CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 ottobre 2018
83.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Jacopo Morrone.

  La seduta comincia alle 13.55.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.
C. 1201 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

  Giulia SARTI, presidente, avverte che la Commissione inizia oggi l'esame, in sede consultiva, degli emendamenti presentati presso la XIV Commissione (vedi allegato 1) ed attinenti ad ambiti di competenza della Commissione Giustizia, relativi al disegno di legge C. 1201 Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018».

  Elisa SCUTELLÀ (M5S), relatrice, ricorda ai colleghi che, come anticipato dalla presidente, la XIV Commissione ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere, alcuni emendamenti, presentati direttamente presso la predetta Commissione e afferenti ad ambiti di competenza della II Commissione. In particolare, tali proposte emendative, in numero di dieci, sono riferite agli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento in discussione.
  Segnala che il primo di essi, l'emendamento Montaruli 2.1, è volto a sopprimere l'articolo 2 del provvedimento che delega il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2018, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. A tale proposito ricorda che l'articolo 33 della Pag. 12legge 24 dicembre 2012, n. 234, che detta le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, individua la citata delega come contenuto proprio della legge di delegazione europea. Come ricordato dal Governo nella relazione illustrativa al provvedimento, non esistendo una normazione europea per le sanzioni, in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali, evidenzia che direttive e regolamenti dell'Unione europea lasciano infatti agli Stati membri il compito di regolare le conseguenze della loro inosservanza.
  Fa presente che cinque emendamenti sono invece riferiti all'articolo 3 che contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, cosiddetta «direttiva PIF (protezione interessi finanziari)».
  In particolare, gli identici emendamenti Montaruli 3.1 e Bazoli 3.4 sopprimono la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, che delega il Governo a modificare l'articolo 322-bis del codice penale nel senso di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dalla citata direttiva (UE) 2017/1371, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione, nonché di ampliare l'ambito applicativo della disposizione, attualmente circoscritto ai fatti commessi in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Come già evidenziato nella relazione al provvedimento, ricorda che il disegno di legge C. 1189 del Governo, recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, in corso di esame presso le Commissioni riunite I e II, reca tra l'altro una revisione del citato articolo 322-bis del codice penale, volta a: estendere la portata incriminatrice della norma ai funzionari extra UE ovvero a chi esercita, nelle organizzazioni pubbliche internazionali, funzioni corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nonché ai membri di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali o sovranazionali e ai funzionari delle corti internazionali; ampliare l'ambito applicativo della norma eliminando l'elemento finalistico dell'indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero del conseguimento o mantenimento di un'attività economica o finanziaria.
  Quanto all'emendamento De Luca 3.5, segnala che esso è volto a sopprimere alle lettere f), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 3, ovunque ricorrano, le parole «ove necessario» che rinviano alla valutazione del Governo la necessità dell'intervento normativo, al fine di corrispondere alle previsioni della citata direttiva in tema di pena detentiva massima, circostanze aggravanti, sanzioni per le persone giuridiche e giurisdizione penale.
