CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 settembre 2018
52.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 200

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 settembre 2018. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 13.05.

D.L. 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 1117 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea GIARRIZZO (M5S), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.
  Il decreto-legge, modificato dal Senato, reca proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Il provvedimento, dopo l'esame da parte del Senato, consta di ventiquattro articoli.
  Evidenzia che, per quanto riguarda le competenze della X Commissione, rilevano i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 3, introdotti dal Senato, che recano proroga di termini in materia di energia. In seguito alla loro introduzione è stata modificata anche la rubrica dell'articolo 3, che ora recita «Proroga di termini in materia di ambiente, di vendita di energia elettrica e gas naturale e di energia». Il comma 1-bis proroga – mediante novelle ai commi 59 e 60 dell'articolo 1 della legge annuale per il mercato e la concorrenza, la legge 4 agosto 2017, n. 124 – dal 1o luglio 2019 al 1oluglio 2020 la cessazione del regime di maggior tutela sia nel settore del gas che in quello dell'energia elettrica. Il citato comma 59 dispone l'abrogazione, a partire appunto dal 1o luglio 2019, della disciplina – contenuta nel comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 164 del 2000 – che prevede la definizione in via transitoria da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) delle tariffe del gas per i consumatori domestici che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero. Il citato comma 60 prevede al primo periodo l'abrogazione, a decorrere sempre dal 1o luglio 2019, della disciplina transitoria – contenuta nel comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 93 del 2011 – che prevede la definizione da parte dell'ARERA delle tariffe dell'energia elettrica da applicare nella vendita ai consumatori domestici e ai piccoli consumatori industriali – vale a dire le imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di Pag. 201euro – che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero. Il medesimo comma 60, al secondo periodo, non modificato dal decreto – legge in esame, prevede un servizio di salvaguardia volto a garantire la continuità della fornitura ai citati soggetti che, al superamento del regime di maggior tutela, si trovino senza fornitore. Ai sensi dei commi 59 e 60, in seguito alla proroga disposta dalla disposizione in esame, a partire dal 1o luglio 2020 l'ARERA cesserà di definire e aggiornare ogni tre mesi le condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dei servizi di tutela per i suddetti clienti di piccole dimensioni.
  Il comma 1-ter proroga di ventiquattro mesi il termine, stabilito dall'articolo 11, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, entro il quale gli impianti – inseriti nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE Spa – devono entrare in esercizio ai fini dell'accesso degli incentivi previsti dal medesimo decreto ministeriale. La proroga è limitata agli impianti geotermoelettrici, ivi inclusi quelli autorizzati dalle regioni o province delegate, che rispettano i requisiti stabiliti dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010, e gli impianti solari termodinamici, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal GSE, a seguito delle procedure di registro disciplinate dal citato decreto ministeriale del 23 giugno 2016, agli articoli 9 e 10. Ricorda che il citato articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010 prevede al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 387 del 2003, criteri per stabilire il loro interesse nazionale. Ricorda altresì che il citato decreto ministeriale del 23 giugno 2016 stabilisce le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi dalla fonte fotovoltaica, inclusi i solari termodinamici, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento purché entrati in esercizio dal 1o gennaio 2013. Il medesimo decreto dispone che gli incentivi vengano assegnati attraverso diverse modalità che variano a secondo della potenza dell'impianto, prevedendo o l'accesso diretto o l'iscrizione ad appositi registri. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano come detto i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o province delegate, l'iscrizione al registro può essere richiesta all'avvenuto riconoscimento del carattere nazionale o locale delle risorse geotermiche rinvenute. Entro trenta giorni dalla data di chiusura del registro, il GSE forma e pubblica la graduatoria sul proprio sito, secondo gli specifici criteri di priorità. L'articolo 11, comma 1 del citato decreto ministeriale del 23 giugno 2016, sul quale interviene la proroga in esame, fissa differenti termini entro i quali gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio, a decorrere dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura. Sempre ai sensi dell'articolo 11, il mancato rispetto dei suddetti termini comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante di riferimento dello 0,5 per cento per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di sei mesi, decorsi i quali l'impianto decade dal diritto all'accesso ai benefici e il GSE provvede ad escluderlo dalla relativa graduatoria. Agli impianti che non entrano in esercizio nel termine sopra indicato, e che vengano successivamente riammessi ai meccanismi di incentivazione, si applica comunque una riduzione del 15 per cento della tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio. Il comma 1-ter reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
  Di interesse per le competenze della X Commissione è anche l'articolo 11-ter, introdotto dal Senato, che dispone la riapertura – a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e sino al 31 dicembre 2018 – dei termini per l'iscrizione Pag. 202e l'aggiornamento della posizione dei soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012. La disposizione interviene quindi su termini previsti da fonti subordinate. Il citato decreto ministeriale del 26 ottobre 2011 è stato adottato ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che, nel recepire la direttiva 2006/123/CE, la cosiddetta direttiva servizi, ha abolito il ruolo degli agenti di commercio. Ai sensi di tale decreto ministeriale, l'attività di agente e rappresentante di commercio può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al registro imprese della Camera di commercio di competenza. Segnala, in particolare, il regime transitorio previsto dall'articolo 10 del medesimo decreto ministeriale, in considerazione dell'avvenuta soppressione del ruolo degli Agenti di commercio. In base al comma 1 di tale articolo, al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data di acquisizione di efficacia del decreto, il 12 maggio 2012, sono tenute a compilare la sezione «Aggiornamento posizione RI/REA» del modello ARC per ciascuna sede o unità locale e ad inoltrarla per via telematica, entro un anno dalla predetta data – quindi entro il 13 maggio 2013 – all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese. La scadenza è stata poi prorogata al 30 settembre 2013 dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 6 giugno 2013. Inoltre, secondo le indicazioni impartite dal Ministero dello sviluppo economico con la circolare n. 3662/C del 10 ottobre 2013, le imprese individuali e le società che non avevano effettuato l'aggiornamento entro il 30 settembre 2013, potevano provvedere anche successivamente, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Secondo quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo 10, le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgevano l'attività presso alcuna impresa alla data di acquisizione di efficacia del decreto, il 12 maggio 2012, erano tenute a compilare la sezione «Iscrizione apposita sezione (Transitorio)» del modello «ARC» e ad inoltrarla per via telematica entro un anno dalla predetta data, quindi entro i 12 maggio 2013. Anche tale scadenza è stata prorogata al 30 settembre 2013 dal citato decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 23 aprile 2013. Il comma 3 dell'articolo 10 prevede infine che, trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l'interessato si considera decaduto dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del REA. Tuttavia il secondo periodo del medesimo comma 3 dispone che l'iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore dello stesso decreto, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività. Osserva al proposito come l'articolo 13 del medesimo decreto ministeriale del 26 ottobre 2011 preveda che le disposizioni ivi contenute acquistino efficacia decorsi centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Atteso che il decreto risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2012, n. 10, le relative disposizioni hanno acquisito efficacia il 12 maggio 2012. Ne consegue che il termine di cui all'articolo 10, comma 3, risulta essere scaduto il 12 maggio 2017. Andrebbe quindi valutata l'opportunità di precisare se la disposizione, che risulta riferita al decreto ministeriale 26 ottobre 2011 nel suo complesso, intenda invece intervenire specificamente sulla riapertura dei termini previsti dall'articolo 10 del decreto ministeriale.
