CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 settembre 2018
60.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 63

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 settembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.40.

Sull'ordine dei lavori

  Francesco BOCCIA (PD) ricorda l'onorevole Carlo Dell'Aringa, scomparso nella giornata di ieri, già membro della Commissione bilancio nel corso della passata legislatura, ai lavori della quale ha dato un contributo importante e prezioso. Chiede, Pag. 64pertanto, che la presidenza stabilisca una data in cui la Commissione possa commemorare l'onorevole Dell'Aringa in modo adeguato, anche in presenza dei suoi familiari.

  Claudio BORGHI, presidente, condividendo la richiesta dell'onorevole Boccia, si associa al ricordo dell'onorevole Dell'Aringa, che ha conosciuto come docente dell'Università Cattolica di Milano.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.
Atto n. 35.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 1o agosto 2018.

  Claudio BORGHI, presidente, comunica che, mancando ancora il parere del Consiglio di Stato, il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Atto n. 36.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 1o agosto 2018.

  Claudio BORGHI, presidente, comunica che, mancando ancora il parere del Consiglio di Stato, il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale.
Atto n. 37.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Cosimo ADELIZZI (M5S) fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziario in attuazione della delega al Governo recata dall'articolo 1, comma 18, della legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.
  Relativamente agli articoli da 1 a 8, in materia di revisione della disciplina del casellario giudiziale, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione considerato il carattere prevalentemente ordinamentale delle norme e tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica con particolare riferimento all'indicazione delle somme disponibili per adeguamenti tecnici e del sistema informatico.
  Al fine di verificare l'effettività della clausola di neutralità di cui all'articolo 8, ritiene che andrebbe confermato – con particolare riguardo alle nuove modalità di certificazione ed acquisizione delle stesse mediante consultazione del Sistema informativo del casellario, previa stipula a titolo gratuito di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate e il Ministero della giustizia – che i soggetti pubblici interessati possano far fronte ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse esistenti.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero della giustizia relativa ai profili finanziari del provvedimento (vedi allegato 1).

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  Cosimo ADELIZZI (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (Atto n. 37),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che gli adempimenti previsti dal provvedimento potranno essere effettuati dalle amministrazioni pubbliche interessate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione.
Atto n. 38.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, fa presente che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 83 e 91, della legge n. 103 del 2017, reca disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il provvedimento, corredato di clausola di neutralità finanziaria, reca disposizioni volte ad armonizzare le procedure di liquidazione, da parte degli uffici giudiziari, delle spese per le attività di intercettazione. Al riguardo, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che, tra l'altro, riferisce che il provvedimento non determina una vera e propria accelerazione di siffatte procedure, ma costituisce un'iniziativa utile per contrastare il contenzioso dovuto ai ritardi nei pagamenti delle fatture. Tenuto conto di tale finalità, il provvedimento sembra peraltro complessivamente suscettibile di determinare effetti di cassa, almeno nel periodo iniziale di applicazione. Ritiene quindi utile acquisire elementi volti a confermare che le prevedibili dinamiche di spesa risultino comunque compatibili con le previsioni già scontate ai fini dei tendenziali e con i relativi stanziamenti di bilancio. Prende atto infine che la relazione tecnica precisa che agli adempimenti previsti le competenti amministrazioni potranno provvedere nel quadro delle risorse esistenti.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero della giustizia relativa ai profili finanziari del provvedimento (vedi allegato 2).

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto recante disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione (Atto n. 38), Pag. 66
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:
    il provvedimento in oggetto attua una vera e propria armonizzazione delle procedure di liquidazione delle fatture relative alle prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione che non altera l'attuale cronoprogramma dei pagamenti;
    questi ultimi saranno comunque contenuti nei limiti delle risorse attualmente disponibili sul capitolo 1363 «Spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni» che reca uno stanziamento, sia in termini di competenza sia di cassa, di euro 230.718.734 per l'anno 2018 e di euro 221.718.734 per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario.
Atto n. 39.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. I contenuti normativi dello schema fanno seguito ai pareri contrari già formulati dalle Commissioni parlamentari ai sensi del comma 83 dell'articolo unico della legge n. 103 del 2017 previsto dallo schema di decreto già trasmesso nel corso della XVII legislatura (A.G. 501). Ciò ha indotto il Governo ad elaborare un nuovo testo del decreto legislativo e a trasmetterlo nuovamente alle Camere, così avviando un nuovo procedimento di esercizio della delega, con conseguente attivazione, per la prima volta, della proroga di sessanta giorni del relativo termine (prevista dal citato comma 83).
