CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 giugno 2021
603.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Camillo D'ALESSANDRO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.
Audizione di rappresentanti di Caritas italiana.
(Svolgimento e conclusione).

  Camillo D'ALESSANDRO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Intervenendo da remoto, don Marco PAGNIELLO, rappresentante di Caritas italiana, svolge una breve introduzione e Nunzia DE CAPITE, rappresentante di Caritas italiana, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

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  Interviene da remoto, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, la presidente Romina MURA.

  Intervenendo da remoto, Nunzia DE CAPITE, rappresentante di Caritas italiana, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

  Dopo un intervento da remoto di don Marco PAGNIELLO, rappresentante di Caritas italiana, Camillo D'ALESSANDRO, presidente, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Camillo D'ALESSANDRO.

  La seduta comincia alle 14.50.

In morte del deputato Ettore Guglielmo Epifani.

  Camillo D'ALESSANDRO, presidente, levandosi in piedi, insieme ai deputati presenti, invita la Commissione ad osservare un minuto di silenzio per onorare la memoria del collega Ettore Guglielmo Epifani, scomparso lo scorso 7 giugno. Fa presente che nei prossimi giorni la Commissione procederà a una commemorazione del collega Epifani alla quale potranno partecipare i rappresentanti dei gruppi.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Camillo D'ALESSANDRO, presidente, comunica che il deputato Andrea RUGGIERI, ha cessato di far parte della Commissione.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.
Nuovo testo unificato C. 208 Fregolent e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Camillo D'ALESSANDRO, presidente e relatore, avverte che la Commissione esprimerà il parere di competenza sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 208 e abbinate, come risultante dall'esame delle proposte emendative, nella seduta odierna.
  Quindi, in qualità di relatore, illustra il contenuto del provvedimento, rilevando che il provvedimento, che consta di otto articoli, all'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione delle disposizioni, che interviene in materia di borse di ricerca post lauream, di dottorato di ricerca e di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca, nonché di pubblicità delle procedure pubbliche di selezione. Le disposizioni del provvedimento si applicano a tutte le università, statali, non statali o telematiche, a tutti gli istituti di istruzione universitaria, nonché a tutti gli enti pubblici di ricerca e, ove compatibili, anche alle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca.
  L'articolo 2 prevede la possibilità per le università e gli enti pubblici di ricerca di conferire borse di ricerca, post lauream, per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca. Non possono accedere alle borse di ricerca il personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, i ricercatori a tempo determinato e i dottori di ricerca. Le procedure per il conferimento delle borse di ricerca sono disciplinate con il regolamento dell'ateneo ovvero dell'ente pubblico di ricerca, che prevede una procedura di valutazione comparativa. Le borse di ricerca sono collegate ad uno specifico progetto di ricerca e non Pag. 245danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi.
  Con riferimento al dottorato di ricerca, l'articolo 3 dispone che i corsi per il suo conseguimento forniscono le competenze necessarie anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività. La norma, inoltre, da un lato, restringe l'ambito dei soggetti abilitati all'istituzione dei corsi di dottorato, eliminando dalla platea attualmente prevista le qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate, mentre, dall'altro, lo amplia includendo anche le accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché i conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati con riferimento all'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
  Di particolare rilievo per le competenze della Commissione è la modifica introdotta all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con riferimento al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si modifica la previsione che consente di richiedere tra i requisiti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, precisandosi che la pertinenza del titolo debba essere valutata in relazione alle aree dei settori scientifico-disciplinari. Quanto alla valutazione del titolo di dottore di ricerca, si sopprime il rinvio ad un atto secondario della disciplina dei criteri di valutazione del titolo, stabilendosi che ad esso è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale, ovvero non inferiore al triplo di quello riconosciuto al possesso di master universitari o di altri titoli post lauream di durata annuale.
  L'articolo 4 introduce modificazioni alla disciplina degli assegni di ricerca, mentre l'articolo 5 riguarda i ricercatori universitari a tempo determinato. Per quanto riguarda, in particolare, le competenze della Commissione Lavoro, la norma interviene sui requisiti per l'accesso alle procedure pubbliche di selezione, modifica la composizione delle commissioni giudicatrici e prevede un termine di 90 giorni dal termine delle procedure di selezione per la stipula del contratto. Si introduce un'unica tipologia di contratto a tempo determinato, di durata complessiva di sette anni, non rinnovabile, incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, assegni di ricerca presso altri atenei, borse di dottorato e borse di studio. Attualmente i contratti hanno durata triennale, prorogabile per ulteriori due anni, salva la possibilità di stipulare un nuovo contratto triennale per soggetti in possesso di determinati requisiti che abbiano già usufruito di un contratto. In ragione di tale prolungamento del contratto si modifica la disciplina relativa all'inquadramento nel ruolo di professore associato. Si rinvia, inoltre, all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) la definizione dei requisiti qualitativi e quantitativi minimi necessari per l'accesso alle procedure concorsuali nonché per la valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta.
