CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 luglio 2018
33.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 181

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 luglio 2018. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 14.35

D.L. 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
C. 804 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Rachele SILVESTRI, relatrice, premette che sente molto l'importanza del testo in esame poiché è nata, cresciuta e tuttora vive ad Ascoli Piceno, che è uno dei comuni posti all'interno del cratere. Fortunatamente Ascoli non ha subìto gli stessi devastanti effetti che hanno invece sopportato i comuni di Arquata del Tronto, Accumoli, Amatrice e molti altri, ma avverte questo problema come suo ed è importante per lei essere relatrice del provvedimento in sede consultiva e ringrazia la Presidente e il suo gruppo per averglielo proposto, dato che ha visto con i suoi occhi la paura ed il disagio che hanno sconvolto tanti suoi concittadini assieme alla devastazione di luoghi bellissimi e storici, che conosce fin da quando era bambina.
  Le modifiche normative ed ulteriori misure urgenti apportate dal testo in esame appaiono necessarie per consentire alle popolazioni, inclusi i proprietari di seconde case, di rimanere e tornare al più presto nei luoghi martoriati dal sisma, non solo per salvaguardare la comunità, ma anche per favorire il rilancio della produttività nell'area e per combattere lo spopolamento delle zone montane che era già in atto da tempo, ma che il terremoto ha drammaticamente accelerato. Molti abitanti di quelle zone, inoltre, a lei risulta che siano ancora ospiti delle attività ricettive dislocate lungo la costa. Queste misure si ritengono fondamentali e sono coerenti con le esigenze delle comunità locali, cercando così di dar loro una risposta, visto che il decreto emesso dall'uscente governo Gentiloni non ha avuto il tempo materiale di aggiustare alcune questioni che andavano approfondite soprattutto rendendo partecipi le associazioni, le Pag. 182istituzioni ed i comitati di cittadini locali e sarà anche compito per i prossimi mesi di questa Commissione di proporre risoluzioni riguardanti le attività produttive, il lavoro ed il rilancio turistico. Sono misure che vanno nella direzione più volte sollecitata dai territori colpiti. Questo è un inizio di un percorso che andrà fatto soprattutto con le realtà locali. La sfida che il Parlamento deve affrontare è quella di essere il più vicino possibile alle esigenze delle popolazioni e delle attività produttive di quei luoghi. Bisogna saper ascoltare, ma soprattutto farsi consigliare possibili soluzioni da chi è impegnato in prima linea ed ha reale contezza della situazione. È un percorso che non può essere standardizzato perché non sarebbe nemmeno corretto, ma che andrà tarato e modificato seguendo strettamente l'evoluzione delle problematiche dei territori.
  Prima di entrare nel merito del contenuto del provvedimento, desidera sottoporre alla Commissione alcuni dati. Dal 24 agosto 2016 oltre 70.000 scosse hanno devastato il Centro Italia, causando la perdita di centinaia di vite umane, la distruzione di case, scuole, edifici pubblici, attività produttive e di interi borghi storici provocando anche un danno immane al patrimonio storico, artistico e culturale italiano. Sono attualmente 138 i comuni dell'area del cratere per un'area complessiva di 8.000 chilometri quadrati in cui risiedono circa 600.000 persone di cui 40.000 risultano tuttora sfollate. Il territorio del cratere è suddiviso tra le regioni Marche, Lazio, Abruzzo ed Umbria. La Regione Marche, da cui proviene, ha 87 comuni (cioè ben il 63 per cento del totale) posti all'interno del cratere che copre il 40 per cento del suo territorio coinvolgendone quattro province su cinque ed il 36,8 per cento dei comuni regionali. Essa appare quindi la regione che ha sopportato i maggiori danni derivanti dal sisma. Secondo uno studio di Confartigianato risalente al giugno 2018, le imprese totali coinvolte sono circa 65.000 ed il gap del trend occupazionale mostra una differenza di tre punti al di sotto della media nazionale. Riguardo al settore turistico, uno studio risalente al marzo 2017 della Camera di Commercio di Monza e Brianza stima i danni in 170 milioni di euro assieme ad 8.000 posti di lavoro in meno.
