CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 dicembre 2021
714.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza
COMUNICATO
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  Mercoledì 15 dicembre 2021.Presidenza del vicepresidente SIANI.Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la professoressa Lina Caraceni, docente associato di diritto processuale penale e di diritto penitenziario presso l'Università degli studi di Macerata e il professor Pasquale Bronzo, docente associato di procedura penale presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza.

  La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Il PRESIDENTE avverte che della procedura informativa che sta per iniziare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
  I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla web TV Camera che su quella del Senato.
  Non essendovi osservazioni, neanche da parte degli auditi, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Il PRESIDENTE fa presente che in data 30 novembre, la Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Roberto Rampi, in sostituzione della senatrice Paola Boldrini, dimissionaria. A nome di tutti i componenti della Commissione, ringrazia la senatrice Paola Boldrini e dà il benvenuto al senatore Rampi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'attuazione della disciplina dell'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni, nonché sulla situazione delle detenute madri: audizione di esperti.

  Il PRESIDENTE avverte che con le audizioni odierne iniziano i lavori della indagine conoscitiva in titolo. Dopo oltre quarant'anni dall'entrata in vigore della legge n. 354 del 1975, la cosiddetta legge sull'ordinamento penitenziario, che all'articolo 79 specificava che «Le norme della presente Pag. 393legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge», finalmente nel 2018, è intervenuta una organica riforma della disciplina relativa all'applicazione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, ad opera del decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 121.
  L'indagine conoscitiva si propone di valutare l'impatto di tale riforma, verificando il rispetto dei diritti fondamentali dei minori nel sistema della giustizia minorile, con particolare riguardo alla condizione dei minori detenuti in carcere e alla concreta gestione delle carceri minorili. Attraverso lo strumento conoscitivo ci si propone inoltre di approfondire il problema della detenzione delle madri di figli minori e del trattamento penitenziario previsto in tali casi.
  Passando alla seduta odierna, fa presente che la Commissione ascolterà la professoressa Lina Caraceni dell'Università degli studi di Macerata, che è collegata da remoto, e il professor Pasquale Bronzo, dell'Università degli studi di Roma La Sapienza.
  Ringrazia ambedue gli auditi invitandoli a contenere la durata degli interventi così da consentire ai commissari di porre quesiti.

  Il professor Pasquale BRONZO osserva preliminarmente come il sistema penitenziario minorile preveda un trattamento individualizzato sulla base della personalità del minore. In tale sistema alla pena detentiva è riconosciuto un ruolo del tutto residuale. Il decreto legislativo del 2018 ha colmato una lacuna ultraquarantennale dell'ordinamento a motivo della quale si rilevava una netta aporia tra la fase processuale, dopo il 1988 contraddistinta da un processo a misura di «ragazzo» e la fase dell'esecuzione segnata invece dalla applicazione della normativa prevista per gli adulti. La riforma del 2018, tuttavia, ha solo in parte dato attuazione alla legge delega, con interventi che in taluni casi si sono sostanziati nel recepimento di istituti già consolidati nella prassi, quali ad esempio il programma educativo. Inoltre il decreto prima dell'intervento della Corte costituzionale, che ne ha dichiarato l'incostituzionalità in parte qua, riproduceva alcune delle preclusioni, presenti nell'ordinamento penitenziario, all'accesso alle misure di comunità, quali quelle legate ai cosiddetti reati ostativi. Si sofferma quindi sul tema della ultrattività delle norme penitenziarie che consente in alcuni casi motivati da ragioni di pericolo di anticipare ai 18 anni l'applicazione – precoce – della normativa per gli adulti. Nel suo complesso il sistema della esecuzione penale minorile appare efficiente, come è confermato dalla limitata percentuale di minori detenuti in istituti penitenziari rispetto al numero complessivo di minori in esecuzione di pena. Il carcere quindi è, nel caso di minori, l'extrema ratio. A ciò si aggiunga che l'assenza di problemi legati al sovraffollamento consentono di attuare interventi educativi più efficaci anche in ragione del rapporto tra operatori ed educatori e numero di giovani detenuti. Dopo aver svolto alcune considerazioni sull'importanza del ruolo del mediatore culturale, in ragione della presenza di un ampio numero di detenuti stranieri, osserva come da altri punti di vista il trattamento dei minori sia più complesso di quello dei soggetti maggiori di età, in primo luogo dovuti alla brevità delle pene normalmente scontate dai minori che rendono più difficile la completa attuazione di un programma educativo – formativo. A ciò si aggiunga che per le ragioni su esposte che riconoscono al carcere carattere residuale, la popolazione minorenne detenuta è più «problematica» della popolazione detenuta in genere.
  Conclude soffermandosi sulle criticità del sistema e in particolare sulla preclusione, dovuta a ragioni oggettive e non alla pericolosità soggettiva, dei detenuti minori e giovani adulti extracomunitari all'accesso alle misure di comunità. Occorre quindi ovviare a questa intrinseca contraddittorietà del sistema attraverso un vero e proprio welfare che potenzi il collocamento in comunità pubbliche e del privato sociale.

