CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 settembre 2018
60.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 148

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 settembre 2018. – Presidenza del vicepresidente Andrea CRIPPA.

  La seduta comincia alle 9.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria.
Atto n. 40.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, ricorda che i provvedimenti del cosiddetto Pag. 149«quarto pacchetto ferroviario» adottati a livello europeo innovano profondamente il quadro regolamentare nel settore ferroviario con un approccio integrato volto a rivitalizzare il trasporto ferroviario dell'Unione europea favorendo la creazione di uno spazio ferroviario unico europeo. Per il completamento degli interventi normativi necessari al recepimento del quarto pacchetto ferroviario, con la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017) è stata conferita al Governo la delega per il recepimento delle ultime tre direttive rientranti nel IV pacchetto: la direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea e la direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie, per le quali sono previsti termini di recepimento più lunghi (16 giugno 2019 con possibilità di proroga di 1 anno); la direttiva (UE) 2016/2370 per l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria. La direttiva 2016/2370 prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento entro il 25 dicembre 2018. Le norme concernenti l'ulteriore apertura del mercato ferroviario si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019, in modo da consentire la loro applicazione per l'orario di servizio successivo, che decorre dal 14 dicembre 2020 (articolo 3, comma 2). Per quanto riguarda la delega per il recepimento, segnala che il termine per l'esercizio, che sarebbe dovuto scadere il 25 agosto 2018, slitta al 25 novembre 2018, applicandosi lo scorrimento di tre mesi previsto dalla legge n. 234 del 2012. Osserva che la direttiva 2016/2370 novella la direttiva 2012/34, istitutiva di uno spazio ferroviario europeo unico, principalmente rafforzando l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con riferimento ai casi in cui il gestore sia integrato verticalmente con un'impresa che offre servizi di trasporto ferroviario, prevedendo in particolare specifici criteri per l'imparzialità e l'indipendenza finanziaria e contabile del gestore, nonché promuovendo l'ulteriore apertura del mercato ferroviario dei passeggeri sulle tratte nazionali. Per quanto riguarda il primo ambito, la direttiva 2012/34/UE viene modificata per evitare che, nelle imprese integrate verticalmente, l'imparzialità del gestore sia compromessa da un qualsivoglia conflitto di interesse e affinché ne sia garantita l'indipendenza (nuovi articoli 7 e 7-bis). Si consente, a determinate condizioni, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria di delegare funzioni, sempre evitando la possibilità di conflitti di interesse (articolo 7-quater). Specifiche norme riguardano la trasparenza finanziaria relativa alla gestione delle entrate derivanti dalla gestione dell'infrastruttura ferroviaria comportanti fondi pubblici e relative al rapporto tra imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura (quali la gestione di prestiti e la contabilità). Rileva una specifica focalizzazione sulle imprese integrate verticalmente (articolo 7-quinquies). Fa presente che, con riferimento alla gestione del traffico, il gestore dell'infrastruttura dovrà mettere a disposizione delle imprese ferroviarie, in maniera non discriminatoria, le informazioni relative sia all'interruzione del traffico che agli interventi di manutenzione e rinnovo dell'infrastruttura, la cui programmazione a lungo termine deve essere oggetto di consultazione (articolo 7-ter). È previsto un meccanismo di coordinamento tra gestori dell'infrastruttura principale e imprese ferroviarie e l'istituzione di una rete europea dei gestori dell'infrastruttura di cui la Commissione europea è membro, per le attività necessarie al progressivo sviluppo integrato della rete ferroviaria comune (articoli 7-sexies e 7-septies). Osserva che un secondo ambito di intervento della direttiva riguarda l'ulteriore apertura del mercato ferroviario, in particolare la possibilità di accesso per le imprese ferroviarie, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie all'infrastruttura ferroviaria di tutti gli Stati membri: l'unico limite che la direttiva pone alla possibilità di accesso alle reti ferroviarie dei Paesi membri è l'esistenza di un contratto di servizio pubblico in relazione al quale l'accesso al Pag. 150mercato di altre imprese ferroviarie sulle medesime tratte cagionerebbe la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio stesso. Si prevede che, qualora l'organismo di regolazione decida che l'equilibrio economico di un contratto pubblico sarebbe compromesso dal previsto servizio di trasporto di passeggeri, indichi le eventuali modifiche al servizio che permetterebbero di soddisfare le condizioni per la concessione del diritto di accesso. Per i servizi di trasporto di passeggeri ad alta velocità il diritto d'accesso è ancora più ampio e può essere soggetto soltanto ai requisiti stabiliti dall'organismo di regolazione. Nel caso in cui su tali reti siano stati sottoscritti contratti di servizio pubblico e la richiesta di accesso comprometta l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico che copre lo stesso percorso o un percorso alternativo, l'organismo di regolazione indica le eventuali modifiche al servizio che permetterebbero di soddisfare le condizioni per la concessione del diritto di accesso. Tali modifiche possono includere una modifica del servizio previsto (articolo 11-bis). Illustra quindi lo schema di decreto legislativo n. 40. Esso si compone di 20 articoli, che novellano numerose disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 2015. Procede quindi a segnalare sinteticamente le principali modifiche, raggruppate per tematiche, rinviando per un quadro completo ed analitico del provvedimento al dossier di documentazione predisposto dagli uffici. Fa presente che lo schema di decreto legislativo, agli articoli 7 e 8 interviene in primis in materia di indipendenza e imparzialità