CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 settembre 2018
64.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 56

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Alessio BUTTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

  La seduta comincia alle 9.25.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lampur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.
C. 1123 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Rinvio dell'esame).

  Alessio BUTTI, presidente, in ragione dell'imminente avvio dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.
C. 1125 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Rinvio dell'esame).

  Alessio BUTTI, presidente, in ragione dell'imminente avvio dei lavori in Assemblea, Pag. 57rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

  La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

  La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lampur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.
C. 1123 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Paola DEIANA (M5S), relatrice, riferisce alla Commissione – ai fini del prescritto parere alla III Commissione – sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.
  Ricorda che il Protocollo di Cartagena, in vigore dall'11 settembre 2003, in attuazione della Convenzione sulla diversità biologica, è stato ratificato dall'Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27. Questo trattato internazionale stabilisce un insieme di norme, basate sul principio di precauzione, per il trasferimento, la manipolazione e l'uso sicuri di organismi viventi modificati (OVM) ottenuti con le moderne biotecnologie che possono avere effetti negativi sulla conservazione e sull'uso sostenibile della diversità biologica o presentare rischi per la salute umana.
  L'articolo 27 del Protocollo di Cartagena prevedeva che fosse avviato, in occasione della prima riunione della Conferenza delle Parti, un processo formale per l'elaborazione di norme e procedure internazionali sulla responsabilità e sui risarcimenti dei danni derivanti dai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati. Il processo negoziale previsto da tale articolo – durato in realtà più dei previsti quattro anni – ha portato all'adozione il 15 ottobre 2010 del testo in esame, firmato dall'Unione europea l'11 maggio e dall'Italia il 14 giugno 2011.
  Segnala che, nella XVII Legislatura, un analogo disegno di legge era stato approvato dall'Assemblea della Camera (seduta del 26 settembre 2017) e trasmesso al Senato, che non ne aveva concluso l'iter. Nell'esame del testo in sede consultiva la VIII Commissione aveva reso un parere favorevole.
  Passando ad una breve sintesi del contenuto del provvedimento, fa presente che il Protocollo di Nagoya-Kuala Lumpur si compone di un preambolo e 21 articoli.
  L'articolo 1 individua l'obiettivo di contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana, con l'elaborazione di norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti dei danni determinati da movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati.
  Secondo la relazione introduttiva al provvedimento, l'adozione del Protocollo addizionale va vista, da un lato, quale atto di prevenzione del danno e, dall'altro lato, quale ulteriore misura volta a far crescere la fiducia nello sviluppo e nell'applicazione della moderna biotecnologia. Esso infatti favorirebbe la creazione di condizioni volte a ottenere il massimo vantaggio dalle potenzialità degli organismi viventi modificati, stabilendo misure di risposta e regole per il risarcimento nell'eventualità che qualcosa non funzioni e che la diversità biologica subisca o abbia probabilità di subire un danno.Pag. 58
  Al riguardo, la probabilità che le componenti della biodiversità possano subire un danno è valutata sulla base delle informazioni scientifiche disponibili e aggiornate, ovvero con l'ausilio della biosafety clearing house (camera di compensazione per la biosicurezza, di cui all'articolo 20 del citato Protocollo di Cartagena,) che funge da Centro di scambio informazioni sulla biosicurezza per agevolare la condivisione delle informazioni scientifiche, tecniche, ecologiche e giuridiche e assistere le Parti.
  L'articolo 2 contiene una serie di definizioni: in particolare definisce il termine «danno» come effetto negativo sulla biodiversità misurabile o osservabile su basi scientificamente solide da un'autorità competente, tenendo conto di cambiamenti eventuali indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale; e che sia inoltre significativo, ovvero correlato a un cambiamento di lungo periodo o persino permanente delle componenti della biodiversità, o comunque a cambiamenti qualitativi e quantitativi con impatto negativo sulla componente della biodiversità, o ancora ad effetti negativi sulla salute umana.
  Al riguardo, ritiene opportuno ricordare che l'esercizio di funzioni e compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente sono assegnati al Ministero dell'Ambiente dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e che, pertanto, ad esso spetta, in ultima analisi, il ruolo di «autorità competente», per osservare e misurare su basi scientifiche gli effetti negativi sulla biodiversità.