  La materia trova la sua fonte normativa nelle deleghe contenute all'articolo 1, comma 85, lettere a), d), i), 1), m), o), r), t) ed u), della legge 23 giugno 2017, n. 103. In proposito, va evidenziato che il comma 92 del citato articolo della legge delega prevede che dall'attuazione dei decreti legislativi predisposti in attuazione della medesima non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I commi 93 e 94 stabiliscono poi che i medesimi decreti legislativi debbano in ogni caso essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria delle norme ivi contenute ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esse derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura e che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi debbano essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le necessarie risorse finanziarie.
  In merito all'articolo 1, recante modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di assistenza sanitaria, pur convenendo in linea di massima con le considerazioni svolte dalla relazione tecnica, che implicitamente concludono qualificando come complessivamente «ordinamentali» le disposizioni proposte, ritiene utile evidenziare che alcune norme del presente articolo appaiono suscettibili perlomeno di alterare la gamma dell'offerta dei servizi sanitari; determinando, perciò il Pag. 67rischio che anche se solo medio tempore possano emergere nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Conseguentemente appaiono utili rassicurazioni in relazione ad alcune specifiche norme circa la piena sostenibilità di tali interventi, a valere delle sole risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente.
  In particolare, sembrerebbero indispensabili chiarimenti in merito alla prevista diffusione, fra i detenuti, tramite appropriati strumenti pubblicitari, della carta dei servizi sanitari (comma 3 del nuovo testo). Ritiene, inoltre che andrebbe chiarita la portata innovativa della disposizione (comma 10 del nuovo testo) che assicura ai detenuti il necessario supporto psicologico contestualmente al programma terapeutico volto al cambiamento di sesso.
  Ravvisa analoghe perplessità anche in merito al previsto diritto, riconosciuto dalla norma ai detenuti ed internati durante la loro permanenza nelle strutture penitenziarie, a ricevere una assistenza sanitaria connotata da «frequenti riscontri», e indipendente dalla richiesta degli interessati (comma 7 del nuovo testo), per cui andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'effettiva esperibilità di tali compiti, potendo a tal fine avvalersi l'Amministrazione penitenziaria delle sole risorse umane e strumentali per essa già previste a legislazione vigente.
  In tal senso, evidenzia che la norma prevede, commi 8 e 9 del nuovo testo, che il servizio sanitario dell'istituto debba garantire «quotidianamente» la visita medica a coloro che ne facciano richiesta, assicurando la continuità trattamentale e terapeutica anche in caso di trasferimento in altre strutture penitenziarie.
  In relazione al previsto conferimento al direttore generale della ASL competente del compito di disporre visite ispettive presso gli istituti penitenziari, ai fini di accertare l'adeguatezza delle misure di profilassi adottate e delle condizioni igieniche generali degli istituti penitenziari (comma 13 del nuovo testo), ritiene che andrebbe confermato che tali attività possano essere compiute potendo le strutture sanitarie avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente. Per contro, appaiono rivestire rilievo meramente nominalistico o comunque estremamente limitato le altre previsioni riportate ai restanti commi del nuovo articolo 11 dell'ordinamento penitenziario.
  Relativamente all'articolo 2, recante modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in tema di assistenza sanitaria, e all'articolo 3, concernente modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di semplificazione delle procedure, non ha nulla da osservare.
  Con riferimento all'articolo 4, relativo a modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione, sulla lettera b), punto 4), in merito alle audizioni a distanza, cioè tramite il collegamento audiovisivo, rileva che esse diventano la modalità normale di ascolto del detenuto nei casi in cui sia in un luogo fuori dalla circoscrizione del giudice. In tali casi, la normativa vigente (articolo 666 del codice di procedura penale richiamato dall'articolo 678 del medesimo codice) prevede l'audizione prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.
  Ritiene pertanto che andrebbe assicurata la disponibilità di adeguate dotazioni per fare fronte al conseguente maggior fabbisogno di collegamenti audiovisivi che d'altra parte comporterà un alleggerimento delle attività del magistrato del luogo.