del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, modificando l'articolo 11 del decreto legislativo n. 112 del 2015 e introducendo i nuovi articoli 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies e 11-sexies, nel senso indicato dalla direttiva. Le nuove disposizioni hanno ad oggetto, rispettivamente, l'imparzialità del gestore dell'infrastruttura rispetto alla gestione del traffico e alla programmazione della manutenzione, la delega e ripartizione delle funzioni del gestore dell'infrastruttura, la trasparenza finanziaria, i meccanismi di coordinamento, e la Rete europea dei gestori dell'infrastruttura. Rileva che, in tema di liberalizzazione del trasporto nazionale di passeggeri nell'Unione europea, l'articolo 9 abroga tutti i riferimenti alla licenza nazionale di trasporto ferroviario contenuti nel decreto legislativo n. 112 del 2015, modificando, nel senso indicato dalla direttiva, il comma 2 dell'articolo 12. Segnala che la direttiva 2016/2370 sancisce il principio in base al quale alle imprese ferroviarie è concesso, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria di tutti gli Stati membri, per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri, fatto salvo quanto previsto dal regolamento (CE) 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia. Osserva che le imprese ferroviarie hanno pertanto diritto di far salire passeggeri in ogni stazione e di farli scendere in un'altra, oltre al diritto all'utilizzo degli impianti di servizio ferroviari. Originariamente il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 112 del 2015, che ora viene abrogato, riservava tale possibilità esclusivamente ai servizi di trasporto internazionali di passeggeri. Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, dello schema di decreto, si prevede inoltre che tutte le licenze nazionali in corso di validità al 1o gennaio 2019 siano riconvertite in licenze ferroviarie, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle condizioni previste per il rilascio della licenza, mentre le imprese non titolari di licenza nazionale potranno richiedere capacità dell'infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento di servizi di trasporto ferroviario nazionale a partire dall'orario di servizio che inizia il 14 dicembre 2020. Rappresenta che l'articolo 10 inserisce un nuovo articolo 12-bis nel decreto legislativo n. 112 del 2015 relativo al diritto di accesso alle reti ad alta velocità, in cui si prevede che l'esercizio del diritto di accesso relativamente ai servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità può essere soggetto solo ai requisiti stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti. Osserva che Pag. 151sui termini per la richiesta di tracce orarie l'articolo 13, nel recepire quanto previsto dall'articolo 1, n. 11), della direttiva (UE) 2016/2370, prevede che il richiedente capacità di infrastruttura, al fine di effettuare un servizio di trasporto di passeggeri, ne informa i gestori dell'infrastruttura e gli organismi di regolazione interessati almeno diciotto mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario di servizio al quale la richiesta di capacità si riferisce. Fa presente che, per poter valutare il potenziale impatto economico sui vigenti contratti di servizio pubblico, gli organismi di regolazione provvedono a che siano informate, senza indebito ritardo e comunque entro dieci giorni, l'autorità competente che ha aggiudicato sul percorso in questione un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico, e le imprese ferroviarie che adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso di tale servizio di trasporto di passeggeri. Rileva quindi che tutte le imprese ferroviarie, sia quelle titolari di licenza ferroviaria al primo gennaio 2019, sia quelle che ne sono prive, devono formulare la richiesta di capacità dell'infrastruttura ferroviaria entro il 14 giugno 2019. Evidenzia che alcune delle disposizioni recate dagli articoli 15, 17, e 18 dello schema di decreto legislativo adeguano le competenze dell'organismo di regolazione – che, in Italia, è rappresentato dall'Autorità di regolazione dei trasporti – alla direttiva (UE) 2016/2370. Segnala, inoltre, che l'articolo 17 interviene relativamente ai controlli sulla separazione contabile da parte dell'Autorità e sulla trasparenza finanziaria; in particolare, si prevede la possibilità di effettuare audit sia interni che esterni presso i gestori dell'infrastruttura, gli operatori degli impianti di servizio e, se del caso, le imprese ferroviarie. Rileva che, tra le altre disposizioni, l'articolo 5, recependo l'articolo 1, n. 9 della direttiva, introduce, tra i requisiti di onorabilità per il rilascio della licenza ferroviaria, la mancanza di condanne «per illeciti penali gravi connessi a obblighi derivanti da contratti collettivi vincolanti in conformità del diritto nazionale, ove applicabili». Osserva che l'articolo 7 introduce un nuovo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 112 del 2015, relativo ai soli gestori di infrastrutture ferroviarie regionali che rientrino nel campo di applicazione del decreto. L'articolo 11 prevede l'introduzione di un sistema comune d'informazione e di biglietteria integrata che dovrà fornire una offerta di biglietti, biglietti cumulativi e prenotazioni, con riferimento ai servizi di trasporto passeggeri che si svolgono a condizioni di libero mercato e non soggetti a contribuzione pubblica. L'articolo 16 integra le misure speciali da adottare in caso di perturbazioni, prevedendo che le imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto di passeggeri predispongano piani di emergenza e li trasmettano al gestore dell'infrastruttura affinché tali piani siano adeguatamente coordinati per fornire assistenza ai passeggeri, ai sensi del regolamento (CE) n. 1371/2007, nel caso di grave interruzione del servizio. L'articolo 18 prevede che la differenziazione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, già prevista attualmente per incentivare l'utilizzo di treni dotati del sistema di controllo ETCS (European Train Control System), sia fatta nel rispetto dei criteri definiti dall'organismo di regolazione e non comporti globalmente un aumento delle entrate del gestore dell'infrastruttura.