  L'articolo 3 individua, come ambito di applicazione, i danni derivanti da organismi viventi modificati nel corso di un movimento transfrontaliero di essi. Si tratta, in particolare, degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, nonché di quelli destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente o all'impiego confinato.
  L'articolo 4 demanda al diritto interno la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato.
  L'articolo 5 concerne le misure di risposta in caso di danno: gli operatori interessati dovranno informare immediatamente l'autorità nazionale competente – il Ministero dell'ambiente (per quanto riguarda il rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati) e il Ministero della salute (per quanto riguarda gli usi confinati di microorganismi geneticamente modificati) – e dovranno altresì valutare il danno e adottare le misure di risposta appropriate. Analogamente, l'autorità nazionale competente dovrà individuare l'operatore responsabile del danno, valutarne l'entità e stabilire le opportune misure di risposta.
  Nel recepire l'articolo 5 e nel definire le specifiche misure di risposta che l'autorità competente deve imporre o adottare, le parti possono, a seconda dei casi, valutare se le misure di risposta siano già previste dal diritto interno in materia di responsabilità civile.
  Nella relazione sull'analisi tecnico-normativa, che correda il disegno di legge, si evidenzia che gli strumenti necessari allo scopo sono già presenti nell'ordinamento interno, a seguito della trasposizione della direttiva 2004/35/CE avvenuta con il codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006). Gli articoli 304 e 305 del citato decreto legislativo stabiliscono specifici obblighi di comunicazione e attribuiscono al Ministro dell'ambiente poteri sanzionatori e di intervento diretto se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti, oltre alla facoltà di emanare un'apposita ordinanza con la quale si ingiunge a coloro che, a seguito di istruttoria, siano risultati responsabili dell'evento dannoso, di prendere le misure di ripristino ambientale necessarie.
  Ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del Protocollo addizionale, le Parti possono prevedere esenzioni in casi specifici (eventi bellici, agitazioni sociali, casi fortuiti o di forza maggiore) o limiti temporali e finanziari per le misure risarcitorie. Anche tali profili sono già disciplinati in Italia dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 all'articolo 303. In particolare, poi, in relazione alla facoltà che l'articolo 8 del Pag. 59Protocollo dà alle Parti di prevedere limiti finanziari per il rimborso di costi e spese, la relazione introduttiva precisa che il decreto legislativo n. 152 del 2006 non ha previsto la predisposizione di alcun limite finanziario.
  L'articolo 9 salvaguarda la facoltà di ricorso o di azione di risarcimento di un operatore nei confronti di un'altra persona, facoltà che il Protocollo addizionale in esame non limita né restringe.
  L'articolo 10 riserva alle Parti il diritto di prevedere disposizioni nei rispettivi ordinamenti in materia di garanzia finanziaria, previo approfondimento dei relativi meccanismi e dell'impatto ambientale e socioeconomico di essi, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo.
  Ai sensi dell'articolo 11, il protocollo addizionale non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati ai sensi del diritto internazionale in materia di responsabilità degli stessi per atti illeciti a livello internazionale.
  L'articolo 12 prevede l'obbligo per le Parti di incardinare nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché procedurali, in materia di danno. Le Parti dunque dovranno prevedere misure di risposta adeguate in base al Protocollo addizionale.
  Come previsto dagli articoli 14 e 15, gli organi di amministrazione del Protocollo addizionale sono la Conferenza delle Parti e il segretariato del Protocollo addizionale medesimo. Segnalo che la Conferenza delle Parti verifica regolarmente l'attuazione del protocollo – adottando le decisioni necessarie per migliorarla e promuoverla – e ne riesamina l'efficacia con cadenza quinquennale (articolo 13).
  Mentre l'articolo 16 riguarda la relazione tra la Convenzione sulla biodiversità, il Protocollo di Cartagena e il Protocollo addizionale in esame, gli articoli da 17 a 21 contengono le clausole finali.
  Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione, esso si compone di quattro articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello strumento internazionale; l'articolo 3 concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento – pari a circa 250 mila euro annui – mentre l'articolo 4 contiene le disposizioni relativi all'entrata in vigore.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il sottosegretario Salvatore MICILLO concorda con la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato 1).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.
C. 1125 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Roberto TRAVERSI (M5S), relatore, riferisce alla Commissione, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato il 27 novembre 2003.