  Segnala che al comma 1, lettera f), si prevede che ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. Al riguardo, potrebbe essere utile chiarire se la durata settennale debba essere prolungata di un tempo corrispondente ai richiamati periodi ovvero se tali periodi siano comunque computati nella durata, anche considerando che il comma 9-ter dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010 prevede, per i congedi obbligatori di maternità, che essi siano computati nell'ambito della durata del rapporto. Analoghe considerazioni valgono per l'articolo 2, comma 5, della proposta, che – con riferimento alle borse di ricerca, che come si è detto non danno origine a rapporti di lavoro subordinato – prevede che ai fini del Pag. 246calcolo della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi di astensione dal lavoro per maternità, paternità o per gravi motivi di salute secondo la normativa vigente.
  Ricorda che l'articolo 6, nel novellare il decreto legislativo n. 218 del 2016, consente agli enti pubblici di ricerca di indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni non rinnovabili. La norma prevede, inoltre, che, a partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. I medesimi enti possono assumere con chiamata diretta con la qualifica di primo ricercatore i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione in conformità agli standard qualitativi internazionali individuati con uno specifico decreto ministeriale. Allo stesso modo, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo in esame, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.
  L'articolo 7 impone alle università e agli enti pubblici di ricerca, pena l'invalidità della procedura di selezione, di pubblicare sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca ogni bando di concorso relativo a borse di ricerca, a dottorati di ricerca, ad assegni di ricerca, a contratti per ricercatori a tempo determinato, nonché ai ruoli di professore di prima o seconda fascia entro ragionevole termine, comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande.
  Segnala, infine, che l'articolo 8 reca, infine, le disposizioni transitorie e finali.
  Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, illustra la sua proposta di parere favorevole, soffermandosi, in particolare, sull'osservazione, con la quale si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità, con riferimento all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 1, lettera f), di chiarire in modo univoco la portata delle disposizioni secondo cui non rilevano ai fini della durata, rispettivamente, delle borse di ricerca e dei contratti per ricercatore universitario a tempo determinato, da un lato, i periodi di astensione dal lavoro per maternità, paternità o per gravi motivi di salute e, dall'altro, i periodi di aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute, precisando in particolare se tali periodi debbano essere computati nell'ambito della durata del rapporto, come previsto a legislazione vigente per i congedi obbligatori di maternità nei contratti dei ricercatori a tempo determinato, ovvero si debba prolungare la durata dei rapporti in misura corrispondente a quella dei periodi di astensione dal lavoro o di aspettativa (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in qualità di relatore (vedi allegato 1).

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.
Nuovo testo C. 2115, approvata dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Camillo D'ALESSANDRO, presidente, avverte che la Commissione esprimerà il parere di competenza sul nuovo testo della proposta di legge nella seduta odierna. Invita, quindi, la relatrice a svolgere la sua relazione e a formulare la sua proposta di parere.

  Elena MURELLI (LEGA), relatrice, rileva preliminarmente che il provvedimento, che consta di quattordici, presenta solo Pag. 247limitati profili riconducibili alla competenza della Commissione lavoro.
  Fa presente che l'articolo 1 reca i principi e le finalità del provvedimento, volto a valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta. L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, che comprende gli imprenditori agricoli, apistici, ittici, singoli e associati.
  Ricorda, poi, che l'articolo 3 reca norme riguardanti l'etichettatura dei prodotti alimentari. L'articolo 4 istituisce il logo «PPL – piccole produzioni locali», le cui condizioni e modalità di attribuzione sono rinviate ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
  Segnala che l'articolo 5 disciplina il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore finale dei prodotti PPL. L'articolo 6 richiama le disposizioni di sicurezza applicabili ai locali e alle attrezzature di produzione dei prodotti PPL, che gli imprenditori sono tenuti a rispettare. L'articolo 7 riguarda i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti.
  Osserva, poi, che l'articolo 8 dispone l'istituzione, nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL.
  Si sofferma, in particolare, sull'articolo 9, che prevede la possibilità per le regioni di istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL, con lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL nonché, ove necessario, a elementi di microbiologia, valutazione del rischio e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP, che rappresenta la metodologia operativa riconosciuta a livello internazionale per la prevenzione o la minimizzazione dei rischi per la sicurezza nei processi di preparazione di cibi e bevande.