  Guido Germano PETTARIN (FI) segnala che il suo Gruppo ha analizzato con attenzione i testi e la relativa documentazione della normativa in titolo che presenta profili di elevata complessità. Ricorda che l'obiettivo del testo all'esame è la liberalizzazione del mercato del trasporto ferroviario passeggeri, costituendo altresì l’incipit della liberalizzazione del mercato del trasporto ferroviario delle merci. Osserva, tuttavia, come, dall'impianto delineato, risulti che le scelte sui servizi di trasporto saranno, di fatto, lasciate al mercato. Il testo, infatti, a suo avviso tralascia di occuparsi delle differenti esigenze dei diversi territori e manca di programmazione. Per esemplificare Pag. 152come le esigenze siano variegate nell'ambito di territori differenti, segnala il caso della situazione del sistema ferroviario nel nord-est, ove, di fatto, la rete ferroviaria si conclude a Mestre tagliando fuori la regione Friuli-Venezia Giulia. Ritiene che le rilevanti conseguenze del provvedimento all'esame richiedano un necessario approfondimento istruttorio; peraltro ricorda che la IX Commissione Trasporti, competente per il merito, ha già calendarizzato audizioni in materia. In tal senso, riterrebbe utile svolgere le audizioni, congiuntamente alla Commissione competente per il merito, dei soggetti maggiormente interessati, cioè le imprese ferroviarie e le loro associazioni di rappresentanza – peraltro non solo quelle nazionali –, i gestori delle reti, l'Autorità di regolazione dei trasporti, le organizzazioni sindacali. Conclude ricordando che in gioco ci sono profili economici strategici, nonché strategico-militari, assai cospicui: in tal senso, sottolinea l'importanza che ha il porto di Trieste con i suoi alti fondali, di fatto una rarità nel mare Adriatico, che consente l'attracco alle grandi navi e potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo per il sistema Italia se fosse possibile un'effettiva intermodalità nel trasporto merci e segnala come occorrerebbe, anche a livello europeo, una riflessione sulle infrastrutture ferroviarie che percorrono la regione dei Balcani al fine di non lasciare tale area solo sotto l'influenza cinese.

  Andrea CRIPPA, presidente, nel riservarsi di riferire al presidente la richiesta di audizioni formulata dall'onorevole Pettarin, affinché sia trattata in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ricorda che la competenza della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea riguarda i profili relativi al corretto recepimento della normativa dell'Unione europea, mentre le valutazioni di merito potranno essere affrontate in sede di discussione del provvedimento presso la IX Commissione.

  Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, concorda con le valutazioni del collega Pettarin e si dice disposta ad approfondire l'esame qualora utile per il prosieguo dei lavori.

  Elena MURELLI (Lega) ritiene necessario approfondire la tematica, soprattutto per l'aspetto che riguarda gli investimenti infrastrutturali. Segnala, infatti, che sempre più risorse sono destinate all'alta velocità e sempre meno alle infrastrutture dedicate al trasporto passeggeri ordinario: peraltro a essere penalizzato non risulta il solo trasporto passeggeri in zone montane, ma persino quello in zone a vocazione turistica, come la Romagna, che in alcuni periodi vede congestionare la rete per l'arrivo di grandi flussi di turisti che si sommano al già rilevante numero di passeggeri che viaggiano ordinariamente su quelle tratte ferroviarie. Sottolinea che l'alta velocità può avere ricadute negative anche sulle altre tipologie di trasporto, come dimostra quanto già successo in occasione di interruzioni alla linea dell'alta velocità che hanno bloccato anche il trasporto ordinario. Sottolinea l'importanza di investire nelle infrastrutture che realizzino un maggior grado di intermodalità, anche partecipando ai bandi ad essa dedicati – peraltro in un contesto nel quale l'Unione europea invita a investire sul trasporto merci –, che rappresenterebbe, a suo avviso, una notevole occasione per l'Italia, consentendo di attrarre quelle imprese che attualmente evitano di passare nel territorio nazionale per le carenze del sistema di trasporto delle merci su rotaia. Conclude auspicando che la Commissione possa utilizzare ogni mezzo a sua disposizione per influire, con il suo lavoro, sul miglioramento della situazione infrastrutturale e del trasporto ferroviario del Paese.

