CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 luglio 2018
41.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 17

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 luglio 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 17.40.

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.
C. 924 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e XI).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato), contenente elementi di risposta alle richieste di chiarimento emerse nel corso della precedente seduta.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, preso atto della documentazione testé depositata, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 924 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 87 del 2018, recante Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    agli articoli 1 e 2, recanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e di somministrazione di lavoro, con riferimento alla percentuale di transizione nello stato di disoccupato, pari al 10 per cento, i dati Uniemens (dichiarazioni uniche mensili) mostrano che, al termine di un contratto di 24 mesi, la probabilità di essere disoccupato (diventare percettore di Naspi) è di circa il 23 per cento, mentre al termine di un contratto di 36 mesi la probabilità di rientrare tra i percettori di Naspi è del 33 per cento;
    si è ipotizzato che tutti gli 80.000 lavoratori, che rappresentano il 4 per cento dei 2 milioni di contratti a tempo determinato attivati in ciascun anno, entrino in disoccupazione a legislazione vigente Pag. 18con probabilità del 23 per cento (il valore più basso delle stime di cui sopra);
    per valutare l'impatto delle nuove regole occorre stimare quanti dei lavoratori, il cui contratto termina forzatamente a 24 mesi, fruiranno del trattamento di Naspi;
    assumendo che il numero di disoccupati a legislazione variata sia il più grande possibile, è stata quindi attribuita a tutti gli 80.000 lavoratori una probabilità di disoccupazione del 33 per cento, la più alta fra le stime di cui sopra, corrispondente all'uscita obbligatoria a 36 mesi;
    pertanto la differenza tra le due stime prudenziali, quella a normativa vigente e quella a normativa variata, fornisce il numero di percettori di Naspi aggiuntivi che consegue dalla nuova normativa, cioè 8.000 unità, risultante dalla differenza tra il 33 per cento di 80.000 unità e il 23 per cento delle medesime 80.000 unità;
    gli effetti finanziari che ne conseguono, quantificati dalla relazione tecnica, si riferiscono esclusivamente alla riduzione a 24 mesi della durata dei contratti e non anche alla reintroduzione delle causali;
    le statistiche INPS non sono confrontabili con i dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizzati nelle stime, giacché questi ultimi si riferiscono alle coppie distinte datore di lavoro – lavoratore attivate nel corso dell'anno di riferimento e seguite per tutta la durata effettiva del rapporto, mentre il numero dei contratti a tempo determinato pubblicati nell'Osservatorio sul precariato INPS si riferisce alle assunzioni avvenute nel corso dell'anno di riferimento;
    pertanto, nel caso di assunzione e rinnovo nello stesso anno, il dato del Ministero conta un solo rapporto di lavoro mentre nell'Osservatorio sul precariato, trattandosi di nuova assunzione, il medesimo dato viene contato due o più volte;
    l'importo teorico su cui è stata calcolata la Naspi è di circa 1.700 euro lordi mensili, mentre il periodo medio di riferimento della durata, come riportato nella relazione tecnica, è di circa 12 mesi con la nuova normativa e di circa 16 mesi ai sensi di normative previgenti al decreto-legge in esame;
    il maggior esborso previsto per il biennio 2018-2019 e il contenimento della spesa dagli anni 2020 e successivi si spiegano, da una parte, con la riduzione della durata massima del contratto, che porta ad anticipare la percezione della Naspi facendo crescere la spesa, dall'altra, con la minore durata del contratto, che comporta una riduzione della durata massima della Naspi determinando risparmi nel corso del tempo;
    inoltre per determinare gli effetti fiscali complessivi derivanti dalla modifica della disciplina dei contratti a tempo determinato sono state adottate le seguenti aliquote: per il datore di lavoro (aumento dell'imponibile in conseguenza al minor esborso di contributi/redditi) 25 per cento, per il lavoratore a tempo determinato (diminuzione dell'imponibile) 14 per cento e per il percettore di Naspi (aumento dell'imponibile) 9 per cento;
    all'articolo 3, in materia di indennità di licenziamento ingiustificato e incremento di contribuzione per il contratto a tempo determinato, in merito alla determinazione del numero dei rinnovi sottoposti all'incremento dello 0,5 per cento del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012, la misura del 75 per cento utilizzata per stimare il numero di rinnovi annui è desumibile dalla serie storica dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dai quali si evince un trend in diminuzione del numero dei rinnovi rispetto alle attivazioni;
    tenuto conto della contrazione dell'arco temporale, prevista dal decreto in esame, in cui è possibile effettuare da parte dei datori di lavoro i rinnovi dei contratti (24 mesi) e osservando le generazioni Pag. 192014 e 2015, a parità di numero di attivazioni, si desume che la percentuale di rinnovi oltre il secondo anno si attesta intorno al 28 per cento per la generazione 2014 e al 22 per cento per la generazione 2015 (non ancora completa per la parte 2018) e si è pertanto ipotizzato che mediamente il 25 per cento dei rinnovi che cadono oltre il secondo anno venga meno;
    l'articolo 4, recante differimento dei termini di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali, non comporta effetti a carattere indiretto che possano indurre oneri connessi ai contenziosi in essere, poiché si limita a disciplinare il termine di 120 giorni oltre il quale l'inerzia dell'amministrazione rispetto all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di cui trattasi diviene azionabile dalle controparti;
    il predetto termine di 120 giorni costituisce quindi anche quello iniziale di decorrenza per la liquidazione degli eventuali danni connessi alla mancata esecuzione del giudicato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del codice di procedura amministrativa;
    la norma, quindi, potrà comportare una riduzione degli oneri per la finanza pubblica – di cui non si è tenuto conto per ragioni prudenziali – essendo detto termine posteriore a quello previsto a legislazione vigente;
