni per ciascun anno del triennio 2019-2021, che rimane invariato.
  Per quanto riguarda gli interventi ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7), rilevano capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione, allocati nella Missione «Ricerca e Innovazione» (17) Programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base» (17.22). Si segnalano in particolare i seguenti stanziamenti: il capitolo 1678, «Contributo dello Stato per la ricerca scientifica», del quale una parte di stanziamento (quella iscritta nel piano gestionale 1) riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) – istituito in applicazione della legge n. 46 del 1991 e successivamente rifinanziato da una serie di autorizzazioni legislative di spesa – che non viene modificato dal disegno di legge di bilancio e che espone quindi una dotazione di 21,9 milioni per ciascun anno del triennio 2019-2021; il capitolo 7236, relativo al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, la cui dotazione di competenza, che rimane invariata, risulta pari a 1,8 miliardi per ciascun anno del triennio 2019-2021; il capitolo 7238 che attiene alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica che espone uno stanziamento di 285 milioni per il biennio 2019 e 2020 e che non subisce variazioni.
  Con riferimento agli interventi in materia di turismo, ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge n. 86 del 2018 ha trasferito le funzioni in materia di turismo dal Ministero dei beni e delle attività culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. A decorrere, quindi, dall'esercizio finanziario 2019 la Missione 31 «Turismo» e il sotteso Programma 31.1 «Sviluppo e competitività del turismo», appartenenti, fino all'esercizio finanziario 2018, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali, viene iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole (tabella 12). Le dotazioni di spesa a legislazione vigente del citato Programma 31.1 «Sviluppo e competitività del turismo» sono pari a legislazione vigente a 46,3 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021. Le variazioni apportate dal disegno di legge di bilancio sono pari ad un incremento complessivo di 0,7 milioni di Pag. 152euro, determinato dai seguenti interventi: definanziamento di 0,1 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2019-2021 e per l'anno 2022 e seguenti., dello stanziamento a copertura della misura di ampliamento dei benefici concernenti le start up innovative di cui all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge. n. 83 del 2014 (società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale con uso di tecnologie software originali), cap. 6825/pg.1; definanziamento di 0,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 e di 2 milioni di euro per il 2022 e anni seguenti, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, del decreto-legge n. 262 del 2006 (che istituisce il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri), cap. 6823/pg.1; incremento di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 e per l'anno 2022 e seguenti del contributo annuo a favore del CAI (Club Alpino Italiano) per le attività del Consorzio del soccorso alpino e speleologico, 6823/pg.7.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.20.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Atto n. 51.