  Guido Germano PETTARIN (FI), intervenendo per una precisazione, anche in vista di un auspicato approfondimento istruttorio, osserva che, esercitando un opportuno coordinamento tra le competenze della Commissione competente per il merito e la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, che comunque è interessata Pag. 153alla corretta declinazione del principio di libertà di concorrenza, principio cardine dell'Unione europea, si potrebbe, a suo avviso, concretamente intervenire per tutelare al meglio gli interessi del Paese.

  Andrea CRIPPA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo.
Atto n. 41.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Marco MAGGIONI (Lega), relatore, ricorda che la direttiva 2016/1065 modifica la direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell'IVA con riferimento alle operazioni che comportano l'utilizzo di buoni, introducendo allo scopo una specifica normativa. Fa presente che, tra gli scopi della disciplina speciale, vi è quello di garantire un trattamento uniforme e certo, assicurare la coerenza con i principi di un'imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, evitare incoerenze, distorsioni della concorrenza, la doppia imposizione o la non imposizione e ridurre il rischio dell'elusione fiscale. Oggetto delle nuove disposizioni sono i buoni che possono essere utilizzati per il riscatto contro beni o servizi, escludendo dunque gli strumenti che conferiscono al titolare il diritto ad uno sconto all'atto dell'acquisto di beni o servizi, ma che non danno diritto a ricevere tali beni o servizi. Segnala che per buono corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, quindi uno strumento che conferisce al titolare il diritto all'acquisto di beni e servizi. Si tratta quindi di strumenti che conferiscono al detentore il diritto di beneficiare di determinati beni o servizi. Fa presente che la delega al recepimento della direttiva (UE) 2016/1065 è contenuta all'articolo 1, commi 1 e 2, e nell'Allegato A della legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017), che rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Segnala che il termine di recepimento della direttiva 2016/1065 è fissato al 31 dicembre 2018. Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega, secondo la legge n. 234 del 2012, sarebbe scaduto il 31 agosto 2018; tuttavia, per effetto delle norme appena richiamate, poiché il termine per l'espressione del parere parlamentare scade il 9 ottobre 2018, il termine per la delega risulta prorogato di tre mesi e, cioè, al 30 novembre 2018. Illustra il contenuto dello schema, la cui finalità è quella di individuare il momento in cui le operazioni economiche sottostanti all'utilizzo del buono-corrispettivo si considerano effettuate ai fini dell'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto. A tale scopo, i buoni-corrispettivo sono distinti in due tipologie: monouso e multiuso. Per i primi è prevista il momento impositivo insorge già in sede di emissione, essendo l'operazione (cessione di beni o prestazione di servizi) identificata in ogni suo elemento e, pertanto, nota la disciplina applicabile. Per i secondi rileva, ai fini IVA, l'utilizzo dei buoni da parte del possessore, non essendo certi i presupposti dell'imposta all'atto dell'emissione degli stessi. La distinzione, quindi, è fondata sulla disponibilità delle informazioni necessarie per la tassazione già al momento dell'emissione del buono-corrispettivo (monouso) o al momento del riscatto (multiuso), qualora l'utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore. Osserva in particolare, che l'articolo 1 dello schema di decreto recepisce le disposizioni della direttiva inserendo nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in Pag. 154materia di imposta sul valore aggiunto tre nuovi articoli (6-bis, 6-ter e 6-quater) e aggiungendo il comma 5-bis all'articolo 13 del decreto stesso. Fa presente che l'articolo 6-bis fornisce la definizione di buono-corrispettivo stabilendo che si tratta di uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative. Conformemente al considerando 6 della direttiva, osserva che i buoni vanno distinti dagli strumenti di pagamento in quanto i primi hanno connesso alla propria natura il diritto a ricevere beni e servizi, mentre i secondi hanno come unica finalità quella di effettuare il pagamento. Rileva che l'articolo 6-ter stabilisce che il buono-corrispettivo è da considerarsi monouso se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto. Segnala che pertanto, la cessione o la prestazione, che il buono incorpora, possono essere tassate al momento della sua emissione in quanto le informazioni minime necessarie per la tassazione del buono sono disponibili al momento dell'emissione. Il comma 2 dell'articolo 6-ter, disciplinando la circolazione del buono corrispettivo monouso, stabilisce che ogni trasferimento del buono precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione. Essendo noti già al momento dell'emanazione tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell'operazione (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione) ogni trasferimento è considerato alla stessa stregua della cessione dei beni o della prestazione dei servizi che il buono incorpora. Da ciò consegue che essendo stata assoggetta a imposizione l'emissione del buono-corrispettivo monouso, nonché ogni eventuale trasferimento dello stesso, la successiva consegna dei beni o esecuzione della prestazione di servizi non assume rilevanza ai fini dell'imposta. Il comma 3 dell'articolo in esame disciplina il caso in cui il soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo monouso sia diverso da quello che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio: in tal caso si deve ritenere la che il cedente o prestatore abbia effettuato l'operazione nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo monouso. Rileva che l'articolo 6-quater stabilisce che un buono-corrispettivo si considera multiuso se, contrariamente a quanto previsto per il buono monouso, al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto. Non essendo note al momento dell'emissione le informazioni minime necessarie per la tassazione del buono, non è possibile determinare con certezza il trattamento ai fini IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi; l'imposta diventerà esigibile solo nel momento in cui i beni sono ceduti o i servizi prestati. Il comma 2 dell'articolo 6-quater, proprio come conseguenza dell'impossibilità di determinare con certezza il trattamento fiscale al momento dell'emissione del buono multiuso, prevede che ogni trasferimento del buono precedente all'accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione. Il comma 3 dispone che la cessione o la prestazione a cui il buono corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuate al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 (effettuazione delle operazioni) del decreto IVA, assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi. Infine, il comma 4 specifica che qualora il trasferimento Pag. 155di un buono-corrispettivo multiuso intercorra tra soggetti diversi da quelli tra i quali interviene la cessione dei beni o la prestazione dei servizi, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Pertanto, nel caso previsto al comma 4, la totalità delle operazioni imponibili associate a un buono corrispettivo multiuso, ad esempio la fornitura di un servizio di distribuzione, è soggetta ad IVA. Rileva che il comma 5-bis, aggiunto all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 determina la base imponibile delle operazioni relative ai buoni-corrispettivo. Il comma non contiene specifiche previsioni per quanto concerne la base imponibile applicabile ai buoni-corrispettivo monouso in quanto per questi rileva il corrispettivo dovuto per il buono stesso. Segnala che la norma disciplina, invece, espressamente i criteri di determinazione della base imponibile delle operazioni relative ai buoni-corrispettivo multiuso in quanto tali operazioni sono individuate solo al momento del riscatto. Rileva che il primo periodo del comma stabilisce che la base imponibile dell'operazione soggetta a imposta è costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo multiuso o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Fa presente, inoltre, che, qualora il buono multiuso sia usato parzialmente, la base imponibile è pari alla parte corrispondente del corrispettivo o del valore monetario del buono. Infine, l'ultimo periodo del comma prevede che per i servizi di distribuzione e simili di un buono-corrispettivo multiuso la base imponibile, comprensiva dell'imposta, nel caso in cui il trasferimento interviene tra soggetti diversi da quelli tra i quali interviene la cessione dei beni o la prestazione dei servizi, e qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, è costituita dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l'importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo. Precisa che l'articolo 2 dello schema di decreto fissa il termine per l'applicazione della nuova disciplina: le disposizioni di cui all'articolo si applicano ai buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31 dicembre 2018, in analogia con l'articolo 410-bis della direttiva. Osserva che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria per cui tutte le disposizioni del decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala, infine, che l'articolo 4 prevede che il decreto in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  Guido Germano PETTARIN (FI) rileva preliminarmente come sarebbe necessario definire con precisione quale sia il principio che si intende affermare in tema di buoni corrispettivo, sottolineando che vi sono rilevanti profili attinenti alla libertà di concorrenza dovuti agli effetti provocati dai differenti regimi IVA connessi alle diverse operazioni intra o extra-comunitarie. Riterrebbe, quindi, utile un approfondimento istruttorio mediante specifiche attività conoscitive.

