CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 settembre 2018
63.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 168

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Andrea CRIPPA.

  La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.
C. 1123 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alex BAZZARO (Lega), relatore, ricorda preliminarmente che un analogo provvedimento è stato approvato, nella precedente legislatura, dalla Camera dei deputati il 26 settembre 2017 e che l’iter non si è concluso per effetto della fine della legislatura. Rileva che il disegno di legge si compone di quattro articoli. L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica. L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione dello strumento internazionale. L'articolo 3 concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento: in particolare, il comma 1 prevede che all'onere complessivo, pari a 250.520 euro annui a decorrere dal 2018 si provvede riducendo corrispondentemente lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 rinvia alle procedure previste dalla legge di contabilità per la compensazione degli oneri qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa (di cui alla legge n. 196 del 2009). Infine, l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ricorda che il Protocollo addizionale si riferisce al Protocollo di Cartagena del 29 gennaio 2000, già ratificato dall'Italia con la legge 15 gennaio 2004, che si propone di contribuire al trasferimento, manipolazione e utilizzazione in sicurezza degli organismi viventi modificati che possono avere un impatto negativo sulla biodiversità, considerando anche i rischi per la salute umana e i movimenti transfrontalieri di detti organismi. Fa presente Pag. 169che si tratta del primo strumento legale internazionale che verte in modo specifico su aspetti legati alla sicurezza ambientale e sanitaria connessi all'utilizzazione di organismi geneticamente modificati e rappresenta il primo strumento attuativo della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica. Osserva che il Protocollo addizionale – oggetto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica – è stato firmato sia dall'Italia, sia dall'Unione europea, rispettivamente, il 14 giugno e l'11 maggio 2011. Rileva che, nell'attuazione del Protocollo, sussiste una competenza congiunta, europea e nazionale, che l'Unione europea ha già approvato con la decisione 2013/86 e che pertanto risulta già assicurata dal diritto europeo in vigore. Per quanto riguarda l'Italia, la normativa nazionale – e segnatamente il Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) – risulta già idonea a rispondere alle istanze del Protocollo addizionale, e ciò sia nel caso di contaminazione del suolo e di bonifica dei siti inquinati, sia di obblighi di comunicazione a carico dell'operatore in vista di una minaccia incombente di danno, sia infine di obblighi di ripristino delle condizioni ambientali danneggiate. Evidenzia che è altresì prevista la facoltà del Ministro dell'ambiente di adottare in via sostitutiva le misure di ripristino necessarie. Quanto al contenuto del Protocollo addizionale, rappresenta che esso si compone di un preambolo e 21 articoli, e costituisce un approccio di tipo amministrativo all'individuazione di misure di risposta in caso di danno o di sufficiente probabilità di danno alla biodiversità in conseguenza di movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati. Rileva che l'obiettivo del Protocollo, di cui all'articolo 1, è quello di elaborare norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati, onde contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana. Osserva che l'articolo 2 contiene una serie di definizioni: in particolare, il termine «danno» definisce un effetto negativo sulla biodiversità misurabile o osservabile su basi scientificamente solide da un'autorità competente, tenendo conto di cambiamenti eventuali indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale; e che sia inoltre significativo, ovvero correlato a un cambiamento di lungo periodo o persino permanente delle componenti della biodiversità, o comunque a cambiamenti qualitativi e quantitativi con impatto negativo sulle componenti della biodiversità, o ancora ad effetti negativi sulla salute umana. Fa presente che, ai sensi dell'articolo 3, il Protocollo addizionale si applica ai danni derivanti da organismi viventi modificati nel corso di un movimento transfrontaliero di essi. Si tratta, in particolare, degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, nonché di quelli destinati all'uso confinato o destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente. Rileva che l'articolo 4 demanda al diritto interno di ciascuna Parte del Protocollo addizionale la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato. Evidenzia che l'articolo 5 concerne le misure di risposta in caso di danno: gli operatori interessati dovranno informare immediatamente l'autorità nazionale competente e dovranno altresì valutare il danno e adottare le misure di risposta appropriate. Analogamente, l'autorità nazionale competente dovrà individuare l'operatore responsabile del danno, valutarne l'entità e stabilire le opportune misure di risposta. Segnalo al riguardo che la normativa nazionale attuativa delle direttive comunitarie in materia di organismi geneticamente modificati ha individuato per l'Italia come autorità competenti il Ministero dell'ambiente e il Ministero della salute. Sottolinea che i profili relativi alle esenzioni e ai limiti eventuali alla tutela risarcitoria di cui agli articoli 6, 7 e 8 del Protocollo addizionale risultano già disciplinati in Italia dal citato Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006). Fa presente che l'articolo 9 salvaguarda la facoltà di ricorso o di azione di risarcimento Pag. 170di un operatore nei confronti di un'altra persona, facoltà che il Protocollo addizionale in esame non limita né restringe. Osserva che l'articolo 10 riserva alle Parti il diritto di prevedere disposizioni nei rispettivi ordinamenti in materia di garanzia finanziaria, previo approfondimento dei relativi meccanismi e dell'impatto ambientale e socioeconomico di essi con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo. Rappresenta che l'articolo 11 salvaguarda diritti e obblighi degli Stati in base al diritto internazionale nella materia della responsabilità di essi per atti illeciti. Osserva che l'articolo 12 prevede l'obbligo per le Parti di incardinare nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché procedurali, in materia di danno, per prevedere misure di risposta adeguate in base al Protocollo addizionale. Rileva che gli organi di amministrazione del Protocollo addizionale (articoli 14 e 15) sono: la Conferenza delle Parti che si riunisce in quanto riunione delle Parti del Protocollo di Cartagena (COP/MOP) – che funge da riunione delle Parti contraenti anche per il Protocollo addizionale; e il segretariato del Protocollo addizionale medesimo, che è lo stesso istituito dall'articolo 24 della Convenzione sulla biodiversità. La riunione delle Parti del Protocollo addizionale esamina regolarmente l'attuazione del medesimo e adotta le decisioni necessarie per migliorarla e promuoverla. La riunione delle Parti, inoltre, riesamina il Protocollo addizionale cinque anni dopo l'entrata in vigore di esso, e successivamente con cadenza quinquennale (articolo 13). Fa quindi presente che gli articoli 17-21, contengono le clausole finali. Propone quindi alla Commissione di esprimere nulla osta sul provvedimento.

  Andrea CRIPPA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire e non essendovi obiezioni, pone in votazione la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.40.