  Evidenzia che l'emendamento Montaruli 3.2 è volto a sopprimere la lettera h) del comma 1 dell'articolo 3, con la quale il Governo è delegato a prevedere, ove necessario, che, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dagli articoli da 9 a 23 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, siano applicabili, per le persone giuridiche, talune delle sanzioni di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2017/1371 e che tutte le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Segnala a tale proposito che, come riportato nella relazione illustrativa al provvedimento, pur considerando l'apparato sanzionatorio previsto dal citato decreto legislativo n. 231 del 2001 adeguato a corrispondere alle previsioni dell'articolo 9 della direttiva UE, il Governo ha ritenuto di introdurre il criterio direttivo di cui alla lettera h) allo scopo di Pag. 13consentire una più attenta valutazione circa la necessità di introdurre ulteriori sanzioni.
  Quanto all'emendamento Montaruli 3.3, esso è invece volto a sostituire la citata lettera h) del comma 1 dell'articolo 3, delegando il Governo a prevedere che in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea siano applicate le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nella misura in cui siano effettive, proporzionate e dissuasive.
  Segnala che gli ultimi quattro emendamenti sono riferiti all'articolo 4, che contiene i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea.
  In particolare, l'emendamento Migliore 4.2 è volto a prevedere, alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 4, che, nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento, il Governo debba individuare «la sede» – e non «le sedi» come previsto nel testo attuale – dei procuratori europei delegati.
  I restanti tre emendamenti intervengono sulla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4, in base alla quale il Governo è tenuto a prevedere che le funzioni dei procuratori europei delegati siano esercitate da almeno 2 e non più di 10 procuratori della Repubblica presso i tribunali capoluogo di distretto di corti d'appello. Ricorda che l'articolo 13 del regolamento prevede la nomina di almeno 2 procuratori delegati per Stato aderente, non stabilendone un numero massimo. Spetta al procuratore capo europeo, previe consultazioni con le autorità degli Stati aderenti, approvare il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione delle loro competenze funzionali e territoriali all'interno di ogni Stato aderente. Come indicato al considerando 33 del regolamento, nonostante il loro status speciale, è opportuno che i procuratori europei delegati, nel corso del loro mandato, siano anche membri di una procura, vale a dire procuratori o membri della magistratura, del loro Stato membro, il quale dovrebbe conferire loro almeno gli stessi poteri dei procuratori nazionali.
  L'emendamento Migliore 4.3, sostituendo l'originaria lettera b), delega il Governo a prevedere che le funzioni di procuratore europeo delegato siano esercitate da non meno di due magistrati del pubblico ministero, addetti a procure distrettuali della Repubblica, che abbiano superato la terza valutazione, nominati dal Consiglio superiore della magistratura anche sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. L'emendamento prescrive altresì che tali funzioni siano esercitate nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e che per le spese relative all'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni di procuratore europeo delegato si provveda senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.
  Sempre con riguardo alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4, evidenzia infine che gli emendamenti De Luca 4.4 e Montaruli 4.1 sono volti rispettivamente a sopprimere la previsione che limita a non oltre 10 il numero massimo di procuratori europei delegati e a prevedere che il loro numero non possa essere superiore a cinque. Ciò premesso, propone di esprimere parere contrario su tutte le proposte emendative presentate, ad eccezione dell'emendamento De Luca 4.4, sul quale propone di esprimere, invece, parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il sottosegretario Jacopo MORRONE concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Giulia SARTI, presidente, chiede ai colleghi se vi sia la comune volontà dei gruppi parlamentari di procedere, nella seduta odierna, alla votazione della proposta di parere della relatrice. In caso contrario, avverte che si procederà a tale votazione nella seduta già convocata per la giornata di domani.