  Marco MAGGIONI (Lega), relatore, convenendo sull'opportunità di svolgere approfondimenti istruttori sul merito della questione, osserva come essi, in considerazione delle competenze della Commissione, potrebbero essere utilmente svolti presso la VI Commissione.

  Cristina ROSSELLO (FI) si associa alla richiesta del deputato Pettarin.

  Andrea CRIPPA, presidente, nel riservarsi di segnalare la questione al presidente affinché possa essere trattata in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rileva come i deputati potranno comunque partecipare ad audizioni eventualmente organizzate anche presso altre Commissioni. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi.
Atto n. 42.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 (cosiddetta Anti Tax Avoidance Directive – ATAD), che fa parte del cosiddetto pacchetto antielusione (Anti Tax Avoidance Package) varato dalla Commissione europea per introdurre negli Stati membri un insieme di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale. Sono recepite inoltre le norme di modifica alla direttiva ATAD recate dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 (cosiddetta ATAD 2), che ha innovato la direttiva 2016/1164 in tema di disallineamenti da ibridi, vale a dire le differenze nella qualificazione giuridica dei pagamenti tra giurisdizioni diverse, che coinvolgono i Paesi terzi. Fa presente che la direttiva 2016/1164/UE si basa sulle raccomandazioni dell'OCSE del 2015 volte ad affrontare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (progetto BEPS): si tratta di azioni per contrastare le politiche di pianificazione fiscale aggressiva e per evitare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso altri con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle imprese multinazionali, puntando a stabilire regole uniche e trasparenti condivise a livello internazionale. In particolare, rileva che la direttiva intende contrastare quelle pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, introducendo una serie di limiti alla pianificazione fiscale aggressiva, con particolare riferimento alle situazioni in cui i gruppi societari sfruttano le disparità esistenti fra i sistemi fiscali nazionali. Osserva che le aree tematiche che sono affrontate dalla direttiva sono le seguenti: limiti alla deducibilità degli interessi passivi. Rileva che, per contrastare lo spostamento dei profitti attraverso operazioni di indebitamento all'interno delle società del gruppo, l'articolo 4 della direttiva introduce la cosiddetta earning-stripping rule, che impone agli Stati membri di dotarsi di una normativa che limiti la deducibilità degli interessi passivi ad un importo non superiore al 30 per cento degli utili imponibili del contribuente al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (cosiddetto EBITDA). Rileva che la direttiva fa salve eventuali disposizioni specifiche contro la thin capitalisation le quali, qualora già presenti nella legislazione domestica, non dovranno essere abrogate, ma potranno convivere con il limite stabilito dalla direttiva; con riferimento alla tassazione in uscita (cosiddetta exit tax), per evitare che i gruppi spostino i propri asset (specialmente quelli immateriali, quali brevetti e proprietà intellettuali) verso Stati con tassazione più favorevole, l'articolo 5 stabilisce che gli Stati membri devono dotarsi di una disciplina specifica della tassazione in uscita, che deve essere computata come la differenza tra valore di mercato degli asset al momento dell'uscita dallo Stato e il loro valore fiscale; con l'articolo 6 viene introdotta una clausola generale antiabuso (General Anti-Abuse Rule) secondo cui, per l'imposizione delle società, gli Stati membri sono tenuti a ignorare le costruzioni, giuridiche o fiscali, che, poste in essere allo scopo principale di ottenere un vantaggio fiscale in contrasto con l'oggetto o la finalità del diritto applicabile, non sono genuine avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Evidenzia che una costruzione o una serie di costruzioni sono considerate «non genuine» nella misura in cui non sono state poste in essere per valide ragioni commerciali che rispecchiano la realtà Pag. 157economica; con riferimento alle società controllate estere (controlled foreign companies – CFC), la direttiva (articolo 7) persegue lo scopo di evitare che i gruppi societari trasferiscano i propri utili verso società del gruppo aventi sede in Stati con un'imposizione più favorevole, per ridurre gli oneri fiscali complessivi. Osserva che, come emerge anche dalle premesse, le norme sulle CFC intendono riattribuire i redditi di una società controllata soggetta a bassa imposizione alla società madre; quest'ultima è quindi tassabile per i redditi che le sono stati attribuiti nello Stato in cui è residente a fini fiscali. Fa presente che gli Stati membri possono esentare da tale disciplina alcune entità con scarsi utili o uno scarso margine di profitto che comportano rischi minori di elusione fiscale; la direttiva si occupa anche di disciplinare il fenomeno dei cosiddetti disallineamenti da ibridi, di cui all'articolo 9, vale a dire della situazione che insorge tra un contribuente in uno Stato membro e un'impresa associata in un altro Stato membro, ovvero di una modalità strutturata tra parti negli Stati membri, in cui il seguente risultato è imputabile a differenze della caratterizzazione giuridica di uno strumento finanziario o di un'entità: lo stesso pagamento, le stesse spese o le stesse perdite sono dedotti sia nello Stato membro in cui il pagamento ha origine, le spese sono sostenute o le perdite sono subite sia in un altro Stato membro (doppia deduzione); o a un pagamento è applicata una deduzione nello Stato membro in cui il pagamento ha origine senza una corrispondente inclusione, a fini fiscali, dello stesso nell'altro Stato membro (deduzione senza inclusione). Evidenzia che, per evitare che i gruppi transnazionali possano avvantaggiarsi delle differenze dei sistemi legislativi dei Paesi membri per ridurre il loro onere fiscale, l'articolo 9 della direttiva prevede che, nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una doppia deduzione, la deduzione si applica unicamente nello Stato membro in cui il pagamento ha origine. Viceversa, nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una deduzione senza inclusione, la deduzione viene negata. Segnala che la direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 (cosiddetta ATAD 2) ha apportato modifiche alla direttiva (UE) 2016/1164, allo scopo di contrastare i cosiddetti disallineamenti da ibridi che coinvolgono i Paesi terzi, ovvero le differenze di trattamento fiscale a norma delle leggi di due o più giurisdizioni fiscali per ottenere una doppia non imposizione. Rileva che la direttiva 2016/1164, infatti, disciplina solo le regolazioni ibride da disallineamento fiscale derivate dall'interazione fra i regimi di imposizione delle società degli Stati membri. Sottolinea che l'obiettivo della modifica, dunque, è quello di applicare tali norme a tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sulle società in uno Stato membro, comprese le stabili organizzazioni di entità residenti in Paesi terzi. Rileva che la direttiva del 2017 prevede inoltre l'esclusione, facoltativa per uno Stato membro, dal campo di applicazione della direttiva di talune operazioni finanziarie. Segnala che la delega al recepimento della direttiva 2016/1164 è contenuta nella legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017). Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 31 dicembre 2018, ad eccezione delle norme sull’exit tax, per le quali il termine è fissato al 31 dicembre 2019. Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega, secondo la legge n. 234 del 2012, sarebbe scaduto il 31 agosto 2018; tuttavia, per effetto della legge appena richiamata, poiché il termine per l'espressione del parere parlamentare scade il 9 ottobre 2018, il termine per la delega è prorogato di tre mesi e, cioè, al 30 novembre 2018. Ricorda inoltre che la direttiva (UE) 2017/952, che ha modificato la direttiva (UE) 2016/1164, reca disposizioni destinate ad entrare in vigore il 1o gennaio 2020, un anno in più rispetto alla direttiva 2016/1164. Passando ad illustrare il contenuto dello schema di decreto in esame, ricorda preliminarmente che il provvedimento è suddiviso in sei Capi. Il Capo I (articolo 1) interviene sulla vigente disciplina della deducibilità degli interessi passivi: per effetto delle nuove norme, i limiti Pag. 158di legge si applicano anche agli interessi capitalizzati, introducendo una nuova definizione degli interessi passivi (ed attivi) e degli oneri (e proventi) assimilati rilevanti a fini fiscali; lo schema rende riportabile in avanti anche l'eccedenza di interessi attivi rispetto a quelli passivi; si adotta un concetto di ROL (risultato operativo lordo) basato sulla normativa fiscale, in luogo di quella contabile. Osserva che, con il Capo II e, segnatamente, agli articoli 2 e 3, lo schema intende recepire l'articolo 5 della direttiva relativo alla cosiddetta imposizione in uscita, chiarendo le condizioni alle quali i contribuenti sono soggetti ad imposta nel caso di trasferimento all'estero di attivi secondo il valore di mercato degli attivi trasferiti, al netto delle perdite. Fa presente che il Capo III (articolo 4), Sezione I dello schema introduce disposizioni in materia di tassazione dei proventi di società controllate non residenti (disciplina CFC – Controlled Foreign Companies). La norma è volta ad imputare al soggetto residente tutti i redditi del soggetto controllato non residente, localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, qualora quest'ultimo realizzi proventi per oltre un terzo derivanti da cosiddetta passive income, specifiche categorie di reddito, tra cui quelli di capitale, non derivanti da attività operativa. Evidenzia che viene introdotto, anche in seno a tale disciplina, il cosiddetto valore di mercato e si modifica la nozione di controllo societario rilevante ai fini della predetta imputazione. Di conseguenza l'articolo 5 dello schema in esame modifica la vigente normativa in tema di dividendi e plusvalenze. Viene introdotto inoltre l'articolo 47-bis nel testo unico sulle imposte sui redditi, ai sensi del quale sono previsti criteri specifici per l'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, facendo riferimento al livello di tassazione effettivo o a quello nominale, a seconda che la partecipazione sia o non sia di controllo. Fa presente che il Capo IV dello schema (articoli da 6 a 11) contiene le disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi. Tali misure sono, in sintesi, volte a contrastare gli effetti derivanti dalla diversa qualificazione del medesimo strumento finanziario, pagamento, entità o stabile organizzazione in differenti sistemi fiscali. Da tali «disallineamenti» possono derivare dei vantaggi fiscali sproporzionati per le società e, per converso, una riduzione delle entrate per alcuni Paesi membri. Osserva, in particolare, che l'articolo 6 reca le definizioni rilevanti: vengono definiti i fenomeni che la normativa intende contrastare, quali la doppia deduzione e la deduzione senza inclusione, e viene fornito un elenco esemplificativo di situazioni riconducibili alla fattispecie del «disallineamento da ibridi». Segnala che l'articolo 7 identifica il ruolo dello Stato italiano rispetto alle differenti posizioni attive e passive oggetto della normativa in commento. Rileva che l'articolo 8 detta la disciplina delle misure di contrasto alle conseguenze fiscali del disallineamento da ibridi. Evidenzia che l'articolo 9 prevede una misura di contrasto ai disallineamenti da ibridi cosiddetti «inversi», che corrispondono a casi di «deduzione non inclusione» derivanti dall'attribuzione di componenti positivi di reddito ad entità considerate trasparenti ai fini della legge dello Stato di localizzazione dell'entità e opache ai fini della legge dello Stato di localizzazione dei soggetti che detengono un interesse rilevante nell'entità. Segnala che l'articolo 10 disciplina le misure di contrasto ai fenomeni di doppia deduzione derivanti dai casi di doppia residenza fiscale del soggetto passivo. Rileva che l'articolo 11 dello schema disciplina gli aspetti concernenti l'accertamento delle violazioni alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi. Fa presente che l'articolo 12 ridefinisce, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, la nozione di intermediari finanziari e delle holding finanziarie e non finanziarie, alle quali si applicano specifiche disposizioni per alcuni settori della direttiva ATAD, tra cui la limitazione alla deducibilità degli interessi passivi. Il criterio che presiede all'individuazione della categoria prende in considerazione le caratteristiche del bilancio degli enti coinvolti nella relativa disciplina. Rileva che l'articolo 13 contiene le disposizioni transitorie, l'articolo 14 effettua le abrogazioni Pag. 159conseguenti alla nuova disciplina e, infine, all'articolo 15 sono contenute le disposizioni finanziarie.