  Ricorda, poi, che l'articolo 10 reca disposizioni per l'esercizio da parte delle regioni dei controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, mentre l'articolo 11 reca le disposizioni applicative. Fa presente, infine, che gli articoli 12 e 13 recano, rispettivamente, le sanzioni e le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
  Illustra, quindi, la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato 2).

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
C. 3132 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Camillo D'ALESSANDRO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna sarà avviato l'esame del provvedimento che proseguirà nel corso della prossima settimana.
  Ricorda, poi, che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020.

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  Sebastiano CUBEDDU (M5S), relatore, prima di passare all'illustrazione del contenuto del provvedimento, intende esprimere il suo dolore per la repentina scomparsa del collega Epifani, riconoscendone il grande valore come uomo, prima ancora che come sindacalista. Passa, quindi, ad illustrare il contenuto del provvedimento in esame, che si compone di settantotto articoli, suddivisi in nove Titoli, segnalando che, considerata la sua ampiezza, la relazione approfondirà prevalentemente le disposizioni più direttamente riconducibili alle competenze della Commissione Lavoro.
  Fa presente, in primo luogo, che il Titolo I reca disposizioni per il sostegno alle imprese e all'economia, nonché per l'abbattimento dei costi fissi. In tale contesto, segnala che l'articolo 9, ai commi 1 e 2, differisce ulteriormente, dal 30 aprile al 31 luglio 2021, la sospensione e dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali. La norma, che si applica anche ai versamenti per contributi previdenziali, fa salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti adottati dal 1° maggio al 26 maggio, data di entrata in vigore del decreto in esame.
  Ricordo che il Titolo II reca misure per l'accesso al credito e per la liquidità delle imprese e non reca disposizioni direttamente riferibili alle materie di competenza della Commissione lavoro.
  Fa presente che il Titolo III riguarda il settore sanitario e, in tale ambito, l'articolo 26 reca disposizioni in materia di recupero delle liste di attesa e di utilizzo flessibile delle risorse da parte delle Regioni, tra le quali la proroga al 31 dicembre 2021 della possibilità di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato di personale sanitario, anche in deroga ai vigenti contratti collettivi nazionali di settore, o a forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.
  Segnala, poi, che l'articolo 33 interviene nel settore dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza al fine di rispondere agli effetti della pandemia sulla salute e sul benessere psicologico di bambini e adolescenti. A tal fine, nelle more di un intervento organico strutturale a regime, al comma 1, la norma consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali, entro un limite complessivo di spesa di 8 milioni di euro. Agli stessi soggetti, sulla base del comma 3, è consentito conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari. A tal fine è previsto uno stanziamento di 19,93 milioni di euro.
  Fa presente che l'articolo 34 reca ulteriori misure riguardanti il settore sanitario, tra le quali segnala, al comma 8, la modifica alla disciplina transitoria che consente alle aziende sanitarie di remunerare gli incarichi attribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza. In particolare, sulla base delle disposizioni in esame, i soggetti interessati possono optare tra il mantenimento del trattamento pensionistico o la remunerazione dell'incarico, superando la previgente previsione tassativa della sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico per le mensilità corrispondenti all'incarico remunerato. Segnala, inoltre, che il comma 9, con una norma di interpretazione autentica, chiarisce che resta ferma la possibilità di cumulo tra remunerazione dell'incarico e trattamento pensionistico in caso di incarichi conferiti da enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale a soggetti già in quiescenza, sulla base dell'articolo 1, comma 423, e della relativa tabella 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei Pag. 249collocati in graduatorie concorsuali in vigore.
  Si sofferma, in particolare, sul Titolo IV, che reca disposizioni in materia di lavoro e di politiche sociali.
  In primo luogo, ricorda che l'articolo 36 dispone il riconoscimento di ulteriori quattro quote di Reddito di emergenza, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, con una spesa pari a 884,4 milioni di euro per l'anno 2021.
  L'articolo 37 riconosce la cumulabilità con il reddito di ultima istanza delle indennità di natura previdenziale corrisposte, a titolo di invalidità, ai professionisti disabili dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, come già disposto per l'assegno ordinario di invalidità erogato dall'INPS.
