CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 settembre 2018
62.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 71

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 25 settembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.55.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107.
COM(2018)229.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, segnala che la proposta di regolamento in oggetto, presentata dalla Commissione europea il 24 aprile 2018, è stata assegnata alla Commissione pesca (PECH) del Parlamento europeo. Ricordato preliminarmente che la Commissione XIII (Agricoltura) ne ha avviato l'esame in data 19 settembre 2018, segnala che la proposta in esame ha lo scopo di recepire, nel diritto dell'Unione europea, la raccomandazione ICCAT 16-5 adottata dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (Convenzione ICCAT), nella sua riunione annuale svoltasi a Vilamoura (Portogallo) nel 2016, che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada nel Mediterraneo (il piano è iniziato nel 2017 e prosegue fino al 2031) e stabilisce norme per la conservazione, la gestione e il controllo dello stock di pesce spada del Mediterraneo, al fine di raggiungere una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile entro il 2031, con una probabilità pari almeno al 60 per cento. Sottolinea che il pesce spada è una delle risorse maggiormente sovrapescate nel Mediterraneo e che, a causa della mancanza di un'adeguata gestione, non sembra possibile un suo recupero verso la sostenibilità nel breve periodo; secondo l'ICCAT, inoltre, la quantità di pesce spada valutata nel Mediterraneo ha raggiunto i peggiori livelli mai registrati con una disponibilità del 30 per cento rispetto a trenta anni fa. Osserva che dai dati relativi alle catture, forniti dalla Commissione generale per la pesca per il Mediterraneo (CGPM) della FAO e dall'Unione europea, risulta infatti che lo stock si sia impoverito del 70 per cento e Pag. 72che le cause principali di questa forte riduzione siano la pesca illegale e la cattura di esemplari ancora giovani, che non hanno raggiunto l'età riproduttiva rendendo estremamente difficile il recupero biologico della specie. Evidenzia che, allo scopo di favorire il recupero dello stock del pesce spada, il Piano adottato nel 2016 in sede ICCAT definisce i limiti di cattura e regola la pesca attraverso un sistema di quote; stabilisce la taglia minima di cattura (elevata da 90 a 100 cm) e prevede chiusure stagionali per la pesca così da ridurre le catture giovanili; adotta inoltre misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza per combattere la sovrapesca.
  Rimarca che l'Unione europea, con lettera indirizzata al segretariato dell'ICCAT nel dicembre 2016, ha confermato l'attuazione della raccomandazione ICCAT 16-05 a decorrere dal 1o gennaio 2017. Osserva che attualmente l'unica forma di regolamentazione per quanto riguarda il pesce spada del Mediterraneo è costituita dalle misure tecniche introdotte dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1967/2006, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e, successivamente, dagli articoli da 20 a 26 del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della Convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007. Segnala quindi che le misure adottate dalla raccomandazione ICCAT 16-05, che vengono recepite dalla proposta in esame, allo scopo di consentire la ricostituzione dello stock, sono più restrittive o più precise delle misure già in vigore. Sottolinea che le principali differenze riguardano i seguenti aspetti: le taglie minime di riferimento per la conservazione: l'articolo 11 della proposta di regolamento definisce la taglia minima di riferimento per la conservazione come la lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm, o di peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie; tali misure, dunque, sono più restrittive rispetto a quelle contenute nell'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/2107; il numero massimo di ami: l'articolo 14 del presente regolamento stabilisce che il numero massimo di ami che possono essere utilizzati o portati a bordo dalle navi da pesca dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo è fissato a 2.500 (300 in meno rispetto a quelli previsti dall'articolo 25 del regolamento (UE) 2017/2107); il periodo di divieto: per il pesce spada il periodo di divieto va dal 1o gennaio al 31 marzo di ogni anno; sono parzialmente rivisti i periodi di divieto definiti all'articolo 23 del regolamento (UE) 2017/2107; la definizione del TAC (totale ammissibile di cattura) e la ripartizione del contingente sono già state recepite nel 2017 e sono adesso incluse nel regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione europea e, per i pescherecci appartenenti ad essa, in determinate acque non unionali, con la conseguenza che non è necessario includere nel presente atto il recepimento delle possibilità di pesca.