    gli adempimenti concernenti le procedure di concessione, ispezione, controllo e revoca relative agli aiuti di Stato posti in essere dalle amministrazioni centrali, ai sensi degli articoli 5 (limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti) e 6 (tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti), sono già effettuati a legislazione vigente e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 9, recante divieto di pubblicità di giochi e scommesse e incremento del PREU, l'apparente «discrasia» tra gli introiti derivanti dal gioco del lotto risultanti dai dati pubblicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e quelli riportati nella legge di bilancio per il 2018 deriva dal fatto che nel bilancio dello Stato gli introiti del lotto sono indicati al lordo delle vincite (dato c.d. «lordizzato») mentre l'Agenzia pubblica gli introiti del gioco al netto delle vincite;
    le precedenti limitazioni alla pubblicità in materia di giochi introdotte dall'articolo 7, commi da 4 a 7, del decreto-legge n. 158 del 2012 («legge Balduzzi») e dall'articolo 1, comma 923 e commi da 937 a 940, della legge di stabilità per il 2016 non hanno prodotto effetti significativi di riduzione delle entrate, giacché si tratta di provvedimenti legislativi non paragonabili con quello in esame;
    difatti tali provvedimenti ponevano limitazioni alla pubblicità molto circoscritte, mentre il decreto-legge in esame dispone un divieto totale di ogni forma di pubblicità e di sponsorizzazione;
    la riduzione della raccolta prevista per le VLT nel 2019 non si verificherà nel primo quadrimestre del medesimo anno, giacché sarà necessario ricertificare tutti i giochi presenti sugli apparecchi, con una procedura che potrà essere portata a termine dai concessionari non prima del mese di aprile 2019;
    la riduzione del payout delle VLT dipenderà da come saranno rimodulate le vincite in sede di ricertificazione dei giochi e pertanto non è detto che tale rimodulazione inciderà anche sulle vincite superiori a 500 euro;
    assumendo che la riduzione del payout sia pari a 1 punto percentuale, la eventuale ripercussione sull'introito erariale derivante dal prelievo sulle vincite da VLT sarebbe comunque di portata poco significativa;
    l'articolo 10, recante disposizioni in materia di redditometro, non è suscettibile di pregiudicare il gettito atteso da accertamento sintetico negli anni 2016 e successivi;Pag. 20
    al riguardo, si assicura che l'Amministrazione finanziaria, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia delle entrate e con l'interlocuzione collaborativa degli altri soggetti interessati alla procedura, predisporrà in tempi brevi il decreto ministeriale in oggetto, al fine di garantire continuità ed efficacia allo strumento del redditometro;
    comunque, il gettito atteso dall'accertamento sintetico, per gli anni d'imposta 2016 e seguenti, non risulterà condizionato dalla mancata adozione immediata del decreto, considerato che la preliminare attività di accertamento è esplicabile, a termini di legge, fino al 31 dicembre dell'anno 2022 e seguenti, purché venga adottato in un arco temporale congruo che fornisce adeguate rassicurazioni circa l'effettivo versamento del gettito atteso all'entrata del bilancio statale;
    all'articolo 11, recante disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute, con riferimento alla verifica degli effetti finanziari dovuti allo slittamento del termine della comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018 alla data del 28 febbraio 2019 rispetto alla data originariamente disposta, del 30 novembre 2018, si osserva che la disposizione normativa non produce effetti sul gettito, in quanto i medesimi dati potevano essere trasmessi dai contribuenti alla stessa scadenza (28 febbraio 2019) mediante l'opzione per l'invio semestrale ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 148 del 2017 (opzione esercitabile attraverso il comportamento concludente);
    infatti, il contribuente che avesse comunicato trimestralmente i dati relativi al primo e al secondo trimestre del 2018, avrebbe potuto comunque optare, relativamente al secondo periodo del medesimo 2018, per la trasmissione semestrale, ed avrebbe realizzato quindi l'adempimento entro il 28 febbraio 2019;
    la norma di cui all'articolo 11 svolge, pertanto, la funzione di esplicitazione di una facoltà che, stante l'assenza di una preclusione espressa, era già presente nel sistema;
    l'utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai fini della copertura di parte degli oneri derivanti dall'articolo 12, in materia di split payment, non è suscettibile di determinare difficoltà o ritardi nell'adozione dei programmati provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
    l'utilizzo integrale – a parziale copertura degli oneri derivanti dall'articolo 12 in materia di split payment – dello stanziamento del Fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno 2019, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul medesimo stanziamento;
    la riduzione – ai fini della copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal presente decreto – del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché del Fondo per interventi strutturali di politica economica disposta dagli articoli 12 e 14, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse dei predetti Fondi;
    alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 14, recante copertura finanziaria, il riferimento all'articolo 2, recante disciplina del contratto di somministrazione – richiamato tra gli articoli recanti minori spese e maggiori entrate utilizzate a fini di copertura – deve essere espunto, giacché il medesimo articolo 2, come risulta dalla relazione tecnica, non determina effetti di carattere finanziario;
    il riferimento all'articolo 2, contenuto al comma 3 dell'articolo 14, recante la clausola di salvaguardia finanziaria, va invece mantenuto, in quanto l'articolo 2, ai fini del monitoraggio degli oneri, risulta comunque collegato all'articolo 1;Pag. 21
    all'articolo 14, appare necessario, dal punto di vista formale, specificare il carattere annuo degli oneri e delle coperture permanenti ivi previsti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, dopo le parole: 71,3 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;
   al comma 2, alinea, dopo le parole: 72,7 milioni di euro e le parole: 71,3 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;
   al comma 2, lettera c), dopo le parole: 36 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;
   al comma 2, lettera d), dopo le parole: 128,7 milioni di euro aggiungere la seguente: annui e sostituire le parole: articoli 1, 2 e 3 con le seguenti: articoli 1 e 3».