  Osserva che l'articolo 38 dispone la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, della riduzione mensile del 3 per cento dell'importo della NASpI a partire dal quarto mese di fruizione con riferimento alle prestazioni in pagamento e a quelle decorrenti dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021. Come precisato nella relazione illustrativa, le riduzioni maturate e non applicate nel periodo di sospensione verranno applicate contestualmente al termine del periodo, con la conseguenza che dal 1° gennaio 2022 l'importo della NASpI ancora in godimento sarà ridotto in misura pari alla somma delle riduzioni non applicate nel periodo di sospensione. Gli oneri della disposizione sono pari a 327,2 milioni di euro per l'anno 2021.
  Ricorda che l'articolo 39, al comma 1, estende, dalla data di entrata di entrata in vigore del decreto e fino alla fine dell'anno 2021, l'applicabilità della disciplina del contratto di espansione alle aziende che hanno almeno cento dipendenti, riservata dalla previgente normativa transitoria, nel 2021, alle aziende con almeno cinquecento dipendenti. La medesima estensione è prevista per la disciplina volta ad agevolare l'esodo volontario dei dipendenti che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, riguardante nel 2021 le aziende con almeno 250 dipendenti. Il comma 3 dispone l'incremento dei finanziamenti dei contratti di espansione per il 2024. Come si legge nella relazione tecnica, l'aumento delle risorse si è reso necessario per consentire l'applicazione degli accordi già stipulati in sede ministeriale con riferimento a tre aziende, che hanno interessato complessivamente circa mille soggetti. Le aziende si sono impegnate ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori, prevedendo dunque il beneficio della copertura NASpI per la durata di tre anni. La relazione tecnica precisa che, dati i tempi degli accordi e delle procedure, le uscite si prevedono a partire da ottobre 2021, determinando una esigenza finanziaria in via prospettica per il solo anno 2024.
  Fa presente che l'articolo 40, ai commi 1 e 2, introduce una disciplina transitoria in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale nel rispetto del limite di spesa di 557,8 milioni di euro per l'anno 2021. In particolare, i datori di lavoro privato che nei primi sei mesi del 2021 hanno subito un calo del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019, subordinatamente alla stipula di accordi collettivi aziendali per la riduzione dell'attività lavorativa volti a mantenere i livelli occupazionali anche nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza pandemica, possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di ventisei settimane, senza il pagamento del contributo addizionale. La riduzione media di orario non può essere superiore all'80 per cento, mentre quella di ciascun lavoratore non può essere superiore al 90 per cento. Ai lavoratori spetta un trattamento di CIGS pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo, e la relativa contribuzione figurativa. Le riduzioni di orario possono subire modifiche, con conseguente riduzione dell'ammontare del trattamento di CIGS, per fare fronte a temporanee esigenze di maggior lavoro, sulla base di quanto determinato dall'accordo collettivo aziendale. Sulla base del comma 3, i datori di lavoro del settore privato che, a decorrere Pag. 250 dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale, sono esonerati fino al 31 dicembre 2021 dal pagamento del contributo addizionale. Per tali datori di lavoro, il comma 4 dispone la preclusione dell'avvio delle procedure di licenziamento individuale e collettivo e della facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021, nonché la sospensione delle procedure pendenti. Le sospensioni e le preclusioni non si applicano, come disposto dal comma 5, nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società.
  Passa all'articolo 41, che introduce in via transitoria, dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione. Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica. L'assunzione con tale tipo di contratto è subordinata alla stipula di un progetto individuale di inserimento, della durata di sei mesi e finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. Nel periodo di inserimento si applicano le disposizioni in materia di licenziamento illegittimo. La norma prevede, inoltre, la facoltà di recedere, previo preavviso, dal contratto al termine del periodo di inserimento, mentre, se tale facoltà non viene esercitata, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Al contratto di rioccupazione si applica, per quanto non espressamente previsto dall'articolo in esame, la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ai sensi dei commi 5 e 6, ai datori di lavoro privati, ad esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono con contratti di rioccupazione è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo di sei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, mentre resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il beneficio non è riconosciuto ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l'assunzione abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva, mentre si prevede la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito nel caso in cui il datore di lavoro proceda a licenziamenti di lavoratori della stessa unità lavorativa e con lo stesso inquadramento del lavoratore assunto con il contratto di rioccupazione nei sei mesi successivi alla sua assunzione. Infine, il beneficio dell'esonero, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente. L'efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
  Fa presente che l'articolo 42 dispone l'erogazione di un'indennità una tantum di 1.600 euro ai lavoratori stagionali del turismo e delle terme, ai lavoratori in somministrazione e a tempo determinato dei medesimi settori, ai lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, ai lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi nonché ai lavoratori dello spettacolo. La misura è analoga a quella prevista dal primo decreto «sostegni», che aveva previsto per questi lavoratori il riconoscimento di una indennità una tantum dell'importo di 2.400 euro, e determina oneri per complessivi 750,4 milioni di euro.