  Ricorda che la relazione tecnica certifica la piena sostenibilità degli adempimenti connessi, a valere di risorse previste nel bilancio 2018-2020, relativamente alle risorse che sono state assegnate all'Amministrazione per l'informatizzazione della giustizia dalla legge di bilancio 2017.
  In merito all'articolo 5, recante modifiche in tema di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà e di sospensione e revoca delle misure alternative di procedura penale in tema di semplificazione, e all'articolo 6, concernente modifiche in tema di esecuzione delle pene Pag. 68accessorie ed espiazione della pena in misura alternativa, non ha nulla da osservare.
  In merito all'articolo 7, recante ulteriori misure di semplificazione in tema di accesso alle misure alternative, considerato il tenore ordinamentale delle disposizioni in esame, non ha nulla da osservare.
  In merito all'articolo 8, recante modifiche in tema di comunicazioni e attività di controllo, evidenzia che il Corpo di Polizia penitenziaria potrebbe risentire di un sensibile incremento dei fabbisogni rispetto alle funzioni attualmente svolte che sono qui estese alla vigilanza e controllo delle misure alternative alla detenzione.
  Ricorda che la relazione tecnica fornisce il quadro di sintesi delle dotazioni finanziare già previste dalla legislazione vigente per fronteggiare i fabbisogni di funzionamento e di personale per il Corpo della Polizia penitenziaria, che dovrebbero assicurare la congrua copertura delle funzioni, aggiuntive a quelle già previste dalla normativa vigente, assegnate dalla norma in esame.
  Sul punto, segnala che la relazione tecnica non dovrebbe limitarsi alla mera indicazione delle risorse, ma dovrebbe partire da una stima dei fabbisogni previsti per tali nuove funzioni riconducibili d'ora innanzi al Corpo di Polizia penitenziaria, fornendosi conseguentemente indicazioni in merito alle maggiori spese di funzionamento e di personale da sostenersi, sulla base di una verosimile stima degli accessi e verifiche che potranno essere richiesti, in ragione annua, dall'autorità giudiziaria, in relazione ai compiti affidati con la norma in tema di esecuzione penale esterna.
  Per le considerazioni di natura contabile, rinvia all'articolo 12.
  In relazione all'articolo 9, recante modifiche in tema di competenze degli uffici locali di esecuzione esterna, non ha osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 10, recante modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, rinvia alle considerazioni già formulate in merito all'articolo 8.
  Con riferimento all'articolo 11, concernente modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di trattamento penitenziario, per i profili di quantificazione, relativamente alle lettere a) e b) ritiene che occorra evidenziare che la norma presenta riflessi finanziari alla luce della previsione di tipi di alimentazione distinti in base al credo religioso, sia pure su richiesta e ove possibile.
  Sul punto, pur considerando che la relazione tecnica pone specifico riferimento ad una integrazione intervenuta ad hoc della dotazione annua del capitolo/piano gestionale, che sarebbe stata predisposta con riferimento alla dotazione del bilancio 2018-2020, sottolinea che l'adeguatezza del nuovo stanziamento complessivo, al netto della citata integrazione, andrebbe dimostrata in presenza di una stima certificata dei fabbisogni aggiuntivi previsti a tale specifico fine.
  Rileva che nel bilancio 2017 la dotazione del capitolo relativo al vitto allora «indistinto» dei detenuti (capitolo 1761, piano di gestione n. 1) iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia, era di circa 85 milioni di euro annui, mentre la nuova imputazione richiamata dalla relazione tecnica (capitolo 1766, piano di gestione n. 1), relativamente al bilancio 2018-2020, reca un aumento significativo con una previsione di spesa di circa 100 milioni di euro annui.
  Con riferimento alla lettera c), per i profili di quantificazione, premesso che la norma riconosce un diritto soggettivo perfetto ai detenuti ospitati negli istituti di pena, a trascorrere almeno 4 ore al giorno in ambienti all'aperto presso i medesimi, sarebbero utili informazioni in merito al grado di effettiva congruità delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
  Inoltre, con riferimento alla protezione da agenti atmosferici, evidenzia che, pur fornendo la relazione tecnica i dati sommari relativi al numero delle infrastrutture coinvolte (n. 70) e al costo medio unitario per ciascun intervento previsto, sembrerebbe comunque necessaria un'integrazione Pag. 69recante gli elementi e parametri considerati per l'indicazione del costo medio unitario.