  Ricorda preliminarmente che, nella scorsa legislatura, un analogo disegno di legge (C. 4475), approvato dalla Camera dei Deputati il 22 novembre 2017, non ha concluso il proprio iter al Senato a causa della conclusione della legislatura. Nell'esame del testo in sede consultiva la VIII Commissione aveva reso un parere favorevole.Pag. 60
  Il provvedimento ha come obiettivo la limitazione dell'inquinamento marino nel Mediterraneo attraverso la creazione di una zona pilota.
  Riepiloga quindi brevemente i passaggi che hanno portato alla nascita e alla sigla dell'Accordo, ricordando che nel 1970, in occasione dell'assemblea plenaria della Commissione Internazionale per l'Esplorazione Scientifica del Mediterraneo (CIESM), il Principe Ranieri III di Monaco propose la creazione di una zona pilota che potesse diventare un laboratorio d'idee per la tutela dell'ambiente marino nel Mar Mediterraneo, attraverso azioni comuni. L'iniziativa fu accolta con favore dai governi francese e italiano e si concretizzò il 10 maggio 1976 con la firma ufficiale dell'Accordo RAMOGE (l'Accordo prende il nome dalle prime sillabe delle tre città che, allora, ne delimitavano il campo d'azione: Saint-RAphaël a ovest, MOnaco e GEnova a est).
  Pochi mesi prima, il 16 febbraio 1976 i tre paesi avevano sottoscritto la Convenzione di Barcellona, strumento giuridico e operativo del Piano d'Azione delle Nazioni Unite per il Mediterraneo (MAP), che peraltro raccomanda l'istituzione di accordi subregionali. In occasione della ratifica del Piano d'Azione (dall'Italia con legge 24 ottobre 1980, n. 743) la zona di competenza originaria è stata ampliata da Marsiglia a La Spezia, più precisamente dalla foce del Rodano alla foce del fiume Magra, per tenere meglio conto delle suddivisioni amministrative dei singoli Stati, in particolare facendo sì che l'intero territorio della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra e della Liguria fosse incluso nel perimetro dell'Accordo.
  Ancora, nel 1993 l'Accordo RAMOGE ha esteso le proprie competenze in alto mare, in quanto è stato adottato un Piano di intervento per la lotta contro gli inquinamenti marini accidentali nel Mediterraneo (RAMOGEPOL). La zona di applicazione del piano si estende dalla foce del Rodano, ad ovest, al faro di Capo d'Anzio ad est, comprendendo Sardegna e Corsica.
  Fa presente che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica del testo emendato nel novembre 2003.
  Segnala quindi i principali elementi di novità ossia il possibile l'allargamento ulteriore della zona RAMOGE; l'estensione degli obiettivi dell'Accordo, non più limitato alle sole attività di prevenzione e lotta agli inquinamenti del mare, ma anche al contrasto del degrado marino costiero e alla tutela della biodiversità; la struttura funzionale composta da una Commissione, un Comitato Tecnico, gruppi di lavoro e un Segretariato.
  Passando ad una sintesi del contenuto degli articoli, fa presente che l'Accordo RAMOGE emendato si compone di un preambolo e di 14 articoli.
  L'articolo 1 prevede l'istituzione della Commissione RAMOGE, che si compone delle delegazioni dei tre governi.
  L'articolo 2 consente l'estensione della zona RAMOGE, anche su iniziativa della Commissione, salvo obiezione di una delle Parti entro i tre mesi successivi.
  Gli articoli 3, 4 e 5 affidano alla Commissione RAMOGE la missione di promuovere una più stretta collaborazione tra le Parti e ne indicano i compiti (principalmente di studio, di condivisione delle informazione, di aggiornamento del Piano RAMOGEPol di coordinamento con gli organismi internazionali, nonché di formulazione di raccomandazioni alle Parti, che, da parte loro presentano alla Commissione un rapporto biennale sull'attuazione delle raccomandazioni.
  I successivi articoli disciplinano l'attività della Commissione e, in particolare: il Comitato tecnico composto da esperti in materia di protezione delle acque (articolo 6); la presidenza, che è affidata per due anni consecutivi al capo di ciascuna delle tre delegazioni (articolo 7); le riunioni con cadenza tendenzialmente annuale (articolo 8); le deliberazioni, da adottare all'unanimità delle delegazioni (articolo 9); il regolamento interno (articolo 10); il Comitato direttivo (articolo 11); le spese di rappresentanza (articolo 12); la figura del Segretariato permanente (articolo 13). Pag. 61
  L'articolo 14 infine, detta le procedure per l'entrata in vigore dell'Accordo.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli, di cui i primi due, come di consueto, contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo Italo-franco-monegasco. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4, prevede l'entrata in vigore della legge.
  Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il sottosegretario Salvatore MICILLO concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 27 settembre 2018.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-00078 Foti: Ammodernamento e messa in sicurezza della strada statale 45 «della Val Trebbia», con particolare riguardo al tratto Cernusca-Rivergaro.

5-00103 Butti: Tempi e costi di realizzazione della cosiddetta «Variante della Tremezzina».

5-00220 Anzaldi: Messa in sicurezza della strada statale 407 «Basentana».

5-00265 Vianello: Completamento funzionale e messa in sicurezza del tratto tarantino della strada statale 100.

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