  L'articolo 43 prevede il riconoscimento di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio. Il beneficio, che determina minori entrate per 770 milioni di euro per l'anno 2021 e 97 milioni di euro nell'anno 2023, è riconosciuto, Pag. 251 dalla data di entrata in vigore del decreto-legge al 31 dicembre 2021, ai datori di lavoro che abbiano usufruito di trattamenti di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruite.
  Con riferimento al lavoro sportivo, l'articolo 44 dispone l'erogazione di un'indennità, il cui ammontare è fissato sulla base di determinati parametri di reddito, ai titolari di rapporti di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L'indennità è riconosciuta nel rispetto di un limite di spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2021. I commi da 7 a 12 recano una procedura di pagamento per i soggetti che abbiano fatto domanda sia alla società Sport e salute Spa sia all'INPS per le precedenti indennità temporanee.
  L'articolo 45 prevede la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, per le imprese di particolare rilevanza strategica sul territorio, che abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, di usufruire di una ulteriore proroga di sei mesi della cassa integrazione straordinaria, che si aggiunge ai dodici mesi di deroga già previsti, subordinatamente ad un ulteriore accordo in sede governativa e alla luce di particolari complessità del processo, anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. La norma, contestualmente, dispone il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione per 125 milioni di euro nel 2022.
  Per quanto riguarda le politiche attive del lavoro, segnala che l'articolo 46, comma 1, autorizza una spesa, nel limite di 70 milioni di euro per il 2021, destinata a fare fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019. Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il Reddito di cittadinanza.
  Rileva che i commi da 2 a 4 del medesimo articolo 46 introducono modifiche all'assetto dell'ANPAL, delineato dal decreto legislativo n. 150 del 2015. In particolare, la norma, al comma 2, sopprime la figura del presidente, le cui competenze sono attribuite al direttore, che sostituisce, a sua volta, la figura del direttore generale. Al direttore, scelto tra esperti, ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, o di altro personale di diritto pubblico, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL, compete la rappresentanza legale dell'ANPAL, l'attuazione degli indirizzi e delle linee guida, adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la presentazione al consiglio di amministrazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, la responsabilità gestionale dell'Agenzia. Il direttore, che partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione, è nominato con decreto Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e, qualora sia dipendente di una pubblica amministrazione, la nomina avviene previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il direttore ha diritto al trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento ed è sottoposto alla disciplina in materia di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, compresa la facoltà di revoca dell'incarico. La norma modifica anche la disciplina relativa al consiglio di amministrazione, la cui durata è Pag. 252confermata in tre anni e le cui funzioni risultano più limitate rispetto all'assetto precedente. In particolare, esso è composto da tre dirigenti, di cui almeno uno incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale, delle amministrazioni pubbliche, o altro personale in regime di diritto pubblico, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Rispetto alla disciplina previgente, sia la Conferenza delle regioni e delle province autonome sia il Ministero medesimo hanno un potere di designazione, ciascuno di un componente, in luogo del potere di proposta prima previsto. Inoltre, le funzioni di presidente sono svolte dal componente designato dal Ministero. Diversamente da quanto previsto dalla precedente disciplina, i membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun emolumento. Il consiglio di amministrazione coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento. I regolamenti interni di contabilità sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre a legislazione previgente l'adozione dei regolamenti è di competenza del consiglio di amministrazione, su proposta del presidente. Dal momento che per le modifiche allo statuto e la nomina del direttore e del consiglio di amministrazione è stabilito il termine di quarantacinque giorni, il comma 3 dispone, nelle more del completamento di tali procedure, la nomina, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di un commissario straordinario che assicuri la continuità amministrativa dell'Agenzia. Il commissario, scelto tra esperti, ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, o altro personale di diritto pubblico, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL, collocato fuori ruolo, aspettativa non retribuita o comando, esercita le funzioni attribuite al direttore ed al consiglio di amministrazione e ha diritto al trattamento economico del direttore dell'ANPAL. La nomina del commissario straordinario comporta la decadenza automatica del presidente, del direttore generale e del consiglio di amministrazione dell'ANPAL in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché la decadenza automatica del presidente dell'ANPAL dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi Spa, di cui il commissario straordinario assume le funzioni di presidente fino alla nomina del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione della società. Proprio con riferimento ad ANPAL Servizi Spa, il comma 4 prevede il subentro nella titolarità delle azioni della società del Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dispone l'esercizio in via esclusiva da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni di vigilanza e di indirizzo generale sulla società, che opera come società in house del medesimo Ministero e dell'ANPAL. Infine, il comma 5 del medesimo articolo 46 dispone un ulteriore incremento di 50 milioni di euro degli stanziamenti per il finanziamento degli Istituti di patronato e assistenza sociale nell'anno 2021.