  Passando all'esame del contenuto del provvedimento, ricorda che originariamente il decreto era composto da due articoli: l'articolo 1, costituito di nove commi e recante, per le popolazioni interessate dagli eventi sismici oggetto del decreto, proroga e sospensione di termini in relazione ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi e sospensione del pagamento del canone RAI, e l'articolo 2, relativo all'entrata in vigore del provvedimento d'urgenza.
  Nel corso dell'esame presso il Senato sono stati introdotti 15 articoli premissivi e 6 articoli aggiuntivi all'articolo 1 ed è stato modificato anche l'articolo 1, in particolare con l'introduzione di nuovi commi.
  Per quanto riguarda le materie di interesse della X Commissione, rilevano, in particolare il comma 6 dell'articolo 1, non modificato dal Senato, e il comma 6-bis del medesimo articolo 1, introdotto dal Senato.
  Il comma 6 modifica l'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge n. 148 del 2017, al fine di differire dal 31 maggio 2018 al 1o gennaio 2019 la sospensione dei termini di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, relativi al pagamento delle fatture emesse da società operanti nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, dell'abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La sospensione di tali termini è stata più volte prorogata e differita da provvedimenti precedenti a quello in esame. Ricorda che il comma 2 del citato articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 ha inoltre previsto differenti decorrenze per il periodo massimo di sei mesi previsto per la sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze localizzate Pag. 183nei comuni colpiti dal sisma: per quelli individuati nell'Allegato 1 del decreto il termine decorre dal 24 agosto 2016, per i comuni individuati dall'Allegato 2 il termine decorre dal 26 ottobre 2016 e per quelli individuati dall'allegato 2-bis (introdotto dal decreto-legge n. 8 del 2017) il termine decorre dal 18 gennaio 2017. Il comma 2 ha poi demandato alle Autorità di regolazione competenti di provvedere: a disciplinare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi; ad introdurre agevolazioni anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni interessati; a individuare, contestualmente, anche le modalità per la copertura dell'onere derivante da tali agevolazioni, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. Al proposito ricorda che l'AEEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico), ora ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha provveduto in tal senso già con la deliberazione 474/2016/R/COM del 25 agosto 2016 e poi con le deliberazioni 810/2016/R/com, 252/2017/R/com e 81/2018/R/com. Infine, in attuazione della norma di differimento introdotta dal decreto-legge in esame, l'ARERA, per ciò che attiene ai servizi energetici ha adottato, il 1o giugno 2018, la deliberazione 312/2018/R/com. È stata di conseguenza differita l'emissione della fattura unica di conguaglio – che dovrà comprendere anche gli importi non fatturati fino allo scadere del termine di sospensione dei pagamenti – non oltre il 31 marzo 2019.