  Ritiene, inoltre, che andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in ordine alle dotazioni di «arredo» di cui tali superfici coperte andranno dotate, e in merito alla copertura finanziaria dei relativi fabbisogni di spesa.
  In relazione alle lettera d), per i profili di quantificazione, conferma che andrebbero fornite documentate rassicurazioni sulla compatibilità del termine di sei mesi per la stesura del primo programma di trattamento con le dotazioni organiche di personale specializzato nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria.
  Con riferimento alla lettera e), punti 1)-3), ritiene che sarebbero opportuni elementi di chiarificazione in merito alla sostenibilità del riconosciuto diritto al detenuto di essere assegnato presso l'istituto di pena più prossimo alla propria residenza o al centro dei propri affetti, salvo specifiche ragioni contrarie, dal momento che ciò potrebbe riflettersi in modifiche nei fabbisogni di strutture carcerarie. Analoghe riflessioni circa la compatibilità carceraria vanno formulate anche con l'assegnazione a sezioni speciali delle persone aventi una propria identità di genere.
  Quanto poi alla nuova previsione di asili nido, posto che la stessa relazione tecnica certifica che al momento solo i «maggiori» istituti di pena sono dotati di asili nido, ritiene utile richiedere elementi di conferma circa l'effettiva adeguatezza degli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente (capitolo 1761, piano di gestione n. 10) rispetto ai fabbisogni di spesa prevedibili per l'allestimento di asili nido presso tutti gli istituti penitenziari, considerando anche la combinazione di questa norma con la precedente sulla prossimità che potrebbe comportare la necessità di allestire strutture anche al di fuori dei principali istituti.
  In tal senso, evidenzia che, sul piano metodologico, il bilancio dello Stato relativo al triennio 2017-2019, relativamente alle annualità 2018 e 2019, recava una previsione di spesa di competenza annua identica a quella prevista in ragione annua per il triennio 2018-2020: conseguendone che si farebbe fronte con le medesime risorse già scontate a legislazione vigente, ai «maggiori» fabbisogni di spesa dettati dalla nuova norma richiamata.
  Per ciò che concerne la lettera f), con specifico con riferimento all'inserimento della formazione professionale e dei progetti di pubblica utilità tra gli elementi del trattamentale, pur considerando che gli stanziamenti già previsti in bilancio ai sensi della legislazione vigente (capitolo 1761, piano di gestione n. 4) risultano adeguati di ulteriori 4 milioni di euro annui al fine di fronteggiare i nuovi fabbisogni riconducibili alla norma, ritiene che sarebbero utili elementi di quantificazione idonei a confermare la congruità delle maggiori risorse rispetto ai maggiori fabbisogni di spesa previsti in relazione alle norme in esame.
  In merito alla lettera g), ritiene utili chiarimenti sugli eventuali nuovi fabbisogni discendenti dalla necessità di garantire una dimensione riservata dei colloqui con i familiari, dall'accesso a quotidiani e siti informativi e rassicurazioni circa la disponibilità già ad oggi di idonei locali e di abbonamenti alla stampa.
  Per i profili di stretta copertura, in considerazione dell'avvenuto sostanzioso adeguamento degli stanziamenti previsti a valere del capitolo 7203 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, a ragione dell'assegnazione a tale finalità di parte delle risorse di cui al comma 140 della legge di bilancio 2017, non ha osservazioni da formulare.
  In merito alla lettera h), punti 1) e 2), precisa che andrebbe confermato che le attività di istruzione volte all'insegnamento della lingua italiana e alla conoscenza dei principi costituzionali rivolte ai detenuti possano essere realizzate da parte dell'Amministrazione penitenziaria potendo la stessa avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.
  Relativamente alla i), nel presupposto che la partecipazione all'organismo in parola non dia luogo alla corresponsione di Pag. 70compensi in qualunque modo denominati ovvero a rimborsi, circostanza in merito alla quale andrebbero richieste conferme, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento alla lettera l), non ha osservazioni da formulare.
  In merito alla lettera m), ritenuto il tenore meramente ordinamentale della disposizione, non ha nulla da osservare.
  In merito alla lettera n), non ha osservazioni da formulare.