  Fa presente che l'articolo 47 differisce al 20 agosto 2021 il termine per il versamento, senza alcuna maggiorazione, delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Come risulta dalla documentazione degli uffici, tale differimento era stato già disposto in via amministrativa dall'INPS.
  Ricorda che l'articolo 48 dispone l'istituzione di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla istituzione, da parte delle Regioni e delle province autonome, di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio, allo scopo di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del Pag. 253lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti.
  L'articolo 49 prevede che il contributo a favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che presentino determinati requisiti, già previsto per il 2020 dal decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, sia erogato per l'anno 2021, considerato che le risorse relative all'anno 2020 risultano costituire economie di bilancio.
  Nel settore della vigilanza e della sicurezza sui luoghi di lavoro, l'articolo 50 autorizza le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato.
  Segnala che il Titolo V riguarda gli enti territoriali e che, in tale ambito, l'articolo 51 introduce disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, tra le quali segnala, in particolare, il comma 2, che autorizza gli enti locali a ricorrere per i trasporti aggiuntivi di viaggiatori a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri, con l'applicazione ai dipendenti di tali operatori esclusivamente delle misure di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente e non quelle relative allo svolgimento delle visite di idoneità fisica e psicoattitudinale. Il successivo comma 7 dispone, inoltre, l'istituzione di un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato a consentire una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea, nonché a realizzare un più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. In particolare, esso è destinato, in parte, al finanziamento di un piano degli spostamenti casa-lavoro del personale delle imprese e delle pubbliche amministrazioni e, in parte, al finanziamento di un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni.
  Il Titolo VI riguarda i giovani, la scuola e la ricerca e, in tale contesto, l'articolo 58 reca in primo luogo disposizioni per consentire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, attraverso specifiche ordinanze del Ministero dell'istruzione, nonché per assicurare la regolare conclusione di quello in corso. Si segnalano, in particolare, per quanto di competenza della Commissione, l'adattamento e la modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, nonché di quelli relativi alle utilizzazioni, alle assegnazioni provvisorie e alle attribuzioni di contratti a tempo determinato. Il comma 2, lettera a), prevede, inoltre, l'abrogazione della previsione di riorganizzazione, all'interno del Ministero dell'istruzione, della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, che doveva essere operata attraverso l'emanazione di un regolamento di delegificazione, i cui tempi di adozione, come risulta dalla relazione illustrativa, rallentano l'emanazione del bando di concorso per dirigente tecnico che, per le scoperture di organico e le delicate funzioni attribuite, appare assolutamente prioritario. La successiva lettera b) dispone la disapplicazione delle disposizioni relative alla cosiddetta «chiamata veloce» del personale docente ed educativo e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province, per l'avvio del prossimo anno scolastico, La lettera c) consente l'attivazione di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato, come previsto anche dall'articolo 10-ter del decreto-legge n. 44 del 2021. La lettera f) prevede la riduzione da cinque a tre anni dei termini minimi di permanenza del personale docente nella sede di prima assegnazione e consente, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, di presentare una nuova istanza di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, allo scopo di salvaguardare l'interesse degli studenti alla continuità didattica. La lettera g) prevede, inoltre, il differimento al 1° settembre 2021 Pag. 254del termine per l'assunzione nel profilo di collaboratore scolastico di personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole, all'esito della seconda procedura selettiva per la stabilizzazione.