  Il comma 6-bis, novellando l'articolo 2-bis, comma 25 del decreto-legge n. 148 del 2017, affida alle Autorità di regolazione competenti in materia di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia il compito di introdurre, con propri provvedimenti, specifiche esenzioni fino alla data del 31 dicembre 2020 a favore delle utenze localizzate in una «zona rossa», istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della disposizione in esame. Quanto alle modalità di copertura delle esenzioni, la norma dispone che le Autorità procedano attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. Ricorda che l'articolo 2-bis, comma 25 del decreto-legge n. 148 del 2017, già ha demandato a provvedimenti delle Autorità di regolazione la disciplina delle modalità di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del citato comma 24, introducendo altresì la previsione che le predette Autorità di regolazione introducano agevolazioni, anche di natura tariffaria, ? favore delle utenze situate nei Comuni colpiti dai predetti sismi, individuando le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
  Potrebbe risultare d'interesse per la X Commissione anche il comma 6-quater dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame al Senato che prevede in via transitoria, con riferimento a determinate aree ed imprese, la possibilità di una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabiliti dagli articoli 4 e 22, comma 1, del decreto legislativo 148 del 2015. In particolare, il trattamento è concesso, per il 2019, entro un limite massimo di 6 mesi e nel rispetto di uno stanziamento complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro per il medesimo anno, limitatamente alle imprese che rientrino nelle seguenti condizioni: abbiano un organico superiore a 400 unità lavorative; siano ubicate nei comuni (colpiti dal sisma del 24 agosto 2016) di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, e siano contestualmente comprese in un'area riconosciuta come di crisi industriale complessa; presentino processi di riassetto produttivo con connesse problematiche occupazionali. Il trattamento in deroga in esame è ammesso a titolo di riorganizzazione aziendale ed è subordinato alla conclusione di un accordo in Pag. 184sede governativa nonché allo svolgimento, da parte della regione interessata, di misure di politica attiva intese al reimpiego dei lavoratori sospesi. Il comma 8-bis, introdotto anch'esso dal Senato, reca poi la copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 6-quater. In particolare, alla copertura degli oneri, entro il limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.185 del 2008.
  Evidenzia inoltre che l'articolo 02, introdotto durante l'esame al Senato, inserisce un nuovo articolo 4-ter al decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di consentire la messa a disposizione, a cura delle Regioni interessate, su richiesta dei singoli Comuni, di aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili da parte dei proprietari di seconde case danneggiate dagli eventi sismici oggetto del medesimo decreto-legge n. 189. La norma opera nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari. Si dispone poi che le aree attrezzate siano inserite nel piano comunale di emergenza e individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 1 del 2018. Gli oneri sono quantificati fissando un tetto di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, individuando la copertura nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione delle aree terremotate. È infine demandata ad un'apposita ordinanza del Commissario straordinario la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse, nonché le modalità e le procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree.
  Per quanto riguarda sommariamente le altre modifiche introdotte dal Senato e che non interessano direttamente la competenza della X Commissione, segnala tra l'altro che esse concernono le seguenti disposizioni: proroga dello stato di emergenza (articolo 01); concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata (articolo 03); indennità di occupazione di suolo pubblico (articolo 04); interventi di immediata esecuzione (articolo 05); revisione della soglia di obbligatorietà delle S.O.A (società organismi di attestazione) (articolo 06); interventi eseguiti per immediate esigenze abitative (articolo 07); ruderi e collabenti (articolo 08); semplificazioni in materia di strumenti urbanistici attuativi (articolo 09); semplificazioni amministrative (articolo 010); soggetti attuatori (articolo 011); semplificazione dei lavori della Conferenza permanente (articolo 012); centrali uniche di committenza (articolo 013); materiali da scavo (articolo 014); proroga dei mutui dei comuni e dell'indennità di funzione a favore dei sindaci (articolo 015); deroga raccolta differenziata rifiuti (articolo 1, comma 6-ter); proroga della sospensione dei mutui (articolo 1-bis); indennità di importo equiparato al trattamento di integrazione salariale (articolo 1-ter); deroghe alla disciplina sulle distanze dal confine stradale (articolo 1-quater); linee guida per gli adempimenti connessi alla ricostruzione (articolo 1-quinquies); disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati (articolo 1-sexies); disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi (articolo 1-septies).

  Sara MORETTO (PD) chiede se è possibile conoscere prima della seduta di domani la proposta di parere della relatrice.

  Rachele SILVESTRI, relatrice, nell'informare che sta lavorando alla predisposizione di una proposta di parere, si impegna a renderla nota informalmente in tempi utili.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, assicura che non appena la relatrice invierà la sua proposta di parere, questa sarà trasmessa per posta elettronica a tutti i deputati della Commissione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.