  In merito alla lettera o), nel presupposto che la partecipazione all'organismo in parola non dia luogo alla corresponsione di compensi in qualunque modo denominati, ovvero, a rimborsi, circostanza in merito alla quale andrebbero comunque richieste conferme, non ha sono osservazioni da formulare.
  Relativamente alla lettera p), rinvia alle osservazioni già formulate in relazione alla lettera e).
  In merito alla lettera q), non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento alla lettera r), punti 1) e 2), non ha nulla da osservare.
  Relativamente alla lettera s), per i profili di quantificazione, dal momento che la relazione tecnica fornisce un sintetico calcolo della spesa aggiuntiva prevista dal 2018 per il ricorso ai mediatori culturali, ipotizzando 200 consulenze al costo pari a 7.200 euro lordi (18 euro x 400 ore), ritiene utile l'indicazione degli effetti indotti e delle aliquote percentuali applicate, nonché l'acquisizione dei parametri che confermi la verosimiglianza dei criteri adottati nella determinazione dell'onere complessivo.
  Quanto ai profili di copertura, posto che la relazione tecnica certifica un ammontare di spesa «aggiuntiva» per il ricorso ai mediatori culturali, rispetto a quella in generale per «consulenti» già sostenuta nel 2017, stimandola in 1,44 milioni di euro annui rispetto alla dotazione prevista a legislazione vigente, segnala che lo scorso anno la previsione iniziale relativa al capitolo 1761 (piano di gestione 13) corrispondente alla fattispecie in esame (consulenti) era stata di 2,02 milioni di euro annui circa: 1 milione di euro circa in meno rispetto a quella ad oggi prevista ai sensi della legislazione vigente dal 2018: di 3,021 milioni di euro per il 2018 e di 3,051 milioni annui per il 2019 e per il 2020.
  Da ciò emergerebbe che lo stanziamento di spesa previsto dal 2018 risulterebbe quindi sottostimato di circa 440.000 euro rispetto all'ipotesi considerata e quantificata dalla relazione tecnica. Ritiene, sul punto, che siano necessari chiarimenti.
  In merito all'articolo 12, recante disposizioni finanziarie, per i profili metodologici di copertura, sui commi 1 e 2, fermo restando che gli oneri ivi indicati, in particolare, in corrispondenza alle norme di cui all'articolo 11, lettere c) ed s), trovano copertura a valere su una autorizzazione di spesa ivi espressamente formulata come limite massimo per il 2018 e 2019, e a decorrere dal 2020, non ha osservazioni da formulare.
  Con specifico riguardo alla componente di spesa riferibile all'articolo 11, lettera s), ritiene utile evidenziare che il grado di effettiva adeguatezza della dotazione dello stanziamento ivi indicato, con riferimento alle annualità del triennio 2018-2020, e a decorrere da tale ultimo anno, condizionerà la concreta possibilità di fare fronte ai fabbisogni di spesa a regime che inevitabilmente emergono dalla attuazione della riforma, relativamente allo svolgimento delle nuove attività di osservazione e di trattamento penitenziario previste dal decreto in esame.
  Sul comma 2, per quanto riguarda la indicata copertura dei maggiori oneri previsti al comma 1, a valere del fondo istituito dal comma 475 della legge di bilancio 2018, sebbene tale norma abbia istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da destinare con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze all'attuazione della legge delega, rileva che l'utilizzo di tale fondo andrebbe formalizzato nel dispositivo, Pag. 71non potendo ritenersi sufficiente il suo mero richiamo nella relazione tecnica.
  Inoltre, ritiene che andrebbe assicurato che il fondo presenti le necessarie disponibilità e che le residue risorse risultino sufficienti a coprire altri interventi di attuazione della legge delega.
  Sui commi 4 e 5, rammenta che la mera apposizione di una clausola di neutralità, non è di per sé mai sufficiente a fornire assicurazione circa l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che la stessa legge di contabilità stabilisce all'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità che siffatte clausole, per considerarsi effettive, devono accompagnarsi sempre alla puntale indicazione degli elementi e dati che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.
  Infine, richiamando l'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, posto che in riferimento alle nuove spese indicate al comma 1, trattasi con tutta evidenza sia di spese in conto capitale (articolo 11, lettera c)) che in conto corrente (articolo 11, lettera s)), precisa che andrebbero fornite separate indicazioni circa il previsto impatto sui saldi di finanza pubblica del triennio.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e una nota del Ministero della giustizia, relative ai profili finanziari del provvedimento (vedi allegato 3).