  L'articolo 59 introduce una disciplina speciale per la nomina e l'immissione in ruolo del personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo del medesimo personale. In particolare, il comma 1 conferma la disciplina vigente ma rinvia ai commi successivi per l'adozione di una disciplina speciale che garantisca l'avvio del prossimo anno scolastico. Infatti, il comma 2 incrementa la quota delle immissioni in ruolo dalle graduatorie dei concorsi straordinari banditi nel 2018, rispettivamente, dal 50 al 100 per cento per quanto riguarda i posti di docente nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e dall'80 al 100 per cento per quanto riguarda i posti di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Il comma 3 dispone l'integrazione, a regime, della graduatoria del concorso straordinario per le immissioni in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito nel 2020, con i soggetti che hanno conseguito il punteggio minimo di sette decimi o equivalente nella prova scritta di concorso (i cosiddetti idonei). Di nuovo con riferimento al prossimo anno scolastico, i commi 4 e 5 prevedono la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che ancora residuano dopo le immissioni disposte sulla base dei commi precedenti mediante contratti a tempo determinato stipulati con docenti inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti comuni o di sostegno – dunque, in possesso di titolo di abilitazione o di titolo di specializzazione sul sostegno –, ovvero negli appositi elenchi aggiuntivi, che hanno svolto negli ultimi dieci anni almeno tre annualità di servizio. Nel corso del contratto tali docenti svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova, integrato da una prova disciplinare, al cui esito positivo segue l'assunzione a tempo indeterminato e la conferma in ruolo, mentre, in caso di esito negativo, si prevede la ripetizione dell'anno di prova. I successivi commi da 10 a 13 introducono disposizioni di semplificazione per lo svolgimento delle procedure concorsuali ordinarie, bandite con frequenza annuale, per il reclutamento del personale docente, applicabili anche ai concorsi già banditi. In particolare, il comma 10 dettaglia le modalità semplificate per lo svolgimento dei concorsi per il personale della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria prevedendo, in particolare: prova scritta con più quesiti a risposta multipla, sulla disciplina dei posti messi a concorso, informatica e inglese; prova orale; valutazione dei titoli; formazione della graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso. Segnala che le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria. Ulteriori misure di semplificazione sono introdotte dai commi da 14 a 19 con riferimento alle procedure concorsuali ordinarie bandite nel 2020, limitatamente alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche specificamente indicate, al fine di disporre delle relative graduatorie entro il 31 luglio 2021. Infine, il comma 20 prevede l'adozione di specifici protocolli per lo svolgimento in sicurezza delle procedure concorsuali in esame, mentre il comma 21 introduce misure di semplificazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria all'esito della procedura concorsuale straordinaria bandita in base al decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.
  Il Titolo VII riguarda il settore della cultura e, all'articolo 65, reca misure a sostegno del settore, con interventi di carattere prevalentemente finanziario, per complessivi 286,5 milioni di euro per l'anno 2021.
  Ricorda che l'articolo 66 introduce disposizioni di carattere previdenziale e assistenziale Pag. 255 per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, con un intervento di carattere sistematico che si muove lungo alcune delle direttrici individuate nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo approvato lo scorso 21 aprile dalle Commissioni riunite VII e XI della Camera. In particolare, i commi 1 e 2 riducono da 100 a 40 i contributi giornalieri corrisposti nell'anno solare che sono richiesti ai fini dell'accesso all'indennità di malattia per eventi che si verifichino nell'anno successivo. Il comma 3 dispone l'aumento da 67,14 euro a 100 euro della retribuzione massima giornaliera di riferimento per il calcolo delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità. Sia la materiale impossibilità di maturare tale diritto a causa della soglia troppo alta di 100 giornate, sia il livello estremamente limitato delle prestazioni per i lavoratori con rapporto di lavoro saltuario e discontinuo sono tra le criticità messe in luce nel richiamato documento conclusivo dell'indagine conoscitiva condotta dalle Commissioni riunite VII e XI.
  Con riferimento all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i commi 4 e 5 dispongono l'obbligo di assicurazione presso l'INAIL dei lavoratori, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e con l'applicazione delle tariffe delle gestioni «Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività», nonché l'applicazione dell'obbligo assicurativo alle fondazioni lirico sinfoniche nei confronti del personale orchestrale, compreso quello operante all'interno del golfo mistico, con modalità e importi da definire con un successivo decreto ministeriale. Il comma 6 dispone l'estensione della disciplina a sostegno della genitorialità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, prevedendo, contestualmente, i parametri e le modalità di calcolo dell'indennità di maternità. In particolare, si aggiorna il riferimento alla retribuzione media globale giornaliera, che si ottiene dividendo l'ammontare percepito in relazione alle attività lavorative nei dodici mesi antecedenti l'insorgenza dell'evento per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo. Diversamente, infatti, la retribuzione media globale giornaliera, intesa come il valore che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo, darebbe luogo a trattamenti di ammontare eccessivamente basso a causa del carattere discontinuo dell'attività lavorativa nel settore dello