  Claudio BORGHI, presidente, propone di sospendere brevemente la seduta, all'incirca per 30 minuti, al fine di consentire ai colleghi di prendere piena consapevolezza della proposta di parere del relatore, anche tenuto conto della particolare rilevanza rivestita dal provvedimento in esame.

  Andrea MANDELLI (FI), in considerazione della richiamata complessità del provvedimento, reputa insufficiente una sospensione di soli 30 minuti, domandandosi viceversa se non sia più opportuno rinviare il seguito dell'esame alla seduta di Commissione già calendarizzata per la giornata di domani.

  Claudio BORGHI, presidente, ritiene comunque preferibile pervenire in tempi ragionevoli, auspicabilmente già nel corso della seduta odierna, alla deliberazione di un parere sul testo originario del decreto.

  Luigi MARATTIN (PD), associandosi alla richiesta formulata dal deputato Mandelli, chiede se sia già possibile immaginare la tempistica relativa all'esame del provvedimento presso le Commissioni di merito e quindi al successivo approdo in Assemblea.

  Claudio BORGHI, presidente, nel precisare che la tempistica di esame presso le Commissioni di merito non risulta naturalmente allo stato ancora ipotizzabile con certezza, tenuto conto delle richieste emerse dagli interventi testé svolti sospende la seduta per un'ora.

  La seduta, sospesa alle 17.45, riprende alle 19.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che prima della sospensione il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento, con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

  Luigi MARATTIN (PD) ritiene che tanto la documentazione depositata dal Governo quanto la proposta di parere del relatore affrontano molte delle principali questioni emerse nel corso della discussione. Reputa tuttavia necessario acquisire ulteriori specificazioni per lo meno in ordine a due aspetti.
  In proposito osserva preliminarmente che, qualora il Governo non fosse nelle condizioni di fornire i chiarimenti richiesti già nel corso della presente seduta, si potrebbe ipotizzare di rinviare il seguito dell'esame, come in precedenza già proposto dal deputato Mandelli, alla seduta di domani, ciò anche alla luce delle recenti dichiarazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, onorevole Fraccaro, in merito all'andamento complessivo dei lavori parlamentari sul decreto-legge in esame. Pag. 22
  Rileva quindi che la prima richiesta di approfondimento riguarda la copertura di quota parte degli oneri complessivamente derivanti dal provvedimento operata a valere sulle risorse di taluni Fondi – quali, in particolare, il Fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico richiamato dall'articolo 12, comma 3, lettera b), del presente provvedimento, il Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – la cui riduzione, secondo quanto contenuto nella proposta di parere del relatore, non sarebbe suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse dei Fondi medesimi. In proposito ritiene che, qualora così fosse, anche in considerazione del fatto che è oramai trascorsa oltre metà dell'esercizio finanziario 2018, si porrebbe un problema oggettivo inerente all'efficacia nella programmazione degli interventi medesimi nonché di congruità delle risorse allocate sui predetti Fondi.
  Osserva quindi che la seconda questione critica riguarda invece la stima del minore gettito erariale atteso dall'introduzione del divieto di pubblicità sui giochi e le scommesse, di cui all'articolo 9 del provvedimento, dal momento che, secondo il ragionamento sviluppato nella relazione tecnica, la predetta stima sarebbe di fatto equivalente, per quanto riguarda ad esempio le lotterie e i giochi numerici, al mancato investimento pubblicitario effettuato dal concessionario moltiplicato per tre. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla metodologia di calcolo di tale minore gettito erariale, a suo avviso essendo discutibile il nesso stringente tra mancato investimento pubblicitario e minor gettito, nei termini dianzi richiamati.