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
  esaminato lo Schema di decreto recante riforma dell'ordinamento penitenziario (Atto n. 39),
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:
   i diversi interventi di natura complessivamente ordinamentale, di cui all'articolo 1, tesi a garantire un'idonea offerta di servizi sanitari ai detenuti e agli internati, possono essere sostenuti attraverso le risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente;
   in particolare, la Carta dei servizi sanitari, di cui al comma 3 del predetto articolo 1, può essere messa a disposizione con idonei mezzi di pubblicità senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   in merito ai commi 7, 8 e 9 del medesimo articolo si assicura che nell'ambito degli istituti penitenziari è garantita quotidianamente la presenza del medico «di turno» appartenente al Servizio sanitario nazionale sul modello del sistema in vigore presso le ASL, il quale interviene prontamente, secondo le prestazioni richieste dagli interessati, valutando anche l'eventuale ricovero ospedaliero per i casi di maggiore urgenza e gravità;
   tale servizio è garantito presso ciascun istituto e, pertanto, anche nel caso di trasferimento del detenuto presso altra casa di detenzione sarà prestata al medesimo la stessa assistenza fruita in precedenza, potendo a tal fine avvalersi l'Amministrazione penitenziaria delle risorse umane, strumentali e finanziarie per essa già previste a legislazione vigente;
   il necessario supporto psicologico previsto al comma 10 – in concomitanza del programma terapeutico volto al cambiamento di sesso – avverrà senza aggravio di costi per la finanza pubblica, potendosi utilizzare le risorse umane già presenti nella dotazione organica prevista dalla legislazione vigente;
   le visite ispettive disposte dal direttore generale della ASL presso gli istituti penitenziari volte ad accertare le condizioni igieniche generali degli stessi, previste dal comma 13, potranno essere svolte Pag. 72avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   gli adempimenti relativi alle audizioni a distanza, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), n. 4), potranno essere attuati con le dotazioni strumentali disponibili a legislazione vigente, anche in relazione ad un eventuale maggior fabbisogno di cui, comunque, si assicura la piena sostenibilità con le risorse previste nel bilancio 2018-2020;
   la partecipazione da parte del Corpo di polizia penitenziaria all'attività di controllo sul rispetto, da parte del condannato, delle prescrizioni impartite a titolo di misura alternativa, così come disciplinata dall'articolo 8, potrà essere fronteggiata con le dotazioni finanziarie già previste dalla legislazione vigente, seppur in mancanza di tali analitici utili a quantificare gli accessi e le verifiche richiesti annualmente dall'autorità giudiziaria alla polizia penitenziaria, alla quale è affidata l'ulteriore attività di controllo;
   al riguardo si garantisce, comunque, che gli ulteriori adempimenti collegati alle misure alternative alla detenzione, che la polizia penitenziaria è tenuta a svolgere, potranno essere adeguatamente fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   alla previsione di tipi di alimentazione distinti in base al credo religioso, di cui all'articolo 9 della legge n. 354 del 1975 (Ordinamento penitenziario), come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del provvedimento in oggetto, si potrà dare attuazione con le dotazioni finanziarie e strumentali già in possesso dell'amministrazione penitenziaria, nonché con personale già preposto a tali servizi;
   con riferimento all'articolo 10 della legge sull'ordinamento penitenziario, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera c), del provvedimento in oggetto, si rassicura che il costo medio unitario pari a 30.000 euro per la dotazione delle tettoie che permettano ai detenuti il passeggiamento in condizioni climatiche sia invernali sia estive, risulta pari a quello sostenuto dagli istituti penitenziari che risultano già in possesso di tali adeguate strutture di protezione;
   per quanto riguarda l'individualizzazione del trattamento, di cui all'articolo 13 della legge sull'ordinamento penitenziario, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera d), del provvedimento in oggetto, si rassicura che il termine di sei mesi per la stesura del primo programma rieducativo risulta compatibile con la dotazione organica di personale specializzato in servizio presso l'amministrazione penitenziaria;
   con riferimento all'articolo 14 della legge sull'ordinamento penitenziario, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera e), del provvedimento in oggetto, si conferma l'adeguatezza degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (capitolo 1761, p. g. 10) rispetto ai fabbisogni di spesa prevedibili per l'allestimento di asili nido presso quegli istituti penitenziari ove sono previste le sezioni femminili che ospitano madri detenute con prole inferiore ad anni tre;