  La professoressa Lina CARACENI rileva come sia difficile valutare l'effettivo impatto della riforma del 2018 in quanto Pag. 394all'indomani della sua entrata in vigore la crisi epidemiologica e le misure limitative adottate ne hanno in parte sterilizzato l'impatto.
  Il decreto legislativo n. 121 del 2018, nel quadro della giurisprudenza della Corte costituzionale, delinea un sistema penitenziario minorile fondato su tre pilastri: la prevalenza delle esigenze di recupero del minore rispetto al profilo punitivo; la scelta di un approccio trattamentale flessibile e individualizzato e infine la rimozione di ogni preclusione all'accesso ai benefici penitenziari e alle misure di comunità in una logica educativa.
  Anche sul piano lessicale è importante il contributo del decreto legislativo. Nel testo infatti il legislatore ha preferito optare per il termine «misure penali di comunità», in luogo di «misure alternative alla detenzione» al fine di valorizzare il ruolo della comunità e del recupero del detenuto al di fuori della realtà carceraria. Dopo aver svolto alcune considerazioni su alcune criticità del sistema e in particolare la presenza di alcuni limiti all'accesso alle misure di comunità legati alle soglie di pena, si sofferma sulla centralità del progetto educativo e della formazione professionale, che ove possibile può essere svolta anche all'esterno dell'istituto. Il vigente ordinamento penitenziario minorile, poi, si propone di rafforzare i legami del soggetto detenuto con il mondo esterno, prevedendo visite prolungate da svolgersi in aree a ciò preposte. Conclude sottolineando l'esigenza di modificare il sistema vigente anche alla luce delle indicazioni formulate dalla Corte costituzionale nella sentenza – monito n. 231 del 2021.

  Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

  La senatrice Maria SAPONARA (L-SP-PSd'Az) chiede agli auditi di chiarire se al di là delle finalità educative del sistema nella realtà tali obiettivi siano conseguiti e se effettivamente i minori usciti dal circuito penale riescano a reinserirsi nella società. Domanda poi se per ragioni educative-rieducative sia ipotizzabile prevedere un prolungamento della detenzione intramuraria.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) chiede quali siano i reati per i quali più frequentemente i detenuti minori e giovani adulti si trovino a scontare in carcere la loro pena. Sottolinea poi come le esigenze educative non debbano però eccessivamente limitare il profilo punitivo che è alla base della condanna. Solo attraverso una piena responsabilizzazione dei ragazzi si può ipotizzarne il recupero. Dopo aver svolto alcune considerazioni sul tema del rapporto tra numero di educatori e popolazione detenuta, sottolinea l'esigenza di rafforzare in ambito carcerario le attività di istruzione scolastica.

  Il presidente SIANI ritiene che al di là delle condivisibili finalità dell'ordinamento penitenziario minorile sarebbe necessario intervenire a monte investendo in serie politiche per l'infanzia, e limitando le situazioni di disagio che spesso sono prodromiche all'ingresso nel circuito criminale di tanti ragazzi e ragazze.

  La senatrice Paola BINETTI (FIBP-UDC) ritiene che il sistema attuale sia troppo incentrato su profili educativi basati su forme di sostegno psicologico e pedagogico e poco su modalità di coaching, di affiancamento del giovane detenuto nel processo di recupero.

  Il PRESIDENTE non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento dichiara conclusa la discussione e dà la parola agli auditi per brevi repliche invitandoli a rispondere più diffusamente per iscritto.

  Il professor Pasquale BRONZO osserva come le misure di comunità non siano una alternativa meno lieve alla realtà carceraria, anzi la presenza di controlli e valutazioni talvolta hanno indotto alcuni giovani detenuti a richiedere il ritorno in istituto. Relativamente ai reati negli ultimi anni, rileva come siano aumentati i crimini di minori che tradizionalmente risultavano commessi da adulti.

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  La professoressa Lina CARACENI sottolinea come il sistema già preveda forme di affiancamento e di intervento strutturato e complessivo sul minore. Relativamente alla possibilità di estendere la detenzione per ragioni rieducative evidenzia come si tratti di una soluzione incompatibile con i principi costituzionali.

  Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

  La seduta termina alle 9.35.