  Andrea CRIPPA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 19 settembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Andrea CRIPPA.

  La seduta comincia alle 9.40.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo.
COM(2018)394.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 settembre 2018.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), relatore, nell'annunciare preliminarmente la piena disponibilità ad accogliere eventuali osservazioni ed integrarle nel documento, ove possibile, formula, tenuto conto anche delle audizioni svolte nella seduta di martedì 18 settembre, una proposta di documento che valuta conforme al principio di sussidiarietà il provvedimento in titolo (vedi allegato 1).
  Chiede inoltre ai gruppi una valutazione in ordine all'opportunità di trasmettere il documento alle istituzioni europee.

  Andrea CRIPPA, presidente, concorde la Commissione, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 9.45, è ripresa alle 10.10.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) segnala alcuni spunti di riflessione come contributo alla discussione anche ai fini di un'integrazione alla proposta formulata dal relatore, segnalando la necessità di assicurare una maggior tutela all'agricoltura di montagna, attività che ha peculiari differenze dall'agricoltura di pianura, e che ha anche conseguenze diverse in termini di indennità di compensazione. Ritiene, in proposito, che andrebbe rivista la definizione di «agricoltore attivo», contenuta nel regolamento, considerando che gli agricoltori di montagna patiscono qualche difficoltà a riconoscervisi posto che la particolarità del loro territorio li costringe a diversificare le loro occasioni di reddito e quindi ad intraprendere, affiancandole a quella agricola, anche altre attività: ricorda che il possesso dei requisiti previsti per tale definizione condiziona l'accesso degli agricoltori ai benefici legati al primo e secondo pilastro della politica agricola comunitaria. Segnala, quindi, talune criticità concernenti la concreta attuazione di quanto previsto nel cosiddetto «OCM ortofrutta», poiché la proposta di regolamento consentirebbe di elaborare programmi operativi basati sul modello dell'OCM frutta anche per altri settori delicati come il latte. Ritiene infine auspicabile che la corresponsione delle indennità compensative, nella prossima PAC, avvengano su basi diverse dalle attuali per gli agricoltori di montagna.

  Marco MAGGIONI (Lega) ritiene che il punto centrale della discussione in materia di politica agricola dell'Unione europea riguardi la considerazione che quest'ultima Pag. 160ha della agricoltura europea in quanto tale. Ha infatti il timore che si voglia trasformare l'Unione europea in un indistinto mercato di consumatori – peraltro di prodotti di Paesi terzi –, piuttosto che di produttori agricoli, come ritiene era in origine, agli albori della sua fondazione, quando la CEE destinava al settore il 50 per cento delle sue risorse. Essendo questo il quadro generale che si va delineando, ritiene che qualunque strumento politico sia a disposizione per combattere questa deriva sia utile. Sottolinea che ridurre il sostegno all'agricoltura europea possa arrecare ad essa un grave pregiudizio: l'Unione europea deve essere un luogo di produzione agricola – peraltro non di sola produzione di nicchia – e non solo di consumo.

  Marina BERLINGHIERI (PD) come riflessione generale, ricorda che l'Italia è un grande Paese, peraltro, fondatore dell'Unione europea. Ha quindi la responsabilità di tutelare i propri interessi stando all'interno della casa Unione europea che è stato e rimane un luogo di pace e prosperità: sottolinea che tale difesa l'Italia è in grado di farla senza timori in quanto il nostro Paese ha tutti i titoli per farlo. Per quanto riguarda la proposta formulata dal relatore ritiene che si debba omettere la parte che evoca rischi di oneri aggiunti e maggiorazioni di spesa in relazione alle norme in materia ambientale e sanitaria in quanto, per come è scritta, sembra affermare l'intenzione italiana di evitare di trovare risorse per le citate finalità.

  Cristina ROSSELLO (FI) condividendo le considerazioni del collega Maggioni sottolinea la necessità che siano tutelati gl'interessi di specifici settori anche nel senso di tutelare l'indotto dell'agricoltura e quindi il suo sistema produttivo nell'insieme. Segnala anche la indisponibilità del suo Gruppo a non trasmettere il documento alle istituzioni europee, come proposto dal relatore, in funzione di segnale politico.

  Giuseppina OCCHIONERO (LeU) si associa alle considerazioni della collega Berlinghieri e ritiene che la proposta formulata dal relatore debba chiarire il richiamato aspetto in materia ambientale e sanitaria.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), relatore, ringraziato il collega Maggioni per il quadro generale che ha illustrato, e dal quale ritiene non si possa prescindere, propone di riformulare la proposta di documento accogliendo i suggerimenti delle colleghe Berlinghieri – omettendo la parte da lei indicata – e Rossini – aggiungendo in premessa uno specifico riferimento all'agricoltura di montagna, nonché la proposta della deputata Rossello, relativa all'invio del documento conclusivo alle istituzioni europee (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, all'unanimità, approva la proposta di documento come riformulata dal relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 10.30.

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