  Per le competenze della X Commissione rileva infine l'articolo 12 del decreto – legge, non modificato dal Senato, che Pag. 203dispone la proroga del Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, ossia il Fondo – istituito presso il Mediocredito centrale – per la concessione di contributi al pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito stesso concedono per attività di sostegno all’export. Il comma 1 dispone un rifinanziamento del suddetto Fondo nella misura di 160 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per l'anno 2019, e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. Il rifinanziamento è finalizzato a consentire la prosecuzione delle attività di sostegno alle esportazioni italiane già finanziate con le risorse derivanti dal riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. La relazione illustrativa del decreto-legge afferma che il rifinanziamento del Fondo è necessario al fine di evitare la sospensione dell'operatività del Fondo stesso, posta l'attuale assenza di disponibilità per nuove operazioni. La relazione tecnica, nel rilevare come il Fondo in questione costituisca lo strumento di stabilizzazione del tasso di interesse e di cambio in operazioni di export-credit, afferma che il complessivo rifinanziamento del Fondo per il periodo 2018-2032 rappresenta la miglior stima degli accantonamenti necessari per permettere la stabilizzazione del tasso di interesse su una serie di operazioni di finanziamento all’export a supporto di commesse assegnate ad imprese italiane per un importo di 7 miliardi, la cui sottoscrizione è prevista tra luglio e ottobre 2018. Il Fondo in questione è gestito dalla SIMEST – ai sensi del decreto legislativo n. 143 del 1998 e sulla base della Convenzione sottoscritta il 28 marzo 2014 con il Ministero dello Sviluppo economico – e amministrato da un Comitato Agevolazioni, che approva le operazioni, composto da due rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Anche se il Fondo è nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Amministrazione vigilante è il Ministero dello sviluppo economico. Il Fondo, come evidenzia la Corte dei conti nel giudizio di parificazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'anno 2017 ha carattere rotativo, ed è alimentato sia da assegnazioni a carico del bilancio dello Stato che dagli introiti differenziali, qualora positivi, degli interessi pagati dalle banche finanziatrici al Fondo. Il comma 2 dell'articolo 12 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 1, sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, disponendone la relativa copertura finanziaria. Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia ad effettuare le relative variazioni di bilancio.
  Espone poi sinteticamente il contenuto delle altre disposizioni del decreto-legge non di primario interesse della X Commissione. Gli articoli da 1 a 8 recano disposizioni di proroga di termini sulle seguenti materie: l'articolo 1 in materia di enti territoriali; l'articolo 1-bis in materia di spazi finanziari degli enti locali; l'articolo 2 in materia di giustizia; l'articolo 3 – oltre alle citate disposizioni concernenti la vendita di energia elettrica e gas naturale e di energia – in materia di ambiente; l'articolo 4 in materia di infrastrutture; l'articolo 4-bis in materia di emittenti radiotelevisive locali; l'articolo 5 in materia di politiche sociali; l'articolo 6 in materia di istruzione e università; l'articolo 7 in materia di cultura e l'articolo 8 in materia di salute. L'articolo 8-bis modifica il decreto legislativo n. 29 del 2017, al fine di riaprire il termine per la comunicazione, all'autorità sanitaria territorialmente competente, degli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento n. 2023/2006/CE, che disciplina le buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto Pag. 204con prodotti alimentari. L'articolo 9 e l'articolo 9-bis dispongono proroghe di termini rispettivamente in materia di eventi sismici e, per i soli rifugi alpini, in materia di presentazione di documentazione ai fini del rispetto della normativa antincendio, L'articolo 9-ter reca modifiche all'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici. Gli articoli 10, 11, 11-bis, 11-quater, 13 e 13-bis recano disposizioni di proroga di termini rispettivamente in materia di sport, di banche popolari e gruppi bancari cooperativi, di sospensione della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti, della partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali, di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese e di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. L'articolo 13-ter abroga il comma 9 dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, il codice dell'amministrazione digitale, che dispone che non sia dovuto alcun compenso al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale. L'articolo 14, infine, dispone l'entrata in vigore del decreto-legge nei termini prescritti dalla Costituzione.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.