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  Giusi BARTOLOZZI (FI) preannuncia l'indisponibilità del gruppo di Forza Italia a procedere nella giornata odierna alla votazione della proposta di parere della relatrice, precisando che tale posizione è dettata non da spirito polemico, ma dalla necessità di valutare attentamente il contenuto degli emendamenti presentati. Ritiene, infatti, che anche ad una veloce lettura l'intervento recato da taluni di essi appaia opportuno, a partire dall'emendamento Migliore 4.3, volto a rendere più qualificati i soggetti chiamati a svolgere le funzioni di procuratori europei delegati, selezionandoli tra i magistrati del pubblico ministero, addetti a procure distrettuali della Repubblica, che abbiano superato la terza valutazione, nominati dal Consiglio superiore della magistratura anche sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Si esprime in senso favorevole anche sugli identici emendamenti Montaruli 3.1 e Bazoli 3.4, volti a rinviare l'estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 322-bis del codice penale in sede di esame del disegno di legge C. 1189 del Governo, recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. Ribadisce, pertanto, l'opportunità di un supplemento di riflessione sugli emendamenti presentati presso la XIV Commissione al disegno di legge di delegazione europea 2018.

  Alfredo BAZOLI (PD), nell'unirsi alle considerazioni della collega Bartolozzi, coglie l'occasione per illustrare alcuni degli emendamenti presentati. Evidenzia, in primo luogo, che l'emendamento a sua firma 3.4, identico all'emendamento Montaruli 3.1, è volto a sopprimere la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge di delegazione europea 2018, allo scopo di evitare che il medesimo articolo 322-bis del codice penale sia oggetto di due distinti e non organici interventi normativi. Esprime, infatti, la convinzione che l'estensione dell'ambito applicato del citato articolo vada più opportunamente introdotta in sede di esame del disegno di legge C. 1189 del Governo, recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. Quanto all'emendamento 4.2 del collega Migliore, evidenzia che l'obiettivo dell'intervento emendativo è quello di evitare che i procuratori europei delegati siano dislocati in uffici diversi distribuiti sul territorio nazionale, ritenendo preferibile, in ragione della natura e della rilevanza delle loro funzioni, che essi operino in un'unica sede centralizzata, sul modello della direzione nazionale antimafia.

  Elisa SCUTELLÀ (M5S), relatrice, nel concordare sull'opportunità di procedere alla votazione della proposta di parere nella seduta di domani, allo scopo di consentire una attenta valutazione degli emendamenti presentati, con riguardo agli emendamenti Migliore 4.2 e 4.3, precisa che è preferibile rinviare alle successive valutazioni del Governo ulteriori precisazioni in materia, ricordando che «spetta al procuratore capo europeo, previe consultazioni con le autorità degli Stati aderenti, approvare il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione delle loro competenze funzionali e territoriali all'interno di ogni Stato aderente». Quanto all'emendamento Bazoli 3.4, nel ricordare che la questione è stata già oggetto di valutazione, rassicura il collega circa l'eventualità di una interferenza o di una sovrapposizione tra i due citati interventi normativi. Precisa a tale proposito che qualora il disegno di legge cosiddetto anticorruzione venisse approvato, la modifica all'articolo 332-bis del codice penale prevista dalla legge di delegazione europea 2018 non si renderebbe necessaria. In caso contrario, ritiene comunque opportuno che sia previsto uno strumento legislativo atto a veicolare la necessaria modifica del citato articolo del codice penale, allo scopo di attuare pienamente la direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, cosiddetta Pag. 15«direttiva PIF (protezione interessi finanziari)».

  Enrico COSTA (FI), nell'associarsi alle considerazioni del collega Bazoli con riguardo alla modifica dell'articolo 322-bis del codice penale, segnala che il disegno di legge anticorruzione, con l'introduzione di un nuovo punto 5-ter al primo comma del citato articolo, estende le disposizioni in materia di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione anche «alle persone, che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali». Nel manifestare la convinzione che il legislatore sia tenuto a scrivere norme puntuali e di univoca applicazione, rileva che la formulazione adottata, con specifico riferimento all'espressione «che esercitano funzioni o attività corrispondenti» non è sufficientemente chiara e lascia eccessivo spazio all'interpretazione giurisprudenziale. Nel ritenere che sia troppo riduttivo demandare l'intervento normativo sull'articolo 322-bis del codice penale all'attuazione della legge di delegazione europea 2018, preannuncia l'intenzione dei componenti del gruppo di Forza Italia di presentare una proposta emendativa al disegno di legge anti corruzione volta ad attribuire al Governo la delega a tipizzare i soggetti cui estendere la disciplina in materia di corruzione passiva.

  Giulia SARTI, presidente, preso atto della richiesta di alcuni gruppi parlamentari di una valutazione più approfondita delle proposte emendative presentate, avverte che la proposta di parere della relatrice sarà posta in votazione nella giornata di domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

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