CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 agosto 2018
46.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 1o agosto 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

  La seduta comincia alle 14.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Andrea GIACCONE, presidente, comunica che la deputata Aurelia Bubisutti è entrata a far parte della Commissione.

DL 86/18: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.
C. 1041 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Affari costituzionali, del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, approvato dal Senato.

  Gualtiero CAFFARATTO (Lega), relatore, fa presente preliminarmente che il decreto-legge, nel testo approvato dal Senato, consta di otto articoli.
  Con riguardo alle materie di competenza della XI Commissione, segnala che l'articolo 1 dispone, ai commi 1 e 2, il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT) delle competenze in materia di turismo, a legislazione previgente esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali. La norma dispone, inoltre, il trasferimento al medesimo ministero, con decorrenza Pag. 163dal 1o gennaio 2019, delle risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, della Direzione generale turismo, nonché di quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento. Contestualmente, si provvede alla soppressione di tale Direzione generale e all'istituzione del nuovo Dipartimento del turismo. Allo scopo di compensare i maggiori oneri derivanti per il posto di funzione di Capo del Dipartimento del turismo, la norma dispone la soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del MIPAAFT è rideterminata nel numero massimo di 13 posizioni di livello generale e di 61 posizioni di livello non generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Dopo avere segnalato che il comma 3 dispone le necessarie modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo) per adeguarlo al nuovo assetto e che i commi 4 e 5 dispongono i necessari mutamenti dei nomi dei due ministeri coinvolti, rileva che, sulla base del comma 6, rimangono attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali le competenze relative alla Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora denominata Scuola dei beni e delle attività culturali), nonché le risorse necessarie al suo funzionamento. Analogo coordinamento legislativo è disposto dalla lettera a) del comma 6-bis, che modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 121 del 2003 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana); la lettera b), sempre modificando il medesimo articolo 21, dispone l'integrazione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale con i Ministri per il sud e per gli affari europei, ove nominati.
  Segnala, al comma 7, il rinvio ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie e la definizione della disciplina per il loro trasferimento al MIPAAFT. Le risorse umane trasferite includono il personale di ruolo, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione generale Turismo alla data del 1o giugno 2018. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla DG turismo con la società in house ALES S.p.A.
  Osserva che al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.
  Sulla base del medesimo comma 7, la revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. È, inoltre, riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La norma dispone, infine, da un lato, la riduzione delle facoltà assunzionali del Ministero dei beni e delle attività culturali per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato e, dall'altro, l'incremento di quelle del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato.
  Osserva che il comma 8, al fine di mantenere inalterato il numero massimo di 25 uffici dirigenziali di livello generale del Ministero dei beni e delle attività culturali previsto dalla normativa vigente, dispone la compensazione della riduzione della dotazione organica, per effetto del trasferimento della Direzione generale turismo, con l'incremento di un posto di Pag. 164funzione dirigenziale di livello generale, i maggiori oneri del quale sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Infine, il medesimo comma 8 e il successivo comma 9 rinviano a specifici decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l'adeguamento delle dotazioni organiche e delle strutture organizzative dei due ministeri. Il comma 10 introduce una disciplina contabile transitoria relativa alle risorse attribuite ai ministeri.
  Segnala che il comma 11 attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo le competenze relative all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo – il cui statuto, in base al comma 14, è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del MIPAAFT – e alla società Promuovi Italia S.p.A., in liquidazione; con riferimento al Club alpino italiano (CAI), i commi 12 e 13 dispongono, rispettivamente, l'abrogazione dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1963, che disciplina la composizione del Consiglio centrale previsto dallo statuto del Club alpino italiano e del Collegio dei revisori, e il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo delle funzioni che riguardano il Club. Il comma 15, infine, reca la clausola di invarianza degli oneri.
  Passa, quindi, all'articolo 2, che dispone il riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante il trasferimento delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale relativi alla sicurezza agroalimentare in Campania e al monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto e Statte (comma 1). La norma dispone, inoltre, il trasferimento anche delle funzioni, già esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, ferme restando quelle di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 3).
  Segnala che, al comma 4, che reca una serie di modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di Riforma dell'organizzazione del Governo, la lettera b), in particolare, modifica la norma relativa al conferimento dell'incarico di Segretario generale del Ministero dell'ambiente, disponendo l'applicabilità dell'intera disciplina recata dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, superando la previgente limitazione al comma 5-bis del medesimo articolo 19.
  Osserva che l'articolo 3 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia. In relazione a tali funzioni, la norma attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato anche la gestione delle relative risorse finanziarie (comma 1, lettera a). Ai medesimi soggetti sono attribuite anche le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri (comma 1, lettera b), in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza (comma 1, lettera c) e in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, con la disponibilità delle relative risorse finanziarie (comma 1, lettera d).
  Il successivo articolo 4 introduce disposizioni per l'esercizio delle funzioni relative alla realizzazione del progetto «Casa Italia» e agli interventi di edilizia scolastica, mediante modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge n. 8 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2017. In particolare, la norma dispone, al comma 1, la soppressione del Dipartimento istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di svolgere le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto «Casa Italia». Le relative funzioni sono affidate alla Presidenza del Consiglio.Pag. 165
  Dopo avere segnalato che il comma 2 è stato soppresso dal Senato, rileva che il comma 3 attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la competenza sulle procedure in corso relative all'utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti locali per interventi di edilizia scolastica, sia per l'annualità 2018 sia per l'annualità 2019, nell'ambito della disciplina sui cosiddetti patti di solidarietà nazionale, competenza che la legge di bilancio 2017 aveva attribuito alla Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica.
  Il Senato ha disposto l'abrogazione della previsione da parte del MIUR di specifico concorso con procedura aperta avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi di costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica (commi 3-bis e 3-ter); ha introdotto norme di natura contabile per la ripartizione delle somme confluite nel Fondo unico per l'edilizia scolastica (comma 3-quater), nonché modifiche alla disciplina relativa all'anagrafe nazionale degli studenti (comma 3-quinquies).
  Dopo avere segnalato che l'articolo 4-bis dispone il riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale, rileva che l'articolo 4-ter, con l'intento di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei ministeri, anche per dare attuazione dalle norme recate del decreto-legge in esame, introduce modifiche di carattere transitorio alle procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, in particolare prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati, anziché con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
  Infine, l'articolo 4-quater modifica la composizione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e l'articolo 5 reca l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani, giovedì 2 agosto.

  La seduta termina alle 14.50.