   per quanto riguarda l'articolo 18 della legge sull'ordinamento penitenziario, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera g), del provvedimento in oggetto, si rassicura che gli stanziamenti previsti in bilancio (capitolo 7203) risultano congrui ai fini della copertura degli eventuali nuovi fabbisogni derivanti dalla necessità di garantire una dimensione riservata ai colloqui dei detenuti con i familiari e con i propri legali;
   le attività relative all'insegnamento della lingua italiana, previste dall'articolo 19 della legge sull'ordinamento penitenziario, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera h), del provvedimento in oggetto, potranno effettuarsi avvalendosi delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;Pag. 73
   per quanto riguarda l'articolo 80 della legge sull'ordinamento penitenziario, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera s), del provvedimento in oggetto, la tariffa oraria ipotizzata nella relazione tecnica è stata desunta dai dati sulle prestazioni ordinarie dei professionisti di cui trattasi per l'attività di mediazione svolta presso le pubbliche amministrazioni, alle quali genericamente viene applicata una ritenuta d'acconto del 20 per cento soggetta ai successivi adempimenti fiscali;
   riguardo alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 12, si assicura che il fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge di bilancio 2018 presenta le necessarie disponibilità e le residue risorse risultano sufficienti a coprire altri interventi di attuazione della legge n. 103 del 2017;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 settembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria.
Atto n. 40.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Michele SODANO (M5S), relatore, fa presente che il provvedimento, adottato nell'esercizio della delega contenuta all'articolo 1 (Allegato A, numero 25), della legge n. 163 del 2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017), reca attuazione della direttiva UE 2016/2370, che modifica la direttiva 2012/34/UE, relativa all'istituzione di uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e alla governance dell'infrastruttura ferroviaria.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame modificano il decreto legislativo n. 112 del 2015 al fine di recepire la direttiva UE 2016/2370, che modifica la direttiva 2012/34/UE, in materia di trasporto nazionale passeggeri per ferrovia e di governance dell'infrastruttura ferroviaria.
  Ricorda che la relazione tecnica relativa al decreto legislativo n. 112 del 2015 afferma che da tale provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 112 del 2015 dal provvedimento in esame, rileva che le stesse prevedono adempimenti a carico sia di soggetti esclusi dal perimetro delle amministrazioni pubbliche (Rete ferroviaria italiana, in qualità di gestore dell'infrastruttura ferroviaria, e le imprese di trasporto ferroviario) sia di soggetti inclusi in detto perimetro (l'Autorità per la regolazione dei trasporti e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
  Relativamente all'Autorità, fa riferimento all'articolo 10, in materia di servizi Pag. 74di trasporto passeggeri ad alta velocità, all'articolo 11, che prevede un sistema comune d'informazione e di biglietteria integrata su cui vigila l'Autorità e all'articolo 17, che amplia le competenze della stessa; per quanto riguarda il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si fa riferimento all'articolo 11 e alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 20, secondo le quali il Ministero svolge attività di verifica sulle licenze nazionali in corso di validità alla data del 1o gennaio 2019.
  In proposito, prende atto di quanto disposto dall'articolo 19 circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e di quanto riportato dalla relazione tecnica circa la possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con particolare riferimento all'articolo 11, che prevede, tra l'altro, un decreto interministeriale per la ripartizione dei costi del servizio integrato tra gli operatori, prende atto che la relazione tecnica precisa che tale provvedimento sarà adottato secondo modalità volte ad escludere nuovi o maggiori oneri (tenuto contro altresì delle pertinenti risorse stanziate in bilancio), pur rilevando che tale vincolo di non onerosità non è specificamente indicato dal testo con riferimento all'adozione del predetto provvedimento.
  Non formula infine ulteriori osservazioni sui profili finanziari, anche considerato che l'Autorità di regolazione dei trasporti si finanzia a valere sulle contribuzioni delle imprese del settore, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del contenuto dell'articolo 19, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: «Disposizioni finanziarie» con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria».

  Claudio BORGHI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, nel segnalare che non è stato ancora espresso dalla Conferenza unificata il prescritto parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

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