  Illustrando la proposta di regolamento ricorda che essa consta di 39 articoli. Segnala, in particolare, talune misure tecnico-gestionali. In tal senso, evidenzia che l'articolo 6 prevede limiti allo sforzo di pesca, che deve essere commisurato alla possibilità di pesca di pesce spada disponibili per ciascuno Stato membro e vieta i riporti di eventuali contingenti non utilizzati mentre l'articolo 7 disciplina la ripartizione delle possibilità di pesca, prevedendo che, in conformità all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP), in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperano, inoltre, per ripartire Pag. 73equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale nonché per prevedere incentivi per le navi da pesca dell'Unione europea che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale. Ciascuno Stato membro prevede catture accessorie di pesce spada nei limiti del proprio contingente di pesce spada e ne informa la Commissione europea all'atto di comunicare il proprio piano di pesca conformemente all'articolo 9. Tale previsione assicura che siano detratti dal contingente tutti gli esemplari morti. Segnala che l'articolo 8 stabilisce limiti di capacità per tipo di attrezzo per le navi da pesca da applicarsi per la durata del piano di ricostituzione. Gli Stati membri limitano, per tipo di attrezzo, il numero di navi da pesca battenti la loro bandiera autorizzate a praticare la pesca del pesce spada nel Mediterraneo. Osserva che l'articolo 9 disciplina i piani di pesca annuali che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione europea entro il 1o marzo di ogni anno, che devono contenere informazioni dettagliate relative al contingente di pesce spada del Mediterraneo assegnato per tipo di attrezzo, ivi compreso il contingente assegnato della pesca ricreativa e alle catture accessorie. Segnala che l'articolo 10 disciplina i periodi di divieto per il prelievo della risorsa ittica in questione (dal 1o gennaio al 31 marzo di ogni anno) e che al fine di proteggere il pesce spada nel Mediterraneo si applica un periodo di divieto ai pescherecci con palangari volti alla cattura del tonno bianco del Mediterraneo (alalunga) dal 1o ottobre al 30 novembre di ogni anno e che, inoltre, l'articolo 11 introduce una nuova taglia minima di riferimento per la conservazione del pesce spada nel Mediterraneo e per la salvaguardia degli esemplari giovani di pesca spada. Il medesimo articolo vieta, tra l'altro, la pesca, la tenuta a bordo, il trasbordo, lo sbarco, l'immagazzinamento e la vendita degli esemplari di taglia inferiore alla minima. Ricorda che gli articoli 12 e 13 disciplinano le catture accessorie accidentali di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione mentre l'articolo 14 disciplina le caratteristiche tecniche degli attrezzi da pesca; numero e dimensione degli ami e lunghezza dei palangari pelagici. Rileva che il Capo 3 reca misure di controllo disponendo in materia di autorizzazioni di pesca (articolo 15), di informazioni sulle navi autorizzate a pescare pesce spada e tonno bianco nella campagna in corso (articolo 16) e di Informazioni scientifiche sulle navi autorizzate alla pesca del pesce spada del Mediterraneo con palangari pelagici o con l'arpione nell'anno precedente articolo 17). In materia di sorveglianza, l'articolo 18 dispone misure circa il sistema di controllo e sorveglianza sui pescherecci attraverso il VMS, un dispositivo che consente la localizzazione e identificazione automatiche della nave da parte del sistema di controllo dei pescherecci, mentre l'articolo 19 vieta il noleggio di navi da pesca dell'Unione europea per la pesca del pesce spada del Mediterraneo. Segnala che l'articolo 20 pone l'obbligo per gli Stati membri di attuare i programmi nazionali di osservazione scientifica sulle navi con palangari pelagici, da attuarsi su una determinata percentuale campionaria delle flotte interessate e che l'articolo 21 stabilisce nuovi obblighi dichiarativi delle catture in sede di sbarco. Evidenzia che l'articolo 23 disciplina i porti designati, prevedendo l'utilizzo obbligatorio di porti unicamente designati per le operazioni di sbarco/trasbordo delle catture di pesce spada; in tal senso ogni Stato membro designa i porti in cui hanno luogo gli sbarchi e specifica i luoghi e gli orari in cui sono premesse le operazioni di sbarco e trasbordo e le procedure di ispezione e sorveglianza applicabili a tali porti. Sottolinea che l'articolo 26 prevede dei piani di ispezione annuali da parte degli Stati membri da trasmettere alla Commissione europea entro il 31 gennaio di ogni anno; ricorda che quest'ultima compila i piani di ispezione nazionali e li integra nel piano di ispezione dell'Unione europea che trasmette al segretario dell'ICCAT per l'approvazione Pag. 74da parte dell'ICCAT, unitamente ai piani di pesca annuali. Segnala, infine, che al Capo 4, nell'ambito della pesca ricreativa, l'articolo 29 vieta la cattura, o la detenzione a bordo, di più di un esemplare di pesce spada al giorno per nave, proibendone altresì la commercializzazione.

  Guido Germano PETTARIN (FI) chiede alla relatrice se nell'ambito del provvedimento all'esame, che sembra trattare un tema comunque molto specifico, vi siano elementi di contatto o di intersezione con la normativa dell'Unione europea relativa alla tematica dell'introduzione di specie ittiche alloctone.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, si riserva di approfondire la questione posta dal collega.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.