  Claudio BORGHI, presidente, condivide in parte le perplessità manifestate su tale ultimo aspetto dall'onorevole Marattin, anche in considerazione del fatto che, alla luce di quanto accaduto in occasione di precedenti provvedimenti di analogo contenuto, a suo avviso appare opinabile ascrivere al divieto tout court di pubblicità effetti diretti in termini di minor gettito erariale.

  Andrea MANDELLI (FI) interviene sulla stima degli effetti finanziari derivanti dalla riduzione della durata massima del contratto di lavoro disposta dall'articolo 1 del provvedimento, illustrata nella relazione tecnica ed ulteriormente precisata nella documentazione depositata dal Governo nella seduta odierna, osservando al riguardo come sarebbe necessario disporre di un calcolo analogo in riferimento alla casistica ordinaria prevista dalla disposizione medesima, vale a dire quella del contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi. Osserva invece che le valutazioni di carattere finanziario sono state effettuate esclusivamente in riferimento alla casistica – sostanzialmente derogatoria – del contratto di lavoro a tempo determinato di durata fino a 24 mesi. Esprime inoltre perplessità in merito alle disposizioni concernenti l'aumento, con finalità di copertura, del prelievo erariale unico, che a suo avviso presentano un carattere contraddittorio rispetto all'impianto complessivo dell'articolo 9.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ritiene opportuno acquisire dal Governo una valutazione, che allo stato non risulta dalla documentazione depositata nella seduta odierna, sui rilievi formulati, in riferimento agli aspetti di carattere metodologico legati alla stima degli effetti finanziari dell'articolo 1 del provvedimento, nel dossier predisposto dai competenti uffici della Camera, con particolare riguardo al prodursi dei cosiddetti effetti indotti riconducibili alle disposizioni in materia di disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato di cui al citato articolo 1. Osserva peraltro che su tale problematica ha avuto modo di intervenire in passato anche la Corte dei conti in occasione della pubblicazione della Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture e sulle Pag. 23tecniche di quantificazione degli oneri, dalla stessa Corte predisposta.
  Con riferimento invece alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, ai sensi della quale la disciplina prefigurata dal medesimo articolo 1 si applica anche ai rinnovi e alle proroghe dei contratti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ritiene necessario acquisire ulteriori elementi di informazione in merito agli eventuali effetti di carattere finanziario, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, che appare improntato al criterio del favor nei confronti del lavoratore, nonché alla eventualità che possano determinarsi contenziosi. In considerazione di ciò, reputa pertanto necessario che il Governo chiarisca l'effettiva portata applicativa della citata disposizione.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che gli aspetti giuslavoristici non sono di competenza della Commissione bilancio, la quale si deve limitare alla valutazione dei profili finanziari del provvedimento.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), sottolineando come ogni norma debba essere interpretata anche in relazione a quanto previsto dall'ordinamento giuridico nel suo complesso, osserva che la definizione dell'effettiva portata applicativa dell'articolo 1, comma 2, comporti senza dubbio effetti di carattere finanziario e pertanto sia di assoluta rilevanza ai fini dell'espressione del parere di competenza della Commissione bilancio. Ribadisce inoltre la necessità di acquisire chiarimenti sui rilievi formulati nel già citato dossier, predisposto dagli uffici della Camera, in merito agli aspetti di carattere metodologico.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, sebbene ritenga esauriente la nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, precedentemente depositata agli atti della Commissione, assicura che provvederà quanto prima a fornire ulteriore documentazione che riporti in dettaglio i calcoli posti a base delle stime contenute nella relazione tecnica e nella ulteriore documentazione trasmessa.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato in attesa degli ulteriori chiarimenti preannunciati dalla rappresentante del Governo.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.20.

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