spettacolo. Per quanto attiene ai lavoratori autonomi dello spettacolo, i commi da 7 a 16 dispongono il riconoscimento, a decorrere dal 1° gennaio 2022, di un'indennità mensile per la disoccupazione involontaria, di nuova istituzione, denominata ALAS, con la relativa copertura figurativa, erogata dall'INPS, in presenza di determinati requisiti. Essa è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali sulla base di percentuali variabili a seconda del livello di tale reddito rispetto a un massimale ed è corrisposta mensilmente per un massimo di sei mesi. Contestualmente, per il finanziamento dell'indennità la norma introduce un'aliquota contributiva pari al 2 per cento, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee dell'INPS. Infine, si prevede che l'indennità, incompatibile con le altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria, concorre alla formazione del reddito. Sempre in linea con l'obiettivo di superare alcune delle criticità messe in luce dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva citata, per quanto riguarda il regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, i commi 17 e 18 dispongono per i lavoratori che prestino, a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, ai soli fini dell'accesso al trattamento, a decorrere dal 1° luglio 2021 la riduzione da 60 a 45 del numero di contributi giornalieri complessivi richiesti, ai fini dell'accreditamento d'ufficio di contributi giornalieri, nonché la riduzione da 120 a 90 del numero di contributi Pag. 256 giornalieri da versare ai fini della maturazione dell'annualità di contribuzione necessaria per l'accesso alle prestazioni pensionistiche. Sono previste, inoltre, ulteriori modifiche alla disciplina per l'accreditamento dei contributi anche in caso di mancato raggiungimento del requisito dell'annualità di contribuzione, nonché si introduce l'obbligo di certificazione da parte dei datori di lavoro o dei committenti. È inoltre prevista l'estensione dell'obbligo contributivo a ulteriori tipologie di attività, senza la necessità di produrre il certificato di agibilità, nonché si dispone il superamento della previsione che subordinava l'accesso al trattamento pensionistico a requisiti contributivi relativi esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo. I commi 19 e 20 prevedono il coinvolgimento del Ministro della cultura e del Ministro con delega per lo sport nel processo decisionale di aggiornamento dell'elenco delle categorie di lavoratori del settore soggette all'obbligo assicurativo, stabilendo altresì che l'aggiornamento abbia frequenza almeno quinquennale e che, in sede di prima applicazione, l'aggiornamento sia effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il comma 21, infine, reca la copertura finanziaria dell'articolo in esame.
  Il Titolo VIII riguarda i settori dell'agricoltura e dei trasporti e, in tale contesto, l'articolo 68 reca una serie di misure relative al comparto agricolo. Nell'ambito di tale articolo, segnala che il comma 9 dispone l'estensione alle imprenditrici, a prescindere dall'età, dell'applicabilità della disciplina dei mutui agevolati e dei contributi a fondo perduto per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale, prevista dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo n. 185 del 2000. È prevista, inoltre, l'assimilazione degli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica ai lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica, al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  L'articolo 69 dispone il riconoscimento, in presenza di determinate condizioni, di un'indennità una tantum, di importo pari a 800 euro, agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, e pari a 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.
  Fa presente, poi, che l'articolo 70 riconosce alle aziende delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.
  L'articolo 71 prevede, per le imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi ad aprile 2021, l'accesso alle misure di sostegno di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, tra le quali vi è anche l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento.
  Ricorda che l'articolo 73 prevede il rifinanziamento di alcune misure di sostegno al settore dei trasporti, tra le quali segnala, al comma 7, la proroga al 31 dicembre 2021 del termine dell'estensione del beneficio dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.
  Il Titolo IX reca le disposizioni finali e finanziarie e, in tale ambito, segnala che l'articolo 76 dispone lo scioglimento, dal 30 Pag. 257settembre 2021, di Riscossione Sicilia Spa e il passaggio dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio regionale all'Agenzia delle entrate, che le svolge mediante l'Agenzia delle entrate-Riscossione, con il contestuale passaggio del personale di Riscossione Sicilia Spa alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del passaggio, nonché con il divieto a Riscossione Sicilia di effettuare ulteriori assunzioni dal 26 maggio 2021.
  Fa presente che l'articolo 77 reca le disposizioni finanziarie, tra le quali segnala, al comma 1, l'incremento, nel limite massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021, del valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'INPS, segnalando infine che l'articolo 78 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Camillo D'ALESSANDRO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Graziano MUSELLA (FI), facendo seguito a quanto prospettato nella seduta del 19 maggio scorso, fa presente che si accinge a depositare una risoluzione con la quale intende richiedere al Governo di assumere misure per consentire ai comuni in equilibrio di bilancio di procedere ad assunzioni, superando i vincoli previsti dalla normativa vigente.
  Nel richiamare brevemente i contenuti dell'atto di indirizzo, si augura che tutti i gruppi della Commissione possano trovare un punto di convergenza politica su tale testo.

  La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 9 giugno 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.